Oggetto del Consiglio n. 708 del 23 giugno 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 708/XII - Disegno di legge: "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11."
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto ed ambito di applicazione della legge)
1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera g), e 3, comma primo, lettera c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della regione da parte di qualsiasi soggetto diverso dallo Stato.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
Articolo 2
(Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie)
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di intesa comunque denominato.
2. La dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dell'intervento o del programma da realizzare, determina l'immediata cessazione del vincolo di indisponibilità, nonché degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo precedentemente esistente sui beni da espropriare.
3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorterie tra gli stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilità derivanti dall'uso civico o dall'esercizio di diritti collettivi comunque denominati, ovvero dall'uso esclusivo degli stessi diritti, trasferiscono sulle indennità di espropriazione le prerogative già esercitabili sui beni espropriati.
Articolo 3
(Funzioni comunali e regionali)
1. Spettano ai Comuni le funzioni espropriative nei casi in cui l'approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera pubblica o di pubblica utilità sia di competenza comunale. In ogni altro caso, nonché per le opere di pubblica utilità promosse da privati, le funzioni espropriative sono esercitate dalla Regione.
2. L'esercizio delle funzioni espropriative è subordinato alla costituzione e all'organizzazione di un ufficio per le espropriazioni, al quale è preposto un dirigente ovvero, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, il responsabile del servizio, individuato dal Comune stesso. I Comuni possono costituire l'ufficio anche in forma associata, attraverso le Comunità montane.
3. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici esterni.
4. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità è realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nel provvedimento di concessione, i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
Articolo 4
(Commissione regionale per le espropriazioni)
1. È istituita la Commissione regionale per le espropriazioni, di seguito denominata Commissione, composta da:
a) il dirigente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, con funzioni di presidente;
b) il dirigente responsabile dell'Agenzia del territorio;
c) il dirigente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER);
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di territorio;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
g) due esperti in materia di agricoltura e di foreste, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura; nell'atto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi di cui al comma 1, lettere g) e h), in ogni caso di assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), possono, di volta in volta, nominare, per iscritto, un delegato che li sostituisca.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, designato dal dirigente.
Articolo 5
(Competenze della Commissione)
1. La Commissione esercita le seguenti competenze:
a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori agricoli medi, riferiti al precedente anno solare, dei terreni ricompresi nel territorio regionale;
b) determina, ad istanza dell'ente espropriante, l'indennità definitiva di espropriazione, l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, nonché quella di retrocessione, qualora sulla misura delle predette indennità non vi sia stato accordo tra le parti.
Articolo 6
(Osservatorio regionale dei valori immobiliari)
1. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio regionale dei criteri estimativi vigenti e dei criteri per la determinazione dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 (Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni), come modificata dall'articolo 34 della presente legge, l'ufficio regionale per le espropriazioni procede alla predisposizione e all'aggiornamento dell'Osservatorio regionale dei valori immobiliari (ORVI), che esamina l'evoluzione del mercato immobiliare al fine di supportare l'attività tecnico-estimale preordinata alla determinazione delle indennità di espropriazione.
2. I dati contenuti nella banca dati dell'ORVI sono messi a disposizione degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati di redigere le perizie di stima per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
3. I criteri per l'istituzione dell'ORVI e le modalità di funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 7
(Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono essere trasmessi al destinatario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti al momento della notifica intestatario catastale del bene da espropriare.
4. Qualora l'ente espropriante abbia accertato che l'intestazione catastale, per inevasa voltura, non coincide con quella risultante dai pubblici registri immobiliari, le notificazioni di cui al presente articolo sono inviate, oltre che all'intestatario catastale, anche al diverso soggetto che al momento dell'accertamento risulti proprietario nei registri immobiliari.
5. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.
6. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale, e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.
CAPO II
REGIME DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI
Articolo 8
(Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici)
1. Non può procedersi all'espropriazione se il bene non è stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione.
2. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero che destini l'area ad un pubblico servizio.
3. Il vincolo preordinato all'espropriazione decade se nei cinque anni successivi alla sua apposizione non sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ovvero non sia approvato uno strumento attuativo del piano regolatore generale cui consegua la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti.
Articolo 9
(Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici)
1. Quando l'opera da realizzare ricade su aree che il piano regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano regolatore.
3. Il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilità provvede a far sì che, all'avvio della procedura finalizzata alla modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante l'avviso:
a) dell'avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione;
b) del luogo e delle modalità per la consultazione della relativa documentazione;
c) della possibilità e delle modalità per l'eventuale presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano regolatore ed i vincoli che ne derivano.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere contestuali al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano regolatore, qualora si debba provvedere al deposito ai sensi della l.r. 11/1998.
Articolo 10
(Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilità)
1. Il Comune può riconfermare il vincolo espropriativo decaduto, per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate, ancorché non ancora conosciuti al momento della reiterazione del vincolo, un indennizzo commisurato al 4 percento delle indennità di espropriazione iniziali riferibili ai beni vincolati, per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo.
2. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l'atto impositivo e non può essere portato in detrazione dall'indennità di espropriazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui la reiterazione del vincolo espropriativo derivi direttamente dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità, e a tale approvazione consegua la contestuale dichiarazione di pubblica utilità preordinata alla promozione della procedura di espropriazione.
CAPO III
PROGETTAZIONE DEL PIANO ESPROPRIATIVO
Articolo 11
(Autorizzazione all'accesso)
1. Per le attività di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai luoghi interessati.
2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, indica i nominativi delle persone che possono accedere ai luoghi interessati ed è comunicata al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.
Articolo 12
(Attività che precedono l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità)
1. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto definitivo dell'opera almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato:
a) di una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilità ambientale o gli altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della normativa vigente;
b) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti nei registri catastali e di quelli accertati presso l'ufficio dei registri immobiliari, nonché degli indirizzi di ciascuno di essi desunti dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato impossibile per incompletezza del dato catastale, ovvero eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti accertamenti catastali ed anagrafici devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito;
c) della relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione, nonché della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del più probabile valore di mercato e delle indennità di espropriazione, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti e fabbricati da demolire, delle indennità per la soppressione o lo spostamento di attività commerciali o produttive, delle indennità per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e di ogni altra circostanza valutabile.
2. Il responsabile del procedimento dell'ufficio per le espropriazioni effettua una verifica, anche a campione, dell'attendibilità e dell'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), e qualora riscontri gravi incongruenze od omissioni invita il coordinatore del ciclo, ovvero il promotore dell'espropriazione, a compiere i necessari supplementi di indagine e le dovute integrazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, dopo aver proceduto alle eventuali integrazioni richieste ai sensi del comma 2, provvedono altresì, mediante un unico atto, ad inviare al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera:
a) l'avviso del deposito del progetto definitivo, precisando che all'approvazione del progetto consegue la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
b) l'avviso della messa a disposizione, a favore del proprietario, degli elaborati progettuali, indicando il nominativo del coordinatore del ciclo, ovvero del promotore dell'espropriazione, al quale possono essere inviate osservazioni da parte degli interessati nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'avviso.
4. Il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione si estenda anche alle frazioni residue dei suoi beni, qualora di esse, in esito all'espropriazione, risulti un'utilizzazione eccessivamente onerosa.
5. L'ente espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto motivato. Se l'accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei confronti di quest'ultimo le comunicazioni di cui al comma 3.
6. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.
Articolo 13
(Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione)
1. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare o di asservire altri beni, attigui a quelli già espropriati, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 27 della l.r. 29/1999, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro dispone, ad istanza del direttore dei lavori, la formazione di un piano particellare di espropriazione integrativo.
2. Il piano particellare integrativo è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni, che provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12.
3. I termini per proporre osservazioni sono ridotti a cinque giorni se i destinatari dell'avviso sono proprietari di aree già espropriate per la realizzazione dello stesso intervento.
4. Qualora le nuove aree da espropriare siano già destinatarie di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione e la loro acquisizione comporti un costo che possa trovare copertura nella somma stanziata per l'opera, il piano particellare integrativo è approvato dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, che si pronuncia anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il nuovo piano è approvato nelle stesse forme previste per l'approvazione del progetto originario.
5. L'approvazione del piano particellare integrativo comporta, oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche la dichiarazione di particolare urgenza della procedura espropriativa e di indifferibilità dei lavori.
6. Se i proprietari dei nuovi immobili da espropriare, anche prima dell'approvazione del piano particellare integrativo, accettano bonariamente l'espropriazione, la sottoscrizione del verbale di accordo sostituisce ogni informativa o comunicazione e dà titolo all'ente espropriante e all'ente, pubblico o privato, incaricato dell'esecuzione dei lavori di procedere senza ulteriori formalità all'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire al fine della prosecuzione immediata dei lavori.
7. In favore dei proprietari che abbiano sottoscritto il verbale di accordo sull'espropriazione prima dell'approvazione del nuovo piano particellare e che abbiano pertanto consentito l'immediata occupazione dei propri beni, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 20 percento delle corrispondenti indennità di espropriazione, da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e nei termini ordinari.
8. Qualora non si raggiunga l'immediato accordo con i proprietari delle aree, il dirigente o il responsabile dell'ufficio espropriazioni, sulla base del nuovo piano particellare approvato, dispone, ai sensi dell'articolo 32, su richiesta motivata del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, l'occupazione d'urgenza delle aree integrative da espropriare.
CAPO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
Articolo 14
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando è approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di un accordo di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di un'autorizzazione o di un atto equivalente.
2. Qualora dopo l'approvazione del progetto definitivo siano ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, compreso l'eventuale perfezionamento della procedura di variante urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con la deliberazione successiva con la quale l'amministrazione che ha approvato il progetto dà atto dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti e dell'immediata espropriabilità delle aree, anche nelle more del completamento della progettazione esecutiva.
Articolo 15
(Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità)
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera devono essere indicati gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo espropriativo e deve essere altresì stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio deve essere emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera acquista efficacia.
5. L'ente che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, per giustificate ragioni.
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
7. Restano ferme le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini più ampi rispetto a quelli di cui al comma 4.
Articolo 16
(Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilità)
1. L'ente che approva uno degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero che emana un decreto di espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia all'ufficio regionale per le espropriazioni.
2. Presso l'ufficio regionale per le espropriazioni è tenuto il registro degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, nonché degli atti con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati.
