Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1919 del 10 maggio 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 1919/XII - Disegno di legge: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4".

Articolo 1

(Princìpi generali)

1. Il sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato sistema dei servizi per la prima infanzia, è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:

a) gli asili nido;

b) le garderies d'enfance;

c) gli asili nido aziendali;

d) le tate familiari;

e) altri servizi integrativi.

3. Il sistema dei servizi per la prima infanzia ha carattere di universalità e offre servizi di interesse pubblico cui hanno diritto tutti i bambini residenti in Valle d'Aosta, in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, e le loro famiglie e sono finalizzati a:

a) favorire il benessere e la crescita armonica dei bambini;

b) offrire ai bambini un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;

c) sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;

d) prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

4. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è regolato sulla base dei seguenti criteri:

a) partecipazione attiva dei genitori alla individuazione e alla verifica degli obiettivi educativi e alle scelte organizzative dei servizi;

b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori, pubblici e privati;

c) continuità educativa con la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti, e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) sostegno alle famiglie nei loro compiti educativi;

f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, in rapporto alla situazione economica equivalente;

g) localizzazione diffusa e disomogenea in funzione delle specificità territoriali.

Articolo 2

(Funzioni e compiti della Regione e dei Comuni)

1. I Comuni assicurano il diritto alla fruizione del sistema dei servizi per la prima infanzia ed esercitano le relative funzioni, tra le quali quelle relative all'orientamento per la scelta dei servizi, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ad eccezione del Comune di Aosta.

2. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire che il livello dei servizi resi assicuri il rispetto di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio regionale, la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce:

a) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi;

b) gli standard strutturali e gestionali dei servizi;

c) gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;

d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

e) le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

f) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato ai bisogni specifici dei bambini disabili;

g) la tipologia, i requisiti professionali e i titoli di studio degli operatori, fermo restando quanto disposto agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

h) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

i) la quantificazione dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale;

j) il livello di copertura finanziaria a carico delle famiglie, nell'ottica dell'omogeneizzazione dei costi, per i servizi attivati dagli enti locali;

k) i requisiti sulla base dei quali la Regione autorizza il funzionamento dei servizi, li accredita ed esercita su di essi la funzione di vigilanza.

3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia possono essere erogati dagli enti pubblici, dagli organismi del terzo settore, dalle associazioni di famiglie e da altri soggetti privati.

4. Gli enti pubblici, gli organismi del terzo settore, le associazioni di famiglie ed altri soggetti privati possono istituire servizi integrativi con carattere di innovatività, che concorrono al sistema dei servizi per la prima infanzia.

Articolo 3

(Coordinamento pedagogico)

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono nel:

a) garantire il coordinamento della progettazione pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia e definire gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;

b) favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze nel sistema dei servizi per la prima infanzia e tra questi e gli altri servizi sul territorio;

c) promuovere, anche con il concorso di esperti, in accordo con i soggetti gestori, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione;

d) favorire e sostenere la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;

e) elaborare ipotesi pedagogiche, definire linee metodologiche e approntare strumenti di valutazione, in accordo con i coordinatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche su richiesta dei coordinatori medesimi;

f) attivare e facilitare i collegamenti tra i servizi socio-educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e i servizi socio-sanitari.

Articolo 4

(Asili nido)

1. L'asilo nido è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuità della frequenza.

2. Le modalità di funzionamento dell'asilo nido possono essere diversificate per capienza, tempi di apertura, orari di frequenza e progetti pedagogici, tenuto conto dei bisogni dei bambini, delle scelte educative, dei tempi di lavoro dei genitori e delle esigenze locali.

Art. 5

(Garderies d'enfance)

1. La garderie d'enfance è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno di asili nido.

2. Le modalità di funzionamento della garderie d'enfance sono finalizzate ad offrire risposte flessibili e differenziate in base alle esigenze delle famiglie.

Articolo 6

(Asili nido aziendali)

1. L'asilo nido aziendale è un servizio rivolto ai figli dei lavoratori dell'azienda, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ed eventualmente ad altri bambini, purché in maniera non prevalente.

2. L'asilo nido aziendale, situato all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze, è improntato a criteri di particolare flessibilità organizzativa che tengono conto delle peculiarità strutturali dei luoghi e delle esigenze dei genitori lavoratori, nel rispetto dei ritmi psico-fisici e di sviluppo dei bambini.

Articolo 7

(Personale)

1. Il personale occupato nei servizi di cui agli articoli 4, 5 e 6 si distingue nelle seguenti tipologie professionali:

a) coordinatore del servizio;

b) educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) addetto ai servizi generali.

Articolo 8

(Coordinatori del servizio)

1. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere un'esperienza lavorativa congruente.

2. Il coordinatore è il responsabile del servizio e del suo buon funzionamento e svolge i seguenti compiti:

a) cura gli aspetti organizzativi del servizio;

b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;

c) cura la relazione educativa con le famiglie;

d) cura, in accordo con gli educatori, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche e gli opportuni strumenti di verifica;

e) progetta l'attuazione di interventi educativi e collabora nella realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale, seguendone l'attuazione, nel rispetto delle funzioni di coordinamento pedagogico esercitate dalla Regione;

f) individua i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;

g) mantiene gli opportuni contatti con i soggetti gestori, l'équipe socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna.

