Oggetto del Consiglio n. 77 del 25 febbraio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 77/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "DOUES, CHAMPILLON, CONCA DI BY".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario "Doues, Champillon, Conca di By"", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 24 e 25 febbraio 1977:

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"Il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Doues, Champillon, Conca di By" ha ottenuto benefici previsti dalle norme comunitarie (Fondo di orientamento e garanzia del F.E.O.G.A.) e della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione di strade interpoderali e di un acquedotto rurale da realizzare nei Comuni di Doues e Ollomont.

In un primo tempo i finanziamenti concessi sono stati i seguenti:

- L. 219.258.125 a titolo di contributo in conto capitale, in base a decisione della Commissione C.E.E.;

- L. 51.840.875 a titolo di contributo in conto capitale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- L. 271.099.000 quale mutuo integrativo a tasso agevolato del 2% per la durata di anni 20.

Per poter consentire al Consorzio di usufruire del mutuo a tasso agevolato, l'Amministrazione regionale con leggi regionali 18 maggio 1972, n.7, 30 gennaio 1973, n.4, ha concesso a favore del Consorzio stesso la garanzia fideiussoria presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per un importo di L. 352.300.000, comprensivo di imposte, interessi, spese ed altri accessori.

Successivamente, essendo risultata la somma stanziata dalla C.E.E. e dallo Stato Italiano insufficiente alla realizzazione dell'opera, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha concesso, con decreto n. 31750, in data 14.6.1976, un ulteriore contributo in conto capitale di L. 16.018.873 e, con nulla osta pari data e pari numero, un ulteriore mutuo integrativo di L. 151.610.000 della durata di anni 20 al tasso agevolato del 2%.

Per poter usufruire di questo mutuo il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Doues, Champillon, Conca di By, con lettera in data 8 novembre 1976, ha chiesto l'aumento dell'importo della fideiussione regionale di ulteriori L. 198.000.000, comprensivo di interessi, imposte, spese ed altri accessori, richiesti dall'Istituto mutuante.

Il provvedimento legislativo che si propone all'approvazione del Consiglio ha lo scopo di rimuovere le difficoltà che deriverebbero al Consorzio dalla prestazione di adeguate garanzie, evitando l'iscrizione di ipoteche su una miriade di piccoli appezzamenti. Questa iscrizione oltre ad essere gravosa, lunga e macchinosa, non incontra certamente il favore dei consortisti per evidenti motivi."

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Disegno di legge regionale n. 284

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .......... n. ........: AUMENTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DOUES, CHAMPILLON, CONCA DI BY.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ammontare della garanzia fideiussoria della Regione a favore dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario Doues, Champillon, Conca di By, già autorizzata con leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n. 4, fino alla concorrenza massima di Lire 352.300.000 per l'accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di Credito, in conformità dell'articolo 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di strade interpoderali e di acquedotto rurale, è elevato a Lire 550.000.000.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1977, con l'assegnazione al capitolo 2610 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3

Per la concessione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 1, restano valide le norme di cui alle leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n.4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta lì

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 sono stati presentati, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, i seguenti emendamenti:

Art. 1 primo rigo: le parole iniziali: "L'ammontare della..." sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale è autorizzata ad elevare la...." ultimo rigo: la frase "è elevata a lire..." è sostituita dalla seguente: " ...fino alla concorrenza massima di lire ...".

Si dà atto che il primo emendamento è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).

Si dà atto che il secondo emendamento e l'articolo 1 emendato sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articoli 2 e 3

Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione: Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Doues, Champillon, Conca di By".

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Disegno di legge regionale n. 284

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............n ....: AUMENTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA A FAVORE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DOUES, CHAMPILLON, CONCA DI BY.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad elevare la garanzia fideiussoria della Regione a favore dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario Doues, Champillon e Conca di By, già autorizzata con leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n. 4, fino alla concorrenza massima di Lire 352.300.000 per l'accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di Credito, in conformità dell'articolo 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di strade interpoderali e di acquedotto rurale, fino alla concorrenza massima di Lire 550.000.000.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1977, con l'assegnazione al capitolo 2610 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3

Per la concessione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 1, restano valide le norme di cui alle leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.,

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta,

Aosta, li

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