3. L'ente espropriante comunica inoltre all'ufficio regionale per le espropriazioni:
a) se sia stato emanato entro il prescritto termine il decreto di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e se il decreto sia stato eseguito;
b) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio;
c) se nel corso dell'esecuzione del lavoro si sia reso necessario procedere ad acquisizioni integrative di aree non ricomprese nell'originario piano particellare di espropriazione e per quali ragioni.
4. I dati raccolti sono trasmessi dall'ufficio regionale per le espropriazioni alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41 della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 34 della l.r. 29/1999.
CAPO V
PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE
Articolo 17
(Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione)
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, nei successivi trenta giorni, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, trasmette all'ufficio per le espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del progetto.
2. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nomina il responsabile del singolo procedimento espropriativo il quale:
a) dispone lo svolgimento delle operazioni topografiche necessarie alla redazione e all'approvazione dei tipi di frazionamento delle aree da espropriare, ove non ancora acquisiti, anche avvalendosi di tecnici esterni;
b) effettua l'aggiornamento dei dati anagrafici e catastali risultanti dal piano particellare di espropriazione;
c) verifica gli indirizzi dei nuovi intestatari, compiendo indagini presso gli uffici anagrafici dei Comuni di nascita e dei Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare;
d) notifica a ciascun proprietario un avviso di avvio del procedimento espropriativo e, contestualmente, indica, con un preavviso di almeno sette giorni, il giorno e l'ora fissati per il compimento di un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale è dato conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in contraddittorio con il proprietario o il possessore.
3. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della stima delle indennità predisposta dal progettista e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati sui beni da espropriare, nonché delle eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che valuta congrue per le espropriazioni.
Articolo 18
(Pronuncia dell'espropriazione)
1. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, in relazione alle risultanze dell'attività istruttoria compiuta per la stima delle indennità dal responsabile del procedimento ed acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento delle aree da espropriare approvati dall'ufficio competente, determina la misura delle indennità provvisorie e adotta il decreto di esproprio.
Articolo 19
(Contenuto ed effetti del decreto di esproprio)
1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
c) indica l'indennità determinata in via provvisoria;
d) dispone, in favore del beneficiario, il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell'espropriazione;
e) è eseguito mediante l'immissione del beneficiario nel possesso del bene espropriato.
2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'ufficio per la tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali.
3. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 20
(Esecuzione del decreto di esproprio)
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso nei beni espropriati, purché sia stata offerta al proprietario l'indennità provvisoria di espropriazione.
2. Un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, è notificato all'espropriato almeno sette giorni prima della stessa.
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato ovvero, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene.
4. L'immissione in possesso si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
5. La notifica del decreto di esproprio e della connessa indennità provvisoria può avere luogo anche contestualmente alla sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano state indirizzate ad un soggetto che, per inevasa volturazione catastale, risultava ancora intestatario dell'immobile alla data di avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni circostanza in cui l'interessato dichiari di non aver ricevuto avviso del decreto di esproprio, la notifica si intende effettuata con la consegna a mani del destinatario, a cura del soggetto incaricato delle operazioni di immissione in possesso, di copia conforme del decreto stesso; una seconda copia è sottoscritta dal destinatario per ricevuta. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene all'immissione in possesso, ovvero sorgano oggettive difficoltà di esecuzione del provvedimento, nel verbale si dà atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite ad altra data.
6. L'ente che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale per le espropriazioni.
Articolo 21
(Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione)
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, può essere disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo articolo 17, comma 1, l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, con decreto contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, l'indicazione dei beni da occupare, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere in particolare emanato nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) per la realizzazione di opere relative a servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia;
c) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
d) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
3. La Giunta regionale può adottare, nell'ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione del presente articolo in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1.
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 20 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.
5. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80 percento dell'indennità stessa, previa presentazione di un'autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.
6. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità per l'occupazione, da determinare ai sensi dell'articolo 33.
7. Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto di esproprio nei termini di cui all'articolo 15.
Articolo 22
(Effetti dell'espropriazione per i terzi)
1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.
4. Qualora a seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, o nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano riscontrate problematiche, non precedentemente risolte in fase progettuale, relative ai rapporti con enti terzi o soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, il Presidente della Regione convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, un'apposita conferenza di servizi, anche per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche definite nel corso della conferenza di servizi.
CAPO VI
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
SEZIONE I
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Articolo 23
(Rinvio alle disposizioni statali)
1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le disposizioni statali vigenti.
Articolo 24
(Determinazione delle indennità)
1. L'indennità di espropriazione e quella di asservimento sono determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa.
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano, in ogni caso, realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento di espropriazione.
3. Al fine della stima del valore del bene e dell'applicazione dei criteri indennitari previsti per le aree edificabili, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.
4. Sono considerate edificabili le aree comprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui all'articolo 22 della l.r. 11/1998, indipendentemente dal vincolo espropriativo da cui sono gravate.
SEZIONE II
CONCORDAMENTO DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA
Articolo 25
(Offerta dell'indennità provvisoria)
1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via provvisoria della corrispondente indennità è notificato per estratto al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili, e trasmesso al promotore o al beneficiario dell'esproprio, se quest'ultimo sia soggetto diverso dall'ente espropriante e sia tenuto al pagamento delle indennità; unitamente al predetto atto, al proprietario deve essere altresì notificato un invito del responsabile del procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni successivi, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento, con l'avvertenza che, ove l'ammontare dell'indennità provvisoria offerta sia inferiore a cento euro, il mancato riscontro nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta equivale ad accettazione della stessa.
Articolo 26
(Concordamento dell'indennità)
1. Qualora intenda accettare la misura dell'indennità espropriativa offerta, il proprietario, ovvero l'enfiteuta, sottoscrive una dichiarazione di accettazione; tale dichiarazione può essere inviata all'ufficio per le espropriazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di beni in proprietà comune ed indivisa, la dichiarazione di accettazione è sottoscritta dal comproprietario limitatamente alla sua quota.
3. Con la dichiarazione di accettazione dell'indennità, il proprietario, ovvero l'enfiteuta deve produrre, oltre al codice fiscale e ad una copia del documento di identità personale:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il bene, alla data dell'espropriazione, era nella proprietà esclusiva del dichiarante, ovvero, nel caso di bene in comproprietà, quali fossero le quote appartenenti a ciascun comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennità;
b) una dichiarazione dell'usufruttuario, del concedente o del garantito di accettazione dell'indennità e di concordamento con il proprietario delle modalità di ripartizione, nel caso di bene sul quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura.
SEZIONE III
PAGAMENTO E DEPOSITO DELLE INDENNITA'
Articolo 27
(Pagamento diretto dell'indennità concordata)
1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario e accertata la titolarità di questi alla percezione delle indennità, nei quindici giorni successivi, dispone il pagamento diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente esecutivo qualora non risultino diritti di terzi.
2. Il provvedimento che autorizza il pagamento diretto delle indennità è notificato ai terzi titolari di diritti reali risultanti dalla documentazione esibita.
3. Decorsi quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto diviene esecutivo se non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il responsabile del procedimento annota in calce al provvedimento l'avvenuta esecutività.
4. Divenuto esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la procedura per la liquidazione delle indennità deve concludersi nei successivi sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono maggiorate degli interessi determinati nella misura legale.
5. Al pagamento dell'indennità provvede l'ente espropriante ovvero il soggetto, pubblico o privato, che vi sia altrimenti tenuto.
6. L'ufficio per le espropriazioni procede ad idonei controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsità ne fa denuncia all'autorità competente.
Articolo 28
(Deposito delle indennità)
1. Il responsabile del procedimento forma l'elenco:
a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle indennità loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la documentazione attestante la titolarità alla loro percezione;
b) dei proprietari rispetto ai quali è intervenuta l'accettazione tacita dell'indennità;
c) dei proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al pagamento diretto.
2. L'elenco, con l'indicazione delle indennità spettanti a ciascun proprietario, è allegato al provvedimento con il quale il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni dispone il deposito delle corrispondenti somme presso la Cassa depositi e prestiti.
3. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al proprietario e ai terzi che risultino dalla documentazione in possesso dell'ufficio.
Articolo 29
(Svincolo delle indennità depositate)
1. Il provvedimento di svincolo delle indennità espropriative depositate presso la Cassa depositi e prestiti è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nelle forme e con le modalità previste per il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto.
2. Non può essere disposto lo svincolo delle indennità se queste non siano divenute definitive rispetto a tutti gli aventi diritto.
3. Nel caso di indennità depositate a seguito dell'esistenza di diritti di terzi non risolti in sede di concordato, ovvero a seguito di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo può essere disposto allorché sia esibito l'atto di concordamento sulla ripartizione delle somme, ovvero la pronuncia dell'autorità giudiziaria che abbia deciso la controversia insorta tra il proprietario ed il terzo.
SEZIONE IV
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DEFINITIVA
Articolo 30
(Stima delle indennità)
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'articolo 25, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per le indennità inferiori a cento euro.
2. Il responsabile del procedimento forma l'elenco dei proprietari che non hanno accettato le indennità loro offerte, con l'indicazione delle somme da sottoporre alla stima della Commissione di cui all'articolo 4, ridotte del 40 percento se riferite ad aree edificabili.
3. L'elenco è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento, alla Commissione; all'elenco devono essere allegati gli stati di consistenza redatti ai sensi dell'articolo 20, nonché, se del caso, ogni altro documento o elaborato in possesso dell'ente espropriante che possa essere utile alla stima delle indennità.
4. La Commissione determina l'indennità di secondo grado entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, sulla base della documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo.
5. La Commissione trasmette la relazione di stima al responsabile del procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a notificarla al proprietario espropriato, nonché al concessionario dell'opera pubblica, al beneficiario dell'espropriazione o al promotore, se soggetti diversi dall'ente espropriante; una seconda copia della relazione di stima è affissa per quindici giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili espropriati.
6. Qualora nessuno dei soggetti interessati, compreso l'ente espropriante, abbia proposto, entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo degli adempimenti di pubblicità di cui al comma 5, opposizione alla stima, le somme stimate dalla Commissione si intendono definitive; delle somme così determinate si provvede al pagamento ovvero al deposito nella Cassa depositi e prestiti.
CAPO VII
OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Articolo 31
(Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio)
1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da assoggettare ad asservimento, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori risultanti dall'approvazione del progetto.
2. Al proprietario del fondo è notificata l'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione. Copia dell'avviso è affissa per la durata di quindici giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili da occupare.