Articolo 9

(Educatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. L'educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, valido per l'accesso all'università, ovvero di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche.

2. L'educatore svolge i seguenti compiti con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore del servizio:

a) cura l'inserimento dei bambini, promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettivo;

b) organizza l'attività educativa e ricreativa dei bambini, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;

c) intrattiene i necessari contatti con la famiglia del bambino;

d) elabora, collegialmente con gli altri educatori, la progettazione pedagogica e appronta gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

e) cura l'organizzazione degli spazi interni ed esterni, proponendo l'acquisto di materiale ed attrezzature scelti in base ai progetti educativi;

f) collabora con gli insegnanti della scuola dell'infanzia per il passaggio dei bambini da una struttura educativa all'altra, anche progettando attività in comune.

Articolo 10

(Addetti ai servizi generali)

1. Il personale addetto ai servizi generali svolge i seguenti compiti:

a) confeziona il vitto dei bambini, secondo quanto stabilito dai competenti servizi sanitari;

b) assicura le prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria necessarie per il buon funzionamento del servizio;

c) assicura il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;

d) collabora con il personale educativo per la manutenzione e l'eventuale preparazione di materiale per le attività educative e per l'allestimento dell'ambiente.

Articolo 11

(Tata familiare)

1. Il servizio di tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è disposta previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti, di ambo i sessi, che ne fanno richiesta, dei requisiti professionali e di idoneità psico-fisica stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato, oltre che alla persistenza dell'idoneità psico-fisica, alla frequenza di iniziative di aggiornamento professionale definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'attività di tata familiare, anche quando gestita in forma associata, è autonoma; essa è disciplinata da un contratto individuale stipulato tra la tata familiare e la famiglia del bambino e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.

4. L'alloggio utilizzato dalla tata familiare deve avere adeguati spazi e arredi che rispondano a requisiti di sicurezza e igiene, conformi alle normative vigenti in materia di civili abitazioni; l'ambiente deve essere accogliente, pulito e rispondente alle esigenze del bambino.

5. La tata familiare propone attività adeguate all'età dei bambini e garantisce il rispetto dei loro ritmi, dei loro bisogni psico-fisici e dei livelli di sviluppo raggiunti, in continuità con l'educazione proposta dalla famiglia. La tata intrattiene, inoltre, i rapporti con le famiglie dei bambini.

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 15 dicembre 1994, n. 77;

b) 27 gennaio 1999, n. 4.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie)

1. I coordinatori e gli educatori in servizio con tale qualifica presso i diversi soggetti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nell'ambito dei servizi operanti sul territorio regionale, la qualifica professionale acquisita.

2. Fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano a trovare applicazione le leggi regionali di cui all'articolo 12 e le relative disposizioni applicative.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia utilizzando le proprie risorse di bilancio, il cui ammontare è stimato in euro 6.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006, inclusi i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale, alla cui determinazione e copertura si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. La Regione, ad integrazione degli stanziamenti di cui al comma 1, può disporre ulteriori stanziamenti nell'ambito della quota regionale del Fondo nazionale delle politiche sociali.

3. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, stimati in euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2006, trovano copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia pluriennale per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 3, si provvede con le risorse iscritte nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, dei bilanci di cui al medesimo comma 3, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Viérin Laurent.

Viérin L. (UV) - Depuis les années '60, en Italie, c'est essentiellement aux familles et aux institutions religieuses qu'a été laissé le soin de s'occuper des enfants d'âge préscolaire. La première, et jusqu'à présent la seule loi nationale sur les crèches, c'est-à-dire les services destinés aux enfants de moins de 3 ans, date de 1971. La reconnaissance publique de ces services avait alors surtout pour objet de faciliter l'entrée des femmes sur le marché du travail, un phénomène qui a pris une ampleur considérable pendant la période de croissance économique qu'a connue le Pays entre la fin de la dernière guerre mondiale et la crise du pétrole de 1973. C'est à cette époque que, pour la première fois, l'on a officiellement fait la distinction entre les services destinés à la petite enfance et l'école maternelle, qui accueille les enfants âgés de 3 à 6 ans. Cette dernière, qui ne porte pas par hasard le nom "d'école", rentre dans le cadre des structures d'éducation, alors que les services destinés à la petite enfance relèvent des services sociaux. Par ailleurs, alors que les institutions religieuses conservent encore une place dans la gestion des écoles maternelles, les crèches sont quant à elles, en tant que services sociaux, gérées essentiellement - mais pas exclusivement - par les collectivités locales.

