Oggetto del Consiglio n. 78 del 25 febbraio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 78/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1977, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA AGRARIA REGIONALE VALDOSTANA".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso Istituti di credito per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della azienda autonoma "Agraria Regionale Valdostana", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 24 e 25 febbraio 1977:
"L'Azienda Agraria Regionale nei primi tre anni di attività ha svolto una intensa azione a vantaggio degli imprenditori agricoli della Regione ed in particolare nel settore delle macchine agricole, dove maggiormente si rendeva necessaria ed urgente un'azione calmieratrice.
La situazione di mercato in questi ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo e spesso incontrollato aumento dei prezzi e da una sempre più frequente carenza di prodotti agricoli di primaria importanza per l'agricoltura, quali concimi ed antiparassitari.
Tale situazione obbliga l'Azienda a costituire scorte e ricorrere ad acquisti anticipati in notevole quantità per avere la sicurezza di poter soddisfare le richieste degli agricoltori.
La formazione di scorte richiede disponibilità di capitali di anticipazione di cui l'Azienda Agraria non dispone; quindi l'Azienda stessa è costretta di ricorrere al credito presso i vari istituti bancari.
Per questi motivi l'Amministrazione regionale, con legge n. 19, in data 9 giugno 1976, ha concesso la garanzia fideiussoria della Regione all'Agraria Regionale per l'anno 1976, per un importo di lire 250.000.000.
Nel bilancio di previsione dell'Azienda per il 1977 è previsto un notevole aumento di attività, in particolare nel settore dei mangimi e dei concimi.
Si ripropone, pertanto, di concedere, anche per il 1977, una garanzia fideiussoria regionale in favore della Agraria Regionale Valdostana per un ammontare massimo di lire 250.000.000.
A tale scopo, è stato predisposto l'allegato disegno di legge che si sottopone all'esame del Consiglio."
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3 e 4
Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso Istituti di credito per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda Autonoma Agraria Regionale Valdostana".
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Disegno di legge regionale n. 285
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............n. ........: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1977, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA "AGRARIA REGIONALE VALDOSTANA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso Istituti di credito a favore dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire duecentocinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale, e in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n.7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 2610 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 2145.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, li
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