Oggetto del Consiglio n. 564 del 22 aprile 2004 - Verbale

OGGETTO N. 564/XII - Approvazione del piano di dismissioni per l'anno 2004 di beni immobili regionali inservibili per uso pubblico (articolo 13, legge regionale 10 APRILE 1997, n. 12 e successive modificazioni).

Il Vicepresidente LANIÈCE dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 27 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali MARGUERETTAZ.

Intervengono i Consiglieri TIBALDI e Secondina SQUARZINO (che presenta emendamenti con i Consiglieri CURTAZ e RICCARAND).

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Si dà atto che il Vicepresidente NICCO si assenta dalle ore 19,33.

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Replica l'Assessore MARGUERETTAZ.

IL CONSIGLIO

Richiamato il 1° comma dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, e successive modificazioni, recante "Regime dei beni della Regione Autonoma Valle d'Aosta", che impegna la Giunta a sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio regionale un elenco di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge stessa;

Ravvisata quindi la necessità di approvare il Piano di dismissioni per l'anno 2004;

Vista la Relazione dello stato di attuazione del Piano di dismissioni del patrimonio immobiliare per l'anno 2003 e sulla previsione del Piano di dismissioni 2004, facente parte della proposta di Piano allegata al presente atto;

Dato atto che gli immobili del patrimonio della Regione di cui all'allegato alla proposta sopra richiamata, possono essere dichiarati inservibili per uso pubblico e per pubblica funzione;

Atteso che per tali beni non sono state avanzate richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68, recante "Dismissione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni", per le quali ad oggi vi sia la certezza dell'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che per gli immobili in questione l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (A.R.E.R.), non ha sinora inoltrato richieste di cessione ai sensi del Capo III, articolo 8, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27;

Rilevato che i beni immobili di cui all'allegato elenco devono essere alienati mediante le procedure stabilite dall'articolo 13 della legge regionale n. 12/1997 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione n. 5016, in data 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio del Patrimonio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Respinti gli emendamenti presentati dal Consigliere Secondina SQUARZINO;

Con gli emendamenti della II Commissione;

Con voti favorevoli: ventuno (presenti: ventisette; votanti: ventuno; astenuti: sei, i Consiglieri CURTAZ, FRASSY, LATTANZI, RICCARAND, Secondina SQUARZINO e TIBALDI);

DELIBERA

  • di approvare il "Piano di dismissioni per l'anno 2004 di beni immobili di proprietà regionale inservibili per uso pubblico", che si compone della "Relazione dello stato di attuazione del Piano dismissioni anno 2003 e della previsione del Piano dismissioni 2004", nonché dell'allegato elenco degli immobili da alienare, che sostituisce il precedente piano di dismissioni approvato nell'anno 2003 (delibera del Consiglio regionale n. 3046/XI del 20 febbraio 2003);
  • di approvare l'alienazione di beni immobili di cui all'allegato elenco, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'articolo 13, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 e successive modificazioni;
  • di convenire che i beni per i quali sia già stata esperita almeno un'asta pubblica, con esito negativo, indipendentemente dalla data di approvazione del procedimento di vendita, possano essere alienati a trattativa privata con evidenza pubblica, qualora non sopraggiungano altre cause di impedimento;
  • di stabilire che, qualora per i beni di cui all'allegato elenco, siano avanzate delle richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68, con esito istruttorio favorevole, la Giunta possa darvi corso nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di indizione dell'asta ovvero della trattativa privata con evidenza pubblica;
  • di stabilire, altresì, che, qualora per gli immobili di cui all'allegato elenco, siano avanzate, in accordo con le competenti strutture regionali, delle richieste di cessione da parte dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (A.R.E.R.), ai sensi del Capo III, articolo 8, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27, la Giunta possa darvi corso nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di indizione dell'asta ovvero della trattativa privata con evidenza pubblica;
  • di disporre che la Giunta regionale, anche specificamente delegando propri servizi, predisponga i lotti raggruppando o suddividendo i beni compresi negli elenchi secondo quanto sarà ritenuto conveniente per il buon esito della gara e rettifichi e/o precisi le indicazioni catastali riportate, nel caso in cui risultassero incomplete o inesatte;

7) di stabilire che il presente Piano di dismissioni resterà in vigore fino all'approvazione del successivo.

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