C'est en 1973 que la Vallée d'Aoste s'est pour la première fois dotée d'une loi régionale sur les crèches. Conformément à la législation nationale, celles-ci étaient considérées comme des services de garde d'enfants propres à apporter une aide qualifiée aux parents qui - dans les zones urbaines notamment - ne pouvaient compter sur aucun autre soutien familial. Cette loi établissait la nature de service social de la crèche et faisait même de cette dernière la base de la prévention médicale, en particulier pour ce qui est des maladies infectieuses. C'était en quelque sorte un service social doublé d'un service sanitaire. La loi régionale suivante, qui date de 1986, classait encore les crèches dans le secteur social, mais reconnaissait leur rôle éducatif et réduisait la portée de leur action dans le domaine sanitaire. La loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994, qui avait été partiellement modifiée en 1999 et sera abrogée par le texte que nous avons aujourd'hui sous les yeux, établit la nature socio-éducative de ce service. Elle définit nettement le type de personnel qui peut y travailler et institue la coordination pédagogique régionale, grâce à laquelle la Région a pu remplir son rôle d'orientation et de coordination technique et pédagogique à l'égard des collectivités locales. La Région a également approuvé une loi sur la famille en mai 1998 qui prévoit, entre autres, la promotion de services alternatifs à la petite enfance; à la suite de quoi, le Gouvernement régional a pris, en 2000, une délibération fixant les normes de fonctionnement de ces services, délibération qui a été modifiée en 2002 pour ce qui est des assistantes maternelles agrées. Les dispositions susmentionnées sont par ailleurs le fruit de l'impact qu'a eu sur les Régions la loi italienne n° 285 du 28 août 1997, qui a notamment pour finalité la promotion des actions établissant que les enfants sont des sujets de droit et offrant à ceux-ci différentes opportunités dans le cadre de la vie quotidienne de leur propre Communauté.

La Région a aussi fondé un Observatoire régional pour l'enfance et l'adolescence, au sens de la loi n° 451/1997, instituant une Commission parlementaire pour l'enfance et un Observatoire national pour l'enfance. Se référant aux principes énoncés par la loi italienne n° 285/1997, elle a ensuite proposé de promouvoir - en harmonie avec les dispositions du Plan socio-sanitaire 2002-2004 et afin de poursuivre l'évolution de la législation régionale de ce secteur - une loi régionale organique qui ne concerne pas seulement les crèches, mais tout un "système" intégrant les divers services destinés aux enfants de moins de 3 ans, système dont les objectifs prioritaires sont:

- la création d'un réseau en faveur des familles de jeunes enfants, ceux-ci étant considérés comme autant d'investissements sur l'avenir pour la société valdôtaine;

- le développement psychique et physique de l'enfant par le biais d'activités ludiques, éducatives et formatives;

- l'attention portée aux actions de prévention, souvent pénalisées par les urgences;

- l'élargissement et l'amélioration des services et interventions existants;

- la promotion d'une culture commune à tous les sujets, institutionnels et autres et, en particulier, aux familles, qui sont concernés par les problèmes de la petite enfance;

- enfin l'expérimentation de services innovants à l'échelon local.

Le caractère profondément nouveau de ces dispositions s'inscrit dans le cadre d'un changement radical dans les mentalités et dans l'approche de l'organisation des services à la petite enfance. Ce projet de loi est le premier qui conçoive et institutionnalise un système articulé de services socio-éducatifs à la petite enfance, d'intérêt public - avec des services qui sont "objectivement" publics, indépendamment de la nature juridique du sujet qui les gère -, ayant un caractère d'universalité et donc il s'ensuit que tous les enfants résidant en Vallée d'Aoste ont le droit de bénéficier des services de ce système et que, par conséquent, les Communes sont tenues de mettre en place lesdits services selon les modalités les mieux adaptées à leur réalité territoriale.

Le système en question intègre le secteur public, les structures sociales privées, les structures commerciales privées et les associations de familles et ce aux fins de la mise en place sur le territoire d'une offre souple et différenciée de qualité. Il s'agit en quelque sorte donc d'un système axé sur la famille, au sens strict du terme, mais aussi sous forme d'associations familiales, car c'est bien la famille qui est appelée à devenir le grand protagoniste de ce système, au sein duquel elle pourra exprimer librement ses désirs en matière d'éducation et surtout de décider des formes que prendra sa participation et qui se traduira par des choix de gestion et par un contrôle de la qualité des services.

Du point de vue du parcours, pour élaborer ce texte nous avons décidé de travailler - et le Gouvernement et l'Assesseur Fosson en particulier l'ont fait - en concertation avec les organismes intéressés, ce qui signifie qu'un groupe de travail inter-institutionnel a été constitué et s'est réuni à plusieurs reprises sous la coordination d'un expert en psychologie et sociologie. Ce groupe était essentiellement composé d'élus locaux, de personnes travaillant dans ce secteur - coordinatrices de crèches, de garderies, du service des assistantes maternelles agréées et aussi une assistante maternelle agréée - et des dirigeants régionaux compétents. Entre deux réunions les différents participants ont rencontré les membres de leurs associations professionnelles et ont discuté avec eux des contenus du texte qui prenait forme peu à peu. De plus, je tiens à souligner le travail qu'on a mené, en tant que Ve Commission - et je veux remercier le Président Comé et les collègues de leur apport pour améliorer le texte -, à travers les auditions des sujets concernés et donc de nouveau les auditions des représentants de ce groupe de travail dont je parlais, afin de partager encore plus avec l'entière Commission les contenus de ce projet de loi. Le texte que nous vous soumettons aujourd'hui est, par conséquent, un texte de Commission qui découle de ce travail. Nous pouvons donc légitimement dire que l'énoncé de ce projet de loi est le fruit de la rencontre entre le monde des services à la petite enfance et la volonté politique régionale.

