Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 271 del 2 dicembre 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 271/XII - Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi".

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 1

(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono di competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), convenzioni con il Ministero dell'economia o con le Agenzie fiscali disciplinate dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 446/1997.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per i soggetti che operano nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs 446/1997 e successive modificazioni, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il relativo periodo di imposta dalla vigente normativa statale.

4. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e mista del registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che si costituiscono dopo il 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

5. Per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 27/1998, che siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali iscritte al registro regionale di cui al presente comma, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono concessi in regime "de minimis".

Articolo 2

(Finanziamento di interventi per la viabilità regionale)

1. Per il finanziamento delle spese d'investimento per la viabilità regionale e i parcheggi, la Giunta regionale è autorizzata, nell'anno 2004, a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 22.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a 10 anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.600.000 per l'anno 2004, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 2.600.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 3.2, capitoli 69300 parz. e 69320 parz.).

Articolo 3

(Finanziamento interventi di rifacimento delle funivie del Monte Bianco)

1. Per il finanziamento del rifacimento delle funivie del Monte Bianco, di cui all'articolo 18, comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell'anno 2005, uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 60.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a 10 anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.000.000 per l'anno 2005 ed euro 7.000.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 3.2, capitoli 69300 parz. e 69320 parz.).

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Articolo 4

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 175.465.871 per l'anno 2004.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 108.649.340 (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitoli 20501, 20503 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento: euro 35.093.174 da utilizzarsi, quanto ad euro 32.502.295, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, Capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.590.879 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 31.723.357 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2004, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998-2000), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20501 parz.);

b) per euro 98.910.051 al finanziamento dei comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitoli 20501 parz. e 20503);

c) per euro 5.297.760 al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20745).

4. Per l'anno 2004, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari ad euro 2.967.302 alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20503);

b) per un importo pari ad euro 4.000.000 alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

5. Per l'anno 2004, il fondo istituito dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), è determinato nella misura massima di euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02, capitolo 67120).

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane d'appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

8. Gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Articolo 5

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.)

1. I progetti esecutivi che gli enti locali devono presentare per la formazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della l.r. 48/1995, devono essere accompagnati, per i casi dovuti, dal decreto di esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni.

2. Il termine del 10 gennaio 2004 per la presentazione dei progetti esecutivi del programma Fo.S.P.I. 2004/2006 è posticipato al 10 maggio 2004.

3. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2003/2005, la spesa di euro 35.139.181 già autorizzata con la legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è rideterminata in euro 32.750.634 e ripartita per gli anni 2004 e 2005 rispettivamente in euro 12.935.344 e euro 7.547.332.

4. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.259.552 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.) così suddivisa:

- anno 2004 euro 8.294.887;

- anno 2005 euro 13.247.769;

- anno 2006 euro 8.716.896.

5. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995 è confermata la spesa di euro 2.263.196 per l'anno 2004, già autorizzata dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 25/2002, ed è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.329.216 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21255).

6. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare Fo.S.P.I., di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2005/2007 è determinata in euro 29.115.206, di cui indicativamente euro 7.614.363 per l'anno 2005 ed euro 11.368.846 per l'anno 2006. In ottemperanza ai principi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, non si procede alla destinazione, in via prioritaria, di quote percentuali di detta spesa in favore delle Comunità montane, dei Consorzi di comuni e delle Associazioni di comuni. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2005/2007 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.).

7. Per l'aggiornamento, nel periodo 2004/2006, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986, e successive modificazioni ed integrazioni, della l.r. 46/1993, nonché della l.r. 48/1995, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminata la spesa complessiva in euro 2.925.277, di cui euro 802.277 annui per l'anno 2004, euro 976.000 per l'anno 2005 e euro 1.147.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.).

Articolo 6

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 28.000.000 nel triennio 2004/2006, di cui euro 8.000.000 nell'anno 2004, euro 10.000.000 nell'anno 2005 ed euro 10.000.000 nell'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33665).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo esercizio di cui al comma 1 (capitolo 11155).

Articolo 7

(Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent)

1. Il termine fissato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), per l'intervento relativo al finanziamento straordinario per la riqualificazione di Saint-Vincent, è posticipato al 31 dicembre 2007.

Articolo 8

(Contributi a favore dei comuni per la predisposizione di programmi per la qualificazione della rete commerciale)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), e in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), può concedere, a favore dei comuni, contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di programmi per la qualificazione della rete commerciale, cofinanziati dal fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), conformemente a quanto disposto dall'articolo 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).

2. L'autorizzazione di spesa è determinata, per l'anno 2004, in euro 48.401 (obiettivo programmatico 2.1.1.02, capitolo 65000).

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Articolo 9

(Piano politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è determinata per il triennio 2004/2006 in euro 12.657.789, di cui euro 4.219.263 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.16, capitolo 26010).

Articolo 10

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell'ambito del Documento unico di programmazione - Docup ob. 2 - per il periodo 2000/2006 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000-2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 38.646.000, è rideterminata in euro 38.864.439, di cui euro 16.754.402 per il triennio 2004/2006, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 25/2002, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25026):

a) anno 2004: euro 10.918.393;

b) anno 2005: euro 4.722.998;

c) anno 2006: euro 1.113.011.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree ob. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2006.

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in complessivi euro 1.726.246, di cui euro 1.042.600 per l'anno 2004 ed euro 683.646 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 43040 parz.).

4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale (FRS) di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono rideterminati in euro 855.552 per l'anno 2004, euro 970.037 per l'anno 2005 ed euro 993.806 per l'anno 2006, articolati come segue:

a) programma "INTERREG IIIA italo-francese 2000/2006": euro 733.895 per l'anno 2004, euro 848.065 per l'anno 2005 ed euro 872.149 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25030);

b) programma "INTERREG IIIA italo-svizzero 2000/2006": euro 121.657 per l'anno 2004, euro 121.972 per l'anno 2005 ed euro 121.657 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25029).

5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIC 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale (FRS) di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono determinati in euro 30.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (programma 2.2.2.17, capitolo 25045).

6. Gli oneri a carico della Regione per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi d'iniziativa comunitaria Interreg IIIB (Mediterraneo occidentale e Spazio Alpino) e Interreg III C (South, West, North, East), sono quantificati come segue (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033):

a) Mediterraneo occidentale: euro 80.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006;

b) Spazio alpino: euro 25.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006;

c) Interreg IIIC: euro 8.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006.

7. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000/2006, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in euro 366.000 per l'anno 2004, euro 392.000 per l'anno 2005 ed euro 293.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.06, capitolo 43080).

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Articolo 11

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.866 unità di personale di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Al comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 45/1995, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, le parole "di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent," sono soppresse. I posti di direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma e di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent sono assorbiti nella qualifica dirigenziale e rilevano ai fini della determinazione della dotazione organica di cui al comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate mediante il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificati dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45.".

4. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 77/1994 è abrogato.

5. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

6. L'articolo 25 della l.r. 45/1995 è abrogato.

7. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 123.573.172 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.131.434 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021 parz.), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 30631) ed euro 3.813.983 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1, capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

8. Per il biennio economico 2004/2005 la spesa contrattuale è rideterminata in euro 3.710.000 per l'anno 2004 e in euro 5.700.000 a decorrere dall'anno 2005; per il biennio economico 2006/2007 la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 9.410.000 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 30650 parz.).

Articolo 12

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. L'autorizzazione di spesa per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 450.000, di cui euro 150.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.2., capitolo 20065).

2. Il trasferimento al fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all'anno 2006 ed è determinato, per il triennio 2004/2006, in euro 18.000.000, di cui euro 7.000.000 per l'anno 2004, euro 6.000.000 per l'anno 2005 ed euro 5.000.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 39050).

3. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è determinato in euro 1.200.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.2.2, capitolo 54740).

4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33), è determinato, in deroga al piano di rientro di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 28/1999, come sostituito dall'articolo 56 della l.r. 25/2002, in euro 30.500.000 per il triennio 2004/2006, di cui euro 8.000.000 per l'anno 2004, euro 10.000.000 per l'anno 2005 ed euro 12.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1, capitolo 20010).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Articolo 13

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2004 in euro 228.410.295 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 198.629.737, dei quali euro 192.500.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59900 parz.) e:

1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01., capitolo 59980);

2) euro 50.000 per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);

3) euro 557.800 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);

4) euro 230.000 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

5) euro 3.491.937 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (capitolo 59900 parz.);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 28.436.000, di cui euro 7.300.000 quale saldo dell'anno 2001 ed euro 21.136.000 quali acconti degli anni 2002 e 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.344.558 (obiettivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03, capitoli 59920, 61265).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a).

Articolo 14

(Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie)

1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 5.861.684, di cui euro 2.495.228 per l'anno 2004, euro 1.758.228 per l'anno 2005 ed euro 1.608.228 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 261.517 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 11.677.230, di cui euro 1.130.962 per l'anno 2004, euro 4.744.962 per l'anno 2005 ed euro 5.801.306 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60420).

4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 4.000.000, per il triennio 2004/2006, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2004, euro 1.500.000 per l'anno 2005 ed euro 1.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60445).

Articolo 15

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è determinato in euro 4.914.000 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67380).

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 17 della l.r. 25/2002 è prorogata all'esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382).

Articolo 16

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 49.576.504, di cui euro 16.766.088 per l'anno 2004, euro 16.670.208 per l'anno 2005 ed euro 16.140.208 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.03, capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 e 61317).

Articolo 17

(Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)

1. La Regione, in relazione all'interesse sovracomunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento, di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale, con le modalità e con le priorità definite dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

2. L'autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 3.000.000, di cui euro 1.000.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Articolo 18

(Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per il triennio 2004/2006, la spesa di euro 117.500.000, di cui euro 32.000.000 per l'anno 2004, euro 65.000.000 per l'anno 2005 ed euro 20.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.4.02, capitolo 35620 parz.).

2. Rientra nell'autorizzazione di cui al comma 1 la spesa, di euro 2.000.000 per l'anno 2004 e di euro 60.000.000 per l'anno 2005, per gli interventi volti al rifacimento delle funivie del Monte Bianco da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982, in applicazione della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38 (Affidamento della realizzazione di opere pubbliche a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici).

Articolo 19

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 4.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07, capitolo 38600 parz.).

2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 122.533,00 (obiettivo programmatico 2.2.2.09, capitolo 35750 parz.).

3. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla l.r. 6/2003, è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 122.533,00 (obiettivo programmatico 2.2.2.10, capitolo 47590 parz.).

4. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 25.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitolo 48830 parz.).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 20

(Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 10.650.000, di cui euro 3.550.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08., capitolo 50150).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo esercizio di cui al comma 1 (capitolo 11175).

Articolo 21

(Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico. Modificazioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 26 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 1.582.000, di cui euro 582.000 per l'anno 2004, euro 500.000 per l'anno 2005 ed euro 500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.04, capitolo 38100).

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 22

(Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)

1. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione dell'utilizzo del gas metano), è prorogata al 31 dicembre 2006.

2. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della l.r. 44/1996 è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 1.300.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2004, euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 400.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitolo 33751).

Articolo 23

(Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), è aggiunto il seguente:

"4bis. Nelle more della costituzione della fondazione o di altra figura giuridica di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture recuperate tramite la società Finbard S.p.A., mediante trasferimenti alla gestione speciale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per il triennio 2004/2006, in euro 3.520.000, di cui euro 1.520.000 nell'anno 2004, euro 1.000.000 nell'anno 2005 ed euro 1.000.000 nell'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.4.02, capitolo 35620).

3. Il periodo previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 10/1996 è prorogato al 31 dicembre 2006.

4. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 10/1996 è aumentata di euro 9.754.490, di cui euro 3.000.000 nell'anno 2004, euro 4.754.490 nell'anno 2005 ed euro 2.000.000 nell'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.07, capitolo 68360).

Articolo 24

(Restauro conservativo della "Maison et Tour de Saint-Anselme" in comune di Gressan)

1. Il restauro conservativo del complesso denominato "Maison et Tour de Saint-Anselme" in comune di Gressan è riconosciuto d'interesse regionale.

2. Il complesso restaurato è adibito dal Comune di Gressan a polo culturale, destinato ad accogliere la sede della Académie Saint-Anselme, attesa l'importanza che tale istituzione assume nella diffusione delle tradizioni e del patrimonio linguistico e culturale della Regione.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, determina i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Gressan.

4. L'autorizzazione di spesa è determinata in euro 1.500.000, di cui euro 500.000 nell'anno 2004 ed euro 1.000.000 nell'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33675).

Articolo 25

(Interventi in materia di pubblica istruzione)

1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1- bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate, nel triennio 2004/2006, le seguenti spese:

a) euro 420.000 per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, di cui euro 110.000 per l'anno 2004, euro 144.000 per l'anno 2005 ed euro 166.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.);

b) euro 90.000 per l'assegnazione di benefici economici (assegno di studio e contributo affitto) a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), di cui euro 30.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.).

Articolo 26

(Istituto regionale Adolfo Gervasone)

1. Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è autorizzato il trasferimento a favore dell'istituto regionale di euro 60.000 per l'anno 2004 per l'acquisto di arredi (obiettivo programmatico 2.2.4.01, capitolo 55240).

Articolo 27

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nelle misure indicate nello stesso allegato B.

Articolo 28

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI ED ALTRI INTERVENTI

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

Articolo 29

(Modificazioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 8/2003, le parole "entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 1", sono sostituite dalle parole "entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 1".

2. Il comma 5 dell'articolo 93 della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 55 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei comuni sono equiparate ai Consorzi tra enti locali.".

