Oggetto del Consiglio n. 136 del 28 febbraio 1978 - Verbale

OGGETTO N. 136/78 - APPROVAZIONE, IN VIA DI MASSIMA, DELLO SCHEMA DI ACCORDO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE 6 OTTOBRE 1972 TRA LA REGIONE, IL COMUNE DI GRESSAN E LA S.p.A. ALPILA PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI OPERE PREVISTE PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA CONCA DI PILA, IN COMUNE DI GRESSAN.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto "Modifica della convenzione fra Regione, Comune di Gressan e Società Alpila", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri e iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del 16 febbraio 1978:

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Accordo modificativo della convenzione 6.10.1972

tra la Regione Valdostana, in persona del Presidente della Giunta sottoscritto;

il Comune di Gressan, in persona del suo Sindaco;

la S.p.A. Alpila, in persona del suo Presidente.

Premesso

- che le Amministrazioni pubbliche contraenti hanno ravvisato l'opportunità di apportare modifiche alla convenzione 6.10.1972, in corso di esecuzione, per il miglior perseguimento di obiettivi di interesse generale, consistenti nel salvaguardare le rilevanti caratteristiche ambientali del territorio non ancora utilizzato e nel fornire la zona abitata di adeguati servizi collettivi;

- che conseguentemente le stesse hanno ravvisata la necessità di riesaminare le previsioni insediative derivanti dal piano regolatore di Pila, approvato con legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, e quindi gli oneri già assunti con la menzionata convenzione;

- che tale riesame comporta una: richiesta alla Soc. Alpila di riduzione di volumetria, ridistribuzione di volumi residui e mutamenti di destinazione;

- che la Soc. Alpila si è dichiarata disposta ad aderire alle richieste delle Amministrazioni pubbliche nel riconoscimento degli interessi pubblici generali, nonostante i sacrifici patrimoniali che da quanto sopra le derivano, preso atto dell'espressa volontà delle pubbliche Amministrazioni di consentire e collaborare alla realizzazione di quanto previsto nel presente accordo;

si conviene e stipula quanto segue:

A)

1) La rinuncia da parte di Alpila ad edificare i 28.000 mc. già attribuiti alla zona 3 "Pan Perdu" di cui alla L. 11 marzo 1968 n. 9.

2) La rinuncia da parte della Società Alpila ad edificare ulteriori 17.000 mc. a destinazione abitativa ed a tipo alberghiero in zona 2 ("Jardin Alpin" detto altresì "Jardin Public" e "dosso di Printemps") con ridistribuzione della residua volumetria pari a 39.000 mc. nella predetta zona 2.

3) La realizzazione di un adeguato centro di servizi collettivi in zona 2 (Gorraz) con utilizzazione di ulteriori circa 16.000 mc. e relativi mutamenti di destinazione.

4) La salvezza delle competenze di terzi, da intendersi escluse dalle rinunce di cui sopra.

B)

1) La Società Alpila presenterà, entro quattro mesi da oggi, una variante all'attuale progetto planivolumetrico relativo al settore di prima attuazione del piano regolatore della conca di Pila.

2) Le parti pubbliche assicurano il più sollecito esame attraverso i propri servizi tecnici e urbanistici dei progetti che l'Alpila in corso di predisposizione di tale variante di volta in volta presenterà.

C)

1) Le parti confermano l'esclusione della privatizzazione delle strade - modificate o meno nel loro tracciato - che sono state costruite dal Comune di Gressan o dalla Regione nella zona di Pila, restando inteso che le stesse, con apposito provvedimento, saranno regionalizzate o trasferite alla competenza comunale, rimanendo garantito anche il transito pubblico sulle strade realizzate dalla Società Alpila.

2) La Società Alpila concederà la priorità, a parità di condizioni, nell'acquisto dei locali nel progettato centro commerciale, ai residenti del. Comune di Gressan da almeno un quinquennio, purchè gli stessi dimostrino di essere in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente sulla disciplina del commercio, sotto obbligo per gli interessati di produrre, tramite l'amministrazione comunale, domanda condizionata di acquisto, entro novanta giorni dalla data di rilascio della concessione edilizia relativa alle unità commerciali.

Le domande prodotte, per lo stesso tramite, a far tempo da marzo 1978, anche se con riserva di successiva documentazione del possesso dei requisiti anzidetti, avranno carattere prioritario, seguendo l'ordine di presentazione.

