Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 204 del 25 novembre 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 204/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO, PER L'ANNO 1983, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1974, N. 44, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ESPROPRIAZIONE E L'OCCUPAZIONE DI URGENZA DI AREE DI TERRENO A NORMA DELLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Martin, ne ha facoltà.

MARTIN (Féd. DP-UVP): Questo è un provvedimento di legge per concedere dei contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza. Il fabbisogno previsto per l'anno 1983 ammonta a 700 milioni; con la presente proposta di legge si prevede un aumento di 500 milioni per integrare questo capitolo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.

MAQUIGNAZ (Féd. DP-UVP): Volevo porre all'Assessore Martin una questione molto semplice: i proprietari che subiscono l'esproprio da parte della Regione e dei Comuni ricevono l'indennità della legge 865, più il contributo integrativo della legge del 1971; questo invece non avviene per gli espropri che vengono fatti da parte dell'A.N.A.S.. Colgo l'occasione per porre quindi questo problema all'Assessore ed alla Giunta: non sarebbe possibile applicare questo contributo integrativo anche ai proprietari che subiscono l'esproprio da parte dell'A.N.A.S? Sarebbe opportuno farlo perchè in questo caso avremmo una disparità di trattamento fra quelli che subiscono l'esproprio o concordano l'esproprio con i Comuni e con la Regione e quelli che invece lo subiscono da parte dell'A.N.A.S. Quindi per una questione di equità chiedo, in particolare all'Assessore Martin, di voler valutare questa possibilità.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO (P.C.I.): Sono stato anticipato nei contenuti dall'intervento del Consigliere Maquignaz. Alla fine della scorsa legislatura avevamo già sollevato il problema in Consiglio ed ho avuto modo di rileggermi in questi ultimi tempi il volumetto che il Prof. Predieri aveva stampato, intitolato "L'indennizzo personalizzato", quando aveva studiato la applicazione di questa legge in Valle d'Aosta.

L'indennizzo che la Regione paga ai proprietari espropriati è versato come contributo a favore di popolazioni e di proprietari che, inseriti in una zona montana, sono particolarmente svantaggiati da quel tipo di legge. Il riferimento che viene fatto sia nello studio del Prof. Predieri sia poi nella legge è la parte che risulta secondo noi limitativa nell'applicazione. Mi spiego meglio: in quel periodo la preoccupazione del Consiglio probabilmente è stata quella di adattare le indennità determinate con la legge 865 alla realtà della Valle d'Aosta perchè questa legge era appena uscita.

In quel momento, probabilmente, si è dimenticato che esistono altre leggi con le quali si può espropriare e sono leggi speciali che vengono - come ricordava il Consigliere Maquignaz - usate dall'A.N.A., ma non solo dall'A.N.A.S. Ora, la 865 copre la quasi totalità degli espropri che si fanno sia da parte degli enti locali sia da parte della Regione; tuttavia esistono alcune altre forme che anche a nostro avviso sarebbe giusto tentare: è un invito che facciamo alla Giunta regionale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Martin, ne ha facoltà.

MARTIN (Féd. DP-UVP): Per dichiarare che prendo atto di questa necessità, vedremo come Giunta di fare in modo che questa iniquità, chiamiamola così, non abbia più a verificarsi.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone, ne ha facoltà.

TAMONE ( U.V.): Non è che voglia aggiungere niente, ma mi pare che fino ad oggi in questo campo si è sempre intervenuti caso per caso. Mi sono interessato a suo tempo quando l'E.N.E.L. stava facendo la stazione di smistamento che c'è a Tsan-Rotar appena sotto Arvier, ed ai proprietari che non erano contenti - secondo me giustamente - di quello che l'E.N.E.L. avrebbe loro pagato la Regione era venuta incontro.

Mi pare che la stessa cosa sia stata fatta anche allo svincolo di Quart-L'Eglise per i proprietari interessati in questa zona. Mi pare che esistano delle difficoltà oggettive anche per la complicazione della legge, però credo che la Regione sia sempre intervenuta caso per caso, salvo forse qualcosa nella statale 26,27 anche perchè lì gli espropri erano molto antecedenti a questa legge che è del '74, in quanto risalivano agli anni '66-'67-'71 al massimo. Però, almeno per quanto ne so io, per gli altri susseguenti la Regione con dei contributi era entrata allo stesso livello di quello che era l'intervento previsto da questa legge.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44: "Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni", è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la maggiore spesa di £ 500. 000. 000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

£ 500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 23400 - Spese per la concessione di contributi straordinari per l'espropriazione e la occupazione d'urgenza di beni immobili a norma della legge 22.10.1971, n. 865 (L.R. 11.11.1974, n. 44)

£ 500.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'arti colo 2 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 23

Votanti 23

Maggioranza 18

Favorevoli 23

Il]. Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli 25

Il Consiglio approva all'unanimità