Oggetto del Consiglio n. 631 del 26 maggio 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 631/XII - Disegno di legge: "Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli".
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, disciplina gli interventi a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali operanti in Valle d'Aosta nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.
CAPO II
DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI
Articolo 2
(Disposizioni generali)
1. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto per gli aiuti di Stato nel settore agricolo autorizzati dalla Comunità europea, nonché nei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.
2. Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente all'approvazione della relativa domanda.
Articolo 3
(Tipologia dei procedimenti istruttori)
1. Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica di cui all'articolo 4 nel caso delle iniziative previste dall'articolo 20 e all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 5 nel caso delle iniziative previste dall'articolo 13.
Articolo 4
(Istruttoria automatica)
1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.
2. La domanda di intervento è presentata alla struttura regionale competente per materia, di seguito denominata struttura competente.
Articolo 5
(Istruttoria valutativa)
1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici, finanziari e occupazionali attesi, nonché della pertinenza, compatibilità ed impatto delle spese previste in relazione all'iniziativa oggetto dell'intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.
2. La domanda di intervento è presentata alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta s.p.a.), che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.
3. Finaosta s.p.a. effettua l'istruttoria delle domande presentate e ne comunica l'esito alla struttura competente.
Articolo 6
(Concessione, diniego e revoca degli interventi)
1. La concessione, il diniego e la revoca degli interventi nei casi previsti dall'articolo 10 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di Finaosta s.p.a., sulla base delle garanzie offerte, qualora l'intervento sia concesso sotto forma di mutuo a tasso agevolato, di contributo in conto interessi o di prestito partecipativo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, l'erogazione dei contributi in conto capitale, dei contributi in conto interessi, dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.
Articolo 7
(Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli interventi di cui alla presente legge, nonché l'individuazione di eventuali criteri cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 8
(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)
1. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
2. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.
3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.
4. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
6. La cessione, l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui e prestiti partecipativi in corso di ammortamento.
7. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione degli stessi nella misura indicata al comma 3.
8. Nei casi di cui al comma 7, è ammessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Articolo 9
(Ispezioni e controlli)
1. La struttura competente, anche avvalendosi di Finaosta s.p.a., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'intervento.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché ad ogni documentazione necessaria.
Articolo 10
(Revoca degli interventi)
1. Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:
a) non adempia l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro tre anni dalla data di concessione dell'intervento;
c) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento.
2. La revoca dell'intervento è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'intervento medesimo, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'intervento, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.
3. La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, di prestiti partecipativi e di fideiussioni, a Finaosta s.p.a., l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca dell'intervento può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione dell'intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta l'impossibilità, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Articolo 11
(Sanzioni)
1. La revoca, anche parziale, dell'intervento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Articolo 12
(Strumenti di intervento)
1. La Regione promuove la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese, singole o associate, di cui all'articolo 1, mediante la concessione di contributi in conto capitale, di mutui a tasso agevolato, di contributi in conto interessi, di prestiti partecipativi e di fideiussioni.
Articolo 13
(Iniziative finanziabili)
1. Possono essere ammesse agli interventi di cui all'articolo 12 le iniziative dirette alla dotazione, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:
a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici;
b) progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite massimo del 12 per cento dell'importo dei lavori cui si riferiscono;
c) acquisto di immobili, aree o altri beni di pertinenza funzionalmente connessi all'attività di impresa;
d) acquisto di nuovi macchinari, arredi, attrezzature, programmi informatici, automezzi e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa;
e) acquisto di brevetti, di licenze di sfruttamento, di conoscenze tecniche e di studi di fattibilità nel limite massimo del 12 percento dell'importo del progetto di investimento cui si riferiscono.
Articolo 14
(Contributi in conto capitale)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.
Articolo 15
(Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e ai contributi in conto interessi è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.
4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. per la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto interessi, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento del contributo in conto interessi.
Articolo 16
(Prestiti partecipativi)
1. I prestiti partecipativi sono concessi esclusivamente ad imprese costituite in forma di società di capitali e consistono in finanziamenti, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa, integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.
2. I prestiti partecipativi sono concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, comma 1, in misura non superiore al 70 percento degli aumenti del capitale sociale o dei finanziamenti dei soci in conto aumento capitale sociale.