3) La Società Alpila assume a proprio carico l'impegno e l'onere della realizzazione delle infrastrutture ancora da costruirsi al servizio dei propri terreni nel comprensorio della stazione di Pila settore di prima attuazione.

4) La Società Alpila rinuncia alle agevolazioni menzionate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della convenzione 6.10.1972, salvo quanto previsto al successivo punto D)3).

5) La Società Alpila ritira la domanda di contributo regionale per il complesso alberghiero alla "Gorraz", identificato con la sigla G5, a suo tempo inoltrata per un importo di L. 1.500.000.000.

6) L'eventuale concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33, potrà avvenire nei limiti delle disposizioni vigenti anche con riferimento ad una sola parte dell'edificio.

D)

1) La Regione si obbliga a contribuire mediante versamento "una tantum" della somma di lire 550.000.000 nelle spese per la costruzione di infrastrutture (strade interne, reti fognanti, rete idrica) da stanziarsi nel bilancio. 1978. Tale contributo sarà liquidato a favore della Società Alpila entro il 31 maggio 1978.

Con il versamento della predetta somma, la Regione rimane sollevata da ogni e qualsiasi obbligo relativo ad esecuzione diretta o indiretta o a contribuzione nelle spese per la realizzazione di infrastrutture primarie o secondarie contemplate nella convenzione 6.10.1972 rep. n. 3998.

2) La Regione si obbliga a creare sul tratto di strada Les Fleurs-Pila piazzuole o slarghi di sorpasso ed incrocio dimensionati per mezzi pesanti di trasporto pubblico in numero sufficiente a consentire lo snellimento del traffico anche in condizioni di forte innevamento da inserirsi nel piano di lavori 1978, nell'attesa dell'attuazione delle raccomandazioni formulate con relazione 29.7.1976 dell'apposita commissione comunale.

3) La Regione si obbliga ad erogare in misura forfettaria la somma di L. 275.000.000 a titolo contributivo per la costruzione di parcheggi ed altre opere già a carico della Regione a mente dell'art. 13 della convenzione 6.10.1972. Tale somma dovrà essere erogata entro novanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

4) La Società Alpila, avendo essa in proprio già provveduto a costruire un parcheggio della complessiva superficie di 10.000 mq. circa, sdoppiato su due quote diverse (in fregio alla stazione a valle della Funivia La Gorraz-Grand Grimod), pari alla metà dei parcheggi previsti all'art. 13 della convenzione, s'impegna pertanto a realizzare i restanti parcheggi come segue:

- un parcheggio con prevalente destinazione per mezzi pesanti della superficie di mq. 7.000 circa, sul lato destro della nuova diramazione stradale, a valle dell'imbocco della strada coperta e del fabbricato G8, sull'attuale discarica provvisoria dei materiali di risulta degli scavi;

- altro parcheggio della superficie di mq. 3.000 circa in prossimità della stazione di partenza della seggiovia Pila-Chamolé.. Tutti i predetti parcheggi saranno regionalizzati.

5) Qualora, in futuro, in relazione alle esigenze edificatorie risultanti dal piano di utilizzazione della zona "Chacard", si rendesse necessario utilizzare, in tutto od in parte, le aree occupate da tali parcheggi, sarà in facoltà di Alpila di farlo, purchè essa contemporaneamente costruisca in altra idonea località, concordata con le competenti autorità, parcheggi sostitutivi di quelli occupati, quanto meno di uguale superficie.

Le aree destinate a parcheggi, in quanto su terreni di proprietà della Società Alpila (in deroga all'art. 13 della convenzione), saranno compensate secondo accordi fra Società Alpila e Comune di Gressan.

6) La Regione riconosce alla Società Alpila la proprietà del sedime inutilizzato dell'anello terminale di Pesein della strada regionale Pont Suaz-Pila già consentito alla Società Alpila.

7) Nel termine massimo previsto sub B1 la Società Alpila, di intesa con il Comune di Gressan, potrà presentare, in prima fase, ai competenti organi, una variante all'attuale progetto planivolumetrico, relativo al settore di prima attuazione del piano regolatore della Conca di Pila anche solo limitatamente alla collocazione dei servizi commerciali e sociali utilizzando allo scopo le volumetrie di cui al punto A3. La realizzazione della variante potrà avvenire anche in più fasi purché la prima contempli la costruzione dei servizi commerciali e sociali dimensionati in maniera tale da garantire la funzionalità dell'insediamento "La Gorraz" già realizzato.

