Oggetto del Consiglio n. 434 del 28 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 434/77 - DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Direttive per la concessione dei contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle imprese artigiane", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 settembre 1977:

Con legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, sono state approvate le norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento e il miglioramento delle attività delle imprese artigiane. L'articolo 4 della precitata legge regionale stabilisce che la concessione di contributi e finanziamenti alle imprese suindicate è disciplinata con direttive del Consiglio regionale. Detto articolo precisa altresì che le direttive adottate dal Consiglio prima dell'entrata in vigore della legge continuano ad avere efficacia per tutte le parti non in contrasto con la legge stessa.

Tra queste si possono indicare le norme riguardanti la concessione di contributi "una tantum" alle imprese artigiane che abbiano subito gravi danni per eventi naturali ed altre gravi cause ed agli agricoltori che svolgano saltuariamente attività artigiane per integrare il reddito delle aziende agricole. Si è ritenuto inoltre di stabilire, per favorire gli artigiani già residenti in un Comune della Regione e rimpatriati dopo una permanenza all'estero, che la durata della residenza nei Comuni della Valle, prevista in cinque anni, possa avere anche carattere non continuativo. Per quanto riguarda la spesa ammissibile per le scorte, che per i contributi in conto interessi è prevista nella misura del 20% (articolo 2 della legge), si è ritenuto di ridurla nella misura del 10% per i contributi in conto capitale, trattandosi di interventi che, contrariamente ai precedenti, si realizzano ad investimenti già effettuati.

Si considera pertanto opportuno che le disposizioni precedentemente diramate sulla materia (deliberazioni del Consiglio regionale n. 65 del 3.8.1951, n. 79 del 5.5.1955, n. 72 del 29.5.1957, n. 155 del 22.12.1961, n. 98 del 21.4.1967, n. 347 del 13.12.1967 e n. 175 del 2.4.1973) vengano opportunamente aggiornate e coordinate con le norme dettate dalla legge regionale in questione.

Ciò premesso la Giunta regionale propone che il Consiglio regionale;

vista la legge regionale 6.6.1977, n. 41 contenente provvidenze per l'artigianato;

viste le deliberazioni di Consiglio sopracitate;

sentito il parere della Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio, espresso nella riunione del 17.10.19 77;

Deliberi

di approvare l'allegato testo delle "Direttive per la concessione dei contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle imprese artigiane".

(Segue testo delle direttive riportato in calce al provvedimento)

---

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI illustra brevemente la proposta e comunica che la Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio nella riunione del 17 ottobre 1977 ha espresso unanime parere favorevole all'approvazione della proposta in questione, con il seguente emendamento aggiuntivo finale (nuovo articolo):

"Articolo 16 - Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute in deliberazioni consiliari, che concernono la concessione di contributi a favore delle imprese artigiane".

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola, pone in votazione la proposta con l'emendamento aggiuntivo soprariportato.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio Di Stasi e concordando sulle proposte della Giunta;

vista la legge regionale 6 giugno 1977, n. 41;

viste le precedenti deliberazioni consiliari n. 65 del 3 agosto 1951, n. 79 del 5 maggio 1955, n. 72 del 29 maggio 1957, n. 155 del 22 dicembre 1961, n. 98 del 21 aprile 1967, n. 347 del 13 dicembre 1967 e n. 175 del 2 aprile 1973;

visto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio espresso nella riunione del 17 ottobre 1977;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno);

DELIBERA

di approvare l'allegato testo delle "Direttive per la concessione dei contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle imprese artigiane".

---

DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

Art. 1

I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, sono concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, quale concorso nel pagamento delle spese per l'impianto. l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori e per l'acquisto di macchinari, attrezzi nuovi e scorte nella misura del 30% per investimenti sino a lire 5.000.000.

Alle Società cooperative i contributi sono concessi nella misura del 40% per investimenti sino a lire 10.000.000.

La spesa ammissibile per le scorte non potrà superare il 10% della spesa totale e quella ammissibile per gli attrezzi non potrà essere inferiore a lire 50.000.

I contributi possono essere concessi anche quale concorso per gli allacciamenti elettrici dei laboratori artigiani nella misura massima del 50% della spesa. In ogni caso i singoli contributi non potranno eccedere l'ammontare di lire 1.500.000.

Art. 2

I contributi in conto interessi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 6.6.1977, n. 41, non potranno superare la misura corrispondente al tasso dell'8%, restando a carico delle imprese artigiane l'eventuale differenza e le spese accessorie.

I contributi sono concessi su finanziamenti aventi la durata massima di 5 anni e sino all'ammontare massimo di lire 10 milioni per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e per l'acquisto di macchinari, attrezzi, automezzi e scorte. Le scorte non dovranno superare il 20% dell'ammontare del finanziamento.

Le convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito bancario da parte della Giunta regionale devono prevedere la clausola di garanzia dei finanziamenti a carico della Regione.