3. L'importo del prestito partecipativo non può essere inferiore a euro 150.000 e superiore a euro 1.000.000.
Articolo 17
(Fideiussioni)
1. Gli interventi di cui agli articoli 15 e 16 possono essere assistiti da fideiussione prestata dalla Regione per il tramite di Finaosta s.p.a..
2. La fideiussione è prestata per una durata massima di dieci anni e non può superare il 50 per cento dell'importo dell'intervento.
3. La fideiussione può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 2.000.000.
4. La fideiussione può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente ed i suoi soci.
5. La fideiussione si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione del debitore principale.
6. I rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. sono disciplinati da convenzione.
CAPO IV
INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Articolo 18
(Strumenti)
1. La Regione promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, operante nel settore di cui all'articolo 1, mediante la realizzazione di iniziative dirette e la concessione di contributi.
Articolo 19
(Iniziative dirette)
1. Per le finalità di cui all'articolo 18, la Regione provvede mediante la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento alle indagini conoscitive sui canali più efficaci di penetrazione nei diversi Paesi;
b) partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;
c) organizzazione di congressi, di seminari, di convegni e di dibattiti.
2. Per la realizzazione congiunta di programmi di attività diretti all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente.
3. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività relativo all'anno successivo; per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali ed artigiani, nonché con gli istituti e gli enti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.
4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso finanziario di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato.
Articolo 20
(Contributi)
1. La Regione può concedere contributi alle imprese singole e associate, di cui all'articolo 1, per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e di diffusione dei prodotti.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare percentuale concedibile dei contributi, differenziandolo per imprese, singole o associate, e per le diverse tipologie di investimento, nonché le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:
a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l'assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente la definizione dei relativi accordi;
b) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali;
c) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie.
Articolo 21
(Limiti di spesa)
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 20 è di euro 2.500 e quello massimo è di euro 50.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 22
(Fondi di rotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 15 e dei prestiti partecipativi di cui all'articolo 16.
2. La Giunta regionale può ripartire, secondo quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli interventi di cui al comma 1.
3. Al conto consuntivo della Regione sono allegati, per ciascun esercizio finanziario, i rendiconti sulla situazione dei fondi di cui al comma 1, al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 23
(Gestione dei fondi di rotazione)
1. I fondi di cui all'articolo 22 sono alimentati per l'anno 2004 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:
a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
b) rimborso, in conto di capitale e in conto d'interessi, delle rate dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;
e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dagli articoli 8, comma 3, e 10, comma 3.
2. Nella convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione dei fondi di rotazione, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.
Articolo 24
(Fondi rischi)
1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fideiussioni concesse ai sensi dell'articolo 17, sono costituiti, presso Finaosta s.p.a., fondi rischi.
2. Le modalità concernenti il funzionamento dei fondi rischi sono disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 17, comma 6.
Articolo 25
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 200.000 per l'anno 2004 e in annui euro 200.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, 9, comma 1, 15, comma 4, e 17, comma 6, 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria) e 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) per le finalità di cui agli articoli 12, 18 e 24, e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 46975 (Oneri per la concessione di incentivi ad imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell'area Cogne di Aosta), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.09..
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.
Presidente - Ricordo che la discussione avviene sul nuovo testo predisposto dalla II Commissione, che l'atto è stato notificato alla Commissione europea per quanto concerne gli aiuti di Stato e che la commissione, in data 1° aprile 2004, ha deciso di considerare le misure di aiuto in oggetto compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato.
La parola al relatore, Consigliere Praduroux.
Praduroux (UV) - Leggo questa breve relazione anche a nome del collega Fiou, che è assente per motivi istituzionali.
La trasformazione dei prodotti agricoli, la produzione di prodotti tipici e la conseguente loro diffusione sui mercati è divenuta negli ultimi anni un settore importante sul quale la clientela, gli operatori commerciali e turistici hanno puntato la loro attenzione. La ricerca di produzioni legate al territorio e alle tradizioni delle zone di origine rappresenta in effetti un valore aggiunto che si pone in alternativa alle produzioni di massa standardizzate. Sono sempre più numerosi, oggi, coloro che vanno alla ricerca di sapori e di gusti che rischiano altrimenti di andare perduti. Anche gli operatori del settore della ristorazione e dell'accoglienza puntano per i loro ospiti su un'offerta di prodotti in grado di differenziarsi rispetto agli standard internazionali. La riscoperta dei sapori e del gusto diventa un percorso di tipo culturale che si associa così agli aspetti prettamente commerciali.