Anche per i servizi commerciali, ancora disponibili, di cui sopra, è riservato il diritto di priorità ai residenti nel Comune di Gressan, con procedura da stabilirsi di intesa tra quest'ultimo e l'Alpila.

E)

1) Le parti fanno proprie le conclusioni dell'apposita commissione costituita tra il Comune di Gressan e la Società Pila per l'individuazione dei punti di ristoro, di ricovero, di pronto soccorso e di deposito per il servizio piste, da attrezzarsi nel comprensorio sciistico della stazione.

Punti che si elencano:

- arrivo seggiovia Chamolé (locale esistente);

- punto di ristoro localizzato alla stazione intermedia tra Chalechemo Plan de l'Eyve Tza-Sèche - situato nella zona terminale nel Plan de l'Eyve o sul pianoro sottostante;

- tavola calda ALPILA (locale esistente);

- arrivo funivia Gorraz-Grand Grímod;

- baite Grand Grimod di sotto (concentrazione partenza impianti): Baby Grimod, Grimod, Couis due, Seggiovia del Drink;

- Punta de La Pierre (arrivo funivia).

2) Le esistenti baite dovranno essere conservate nella loro attuale caratteristica esteriore, previe opere sistemative da concordarsi con la competente Sovrintendenza Antichità e Belle Arti, per modo che si mantengano le caratteristiche ambientali del sito.

F) Ferma ed immutata nel resto la convenzione 6.10.1972.

G) Agli effetti fiscali si chiede la registrazione della presente convenzione con i benefici della tassa fissa.

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente lo schema di accordo modificativo della convenzione stipulata in data 6 ottobre 1972 tra la Regione, il Comune di Gressan e la Società Alpila, che prevede, tra l'altro, la rinuncia da parte della Società Alpila, ad edificare i ventottomila metri cubi già attribuiti alla zona 3 "Plan Perdu" in base alla legge 11 marzo 1968, n. 9, nonché gli ulteriori diciassettemila metri cubi nella zona 2 (Jardin Alpin) e prevede la realizzazione da parte dell'Alpila di un centro per servizi collettivi in zona Gorraz.

Il Consigliere CHINCHERE' esprime un giudizio sostanzialmente negativo sullo schema di accordo modificativo che, a suo avviso, è caratterizzato da una eccessiva genericità degli impegni della Società Alpila, cui fanno riscontro i precisi impegni a carico della Regione.

A suo giudizio, con il presente accordo modificativo, la Regione si accollerà nuovi oneri per la realizzazione di future infrastrutture, che supereranno certamente la spesa di 827 milioni, prevista attualmente.

Il Consigliere MANGANONI, pur ritenendo positivo che le spese a carico della Regione siano state ridotte notevolmente, annuncia il proprio voto contrario allo schema di accordo modificativo, in quanto ritiene inopportuno un ulteriore, seppur ridotto, esborso di denaro pubblico per la realizzazione della stazione integrata di Pila.

Il Consigliere BENZO, pur dando un giudizio sostanzialmente positivo, chiede chiarimenti e delucidazioni in ordine ai punti B/2, D/1, D/2, D/3 e D/5 dello schema di accordo modificativo della convenzione.

Il Presidente della Giunta, ANDRIONE, rispondendo alle osservazioni formulate dal Consigliere Benzo, in merito ad alcuni punti dell'accordo modificativo della convenzione, fa presente la necessità da parte della Regione di farsi carico del problema della strada di accesso alla stazione integrata di Pila, che senza l'intervento regionale sarebbe insufficiente.

Pur ribadendo il proprio giudizio negativo sull'utilità delle stazioni turistiche integrate, ritiene opportuno, visto che nel 1968 il Consiglio regionale ha operato questa scelta per quanto concerne la Conca di Pila, di porre in essere tutti quegli interventi necessari per, la realizzazione di una stazione integrata funzionante, in grado di svolgere un certo tipo di attività turistica.

Il Consigliere LUSTRISSY, premesso che il Consiglio, di fronte alla complessità del problema Alpila, si trova materialmente nella impossibilità di esprimere un giudizio definitivo, mancando una relazione chiara e precisa su tutta la vicenda, dichiara di ritenere che nel loro complesso le modifiche proposte alla convenzione del 1972 non migliorino il contenuto della convenzione e non vadano oltre ad una lieve riduzione delle volumetrie previste inizialmente, lasciando inoltre insoluto il problema della viabilità e dei collegamenti tra Aosta e la stazione integrata di Pila.