Un petit aspect négatif - et je le souligne ici au nom de l'entière Ve Commission -, et je vais le souligner sous mandat de la Commission au sein de cette Assemblée, c'est l'attitude du Conseil permanent des collectivités locales, qui encore une fois, malgré les nombreux appels lancés et les nombreuses sollicitations, n'a pas produit les observations écrites concernant leur avis au sujet de ce projet de loi dans les temps prévus. La loi n° 54/1998 à l'article 65 parle expressément de "parere del Consiglio permanente degli enti locali da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta...", eccetera. Les temps donc n'ont pas été respectés et au cours des auditions, qui ont vu la présence aussi d'un membre des collectivités locales, l'on avait formellement sollicité cet avis afin de pouvoir formaliser les éventuelles modifications y afférentes, mais aucune note nous a été transmise, jusqu'au 2 mai, quand la Commission avais déjà exprimé l'avis, et un mois après les sollicitations de la Commission. C'est une situation qui se produit souvent, qui nous voit souvent dans les Commissions obligés à "courir après" l'avis et les observations du CPEL, qui arrivent systématiquement à la dernière minute, à la veille de la discussion au sein de cette Assemblée, malgré le fait que les projets de loi soient - il faut le dire - transmis par le Gouvernement au CPEL juste après leur approbation, donc souvent des mois s'écoulent. Je sais que ces aspects ont déjà été abordés lors d'une rencontre entre le Président du Conseil et le Président de la Région, mais je crois qu'il faudra de nouveau s'activer pour faire part de ces problèmes, en repensant le cas échéant ce système prévu par la loi n° 54, qui présente objectivement des difficultés du point de vue opérationnel qui nous voient souvent en difficultés.

Pour ce qui est du texte, le projet de loi comporte 14 articles et fixe le cadre juridique de cette matière. Il a le mérite d'établir clairement, tout d'abord, les principes généraux qui règlent les services socio-éducatifs à la petite enfance, c'est-à-dire les services d'intérêt public destinés aux enfants de moins de 3 ans et à leurs familles qui visent à favoriser la croissance harmonieuse de ceux-ci, mais aussi à prévenir et à éliminer les situations de désavantage et d'exclusion sociale, à soutenir les familles dans leur mission d'éducation, grâce à l'apport des compétences professionnelles nécessaires, et également à aider les parents à trouver un emploi, puis à le conserver.

Les divers services qui participent à la formation du système régionale y sont détaillés: ensemble, de manière souple et différenciée, ils doivent répondre aux exigences des enfants et de leurs familles. Les principes généraux dudit système sont explicités: ils comprennent notamment la participation active des parents à la détermination des objectifs d'éducation et des choix organisationnels, l'intégration des divers types de services et la collaboration entre collectivités locales et sujets responsables de la gestion, tant publics que privés, une certaine continuité avec l'école maternelle et la collaboration avec les services socio-sanitaires, le droit à l'insertion des enfants handicapés, l'aide aux familles - y compris celles qui connaissent de multiples problèmes et risquent d'être marginalisées - dans l'accomplissement de leur mission éducative, la participation économique desdites familles aux frais de gestion des services sur la base de l'IRSE et la répartition des services sur tout le territoire régional, une répartition non homogène qui prévoit des services différents en fonction des spécificités territoriales.

Pour ce qui est des acteurs du système, en premier lieu les Communes qui exercent les fonctions relatives aux services socio-éducatifs à la petite enfance, parfois en association, par le biais des Communautés de montagne comme les y autorise l'article 83 de la loi n° 54, sans préjudice des dispositions de l'article 106 de cette même loi, pour ce qui est de la Commune d'Aoste. En harmonie toujours avec la loi n° 54/1998, le partenariat entre la Région et les Communes en matière de réglementation des services revêt une importance fondamentale: ce nouveau texte apporte en effet un cadre de référence qui permettra la mise en place optimale des services sur le territoire. Il stipule par ailleurs que les services à la petite enfance respecteront la liberté de choix des familles, des collectivités locales, du secteur social privé et autre, ainsi que des associations de familles. Donc, collègues, une loi importante qui marque, encore une fois, l'attention que nous voulons réserver aux familles valdôtaines, par le biais d'un système qui conjugue son objectif prioritaire, c'est-à-dire les enfants et leurs besoins, et les exigences justement de ces familles, sous le signe de la qualité, tout en élargissant considérablement l'offre de services.

Président - Je rappelle que sur ce projet de loi il y a 5 amendements de l'Assesseur Fosson, 4 amendements du groupe "Arcobaleno" et de M. Sandri, l'amendement de "La Casa delle Libertà" sur l'amendement n° 2 de l'Assesseur Fosson. Je déclare ouverte la discussion générale.

La parole au Conseiller Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Je voudrais simplement demander une suspension de la séance pour évaluer les amendements avec le Gouvernement.

Président - Il n'y a aucune difficulté de la part de la Présidence, une suspension de 10 minutes est donc accordée.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,01 alle ore 18,33.