3. Al momento dell'immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Il possessore e i titolari di diritti, reali o personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle operazioni.
Articolo 32
(Occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio)
1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, può procedere all'occupazione temporanea ed urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui debbano utilizzarsi beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.
2. L'occupazione d'urgenza non può in ogni caso protrarsi, in assenza dell'avvio della procedura espropriativa, oltre il termine di un anno dalla data di immissione in possesso.
Articolo 33
(Indennità per l'occupazione)
1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario un'indennità commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene occupato, ovvero, in mancanza di prova sull'ammontare del reddito, una somma pari, per un anno di occupazione, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennità annua.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità è determinata dalla Commissione.
CAPO VIII
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 NOVEMBRE 1974, N. 44, E 6 APRILE 1998, N. 11
Articolo 34
(Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44)
1. L'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso dell'ente espropriante circa l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione. ".
2. L'articolo 4 della l.r. 44/1974, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
1. L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree non edificabili è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area.
2. Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole, iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, istituita con legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 (Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane), è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree.
3. La somma tra l'indennità di espropriazione calcolata ai sensi della normativa vigente ed il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 non può superare il valore venale dei terreni espropriati. In caso di superamento, il contributo straordinario è erogato soltanto per la differenza utile al raggiungimento di tale valore.".
4. L'articolo 7 della l.r. 44/1974 è abrogato.
5. L'articolo 8 della l.r. 44/1974 è abrogato.
6. L'articolo 10 della l.r. 44/1974 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
1. I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla struttura regionale competente in materia di espropriazioni.
2. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del decreto di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di determinazione del contributo straordinario da parte degli enti esproprianti.".
7. Il primo comma dell'articolo 12 della l.r. 44/1974 è sostituito dal seguente:
"1. Su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, la Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio regionale, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati e tenuto conto delle qualità colturali inserite, ai fini della concessione delle indennità compensative per le zone svantaggiate, nel piano regionale di sviluppo rurale, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).".
8. Il secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 44/1974 è abrogato.
9. Ogni riferimento a disposizioni statali contenuto nella l.r. 44/1974 deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Articolo 35
(Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni".
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 36
(Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico approvato con d.P.R. 327/2001.
Articolo 37
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere per l'applicazione delle disposizioni dei capi VI e VII della presente legge è determinato in euro 130.000 per l'anno 2004 e in annui euro 2.554.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01 "Interventi su beni patrimoniali", e si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso obiettivo programmatico:
a) al capitolo 35080 (Spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corresponsione dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza), per euro 100.000 per l'anno 2004 e per annui euro 950.000 per gli anni 2005 e 2006;
b) al capitolo 35081 (Spese per l'acquisizione di beni immobili a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedure espropriative, nonché per corresponsione di somme dovute per occupazioni divenute illegittime), per euro 15.000 per l'anno 2004 e per annui euro 104.000 per gli anni 2005 e 2006;
c) al capitolo 35100 (Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili), per euro 15.000 per l'anno 2004 e per annui euro 1.500.000 per gli anni 2005 e 2006.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Isabellon.
Isabellon (UV) - Questo disegno di legge disciplina l'espropriazione di pubblica utilità in Valle d'Aosta, prevede delle modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44 e 6 aprile 1998, n. 11. È stato esaminato dalla III Commissione e successivamente è stato approvato dalle Commissioni I e II; io sono stato incaricato di svolgere la relazione.
Tutto nasce dall'approvazione del DPR 8 giugno 2001, n. 327 - il Testo unico delle norme sull'espropriazione per pubblica utilità ? entrato in vigore il 30 giugno 2003, da questa data le norme hanno trovato applicazione in tutto il territorio nazionale e tale applicazione era prevista fintanto che le regioni non avessero provveduto a dotarsi di una propria legge, quindi finora per queste procedure abbiamo utilizzato le norme del testo unico. Nel frattempo, la Regione Valle d'Aosta ha pertanto provveduto all'elaborazione di un disegno di legge diretto a perseguire l'obiettivo di riorganizzare e snellire il procedimento espropriativo, inserendolo nel quadro normativo statale e regionale attualmente vigente.
Alcune previsioni normative riprendono principi ed istituti giuridici già consolidati. Basti considerare le norme sul procedimento amministrativo e la necessità di assicurare la partecipazione degli interessati, le regole sulla ripartizione tra funzioni politiche e funzioni gestionali e le conseguenze sul piano della competenza all'emissione degli atti della procedura, le regole di natura fiscale, o ancora le problematiche connesse alla durata dei vincoli espropriativi e all'indennizzabilità della loro reiterazione. Di particolare impatto innovativo sono invece le regole che impongono una puntuale definizione delle aree da espropriare già nella fase di formazione del progetto dell'opera pubblica, di modo da permettere il pagamento delle indennità preliminarmente all'effettuazione dei lavori, tranne che nei casi considerati di particolare urgenza.
La III Commissione nell'esame del disegno di legge si è avvalsa dell'audizione dei rappresentanti degli enti locali e degli ordini professionali. Da tali audizioni sono emerse una serie di esigenze, di cui si è tenuto conto, e chiaramente ci sono state anche delle richieste che non sono state recepite; la stessa cosa vale per le proposte di modifica emerse in sede di esame da parte dei componenti, dei commissari. Vorrei ricordare che tra le richieste - soprattutto in merito alle modifiche della legge n. 11/1998 - vi era una proposta, pervenuta dai partecipanti alle audizioni, relativamente alla durata del vincolo, di non ridurre a 5 anni come previsto dal testo unico e dal disegno di legge. La commissione ha lavorato su questo aspetto che è importante perché, da una parte, va a riconoscere il rispetto della proprietà - quindi ridurre la durata del vincolo comporta un'attenzione alla proprietà, ed è uno degli obiettivi del testo unico e anche della nostra legge regionale -; di pari passo però il ridurre a 5 anni mantiene comunque delle difficoltà applicative - per quel che riguarda la a volte valutata insufficiente durata del vincolo stesso - per mettere in atto tutti i programmi che le amministrazioni coinvolte a volte prevedono. Norme di legge precedenti, infatti, prevedevano comunque per le amministrazioni comunali - non tutte, ma alcune amministrazioni comunali, anche della Valle d'Aosta - l'elaborazione di appositi piani di parcheggi, che comportavano a volte, ad esempio, la predisposizione - diciamo così -, a seguito di studi, di un programma di parcheggi su tutto il territorio comunale, con chiaramente delle difficoltà poi nell'attuazione sia dal punto di vista operativo, che da quello della capacità finanziaria di questi interventi. Si sono sviluppate molte considerazioni su questo argomento ed è stato concordato, anche a fronte della novità legata al fatto che dopo i 5 anni è prevista una reiterazione del vincolo in caso di necessità, di mantenere questa linea. Era stata valutata l'ipotesi di mantenere i 10 anni previsti dall'articolo 91 della legge n. 11, prevedendo un'indennizzabilità già dopo i 5 anni però, a seguito anche di un colloquio in sede di audizione, legata alla legge n. 11, con l'Avvocato Golinelli, era emersa un'ipotesi di difficoltà di percorribilità di questa strada, perché avrebbe comportato non un riconoscimento di indennizzo a seguito di reiterazione del vincolo, ma un indennizzo sul mantenimento, che era una cosa un po' nuova, non prevista dal testo unico, quindi di difficile applicazione.
Un'altra cosa emersa in sede di audizione da parte degli enti locali è una richiesta che esce dall'articolato della legge, perché prevede la possibilità di andare a riconoscere le difficoltà che gli enti locali incontrano nel momento in cui bisogna fare la registrazione dei frazionamenti, dei cambiamenti di proprietà; quindi chiedevano di intervenire sotto questo aspetto. Chiaramente questo non rientra nei compiti della legge e il tutto è stato momentaneamente accantonato.
Per quanto riguarda gli ordini professionali, alcune proposte sono state recepite, altre meno; quello che chiedevano gli ordini professionali era essenzialmente - cosa considerata necessaria - di adottare delle procedure che fossero compatibili con la loro capacità operativa. Se da una parte vi è la garanzia della proprietà e degli indennizzi in tempi certi ed immediati, dall'altra parte questo comporta una difficoltà operativa nel momento in cui bisogna predisporre i progetti e un piano particellare già in sede di approvazione di progetto definitivo e, di conseguenza, in alcune tipologie di opere che in montagna si possono incontrare, dovute alla conformazione del territorio, avrebbe sicuramente comportato delle difficoltà, ad essere precisi nel momento in cui si vanno a fare questi frazionamenti in sede preliminare di esecuzione delle opere. Il testo unico, comunque, prevede in tale caso un articolo 22 bis, dove si parla di occupazione di urgenza: vi è la possibilità, in casi particolari, di adottare questa procedura, procedendo alla regolarizzazione dei frazionamenti ad opera avvenuta; questo perché in certe situazioni diventa difficile avere già con precisione la situazione espropriativa del piano particellare all'inizio. Queste problematiche sono emerse anche a seguito di incontri con altri settori dell'amministrazione, in particolare con alcuni dipendenti dell'Assessorato dei lavori pubblici che operano sul campo e soprattutto con organismi tecnici comunali.
Per quel che riguarda il lavoro della commissione vera e propria, vi sono state delle proposte da parte di commissari che sono state in parte recepite, in particolare sono state accolte quelle del Consigliere Riccarand, proposte che andavano nella direzione di riconoscere delle correzioni semplificative su alcuni articoli, in particolare rivolte a un coordinamento chiaro ed esplicito delle regole concernenti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio con una normativa urbanistica regionale. Questo credo derivi anche dal fatto che l'esperienza del Consigliere Riccarand nel settore negli anni si è sviluppata, nel momento in cui ha predisposto alcune leggi regionali. Altre proposte sono venute da altri componenti, ad esempio ve ne sono state alcune da parte dei Consiglieri Viérin e Stacchetti legate al riconoscimento - non nell'ambito delle variazioni alla legge n. 44/1974 per le indennità aggiuntive nel caso di terreni agricoli, ma con un inserimento diretto nella legge - di indennizzi equi e maggiori per quel che riguarda le aree edificabili. Visto che - anche a seguito di verifiche con gli uffici che hanno predisposto la legge - in questo momento non si riteneva opportuno recepirle, sono state per il momento accantonate, anche se di questo si è discusso e probabilmente successivamente anche l'Assessore, visto che già in commissione si era espresso per percorrere una strada diversa, avrà modo di parlare dell'argomento.