Art. 3

Le imprese artigiane possono chiedere di usufruire contemporaneamente delle provvidenze di cui all'articolo 1, in relazione ad una parte dell'importo complessivo della spesa ammissibile, e delle provvidenze di cui all'articolo 2, in relazione alla rimanente parte della spesa, nel rispetto degli importi massimi di intervento previsti e osservando le formalità contenute negli articoli 9, 10, 11.

Art. 4

I contributi per l'acquisto di automezzi e motomezzi e di parti nuove dei medesimi possono essere concessi alle imprese artigiane che non esercitano attività di autotrasporto solo se tali mezzi vengono destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi necessari all'esercizio dell'attività artigiana, ovvero al trasporto dei beni prodotti.

Art. 5

Possono essere concessi contributi "una tantum" alle imprese artigiane che abbiano subito gravi danni per cause conseguenti a calamità naturali o per altre gravi cause, nelle spese sostenute per l'acquisto di macchinari ed attrezzi e per la ricostruzione dei laboratori ai fini della ripresa dell'attività.

I contributi saranno concessi in misura non superiore a lire 5.000.000.

Art. 6

Possono essere concessi contributi regionali "una tantum" in misura da stabilirsi di volta in volta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio, sentito l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, a favore di coltivatori diretti residenti in Valle d'Aosta e non iscritti all'Albo delle imprese artigiane che svolgano anche attività artigianali, con carattere di saltuarietà, al fine di integrare il reddito derivante dalla conduzione delle stesse aziende agricole.

Art. 7

Trascorsi cinque anni dalla concessione dei contributi, i titolari delle imprese artigiane, o quelli che siano subentrati nella gestione delle imprese medesime per atto tra vivi o per causa di morte, possono essere ammessi ad usufruire nuovamente dei benefici di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8

La concessione dei contributi è condizionata alla iscrizione delle imprese artigiane nell'Albo previsto dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.

Le stesse imprese devono operare in Valle d'Aosta ed i loro titolari e soci devono avere la residenza in un Comune della Regione da almeno cinque anni e come tali risultare iscritti nei registri anagrafici della popolazione residente. Per gli artigiani rimpatriati dall'estero detta residenza potrà avere anche carattere non continuativo.

Art. 9

Le domande per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 o quello per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 devono essere redatte in competente bollo su appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio e a questo presentate.

Art. 10

Le domande riguardanti i contributi in conto capitale devono essere corredate di dati e notizie sulle imprese artigiane e delle fatture quietanzate, recanti data non anteriore di più di un anno a quella della presentazione.

Le fatture potranno essere quietanzate per la somma corrispondente all'ammontare massimo dell'investimento sussidiabile, nel caso che il macchinario superi tale ammontare.

L'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio. accertata l'idoneità dei macchinari in relazione alle esigenze dell'impresa artigiana e dell'impiego cui sono destinati, proporrà alla Giunta la concessione e la liquidazione dei contributi spettanti.

Art. 11

Le domande riguardanti i contributi in conto interessi devono essere prodotte in duplice copia, di cui la seconda in carta semplice e devono essere corredate di dati e notizie sulle imprese artigiane e di relazioni, progetti e documenti atti a comprovare la necessità per le aziende di ottenere il finanziamento richiesto nonché essere munite dell'impegno di produrre le relative fatture debitamente quietanzate al completamento dei previsti lavori e ad avvenuto acquisto dei macchinari, attrezzi, automezzi e scorte.

L'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio provvede all'istruttoria delle domande medesime, valutando la corrispondenza delle richieste di finanziamento alle esigenze delle imprese, ne trasmette una copia agli Istituti di credito convenzionati e, sulla base delle decisioni da questi adottate, provvede a sottoporle all'esame della Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti deliberativi di concessione e liquidazione dei contributi.

Art. 12

Le domande riguardanti i contributi "una tantum" previsti dagli articoli 5 e 6 devono essere redatte in competente bollo e presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio che provvederà ad istruirle.

Le domande di cui all'articolo 5 dovranno essere munite di una relazione illustrante l'entità dei danni subiti e di conveniente documentazione e quelle di cui all'articolo 6 di una relazione illustrante l'attività agricola ed artigiana del richiedente e delle fatture di acquisto dei macchinari ed attrezzi nuovi attinenti all'attività artigiana.

Art. 13

I macchinari acquistati con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 1 saranno muniti, a cura dell'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio, di appositi contrassegni o punzonature ai fini degli eventuali controlli.

Art. 14

Le domande devono contenere l'impegno da parte delle imprese a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere il materiale per il quale vengono richiesti i contributi prima che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione degli stessi, sotto pena di restituzione all'Amministrazione regionale dell'ammontare dei contributi percepiti.

Art. 15

Le imprese che non osserveranno le norme di cui all'articolo 14 e presenteranno fatture o documentazioni non conformi alla realtà saranno escluse dalla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e dalla presente deliberazione, salva in ogni caso la revoca dei contributi già concessi.

Art. 16

Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute in deliberazioni consiliari, che concernono la concessione di contributi a favore delle imprese artigiane.

______