Oggetto del Consiglio n. 828 del 23 settembre 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 828/XII - Disegno di legge: "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all'indennità mensile di bilinguismo, e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64, relativo all'indennità regionale per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese".
Articolo 1
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63)
1. Il rinvio fatto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Autonoma Valle d'Aosta), al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1988, n. 287 (Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta), per la determinazione dell'indennità mensile di bilinguismo spettante al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione deve intendersi fatto anche alle fonti contrattuali contenenti discipline di esso sostitutive.
Articolo 2
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64)
1. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64 (Nuova misura dell'indennità regionale corrisposta al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese), si interpreta nel senso che per stipendio annuo lordo in godimento costituente base di calcolo della misura dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), deve intendersi la sola voce retributiva riferita allo stipendio tabellare, con esclusione di ogni altra voce retributiva facente parte del trattamento economico del personale interessato, ancorché in esso successivamente conglobata; in tal caso, l'indennità è determinata riducendo la misura dello stipendio tabellare in godimento di un importo corrispondente a quello delle voci retributive in esso conglobate.
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.762.000 per l'anno 2004 e in annui euro 1.052.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 sull'obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali) ed alla sua copertura si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) previsto al punto A.1. (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della l.r. n. 63/88 e dell'articolo 1 della l.r. n. 64/88) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Il disegno di legge n. 41 prevede due modifiche all'articolo 1 delle leggi regionali n. 63 e n. 64 del 22 novembre 1988.
La prima modifica precisa che l'indennità di bilinguismo prevista dalle legge n. 63, spetta al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative valdostane con le stesse modalità di tutti gli altri comparti pubblici, a partire dagli aggiornamenti del 2001, fino ad oggi negati al personale della scuola. Infatti, dopo il blocco della rivalutazione di tutte le indennità, adottato dal "Governo Amato", dall'anno 2001 le diverse categorie del pubblico impiego interessate hanno ripristinato la rivalutazione periodica dell'indennità, mentre per la scuola si è sostenuto, nel passato, l'impossibilità di tale adeguamento, peraltro invece possibile, come dimostra il disegno di legge regionale oggi in discussione. Con la modifica qui introdotta si sana questa situazione equiparando il comparto scolastico a tutti gli altri comparti pubblici.
Anche il secondo articolo prevede una "interpretazione autentica" di norme contrattuali nazionali. Dopo il conglobamento nello stipendio base dell'indennità integrativa speciale, prevista nel contratto nazionale di lavoro 2002-2005 - inefficace sul piano retributivo a livello nazionale - in Valle d'Aosta, dove l'indennità di francese per la scuola primaria è calcolata percentualmente - 33% - sullo stipendio base, questa modifica contrattuale avrebbe innalzato di molto il valore dell'indennità di francese. Le parti hanno convenuto che, rimanendo inalterate le prestazioni professionali aggiuntive dei docenti delle scuole della Regione, tale aumento non era giustificabile. Il progetto di legge, insomma, prende atto del buon rapporto tra Amministrazione regionale e i sindacati del comparto scolastico, che unitariamente hanno concordato con l'Esecutivo regionale le modifiche in oggetto.
Mi auguro che il Consiglio regionale, con la stessa unanimità, accolga una norma che mostra la serietà nella concertazione nella nostra comunità.
Président - Je déclare ouvert le débat. La parole au Conseiller Pastoret.
Pastoret (UV) - Farò un breve "excursus" su quella che è stata la legislazione precedente nella materia, anche perché vorrei chiarire alcune questioni su questo provvedimento opportuno e importante, che spero veda il voto favorevole da parte di tutto il Consiglio regionale.
