Oggetto del Consiglio n. 2331 del 7 dicembre 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 2331/XII - Disegno di legge: "Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)".
Articolo 1
(Finalità)
1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), la Regione riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta, nella comunità locale e in relazione al mondo giovanile e adolescenziale, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e giovanile, condividendo l'istanza educativa della famiglia e sostenendo la stessa in casi di condizioni socio-culturali disagiate.
2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale e educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All'individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli enti o le associazioni sportive le cui attività sono finanziate da specifiche leggi di settore.
Articolo 2
(Protocolli di intesa)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli di intesa con la Diocesi di Aosta e i rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti, nonché con i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2; nei protocolli sono specificati gli obblighi e le garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o similari.
Articolo 3
(Programmazione degli interventi)
1. I soggetti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui all'articolo 2 presentano annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominata struttura competente, i progetti concernenti le attività gestionali di oratorio o attività similari, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. La struttura competente, avvalendosi di un'apposita commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, della loro attinenza con quanto definito nei protocolli di intesa sottoscritti ai sensi dell'articolo 2.
3. Il dirigente della struttura competente, in esito alla valutazione di cui al comma 2, concede contributi nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità determinati con deliberazione della Giunta regionale. Tali contributi non sono cumulabili con altri previsti per progetti aventi le medesime finalità.
4. La partecipazione ai lavori della commissione di cui al comma 2 è gratuita e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 4
(Comodati)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, gli enti locali e l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta possono concedere beni, mobili e immobili, in comodato d'uso ai soggetti sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui all'articolo 2.
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri per l'applicazione dell'articolo 3 sono determinati in annui euro 40.000, a decorrere dall'anno 2007, e trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310 del bilancio di cui al medesimo comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Maquignaz.
Maquignaz (UV) - Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari.
Il presente disegno di legge è volto a riconoscere e a valorizzare la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale delle parrocchie, degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e degli altri organismi che fanno capo ad enti di culto civilmente riconosciuti quando essa viene svolta nella comunità locale in relazione al mondo dei giovani e degli adolescenti. La riforma del titolo V della parte IIa della Costituzione, apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alle Regioni, Valle d'Aosta compresa, in virtù dell'articolo 10, maggiore competenza legislativa in materia di servizi sociali. Grazie a tali maggiori competenze, la Regione attraverso questo disegno di legge vuole riconoscere, promuovere e valorizzare le attività che hanno rilevanza sociale ed educativa, soprattutto se rivolte all'accompagnamento e al sostegno della crescita dei minori e dei giovani. Tali attività sono svolte: dagli oratori delle parrocchie e degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dagli oratori degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione o, come definito nell'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, dagli enti senza scopo di lucro individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.
Se da una parte dunque si vuole premiare ed incentivare l'operato degli oratori cattolici che hanno sempre rappresentato e continuano a rappresentare, giorno dopo giorno, con la loro opera quotidiana un centro di accoglienza, formazione ed incontro per i nostri giovani, dall'altra tale disegno di legge vuole supportare enti che operano sul territorio senza finalità di lucro e organismi facenti capo ad enti di culto civilmente riconosciuti purché essi apportino un contributo alla prevenzione del disagio sociale minorile e giovanile. Fine ultimo del presente disegno di legge è dunque favorire l'azione di quegli organismi che, pur nella diversità dei ruoli, dei compiti e delle funzioni svolte, sostengono e supportano le famiglie e le istituzioni pubbliche e private nell'educazione e nella formazione dei giovani e degli adolescenti. In particolare, gli oratori, attraverso lo svolgimento di attività molteplici e varie, offrono un ambiente ricco di stimoli, di proposte formative e di valori, animando il tempo libero dei ragazzi e allo stesso tempo fornendo alle famiglie un luogo privilegiato per il dialogo generazionale, mettendo a confronto esperienze umane e sociali diverse e variegate.
Al fine di valorizzare una realtà così importante e significativa e soprattutto al fine di svilupparla su tutto il territorio della nostra Regione, il presente disegno di legge prevede la stipula di convenzioni fra la Regione e gli enti interessati (oratori, enti religiosi e altri enti in genere senza scopo di lucro) di protocolli di intesa (articolo 2), nei quali vengono specificati obblighi e garanzie dei soggetti sottoscrittori e definiti indirizzi ed azioni tendenti alla valorizzazione educativa formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio.
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, i soggetti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa secondo l'articolo 3 possono presentare annualmente alla struttura competente i progetti concernenti l'attività di oratorio o attività similari... enti non ecclesiastici... che saranno finanziati dopo la valutazione di un'apposita commissione nominata con deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto, in particolare, della loro attinenza con quanto definito nei protocolli di intesa nell'ambito delle risorse del Fondo regionale per le politiche sociali.