Tornando ai lavori in via preliminare si è affrontata una particolare problematica giuridica consistente nei rapporti tra la legislazione statale e quella regionale in materia espropriativa. Si è considerato a tal fine, da una parte, che l'espropriazione è una materia strettamente funzionale a quella urbanistica, nella quale la nostra Regione ha una potestà legislativa primaria e si sono regolamentati, pertanto, gli aspetti ad essa connessi nel rispetto dei soli limiti riconosciuti a tale potestà; d'altra parte si è riconosciuto che l'istituto dell'espropriazione, come generalmente riconosciuto dai giuristi, regola aspetti essenziali, "in primis" quello della tutela del diritto della proprietà, la regolamentazione dei quali lo Stato ricollega alla propria potestà legislativa esclusiva, al fine di assicurare quella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ai sensi del 2° comma, lettera m) dell'articolo 117 della Costituzione. In tal senso la Regione non ha potuto esimersi dal considerare determinati limiti, principalmente quelli legati alla determinazione dell'indennità di espropriazione, alla durata dei vincoli espropriativi, all'indennizzabilità della reiterazione dei predetti vincoli, alla retrocessione - anche di questo si è parlato per alcune modifiche in sede di lavori della commissione però, a seguito di valutazioni non convergenti, si è deciso di mantenere l'impianto della legge come previsto -, al trattamento fiscale delle indennità, pena il rischio della sottoposizione del disegno di legge a censura costituzionale. Questo è il ragionamento che ha fatto sì che non si andasse a riconoscere un inserimento del riconoscimento di maggiore indennità per quel che riguarda le aree edificabili, perché tutto questo inserito in questo momento nella legge poteva prevedere un percorso successivo più rischioso.
Ci tengo a ricordare che, a seguito di verifiche sul territorio e soprattutto su chi opera sul territorio - oltre agli ordini professionali anche chi opera negli uffici tecnici comunali -, si è verificato che, in questo periodo di vacanza legislativa in cui la Regione non ha ancora legiferato, alcune difficoltà si hanno nel momento in cui si devono rispettare certi tempi nelle procedure, tempi soprattutto legati alle comunicazioni con gli espropriandi, quindi già la legge prevede delle comunicazioni più facili e più snelle, di conseguenza l'obiettivo di andare ad approvare in tempi brevi la legge è proprio per dare risposte in questo senso. Cito un esempio a caso: nel caso di interventi come quelli finanziati con il "FOSPI", il problema è quello di rispettare determinate tempistiche, pena la decadenza dell'opportunità di intervenire a realizzare certe opere. È chiaro che la sensibilità dell'Amministrazione in questo senso è forte, di conseguenza questo giustifica la necessità, da una parte, di approfondire in maniera adeguata l'impianto legislativo; dall'altra, di avere dei tempi abbastanza rapidi. Questo giustifica in parte il ricorso all'urgenza che è stata adottata di inserimento della legge.
Passando all'esame dell'articolato, evidenzierei alcuni aspetti meritevoli di particolare attenzione. Nel capo I sono stati previsti i principi di carattere generale. Di fondamentale importanza il criterio introdotto dall'articolo 3, secondo il quale l'ente che è competente all'approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità è anche competente alla cura del connesso procedimento espropriativo. Si tratta di un principio che, per l'attuale organizzazione regionale delle funzioni espropriative, risulta di particolare impatto innovativo; difatti, le competenze in materia espropriativa sono sempre state svolte nella regione unicamente dagli uffici regionali, qualunque fosse stato l'ente che aveva approvato il progetto o realizzato l'opera. In base alle nuove disposizioni sono particolarmente responsabilizzati, pertanto, gli enti locali, i comuni e le comunità montane, i quali, pur con il supporto della competente struttura regionale, sono chiamati a svolgere in maniera autonoma l'intero iter procedurale, con i vantaggi che derivano dalla possibilità di gestire in modo diretto i tempi delle diverse fasi. Collegata al principio di interazione tra l'Amministrazione regionale e gli enti locali è la previsione dell'articolo 5, il quale, nell'estendere le competenze della Commissione regionale per le espropriazioni anche alla determinazione delle indennità per la reiterazione dei vincoli espropriativi e alla determinazione delle indennità per l'occupazione temporanea non preordinata ad espropriazione, permette di uniformare il metodo di conteggio per tutto il territorio della Regione, alleggerendo, nel contempo, i comuni da tale incombenza. Di particolare rilievo l'istituzione, con l'articolo 6, dell'Osservatorio regionale dei valori immobiliari, che si pone come un importante strumento a disposizione dei progettisti di opere pubbliche, nonché degli enti esproprianti destinatari delle nuove competenze, in quanto permetterà loro di avere a disposizione una banca dati dalla quale trarre degli elementi utili di stima omogenei su tutto il territorio della Regione, che devono servire per definire le indennità di esproprio. A tal proposito un'esigenza che è emersa dai colloqui avuti con i vari soggetti interessati - Consorzio degli enti locali e amministrazioni comunali, uffici tecnici, ordini professionali, uffici regionali - è quella di procedere ad "operare" una fase successiva all'approvazione della legge che preveda l'uniformità di conoscenze delle normative, perché purtroppo ancora adesso assistiamo, vista la complessità dell'argomento, a delle situazioni dove la non conoscenza della norma comporta, da un lato, una difficoltà degli operatori; dall'altro, una poca chiarezza nella risposta verso colui che si rivolge agli enti locali per avere delle spiegazioni per quel che riguarda alcuni passaggi. Questo soprattutto nel momento in cui si devono dare delle risposte sulle modalità di determinazione degli indennizzi che possono essere percepiti a seconda del terreno espropriato, della sua destinazione urbanistica e della situazione in cui in quel momento il terreno si trova; ad esempio, abbiamo delle situazioni in cui sono in fase di approvazione e anche adottate le cartografie degli ambiti inedificabili: quando si deve "regolarizzare" un'espropriazione in queste situazioni, e magari in comuni dove l'alluvione non ha prodotto - fortunatamente - dei danni, è difficile per chi deve dare delle spiegazioni far capire quello che può essere il cambiamento di valore magari legato ad una situazione momentanea. A tale proposito è importante che venga fatta un'opera di sensibilizzazione e soprattutto di conoscenza di tutto il contenuto di questa legge.
Nell'ambito del capo II gli articoli 8 e 9 sono stati rivisti in funzione di un coordinamento ancora più chiaro ed esplicito delle regole concernenti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio con la normativa urbanistica regionale (qui trovate le correzioni nel testo emendato). L'articolo 10 attribuisce inoltre una maggiore certezza, rispetto al testo unico, sull'indennizzo da corrispondere nel caso si debba reiterare un vincolo espropriativo decaduto, fissandolo al 4% sull'indennità d'esproprio iniziale per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo. Questa è una novità che va a riconoscere nel cittadino, che già è penalizzato da interventi di questo tipo, almeno una certezza su un parziale indennizzo. La necessità di reiterazione del vincolo è un discorso che dipende dalle necessità collettive, quindi è ampiamente giustificato. Nel contempo è stato fissato un termine massimo per la richiesta del proprietario al fine di riscuotere l'indennizzo per la reiterazione del vincolo - 1 anno dalla data dell'atto che reitera il vincolo -, inserendo degli indispensabili paletti temporali che evitino di dilatare all'infinito le procedure. Qui in sede di esame da parte della commissione è emerso un problema legato al fatto che deve essere il proprietario a richiedere questo. In questi passaggi di informazione sarebbe importante, a detta dei commissari che hanno partecipato al dibattito, creare una sorta di pari opportunità soprattutto rivolta ai più deboli - ovvero coloro che conoscono meno le normative -, al fine di evitare che "piova sempre sul bagnato", nel senso che chi è più a conoscenza delle cose risulti essere anche il più premiato.
Il capo III contiene disposizioni operative per le progettazioni dei piani particellari di espropriazione, incombenti molto importanti, al pari di quelli tecnici. È infatti evidente che, in un sistema nel quale l'espropriazione deve precedere la realizzazione dell'opera, la previsione della quantità di aree necessarie all'esecuzione dei lavori, ovvero dei costi indennitari, deve necessariamente essere svolta in sede progettuale e con la massima precisione; in caso contrario, si potrebbero avere spiacevoli conseguenze sia nel momento espropriativo - qualora, per esempio, il quadro economico di progetto non contenesse le indennità effettivamente occorrenti all'espropriazione -, sia nel momento realizzativo, nel caso in cui non si potesse realizzare l'intervento per inadeguatezza delle aree espropriate. Importante ed innovativa è la procedura di cui all'articolo 13, diretta ad acquisire nel minor tempo possibile le aree che, pur non previste nel piano particellare di espropriazione, tuttavia appaiano, durante l'esecuzione dei lavori, necessarie per realizzare l'opera. In tale ambito si è data massima rilevanza alle intese con i proprietari, prevedendo che la sottoscrizione del verbale di accordo sostituisca ogni formalità procedurale e consenta l'immediata occupazione delle aree necessarie alla prosecuzione dei lavori; coerentemente con la detta finalità acceleratoria, si è incoraggiata la definizione di tali accordi bonari riconoscendo ai proprietari che li sottoscrivono una maggiorazione indennitaria sotto forma di indennità aggiuntiva.
Il capo IV fa riferimento alle disposizioni previste dal testo unico sulla dichiarazione di pubblica utilità. Non è il caso di addentrarci nei dettagli nel caso specifico, perché si tratta di un recepimento di quanto previsto nel testo unico.