Negli ultimi anni i mercati sono stati turbati a più riprese e in ambiti diversi da problemi sulla salubrità, sull'integrità e sulla qualità dei prodotti immessi nel circuito commerciale. La clientela preoccupata da queste situazioni chiede maggiori garanzie sotto il profilo della certificazione e della tracciabilità delle filiere di produzione. Disporre di un sistema di trasformazione dei prodotti agricoli diventa quindi un fattore determinante per tranquillizzare gli acquirenti e per promuovere un'agricoltura in grado di valorizzare il proprio lavoro e le risorse di cui dispone. Considerati i livelli numerici, è corretto ribadire che la nostra non potrà che essere una produzione di nicchia, che punta sulla qualità come "atout" per essere vincente sui mercati del gusto e del sapore.
Il disegno di legge che stiamo analizzando interviene come elemento di sostegno per le imprese artigiane e industriali che si occupano della trasformazione di prodotti agricoli. Anche in questo caso l'intento del legislatore regionale è quello di intervenire con finalità di innovazione e di semplificazione del quadro normativo che regola gli interventi di sostegno alle imprese. La preoccupazione è quella di rendere più incisivi gli interventi regionali per assicurare risultati efficaci sul versante della competitività e dello sviluppo. A questo orientamento si affianca l'opportunità di razionalizzare gli interventi anche attraverso modalità di gestione e procedure di attuazione nuove rispetto alle esperienze del passato. Si aggiunga poi il vantaggio derivante dal fatto di poter disporre di un testo organico che comprende la serie di agevolazioni previste, dando così un quadro di riferimento più chiaro. Si può contare inoltre sull'uniformazione dei procedimenti relativi alla concessione dei benefici, che tuttavia presentano un elevato livello di articolazione per andare a soddisfare esigenze diverse tra loro. Il grado di ampiezza comporta dunque maggiore flessibilità a cui si affianca però una capacità di selezione degli interventi ammessi al finanziamento. Come in altri casi di disciplina degli interventi di sostegno, si applica un'impostazione che evita l'adozione del cosiddetto "metodo a pioggia".
La materia trattata è assimilata dalla disciplina comunitaria al settore agricolo che risulta pertanto soggetto alle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. La normativa regionale è stata quindi notificata alla Commissione europea, che ha provveduto ad un dettagliato esame delle disposizioni contenute e ci ha inviato nelle scorse settimane il proprio parere positivo considerando compatibili le misure di aiuto. È stata così confermata la conformità degli interventi rispetto alla normativa europea sia sotto il profilo del rispetto dei vincoli, sia sotto quello dell'impiego delle opportunità offerte. L'iter del presente disegno di legge regionale ha potuto riprendere rapidamente con l'esame in commissione consiliare ottenendo il parere favorevole.
Rispetto al testo originario, anche in seguito alle osservazioni svolte dalla Commissione europea e al successivo esame in commissione consiliare, sono stati apportati alcuni emendamenti agli articoli 2, 3, 13, 23 e 25. Resta confermata l'impostazione di base rivolta a favorire interventi in grado di assicurare lo sviluppo dei livelli produttivi delle imprese, di dare impulso all'innovazione, al miglioramento competitivo e all'internazionalizzazione. La selezione degli aiuti è posta in atto al fine di favorire il miglior funzionamento e la gestione delle imprese. L'impostazione data al sistema di aiuti evita di creare condizioni di distorsione della concorrenza. La selettività degli interventi regionali sarà garantita da un'attenta verifica delle condizioni di redditività e della solidità finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale proposta. È così possibile cogliere un duplice obiettivo: da un lato, si rientra nella disciplina europea in materia di aiuti alle imprese; dall'altro, si possono sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla medesima disciplina per gli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, dove si riscontrano soglie agevolative particolarmente interessanti. Va poi considerato come ulteriore fattore potenziale il contesto del mercato unico europeo con il recente allargamento del 1° maggio, ma anche la liberalizzazione del movimento di beni, servizi e forze lavoro e di capitali.
