Oggetto del Consiglio n. 1934 del 11 maggio 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 1934/XII - Disegno di legge: "Disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione".
Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina i requisiti di nomina, le funzioni dell'ufficiale rogante della Regione ed altri adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti nei quali è parte l'Amministrazione regionale.
Articolo 2
(Funzioni)
1. L'ufficiale rogante della Regione:
a) riceve, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di notariato, in quanto applicabile, i contratti, i verbali di gara e tutti gli atti per i quali occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e cura la tenuta del repertorio di cui all'articolo 3;
b) può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Regione;
c) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;
d) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali responsabili, ai fini dell'individuazione della procedura più idonea di scelta del contraente;
e) fornisce consulenza, ove richiesta, al presidente di gara e alle Commissioni giudicatrici nel corso delle sedute di gara;
f) assiste i dirigenti regionali responsabili nell'effettuazione dei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipulazione del contratto;
g) accerta l'osservanza degli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni ad essa connesse e spettanti, sulla base delle leggi vigenti, all'amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi gli adempimenti, di cui alla lettera f), spettanti ai dirigenti regionali responsabili dei singoli contratti;
h) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per la stipulazione di negozi di diritto privato.
Articolo 3
(Repertorio e registrazione degli atti)
1. L'ufficiale rogante cura la tenuta del repertorio, ove sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti dal medesimo ricevuti.
2. Il repertorio reca l'indicazione, per ciascuna colonna:
a) del numero progressivo;
b) della data dell'atto;
c) della natura dell'atto ricevuto;
d) del nome dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;
e) delle generalità o della denominazione delle parti, e relativi residenza, domicilio o sede legale;
f) dell'oggetto dell'atto e del relativo importo;
g) degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata;
h) di eventuali osservazioni.
3. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa statale vigente in materia di imposta di registro.
4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a destra, il numero di repertorio attribuito.
5. L'ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.
6. L'ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, né certificato od estratto, se non a chi è autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.
Articolo 4
(Competenza territoriale)
1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico nell'ambito degli uffici dell'Amministrazione regionale, con competenza limitata al territorio regionale.
Articolo 5
(Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale)
1. Le spese di bollo e registrazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa sono a carico della parte contraente con l'Amministrazione regionale.
2. Sono a carico del contraente, oltre agli oneri di cui al comma 1, i diritti di segreteria, comprensivi delle spese per la stesura dell'originale dell'atto, e le spese di riproduzione relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte, negli importi determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. L'ufficiale rogante può rilasciare copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.
4. L'ufficiale rogante, su richiesta delle parti, può rilasciare copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso; in tal caso, nella copia è fatta menzione dell'omissione degli allegati.
Articolo 6
(Requisiti e nomina)
1. L'incarico di ufficiale rogante è conferito ad un dirigente regionale in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica in giurisprudenza.
2. Costituiscono titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico:
a) il pregresso espletamento di compiti attinenti alla funzione di ufficiale rogante;
b) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile;
c) la specifica competenza in materia contrattuale;
d) la compiuta pratica notarile.
3. L'incarico di ufficiale rogante è conferito con decreto del Presidente della Regione. Con il decreto di conferimento dell'incarico deve essere inoltre nominato un supplente, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incaricato di sostituire l'ufficiale rogante in caso di assenza o impedimento. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:
a) riceve il sigillo di cui all'articolo 8;
b) deposita in un registro apposito la propria firma, accompagnata dall'impronta del predetto sigillo.
5. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti responsabili di strutture regionali preposte, in via principale, all'affidamento di lavori o all'acquisizione o cessione di beni e servizi.
Articolo 7
(Limiti al ricevimento degli atti)
1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti:
a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o gli affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori o amministratori;
c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano nel caso di ricevimento dei verbali di gara.
Articolo 8
(Sigillo)
1. Il sigillo dell'ufficiale rogante è di forma circolare, con al centro lo stemma della Regione, accompagnato dalla scritta "Regione autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste - nome e cognome - ufficiale rogante - notaire.".
2. Il sigillo è apposto in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, continuano ad applicarsi le tariffe in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data e, comunque, fino all'adozione del predetto decreto, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dall'ufficiale rogante in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 10
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia di notariato.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Rini.