3. Al comma 1 dell'articolo 120 della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2002, le parole "Entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2004".

4. Al comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 65 della l.r. 8/2003, le parole "Entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2004".

Articolo 30

(Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo esclude l'adottabilità di varianti sostanziali al PRG.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:

"4bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, scaduto il termine di cinque anni di cui al comma 2, definisce le modalità attraverso le quali i comuni devono procedere all'adeguamento dei PRG, come previsto al comma 1, e individua gli strumenti di coordinamento e di indirizzo delle attività comunali. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1.".

3. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 11/1998 le parole ", nel limite massimo del trenta per cento," sono soppresse.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

"3bis. L'Amministrazione regionale, su richiesta degli enti locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi, qualora disponibili, per l'esecuzione di lavori, che rivestano carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli enti stessi.".

Articolo 32

(Criteri per la formazione e l'aggiornamento della proposta di piani di vendita - Alienazione di alloggi disponibili. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), come modificato dall'articolo 28 della l.r. 25/2002, è sostituito dal seguente:

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi alloggi:

a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.".

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, possono in alternativa essere estrapolati dal piano di vendita, senza che ciò costituisca variante al piano, ovvero venduti al miglior offerente sulla base del prezzo di vendita, all'interno di ciascuna fascia di priorità, nell'ordine, a favore di:

a) coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;

b) coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;

c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita.".

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli alloggi compresi in fabbricati sottoposti ad interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma primo, lett. c) e d), della l. 457/1978, eseguiti nel ventennio antecedente il loro inserimento nel piano di vendita, la riduzione del prezzo di vendita è pari a 0,5 punti per anno fino a un massimo di dieci punti e l'anzianità di costruzione decorre dalla data di ultimazione dei lavori.".

4. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita, sul singolo alloggio o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, comma primo, lett. b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 1 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del dieci per cento.".

Articolo 33

(Disposizioni in materia di sostegno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. Modificazioni dell'articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è sostituito dal seguente:

"2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono gestiti direttamente dalla Regione e affluiscono al capitolo 13050 del bilancio regionale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della l. 431/1998 può essere destinata anche all'integrazione del fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), in aggiunta alla quota prevista dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 36/1998, senza incidere sulla quantificazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 36/1998.".

3. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è abrogato.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Articolo 34

(Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale. Modificazione della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale)

1. L'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali predispone, ogni anno, una relazione sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale.

2. La relazione sullo stato di salute e di benessere sociale ha una versione strategica e una versione congiunturale. La versione strategica, quadriennale, è strutturata per problemi generali di salute e di benessere sociale della popolazione regionale. La versione congiunturale consiste in un approfondimento specialistico su uno dei temi di rilevanza per la programmazione sanitaria o sociale regionale ed è prodotta annualmente nel triennio successivo a ciascuna relazione strategica.

3. La relazione sullo stato di salute e di benessere sociale è illustrata dall'Assessore competente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.".

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2000 è sostituita dalla seguente:

"i) predisporre la relazione sullo stato di salute e di benessere sociale come definita all'articolo 4;".

Articolo 35

(Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazione dell'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 5/2000 le parole ", con le modalità di cui alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei comuni)" sono soppresse.

Articolo 36

(Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. In attesa dell'emanazione di apposita legge regionale di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) operanti sul territorio regionale in ambito assistenziale ed educativo, all'I.P.A.B. denominata Casa di riposo G.B. Festaz, con sede in Aosta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G.B. Festaz).

2. La Casa di riposo G.B. Festaz, svolgendo direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, è tenuta, entro il 31 dicembre 2004, a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona. La trasformazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

3. Anche dopo la trasformazione di cui al comma 2, nelle more dell'emanazione della legge regionale di riordino, al personale della Casa di riposo G.B. Festaz si applica il contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della trasformazione in azienda.

4. Le altre II.PP.A.B. operanti nel settore educativo, che non siano dichiarate estinte per cessata attività, su proposta dell'organo di amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì definite la destinazione del patrimonio e l'assegnazione del personale dipendente, provvedono a trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, entro il 31 dicembre 2004. La trasformazione o la proposta di estinzione sono deliberate dagli organi di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, se in scadenza, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione o di estinzione. Alle revisioni statutarie e ai patrimoni delle II.PP.A.B. trasformate in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).

5. Per le II.PP.A.B. che, alla scadenza del 31 dicembre 2004, non abbiano assunto e comunicato alla Giunta regionale gli atti necessari alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, la Giunta regionale nomina, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, un commissario con il compito di procedere alla trasformazione.

6. Al personale già dipendente dalle II.PP.A.B. al momento della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato si applicano i contratti collettivi di lavoro in vigore, sino alla scadenza e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto. In ogni caso, al predetto personale è assicurata la conservazione della posizione giuridica, nonché dei trattamenti economici in godimento al momento della trasformazione, compresa l'anzianità maturata.

7. La Casa di riposo G.B. Festaz e le altre II.PP.A.B., rispettivamente riordinate in azienda pubblica di servizi e in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, subentrano nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle II.PP.A.B. dalle quali derivano.

Articolo 37

(Associazioni ex-combattenti ed ex-internati. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69 (Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati, operanti in Valle d'Aosta, a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati), è sostituito dal seguente:

''2. I contributi non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.''.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 38

(Organi collegiali della scuola. Modificazioni della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55)

1. Il comma primo dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1996, n. 36, è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione scolastica regionale e la Giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le seguenti modalità:

a) le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva e dall'avanzo di amministrazione sono sottoposte all'approvazione della competente struttura dell'Amministrazione scolastica regionale;

b) il conto consuntivo è approvato dalla Giunta regionale, previa analisi dei documenti contabili da parte della competente struttura dell'Amministrazione scolastica regionale.".

2. Il comma secondo dell'articolo 9 della l.r. 55/1977 è abrogato.

Articolo 39

(Istituzioni scolastiche. Regime dei beni mobili e strumentali)

1. La Giunta regionale, al fine di dare uniformità al regime dei beni mobili in uso nelle istituzioni scolastiche regionali cui è stata attribuita personalità giuridica, è autorizzata a cedere a titolo gratuito ad ogni istituzione scolastica i beni mobili e strumentali da esse acquistati con fondi trasferiti dall'Amministrazione regionale, inclusi nel patrimonio indisponibile della Regione alla data del 31 dicembre 2003, con vincolo di destinazione per il fine istituzionale del servizio di istruzione pubblica e con obbligo di gestione secondo le disposizioni del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978).

Articolo 40

(Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta), già prorogato dall'articolo 44 della l.r. 38/2001 e dall'articolo 38 della l.r. 25/2002, è ulteriormente prorogato di un anno.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 41

(Iniziative d'interesse turistico-promozionale. Modificazioni della legge regionale 24 agosto 1992, n. 31)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), è inserito il seguente:

"Articolo 2bis

(Termini per la presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

a) 30 novembre, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno;

b) 31 maggio, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le domande presentate oltre i termini indicati possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano alla realizzazione di iniziative alle quali la Giunta regionale riconosca un particolare rilievo turistico promozionale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/1992 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.".

Articolo 42

(Contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta. Modificazione della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14)

1. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Modalità di erogazione)

1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell'Aero Club Valle d'Aosta, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un'istanza corredata del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce il contributo, nonché di una relazione riassuntiva dell'attività programmata.

2. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:

a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.".

Articolo 43

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente:

"5bis. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla struttura competente. Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la struttura competente dispone a tal fine gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni, avvalendosi, se del caso, di Finaosta S.p.A. per accertare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati. L'autorizzazione può essere altresì concessa con riferimento ai beni immobili destinati all'esercizio di attività turistico-ricettive, commerciali e di pubblico esercizio che risultino già assoggettati a vincoli di destinazione che non siano di natura urbanistica.".

2. Dopo il comma 5bis dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"5ter. L'autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3, 4 e 5.".

3. Dopo il comma 5ter dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"5quater. Le disposizioni di cui ai commi 5bis e 5ter si applicano, altresì, qualora il soggetto beneficiario intenda donare i beni finanziati alla Regione o a un ente locale territoriale per destinarli a finalità sociali o di pubblico interesse; in caso di donazione a un ente locale, l'onere di restituzione del capitale residuo rimane in capo al donatario.".

Articolo 44

(Servizio di soccorso sulle piste. Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

"4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, devono versare una quota d'iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del 30 per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

Articolo 45

(Sviluppo dell'aeroporto regionale Corrado Gex)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione e lo sviluppo dell'aeroporto "Corrado Gex" ad apposita società di capitali, da costituire secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), in quanto compatibili.

2. L'oggetto principale dell'attività svolta dalla società di cui al comma 1 consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività ad essa connesse o collegate.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati anche mediante l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta), previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di un programma di investimento e sviluppo.

4. Nelle more della costituzione della società di cui al comma 1 e al fine di garantire l'operatività dello scalo aeroportuale, la durata del contratto di gestione dell'aeroporto "Corrado Gex", in scadenza alla data del 31 dicembre 2003, può essere prorogata sino al 30 novembre 2004.

Articolo 46

(Disciplina delle attività di volo alpino. Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 5bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 35, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Articolo 47

(Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), dopo le parole "fino ad un massimo dell'ottanta per cento di sconto sul costo di corsa semplice" sono aggiunte le parole "e di abbonamento".

Articolo 48

(Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Abrogazione dell'articolo 41 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38)

1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 28 febbraio 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto ministeriale.

2. L'articolo 41 della l.r. 38/2001 è abrogato.

Articolo 49

(Disposizioni relative alla colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi. Modificazione della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è inserito il seguente:

"Articolo 1bis

(Colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, il colore delle autovetture da adibire a servizio di taxi.".

Articolo 50

(Interventi regionali in materia di agricoltura. Modificazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente:

"2. La gestione delle strutture collettive è affidata a cooperative agricole, a loro consorzi od associazioni di produttori agricoli, che diano garanzia di funzionalità e capacità tecnico-amministrativa, con la stipulazione di apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale.".

Articolo 51

(Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette. Modificazione della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette), è inserito il seguente:

"1bis. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei Consorzi riconosciuti di cui all'articolo 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.".

Articolo 52

(Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle D'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è aggiunto il seguente:

"Articolo 3bis

(Soggetti beneficiari degli interventi)

1. A decorrere dall'esercizio 2004, ciascun Consorzio di garanzia fidi può concedere i contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 anche a soggetti operanti nei settori di attività degli altri Consorzi.

2. L'ammontare dei finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi di cui all'articolo 2, concessi dagli istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, non può superare la misura annua del 5% del valore nominale degli affidamenti totali concessi, come risultanti dal bilancio di ciascun Consorzio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente o da essi dichiarati, con un limite massimo annuo di 3.000.000 di euro.".

Articolo 53

(Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 8, della l.r. 2/2003 le parole "o di cancellazione d'ufficio" sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non professionali iscritti al registro di cui all'articolo 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica, vetro, oro e argento, interamente realizzati in Valle d'Aosta.".

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituita dalla seguente:

"b) produttori di oggetti in ceramica, rame, vetro, oro e argento di cui all'articolo 7, comma 2;".

5. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati da comuni, Comunità montane, associazioni, fondazioni e pro-loco, riservati a residenti in Valle d'Aosta.".

Articolo 54

(Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane. Modificazioni della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15, e disposizione transitoria)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)), è inserito il seguente:

"Articolo 5bis

(Produzione di grissini)

1. L'attività avente per oggetto la produzione di grissini è soggetta alle disposizioni previste dalla l. 1002/1956.".

2. Le imprese valdostane che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano esclusivamente l'attività di produzione di grissini e le imprese valdostane, già esercenti l'attività di panificazione, che hanno apportato modificazioni al proprio impianto per effettuare una linea di produzione di grissini devono presentare alla struttura regionale competente in materia di panificazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza per l'aggiornamento della potenzialità del proprio impianto, anche in deroga al disposto degli articoli 7 e 8 della l.r. 15/1998.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 15/1998 è sostituita dalla seguente:

"c) per località, il comune direttamente interessato dall'impianto, nonché il territorio facente capo alla somma dei territori dei comuni confinanti al comune interessato, purché collegati direttamente da vie di comunicazione, escluse le vie inter-vallive, costituite da colli carrozzabili. Il territorio comunale di Aosta costituisce località a sé stante e non entra nel calcolo della somma dei territori dei comuni confinanti;".

Articolo 55

(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Il limite massimo di spesa ammissibile, previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), per gli investimenti effettuati da grandi imprese, è esteso a quelli effettuati dai consorzi o dalle società consortili di cui all'articolo 26 della legge medesima.

Articolo 56

(Contributi per la ricerca e lo sviluppo. Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2005.

Articolo 57

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati A e B

(Omissis)

Presidente - Siamo sempre in discussione generale, sono stati depositati 71 emendamenti, proporrei questa procedura, se siete d'accordo: se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale, do la parola alla Giunta per la replica e poi iniziamo l'esame dell'articolato.

La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Ogni attività necessita di un acclimatamento, quindi, da un certo punto di vista, come neo Assessore alle finanze devo percorrere questa fase di acclimatamento e prendere atto di quali sono le ritualità e qual è la procedura di un'assise così importante.