Presidente - Possiamo riprendere la discussione dopo l'interruzione chiesta per l'esame degli emendamenti.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Il disegno di legge che stiamo esaminando vuole unificare la normativa regionale finora esistente sui servizi alla prima infanzia e inserire sia servizi sperimentali, come la tata familiare, sia le finalità delle recenti leggi nazionali - nn. 285/1997, 451/1997, 328/2000 -, che hanno meglio indicato le finalità di tali servizi e l'integrazione di tali servizi con tutti gli altri offerti dal territorio. Finalità che erano, ad onor del vero, già state assunte nella pratica dai servizi regionali; andando a spulciare nella documentazione riguardante i servizi per la prima infanzia, in una relazione del dicembre 2003, dove si parla delle politiche pubbliche concernenti i servizi per la prima infanzia in Valle d'Aosta, viene detto che c'è una legge - la n. 328/2000 - che ha fissato il principio dell'universalità nell'accesso ai servizi e alle prestazioni, prevedendo per i soggetti deboli una priorità di accesso, ma non l'esclusività... continua la relazione "... in Valle d'Aosta questo principio ha già trovato applicazione fin dalla legge del 1986 e nelle direttive regionali che prevedono una priorità di accesso per le situazioni problematiche". Questo per dire che effettivamente uno spirito di attenzione alla popolazione, ai bambini, alle esigenze era presente nella tradizione dei servizi socio-educativi in Valle d'Aosta, ma forse era utile riassumere e meglio organizzare in una legge quadro i compiti rispettivi di Regioni e di enti locali, una legge quadro che chiarisse i valori di universalità dei servizi alla prima infanzia, introducendo un diritto oggettivo che dovrebbe indirizzare anche le scelte dei politici. A questo riguardo mi sembra che l'emendamento proposto dall'Assessore, che voleva cambiare e attenuare questa universalità dei diritti, sia stato ritirato, per cui condividiamo pienamente la finalità della legge, in cui si afferma che i servizi per la prima infanzia hanno un carattere di universalità, offrono un servizio di interesse pubblico a cui hanno diritto tutti i bambini residenti in Valle d'Aosta e le loro famiglie. Credo sia importantissimo affermare questo principio dell'universalità e del diritto di accesso a tale servizio. Era importante proprio avere una legge quadro che esplicitasse meglio le finalità che erano già presenti nella precedente normativa regionale, ma che lo declinassero... per esempio, andando a vedere nella legge n. 77/1994 già allora si parlava della funzione di questi servizi per la prima infanzia come mezzo per integrare e migliorare le condizioni generali di vita del bambino. Adesso vengono meglio esplicitate laddove si dice che i servizi per la prima infanzia hanno lo scopo di prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione, di esclusione sociale.

Ancora: noi condividiamo il fatto che si ricordi ancora una volta come vada applicato rispetto ai diversamente abili quanto richiesto dalla legge n. 104, come pure riteniamo sia importante ribadire che i servizi alla prima infanzia vanno organizzati in accordo con le famiglie e che questi servizi hanno anche una funzione di sostegno all'azione educativa delle stesse famiglie. È una legge quadro "ridotta all'osso", che demanda alla Regione il compito di coordinare e sostenere i soggetti chiamati ad attivare i servizi per la prima infanzia. Questo ruolo è molto importante perché finalizzato a mettere in rete, sostenere, valorizzare, far crescere la consapevolezza di questi servizi, che sono utili non solo per i bambini e per le famiglie, ma all'interno del contesto sociale creano una rete di rapporti importantissimi per la crescita dell'intera collettività. La legge anche definisce i compiti degli enti locali e dei soggetti privati, famiglie, terzo settore, eccetera, a cui viene demandato il compito di gestire questi servizi. Credo che qui vi siano due problemi molto importanti e delicati che vanno tenuti sotto controllo. Aspetti che dovrebbero venire definiti, anche tenendo conto dell'ultimo emendamento dell'Assessore, ogni anno in un piano di azione generale. Ricordo questi due punti, che secondo me sono indice di un'efficienza ed efficacia del servizio. Anzitutto indicano le risorse destinate a questi servizi: non si può affermare che questo è un servizio a cui tutti hanno diritto e poi trovarci nella condizione che poche persone hanno ancora diritto a tale servizio. L'altro punto importante riguarda l'aspetto della copertura finanziaria a carico delle famiglie nell'ottica dell'omogeneizzazione dei costi per quanto riguarda i servizi attivati dagli enti locali. Perché è importante questo? Perché purtroppo siamo in una situazione oggi in cui essere genitore a Saint-Christophe, o esserlo a La Thuile, o esserlo a Pont-Saint-Martin comporta, anche se i genitori hanno lo stesso indice dell'IRSE, una partecipazione diversa alle spese dell'asilo nido; quindi le spese a carico della famiglia per i propri bambini che frequentano l'asilo nido sono diversi a seconda dei Comuni. Questo è un aspetto che non è condivisibile, quindi penso sia importante che ogni anno la Giunta definisca delle modalità che consentano effettivamente di rendere tale servizio accessibile a tutti, ma anche con modalità di pagamento omogenee.

Sempre il disegno di legge demanda alla Giunta l'esplicitazione di norme gestionali puntuali per governare il sistema. Avevamo chiesto con i nostri emendamenti che vi fosse un ruolo attivo del Consiglio proprio nel momento in cui dovevano essere definiti i criteri generali di sviluppo dei servizi per la prima infanzia. Nel momento in cui ci siamo ritrovati e abbiamo discusso i vari emendamenti la soluzione proposta - posso anticiparlo, Assessore? - dall'Assessore ci trova consenzienti, nel senso che è stato accettato il fatto che il piano di azione annuale che la Giunta predispone viene redatto sia sentito il CPEL, ma anche e soprattutto previo parere della Commissione consiliare competente. In questo modo si dà la possibilità al Consiglio ogni anno di fare il punto sulla situazione, di capire a che punto sono i servizi per la prima infanzia in ambito regionale, quali sono i problemi evidenziati, quali sono i criteri che la Giunta pone per far fare un salto di qualità al servizio; quindi sulla procedura per definire regole e indicazioni di criteri per la gestione dei servizi alla prima infanzia siamo d'accordo. In questo senso ritiriamo i nostri emendamenti, lo annuncio alla Presidenza, numeri 1, 2 e 3, che sono stati nel loro spirito recepiti nella proposta di emendamento fatta dall'Assessore nella riunione che si è testé svolta.