Infine è opportuno ricordare l'articolo 4, che, per lo svolgimento delle predette attività, stabilisce che la Regione, gli enti locali e l'ASL della Valle d'Aosta possono concedere in comodato d'uso alle parrocchie e agli altri enti con i quali sono stipulati specifici protocolli di intesa, beni mobili ed immobili.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Prima di entrare nel contenuto di questa legge, vorrei richiamare in Consiglio uno dei principi fondamentali, definito supremo dalla Corte costituzionale: il rispetto del principio di laicità, necessario in una società pluralista come la nostra, in cui devono convivere fedi, culture e tradizioni diverse, nessuna delle quali può pretendere di veder tradotta in legge la propria visione del bene comune. Ciò vale anche per la Chiesa cattolica in Italia, chiamata tanto più per la sua condizione di minoranza a svolgere un ruolo profetico, piuttosto che ad indicare soluzioni legislative. Come Mosè scendendo dal Sinai, la Chiesa deve alzare le tavole della legge e non sedersi al tavolo su cui si fanno le leggi.
Due sono i temi che rivelano quanta distanza vi sia fra noi - nonostante questa sia per me una decisione difficile, essendo io cattolico praticante, non voterò questa legge - e chi invece rappresenta la parte che ha sostenuto questo provvedimento... distanza sul modo di fare politica: il primo, forse meno calzante rispetto al tema della laicità, è quello - mi permetto di rivolgere un'osservazione agli autonomisti - dell'impronta verticistica e dirigistica, che nulla ha a che vedere con il federalismo, che permea questa legge; infatti cosa dice il CPEL? Dice: "l'Assemblea condivide l'attività svolta dagli oratori, ma sottolinea l'importanza che tali associazioni si relazionino anche con gli enti locali". Dice anche: "si ritiene opportuno, sulla base dell'esperienza positiva realizzata dalla nostra Regione in merito all'attuazione della legge n. 285, dare avvio a un modello calato nella specificità territoriale a partire dall'analisi dei bisogni, dalla definizione delle priorità e dalla conoscenza delle reti sociali per valorizzare il ruolo anche degli oratori e degli altri enti che operano localmente". Meglio sarebbe stato dare nuove risorse a ciò che neanche 9 anni fa si mise in piedi in Valle d'Aosta con la legge n. 285, quindi ripotenziando le leggi di settore, coinvolgendo, come si fece nel 1998-1999, gli enti locali, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni scolastiche e le parrocchie. Era questa la strada da percorrere, inserendo l'indubbia funzione sociale, la grande attività educativa e formativa che rivestono parrocchie e oratori nel solco dei provvedimenti, delle procedure già consolidate negli anni di duro lavoro sul territorio.
Il secondo tema che mi preme di più in questo contesto sottolineare è che attraverso tale provvedimento, che ricalca quello del 1° agosto 2003, la legge sugli oratori del "Governo Berlusconi", si accentuerà quel rapporto di collateralismo fra istituzioni, nel nostro caso la Regione e la Chiesa. Credo siano in gioco l'autonomia di giudizio, l'operatività di quelle associazioni o istituzioni che lavorano sul territorio. Che tipo di rapporto si vuole instaurare? Un rapporto di collaborazione paritaria? Non mi pare. Ciò che appare, o sembra apparire dalla lettura degli atti e di ciò che è stato scritto sull'argomento, è che con questo provvedimento si voglia soddisfare, da un lato, le inevitabili richieste di risorse finanziarie - perché un certo impegno nel sociale costa eccome -, ma parimenti esistono delle realtà istituzionali che lavorano con risorse proprie e, dall'altro, rinforzare la propria posizione politica. Concludo citando un pezzo di Padre Bartolomeo Sorge che nel 2004 scrisse:
"Il silenzio dei vescovi. Non v'è dubbio che alla base della Chiesa italiana vi sia un certo malessere per il silenzio dei vescovi sulla grave situazione del Paese, perché non richiamare quegli insegnamenti oggi che le storture allora denunciate si sono ulteriormente accentuate, come già fece la Commissione ecclesiale giustizia e pace? Il silenzio sui punti di sofferenza appare dunque inspiegabile ed è difficile controbattere a quanti avanzano il sospetto che la profezia sia frenata dalla diplomazia, cioè dalla speranza di vantaggiose contropartite per il bene della comunità ecclesiale e in difesa di alcuni valori etici, si tratti di sussidi alle scuole cattoliche o dei finanziamenti agli oratori o dei buoni famiglia".