Vi sono tanti modi per guardare le cose: si può guardare il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto; per natura sono ottimista e quindi cercherò di guardare il bicchiere mezzo pieno di questa giornata di lavoro. Innanzitutto, a parte tutta una serie di "attività" che probabilmente potevano essere evitate sia da una parte che dall'altra, la discussione generale ha permesso di verificare tutta una serie di questioni. Dal punto di vista metodologico, mi corre l'obbligo di dire che, per un'economia migliore dei lavori, forse sarebbe stato meglio affrontare congiuntamente sia la legge finanziaria, sia il bilancio; questo, perché dal tenore di tanti interventi, abbiamo visto che le due cose hanno una ragion d'essere comune, per cui diventava difficile analizzare l'articolato della finanziaria senza avere dall'altra parte la possibilità di fare dei ragionamenti sul bilancio. Tant'è vero che in tanti ragionamenti effettuati si è fatto il collegamento con le previsioni di bilancio, quindi si è ragionato sulla finanziaria, ma si faceva riferimento ai capitoli di bilancio. Detto questo, credo che l'analisi dell'articolato permetterà a tutti noi di dare delle risposte puntuali e consentirà un'analisi più approfondita. Rimanendo sempre nell'ambito della discussione generale del provvedimento, però ricorderei ai colleghi che la finanziaria e il bilancio sono dei provvedimenti che "danno delle gambe", è vero, ad un programma di legislatura, ma è vero che devono dare delle risposte ad un'attività legislativa già in itinere. Abbiamo tutta una serie di provvedimenti che devono trovare un'attuazione nell'ambito del bilancio e della finanziaria e la mia non vuole essere una difesa dell'attività della Giunta, anzi, sono nella condizione di dire che la Giunta, per quanto di sua competenza, ha presentato una buona legge finanziaria e un buon bilancio, ovviamente ha dovuto tenere conto delle norme vigenti. Vedremo appieno l'attività nel corso di questa legislatura, quando vi saranno dei provvedimenti che nasceranno da questa maggioranza e che troveranno applicazione.

Cercando di ripercorrere i titoli di questa finanziaria, abbiamo il titolo I, che qualcuno ha proposto di riassumere con una certa logica: è il titolo delle poche imposte e dei tanti mutui. Non vorrei essere troppo critico, ma mi pare che una lettura di questo genere sia minimalista, perché la politica fiscale che è stata messa in atto da questa Giunta è una politica fiscale mirata, che ha individuato alcune attività meritevoli, individuando degli sgravi fiscali a delle attività che questa maggioranza ritiene meritevoli di sostegno. Non è quindi un'attività nazional popolare che permette di raccogliere consenso, è una misura voluta per sostenere o settori particolarmente meritevoli di attenzione? o delle indicazioni e dei sostegni per delle attività che devono avere un ritorno nell'ambito della nostra società: da un lato, lo sgravio nel settore dell'agricoltura; dall'altro, un intervento che permette una riduzione delle imposte - IRAP in particolare - nei confronti delle cooperative formate da donne o da giovani.

Qualcuno degli intervenuti ha chiesto di conoscere quale fosse il risultato dei provvedimenti approvati nella finanziaria dello scorso anno; questi dati non sono in nostro possesso, perché non vi è la possibilità di averli, se non con ricerche particolarmente lunghe, che necessitano di dati che non sono in nostro possesso.

Qual è stato il riscontro dell'esenzione per le ONLUS? Sappiamo che per le ONLUS, che hanno avuto modo di rapportarsi con l'Amministrazione regionale, questo è stato un provvedimento molto apprezzato. Dire che la filosofia del titolo I è quella di "poche imposte e tanti mutui", quindi, è un ragionamento ingiusto.

Ricordo, anche per coloro che si sono scandalizzati dei mutui, che il mutuo a pareggio è presente in tutti i bilanci e le finanziarie di questi ultimi anni, ma la presenza di questo mutuo a pareggio ovviamente non è corrispondente all'effettiva contrazione di questi mutui, tanto che negli ultimi anni non vi sono stati dei mutui a pareggio, anzi vi sono stati degli avanzi di amministrazione.

La scelta di individuare un finanziamento specifico per la viabilità e per una grande opera, come quella relativa alle funivie del Monte Bianco, dà la sensazione di poter plasmare su una serie di anni un intervento che, se dovesse gravare su un esercizio specifico, andrebbe a condizionare la nostra manovra finanziaria, quindi l'indebitamento con un finanziamento a medio-lungo termine permette di ripartire su più anni un intervento che è ritenuto strategico da questa maggioranza.

Per quel che concerne le attività e i provvedimenti compresi nel titolo II, balza agli occhi l'impegno che questa Amministrazione ha nei confronti del costo della struttura, quindi si è enfatizzato l'aumento di 8 unità su più di 2.800 persone. Capite che è un discorso un po' estremo. Per contro condividiamo l'attenzione che questa Assemblea ha voluto dedicare a questo dato, quindi vi è un impegno specifico nel non incrementare l'apparato e la struttura dell'Amministrazione regionale. Sono 8 posti su 2.800! Non voglio anche qui ridurre il ragionamento alla percentuale, perché capite bene che il numero che viene fuori è zero virgola; dunque sto parlando di unità. Ora, se qualcuno si prendesse la briga di andare a fare un'analisi del perché? ma poi sul 9% innanzitutto le percentuali si determinano rapportando dei dati, non so qual è il dato di riferimento che avete preso: la spesa prevista, la spesa accertata, qual è la base? Non ho capito. Se voi prendete a riferimento la previsione del 2003 e la raffrontate a quella del 2004, probabilmente fate un qualcosa che rappresenta un'analisi di dati omogenei, ma di dati non attendibili, perché il 2003 deve essere considerato per quello che sarà l'accertato, non per quella che sarà la previsione, perché, nel frattempo, nel corso del 2003, vi sono stati degli adeguamenti e, se voi prendete questi due dati, apparentemente avete fatto un raffronto omogeneo ma, dal punto di vista sostanziale, vi inviterei a fare un raffronto con il dato accertato del 2003. Vi potrò confutare con i dati che l'aumento del 9% è esclusivamente dovuto agli adeguamenti contrattuali. Chiedo a quest'aula, qualora contenesse, come contiene, brillanti manager ed economisti? nel momento in cui dovesse prendere le redini di questa amministrazione, si troverebbe esattamente nella condizione di questa maggioranza, perché la gente non la possiamo mettere per strada da un giorno all'altro, ma dobbiamo fare delle attività che nel tempo lancino degli indirizzi ed è quello che abbiamo detto in modo molto esplicito. Noi vogliamo dedicarci ad una gestione corretta della risorsa lavoro e in questo il controllo di gestione farà la sua parte.

Vi ricordo che dall'8 di luglio, da quando ci siamo insediati, abbiamo rafforzato la struttura del controllo di gestione, siamo in fase di studio in modo da avere degli strumenti, perché sarebbe anche poco serio partire con un controllo di gestione che non fosse supportato da uno studio adeguato, perché la macchina è molto complessa. La misurazione dell'efficienza, del rispetto delle regole necessitano una conoscenza approfondita, vi sono degli esperti, delle esperienze nel territorio nazionale e forse anche all'esterno, che potranno venirci incontro. Riteniamo che, nel corso di questo mandato, vedrà la luce un nucleo di valutazione che via via dalla fase progettuale passerà alla fase di sperimentazione, per poi estendere il controllo di gestione a tutta l'amministrazione. Sappiamo che la scommessa non sarà facile, perché a parole tutti vogliono il controllo di gestione; probabilmente, nel momento in cui entreremo nel vivo, non tutti saranno così entusiasti, però la riteniamo una sfida accoglibile e degna di attenzione.

Qualcuno, forse con troppa severità, ha detto: "qui manca la progettualità, non vediamo i fondi globali!" Io mi chiedo: consiglieri così attenti alla legge n. 90/1989, così attenti nell'individuare le regole di contabilità e di bilancio, poi non si accorgono che la previsione dei fondi globali è una previsione che viene fatta sulla scorta di provvedimenti in itinere e che avranno un'esecutività nel corso del 2004"? ed è quello che abbiamo fatto. Non possiamo andare a prevedere dei fondi globali per delle attività che sono nell'ambito della nostra progettualità, ma che non sono ancora definite nei contorni, sarebbe poco serio! Da questo punto di vista, quindi vi sono dei provvedimenti che sono contenuti nei fondi globali, perché sono delle norme o che sono state già licenziate dalla Giunta e che aspettano la risposta dalla Comunità europea, piuttosto che provvedimenti che troveranno una compiuta applicazione nel corso del 2004, e definiremo sicuramente meglio, via via nel corso dell'anno. Il primo momento di verifica sarà l'assestamento di bilancio, quando andremo a verificare l'avanzo di amministrazione, andremo a fare l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, che annuncio già, da una prima analisi, dovrebbe esserci. Abbiamo già dei dati quindi, ormai ci avviciniamo ad una fase di consuntivo, siamo agli inizi di dicembre e abbiamo già la sensazione di avere degli avanzi di amministrazione; quindi la fase che in questi mesi andremo a progettare troverà sicuramente una risposta.

Da un lato abbiamo colto positivamente tutta una serie di considerazioni e non le riteniamo delle sterili polemiche o critiche, ma le consideriamo uno stimolo a fare sempre meglio, quindi, da questo punto di vista, vi è un impegno formale a che il bilancio di previsione 2005-2007 e il bilancio annuale trovino un iter metodologico più puntuale attraverso le audizioni, il confronto con la società civile, le associazioni di categoria; trovino una tempistica diversa da quella di quest'anno. Non siamo a difendere quello che non è difendibile e questo non perché vi siano delle responsabilità, ma perché è sotto gli occhi di tutti la tempistica. Ricordo che questo è un Esecutivo che ha un inizio, l'8 luglio, alla vigilia della sospensione estiva, un Esecutivo dove tutti gli Assessori, ad eccezione di uno, hanno dovuto completamente conoscere la "macchina regionale", perché anche coloro che erano già nella scorsa legislatura in Esecutivo, ad eccezione dell'Assessore Ferraris, non conoscevano l'Assessorato, mentre questa "macchina" è molto complessa e bisogna essere attenti nel prendere dei provvedimenti.

In quest'aula ho sentito delle affermazioni contrastanti: da un lato, ci si è lamentati della fretta di dover decidere all'ultimo minuto senza avere gli elementi a disposizione; dall'altro, si è obiettato che qui non si decide. Ho avuto modo di dire in altre circostanze che non decidere è un problema, ma decidere male è mortale. Da questo punto di vista, quindi credo che la fase in cui ci si impadronisce della struttura regionale abbia avuto corso e che questo bilancio sia un bilancio onesto e rigoroso, che non vende fumo, ma che dà delle risposte a tutta una serie di provvedimenti.

Anche il famigerato titolo III della finanziaria è un titolo che contiene dei provvedimenti che danno delle risposte alla nostra comunità e questa Giunta non è stata sorda alle vostre parole, nel senso che il contributo del Consiglio regionale è stato recepito appieno, dove c'erano gli estremi; dove invece abbiamo fatto esercizi di stile, abbiamo fatto forse con troppa enfasi il gioco delle parti, ovviamente non ci siamo trovati d'accordo. Credo che, sulla scorta di quello che ho detto, alcuni emendamenti che sono stati consegnati all'Ufficio di Presidenza, sarebbe bene che fossero ritirati, non perché contrari alle indicazioni della Giunta, ma perché volutamente provocatori. Se è vero che la provocazione fa parte del ruolo della politica, credo che successivamente si possa essere razionali e ritornare nel "solco" della serietà e della correttezza. Se questo è un percorso condiviso, questo Consiglio potrà dare un servizio alla Valle d'Aosta, potrà veramente migliorare tutto quello che è migliorabile, nella consapevolezza che i tempi non sono entusiasmanti e che le istanze che questo Consiglio, che voi consiglieri, che noi della Giunta riceviamo, sono delle istanze di una comunità che ha delle preoccupazioni e che vuole una risposta da parte del legislatore.

Dopo l'analisi di questi 71 emendamenti credo che si possa licenziare una finanziaria che mette tutta una serie di settori nella condizione di avere delle norme operative, una finanziaria che permetterà a questa Giunta di lavorare e, insieme al contributo delle commissioni e del Consiglio, di proporre dei nuovi provvedimenti che raccoglieranno tutta una serie di contributi e che potranno anche modificarla, ma senza la presunzione di dire che questa attività è un'attività di cui uno può avere la primogenitura. Questo è un lavoro collettivo, il Presidente Perrin tante volte ha detto che siamo disposti ad ascoltare, abbiamo voluto darvi una dimostrazione di quanto abbiamo asserito e chiediamo non già il vostro plauso, ma un vostro giudizio onesto e coerente.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Ricordo che votiamo sul nuovo testo predisposto dalla II Commissione, che ha espresso a maggioranza parere favorevole; il Consiglio permanente degli enti locali ha fatto pervenire il parere favorevole a questo disegno di legge. Rammento le modalità di votazione: prima vengono discussi e votati gli emendamenti e successivamente viene votato l'articolato.

All'articolo 1 vi è un emendamento dei Consiglieri Comé, Stacchetti, Viérin Marco e Salzone; ne do lettura:

Emendamento

Il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 sono sostituiti dal seguente comma:

"3. A decorrere dal periodo di imposta in corso dalla data del 1° gennaio 2004, l'aliquota a carico di tutti i soggetti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il relativo periodo di imposta della vigente normativa statale."

La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA) - Voglio fare anch'io una breve considerazione dopo aver ascoltato la replica dell'Assessore. Mi ha fatto piacere sentire che l'Assessore nella parte introduttiva ha riconosciuto che la sua prima esperienza nella finanziaria gli ha sollecitato la riflessione che forse la politica del confronto è migliore rispetto a quella della forza. Mi fa piacere sentirlo, anche se nella parte finale ha fatto il richiamo "al solco della correttezza", come se la correttezza fosse solo da una parte e non dall'altra! Avete dimostrato, sì? ma avete dimostrato perché vi siete accorti che correvate il rischio di approvare la finanziaria sabato e il bilancio domenica prossima.