Soffermandosi poi sul punto 3 della lettera C) dell'accordo modificativo della convenzione, lamenta che non siano state fissate delle scadenze per la realizzazione delle infrastrutture ancora da costruirsi, nel comprensorio della stazione di Pila, nel settore di prima attuazione.

Il Consigliere BORBEY, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo D.C. alla proposta, ritiene prioritaria la soluzione del problema dell'allargamento della strada regionale da Les Fleurs a Pila.

Il Consigliere TAMONE, nel ritenere prioritario il problema dell'allargamento della strada che collega Aosta a Pila, propone di posticipare al 30 settembre 1978 il termine ultimo per gli adempimenti previsti a carico della Regione, dal punto D1 e lo stralcio di quanto previsto al punto D2 dell'accordo modificativo.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE, pur non essendo contrario alla proposta avanzata dal Consigliere Tamone concernente lo stralcio del punto D2, fa presente che è compito della Regione trovare una soluzione al problema della viabilità e dei collegamenti con Pila.

Il Consigliere CHINCHERE' ritiene che la proposta di soppressione del punto D2 non modifichi la logica cui si ispira la convenzione.

Il Consigliere LUSTRISSY propone lo stralcio del punto E2.

Il Presidente DOLCHI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio ad esaminare ed approvare lo schema di accordo modificativo della convenzione 6 ottobre 1972 tra la Regione, l'Alpila ed il Comune di Gressan.

Si dà atto che al punto D1 è stato presentato dal Consigliere Tamone il seguente emendamento: sostituire al secondo comma la data "31 maggio 1978" con "30 settembre 1978".

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli diciassette (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: diciassette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Monami, Pollicini, Siggia e Tonino).

Si dà atto che al punta D2 è stato presentato dal Consigliere Tamone il seguente emendamento soppressivo: sopprimere l'intero punto D2.

Si dà atto che l'emendamento soppressivo è approvato con voti favorevoli quindici e voti contrari due (Consiglieri presenti: ventuno; votanti: diciassette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Monami Pollicini, Siggia e Tonino).

Si dà atto che al punto E2 è stato presentato dal Consigliere Lustrissy il seguente emendamento: "sopprimere il punto E2".

Si dà atto che l'emendamento soppressivo non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sei (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitre; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami e Siggia).

Si dà atto che al punto D7 è stato presentato dalla. Giunta il seguente emendamento aggiuntivo:

In fine del primo comma è aggiunto il seguente nuovo capoverso:

"Ivi dovrà venire altresì prevista la possibilità di sistemazione, che provvisoria, di intesa ed a condizioni da convenirsi tra le parti interessate, nell'ambito dei volumi previsti, realizzati o realizzandi, in tale zona, di locali per i seguenti servizi essenziali:

a) servizi di pronto soccorso;

b) scuola di sci ed eventuale azienda di soggiorno;

c) servizi antincendio."

Si dà atto che l'emendamento aggiuntivo è approvato con voti favorevoli diciassette (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: diciassette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Monami, Pollicini, Siggia e Tonino).

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, Andrione;

visto il parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica in data 20 febbraio 1978;

con voti favorevoli diciassette e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitre; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini);

DELIBERA

di approvare, in via di massima, il sottoriportato schema di accordo modificativo della convenzione 6 ottobre 1972 tra la Regione Valle d'Aosta, il Comune di Gressan e la S.p.A. Alpila per l'attuazione di un piano di opere previste per lo sviluppo turistico della conca di Pila, in Comune di Gressan.

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ACCORDO MODIFICATIVO DELLA. CONVENZIONE 6.10.1972

tra

la Regione Valdostana, in persone del Presidente della Giunta sottoscritto;

il Comune di Gressan, in persona del suo Sindaco;

la S.p.A. Alpila, in persona del suo Presidente.