Perché dico che è importante che vi sia questa riflessione? Perché, per quanto possiamo essere contenti del livello dei servizi raggiunti in Valle per la prima infanzia, vi sono naturalmente ancora molti passi che possono essere fatti. Se osserviamo... e qui sono andata a riprendermi alcuni dati significativi, per esempio le "garderies", mentre nel 1996 ce n'era una soltanto in tutta la Valle, nel 2003 siamo già arrivati a 12, adesso siamo ad 11, quindi si è superata la decina. La stessa cosa può essere riferita per gli asili nido, che sono decisamente aumentati come numero e come capienza, passando da una capienza che si aggirava sui 230 bambini nel 2002-2003 per arrivare ad oltre 400 bambini nel 2004-2005. Nonostante questa crescita, i servizi per la prima infanzia danno una risposta solo a 2 bambini su 10 e le lunghe liste che ci sono di attesa sia per quanto riguarda le tate familiari, sia per quanto riguarda le "garderies", sia per quanto riguarda gli asili nido ci dicono come esista ancora una richiesta molto alta di questi servizi all'interno della regione. Questo lo possiamo capire sia perché, come ci ricordano sempre il Presidente della Regione e l'Assessore all'industria, abbiamo un tasso di occupazione femminile molto alto, ma questo richiede che vi sia un aiuto sostanziale alle famiglie per poter conciliare il lavoro di cura con la professione. Con questa legge non si dà la risposta definitiva a tale esigenza, ma si pongono le premesse affinché si possa esprimere una volontà politica chiara e decisa sul potenziamento e sulla riqualificazione dei servizi alla prima infanzia, differenziati sul territorio.

Volevo ancora ringraziare l'Assessore per aver colto nei suoi emendamenti un'osservazione che riguarda le funzioni di coordinamento dell'attività delle tate familiari, che avevamo fatto in Commissione e che avevamo cercato di formulare nel nostro emendamento n. 4, ma l'emendamento dell'Assessore è più completo, per cui ritiriamo anche il nostro emendamento n. 4. Siamo contenti di poter ritirare gli emendamenti, perché il nostro scopo nel presentare gli emendamenti è di far accogliere all'interno della legge quegli spunti migliorativi che a noi sembrano importanti affinché una proposta di legge che questo Consiglio approva sia effettivamente utile e possa rendere migliore la vita all'interno delle famiglie e delle Comunità nella nostra Regione.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Brevemente, in discussione generale penso che qualche valutazione vada fatta. Questa la riteniamo una legge importante, perché interviene su uno di quegli argomenti che sono particolarmente sentiti e che sono quegli argomenti che, una volta affrontati, possono consentire una maggiore serenità alle incombenze di tipo familiare, soprattutto in una prospettiva ormai corrente della donna impegnata sul fronte del lavoro, al pari di come avveniva un tempo soltanto per la figura paterna. Questa legge ha sicuramente il pregio di tentare di dare un sistema organico ai servizi educativi per la prima infanzia, servizi che non sono innovativi e inventati con questa legge, ma che erano regolamentati da una serie di norme che si erano stratificate nel tempo; tale legge di conseguenza tenta di semplificare e delegificare con l'abrogazione delle norme precedenti e di creare un sistema più organico. Auspichiamo che questa delegificazione riesca poi ad essere gestita dal punto di vista amministrativo, perché vorrà dire sicuramente chiedere uno sforzo ulteriore agli uffici, perché, quando una norma è codificata in legge, se non altro c'è una certezza che la legge impone e alla quale si deve attenere sia l'operatore, sia l'ente locale, sia l'utente. Nel momento in cui c'è una delegificazione c'è un maggior compito di controllo e di vigilanza da parte degli uffici e c'è anche la necessità di una maggiore e più tempestiva azione dal punto di vista amministrativo e qui mi richiamo all'oggetto degli emendamenti che abbiamo discusso durante la sospensione, cioè la programmazione annuale. Avevamo espresso una preoccupazione sulla programmazione annuale nella misura in cui, confermati i principi in legge, tutto veniva demandato a quello che era un atto di tipo amministrativo che veniva adottato dall'Esecutivo. Gli emendamenti sono stati poi discussi durante la sospensione, sono stati ritirati nella loro formulazione che andava ad integrare singoli punti ed è stato ripresentato l'emendamento che avevamo inserito sul comma emendato dall'Assessore... viene inserito su tutto il comma 2 dell'articolo 2. Prendiamo atto perciò che l'Assessore, nel condividere questa impostazione, ha dato ampia possibilità a raffrontarsi con la Commissione, di conseguenza con l'organo rappresentativo del Consiglio.