Venendo all'emendamento, voglio ribadire quello che avevo già annunciato nella mia relazione generale. Avevamo condiviso la proposta della Giunta concernente la riduzione dell'aliquota dell'IRAP a carico di alcuni soggetti che hanno difficoltà; riteniamo invece che non vi sia una motivazione così giustificata che legittimi la proposta, che ci sembra discriminatoria fra imprese, pertanto chiedevamo che la possibilità di una riduzione dell'IRAP fosse estesa a tutti i soggetti, quindi il nostro emendamento va in questa direzione. Ho colto già nell'intervento dell'Assessore che la risposta è negativa, però noi riteniamo che sarebbe stato importante dare un segnale forte a tutte le attività, per permettere un rilancio e per attrarre nuove attività in relazione al regime fiscale competitivo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1, presentato dai Consiglieri Comé, Stacchetti, Viérin Marco e Salzone:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 9

Astenuti: 21 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Vicquéry, Viérin Laurent)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 24

Contrari: 7

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento n. 2, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

- Articolo 2. Il comma 2 è soppresso ed il comma 1 è così modificato:

"1. Per il finanziamento delle spese di investimento per la viabilità regionale e i parcheggi, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 22 milioni di euro."

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Come avevamo già detto in discussione generale, troviamo strane due cose in questo articolo: da una parte, una disposizione di legge appositamente fatta per finanziare degli interventi di viabilità e di parcheggio, opere fra l'altro indeterminate, per 22 milioni di euro. Non ci sembra una necessità particolare, ma soprattutto contestiamo che, per far fronte a questo tipo di spesa, si debba far ricorso ad un mutuo, cioè si debba fare una previsione di indebitamento. Proponiamo quindi di sopprimere il 2° comma, quello che prevede l'autorizzazione ad accendere il mutuo, e la riformulazione del 1° comma dell'articolo.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - L'Assessore Marguerettaz, sia durante la replica, sia durante l'illustrazione di ieri sera, non si è soffermato molto sui contenuti dei singoli articoli, in particolare questo è uno dei tanti che prevedono interventi di investimento, in questo caso per la viabilità e i parcheggi. Per far fronte a questi interventi, la Giunta si impegna a contrarre uno o più prestiti per un ammontare definito fino a 22 milioni di euro. Vorremmo sapere, visto che stiamo discutendo questo articolo, quali sono i programmi di investimento che sono previsti nell'ambito di questa cifra.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Questi interventi per la metà sono previsti per quello che riguarda la manutenzione ordinaria della viabilità e il resto è previsto nel Piano triennale dei lavori pubblici, anzi un po' meno. Volete i capitoli di riferimento? Già solo nell'area parcheggi? abbiamo ad esempio il parcheggio di Valtournenche, per intendersi, nel Piano triennale dei lavori pubblici, che da solo costerebbe quella cifra ed è un'opera sola; comunque, complessivamente, il mutuo viene acceso per fare gli interventi di manutenzione ordinaria e gli investimenti; se mi date 3 minuti di tempo, vi do gli elementi più di dettaglio.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Non per fare un intervento, ma solo per dare un'indicazione di voto: chiedo da parte della maggioranza un voto contrario non per una contrarietà "brutale", ma per un'economia di lavori, perché tutte le astensioni richiedono da parte del Presidente il richiamo di tutti?

(proteste da parte dei Consiglieri Squarzino Secondina e Frassy, fuori microfono)

? ognuno scherza come vuole, Consigliere Frassy, io volevo dare un'indicazione?

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 3

Contrari: 22

Astenuti: 4 (Comé, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'articolo 2.

Squarzino (Arc-VA) - Volevo solo mettere in relazione quanto ha detto prima l'Assessore Marguerettaz con quanto è emerso poi, analizzando le opere, di cui al comma 1 dell'articolo 2. L'Assessore Marguerettaz, nel sottolineare come nei loro interventi i Consiglieri dell'opposizione non avessero capito bene la funzione dei fondi globali, ce lo ha ricordato; ho preso nota diligentemente e l'Assessore ha detto che i fondi globali servono per bloccare una serie di risorse per progetti che la Giunta ha già in mente di fare. Qui i casi sono due: o vi sono delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria - e allora ci si chiede: vi sembra mai possibile che, per opere di manutenzione ordinaria delle strade, si debba fare un mutuo di 22 milioni di euro? Questo mi sembra assurdo -; oppure vi è effettivamente un progetto, come sembra emerga adesso dalle parole dell'Assessore Cerise, come era ipotizzato stamani dal Consigliere Maquignaz: pare esservi il progetto chiaro del parcheggio di Valtournenche.

Questo comune ha bisogno di una serie di interventi molto importanti per la viabilità, allora la Giunta sa che vi sono questi progetti, sa che devono trovare i fondi per questi progetti durante il 2004 e cosa fa? Anzi, cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto inserire nei fondi globali questa cifra per bloccare questi fondi da utilizzare nel momento in cui si attuavano nel corso dell'anno i progetti che la Giunta ha in programma di portare avanti. Questo non è avvenuto, allora qui vi è qualche contraddizione; sarebbe interessante capire bene qual è la destinazione di questi 22 milioni di euro: 40 e oltre miliardi di vecchie lire. Saremmo interessati anche noi a conoscerne la destinazione perché, se fossero destinati ad un'opera precisa, dovevano essere messi nei fondi globali secondo la logica dell'Assessore Marguerettaz.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Nel fare una dichiarazione di voto, ovviamente favorevole, all'articolo 2, colgo l'occasione per dare, se riesco, sufficienti indicazioni all'Assemblea, nel senso che un'analisi comparata della legge finanziaria e del bilancio ci avrebbe permesso di individuare in modo compiuto e corretto i capitoli che contengono le opere finanziate con il mutuo. In modo specifico, a pagina 133 del bilancio di previsione, vi sono i capitoli che contengono le opere finanziate con il mutuo: il capitolo 51300, "Spese per opere stradali di interesse regionale, ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane", per 10.343.000 euro; nel capitolo successivo vi sono le spese per la costruzione di parcheggi di interesse regionale, 1.552.000 euro; dopodiché la quasi totalità del capitolo successivo, 51340, è per spese per interventi di manutenzione straordinaria su strade regionali, 8.756.000 euro. Nella pagina successiva, la pagina 134, vi è 1.550.000 di euro per spese per l'ammodernamento e la sistemazione della strada dell'Envers. Si tratta quindi di una serie di interventi specifici.

Spero di aver dato i riferimenti richiesti, mi scuso, ma questa analisi non congiunta dei due documenti porta a qualche piccolo inconveniente facilmente superabile con la buona volontà.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Il nostro gruppo si astiene sull'articolo 2, anche perché, pur ringraziando l'Assessore per averci fornito le indicazioni richieste con la domanda di prima - e quindi la destinazione singola dei diversi interventi per opere stradali, opere di manutenzione e costruzione di parcheggi -, troviamo con rammarico che non è previsto niente per l'avvio di quella realizzazione che corrisponde alla circonvallazione di Valtournenche; non ci risulta neppure dai fondi globali.

Vorremmo sapere se, a fronte di una pronuncia unanime da parte del Consiglio su una risoluzione presentata dalla "Casa delle Libertà" e poi concordata anche con la Giunta regionale, vi sia una tempistica definita e se la stessa si esaurisce nell'ambito della legislatura, oppure se prenderà corpo già nel 2004 o in anni successivi. Ricordo che su questa proposta vi sono stati diversi interventi "ad adiuvandum", proprio per sensibilizzare la Giunta nel procedere nei confronti di questa opera, fra i quali quello del Consigliere Maquignaz, che aveva plaudito all'iniziativa. Ci piacerebbe quindi sapere se da parte dell'Assessore questo impegno oggi viene mantenuto e concretizzato, oppure se rischiamo di assistere ad un rinvio inaspettato.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Fatta salva la manutenzione straordinaria che racchiude una serie di interventi di tipo fisiologico, quelli che le varie necessità mettono in evidenza, gli altri interventi sono previsti nel Piano triennale dei lavori pubblici e nel Piano operativo annuale dei lavori pubblici, che sono due strumenti che vengono approvati da questo Consiglio. Questo piano sarà aggiornato sulla base delle disponibilità finanziarie e, sulle singole opere e su quanto esso andrà a prevedere, il Consiglio potrà fare le sue determinazioni.

Per quanto riguarda la questione più propriamente della circonvallazione di Valtournenche, avevamo già fatto riferimento a un disegno di legge che la Giunta sta elaborando relativo alla programmazione, pianificazione e finanziamento di opere, che da sole hanno un peso tale da andare a sbilanciare il bilancio. Sarà, di conseguenza, un disegno di legge che va a prendere in considerazione la possibilità di realizzare in questi termini le cosiddette "grandi opere", fra cui anche la circonvallazione di Valtournenche, il cui costo è previsto, al momento attuale, dai 25 ai 50 milioni di euro.

Presidente - La parola al Consigliere Maquignaz.

Maquignaz (UV) - Colgo l'occasione per ricordare agli amici "dell'Arcobaleno" che mi sembra una cifra non da poco già 22 milioni di euro? per cui mi dispiace sentir dire che sembra quasi troppo, abbiamo vari problemi da risolvere? forse ho capito male prima, però mi sembrava di capire quasi che si intendesse dire che sono cifre rilevanti per queste opere.

Per quel concerne il parcheggio del Breuil-Cervinia, è nel Piano di previsione dei lavori pubblici triennale, per cui questo mi rinfranca e mi fa piacere sentir dire dall'Assessore che sarà presentato un disegno di legge per le grandi opere, dove sarà sicuramente compresa anche la circonvallazione di Valtournenche.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 5 (Comé, Frassy, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 3 vi sono gli emendamenti nn. 3, 4 e 5, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 3. Il comma 2 è soppresso ed il comma 1 è così sostituito:

"1. Per il finanziamento del rifacimento della Funivia del Monte Bianco e per il recupero urbanistico della frazione di La Palud è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 60.000.000.".

Emendamento

Articolo 3, comma 1

Le prime due righe del comma 1 dell'articolo 3 sono così sostituite:

"Per il finanziamento del rifacimento della Funivia del Monte Bianco nonché per il recupero urbanistico della frazione di La Palud, di cui al comma 2".

Emendamento

All'articolo 3 è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. I due terzi della somma di cui al comma 1 sono destinati al rifacimento della Funivia del Monte Bianco; un terzo è destinato alla riqualificazione urbanistica della frazione di La Palud.".

Ricordo che sull'emendamento n. 3 vi è parere negativo da parte del Dipartimento del bilancio, mentre sugli emendamenti nn. 4 e 5 tale Dipartimento ha nulla da rilevare.

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Illustro prima l'emendamento n. 3, sinteticamente, perché è molto semplice: si tratta dello stesso ragionamento che abbiamo fatto sull'articolo 2, cioè non riteniamo opportuno ricorrere al mutuo per questa spesa. Condividiamo questo intervento per il rifacimento della funivia del Monte Bianco, ma non attraverso la forma del mutuo, quindi chiediamo di mantenere la previsione di spesa, ma non sotto tale forma.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 28

Favorevoli: 7

Contrari: 21

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Intervengo a proposito dell'emendamento n. 4. Questo è un emendamento subordinato: dal momento che è stata respinta la proposta di non finanziare con mutuo, con questo emendamento poniamo un altro problema rilevante. L'articolo 3 non è chiaro sulle finalità di questi 60 milioni, perché parla di "finanziamento del rifacimento delle funivie?" - al plurale - "? del Monte Bianco": cosa sono le "funivie?" - minuscolo e plurale - "? del Monte Bianco"? È la funivia del Monte Bianco Courmayeur Punta Helbronner o si tratta di altri impianti?

Riteniamo che questo finanziamento debba essere finalizzato alla "Funivia del Monte Bianco" e che contestualmente questo fondo debba servire anche per il discorso che abbiamo fatto tutti: recupero urbanistico della frazione di La Palud, quindi chiediamo che si chiarisca questo aspetto.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.

Caveri (UV) - La definizione "funivie del Monte Bianco" è una definizione nota, fra l'altro in due tronconi? sono due funivie, quindi non vi è un errore.

Per quel che riguarda La Palud, abbiamo già spiegato in Consiglio, rispondendo ad interrogazione ed interpellanze, che già nell'accordo di programma è previsto che vi sia un progetto per La Palud, quindi è connesso alla realizzazione dell'opera. Riteniamo di non accogliere questi emendamenti, perché già una parte degli interventi complessivi varranno per la frazione di La Palud.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Voteremo questo emendamento perché abbiamo già discusso di questo problema alcune settimane fa e, anche se posso apprezzare le parole dell'Assessore, che garantisce in aula che tutto sarà contestuale - sia le opere necessarie per la frazione La Palud, sia quelle per la funivia del Monte Bianco, anche se sono due progettazioni diverse? gradivamo maggiore chiarezza nella finanziaria. Spero che questo iter non sia messo a repentaglio da decisioni che sono diverse da quelle riportate oggi in aula.