Il capo V, nel disciplinare la procedura espropriativa, prevede come procedura ordinaria quella basata sulla pronuncia dell'espropriazione da effettuarsi contestualmente alla determinazione dell'indennità di espropriazione, fattispecie che permette una notevole accelerazione procedurale pur nel rispetto dei diritti degli espropriandi. Difatti, poiché nello schema procedurale attualmente vigente l'accettazione o il rifiuto dell'indennità da parte del proprietario non incidono in alcun modo sulla possibilità di definire il procedimento espropriativo, tant'è che il decreto di esproprio può essere pronunciato in ogni caso, non vi è alcuna ragione per ritardare l'emanazione del decreto ablativo posticipandola ad un momento successivo all'offerta dell'indennità ed al pagamento o deposito della stessa. L'articolo 21 - questo è un passaggio importante che in commissione è stato dibattuto e anche parzialmente modificato - regola una fattispecie che deve rivestire un carattere di eccezionalità rispetto a quella ordinaria: "l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione" introdotta con l'articolo 22 bis del testo unico statale ed elenca alcuni casi, previsti sia dal testo unico che dal gruppo di lavoro interregionale, nei quali è possibile ricorrere a tale istituto. Il disegno di legge prevede che in ogni caso debbano essere indicate le ragioni di particolare urgenza, riferite alla natura dell'opera da eseguire, che giustificano la definizione della procedura espropriativa a lavori eseguiti. Di cosa si tratta? In sede di commissione è stato proposto di allargare l'utilizzo di questo tipo di procedura alle situazioni, ove il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, di presenza di più di 50 ditte espropriande. Noi abbiamo una situazione logistica e particolare del territorio, con la frammentazione della proprietà questa possibilità la si può applicare in alcuni tipi di opere, dove si va a definire in via preliminare il piano particellare preciso e il piano dei frazionamenti. Questo succede non per le opere che hanno una facilità di individuazione del progetto, ma soprattutto nel caso di strade o opere su terreni in pendenza, dove la probabilità che ci si trovi a dover apportare dei correttivi durante l'esecuzione delle opere è alta, per esempio realizzazione di accessi, possibilità di trovarsi con dei reliquati e soprattutto quando si ha a che fare con interventi in zone sensibili dal punto di vista urbanistico. Le zone sensibili si hanno soprattutto quando con dei piccoli appezzamenti si va ad incidere in aree edificabili su lotti che, privati anche solo di una decina di metri quadri in più, rischiano di avere una penalizzazione forte, perché questo va a scombinare le possibilità edificatorie del lotto.
Il capo VI tratta l'intera procedura di determinazione delle indennità, dalla determinazione al pagamento, deposito e svincolo. Rispetto alla normativa statale, sono da sottolineare le notevoli semplificazioni procedurali introdotte a favore dell'espropriato, sia per quanto riguarda l'accertamento della proprietà che la documentazione che l'espropriato deve produrre per ottenere il pagamento.
Il capo VII regola l'occupazione temporanea, la quale, a seconda delle differenti fattispecie, può determinare o meno l'avvio della procedura espropriativa.
Nel capo VIII sono apportate modificazioni a leggi regionali, in particolare alla legge regionale n. 44/1974 ed alla legge regionale n. 11/1998, la cosiddetta "legge urbanistica". Rispetto alla prima norma, si sono mantenuti i principi fondamentali previsti ad integrazione delle indennità relative alle zone agricole, a seguito di un'attenta valutazione della loro attuale compatibilità rispetto alla normativa nazionale e agli orientamenti comunitari in materia. Qui un sostegno a questa proposta vi è nel momento in cui, per quanto riguarda il settore, è stato discusso ampiamente il Piano di sviluppo rurale, che è andato a riconoscere una particolare situazione legata al nostro territorio; di conseguenza, l'appoggio di questa legge può essere lo stesso. Sono state invece eliminate le disposizioni collegate a metodologie di calcolo degli indennizzi per i centri edificati, dichiarate illegittime da successive sentenze della Corte costituzionale. Questo è quanto emerso dal lavoro degli uffici preposti alla predisposizione del disegno di legge. Rispetto alla seconda norma, si è considerato che il diritto di proprietà è un interesse primario che deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio e si è proceduto, pertanto, ad un allineamento a 5 anni della durata del vincolo espropriativo, prevista in 10 anni dall'articolo 91 della legge regionale n. 11/1998. Questo, come dicevo prima, è stato dibattuto, teniamo conto però che dall'esame dei tempi è emerso che i 5 anni sono netti in questo caso, però gli anni effettivi, dal momento in cui si va ad adottare un piano regolatore al momento dell'approvazione da cui scattano i 5 anni, vanno ad aggiungersi ai 5 anni, quindi vi è la tendenza all'atto pratico a trovarsi con un vincolo che non dura 5 anni, ma un po' di più. Sempre nell'ottica di garantire l'espropriando, pertanto, si è deciso di mantenere i 5 anni previsti dal testo unico, piuttosto che i 10 anni previsti dalla legge n. 11.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Il nostro ringraziamento va alla III Commissione che su questo aspetto ha lavorato ed analizzato le problematiche in senso pratico, come pure al collega Isabellon per l'esame dettagliato effettuato in aula in merito alla questione; egli ha anche fornito alcune suggestioni e posizioni del movimento della "Stella Alpina" al riguardo, posizioni che vorrei ribadire ai colleghi per far capire un aspetto che già abbiamo presentato in commissione. È giusto espropriare dei beni immobili di proprietà privata per opere pubbliche, ma è anche giusto dare un corretto indennizzo, il più possibile vicino al valore di mercato, altrimenti continuiamo a "far piovere sempre sul bagnato", cioè chi specula e vende i propri terreni edificabili in anticipo non rischia espropri e chi invece vuole tenere il proprio terreno perché ci tiene, in quanto è un terreno che apparteneva alla sua famiglia, viene "fregato. Questo è un fenomeno che esiste anche in Valle d'Aosta, come lo si può arginare? Abbiamo cercato di lavorare al riguardo, il nostro lavoro lo abbiamo portato in commissione, dove l'Assessore e il relatore ci hanno esternato alcuni loro punti di vista; vedremo nel dibattito se vi saranno "situazioni" che potranno interessarci e venire incontro a quanto stiamo proponendo.
Secondo noi, la Regione Valle d'Aosta, nel dettare la propria disciplina sull'espropriazione, deve solo rispettare i principi fondamentali della legislazione nazionale di settore, senza più essere vincolata alla normativa statale di dettaglio, dalla quale può discostarsi onde meglio soddisfare le eterogenee esigenze locali. Qui si tratta di ribadire le nostre competenze, come più volte abbiamo detto. In un momento di difficoltà, di uno Stato che accentra tutto abbiamo l'occasione di far sentire la nostra voce e ribadire le nostre competenze. Vi leggo l'ultimo parere giuntoci da uno studio autorevole: lo studio legale "Acquarone" di Genova, con il quale abbiamo lavorato per circa un mese al riguardo, cioè sulle competenze della Valle d'Aosta. Chiederei ai colleghi di prestare molta attenzione - poi chi lo vorrà potrà chiedermene copia -: si tratta di un documento molto interessante che non riguarda soltanto il settore espropriativo, ma potrà interessare nel contenuto altri settori oggi non trattati.
"Nell'ordinamento della Repubblica italiana la potestà legislativa è ripartita fra Stato e Regioni a statuto ordinario o speciale in relazione a specifiche materie di intervento. Dalla formulazione del testo vigente della Carta costituzionale è infatti possibile enucleare le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente, nonché ricavare, con procedimento deduttivo, le materie rimesse alla competenza esclusiva delle regioni. In merito è da evidenziare la completa riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, il quale, in seguito all'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica al titolo V, parte II della Carta fondamentale, ha sovvertito, in funzione del principio di sussidiarietà, l'originario criterio di ripartizione, riservando alla competenza legislativa esclusiva dello Stato soltanto un limitato numero di materie indicate analiticamente e devolvendo alle regioni la potestà legislativa primaria su tutti gli altri settori, con la sola eccezione delle materie rimesse alla legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta disciplinare solo i principi fondamentali... " - ed è il nostro caso - "... in ciascuna delle ipotesi sopra elencate il potere legislativo regionale è comunque soggetto a dei vincoli, i quali peraltro risultano essere variabili in relazione alla materia trattata.
Rispetto alle materie di legislazione concorrente, costituiscono limiti alla potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario..." - e qui capirete perché parliamo prima di Regioni a statuto ordinario - "... la Costituzione, gli obblighi internazionali e quelli derivanti dalla partecipazione alla Comunità europea, i principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme fondamentali di riforma economico-sociale, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato che disciplinano la materia di settore. Nell'ambito delle materie di legislazione esclusiva, le Regioni a statuto ordinario sono soggette agli stessi limiti di cui sopra, con l'eccezione però dei principi fondamentali statali, i quali, se esistenti, possono trovare applicazione solo fino al momento in cui le regioni non abbiano legiferato autonomamente.
La descritta novella..." - cioè quello che ho detto poc'anzi - "... fortemente ispirata all'intento del legislatore costituzionale di riconoscere maggiore autonomia agli enti territoriali, è intervenuta in modo significativo nel sistema di rapporti fra Stato e Regioni a statuto ordinario, ma la nuova disciplina..." - e qui entriamo nel nostro caso specifico, ma era importante fare queste premesse - "... costituzionale non ha mancato di riverbare i propri effetti anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Atteso che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 ha consentito che le disposizioni della novella venissero estese anche a queste ultime, almeno in attesa dell'adeguamento dei propri statuti..." - argomento che abbiamo già cercato di trattare più volte - "... ecco quindi che le Regioni a statuto speciale hanno visto accrescere i propri poteri rispetto a quelle materie per le quali lo statuto stesso..." - cioè il nostro - "... riconosceva forme di autonomia meno ampie.