Premesso

- che le Amministrazioni pubbliche contraenti hanno ravvisato l'opportunità di apportare modifiche alla convenzione 6.10.1972, in corso di esecuzione, per il miglior perseguimento di obiettivi di interesse generale, consistenti nel salvaguardare le rilevanti caratteristiche ambientali del territorio non ancora, utilizzato e nel fornire la zona abitata di adeguati servizi collettivi;

- che conseguentemente le stesse hanno ravvisata la necessità di riesaminare le previsioni insediative derivanti dal piano regolatore di Pila, approvato con legge regionale 11 marzo 1968 n. 9 e quindi gli oneri già assunti con la menzionata convenzione;

- che tale riesame comporta una richiesta alla Società Alpila di riduzione di volumetria, ridistribuzione di volumi residui e mutamenti di destinazione;

- che la Società Alpila si è dichiarata disposta ad aderire alle richieste delle Amministrazioni pubbliche nel riconoscimento degli interessi pubblici generali, nonostante i sacrifici patrimoniali che da quanto sopra le derivano, preso atto dell'espressa volontà delle pubbliche Amministrazioni di consentire e collaborare alla realizzazione di quanto previsto nel presente accordo

si conviene e stipula quanto segue:

A)

1) La rinuncia da parte di Alpila ad edificare i 28.000 mc. già attribuiti alla zona 3 "Pan Perdu" di cui alla legge 11 marzo 1968 n. 9.

2) La rinuncia da parte della Società Alpila ad edificare ulteriori 17.000 mc. a destinazione abitativa ed a tipo alberghiero in zona 2 ("Jardin Alpin" detto altresì "Jardin Public" e dosso di Printemps") con ridistribuzione della residua volumetria pari a 39.000 mc. nella predetta zona 2.

3) La realizzazione di un adeguato centro di servizi collettivi in zona 2 (Gorraz) con utilizzazione di ulteriori circa 16.000 mc. e relativi mutamenti di destinazione.

4) La salvezza delle competenze di terzi, da intendersi escluse dalle rinunce di cui sopra.

B)

1) La Società Alpila presenterà, entro quattro mesi da oggi, una variante all'attuale progetto planivolumetrico relativo al settore di prima attuazione del piano regolatore della conca di Pila.

2) Le parti pubbliche assicurano il più sollecito esame attraverso i propri servizi tecnici e urbanistici dei progetti che l'Alpila in corso di predisposizione di tale variante di volta in volta presenterà.

C)

1) Le parti confermano l'esclusione della privatizzazione delle strade - modificate o meno nel loro tracciato - che sono state costruite dal Comune di Gressan o dalla Regione nella zona di Pila, restando inteso che le stesse, con apposito provvedimento, saranno regionalizzate o trasferite alla competenza comunale, rimanendo garantito anche il transito pubblico sulle strade realizzate dalla Società. Alpila.

2) La Società Alpila concederà la priorità, a parità di condizioni, nell'acquisto dei locali nel progettato centro commerciale, ai residenti del Comune di Gressan da almeno un quinquennio, purchè gli stessi dimostrino di essere in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente sulla disciplina del commercio, sotto obbligo per gli interessati di produrre, tramite l'amministrazione comunale, domanda condizionata di acquisto, entro novanta giorni dalla data di rilascio della Concessione edilizia relativa alle unità commerciali.

Le domande prodotte, per lo stesso tramite, a far tempo da marzo 1978, anche se con riserva di successiva documentazione del possesso dei requisiti anzidetti, avranno carattere prioritario, seguendo l'ordine di presentazione.

3) La Società Alpila assume a proprio carico l'impegno e l'onere della realizzazione delle infrastrutture ancora da costruirsi al servizio dei propri terreni nel comprensorio della stazione di Pila settore di prima attuazione.

4) La Società Alpila rinuncia alle agevolazioni menzionate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della convenzione 6.10.1972, salvo quanto previsto al successivo punto D)3.

5) La Società Alpila ritira la domanda di contributo regionale per il complesso alberghiero alla "Gorraz", identificato con la sigla G5, a suo tempo inoltrata per un importo di lire 1.500.000.000.

L'eventuale concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33, potrà avvenire nei limiti delle disposizioni vigenti anche con riferimento ad una sola parte dell'edificio.

D)

1) La Regione si obbliga a contribuire mediante versamento "una tantum" della somma di lire 550.000.000 nelle spese per la costruzione di infrastrutture (strade interne, reti fognanti, rete idrica) da stanziarsi nel bilancio 1978.

Tale contributo sarà liquidato a favore della Società Alpila entro il 30 settembre 1978. Con il versamento della predetta somma, la Regione rimane sollevata da ogni e qualsiasi obbligo relativo ad esecuzione diretta o indiretta o a contribuzione nelle spese per la realizzazione di infrastrutture primarie o secondarie contemplate nella convenzione 6.10.1972 rep. n. 3998.