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Intervengo per fare un'osservazione, perché mi è sembrato che l'argomentazione utilizzata dall'Assessore Caveri in risposta al nostro emendamento sia incomprensibile. Quando l'Assessore Caveri dice che il recupero di La Palud c'è, ma non è scritto, non capisco perché; se vi è nell'accordo di programma, a mio giudizio si deve scrivere, anche per chiarezza, altrimenti la formulazione legislativa che proponete è equivoca. Se è vero - e non avremmo motivo di dubitare delle vostre intenzioni -, allora scrivetelo, perché se non lo volete scrivere, vi è da dubitare sulla veridicità delle vostre intenzioni, soprattutto per quanto riguarda i tempi, come faceva rilevare il Consigliere Viérin. Richiamiamo l'accordo di programma, formuliamo diversamente questo emendamento, non so cosa dire? però, come è formulato, si presta ad un equivoco. Non capisco perché la Giunta insista su una formulazione dell'articolato che è foriero di equivoci; se tutti vogliamo dire la stessa cosa, diciamolo in maniera più chiara!

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 9

Contrari: 21

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Intervengo a proposito dell'emendamento n. 5. Anche questo è un emendamento connesso al punto che dicevamo prima: è sempre riferito alla destinazione di una quota di questi 60 milioni di euro alla riqualificazione urbanistica. Chiediamo l'aggiunta di un comma dove si indichi che i 2/3 della somma sono destinati al rifacimento dell'impianto funiviario e 1/3 alla riqualificazione urbanistica della frazione di La Palud.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Su questo emendamento, che segue quello precedente, ci asterremo per le motivazioni che abbiamo già espresso in aula la volta scorsa, nel senso che non ci sembra corretto dire che su 60 milioni di euro bisogna stanziarne 20 per la ristrutturazione della frazione di La Palud e 40 per la funivia del Monte Bianco. La decisione di quanto spendere per un'opera o per l'altra va fatta sulla base tecnica dei progetti approvati e condivisi, quindi, come eravamo favorevoli per l'altro emendamento che abbiamo votato prima, su questo ci asterremo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 22

Favorevoli: 3

Contrari: 19

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 24

Favorevoli: 21

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 4 vi sono gli emendamenti nn. 6 e 7, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4, sostituire "per un importo pari a 4.000.000 euro", con "per un importo pari al 6,32%".

Emendamento

All'articolo 4 inserire il comma 5bis:

"5bis. Per l'attuazione della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di euro 186.000, per il triennio 2004/2006, di cui 62.000 per l'anno 2004, euro 62.000 per l'anno 2005 e euro 62.000 per l'anno 2006.".

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Nel mio intervento di ieri sera avevo cercato di spiegare le nostre osservazioni rispetto all'intero articolo 4 e avevo sottolineato due aspetti: che, rispetto al passato piano di distribuzione delle risorse, quest'anno si prevedevano delle risorse aggiuntive per quanto riguarda gli investimenti e delle risorse in meno per quanto concerne il settore sociale.

La nostra proposta è quella di non parlare solo di 4 milioni di euro - fra l'altro, vi è un refuso, perché qui si riprende una cifra indicata sul disegno di legge -, quindi chiediamo di non destinare una cifra "in toto" che i comuni devono spendere per gli interventi di politica sociale, ma preferiamo che rimanga il meccanismo attivato lo scorso anno delle percentuali, laddove si parlava di un 6,32% per le spese sociali. La nostra preferenza per questo meccanismo non è perché noi amiamo le percentuali rispetto alle altre cifre, ma perché - come ho cercato di spiegare ieri - il 6,32%, applicato quest'anno alla cifra che viene data ai comuni, significherebbe 6.197.974 lire, ben 2.197.974 lire in più rispetto ai 4 milioni previsti in legge. Vorremmo capire allora il motivo per cui quest'anno si è deciso di diminuire la quota che gli enti locali sono tenuti a spendere per i progetti di politica sociale; secondo, chiediamo che venga reintegrato un criterio di percentuale come lo scorso anno, non ce lo siamo inventato noi il 6,32%, ma lo abbiamo trovato lo scorso anno e lo abbiamo ripreso tale e quale, perché se quello è stato un criterio scelto lo scorso anno, probabilmente vi è una logica. Non sono in grado né di contrastare tale logica, né di fare proposte alternative, mi sembrava però che si potesse utilizzare questa percentuale, che comunque consente ai comuni di poter spendere 2 milioni di euro in più nel settore delle politiche sociali nella nostra Regione. Avevo preso sul serio le parole di attenzione al sociale da parte della Giunta, non le ho "trovate" in questo contesto, quindi sarebbe interessante capire come mai. Può darsi che sia una svista, quindi con questo emendamento consentiamo alla Giunta di porvi rimedio.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Perrin.

Perrin (UV) - Pour tranquilliser Madame Squarzino. La diminution est due au fait qu'il y a une prévision quant aux crèches qui est de 2 millions d'euros; il y a eu une prévision à côté de cette dépense pour le secteur social. Je veux aussi confirmer que tout l'article 4, donc la finance locale, a été concertée avec l'Association des collectivités locales et sur le social, entre autres, il y a eu cette année une prise en charge de la part de la Région des frais pour l'aménagement et la construction d'éventuelles maisons pour les personnes âgées. C'est donc une ultérieure attention que le Gouvernement a eue et qu'on propose d'avoir face à ce secteur, qui va donner quelques disponibilités majeures aux communes pour les services sociaux. Dans le cas spécifique, c'est la séparation des engagements prévus pour les crèches de ce qui est l'engagement pour la politique sociale tout court.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Solo per dire che quanto proposto riguarda le richieste formulate dagli enti locali e pertanto, il nostro gruppo voterà a favore.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Prendo atto della spiegazione; vedo che, proprio la differenza fra 4 milioni e la cifra del 6,32%, corrisponde a quanto dato, quindi ritiro l'emendamento.

Presidente - L'emendamento n. 6, presentato dal gruppo "Arcobaleno", è ritirato. Sullo stesso articolo, sempre presentato da tale gruppo, vi è l'emendamento n. 7; ricordo che il Dipartimento del bilancio ha espresso parere negativo su tale emendamento.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Con questo emendamento intendiamo riproporre il problema del finanziamento delle scuole di montagna per i piccoli comuni. Questa è una di quelle leggi settoriali che si è deciso di non più finanziare, ma di collocare all'interno del budget complessivo dei comuni anche il fondo legato a questo tipo di legge.

Ora, il fatto che si sia sottratto non ai 74 comuni, ma a 2-3 comuni quella cifra, che sarebbe loro servita per pagare gli insegnanti, per tenere aperte delle classi per bambini di scuola materna ed elementare con un numero di alunni inferiori a quelli previsti dalla legge regionale, il fatto di aver tolto a questi piccoli comuni la possibilità di accedere a questo fondo specifico, costringe i piccoli comuni o a rinunciare alla scuola, con un danno nei confronti dell'abitabilità ed appetibilità per le giovani famiglie di risiedere in quel comune, o a fare delle scelte drastiche per trovare i finanziamenti per pagare comunque quegli insegnanti.

Il ragionamento che facciamo è questo: è obiettivo della Giunta - nel programma, fra l'altro, è scritto in modo molto chiaro - facilitare la presenza delle famiglie e delle famiglie con bambini nelle zone di montagna? Allora la legge che andava in tale direzione, non andava tolta dall'elenco delle leggi settoriali. Tra l'altro si tratta, come si vede, di risorse minime, 62.000 euro, esattamente i 110 milioni che erano stati previsti per il 2001, quindi bazzecole rispetto a un bilancio così grande; non parliamo di milioni di euro, parliamo di 62.000 euro all'anno. Credo che una cifra così irrisoria possa essere ancora prevista; è vero che qui c'è un parere negativo da parte della Finanza, perché non è prevista la copertura, ma pensavamo che, discutendo prima la legge finanziaria e poi la legge di bilancio, a fronte di scelte precise che la Giunta ritiene importanti, fosse possibile modificare alcune voci di bilancio.

Presidente, ho preso nota di quanto ci ha detto prima rispetto al fondo sociale, cioè lei ha detto: "abbiamo pensato che, invece di fare il fondo sociale per tutti, dato che riteniamo importante?" - questo ragionamento lei non lo ha fatto, ma è sotteso - "? agire sui bambini e sulle famiglie, dato che reputiamo importante che vengano garantiti in tutti i comuni della Regione, dove sono necessari, quei servizi per l'infanzia, abbiamo estrapolato dal fondo sociale, che prima davamo a tutti i comuni in modo indistinto, solo questo legato agli asili nido". Allora chiedo: perché non è possibile fare la stessa cosa per questa legge settoriale? Questo è il senso del nostro emendamento, cioè si richiede che la legge riguardante il finanziamento delle scuole di montagna per pochi comuni, venga tolta dal numero delle leggi cancellate come finanziamento specifico, che si ridia di nuovo il finanziamento specifico.

Assessore Marguerettaz, lei provi a pensare un attimo ai comuni: 3-4 comuni hanno 62.000 euro da distribuirsi per un anno e sono in grado di pagarsi il loro insegnante. Si tratta solo di 3-4 comuni, non di più. Lei questa stessa cifra la distribuisce sui 74 comuni e la sfido a vedere come un piccolo comune possa trovare, con quella cifra così spalmata, le risorse per pagare la scuola. Non solo, ma tutti gli altri piccoli o grandi comuni che se ne fanno di 6.000 euro in più all'anno? Niente. Spero che anche il fatto che si affronta oggi la finanziaria, e in un secondo tempo il bilancio, consenta di portare quegli emendamenti, che diano una risposta che va nella logica dei programmi che voi avete annunciato e che noi condividiamo.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Perrin.

Perrin (UV) - Madame Squarzino a été presque convaincante dans ses raisons, que je partage.

Je veux réaffirmer que tout l'article 4 est le fruit d'une concertation avec les collectivités locales et en même temps qu'elle est la logique de la finance locale. Nous avons, petit à petit, abandonné les lois de secteur pour transférer la somme disponible pour les collectivités locales dans son ensemble, cela pour le respect aussi des autonomies locales, étant donné que les communes trouveront la façon elles-mêmes de décider de leurs dépenses. Cela n'empêche dans le cas spécifique que, dans la répartition des sommes disponibles pour les communes, il y ait une attention particulière pour ces aspects. En ce moment je n'ai pas de données précises sur les communes qui peuvent être intéressées à cette initiative, mais quand même je peux affirmer que les collectivités locales dans leur autonomie peuvent tenir compte de cette nécessité. C'est dans ce sens que, dans l'accord général qu'on a eu avec les collectivités locales, cette voix spécifique n'a pas été prise en considération.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina, per dichiarazione di voto.

Squarzino (Arc-VA) - Voterò a favore di questo emendamento, naturalmente.

Vede, Signor Presidente, capisco che lei faccia dichiarazioni di buone intenzioni, ma qui vi sono due elementi che rendono difficilmente credibili le sue dichiarazioni. Qui bisognerebbe un giorno o l'altro affrontare un argomento serio ed è il rapporto fra questo Consiglio e il CELVA?

Curtaz - (fuori microfono) ? è diventato il senato federale, legifera su tutte le materie praticamente?

Squarzino (Arc-VA) - ? secondo me, è un argomento serio che non va affrontato oggi in finanziaria, ma è un argomento che le chiediamo di mettere nell'agenda politica, perché moltissime leggi che arrivano in commissione, nel momento in cui la legge tutta intera o anche solo l'articolo è approvato dal CELVA, diventa un "orto" chiuso, diventa intoccabile; allora, Signor Presidente, bisogna capire se qui governa il CELVA o il Consiglio. Non sto dicendo che bisogna mettere in contrapposizione l'uno con l'altro: affermo che esiste un problema e che, secondo me, esso va posto all'attenzione seria del Consiglio, per vedere i poteri e il coordinamento fra i vari poteri, per cui, finché la giunta si nasconde dietro "lo abbiamo deciso con il CELVA", non diventa possibile un confronto serio in Consiglio.

Su questo aspetto, in concreto, si sa quali sono i Comuni: Valsavarenche, Rhêmes, Ollomont. Sono tutti quelli che hanno scritto una lettera e lei, Signor Presidente, quando ho affrontato con l'allora Presidente Louvin la questione, era nei banchi insieme a tutti gli altri consiglieri, quindi lei era attento, ne sono sicura, perché era attenta anche l'allora Consigliera Charles, ora Assessore alla cultura? eravate attenti alla questione dei piccoli comuni. In quella lettera il Sindaco del Comune di Valsavarenche ha spiegato molto bene le esigenze e ha anche detto: "quante volte ho tentato di portare questa questione all'interno del CELVA, ma non mi hanno ascoltato, perché nel CELVA vi sono 74 comuni e le esigenze di 2-3 piccoli comuni non sono ascoltate". Non colpevolizzo nessuno, capisco tutte queste esigenze ma, secondo me, proprio perché la situazione è così complessa e non possiamo lasciare che automaticamente si risolva, se il problema ci interessa, prendiamolo in mano; 62.000 euro all'anno! Pensate un po' quale grosso sforzo! Voi pensate che il CELVA faccia la rivoluzione per 62.000 euro all'anno tolte all'intero budget? Ma non è credibile, per questo manteniamo il nostro emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 32

Votanti: 25

Favorevoli: 8

Contrari: 17

Astenuti: 7 (Cesal, Charles Teresa, Frassy, Marguerettaz, Pastoret, Perrin, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - All'articolo 4 vi è poi l'emendamento n. 8, presentato dai Consiglieri Tibaldi e Frassy; ne do lettura:

Emendamento

I commi 7 e 8 dell'articolo 4 sono soppressi.