Come già fatto per altri provvedimenti normativi regionali, anche in questo caso si evita di appesantire il testo di legge con riferimenti puntuali in merito alle procedure per la concessione degli aiuti. È stato invece previsto all'interno del testo legislativo un quadro generale di riferimento legato alla disciplina di questi aspetti procedurali, rimandando ad un provvedimento dell'Esecutivo regionale la definizione più specifica. Viene quindi confermato un elemento rilevante introdotto da una simile impostazione della norma che consente: da un lato, una migliore leggibilità da parte del potenziale fruitore; dall'altro lato, una capacità di cogliere le diverse situazioni che di volta in volta si potranno verificare. Si consideri inoltre l'ulteriore innegabile vantaggio qualora si verifichi la necessità di intervenire per apportare modifiche e aggiornamenti nelle modalità di concessione degli aiuti, sempre restando nei paletti fissati dall'orientamento generale della legge.
Il regime di aiuti previsto consiste in interventi per investimenti nella trasformazione dei prodotti agricoli, per prestazioni di assistenza tecnica, per campagne pubblicitarie. Si promuovono investimenti produttivi con la concessione alle imprese di contributi in conto capitale e in conto interessi, mutui a tasso agevolato, prestiti partecipativi e fideiussioni. Si tratta di interventi che possono consentire la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e le dotazioni di beni di investimento. Le spese possono riguardare tra l'altro opere edili, impianti tecnici, progettazione, direzione lavori e collaudo, acquisto di immobili, aree per attività d'impresa, acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, programmi informatici, automezzi, brevetti, licenze, studi di fattibilità. Quando ci si riferisce agli aiuti per assistenza tecnica, si intende studi e ricerche di mercato con profili che vanno dall'ambito fiscale e giuridico a quello del "marketing"; la promozione dei prodotti con la partecipazione a mostre e fiere; l'organizzazione di congressi e seminari e infine elaborazione di programmi e campagne di tipo pubblicitario. Si tratta di azioni mirate e di grande rilevanza soprattutto se si considera che il sistema produttivo valdostano per tradizione è poco aperto verso l'estero. Attraverso questi interventi di promozione è possibile migliorare la competitività, la diffusione e la presenza dei prodotti agricoli locali sui mercati internazionali.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Se non vi sono interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) - Per un brevissimo intervento, innanzitutto per ringraziare il relatore e le commissioni.
Come è stato ricordato, con questo disegno di legge noi colmiamo una lacuna per quanto riguarda la possibilità di sostenere delle imprese operanti sul territorio regionale, che sono strettamente collegate al territorio, nel senso che sono imprese collegate alla trasformazione dei prodotti agricoli di questa Regione, che operano in mercati di nicchia, come ricordava il relatore, in mercati che consentono lo sviluppo di attività endogene. Credo che questo, in un momento di forte competitività, sia un elemento di valorizzazione delle potenzialità del nostro territorio.
È una legge che consente aiuti significativi, la possibilità di interventi di carattere flessibile, nel senso che la norma stabilisce il massimo degli aiuti, poi le disponibilità finanziarie saranno quelle che potranno essere messe in campo, ma in ogni caso orientandole rispetto alle necessità delle imprese; quindi una legge che va ad affrontare e a dare delle risposte ad alcuni settori importanti, quali il settore della lavorazione e della stagionatura delle carni, il settore della produzione del latte, della lavorazione, produzione e stagionatura dei prodotti caseari, della produzione di fontina e marmellata, più le distillerie. In sostanza sono 87 imprese che abbiamo avuto modo di vedere anche in alcuni momenti espositivi della Regione (penso alla Foire de Saint-Ours, dove vi è un angolo specifico che va in questa direzione). Queste imprese quindi potranno utilizzare al pari delle altre, sulla base di quanto previsto dalla normativa europea, un sistema di incentivazione che mi auguro possa consentire a questo settore di svilupparsi ulteriormente, sapendo che è un settore che coniuga un forte collegamento al territorio, ma ha capacità anche di collegarsi all'esterno e quindi di far vivere un aspetto della Valle che è collegato all'agricoltura, ma che ha anche risvolti di carattere artigianale e industriale.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.