Riteniamo sia importante in questa legge il riferimento del comma 2, lettera e) dell'articolo 1 ad altri servizi integrativi, nel senso che questa è un'apertura ad iniziative future differenti rispetto a quelle qui previste, integrative e sostenute sia dai privati, sia dai Comuni. Reputiamo importante aver inserito in questo contesto anche una particolarità come quella del nido aziendale, sul quale erano state espresse - mi dispiace sia sfuggito al relatore, ma penso che vada detta - delle sensibilità dal Governo nazionale 2 finanziarie fa, quando mise a disposizione fondi significativi per potenziare il meccanismo degli asili nido aziendali. Gli asili nido aziendali in una Regione come la nostra possono forse far sorridere se pensiamo all'azienda come fabbrica, ma diventano più importanti se pensiamo all'azienda come pubblica amministrazione, pensiamo all'Amministrazione regionale, al Comune di Aosta, all'USL, ma anche a quelle grandi realtà del terziario dove soprattutto sono le donne ad essere impegnate in prima linea, di conseguenza questa attenzione agli asili nido aziendali penso sia importante e che recepisca l'indicazione che già il "Governo Berlusconi" aveva dato nella finanziaria di 2 anni fa. Con queste precisazioni esprimiamo un voto positivo al disegno di legge.

Presidente - Se non ci sono altri colleghi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.

Fosson (UV) - Un intervento molto breve, intanto per ringraziare il relatore che con grande precisione ed entusiasmo ha descritto i criteri e le modalità di questa legge, proprio sottolineando come quello che ci sta a cuore sia il futuro della Valle d'Aosta e il futuro della stessa sono sicuramente i bambini. Ringrazio anche la V Commissione e il suo Presidente per il lavoro fatto. Dietro a queste parole, di cui vi ringrazio, c'è un lavoro portato avanti da un anno dai nostri uffici con delle consulenze e degli operatori di tutti i settori. È vero che c'è stato un confronto serrato con il CELVA e con gli enti locali, è vera la nostra preoccupazione a stimolare gli enti locali ad investire sempre più nel sociale e in servizi per l'infanzia. Il denaro investito nei bambini rende e dà sicuramente dei risultati maggiori di altri investimenti. Questa legge ha richiesto molto lavoro... ha voluto essere una legge quadro, che raccoglie in un'unica normativa vari servizi già esistenti proprio per dare la possibilità - come diceva il Consigliere Frassy - di avere degli "standard" unici, di avere una possibilità organizzativa migliore, di prevedere un controllo più adeguato sulle varie aree della Regione. Aver previsto un sistema di questo tipo, un sistema per la prima infanzia, è particolarmente utile in una Regione come la nostra, in cui si passa dal piccolo Comune al Comune più grande come quello del fondovalle, proprio perché la risposta deve essere diversa se vuole essere una risposta concreta. Non si può pretendere di fare degli asili nido in piccoli Comuni, dove si può pensare appunto al servizio delle tate che andrà potenziato, l'anno prossimo partirà un altro corso che va comunque organizzato. Per quanto riguarda le tate stiamo uscendo da una fase sperimentale, un'idea geniale del mio predecessore organizzare tale servizio, che sta uscendo da questo primo periodo di prova per avere una definitività e una maggior precisione, una differenziazione dell'offerta che permetta a più persone di poterne fruire. È vero, la nostra Regione non risponde ancora a tutte le domande di assistenza verso questa età, però siamo la seconda Regione in Italia dopo l'Emilia Romagna e bisogna anche dire che la maggior parte delle donne valdostane fanno domanda per mandare i loro figli in questi servizi; come è stato definito da un mirabile lavoro del nostro Assessorato di un anno fa, sono servizi di grande valore. È quindi proprio differenziando l'offerta che questa potrà essere più fruibile da tutto il nostro personale, aprendosi anche verso altre sperimentazioni, pensiamo come i gruppi di autoaiuto familiare potrebbero organizzarsi in servizi di questo tipo. Il nostro scopo è proprio questo: organizzare e ridare norme ad un servizio che aveva plurisposte, proprio per offrire una risposta maggiore a tutti i giovani abitanti in Valle d'Aosta, affinché possano crescere nel migliore dei modi.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato, vi ricordo che votiamo sul nuovo testo predisposto dalla V Commissione permanente, che ha espresso parere favorevole a maggioranza, come la II ha espresso all'unanimità parere favorevole con un emendamento sul nuovo testo, parere favorevole è stato ugualmente espresso dal CPEL.

All'articolo 1 vi è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Fosson, ne do lettura:

Emendamento

L'alinea del comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Il sistema dei servizi per la prima infanzia ha carattere di universalità e offre servizi di interesse pubblico cui possono accedere tutti i bambini residenti in Valle d'Aosta, in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, e le loro famiglie, e sono finalizzati a:".

L'emendamento è stato ritirato, purtroppo il sistema mi impedisce di dare la parola all'Assessore per delle spiegazioni più dettagliate.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 vi sono gli emendamenti nn. 1, 2 e 3 dell'"Arcobaleno" presentati unitamente al collega Sandri, che sono ritirati e di cui do rispettivamente lettura per il verbale:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

"1bis. Il Consiglio regionale definisce i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.".

Emendamento

All'alinea del comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole "la Giunta regionale" sono inserite le parole ", nel rispetto dei criteri di cui al comma 1bis,".

Emendamento

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è soppressa.

È ritirato altresì l'emendamento n. 1 de "La Casa delle Libertà"; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Dopo "prima infanzia" aggiungere "- previo parere della Commissione consiliare competente -".