La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Con questo emendamento proponiamo la soppressione dei commi 7 e 8 dell'articolo 4, commi che sanciscono un obbligo in capo ai comuni e agli enti locali di concorrere al finanziamento delle comunità montane di appartenenza, al fine di garantire un adeguato funzionamento e di finanziare i servizi erogati ai propri cittadini. Questi due commi, a nostro avviso, stridono fortemente con una concezione federalistica e di sussidiarietà più volte declamata in questa Assemblea, che dovrebbe vedere gli enti più vicini ai cittadini - i comuni - godere di una relativa autonomia discrezionale nel compiere le proprie scelte. Con questi due commi si rafforza una previsione legislativa che è già stata inserita nella legge n. 54 riformata e si statuisce quest'obbligo che, a quanto ci risulta, nonostante le numerose concertazioni con il CELVA, non trova una concordanza unanime presso i vari titolari degli enti locali, in particolare i sindaci. Questi due commi stridono con il principio federalista e anche con quella logica coercitiva che ancora stanotte, quando c'è stata la seduta fiume in termini di dibattito e di sospensione, qualcuno dai banchi della Giunta ripudiava; logica coercitiva che veniva riproposta da parte di qualcuno in materia urbanistica: non può la Regione sostituirsi ai comuni nella regolamentazione del territorio. Qui la Regione però statuisce un obbligo preciso in capo ai comuni: quello di concorrere al finanziamento delle comunità montane di appartenenza.

Con la soppressione di questi due commi, suggeriamo anche una riflessione approfondita sull'ordinamento degli enti locali della Valle d'Aosta, sul funzionamento e sul ruolo che hanno giocato finora anche le comunità montane, enti intermedi fra comune e Regione che sono enti di forte spesa, di spesa corrente, ma che spesso non riescono a dare risposte efficaci in termini di servizi ai comuni e ai loro cittadini.

Per questa ragione noi, visto che vi è questo principio, che viene assolutamente violato e viene riproposto in forma cogente in questi due commi 7 e 8, ne proponiamo la soppressione integrale.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Abbiamo riflettuto anche noi su questi commi 7 e 8, tant'è vero che avevo preparato anche un ulteriore emendamento, uno di quelli poi stralciati per facilitare i lavori del dibattito perché, nel momento in cui si stabilisce un obbligo, bisognerebbe anche stabilire cosa capita se a questo obbligo non si ottempera.

Qui affermiamo che i comuni sono obbligati a concorrere al finanziamento delle comunità montane, può anche essere giusto ma, se non lo fanno, non cambia niente; o la Regione si assume lei il compito di dedurre, per così dire, dalle risorse che i comuni non hanno dato alle comunità montane? le risorse ai comuni per trasferirle alle comunità montane, oppure è inutile. Per questo siamo favorevoli alla soppressione di questi due commi perché, se non vi è un quadro chiaro di che tipo di azione la Regione fa nei confronti di comuni e comunità montane per garantire alcuni servizi, è inutile fare affermazioni. Vorrei sapere, Presidente, chi può intervenire per costringere i comuni a pagare i servizi che sono stati trasferiti alle comunità montane; qui non è scritto, quindi se non fa chiarezza, è meglio non metterli.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Il mio vuole essere un intervento "ad adiuvandum" delle cose che sono state dette da chi mi ha preceduto, per sottolineare un aspetto che penso in qualche maniera debba essere oggetto di una riflessione non solo per questo emendamento, ma per i rapporti che questa Amministrazione regionale intrattiene con i comuni. Questa Amministrazione regionale, in particolare il partito di maggioranza assoluta, ha sempre teorizzato la valorizzazione dei principi di decentramento, di sussidiarietà, di autonomia e di federalismo.

Voglio ricordare che la legge n. 54 individua un principio importante in riferimento alle funzioni delle comunità montane: che verranno individuati dei parametri attraverso i quali si potrà capire quali sono i comuni che non sono nelle condizioni economiche e funzionali di reggere l'onere e il peso di certi servizi; di conseguenza, quei comuni vi saranno obbligati non per una disposizione calata dall'alto, ma perché, da un insieme di parametri economici, hanno l'oggettiva difficoltà ad espletare in maniera funzionale i servizi stessi. Con una serie di modifiche alla legge n. 54 e di norme successive disseminate, avete invece individuato già fin d'ora delle funzioni cogenti che necessariamente sono espletate obbligatoriamente dalle comunità montane. Con questi commi, di cui noi chiediamo l'abrogazione, fate un altro piccolo passo in avanti verso questa deriva, che è la negazione dei principi federalistici.

È paradossale che questo accada in questo Consiglio, non per il fatto che "l'Union Valdôtaine" è partito di maggioranza assoluta, che ha fra i suoi principi il federalismo, la peculiarità dei comuni e quant'altro, ma perché in questo Consiglio il secondo partito è un partito che non ha evidenza, ma che è il partito dei sindaci o, meglio, degli ex sindaci. È stupefacente allora che coloro, che hanno avuto e hanno combattuto contro le difficoltà di difendere certe competenze e di innestare certi meccanismi, arrivati in questa sede, dimentichino completamente quei problemi e supinamente svendano le battaglie che avevano fatto nei loro comuni nei confronti di chi rappresentava l'Amministrazione regionale.

Cosa chiediamo? Non chiediamo nulla di stravolgente, domandiamo solo che non vengano posti degli obblighi in assenza di quei parametri, che la legge n. 54, fatta "dall'Union Valdôtaine" e votata dai "Democratici di Sinistra", possa essere applicata. Se non individuiamo i parametri, quella legge non può essere applicata, non può essere imposta ai comuni e le comunità montane in questo caso devono essere forse loro strumento di pressione sull'Amministrazione regionale per dare contenuto alla loro funzione e alla legge n. 54. In conclusione, con questo emendamento soppressivo, rivendichiamo la potestà legislativa di questo Consiglio e la potestà decisionale dei comuni e difendiamo la legge n. 54 che questo Consiglio, come istituzione, e questa maggioranza, come composizione in un recente passato, ha votato su una serie di principi, principi che vengono nel tempo disattesi e sistematicamente svuotati di contenuto.

Inviterei perciò questo secondo partito trasversale dei sindaci a far capire che esiste, ad esprimersi su questo dibattito, se sono fantasie nostre o se invece è la legge n. 54 che va riformata? Abbiate allora il buon gusto di aprire un dibattito sulla riforma della legge n. 54 e fate una proposta organica; invece assistiamo in diversi casi - questo è uno di quelli - allo svuotamento di leggi precedenti che, per un insieme di casualità, non sono mai state fatte funzionare in base allo spirito del legislatore che le aveva approvate e questo è un po' un paradosso.

Presidente - La parola al Consigliere Isabellon.

Isabellon (UV) - Visto che sono "tirato per i capelli"? innanzitutto non faccio parte del partito dei sindaci perché non sono a conoscenza che questo esista, è una cosa nuova; al limite potrebbe essere quello dei vicesindaci? A parte le amenità, provengo da un'esperienza amministrativa di questo tipo e sull'argomento ho avuto modo di esprimermi quando ero amministratore al Comune di Saint-Vincent con una certa criticità, non tanto sulla legge n. 54 quanto su un discorso applicativo della legge n. 48, che all'epoca era oggetto di contrattazione con il famigerato CELVA. "A chacun son rôle" comunque, nel senso che vi sono i momenti in cui si discute di un ridisegno della legge n. 54 e, ve ne fosse l'occasione, avrei qualche argomento da suggerire, avrei da dire la mia però, per onestà di applicazione di quanto è previsto da queste leggi, o si discute la legge, altrimenti non ha senso intervenire con un'operazione di "potatura" fatta in modo occasionale, ma lo ha intervenire in un momento in cui si va a rivedere l'impianto di questa legge. È un argomento sul quale, quando i tempi saranno maturi, ci potrà essere qualcosa da dire, ma non credo che questa sia la sede più opportuna.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Perrin.

Perrin (UV) - Nous sommes d'accord que, dans une discussion générale du système des autonomies, comme nous l'avons appelé, il faudra s'y pencher et cela fait partie aussi du programme de cette législature, donc ce sont des réflexions à faire, même si nous partageons absolument celui qui a été l'esprit qui a porté à la définition de la loi n° 54 et aussi de la loi n° 48 et puis on peut toujours s'améliorer.

Quant à l'amendement prévu, ces dispositions étaient déjà prévues dans le projet de loi de la finance locale de l'année passée, c'est une répétition qui va créer un minimum de garantie pour ce qui est d'une décision, qui globalement a été prise par les communes, de faire gérer une partie des services par les communautés de montagne. Il y a toujours quelques exceptions, mais je crois que, dans une économie générale de gestion des services sur le territoire, il faut qu'il y ait cette entente entre les communes à faire gérer par une entité qui peut avoir des avantages du point de vue économique et de qualité des services à être gérée par les communautés de montagne. C'est dans ce sens qu'on veut garantir à travers ces deux alinéas qu'effectivement les règles à la fin soient suivies par tout le monde. Nous savons que ces règles sont déjà partagées par presque la majorité des communes, c'est une petite garantie afin que le service soit effectivement rendu à la population sur le territoire.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Solo per ribadire che non voteremo questo emendamento; sul ragionamento complessivo concordiamo con quanto detto dal Presidente e dal Consigliere Isabellon, ma noi non abbiamo votato la legge n. 54, perché aspettiamo la rivisitazione di questa legge, come prevede il programma della maggioranza.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8, presentato dai Consiglieri Tibaldi e Frassy:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 24

Favorevoli: 8

Contrari: 16

Astenuti: 6 (Borre, Isabellon, Maquignaz, Praduroux, Rini, Viérin Laurent)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 26

Contrari: 4

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 5 vi è l'emendamento n. 9, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Al termine del comma 6 dell'articolo 5 è inserito il seguente comma 6bis:

"6bis. Al fine dell'approvazione del programma preliminare Fo.S.P.I., di cui al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 48/1995, il Nucleo di valutazione attribuisce la priorità ai Progetti e Programmi Integrati previsti dal Piano Territoriale Paesistico approvato con legge regionale n. 13/1998.".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Con questo emendamento avanziamo una richiesta che ci sembra coerente con l'affermazione più volte effettuata di valorizzare i progetti e i programmi integrati previsti dal Piano territoriale paesistico e, per far questo, la cosa migliore è di dare una priorità all'interno del programma preliminare del FOSPI a quegli interventi che sono attinenti ai progetti e ai programmi integrati previsti dal PTP, quindi si tratta di dare una corsia privilegiata, preferenziale agli interventi che sono all'interno di questo documento di programmazione regionale, piuttosto ad altre opere che sono al di fuori di questa programmazione.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - È una proposta interessante, ma non è pertinente, perché gli speciali programmi che sono previsti all'interno del PTP sono dei programmi a carattere regionale e quelli che finora abbiamo attuato li abbiamo attuati già con dei finanziamenti della Regione; il FOSPI invece sostiene dei programmi di interesse comunale che gravano sulla finanza locale.

Tenete poi presente una cosa: che la legge n. 48, quella che va ad individuare quali sono le categorie di opere, non contempla questo tipo di programmi, perché sono dei programmi di interesse regionale e al limite si potrebbe trovare al punto 9, dove si parla di opere di ripristino e di riqualificazione ambientale, anche se bisogna dire che i contenuti a valenza ambientale di questi programmi hanno una specie di apertura molto più vasta che non il semplice recupero. Ne cito uno, ad esempio il parco fluviale, che esula da un ambito comunale, ma riguarda tutto il tratto della Dora Baltea.

Quella che mi pare invece interessante è un'altra considerazione, della quale prendo spunto? e cioè tenere conto che, nel momento in cui si vanno a fare delle valutazioni, le valutazioni dei progetti vanno fatte in maniera che siano coerenti con le relazioni programmatiche dei comuni, tenuto conto delle opere che sono previste dalla legge n. 48 e poi dei criteri che sono indicati con atto amministrativo della Giunta regionale. È interessante sollecitare il Nucleo di valutazione - non dico di privilegiare, questo non è possibile - di dare una considerazione particolare a quei progetti che vanno ad inserirsi in quella programmazione di carattere regionale che è già contenuta nel PTP.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Prendo atto dei rilievi di carattere tecnico effettuati dall'Assessore e, siccome vi è una disponibilità a recepire il senso della proposta che abbiamo messo in questo emendamento, lo ritiro trasformandolo in una raccomandazione all'Assessore e alla Giunta perché si usino i progetti integrati del PTP come criteri sulla cui base si fanno le valutazioni per giudicare le varie opere e anche per finanziarle.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Non sono intervenuto prima perché si stava discutendo dell'emendamento, però dovrei fare, a nome del gruppo, una domanda relativa al comma 2 dell'articolo 5, che riproduce l'impalcatura del vecchio articolo 5 nella finanziaria del 2003, ma che introduce un termine per la presentazione dei progetti esecutivi del programma FOSPI, un termine che viene posticipato al 10 maggio 2004. Vorremmo sapere quali sono le ragioni di questo posticipo di diversi mesi e quali sono i ritardi previsti o ipotizzati nella presentazione dei progetti da parte degli enti locali.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Questa posticipazione è stata prevista a seguito della nuova normativa sugli espropri, che, essendo il primo anno che dovrà essere attuata, ha necessità di un rodaggio; questo non consente ai comuni di avere la disponibilità delle aree per presentare poi i progetti esecutivi. Il motivo è solo questo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 21

Contrari: 3

Astenuti: 5 (Frassy, La Torre, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento n. 10, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso.