Nel mese di maggio del 1988 è stata introdotta l'indennità di bilinguismo a favore del personale dello Stato - Polizia, enti pubblici, ministeri - in servizio in Valle d'Aosta, da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo decreto, però, ricomprendeva tutta una serie di dipendenti pubblici ed escludeva il personale direttivo e docente della scuola, poiché detto personale in forza del DPR n. 861 che fissava i ruoli del personale scolastico, escludeva la competenza della Regione in materia di stato giuridico ed economico, anzi, a dire il vero, non la ricomprendeva. Pertanto, il DPR n. 861 disponeva e dispone che a detto personale della scuola si applichino le norme relative del corrispondente personale statale. Ciò nonostante, a questo personale - sembra una cosa assurda, ma così era - non poteva applicarsi l'indennità di bilinguismo, non essendo il personale direttivo e docente, analogamente al restante personale dello Stato destinato in servizio in Valle d'Aosta, considerato come personale con onere a carico dello Stato: da un lato, c'era lo Stato che pagava i propri funzionari dipendenti; dall'altro lato, la Regione pagava i propri insegnanti.
Ergo, la Regione, visto che in presenza della legislazione statale vigente - il DPCM che ho citato poc'anzi - non poteva estendere agli insegnanti in servizio in Valle d'Aosta i benefici dei quali erano destinatari i dipendenti dello Stato, approvò la legge regionale n. 63/1988, che fu vistata dalla Commissione di Coordinamento, e consentì di estendere al personale scolastico regionale l'indennità di bilinguismo. Com'è evidente, anche da questa sommaria illustrazione, tale legge consentiva di applicare le modalità di erogazione dell'indennità e di determinare gli importi con un integrale rinvio alle disposizioni dello Stato, contenute nel DPCM n. 287/1988. Ogni altra formulazione della legge regionale non avrebbe quindi consentito alla legge di essere vistata dalla Commissione di Coordinamento, così che l'adeguamento degli importi dell'indennità di bilinguismo poteva solo essere effettuata nei limiti dei valori economici con la periodicità e con gli strumenti previsti per il personale statale dal DPCM n. 287/1988.
Il suddetto DPCM prevedeva la rivalutazione di questa indennità che doveva essere disposta con decreto del Ministero del tesoro, il quale lo faceva appositamente per il proprio personale, e questa rivalutazione doveva essere fatta sulla base delle variazioni del costo della vita. In tal caso, per analogia, questa disposizione si applicava anche al personale della scuola con lo stesso automatismo. Sennonché, a partire dal 1993 - quindi c'è stata una vigenza abbastanza breve di applicazione di questo automatismo relativo al DPCM - non fu più possibile emanare ulteriori decreti da parte del Ministero del tesoro stesso, poiché il trattamento economico dei pubblici dipendenti era stato attribuito in esclusiva ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei diversi comparti. A questo punto il rinvio di cui parlavo prima al DPCM 1988, previsto dalla legge regionale n. 63, veniva ad essere vanificato, poiché le variazioni di adeguamento contenute nella legge avevano come espresso riferimento esclusivo il DPCM citato. Ecco dunque che, per poter avere un adeguamento dell'indennità di bilinguismo, era ed è necessario agire con un intervento legislativo analogo a quello previsto dalla citata legge n. 63, perché c'è stata, di fatto, sulla base delle diverse disposizioni che lo Stato ha emanato, una disapplicazione del DPCM e quindi un'impossibilità di collegamento allo stesso.
Considerato che il decreto legislativo n. 165/2001 ha stabilito che la retribuzione dei pubblici dipendenti può essere definita solo attraverso i contratti collettivi di lavoro - come ricordato prima -, si è determinata, di fatto, l'inefficacia di ogni altro diverso atto che prevedeva incrementi retributivi non fissati dal contratto di comparto. Risultava e risulta perciò impraticabile l'emanazione di una legge regionale con cui si definiscono direttamente altri e diversi importi dell'indennità di bilinguismo. Ecco perché è stato previsto, come strumento idoneo, quello di operare un'interpretazione autentica della legge n. 63/1988, con la quale si prende atto che le prescrizioni del DPCM n. 287, in ordine alla rivalutazione dell'indennità di bilinguismo, risultano, da un lato, disapplicate per l'introduzione di un nuovo regime contrattuale; occorre quindi definire - come si fa in questo provvedimento - che il rinvio esclusivo del DPCM deve intendersi esteso alle norme contrattuali integrative o sostitutive di detto decreto.
