Oggetto del Consiglio n. 435 del 28 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 435/77 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI, DI OPERE E DI LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di regolamento recante: "Modificazioni al Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi. di opere e di lavori in economia diretta", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9, 10 e 11 novembre 1977:

Il vigente Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia, approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 gennaio 1962 e promulgato in data 5 febbraio 1962, prevede che alcuni lavori finanziati dall'Amministrazione regionale possano essere eseguiti in economia diretta quando, per la loro natura o circostanze speciali, tale forma sia ritenuta la più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.

A' sensi del secondo comma dell'articolo 1 di tale Regolamento, modificato con provvedimento del Consiglio regionale n. 129, in data 30 maggio 1974, l'esecuzione in economia di opere e lavori può essere approvata per importi di spesa non superiori a lire 10.000.000.

Si deve osservare che il limite di lire 10.000.000 stabilito nel 1974 appare oggi inadeguato ai costi attuali della mano d'opera e dei materiali che, come è noto, hanno avuto incrementi notevoli.

Difatti, in base alle tabelle dei costi per revisioni parametriche redatte da apposita Commissione istituita presso l'ufficio del Genio Civile di Aosta, ai sensi della legge 17 febbraio 1968, o. 93, e D.M. 22 giugno 1968, risulta che l'incremento medio dei costi per opere pubbliche (strade, edilizia, cementi armati, fognature e acquedotti) è stato dal maggio 1974 al giugno 1977 dell'84,86%. Per portare il limite di lire 10.000.000 al valore attuale è opportuno aumentarlo a lire 20.000.000 per tenere conto dello slittamento del valore della lira tuttora in corso. Ciò consentirà l'esecuzione di lavori di ammontare più vicino ad una ragionevole unità minima di lotto.

La Giunta propone quindi al Consiglio di approvare il seguente provvedimento.

(Segue testo della proposta di regolamento riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente la proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, avendo constatato e comunicato che la proposta di Regolamento regionale in esame consta di un solo articolo del quale non è stata chiesta la divisione e sul quale non sono stati proposti emendamenti, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di Regolamento regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

Voti favorevoli: ventisette;

Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di Regolamento recante: "Modificazioni al Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia diretta".

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Proposta di regolamento n. 2

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI, DI OPERE E DI LAVORI IN ECONOMIA: MODIFICAZIONI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Articolo unico

Al Regolamento regionale 5 febbraio 1962 "Regolamento per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia", modificato con provvedimento del Consiglio regionale n. 129 in data 30 maggio 1974, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma dell'articolo 1 è abrogato e sostituito dal comma seguente:

"Le deliberazioni relative sono adottate dalla Giunta regionale sulla base dei rispettivi atti tecnici. Esse non possono superare la spesa di lire 20.000.000, al netto da imposte, salvo le eccezioni previste dal Regolamento, debbono essere motivate e prevedere il finanziamento delle rispettive spese";

2) l'articolo 4 è abrogato e sostituito dal seguente: "Deroghe al limite di spesa. Il Consiglio regionale può autorizzare la Giunta a superare il limite massimo di spesa di lire 20.000.000 ogni volta che la deroga risulti giustificata: il Consiglio indica di volta in volta il limite di spesa negli stessi casi autorizzato".

Le presenti norme regolamentari saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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