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Questo emendamento è sul secondo comma dell'articolo 6, che riguarda i finanziamenti e gli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Chiediamo di sopprimere la previsione di mutuo, che anche in questo caso viene avanzata, con le motivazioni che abbiamo già espresso in precedenza. Colgo tuttavia l'occasione dell'illustrazione dell'emendamento per evidenziare anche la necessità, ad oltre 10 anni di distanza dall'approvazione della legge per Aosta capoluogo, di una verifica sui risultati di questa normativa perché, se andiamo a vedere quali erano le finalità della legge e quali sono i risultati, ci sembra vi sia uno scostamento molto grosso. Qui vi è, primo punto: "conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico ed artistico", chiediamo cosa si è visto in questi 10 anni in questa direzione; eppure ad Aosta vi sono le mura romane, vi è un patrimonio di estrema rilevanza. La stessa cosa dicasi per la sistemazione e la fruizione di argini della Dora Baltea, l'emergenza abitativa, eccetera, adesso non posso soffermarmi perché andremmo fuori dal seminato, però credo sia opportuna la raccomandazione alla Giunta di fare una verifica sullo stato di attuazione di questa legge, visto anche il carattere ingente, per evitare che le spese vadano più in spese di carattere ordinario, che poi non incidono sulle caratteristiche di Aosta come città capoluogo.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Se ho capito bene, la conclusione dell'intervento del Consigliere Riccarand non preludeva un ritiro dell'emendamento, ma una presa d'atto che, da un lato, vi è il parere negativo delle Finanze; dall'altro, questa previsione è una previsione che si rifà ad una legge, quindi raccogliamo da un lato l'invito del Consigliere Riccarand di fare una valutazione sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge, considerando che una dilazione dei tempi, dal punto di vista della messa in pratica delle attività, allunga i tempi previsti nella legge.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Solo una puntualizzazione su un problema ricorrente in tutti gli emendamenti: questo parere di carattere finanziario. Qui il Coordinatore esprime parere negativo in quanto la riduzione dello stato di previsione dell'entrata altera il pareggio di bilancio, però faccio presente che qui stiamo discutendo la legge finanziaria e il bilancio lo discuteremo dopo. È la legge finanziaria, quindi, che dà gli indirizzi per il bilancio, poi il bilancio dovrà recepire quello che vi è in tale legge, altrimenti la legge finanziaria per cosa la facciamo?

Può darsi che queste osservazioni, dal punto di vista tecnico, abbiano una giustificazione, ma la natura della legge finanziaria è proprio quella di dare un certo taglio e poi sarà il bilancio che dovrà recepire qual è il contenuto della legge finanziaria; quindi questa argomentazione ci sembra un poco peregrina.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 23

Favorevoli: 7

Contrari: 16

Astenuti: 7 (Borre, Fey, Frassy, Maquignaz, Rini, Tibaldi, Viérin Laurent)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Comé, La Torre, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi sull'articolo 7.

Tibaldi (CdL) - È stato possibile realizzare, con un finanziamento straordinario, un processo di riqualificazione urbanistica della città di Saint-Vincent, processo che è praticamente completato e che ha visto cambiare il volto di questa cittadina, tanto che adesso a Saint-Vincent si dice: "abbiamo il paese, mancano solo i turisti e poi siamo a posto". Vorremmo sapere dall'Assessore competente a che punto è questo finanziamento del piano sessennale, qual è lo stato di attuazione del piano, quali sono le risorse erogate ed effettivamente utilizzate dal Comune di Saint-Vincent e quali sono le risorse che rimangono da erogare a favore del medesimo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Abstentions: 3 (Frassy, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 9 vi è l'emendamento n. 11, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

All'articolo 9 inserire il seguente comma n. 2:

"2. Sono autorizzate spese fino al 5% per le misure volte a sopperire le carenze che l'attuale sistema di protezione sociale mostra nei confronti dei lavoratori atipici in termini di tutela.".

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Con questo emendamento intendiamo riprendere un argomento che era stato affrontato con l'Assessore Ferraris nel passato Consiglio quando avevamo posto all'attenzione della Giunta il tema dei lavori atipici. Avevamo sottolineato come sia in continuo aumento il mondo dei lavoratori precari o interinali, o con contratti a tempo determinato e, per questo tipo di lavoratori, la Regione predispone dei piani di formazione molto interessanti e anche finanziati con risorse non indifferenti. Con questi piani di formazione la Regione intende consentire a questi lavoratori precari di continuare a formarsi per potersi inserire meglio nel mondo del lavoro. Vi è quindi all'interno del piano di formazione professionale una finalità precisa: quella di favorire la formazione dei lavoratori, delle persone che sono state espulse o allontanate dal mercato del lavoro, o che non sono ancora inserite nel mercato del lavoro, o che vanno e vengono dal mercato del lavoro? di avere una preparazione che consenta loro di essere più attrezzati per entrare nel mercato del lavoro.

Questi lavoratori hanno una seconda esigenza: l'esigenza di essere tutelati per quanto riguarda la loro situazione di sicurezza sociale. Il nostro sistema di sicurezza sociale è tutto collegato con il lavoro, con il tempo di lavoro e, quando ciascuno di noi lavora, allora, collegato a quel tempo, scatta, sia per il pensionamento o per la malattia la tutela sociale? ma, se non vi è il lavoro, tutti questi meccanismi non sono attivabili. Anche questi lavoratori precari, che lavorano 2 mesi, poi stanno a casa 3 mesi, poi lavorano altri 15 giorni, allora hanno periodi della loro vita in cui non sono tutelati dal punto di vista sociale. È possibile come Regione attivare degli strumenti che consentano a questi lavoratori di essere garantiti rispetto a questa situazione; sono strumenti che già in altre regioni d'Italia sono stati attivati, si tratta di misure come, per esempio, convenzioni agevolate con enti assicurativi per mancato guadagno in caso di malattia, assegni di sostegno per lavoratrici atipiche in caso di maternità, vi sono gli assegni in caso di maternità per chi lavora, ma chi non lavora non ha niente, oppure ce l'ha nel periodo in cui lavora, ma quando smette di lavorare?

Ancora: c'è una questione dell'accesso a linee di credito agevolato, lo dicevo l'altro giorno qui in Consiglio, alcuni di questi giovani che lavorano a contratto a tempo determinato per la Regione non possono accedere ad acquisti a rate, perché non possono offrire alcuna garanzia. Uno di questi giovani mi ha detto di essere andato ad un supermercato, dove voleva comprarsi un elettrodomestico che costava caro e voleva pagarlo a rate, ma non glielo hanno concesso perché non poteva garantire di avere un reddito continuativo. Ecco che è possibile provare a pensare a strumenti che consentono un accesso a linee di credito agevolato.

Cosa si chiede con questo emendamento? Considerato che i fondi destinati per i piani delle politiche del lavoro sono nel triennio oltre 12 milioni di euro, decidiamo che - il 5%, mi sembra una base da cui partire - ? il 5% di questa cifra che corrisponde a circa 211 mila euro, dicevo, il 5% di questo budget va finalizzato ad individuare, studiare ed attivare misure tipo quelle che ho esemplificato - ma possono essercene altre - volte a sopperire le carenze che l'attuale sistema di protezione sociale mostra nei confronti dei lavoratori atipici in termini di tutela; quindi iniziare fin dal prossimo anno, nel momento in cui si definiscono i piani di lavoro, i piani di formazione, ad individuare una parte di questo budget per attivare misure ad hoc. Questo è il senso dell'emendamento che proponiamo.

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) - Ne avevamo già parlato in occasione di un'interpellanza posta dal gruppo "Arcobaleno", devo dire che queste esigenze, assolutamente condivisibili, mal si conciliano soprattutto perché riguardano aspetti relativi all'assistenza sociale, assegni in caso di maternità, linee di credito per acquisti di cose che possono essere necessarie per la vita di una famiglia o di un individuo, ma non si conciliano con un piano di politica del lavoro, che deve cercare di migliorare la qualità dell'offerta in Valle, migliorare la capacità professionale dei lavoratori, cercare di incidere per fare in modo che il lavoro precario sia il più ridotto possibile, ma sicuramente ci troviamo in un campo diverso rispetto a quello delle politiche del lavoro. Questa richiesta mi pare poco congruente rispetto al tipo di strumento che deve essere utilizzato.

L'opposizione ci aveva contestato di essere andati un poco più in là di quelli che erano i limiti di una legge finanziaria, mi pare che qui si stia andando ancora oltre rispetto al Piano di politica del lavoro, per cui condivido l'esigenza di approfondire questo tema e credo che vi sia la disponibilità dell'Assessore Fosson su questa materia, ma non è il Piano di politica del lavoro che può offrire una risposta su questo terreno.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 11, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 22

Favorevoli: 9

Contrari: 13

Astenuti: 7 (Borre, Frassy, Isabellon, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 23

Favorevoli: 20

Contrari: 3

Astenuti: 8 (Comé, Frassy, La Torre, Lavoyer, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 23

Favorevoli: 20

Contrari: 3

Astenuti: 8 (Comé, Frassy, La Torre, Lavoyer, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 11 vi sono tre emendamenti, il primo è l'emendamento n. 12, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 11, comma 1.

Sostituire le parole "2.866 unità di personale" con le parole "2850 unità di personale".

Il secondo è l'emendamento n. 13, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi; ne do lettura:

Emendamento

All'articolo 11 sostituire il comma 2 con:

"2. Il comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 45/1995 è cosi sostituito:

"5. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del titolo secondo non si applicano ai posti di capo gabinetto, di capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale e di Capo ufficio informazione e stampa della Presidenza del Consiglio, in relazione alla natura del rapporto fiduciario degli incarichi medesimi. Detti incarichi sono utili ai fini del periodo richiesto dall'articolo 16, comma 2, lett. a)."."

Il terzo è l'emendamento n. 14, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 11, comma 7:

sostituire le parole "euro 123.573.172" e "euro 119.131.434" con le seguenti parole: "euro 120.573.172" e "euro 116.131.434".

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Illustro prima l'emendamento al comma 1, che è un emendamento "de minimis", nel senso che qui è il problema della dotazione organica del personale della Regione: parliamo di "dotazione organica", quindi non di dipendenti effettivamente in servizio. Noi proponiamo di scrivere un numero di 16 unità inferiore a quello da voi messo: 2.866, invece di aumentare di 8 unità rispetto alla finanziaria dello scorso anno, vi chiediamo di ridurre di 8 unità. Non cambia niente, perché i numeri sono sempre quelli, quindi non incide sui posti di lavoro, però è un segnale forte. Questa Giunta, che inizia la sua legislatura, inverte la tendenza rispetto all'ampliamento, anno dopo anno, della dotazione organica e fa un bel gesto; abbiamo imboccato la strada in cui si torna indietro, anche se piano, piano, con tutta la prudenza necessaria. Questo poi si può riflettere, anche se in minima parte, rispetto agli aspetti finanziari, con un risparmio finanziario nei commi successivi, eccetera, però riteniamo che è una cosa che costa poco, ma che potrebbe essere un'indicazione di tendenza molto importante. Caldeggiamo questo emendamento quindi perché ci sembra che possa indicare un gesto di buona volontà che va nella giusta direzione.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Perrin.

Perrin (UV) - Nous avons affirmé que, pour ce qui est de la dotation de personnel, on n'ira pas faire des pas de l'avant ou d'aller augmenter substantiellement la dotation; c'est un engagement politique que nous avons respecté parce que, si on va faire des pourcentages sur les 8 unités, je crois qu'on est à 0,00 et donc ce n'est pas substantiel. Je partage par contre qu'il y ait la nécessité de faire une analyse plus précise de la dotation de personnel et surtout de distribution du travail à l'intérieur de l'Administration régionale, donc cela représente un engagement de ce Gouvernement.

Il me semble réductif d'aller indiquer comme cela, sans des raisons particulières, seulement pour donner un signal, ce - 8 ou + 8, qui ne change rien vraiment à ce qui est le fonctionnement de la "machine" de cette administration. C'est dans ce sens donc que je me permets de prendre un engagement futur d'aller analyser avec plus d'attention la dotation de personnel, mais plus en particulier la distribution rationnelle et adéquate de personnel dans les différentes structures, afin de mieux répondre aux exigences d'un service public. C'est dans cette direction que le Gouvernement peut s'engager.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Cerco di offrire al Presidente alcuni elementi ulteriori per la sua riflessione.

Lei dice giustamente: "voi avete detto - 8, potevate mettere - 10 o 12, non avendo alcun senso la cifra che avete messo", però mi chiedo anche voi in base a cosa avete messo quella cifra, + 8: spiegazioni non ce ne avete date. Non ci avete detto dove, qual è l'esigenza nuova per cui avete bisogno di aumentare il personale; quando lo scorso anno o 2 anni fa - proprio perché il personale è uno dei temi che affronto - ho posto questo problema, mi è stato risposto che vi erano i vigili del fuoco, un corpo nuovo, quindi vi era una novità che bisognava inserire, un aumento molto forte, ma derivava dalla scelta di regionalizzare il Corpo dei vigili del fuoco. Quest'anno quale nuova esigenza è emersa? A me non sembra che sia emersa; non solo, ma mi pare - poi vedremo più avanti parlando dell'articolo 29 - che è vero che è stata prorogata di un anno la definizione delle competenze da trasferire ai comuni e, con le competenze, le risorse economiche, ma anche professionali, anche il personale. Noi allora dovremmo già attrezzarci a costruire un'amministrazione tale da essere pronta a trasferire personale e non essere carica sempre di più di personale da trasferire; quindi dovremmo al limite spogliarci di ulteriore personale e non aumentarne ulteriormente. Ad un anno dal trasferimento di competenze, noi aumentiamo il personale: 8 unità in più! Fra l'altro, sarebbe interessante conoscere chi e in quali settori.

