Oggetto del Consiglio n. 397 del 11 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 397/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, N. 26".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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"Con legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, la Giunta regionale è stata autorizzata a concedere contributi in conto interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione, per prestiti di dotazione e per mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Gli stanziamenti previsti dalla citata legge regionale ammontano a L. 80 milioni per il pagamento di quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione della durata di anni uno, a L. 50 milioni per il pagamento di quote di interessi per prestiti di dotazione della durata massima di anni cinque e a L. 70 milioni per il pagamento di quote di interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario per la durata di anni venti oltre ad anni due di preammortamento.

Mentre per i prestiti di conduzione e di anticipazione e per quelli di dotazione le somme previste dalla legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, si ritengono sufficienti a soddisfare le richieste pervenute o che perverranno nel corrente anno, per i mutui relativi all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario la somma prevista in L. 70 milioni risulta del tutto insufficiente.

Pertanto, per poter dare corso alle pratiche pervenute ed esaminate dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste è necessario un ulteriore stanziamento di L. 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998."

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.

Il Consigliere LUSTRISSY, premesso che in sede di esame della legge 9 maggio 1977, n. 26, la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura e le Foreste aveva concordato che tale provvedimento avrebbe avuto valore per un anno e che per l'anno successivo si sarebbe esaminata la possibilità di finanziare simili forme di intervento con i fondi di rotazione, chiede quale sia, al momento, l'orientamento definitivo della Giunta.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ fa presente che questo provvedimento è stato predisposto per consentire l'evasione delle pratiche giacenti presso l'Assessorato.

Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2 e 3

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier. il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

Voti favorevoli: ventidue:

Voti contrari: sette.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26".

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Disegno di legge regionale n. 338

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale... n. ... "AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, N.26".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n.26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, è autorizzata la ulteriore spesa di Lire 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 graverà sull'apposito capitolo 4078 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977: a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di Lire settantamilioni. Per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1978 all'anno 1998, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della Spesa.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire settantamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 105 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Capitolo 105

Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6.12.1971, n.1065

L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Capitolo 4078

Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760, per esecuzione di onere di miglioramento fondiario previsto dall'art.16 della legge 27.10.1966, n. 910 (ai sensi art. 8, terzo comma della legge regionale 9.5.1977, n. 26)

L. 70.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta li

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