Emblematico in tal senso può essere, per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, la vicenda relativa alla materia dell'espropriazione di pubblica utilità. L'articolo 3 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta riconosce alla Regione potestà integrativa ed attuativa in materia di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione di opere non a carico dello Stato. Si tratterebbe quindi di potestà legislativa né esclusiva, né concorrente, ma di attuazione, la quale vincola l'ente regionale a legiferare nel rispetto, oltre che nei limiti indicati all'articolo 2 dello Statuto, anche dei principi contenuti nelle leggi cornice, nonché nelle disposizioni di dettaglio contenute nella normativa nazionale. Sennonché, per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, nonché all'articolo 5 del Testo unico sugli espropri, la potestà legislativa della Valle d'Aosta in materia espropriativa è stata fatta transitare da quella attuativa a quella concorrente, vincolata al rispetto dei soli principi fondamentali stabiliti dalle leggi quadro e non anche alla normativa di dettaglio, alla quale dunque la Regione può derogare..." - e questo è il discorso anche sostanziale - "... infatti, benché le espropriazioni per pubblica utilità non siano state esplicitamente menzionate nell'articolo 117 della Costituzione, si esclude che la potestà legislativa in materia possa essere fatta rientrare in quella residuale, e quindi primaria delle regioni, dovendo più correttamente essere annoverata fra le materie di potestà legislativa concorrente, come è stato riconosciuto del resto anche dall'adunanza generale del Consiglio di Stato del 29 marzo 2001, n. 4, pronunciatasi in sede consultiva nell'ambito della procedura di approvazione proprio del Testo unico sugli espropri..." - in tale occasione questo concetto è stato ribadito - "... ne consegue quindi che, in tema di espropriazione per la realizzazione di opere di interesse regionale, la Valle d'Aosta non è più vincolata al rispetto della normativa nazionale di dettaglio, ma solo ai principi fondamentali della legislazione di settore, alla cui osservanza è tenuta per esigenze di uniformità di disciplina sull'intero territorio..." - questo lo possiamo spiegare in questo senso: possiamo legiferare all'interno di quella forbice, cioè non superare il valore venale, quindi il 100% dell'indennità di esproprio, ma dobbiamo stare sotto al 100% - "... in realtà, l'espropriazione non è una materia in senso proprio, trattandosi piuttosto di una disciplina strumentale e complementare alle singole materie per le quali svolge la propria funzione servente, con la conseguenza che il regime delle competenze legislative che la disciplinano muta a seconda della materia cui si inerisce. Ne discende che, nel dettare la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità, la Regione Valle d'Aosta incontrerà gli stessi limiti che vincolano la propria capacità di legiferare nella materia di riferimento, con la conseguenza che, laddove vanti potestà legislativa primaria, non sarà neppure soggetta al rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale di settore..." - quindi in questo caso avremo anche degli spazi di competenza primaria, neanche concorrente - "... considerato pertanto che il disegno di legge regionale n. 19..." - e qui entriamo nel nostro caso - "... ha ad oggetto le espropriazioni connesse all'urbanistica e ai lavori pubblici, la materia di riferimento è quella del governo del territorio..." - il famoso discorso a noi tutti caro, a parole - "... attribuita alla competenza legislativa concorrente, ex articolo 117, comma 3, della Costituzione. Ne segue che la Regione Valle d'Aosta, nel dettare la propria disciplina sulle espropriazioni, dovrà solamente rispettare i principi fondamentali della legislazione nazionale di settore, senza più essere vincolata da normativa statale di dettaglio, dalla quale potrà discostarsi onde meglio soddisfare le eterogenee esigenze locali. Ciò significa che, pur sempre nel rispetto dei principi cardine della legislazione nazionale, essa..." - la Regione - "... sarà libera di derogare alle disposizioni sia di rango legislativo che regolamentare del Testo unico sulle espropriazioni.
Il riconoscimento dell'autonomia regionale nel dettare la disciplina in materia espropriativa è del resto testimoniato in modo inconfutabile dalle modifiche..." - e questo è un passaggio molto importante - "... che sono state apportate al testo unico dal decreto legislativo 27 dicembre 2002 n. 302, il quale, oltre ad avere abrogato l'articolo 1 del Testo unico sugli espropri, comma 3, ha altresì eliminato dal testo stesso, al successivo articolo 5, ogni riferimento alla qualificazione di valore di riforma economico-sociale dei principi desumibili dal testo unico..." - questo per far sì che non fossero penalizzate le Regioni a statuto speciale, togliendo dal Testo unico sugli espropri la "tipologia"... che la stessa legge sugli espropri fosse stata una riforma economico-sociale - "... d'altra parte, in passato la Corte costituzionale, pronunciandosi ad esempio sulla legittimità costituzionale della legge n. 109/1994, ha affermato che l'autoqualificazione legislativa delle norme di riforma economico-sociale non può assumere valore precettivo tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad essa propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 7 novembre 1995). Non è quindi consentito alla stessa normativa di autoqualificarsi come legge di grande riforma..." - pertanto, noi abbiamo competenza almeno concorrente - "... il significato che va colto dall'intervento abrogativo apportato con il decreto legislativo n. 302/2002 è quello di tributare alle regioni la libertà che ad esse spetta in una materia che, essendo rimessa alla potestà legislativa concorrente, non può essere soggetta esclusivamente a quei principi nazionali a cui gli enti territoriali sono tenuti per esigenze di uniformità. Conclusione questa alla quale si è pervenuti all'esito di una tormentata evoluzione giurisprudenziale, che ha portato la consulta ad affermare, con la sentenza sopra richiamata, che non tutte le disposizioni della legge statale delle materie di legislazione concorrente rappresentano norme fondamentali di riforma economico-sociale, ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da essi desumibili (sentenza del Consiglio di Stato n. 482/1995). La statuizione di principio ricavabile da tale pronuncia comporta quindi per la regione contitolare del potere legislativo concorrente..." - cioè la Valle d'Aosta - "... che non è vincolante il testo letterale della singola disposizione compresa nella normativa nazionale di settore, ma il nucleo essenziale del contenuto normativo al quale debba essere riconosciuto valore di riforma economico-sociale.
L'applicazione dei principi sopraesposti alla tematica dei criteri indennitari consente dunque alla Regione Valle d'Aosta, nel dettare la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità, di non riprodurre alla lettera il testo dell'articolo 35 del Testo unico sulle espropriazioni, potendo discostarsi da tale disposizione purché venga rispettato il nucleo essenziale della norma avente valore di riforma economico-sociale in esso racchiusa..." - cioè stare nella forbice, da quel limite fissato, che è circa il 50%, poi in senso sostanziale al 100% del valore venale - "... ciò significa che l'ente regionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia, potrà adottare dei criteri diversi, sempre che non venga sovvertita la finalità della disposizione statale consistente nella volontà di contenere l'entità dell'indennizzo entro un valore inferiore..." - è quello che spiegavo prima - "... a quello venale dell'immobile espropriando, allo scopo di risanare la finanza pubblica o di incentivare la ripresa delle opere pubbliche.
In conclusione, a conferma di tale assunto, è ravvisabile, nonostante le critiche sollevate da parti politiche avverse, proprio dalla statuizione di principio contenuta nella nota ordinanza n. 444/2000 della Corte costituzionale... la quale, pur riguardando..." - essa concerne la Regione Lombardia - "... nella fattispecie l'espropriazione di un'area agricola, ha ritenuto legittima la determinazione dell'indennizzo sulla base di criteri e/o sistemi di calcolo diversi da quelli stabiliti dall'articolo 5 bis della legge n. 359/1992 che, occorre sottolineare, disciplinava anche le indennità da erogare per l'espropriazione di aree edificabili".
Questo è l'ultimo documento pervenutoci oggi, a seguito anche di discussioni in commissione... Quindi presentiamo 3 emendamenti, 2 dei quali riguardano la sostanza e vado a spiegarli brevemente. Crediamo che il secondo emendamento - inizio ad illustrare gli emendamenti di sostanza - sia molto chiaro, perché riteniamo sia nostro dovere ricercare e formalizzare quegli strumenti legislativi che permettono in Valle d'Aosta di pagare ai proprietari un prezzo il più vicino possibile al reale valore di mercato dei beni espropriati anche per le zone edificabili. Con tale emendamento chiediamo che le indennità siano pagate nella misura dei 4/5 del valore venale - cioè l'80%, dunque stare sotto quel 100% del valore venale, quindi nella forbice che ci consente di legiferare - del bene espropriato e che si trovi nelle zone edificabili A, B, C, D dei piani regolatori generali comunali e non come previsto dal provvedimento in esame, che accetta il metodo di calcolo previsto dalla legge nazionale, metodo che nella sostanza permette di dare un'indennità di esproprio solo pari a circa il 50% del reale valore del bene espropriato (per i colleghi che non sanno la formuletta, in maniera molto semplice: il valore decumenale e tutto quanto... più il valore venale, diviso 2... si ottiene circa il 50-51% del valore reale, inoltre vi è la trattenuta del 20% alla fonte dell'imposizione fiscale; per cui, alla fine, si va a prendere un valore reale rispetto a quello di mercato del 40% circa).
L'altro emendamento riguarda un altro passaggio importante, perché, come ha detto giustamente il collega Isabellon, il Testo unico sull'espropriazione ha come principale finalità la tutela dei cittadini e prevede che si debba pagare prima di dare esecuzione ai lavori. Facendo gli espropri prima può succedere che il progettista, per errore o per inconvenienti sorti sul momento relativamente ai lavori, per difficoltà non preventivate, debba modificare il tracciato della strada o l'opera pubblica, andando a modificare le occupazioni e le superfici, ma ormai gli espropri sono stati fatti e l'ente pubblico si è appropriato del bene, anche se non l'ha utilizzato. Sono quei famosi reliquati a cui si riferiva il relatore Isabellon che possono rimanere sul territorio; la legge prevede che si possa restituirli al vecchio proprietario utilizzando la formula della retrocessione. È chiaro che, se utilizziamo questa formula, che pure condividiamo - perché è logico: se io prendo un bene ad un privato che poi non mi serve, ho espropriato di un bene una persona senza motivo, quindi esso va restituito, se il soggetto ne fa richiesta -, sorge un problema sul valore, perché, se ho pagato a questo signore il 50% del reale valore - ipotizziamo che di 100 io abbia pagato 50 - , quando glielo restituisco, quanto gli devo chiedere? Se non lo specifichiamo in legge, sappiamo perfettamente che gli enti pubblici possono incorrere su queste determinazioni di prezzo anche in un'eventuale accusa di danno erariale, in quanto l'ente pubblico, quando deve cedere una proprietà pubblica, per legge deve incassare il maggior valore possibile, almeno di mercato. Pensiamo allora alle situazioni: abbiamo espropriato a tizio e caio dei terreni, valore di mercato 100, abbiamo pagato loro 50, non utilizziamo o utilizziamo in parte tali terreni, questi signori fanno la richiesta di retrocessione, quindi di riprendersi il loro bene, quanto pagano? Probabilmente dovranno pagare 100; quindi cosa abbiamo combinato? Un pasticcio, perché abbiamo preso dei beni a tizio e caio, abbiamo dato loro 50 lire ma, per restituirglieli, chiediamo 100: questi signori, per riavere i terreni di cui erano proprietari, quindi devono sborsare 50... perché? Perché il progettista ha fatto un errore? Perché un'amministrazione pubblica ha sbagliato? Perché è sorto un inconveniente? Crediamo che questo non sia logico, quindi abbiamo voluto presentare un emendamento per meglio precisare questo passaggio, altrimenti metteremmo in difficoltà le amministrazioni perché il testo unico prevede di definire il prezzo della retrocessione tramite un accordo fra le parti, ma sappiamo che un ente pubblico non può accordarsi per un prezzo che sia inferiore al valore di mercato per non rischiare il danno erariale - sorge poi l'altro problema che abbiamo discusso con l'Assessore: quello della ritenuta del 20%, ma quella è materia fiscale e, purtroppo, già lì il proprietario, che si vede espropriato in maniera scorretta e si vuole riprendere il bene, ci rimette il 20% se non fa la dichiarazione dei redditi e così via, però questo è già un problema di carattere diverso -; quindi noi riteniamo che questa sia una questione importante da affrontare per evitare che poi, oltre ad essere danneggiati, si sia anche derisi, perché poi alla fine succede così.