Ho ripercorso la storia perché su questa materia rischiano di sprecarsi delle interpretazioni capziose nei confronti dell'Amministrazione scolastica regionale, che a detta di qualcuno - mi dispiace che ciò riguardi anche qualche organizzazione sindacale scolastica - sarebbe stata inerte rispetto a questa problematica. Ora, senza fare difese di ufficio, rispetto a queste teorie vorrei - se mi è consentito - citare brevemente un passaggio di un'altra organizzazione sindacale, alla quale peraltro non aderisco, ma che con una certa obiettività fornisce una versione su tale questione che - ricordo - si è presentata nel 2001, e non prima, a seguito della disapplicazione del DPCM 1988. In questa comunicazione si dice che per alcuni anni, a partire dal 2001, "si è nuovamente assistito ad una situazione analoga a quella verificatasi al momento della creazione dell'indennità di bilinguismo: una situazione per i dipendenti statali, un'altra per gli insegnanti. Allora tutti i dipendenti pubblici, tranne i lavoratori della scuola, percepivano l'indennità; ora tutti i pubblici dipendenti beneficiano dell'adeguamento della stessa, tranne i lavoratori della scuola.
Al momento dell'introduzione delle nuove regole contrattuali non si trovò una soluzione al problema (ricordo: si era nel 2001); forse anche le organizzazioni sindacali scolastiche della Regione non sono intervenute nella circostanza con sufficiente incisività. Ora che con l'ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale si sono introdotte alcune modifiche strutturali alle voci che concorrono alla determinazione della busta paga, in particolare conglobando l'indennità integrativa speciale nello stipendio, si è presentata l'occasione favorevole per risolvere la questione".
Fatto questo doveroso chiarimento concludo annunciando che voteremo a favore e volentieri questo provvedimento legislativo.
Président - La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Un breve discorso a margine di questo disegno di legge, e a seguito dell'illustrazione del relatore e l'intervento del collega Pastoret. Il nostro gruppo esprimerà un voto positivo su tale disegno di legge, perciò rassicuriamo il collega Pastoret sulla domanda che si poneva.
A margine di questa materia, al di là dell'"excursus" peraltro utile che il collega Pastoret ha voluto ricordare all'aula, penso che vada fatta anche un'altra riflessione, anche questa ripescata dalla storia di detta vicenda: l'indennità di bilinguismo, l'evidente contraddizione della questione linguistica valdostana. Devo dire che tale contraddizione forse è stata resa ancora più evidente e, forse, in maniera inconsapevole da parte dei colleghi che mi hanno preceduto nel dibattito su questa legge, perché andando a discutere di indennità di bilinguismo, il francese, in aula, non lo abbiamo sentito! Dicevo che è evidente la contraddizione di questa regione, dove la lingua francese viene da alcuni definita "la langue maternelle", ma questi "alcuni" sono una grande piccola minoranza, come la "Fondazione Chanoux" ha avuto modo di evidenziare in quello studio che circa 1 anno e 1/2 fa venne diffuso, e le cui risultanze testimoniarono che meno del 2% della popolazione valdostana sente la lingua francese come "langue maternelle"!
È curioso, e lo sottolineiamo ogni volta che si parla di "indennità di bilinguismo", che forse siamo l'unica realtà, la quale, oltre ad essere tutelata in base ad un presunto idioma che alcuni ancora sentono come lingua primaria, viene anche indennizzata e monetizzata per esprimersi nella propria lingua primaria. È una situazione che evidenzia una contraddizione palese e che certifica la morte nei fatti di quell'equiparazione del francese alla lingua italiana.