Il nostro voto sarà quindi contrario al provvedimento.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Sono rimasto alquanto perplesso dall'intervento fatto dal collega Venturella, perché mi sembra che sconfessi l'operato del suo gruppo in Commissione, dove ha dimostrato una particolare attenzione, invece il suo intervento ha probabilmente "pruriti" lontani. Non capisco neppure quali possano essere questi "pruriti", se è vero, come è vero, che al centro di questo disegno di legge non vi sono le associazioni solo cattoliche, le parrocchie e le altre confessioni con le quali ha stabilito un'intesa, ma i giovani! I giovani hanno 3 forme di aggregazione: una è quella dell'attività sportiva e devo dire che la Regione fa parecchio perché le società sportive, in virtù di una serie di leggi di settore, percepiscono degli aiuti che contribuiscono a far sì che vi sia un mondo giovanile che viene cresciuto attorno ai valori della competizione, della lealtà e il collega Ottoz potrebbe darcene conferma; esiste un secondo centro di aggregazione, che spesso è dedicato o ai ragazzini più piccoli, o a quelli più svantaggiati ed è il mondo della cooperazione sociale, che anch'esso fruisce di notevoli sussidi pubblici che derivano da leggi di settore; noi finora abbiamo dimenticato che vi sono delle forme di aggregazione, forse meno rumorose, che non fanno competizioni e che non chiedono molto, che sono le parrocchie e che paradossalmente sono state nella tradizione italiana le prime forme di aggregazione che si sono occupate dei nostri giovani e che continuano a farlo, anche se negli anni hanno accusato la difficoltà di reggere il confronto con gli oneri del voler fare aggregazione a livello giovanile. Riteniamo perciò che il Governo regionale abbia colmato con qualche lustro di ritardo una lacuna e una carenza di attenzione nei confronti di questo terzo polo di aggregazione.
Se vi è un punto debole su questo disegno di legge, Assessore - ne abbiamo parlato in Commissione e confidiamo che lei, nell'ambito delle disponibilità di bilancio riesca a superarlo -, sono le risorse. Andate a vedere quali risorse vengono stanziate per le cooperative del sociale, per le associazioni sportive, che fanno attività amatoriale, non necessariamente competizione, e andate a vedere cosa abbiamo stanziato. Abbiamo stanziato una cosa per la quale un po' mi vergogno, perché, quando leggiamo che abbiamo una disponibilità di bilancio di 40mila euro, abbiamo affermato un bel principio che avrà più di una difficoltà a diventare operativo. Riteniamo che tale provvedimento sia stato ulteriormente migliorato da una serie di modifiche alle quali diversi gruppi hanno partecipato nei lavori di Commissione e che sia un disegno di legge da condividere e da sostenere ed è questo il motivo per cui, dopo aver espresso un parere positivo, esprimeremo anche un parere favorevole.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.
Fosson (UV) - Solo per ringraziare tutti quelli che a questa legge hanno lavorato, soprattutto la V Commissione che ha apportato delle modifiche, il suo presentatore che con tanto entusiasmo l'ha enunciata. È una legge che è già in vigore in altre Regioni, tutte rispettose del principio della democrazia e della laicità dello Stato. La legge nasce da una profonda attenzione e riconoscimento del valore della sussidiarietà e della democrazia, perché, quando c'è alla base una realtà come quella degli oratori che in tutta la Valle d'Aosta, sono 13 entità, e che assistono tutti senza alcuna differenza, danno supporto al tempo libero, a difficoltà alimentari, a difficoltà sociali a tutti, soprattutto ai più disagiati, credo proprio per un principio di democrazia, che come tanti ottengono un finanziamento, sia giusto riconoscere a tali entità se non altro le spese che sostengono. Questa è una legge per cui sono stato accusato di estrema laicità, se si legge invece l'articolo 1, prevede che il finanziamento venga fatto per gli oratori cattolici e di tutte le altre religioni riconosciute e anche per altri enti similari, che però come la Chiesa cattolica siano disposti a fare del volontariato, dando tempo e strutture per assistere i più deboli. Sulle risorse da aumentare ha ragione il collega Frassy: questa è una legge che vuole riconoscere la funzione sociale degli oratori, che stanzia una prima cifra che, se le domande e i progetti saranno consistenti, potrà avere un aumento di finanziamento.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato, votiamo sul nuovo testo predisposto dalla V Commissione. Vi è un primo emendamento dell'Assessore Marguerettaz.
La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Questo emendamento ha una natura finanziaria, perché abbiamo introdotto una disposizione finanziaria che, oltre a dare delle indicazioni all'oratorio, introduce una norma nell'ambito del Fondo regionale per le politiche sociali, affinché non vengano persi 250mila euro che con questa variazione possono essere utilizzati dall'Assessorato competente. Approfittando della legge dell'oratorio è stata introdotta tale variazione di bilancio, quindi il titolo non è riconducibile solo alle attività di oratorio, ma anche ad attività similari.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dell'Assessore Marguerettaz, che recita:
Emendamento
Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente: "Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)".
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 5 vi è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Marguerettaz, che recita:
Emendamento
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri per l'applicazione dell'articolo 3 sono determinati in annui euro 40.000, a decorrere dall'anno 2007, e trovano copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310 dei bilanci di cui al medesimo comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004)."
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 3 dell'Assessore Marguerettaz, che recita:
Emendamento
Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5bis
(Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
1. All'allegato A alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), le parole "l.r. 15 dicembre 1994, n. 77" sono sostituite dalle seguenti "l.r. 19 maggio 2006, n. 11"."
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 4 dell'Assessore Marguerettaz, che recita:
Emendamento
L'articolo 6 è così sostituito:
"Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, fatta eccezione per l'articolo 5bis, dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.