2) La Regione si obbliga ad erogare in misura forfettaria la somma di L. 275.000.000 a titolo contributivo per la costruzione di parcheggi ed altre opere già a carico della Regione a mente dell'art. 13 della convenzione 6.10.1972. Tale somma dovrà essere erogata entro novanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

3) La Società Alpila, avendo essa in proprio già provveduto a costruire un parcheggio della complessiva superficie di 10.000 mq. circa, sdoppiato su due quote diverse (in fregio alla stazione a valle della funivia La Gorraz - Grand Grimod), pari alla metà dei parcheggi previsti all'art. 13 della convenzione, s'impegna pertanto a realizzare i restanti parcheggi come segue:

- un parcheggio con prevalente destinazione per mezzi pesanti della superficie di mq. 7.000 circa, sul lato destro della nuova diramazione stradale, a valle dell'imbocco della strada coperta e del fabbricato G8, sull'attuale discarica provvisoria dei materiali di risulta degli scavi;

- altro parcheggio della superficie di mq. 3.000 circa in prossimità della stazione di partenza della seggiovia Pila-Chamolé. Tutti i predetti parcheggi saranno regionalizzati.

4) Qualora in futuro, in relazione alle esigenze edificatorie risultanti dal piano di utilizzazione della zona "Chacard" si rendesse necessario utilizzare, in tutto od in parte, le aree occupate da tali parcheggi, sarà in facoltà di Alpila di farlo, purchè essa contemporaneamente costruisca in altra idonea località, concordata con le competenti autorità, parcheggi sostitutivi di quelli occupati, quanto meno di uguale superficie. Le aree destinate a parcheggi, in quanto su terreni di proprietà della Società Alpila (in deroga all'art.13 della convenzione), saranno compensate secondo accordi, fra Società Alpila e Comune di Gressan.

5) La Regione riconosce alla Società Alpila la proprietà del sedime inutilizzato dell'anello terminale di Pesein della strada regionale Pont Suaz-Pila già consentito alla Società Alpila.

6) Nel termine massimo previsto sub B1 la Società. Alpila, di intesa con il Comune di. Gressan, potrà presentare, in prima fase, ai competenti organi, una variante all'attuale progetto planivolumetrico, relativo al settore di prima attuazione del piano regolatore della Conca di Pila anche solo limitatamente alla collocazione dei servizi commerciali e sociali utilizzando allo scopo le volumetrie di cui al punto A3. La realizzazione della variante potrà avvenire anche in più fasi purchè la prima contempli la costruzione dei servizi commerciali e sociali dimensionati in maniera tale da garantire la funzionalità dell'insediamento "La Gorraz" già realizzato. Ivi dovrà venire altresì prevista la possibilità di sistemazione, anche provvisoria, di intesa ed a condizioni da convenirsi tra le parti interessate, nell'ambito dei volumi previsti, realizzati o realizzandi, in tale zona, di locali per i seguenti servizi essenziali:

a) servizi di pronto soccorso;

b) scuola di sci ed eventuale azienda di soggiorno;

c) servizio antincendio.

Anche per i servizi commerciali, ancora disponibili, di cui sopra, è riservato il diritto di priorità ai residenti nel Comune di Gressan, con procedura da stabilirsi di intesa tra quest'ultimo e l'Alpila.

E)

1) Le parti fanno proprie le conclusioni dell'apposita Commissione costituita tra il Comune di Gressan e la Società Pila per l'individuazione dei punti di ristoro, di ricovero, di pronto soccorso e di deposito per il servizio piste, da attrezzarsi nel comprensorio sciistico della stazione.

Punti che si elencano:

- arrivo seggiovia Chamolé (locale esistente)

- punto di ristoro localizzato alla stazione intermedia tra Chalechemo Plan de l'Eyve TzaSèche - situato nella zona terminale nel Plan de l'Eyve o sul pianoro sottostante

- tavola calda Alpila (locale esistente)

- arrivo funivia Gorraz - Grand Grimod

- baite Grand Grimod di sotto (concentrazione partenza impianti): Baby Grimod ­Grimod - Couis due - Seggiovia del Drink

- Punta De La Pierre (arrivo funivia).

2) Le esistenti baite dovranno essere conservate nella loro attuale caratteristica esteriore, previe opere sistemative da concordarsi con la competente Sovrintendenza Antichità e Belle Arti, per modo che si mantengano le caratteristiche ambientali del sito.

F) Ferma ed immutata nel resto la convenzione 6.10.1972.

G) Agli effetti fiscali si chiede la registrazione della presente convenzione con i benefici della tassa fissa.

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