Il terzo emendamento è più di carattere logico: nella Commissione regionale per le espropriazioni, prefissata all'articolo 4, intendiamo proporre quanto presentato dalle organizzazioni di categoria, cioè l'inserimento di 2 esperti designati uno dall'Ordine degli ingegneri, l'altro dal Collegio dei geometri della Valle d'Aosta, perché riteniamo che siano persone qualificate su questi aspetti, perché, comunque, quando si parla di andare a definire alcuni valori, per definire valori di zone edificabili, che siano di tipo A, B, C o D, industriali, non si possono mettere dei rappresentanti sindacali o altro... si devono conoscere i reali valori di mercato.
Questo è quanto ritenevamo sottoporre al Consiglio; in sintesi, riteniamo si debba agire per la maggiore tutela del cittadino, secondo quella che è stata la volontà del legislatore quando è stato presentato il Testo unico degli espropri sul piano nazionale, facendo sì che... è vero che gli enti pubblici possono agire - non siamo qui a dire di mettere loro dei vincoli -, ma possono farlo in modo ragionevole e non di imperio e, nel contempo, soprattutto dobbiamo verificare se non abbiamo la possibilità di dare un 30-40% in più a coloro che verranno espropriati di piazzali, di giardini, di corti, di parcheggi in aree edificabili - che siano in zone industriali, commerciali, centro storico o in zone residenziali -, ebbene dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo tema, anche perché io mi sono ripreso tutti i ricorsi alla Corte costituzionale di questi ultimi anni e vi dico che vi sono ricorsi su temi meno importanti di questo che interessano poche persone in Valle d'Aosta e non, come probabilmente avverrà, con la legge sugli espropri, che interesserà negli anni quasi tutti; allora, o abbiamo il coraggio di provare a portarci a casa delle competenze, altrimenti è inutile che ci "parliamo addosso"!
Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances, à la programmation et aux participations régionales, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo attivo nella predisposizione di questo disegno di legge. Dalla consistenza della relazione presentata dal collega Isabellon, che ringrazio di cuore, si capisce qual è stato il lavoro delle commissioni e degli uffici e il coinvolgimento di tutta la società civile che su questo tema ha voluto dare un contributo. Devo evidenziare che già in fase di predisposizione era stato avviato un confronto serrato sia con gli ordini professionali, sia con il Consiglio permanente degli enti locali, che in particolar modo ha contribuito a definire la proposta che oggi il Consiglio sta esaminando. Questo percorso ha permesso di analizzare in modo specifico tutta una serie di dettagli, quindi ha simulato dei percorsi per adottare uno strumento di lavoro. Questo iter è stato particolarmente lungo, lo dimostra il fatto che questo disegno di legge è stato presentato all'inizio di marzo e arriva solo oggi in Consiglio, per questo ho consegnato al tavolo della Presidenza un emendamento che riguarda la dichiarazione di urgenza.
Apprezzo il lavoro fatto dalla "Stella Alpina", uno sforzo dettato da motivi e da ragioni più che nobili. È stato detto dal Consigliere Isabellon, e ripetuto dal Consigliere Viérin, che questa legge pone particolare riguardo alla proprietà, perché, quando parliamo di espropri, parliamo del sacrificio massimo che possiamo chiedere ad un proprietario: quello di privarsi della sua proprietà. Lo sforzo è stato quello di coniugare le necessità che ha una pubblica amministrazione nell'effettuare certe opere e la garanzia del privato. Sapete bene che i precedenti riferimenti legislativi permettevano un'occupazione d'urgenza e l'effettuazione delle opere con un indennizzo a "babbo morto", perché venivano indennizzati dopo svariati anni. La discussione che è stata affrontata in modo ineccepibile all'interno della commissione ha già messo in evidenza alcune sintonie tra quanto espresso oggi dal Consigliere Viérin e la volontà di fondo, tuttavia le proposte che sono supportate da un autorevole parere legale non fugano tutti i dubbi, perché lo stesso Avvocato Gerbi dello studio "Acquarone", nel redigere il primo parere che abbiamo avuto modo di leggere in commissione, non ha totalmente escluso la possibilità che l'introduzione di un criterio diverso per la determinazione dell'indennità del terreno edificabile non comportasse una possibile dichiarazione di incostituzionalità sollevata dal Governo. La condivisione è di principio, perché chi, dal punto di vista del principio, può esprimere un concetto diverso da quello che questo emendamento sottende, ovvero indennizzare l'esproprio con il suo valore? Detto questo, credo che questa legge sia così importante da indurci ad avere un approccio responsabile: da un lato, si adotti in modo rapido un provvedimento, che - ricordo - era già allo studio nella precedente legislatura ed è fortemente richiesto da tutti gli enti locali; dall'altro, ci può essere una scommessa dal punto di vista statutario per il Consiglio regionale e anche di principio, per fare successivamente all'approvazione di questa legge un approfondimento congiunto. In questa sede manifesto la disponibilità ad approfondire insieme al gruppo della "Stella Alpina" un eventuale provvedimento che, alla ripresa dei lavori, possa impostare un provvedimento rivolto a riconsiderare i criteri di valutazione.
Per quanto attiene gli altri ragionamenti che sono stati proposti in relazione agli altri emendamenti, avevo già avuto modo di dire in commissione che l'inserimento all'interno della Commissione regionale delle espropriazioni di esperti derivanti dall'Ordine degli ingegneri e dal Collegio dei geometri avrebbe introdotto una disomogeneità all'interno del gruppo, creando situazioni conflittuali qualora un rappresentante dell'Ordine degli ingegneri e dei geometri si trovasse nella condizione di dover valutare quanto fatto da un proprio collega. Avevo espresso quindi una non disponibilità nel disaggregare una commissione che si trovava nella condizione di dover valutare l'attività fatta da un professionista, perché ricordo che, rispetto a questa rivoluzione nell'ambito del procedimento espropriativo, il tecnico, oltre a fare i frazionamenti, deve individuare anche il valore, pertanto la Commissione regionale per le espropriazioni deve giudicare la congruità dei valori che sono già stati definiti da un professionista appartenente all'ordine. Nessuna valutazione in merito all'autorevolezza della rappresentanza dell'Ordine degli ingegneri e dei geometri, tant'è che poi sono loro a fare queste valutazioni, ma è una questione che riguarda l'attività di controllo, controllato e controllore e quindi verificatore.
Per quel che attiene il secondo emendamento, ho già espresso il mio parere, quindi ne chiedo il ritiro con questo impegno. È inutile che stia a rappresentarvi altri pareri legali e altra dottrina in merito al parere dell'Avvocato Gerbi dello studio "Acquarone", perché altrettanto autorevoli così come potrei portare autorevole dottrina, il Prof. Cerisano, che ha in qualche modo collaborato al termine della precedente legislatura, che su un proprio libro indica come limite non superabile il dettato del testo unico.
Anche per quanto attiene l'emendamento n. 3 abbiamo una posizione diversa, quindi ne chiedo il ritiro, ma faccio una considerazione: ho sentito dal Consigliere Viérin un ragionamento che alla base vede un errore dell'amministrazione; in realtà, non possiamo immaginare una "costruzione" legislativa che si fondi su una possibilità di errore da parte dell'ente pubblico, perché? Perché giusto valorizzando quelle risorse che nel primo emendamento i Consiglieri hanno voluto onorare nella presenza di una commissione... questi frazionamenti sono fatti da professionisti che, per il fatto di essere iscritti a certi ordini, dovrebbero dare garanzia di elevata professionalità. Se ciò corrisponde a quanto affermato, il frazionamento dovrebbe essere un frazionamento preciso e solo straordinariamente ed eccezionalmente non dovrebbe corrispondere alle reali necessità dell'ente. Qualora il lavoro ricopra carattere di particolare eccezionalità, ricordo che vi è la dichiarazione di urgenza che evita delle discrepanze, in quanto il frazionamento verrebbe fatto in una fase successiva con un'individuazione precisa delle superfici da occupare; ecco che, a fronte di questo ragionamento, la retrocessione dovrebbe essere una retrocessione del tutto eccezionale che non giustificherebbe una norma. Non solo, il Consigliere Viérin ha fatto un ragionamento in danno alla proprietà, ma potremmo avere un ragionamento esattamente opposto, quindi a vantaggio del proprietario, faccio l'esempio: l'esproprio di un'area edificabile che successivamente viene dichiarata non più edificabile, ma agricola, comporterebbe nella fase di indennizzo un'erogazione di un determinato importo e all'atto della retrocessione un corrispettivo che è di tipo agricolo. Capite che questa è una norma che non possiamo andare ad introdurre in modo organico, per cui sono anche disponibile in una fase successiva a fare questo tipo di ragionamento, ma questo è un tipo di approccio che non deve essere ricercato: non si deve istituzionalizzare un metodo dove questa retrocessione diventa un "modus operandi" consueto.
Per quel che attiene alle valutazioni di tipo fiscale, ricordo che la ritenuta del 20% viene introdotta nell'ambito delle espropriazioni dell'ente pubblico, ma anche nelle cessioni fra privati la "mannaia" fiscale va a colpire i proventi: nell'ambito dell'ente pubblico vi è una tassazione grezza che colpisce il 20% delle indennità, mentre nell'ambito delle transazioni tra privati abbiamo una determinazione analitica puntuale, ma ben più elevata del 20%, che colpisce al contrario le plusvalenze; ma non è che l'intervento dell'ente pubblico cambi l'approccio fiscale, in entrambi i casi con metodi diversi viene trattenuta la quota di diritto dell'amministrazione pubblica. Ricordo ancora che il 20% comunque è un'opzione: qualora il proprietario ritenesse di non essere stato trattato equamente, quel 20% lo può ritenere come ritenuta a titolo di acconto e determinare il suo carico fiscale nei metodi ordinari, come fa nell'ambito delle trattative con il privato.
