Oggetto del Consiglio n. 477 del 29 dicembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 477/77 - RIPARTIZIONE TRA LE COMUNITÀ MONTANE DEI FONDI AD ESSE DESTINATI PER L'ANNO 1977.
II Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Ripartizione tra le Comunità Montane dei fondi ad esse destinati per l'anno 1977", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21 e 22 dicembre 1977:
Con legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, nella Valle d'Aosta sono state istituite le Comunità Montane, previste dalla Legge statale 3 dicembre 1971 n. 1102 e stabilite le norme principali per il loro funzionamento.
Scopo principale delle Comunità Montane è quello di approvare un piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona, predisponendo programmi stralcio annuali recanti l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e delle relative spese.
Nell'attesa che le Comunità Montane adottino tali strumenti, l'articolo 19 della legge statale 3.12.1971 n. 1102, dà la possibilità alle Regioni di autorizzare e finanziare opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità Montane.
Per l'esecuzione di tali programmi i fondi disponibili per l'esercizio 1977, sono seguenti:
a) FONDI PER SPESE DI INVESTIMENTO
(tali sono le spese di redazione e di attuazione dei piani di sviluppo):
- fondi accreditati dallo Stato alla Regione per l'esercizio 1977 |
L. 840.242.400 |
- spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio 1977 |
L. 100.000.000 |
TOTALE |
L. 940.242.400 |
b) FONDI PER SPESE CORRENTI:
- a carico del bilancio regionale per l'esercizio 1977 |
L. 50.000.000 |
L'articolo 20 della legge regionale fissa i criteri da applicarsi per la ripartizione dei fondi e demanda questo compito al Consiglio regionale.
Nell'adunanza del 12 e 13 gennaio 1977 il Consiglio regionale deliberò una ripartizione tra le Comunità Montane dei fondi ad esse destinati a tutto l'esercizio 1976, adottando i seguenti parametri per la ripartizione delle spese di investimento:
Comunità Montana n. 1: 8,50%
Comunità Montana n. 2: 16,20%
Comunità Montana n. 3: 12,00%
Comunità Montana n. 4: 12,60%
Comunità Montana n. 5: 15,00%
Comunità Montana n. 6: 19,30%
Comunità Montana n. 7: 16,40%.
Per le spese correnti i fondi vennero invece ripartiti in uguale misura tra ogni Comunità.
Rendendosi ora necessario, al fine di permettere alle Comunità Montane di svolgere la loro attività, di provvedere alla ripartizione dei fondi ad esse spettanti per l'esercizio 1977, la Presidenza della Giunta regionale ha invitato i Presidenti delle Comunità Montane a promuovere il parere dei Consigli circa l'applicazione, in via provvisoria, degli stessi parametri determinati per gli anni precedenti.
Le Comunità hanno concordato sulla adozione degli stessi criteri, limitatamente ai fondi relativi all'anno 1977
Comunità Montana numero |
Spese di investimento lire |
Spese correnti lire |
1. |
79.921.000 |
7.143.000 |
2. |
152.319.000 |
7.143.000 |
3. |
112.829.000 |
7.143.000 |
4. |
118.470.000 |
7.143.000 |
5. |
141.036.400 |
7.143.000 |
6. |
181.467.000 |
7.143.000 |
7. |
154.200.000 |
7.142.000 |
La Giunta regionale concorda, all'unanimità di proporre al Consiglio regionale di
DELIBERARE
1) di approvare la seguente ripartizione tra le Comunità Montane dei fondi ad esse destinati dallo Stato e dalla Regione per l'esercizio 1977, nell'intesa che all'erogazione dei fondi per le spese di investimento, si farà luogo in seguito alla approvazione del programma delle opere e degli interventi da parte della Giunta regionale:
Comunità Montana numero |
Spese di investimento lire |
Spese correnti lire |
1. |
79.921.000 |
7.143.000 |
2. |
152.319.000 |
7.143.000 |
3. |
112.829.000 |
7.143.000 |
4. |
118.470.000 |
7.143.000 |
5. |
141.036.400 |
7.143.000 |
6. |
181.467.000 |
7.143.000 |
7. |
154.200.000 |
7.142.000 |
2) di imputare le spese relative cigli appositi capitoli 4151, 4075, 3565 del bilancio regionale esercizio finanziario 1977;
3) di stabilire che, ad avvenuta esecutività della deliberazione, si provveda alla erogazione dei fondi per le spese correnti e che su presentazione del piano di spesa e nell'attesa della sua approvazione, sui fondi per le spese di investimento sia liquidato un acconto pari ad 1/4 della quota assegnata a ciascuna Comunità ordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento con imputazione della spesa complessiva di lire 285.060.000 (lire duecentottantacinquemilionisessantamila) (Spese correnti lire 50.000.000, acconto spese di investimento lire 235.060.000); ai relativi capitoli di cui al precedente punto 2).
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere MANGANONI ritiene non opportuna l'erogazione di ulteriori finanziamenti a favore delle Comunità Montane, in quanto vi sono ancora circa due miliardi di residui passivi da utilizzare.
Il Presidente DOLCHI, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a votare per l'approvazione della proposta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta e concordando sulle proposte della Giunta;
vista la legge regionale 5 aprile 1973 n. 13;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque);
DELIBERA
1) di approvare la seguente ripartizione tra le Comunità Montane dei fondi ad esse destinati dallo Stato e dalla Regione per l'esercizio 1977, nell'intesa che all'erogazione dei fondi per le spese di investimento, si farà luogo in seguito alla approvazione del programma delle opere e degli interventi da parte della Giunta regionale:
Comunità Montana numero |
Spese di investimento lire |
Spese correnti lire |
1. |
79.921.000 |
7.143.000 |
2. |
152.319.000 |
7.143.000 |
3. |
112.829.000 |
7.143.000 |
4. |
118.470.000 |
7.143.000 |
5. |
141.036.400 |
7.143.000 |
6. |
181.467.000 |
7.143.000 |
7. |
154.200.000 |
7.142.000 |
2) di imputare le spese relative agli appositi capitoli 4151, 4075, 3565 del bilancio regionale esercizio finanziario 1977;
3) di stabilire che, ad avvenuta esecutività della deliberazione, si provveda alla erogazione dei fondi per le spese correnti e che su presentazione del piano di spesa e nell'attesa della sua approvazione, sui fondi per le spese di investimento sia liquidato un acconto pari ad 1/4 della quota assegnata a ciascuna Comunità ordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento con imputazione della spesa complessiva di L. 285.060.000 (lire duecentottantacinquemilionisessantamila) (Spese correnti lire 50.000.000, acconto spese di investimento L. 235.060.000) ai relativi capitoli di cui al precedente punto 2).
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