Questo mio intervento non vuole innescare una polemica, ma - come ha fatto il collega Pastoret, che ha ripercorso da un punto di vista giuridico il lungo cammino fatto per arrivare al riconoscimento e alla concretizzazione dell'indennità di bilinguismo - il mio intervento ha voluto ricordare che "questa" è una contraddizione che caratterizza anche "questa" particolarità della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Président - Je n'ai pas d'autres collègues qui s'inscrivent à parler. Je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Charles Teresa.
Charles (UV) - Je remercie d'abord le rapporteur et les collègues qui ont bien voulu intervenir.
Cette loi très simple n'est pas du "bricolage législatif", selon une expression folklorique qui a été bien utilisée ce matin, mais une architecture législative de grande simplicité, bien qu'obligatoirement technique, qui concrètement atteint des buts; règle une veille question qui remonte à 2001 comme il a été déjà rappelé, pour aligner la prime de bilinguisme de l'école au reste du personnel de l'Etat et interprète correctement une disposition, qui est la conséquence d'une logique de bon sens quant à l'indemnité de langue française pour les enseignants des écoles maternelles et primaires. Nous rappelons qu'il s'agit d'une mesure sollicitée depuis longtemps par les organisations syndicales des enseignants et que cette mesure faisait partie de la confrontation qui a commencé, il y a quelques mois, avec les organisations syndicales, exactement l'automne dernier. La réévaluation de l'indemnité de bilinguisme devrait courir à partir de la moitié de l'année 2001, comme pour les autres catégories du secteur public et elle garantira une équité de traitement pour tous les employés du secteur public de la Région.
Cette loi a à faire avec la question relative à l'ajustement de l'indemnité de bilinguisme pour le personnel enseignant des écoles de tout ordre et grade, qui dépendent de la Région et à celles relatives à la nouvelle détermination de base des calculs de l'indemnité de langue française pour les enseignants des écoles maternelles et primaires qui dépendent de la Région. Pour résoudre les difficultés contingentes qui sont apparues à ce propos, sont prévues deux dispositions distinctes, chacune d'interprétation authentique, pour clarifier avec l'efficacité rétroactive qui distingue l'interprétation authentique, la signification exacte à attribuer à l'article 1er de la loi régionale n° 63 de 1988, qui concerne les modalités de détermination de l'indemnité de bilinguisme, et à l'article 1er de la loi régionale n° 64/1988 concernant la définition de la base de calcul, à laquelle se référer pour l'indemnité de français selon les pourcentages indiqués. L'interprétation authentique suggérée est admise par tout le monde, parce qu'elle est la plus appropriée aux finalités que nous entendons poursuivre.
Président - Nous passons à examiner le texte. Je rappelle que cette proposition de loi a eu l'avis favorable à majorité de la IIe Commission, ainsi que de la Ve Commission.
Sur l'article 1er la parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Per dichiarazione di voto.
Votiamo a favore di questo disegno di legge, lo facciamo sapendo che risolve due problemi della scuola, problemi che hanno una lunghissima storia - come ha ricordato il collega Pastoret -, ma che hanno preso forse un po' troppo tempo nella loro elaborazione. L'Assessore stesso ha ammesso che "depuis longtemps", i sindacati hanno detto: "sono 9 mesi che abbiamo presentato questo problema all'Assessore"; è vero che è un problema importante, però 9 mesi ci sembravano un po' tanti!
La legge, comunque, alla fine è stata partorita dalla Giunta, il 13 luglio, e poi diciamo che la commissione ha lavorato; qui voglio dire che anche l'opposizione, capendo l'importanza, ha lavorato rispetto a questo disegno di legge. So che i sindacati lo aspettavano prima dell'estate, ma sappiamo che l'ultima seduta estiva del Consiglio era, intanto, troppo affollata; poi, con tutti gli episodi che sono avvenuti, non costituiva un contesto sereno per affrontare argomenti legislativi come questo.
Siamo favorevoli e siamo ben contenti che a un problema della scuola si sia finalmente data una risposta.
Président - Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.