Credo che, nel riconoscere un fondamento rispetto agli emendamenti, come già annunciato in commissione, si possa avviare una fase di approfondimento successiva all'approvazione di questa legge, che invito ad approvare nell'attuale formulazione ad eccezione dell'emendamento relativo alla formulazione d'urgenza, e avviare subito dopo un confronto cercando di valorizzare... ricordo che l'identificazione del valore come è stato proposto dallo studio "Acquarone" che aveva proposto i 3/4 ed era stato modificato ai 4/5... ma, se dovessimo fare una scommessa, perché non avvicinarci il più possibile al valore che è il 100%? Anziché dire 3/4, 4/5, quindi potremmo anche dire il 99%, se questo è il nostro obiettivo. Ora, da un lato, abbiamo detto che vogliamo tutelare la proprietà; dall'altro, però non voglio disconoscere i principi fondamentali che regolano la nostra attività, fra cui quello di contenere la spesa pubblica. Dovremo tenere conto di questo, ma non tanto come nostra volontà, quanto per non correre il rischio della dichiarazione di incostituzionalità, perché non è che il Governo non fa questi ragionamenti: nell'ambito del contenimento della spesa pubblica un ragionamento del genere potrebbe rischiare di metterci fuori gioco. Sono disposto ad approfondire l'argomento quindi... da un lato, è una giustizia nei confronti di una proprietà negata; dall'altro, una rivendicazione di competenze che, rispetto al pensiero autonomista che governa il mio gruppo di appartenenza, trova sempre un ascoltatore attento.
Président - La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Inizio questo secondo intervento confermando alcune cose che l'Assessore ha voluto esprimere in aula, cioè che questa discussione è stata effettuata già in commissione, ma anche in questi 6-7 giorni noi abbiamo cercato di lavorare per trovare dati che andassero a confermare ulteriormente questa nostra potestà legislativa concorrente e, quando dico "potestà legislativa concorrente", Assessore, lei ha capito perfettamente, come i colleghi... che lo studio "Acquarone" è stato molto serio in questo senso: non ha detto che noi possiamo fare quello che vogliamo, non ha detto che possiamo fare niente, ma ha detto che, su alcuni "passaggi" avvenuti in questi ultimi 2, 3 anni, in attesa delle modifiche degli statuti delle Regioni a statuto speciale, noi oggi su questo tema abbiamo potestà concorrente. Se lei ha dei pareri che dicono qualcosa di diverso su questa potestà in merito a tale materia, le chiedo, per cortesia, di farceli pervenire in copia perché credo affronteremmo un bel confronto.
Sull'altro discorso poi lei mi ha un po' solleticato, ma voglio perdere poco tempo, perché credo sia poi la sostanza che deve vederci insieme... quando lei dice: "dobbiamo fare una battaglia al 99%, però dobbiamo guardare il discorso di pubblica utilità e quindi il nostro ruolo di amministratori pubblici", io dico due cose: noi abbiamo proposto l'80%, i 4/5, proprio tenendo conto di questo fattore, cioè di una proposta seria, propositiva, che stesse in piedi e non demagogica per una parte o per l'altra; dall'altra parte però, se un ente pubblico deve realizzare 104 opere, ne faccia 103, ma dia possibilmente un valore più equo a coloro a cui vengono sottratti dei beni in senso non voluto, perché è giusto sottrarre dei beni in senso non voluto per pubblica utilità, ma è anche giusto che non vi sia il "mondo dei furbi", come stiamo vedendo da più tempo, ribadisco il concetto "piove sempre sul bagnato", che chi fa speculazione o vende non appena sente qualche vociferare di intervento pubblico, di una struttura o quello che è, incassa, mentre chi vuole tenere lì il suo "verger", la sua corte, eccetera, si vede penalizzato; questa è la filosofia che riteniamo indispensabile per un ragionamento di tipo valdostano.
Credo che il nostro terzo emendamento sia molto importante, perché chiedo a tutti i consiglieri se non abbiano saputo di un caso sul quale si sia fatto un esproprio che poi non si sia dimostrato corretto... tutti conosciamo casi di espropri che poi non sono stati corretti come previsti... non voglio fare accuse o additare responsabilità a tecnici o ad amministratori pubblici, ma queste cose si verificano..., Assessore, infatti il testo unico ha previsto l'istituto della retrocessione, se nella casistica sulle espropriazioni non vi fosse una percentuale di errori storici, la legge nazionale, testo unico, non avrebbe inserito tale istituto. È stato inserito perché nella casistica vi è un 10%, 15% di casi dove vi sono dei reliquati. Dico solo che se, per esempio, ho un reliquato di 60 metri che mi permette di parcheggiare le mie due auto davanti casa... vi è stata l'espropriazione perché lì si prevedeva di fare una curva, che poi non si fa più per un motivo di pendenza, o per una sorgente... alla fine ho percepito un certo valore al metro ma, per poterlo riprendere, anche se l'ente pubblico non lo ha usato, devo pagare il doppio e in più devo pagare un'altra somma al notaio, perché bisogna anche fare l'atto per ritornare proprietari del bene e inoltre bisogna sostenere anche delle spese tecniche. In quell'emendamento abbiamo detto che, se si tratta di un errore - che sia dell'ente pubblico o del tecnico -, chi è stato privato di un suo bene non deve pagare il dazio, ma l'ente pubblico deve rispondere per i suoi sbagli.
Ho voluto solo trattare questi due aspetti perché li sentiamo profondamente, spero che anche lei li senta profondamente, con la sua Giunta, anche in senso materiale, e, con questa speranza, ritiriamo gli emendamenti, però dichiariamo tranquillamente in aula che questa è una proposta che il nostro gruppo difenderà fino in fondo e che, proprio per un discorso di essere propositivi e non essere qui a fare delle minoranze solo di tipo ostruzionistico, non appena la legge sarà entrata in vigore, presenteremo un testo di legge che riprenderà il secondo e il terzo emendamento, che sono sostanziali, perché su questo tema dobbiamo osare sia perché è corretto verso i Valdostani, sia perché vogliamo difendere le nostre competenze.
Président - Je n'ai pas de collègues qui veulent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole au Conseiller Riccarand, pour déclaration de vote.
Riccarand (Arc-VA) - Per dichiarare il voto favorevole del gruppo "Arcobaleno" su questa proposta di legge. Si tratta di un testo che recepisce la normativa nazionale, la quale rappresenta un miglioramento rispetto alle procedure attuali in termini di garanzia rispetto ai proprietari e di chiarezza nelle varie fasi del procedimento di esproprio. È vero che il disegno di legge regionale forse risentiva e risente ancora di questa estrema cautela di non discostarsi troppo dall'impostazione del provvedimento statale, in effetti, per quanto riguarda la normativa urbanistica, si è ritenuto opportuno di andare ad introdurre delle modifiche che meglio si raccordassero con la nostra normativa. Nell'insieme, però, il nostro giudizio sul provvedimento è positivo, lo riteniamo migliorativo, ci fa piacere che siano state accolte una serie di proposte di modifica che, secondo noi, migliorano il testo, quindi il voto sarà favorevole.
Président - Je rappelle que la Ie, la IIe et la IIIe Commission ont donné leur avis favorable à la majorité. Nous passons à l'examen de la loi dans le nouveau texte de la IIIe Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - L'amendement n° 1 de la "Stella Alpina", à l'article 4, est retiré; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 4
(Commissione regionale per le espropriazioni)
comma 1, lettera g)
Si sostituisce la lettera come segue:
"g) due esperti designati uno dall'Ordine degli Ingegneri ed uno dal Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta;".
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - L'amendement n° 2 de la "Stella Alpina", à l'article 24, est retiré; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 24
Dopo il comma 4 si aggiungono i commi 5 e 6 come segue:
"5. L'indennità di espropriazione delle aree edificabili ricomprese nelle zone A, B, C e D, di cui all'articolo 22 L.R. 6 aprile 1998 n. 11, è determinata nella misura di 4/5 del valore venale del bene e ridotto nella misura del quaranta percento.
6. La riduzione di cui al comma 5 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva."
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 27:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 28:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 30:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - L'amendement n° 3 de la "Stella Alpina" est retiré; j'en donne lecture:
Emendamento
Dopo il CAPO VI si aggiunge il seguente CAPO VI BIS:
"CAPO VI BIS
Retrocessione
Articolo 30 bis
(Rinvio alle disposizioni statali)
1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla retrocessione si applicano le disposizioni statali vigenti.
Articolo 30 ter (Determinazioni sulla retrocessione)
1. L'espropriato e/o i suoi aventi causa possono chiedere la retrocessione parziale e/o totale del bene espropriato.
2. Il corrispettivo della retrocessione totale e/o parziale, se non è concordato dalle parti, è pari al valore dell'indennità percepita dall'espropriato.
3. Le spese inerenti all'esecuzione della retrocessione parziale e/o totale sono a carico del soggetto beneficiario dell'espropriazione."
Président - Je soumets au vote l'article 31:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 32:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 33:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 34:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 35:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 36:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 37:
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Il y a l'amendement de l'Assesseur Marguerettaz, qui introduit l'article 38, c'est-à-dire la déclaration d'urgence; je le soumets au vote:
Emendamento
"Articolo 38
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Lattanzi, pour déclaration de vote sur le projet de loi dans son ensemble.
Lattanzi (CdL) - Solo per esprimere e dare un significato alla nostra astensione su questo disegno di legge, che ha avuto un iter particolare, in quanto, pur prendendo atto che vi è un miglioramento delle leggi precedenti per quanto riguarda questo tipo di regolamenti, avevamo espresso in commissione la perplessità legata al tecnicismo esasperato di questo provvedimento, alla sua burocratizzazione, al suo andare troppo nel dettaglio. Avevamo espresso la perplessità legata al modo di fare le leggi, quindi credo sia giusto sottolinearlo nel momento in cui questo disegno di legge sta per essere approvato. Avevamo auspicato - perlomeno lo auspico a nome del mio gruppo - che l'impostazione di leggi così tecniche preveda una comprensione anche da parte del cittadino. Questa è una legge fatta da tecnici per tecnici: se un semplice cittadino volesse applicare questa legge, sarebbe matematicamente impossibile; noi crediamo invece che il cittadino abbia il diritto di poter vivere ed applicare le leggi senza bisogno del supporto di professionisti - e questo senza nulla togliere a chi fa questo di mestiere -, invece, mentre da un lato diciamo di delegiferare tutti gli aspetti fiscali per avere sempre meno bisogno del commercialista, dall'altro, per quanto riguarda le questioni di urbanistica, dovremo sempre avere più bisogno di architetti e geometri per definire la propria attività edilizia; per questo motivo riteniamo che la legge abbia bisogno di un'espressione di astensione per "significare" questo passaggio.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Avec ce point nous terminons nos travaux d'aujourd'hui, le Conseil est convoqué pour demain matin à 9 heures.
La séance est levée.
---
La séance se termine à 20 heures 17.
