Oggetto del Consiglio n. 430 del 25 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 430/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO FINANZIARIO 1978".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1978", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

Il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 non potrà essere predisposto e deliberato dalla Giunta in tempo utile per consentire al Consiglio di procedere alla sua tempestiva approvazione e la relativa legge non potrà quindi essere promulgata prima del 31 dicembre 1977, data in cui scadrà la gestione del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

Al fine di consentire l'approvazione delle spese occorrenti al normale andamento dei servizi dell'Amministrazione regionale dal 1^ gennaio 1978, si propone che il Consiglio regionale autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 1^ trimestre dell'anno 1978, come da allegato disegno di legge.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

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L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra la proposta.

Il Consigliere MONAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista per consentire una certa continuità amministrativa e per riconfermare la volontà politica di risolvere i problemi secondo le linee indicate dall'intesa programmatica alla quale anche il Partito comunista ha aderito.

Fa però rilevare che sarebbe stato opportuno che le forze politiche aderenti all'intesa fossero informate del provvedimento prima che lo stesso fosse portato in Consiglio.

Riguardo al problema del rinnovo dell'accordo fra Stato e Regione per il riparto fiscale, ritiene che avrebbe dovuto essere accolto il suggerimento che egli, a nome del Gruppo comunista, aveva dato in sede di discussione del bilancio 1976, cioè l'istituzione di una Commissione consiliare che iniziasse le trattative con il Ministro delle Finanze.

Formula quindi alcune osservazioni sull'impostazione rigida e tradizionale dei bilanci regionali.

Fa presente che sarebbe opportuno conoscere preventivamente l'entità delle spese obbligatorie per poter stabilire qual è la reale consistenza del bilancio e dare l'avvio ad una seria programmazione.

Il Consigliere CHANU condanna il comportamento della Giunta che, a suo avviso, avrebbe dovuto far conoscere, sia pure a grandi linee, l'impostazione del bilancio per il quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Sostiene che né l'Assessore e l'intera Giunta, né la maggioranza e neanche le altre forze aderenti all'intesa programmatica hanno fatto qualche passo concreto in vista della risoluzione del problema del riparto fiscale.

Il Consigliere PARISI si dice consapevole del fatto che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è necessario per la continuità dell'attività amministrativa.

Ritiene però che l'esercizio provvisorio dovrebbe costituire un fatto eccezionale, mentre ormai è divenuto quasi una consuetudine, poiché il bilancio di previsione non è mai predisposto entro i termini imposti dalla legge.

Dichiara quindi che non è disposto a votare a favore di questa proposta.

Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli sedici e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventitré; votanti: diciassette; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Quey).

Articoli 2, 3

Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati con voti favorevoli diciannove e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: venti; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Quey).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: ventotto;

Consiglieri votanti: ventuno;

Voti favorevoli: venti;

Voti contrari: uno;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Quey.

Il Vice Presidente CHABOD. in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1978".

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Disegno di legge regionale n. 342

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............. n. ......... "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL 1^ TRIMESTRE DELL'ANNO FINANZIARIO 1978".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1978.

Art. 2

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, approvato con legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta,

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