Rini (UV) - Ancora oggi in mancanza di una specifica normativa inerente le funzioni dell'ufficiale rogante regionale, ci si riferisce ai regi decreti risalenti al 1923 e al 1924, rispettivamente nn. 2440 e 829. In base a tali norme e, in assenza di una legge che disciplini la materia, l'ufficiale rogante regionale ha dei poteri limitati e inadeguati rispetto ai segretari comunali che, con l'applicazione delle disposizioni del T.U. del 2000 degli enti locali, hanno visto aumentare notevolmente le competenze di rogito con l'estensione delle stesse al rogito di qualsivoglia contratto, nei quali l'ente è parte, compresa la possibilità di autenticare le scritture private e gli atti unilaterali.
Attualmente la figura di ufficiale rogante della Regione è citata solo nella legge n. 12/1996 inerente i lavori pubblici e non è neppure menzionata nella legge n. 45/1995. Sempre in tema di rogiti, alcune lacune vi sono anche per quanto riguarda le spese di copia e di diritti di segreteria, per le quali ci si riferisce ancora a quanto stabilito dal regio decreto 1923 e dal prontuario approvato e convertito in legge nel 1987, quindi a norme non troppo attuali e piuttosto superate. Con questo provvedimento sarà la Giunta regionale, con propria deliberazione, a determinare l'ammontare delle tariffe applicabili.
Andiamo poi a disciplinare i requisiti di nomina, le funzioni dell'ufficiale rogante della Regione e tutto quanto inerente la stipula di contratti, nei quali è parte interessata l'Amministrazione regionale. L'ufficiale rogante e il suo supplente saranno nominati dal Presidente della Regione e gli stessi dovranno essere in possesso conseguita in corso di durata almeno quadriennale o possedere una laurea specifica in giurisprudenza. Costituirà poi titolo preferenziale l'aver già espletato compiti attinenti alla funzione di ufficiale rogante, l'aver partecipato a corsi specifici in materia notarile, aver competenza in materia contrattuale o aver fatto pratica notarile. L'ufficiale rogante dovrà depositare in un apposito registro la propria firma con l'impronta del sigillo; sigillo e firma che dovranno essere apposti in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto.
Nelle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione saranno compresi: il ricevimento dei contratti dei verbali di gara e gli atti per i quali sia richiesta la pubblicità e l'autenticità della forma, la custodia degli originali, l'autentica delle copie, il rilascio delle copie alle parti che ne fanno richiesta, la tenuta del repertorio ove giornalmente saranno annotati tutti gli atti ricevuti, repertorio che quadrimestralmente sarà soggetto al controllo previsto dalla normativa statale vigente in materia di imposte di registro. Altre funzioni poi sono l'autentica delle strutture private e atti unilaterali nell'interesse della Regione, gli adempimenti tributari connessi agli atti ricevuti, la consulenza ai dirigenti regionali responsabili ai fini dell'individuazione della procedura più idonea di scelta del contraente, la consulenza al presidente di gara e alle commissioni giudicatrici nel corso delle sedute di gara stesse, l'assistenza ai dirigenti preposti ai controlli sulla stipula dei contratti, la consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per la stipula di atti negoziali di diritto privato.
Vorrei ancora far notare che molte altre Regioni hanno sentito già l'esigenza di una normativa in materia ed hanno legiferato in tal senso, cercando di dare - come da oggi con l'approvazione di questa legge noi daremo - dei poteri più ampi ed adeguati all'ufficiale rogante, ufficializzando tale figura, elencandone le funzioni ed i compiti, fissando dei precisi requisiti per la nomina: tutto ciò anche e soprattutto nell'interesse generale dell'Amministrazione e della collettività. Voglio aggiungere che questo provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della II Commissione con la piena condivisione di tutti i componenti.
Per terminare voglio anche ringraziare la Direzione affari legislativi, studi e documentazione per averci predisposto una scheda informativa di accompagnamento con allegate le varie disposizioni di legge, e soprattutto con una rassegna della normativa delle altre Regioni nella materia del disegno di legge in questione che stiamo per discutere ed approvare.
Président - La discussion générale est ouverte. D'autres collègues souhaitent intervenir? La discussion générale est fermée.
La parole au Président de la Région, Caveri.
Caveri (UV) - Je me limite tout simplement à remercier le rapporteur, c'est une initiative de loi tout à fait simple, mais fort utile, pour: d'un côté, épargner un peu d'argent et, de l'autre, même d'obtenir un peu d'argent grâce à toute cette partie liée "ai diritti di segreteria". C'est tout simplement pour améliorer une partie de notre Administration et donc j'espère que ce projet de loi soit voté par l'ensemble de l'Assemblée.
Président - Nous pouvons passer à l'examen des articles.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