Vi è un nuovo emendamento, che porta la forma del collega Frassy e dell'Assessore Fosson; ne do lettura:

Emendamento

In sostituzione degli emendamenti 1, 2 e 3 presentati dal gruppo Arcobaleno e dal Consigliere Sandri e, inoltre, in sostituzione dell'emendamento del gruppo CdL all'articolo 2 comma 2 aggiungere prima di "definisce": "previo parere della Commissione consiliare competente".

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Fosson, di cui do lettura:

Emendamento

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"a) il piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia che prevede, in particolare:

- le modalità per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi;

- la quantificazione dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale e degli interventi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 14;

- il livello di copertura finanziaria a carico delle famiglie, nell'ottica dell'omogeneizzazione dei costi, per i servizi attivati dagli enti locali;".

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 3 dell'Assessore Fosson, di cui do lettura:

Emendamento

Le lettere i) e j) del comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse.

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Funzioni e compiti della Regione e dei Comuni)

1. I Comuni assicurano il diritto alla fruizione del sistema dei servizi per la prima infanzia ed esercitano le relative funzioni, tra le quali quelle relative all'orientamento per la scelta dei servizi, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ad eccezione del Comune di Aosta.

2. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire che il livello dei servizi resi assicuri il rispetto di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio regionale, la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), sentito il Consiglio permanente degli enti locali, e previo parere della Commissione consiliare competente, definisce:

a) il piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia che prevede, in particolare:

1) le modalità per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi;

2) la quantificazione dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale e degli interventi regionali di cui all'articolo 14, comma 3;

3) il livello di copertura finanziaria a carico delle famiglie, nell'ottica dell'omogeneizzazione dei costi, per i servizi attivati dagli enti locali;

b) gli standard strutturali e gestionali dei servizi;

c) gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;

d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

e) le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

f) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato ai bisogni specifici dei bambini disabili;

g) la tipologia, i requisiti professionali e i titoli di studio degli operatori, fermo restando quanto disposto agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

h) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

i) i requisiti sulla base dei quali la Regione autorizza il funzionamento dei servizi, li accredita ed esercita su di essi la funzione di vigilanza.

3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia possono essere erogati dagli enti pubblici, dagli organismi del terzo settore, dalle associazioni di famiglie e da altri soggetti privati.

4. Gli enti pubblici, gli organismi del terzo settore, le associazioni di famiglie ed altri soggetti privati possono istituire servizi integrativi con carattere di innovatività, che concorrono al sistema dei servizi per la prima infanzia.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 3 viene ritirato l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno" e del Consigliere Sandri; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

All'articolo 3, comma 1, lettera e), inserire, dopo "coordinatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" l'espressione:

"e con il coordinatore delle tate familiari".

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 11 vi è l'emendamento n. 5 dell'Assessore Fosson, di cui do lettura:

Emendamento

All'articolo 11 (Tata familiare), è aggiunto il seguente comma 6:

"6. La Regione garantisce le funzioni di coordinamento dell'attività delle tate familiari, con modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così emendato:

Articolo 11

(Tata familiare)

1. Il servizio di tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è disposta previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti, di ambo i sessi, che ne fanno richiesta, dei requisiti professionali e di idoneità psico-fisica stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato, oltre che alla persistenza dell'idoneità psico-fisica, alla frequenza di iniziative di aggiornamento professionale definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'attività di tata familiare, anche quando gestita in forma associata, è autonoma; essa è disciplinata da un contratto individuale stipulato tra la tata familiare e la famiglia del bambino e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.

4. L'alloggio utilizzato dalla tata familiare deve avere adeguati spazi e arredi che rispondano a requisiti di sicurezza e igiene, conformi alle normative vigenti in materia di civili abitazioni; l'ambiente deve essere accogliente, pulito e rispondente alle esigenze del bambino.

5. La tata familiare propone attività adeguate all'età dei bambini e garantisce il rispetto dei loro ritmi, dei loro bisogni psico-fisici e dei livelli di sviluppo raggiunti, in continuità con l'educazione proposta dalla famiglia. La tata intrattiene, inoltre, i rapporti con le famiglie dei bambini.

6. La Regione garantisce le funzioni di coordinamento dell'attività delle tate familiari, con modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 14 vi è l'emendamento n. 4 dell'Assessore Fosson; ne do lettura:

Emendamento

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione della presente legge è stimato, a decorrere dall'anno 2006, in annui euro 6.300.000 di cui:

a) euro 6.000.000 per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, che gli enti locali esercitano utilizzando le proprie risorse, ivi inclusi:

1) i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale, determinati, per l'anno 2006, in euro 2.530.000 e, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);

2) una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali che, per l'anno 2006, è determinata in euro 630.000;

b) euro 300.000 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 (Coordinamento pedagogico).

2. La Regione, nell'ambito dell'onere di cui al comma 1, lettera a), finanzia iniziative sperimentali relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnatale annualmente dallo Stato.

3. Gli oneri a carico del bilancio della Regione trovano copertura nello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008:

a) quanto ad euro 2.530.000, per il solo anno 2006, nell'obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) al capitolo 58420;

b) quanto ad euro 630.000, per il solo anno 2006, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.04 (Servizi sociali) al capitolo 61530;

c) quanto ad annui euro 300.000, per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) con le risorse disponibili del Fondo regionale per le politiche sociali (capitolo 61310) di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2001, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.