Oggetto del Consiglio n. 1916 del 10 maggio 2006 - Verbale
OGGETTO N. 1916/XII - MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI JACKPOT PRESSO LA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 1979/XI DEL 27 APRILE 2001.
Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 31 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali MARGUERETTAZ.
Interviene il Consigliere TIBALDI.
Replica l'Assessore MARGUERETTAZ.
IL CONSIGLIO
Richiamata la propria deliberazione oggetto n. 1979/XI del 27 aprile 2001 avente per oggetto "Regolamentazione dei jackpot presso la Casa da gioco di Saint-Vincent";
Preso atto della richiesta della Casino S.p.A. di proposta di modifica del punto 3 della suddetta deliberazione "Regolamentazione dei jackpot presso la Casa da gioco di Saint-Vincent" datata 11 gennaio 2006 ove si precisa che "il 2% del gettone giocato previsto in detta delibera si sta rivelando un freno allo sviluppo dell'attivitą delle slot machines, in quanto l'evolversi della tecnologia e, soprattutto la nascita della tokenizzazione, ha creato una pił evoluta strategia di marketing delle slots stesse. Infatti l'introduzione di valori di gioco molto bassi (anche 1c, 2c, 5c, ecc.) sempre pił graditi alla clientela, viene compensata dalla crescita degli accantonamenti progressivi che possono raggiungere pił del 5%";
Preso atto dei pareri favorevoli espressi in data 26 gennaio con lettera prot. n. 3204/CGSV dall'Istruttore Amministrativo sig. Livio Perrin, incaricato della supervisione del controllo in sala giochi e del settore slots, e dal Direttore della Direzione Casa da gioco dr Carlo Ferina con lettera prot. n. 3381/CGSV, in data 27 gennaio 2006;
Ritenuto opportuno confermare i punti 1 e 2 della deliberazione del Consiglio regionale oggetto n. 1979/XI del 27 aprile 2001 ove si precisa
"1. di autorizzare i meccanismi di accumulo costituenti i jackpot relativi ai giochi elettronici, siano essi collegati alla singola macchina, pił macchine o tutto il parco macchine, senza limite di numero, ubicazione e di montepremi"
"2. di stabilire che il valore di partenza non sia inferiore alla vincita prevista prima di accedere al jackpot, tenendo conto dei criteri logici di progressione della intera tabella di pagamenti della macchina";
Considerato opportuno modificare il punto 3 della sopra richiamata deliberazione che prevede "di autorizzare che gli accantonamenti siano al massimo del 2% del valore nominale di ogni gettone giocato e che gli addebiti per le eventuali vincite vengano operati al verificarsi dell'evento, non sussistendo quindi, alcuna detrazione di acconto", eliminando il limite dell'accantonamento del 2% del valore nominale di ogni gettone giocato;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole di legittimitą rilasciato dal Direttore della Direzione Casa da gioco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45 del 23 ottobre 1995 sulla presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventotto (presenti: trentuno; votanti: ventotto; astenuti: tre, i Consiglieri BORTOT, Secondina SQUARZINO e VENTURELLA);
DELIBERA
la sostituzione del punto tre del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 1979/XI del 27 aprile 2001 con il seguente:
"di autorizzare che gli addebiti per le eventuali vincite vengano operati al verificarsi dell'evento non sussistendo quindi alcuna detrazione di acconto.".
_______