Oggetto del Consiglio n. 1317 del 12 maggio 2005 - Resoconto
OGGETTO N. 1317/XII - Ritiro della proposta di legge: "Disposizioni per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti in Valle d'Aosta".
Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Criteri di conferimento e smaltimento)
1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, comma primo, numero 2), lettera a), deve assicurare, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, il recupero dei materiali valorizzabili ed il loro utilizzo a fini economici. A tale scopo, il conferimento dei rifiuti deve essere differenziato a seconda che si tratti di:
a) carta;
b) cartone;
c) vetro e lattine;
d) plastica;
e) rifiuti organici e vegetali;
f) legno e residui di legno non trattati;
g) indumenti;
h) batterie;
i) pile;
j) farmaci;
k) apparecchiature elettroniche;
l) materiali ferrosi e materiali ingombranti.".
Articolo 2
(Modificazioni dell'articolo 6)
1. La lettera d) del primo comma dell'articolo 6 della l.r. 37/1982 è sostituita dalla seguente:
"d) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000)".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della l.r. 37/1982, è aggiunto il seguente:
"3bis. Il regolamento comunale prevede una riduzione della tariffa, pari ad almeno il 20% del costo tariffario complessivo, per le famiglie che non conferiscono alla raccolta comunale rifiuti organici e vegetali, dal momento che riutilizzano tali materie con il compostaggio domestico, di vicinato o di zona.".
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 11)
1. L'articolo 11 della l.r. 37/1982 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
(Conferimento)
1. I rifiuti urbani e assimilati sono conferiti a cura del produttore mediante preventiva separazione delle tipologie elencate all'articolo 4 fra di loro e dai rimanenti rifiuti prodotti.
2. Il conferimento di rifiuti indifferenziati deve avere carattere residuale e marginale.
3. I Comuni o le imprese concessionarie della raccolta dei rifiuti provvedono ad effettuare la raccolta dei rifiuti a domicilio, oppure collocando in punti prestabiliti appositi contenitori che possono essere utilizzati esclusivamente dalle utenze domestiche.
4. La collocazione di contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati può avvenire solo in punti in cui siano contestualmente presenti contenitori per almeno quattro delle tipologie obbligatorie di raccolta differenziata di cui all'articolo 4. È fatta eccezione per i cestini di piccole dimensioni collocati nei centri storici e nei punti di particolare affluenza turistica.
5. I Comuni o le imprese concessionarie della raccolta dei rifiuti provvedono ad allestire centri di raccolta differenziata, comunali o intercomunali, in cui tutte le utenze possono conferire direttamente rifiuti urbani di ogni tipo con il massimo di differenziazione.
6. L'Assessore regionale competente in materia di gestione dei rifiuti stabilisce le caratteristiche ed i colori dei contenitori per rifiuti, in modo da non arrecare pregiudizio al paesaggio ed da adottare colori unici in tutta la regione per la stessa tipologia di rifiuto.".
Articolo 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Annuncio il ritiro di questa proposta di legge.
Président - La proposition de loi n° 48 est retirée.
Le Conseil prend acte.