Seconda osservazione: ho visionato la deliberazione del 17 novembre 2003 dell'attuale Esecutivo, in cui viene aggiornata la dotazione complessiva dell'organico della Giunta, di tutte le strutture - quindi vi è l'organico complessivo - e l'ultimo foglio, l'elenco dei posti vacanti, porta scritto: "totale dei posti vacanti: 100,85" (le percentuali derivano dal fatto che vi sono posti part-time). In questo momento, quindi, vi è una struttura regionale che è tarata su 2.866 unità, numero ivi indicato, ma in queste 2.866 unità di personale sono compresi 100,85 posti vacanti. Che senso ha quindi aumentare di 8 unità una struttura in cui vi sono già 100 posti vacanti? Mi chiedo in nome di che cosa, che logica vi sia sotto.

Se è vero, come è vero, che bisogna cominciare a razionalizzare, allora cominciamo a prendere atto della situazione così com'è. Non vogliamo aumentarla? Non vogliamo diminuirla? Almeno lasciamola così com'è! Perché lei, di fatto, aumentando di 8 posti, mantiene comunque? non capisco? ha già 100 posti vacanti e ne aumenta di altri 8, vuole avere 108 posti vacanti? Per fare cosa? Cento e otto posti vacanti che lei può quest'anno riempire - 108 posti vacanti non sono pochi - per potere poi il prossimo anno fare i trasferimenti ai comuni; è questo l'obiettivo? Vi è veramente un progetto? non oso dire demenziale, non è la parola giusta, ma si ha l'impressione che o non vi sia alcun progetto dietro - ed è molto grave allora che si aumenti così senza alcun progetto dietro -, o se vi è un progetto dietro, ripeto, è un progetto incomprensibile che va contro i dati che voi stessi avete indicato e avete approvato. Avete approvato voi la deliberazione della Giunta del 17 novembre, cioè di pochi giorni fa; è veramente incomprensibile, Signor Presidente! E lei deve spiegare anche agli imprenditori come mai è disposto ad aumentare continuamente questa "macchina"! O vi è un disegno che non viene detto - quello cui accennavo ieri sera nel mio intervento -, o vi è un disegno tale per cui si vuole mantenere la Regione come un'area in cui collocare ciascuno le persone che vuole, con le quali ha certi obblighi, certe affinità, però che queste "cose" debbano essere pagate dall'ente pubblico con i soldi di tutti? e lei, Signor Presidente, deve dire ai Valdostani che vuole aumentare un organico a fronte di 100 posti vacanti! Lo spieghi ai Valdostani questo, forse sarà più convincente delle cose che ha detto a noi!

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Anche il nostro gruppo rileva una contraddizione in questo articolo, nell'impostazione che costituisce il contenuto del medesimo. Una grossa contraddizione di cui abbiamo fatto cenno nella serata di ieri, in occasione della discussione generale, perché effettivamente, se uno parte dal principio o, meglio, dalle affermazioni fatte dall'Assessore Marguerettaz, secondo le quali questo bilancio è un bilancio di rigore, oltre ad essere un bilancio onesto, qui il rigore non si trova, bisogna cercarlo come "l'ago in un pagliaio", perché, da un po' di anni a questa parte, la "macchina" regionale si sta ingrandendo in maniera elefantiaca, in maniera incontrollata. L'Assessore ci dirà: "con 8 posti in più dov'è questo ingrandimento così esoso?", ma 8 posti in più sono quelli previsti nell'organico per il 2004, quindi da 2.858 saliamo a 2.866, ma, in questa legge finanziaria e nell'onestà declamata peraltro dall'Assessore nell'illustrazione di questo bilancio, si trascura tutto quell'arcipelago di società satelliti o di enti dipendenti dalla Regione, dove le assunzioni naturalmente sono completamente al di fuori del controllo del Consiglio regionale.

Ricordavamo ancora ieri sera che, per esempio, al Casinò è stato fatto un concorso per assumere questa estate un tot numero di addetti come operai comuni o come segretari amministrativi; alla "DEVAL" si sta procedendo ad assunzioni; presso diverse altre società si assume, di conseguenza sono società che sono o controllate dalla Regione, o partecipate, o che hanno dirette attinenze con l'Amministrazione politica regionale. Paradossalmente poi, come ricordava la collega Squarzino, queste 8 assunzioni in più vanno ad aggregarsi ad altri 100 posti vacanti, che devono essere ancora saturati da un punto di vista di individuazione delle persone che devono ricoprire i rispettivi incarichi. Il principio del rigore quindi non riusciamo a trovarlo, perlomeno in questo articolo e non solo in esso.

Rispetto alla finanziaria dello scorso anno, compariva anche un articolo che si riferiva al Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, un patto per evitare che gli enti locali effettuassero spese che esorbitassero dai parametri previsti dallo Stato italiano in quanto componente dell'Unione europea e soprattutto per evitare che gli enti locali straripassero nella gestione delle risorse in termini di spese correnti. Ebbene, questo articolo oggi non lo ritroviamo, è stato clamorosamente cancellato e vi è da dire che la finanziaria dello Stato - quella sì che è una finanziaria di rigore - prevede il rispetto del patto di stabilità anche in termini di nuove assunzioni, dove gli enti locali di una certa dimensione, ma anche le regioni non possono procedere all'ampliamento degli organici se non rispettano i parametri previsti dal patto di stabilità interna.

Qui allora abbiamo una prima contraddizione con l'esplosione dell'organico, ancora una volta al rialzo, nonostante la vacanza di un centinaio di posti che non sono stati ancora colmati. Incremento della spesa? perché lei dice, Assessore, sono bilanci preventivi, il preventivo 2003 e 2004, va bene, sono bilanci che dovranno essere verificati con l'assestamento in corso d'opera o con il consolidato a giugno, però dai 113 milioni di euro per 2.858 unità saliamo a 123,6 milioni per 2.866 unità, cioè + 8. Ecco dov'è il + 9% che prima abbiamo rilevato, è un + 9% che non può dire che assorbe solo l'aggiornamento contrattuale, perché non è così, o perlomeno così non risulta dal tenore letterale degli articoli della legge finanziaria che oggi ci proponete.

Assessore, le diamo un altro parametro di riferimento che è molto importante: in Lombardia, 9 milioni di abitanti, l'ente Regione conta 3.000 dipendenti, forse nemmeno; vi sono le province che hanno un'articolazione, ma la Regione Lombardia conta 3.000 dipendenti, la Regione Valle d'Aosta ne conta altrettanti, ne sono previsti 2.866, ma da questa cifra o, meglio, in questa cifra non sono considerati tutti quegli enti, società e comunque situazioni satellitari che dalla Regione dipendono direttamente o indirettamente. Abbiamo il comparto pubblico più esteso e più vasto rispetto alle altre regioni italiane. Crediamo che sia venuto il momento di fare una riflessione da parte di una Giunta che si accinge ad ereditare una situazione difficile e che deve impostare delle linee correttive che siano certe e chiare.

Lei ha detto che in questo documento vi sono delle linee strategiche, qui la strategia va in controtendenza, a parte il fatto che questa strategia è stata smentita ieri dall'intervento del Consigliere Sandri, che, cercando di imbonire la minoranza, diceva: "nel disegno di legge n. 7 non vi è nulla di strategico". Oggi l'Assessore ha detto che qualcosa di strategico c'è, mettetevi d'accordo, fate parte della stessa maggioranza! "L'idem sentire" qui è andato a farsi benedire!

Assessore, quindi, ci dia delle risposte, ma risposte non solo in termini di risposta alle nostre osservazioni, ma anche in termini effettivi di interventi normativi e, comunque, che limitino questa espansione incontrollata, perché non è sotto controllo, del comparto pubblico in Valle d'Aosta.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Perrin.

Perrin (UV) - Pour répondre à Madame Squarzino. Il semble qu'on a fait des bêtises énormes, et qu'on doit répondre face à l'opinion publique pour ce scandale de 8 personnes en plus sur la disponibilité du personnel de la Région! Il y a une personne dans l'organisation générale du personnel assignée au Gouvernement, cela signifie toute la disponibilité des dépendants publics à l'exception du Conseil; il y a 7 personnes qui ont été assignées à l'école pour les services administratifs avec des fonctions administratives. Pour ce qui concerne les places disponibles, vous savez que toutes les années il y a les concours qui vont remplacer dans l'ensemble du personnel les places qui restent disponibles, c'est physiologique dans le contexte. Voilà, je crois que les explications techniques sont très précises.

Pour ce qui est des dépenses, M. Tibaldi, pour le renouvellement du contrat, il y a le contrat de 2002-2003 encore et cela comporte une dépense de 2.465.000 euros? l'autre dépense prévue pour le renouveau du contrat pour 2004-2005 est de 3.710.000 euros. Ces chiffres donc ont une destination bien précise qui revient au renouvellement du contrat.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 12, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 7

Contrari: 16

Astenuti: 6 (Borre, Frassy, Maquignaz, Praduroux, Tibaldi, Viérin Laurent)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 13.

Frassy (CdL) - Questo emendamento si inserisce nel solco del ragionamento che è stato svolto sull'emendamento precedente, in questo caso però l'attenzione si sposta non più sulla visione generale della "macchina" regionale come organico, ma si focalizza sulla dirigenza. Qui, fra l'altro, apriamo una parentesi: stiamo affrontando, con questo articolo e con l'emendamento che proponiamo al comma 2 dell'articolo 11, alcuni di quei problemi che questa Assemblea nel finire della scorsa legislatura aveva evidenziato come prioritari, ossia la revisione di alcuni meccanismi insiti nella legge n. 45/1995, meccanismi che hanno portato nel passato e continuano tutt'oggi a far sì che certe situazioni sfuggano di mano e portino alle note vicende che sfociano nelle inchieste della Magistratura. Non è questo il caso dell'emendamento che presentiamo, ma vogliamo evidenziare come su questa materia non sia stato ad oggi fatto alcun tipo di riflessione nell'ambito non dico dei gruppi, ma dei partiti che ieri ed oggi compongono i gruppi della maggioranza.

Voglio allora brevemente ricordare ai colleghi i criteri che sovrintendono alla nomina e all'insediamento della dirigenza. A seguito della legge n. 45, i criteri sono cambiati, consentendo al potere esecutivo un'ampia discrezionalità nel conferimento degli incarichi e nell'attribuzione dei vari livelli nell'ambito della qualifica dirigenziale e, nonostante i criteri che vi siano all'articolo 17? i requisiti dell'articolo 16? vi è una deroga per una percentuale significativa - 15% - che consente l'assunzione di dirigenti esterni? ossia in deroga ai criteri di carattere generale per entrare nel ruolo della dirigenza. Al di là di questa deroga del 15%, ve ne è un'ulteriore prevista al comma 5 dell'articolo 62, perché tale comma - che viene modificato dall'articolo 11, che modifichiamo a nostra volta con l'emendamento - istituisce dei posti di massima fiduciarietà che coincidono con quelli di Capo e Vice Capo Gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sia della Presidenza della Regione che del Consiglio e di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro. "Questi posti, in virtù della natura fiduciaria?" - così dice il comma 5 dell'articolo 61 della legge n. 45/1995 - "? vanno in deroga agli articoli 16 e 17". Nella riscrittura che fate del comma 5 andate ad enucleare, cioè ad eliminare le figure che nomino adesso di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma e di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent cioè, nella sostanza, rimangono le figure che avevo menzionato prima, cioè Capi Gabinetto, addetti stampa, Agenzia del lavoro. Penso che anche qui qualche riflessione vada fatta su un'esigenza di fiduciarietà particolare, che sicuramente è rinvenibile nel "megafono" delle due Presidenze, cioè nei Capi Ufficio stampa? ma riteniamo, così come sono state "stralciate" - forse per motivi diversi - le due figure del comma 2 dell'articolo 11, che anche per le altre, in particolare per i Vice e Capo Gabinetto e Ufficio stampa, forse sia opportuno fare una riflessione diversa, ossia che, nell'ambito della struttura organica dell'Amministrazione, vi siano persone che possono garantire quella continuità di tipo istituzionale. Il nostro emendamento perciò, in sostanza, limita le figure fiduciarie, che sono ulteriori deroghe a quella del 15%, contenuta nell'articolo 17, ai Responsabili dei due Uffici stampa.

Apro una parentesi: abbiamo anche notato come molte volte questa fiduciarietà sia ingestibile, Presidente Perrin, perché o il fiduciario con la qualifica di Vice Capo Gabinetto e di Vice Capo Ufficio stampa, è il fiduciario del titolare, cioè del Responsabile dell'Ufficio stampa, cioè del Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, o è fiduciario di chi nomina il titolare. Noi abbiamo riscontrato nella vicenda dell'Ufficio stampa della Giunta come ben 3 vice, che rientravano nelle funzioni fiduciarie, per contrasto con il titolare, hanno avuto un turnover che li ha portati a fare altre scelte. È evidente allora che, anche nell'ambito della funzionalità e del controllo di certi meccanismi, sarebbe opportuno ripensare interamente la materia. Questo è il senso che sovrintende al nostro emendamento.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Perrin.

Perrin (UV) - Al comma 2 dell'articolo 11 si determina di non prevedere più nella pianta organica questi due posti fiduciari; se vogliamo, va nel senso espresso dal Consigliere Frassy, cioè abbiamo fatto un'analisi precisa anche delle necessità inerenti ai compiti dei fiduciari, che sono compiti di una delicatezza estrema. La Presidenza della Regione, chiaramente, ha la necessità di disporre di queste figure, questo per quanto riguarda soprattutto il Capo Gabinetto e il Vice Capo Gabinetto, mentre è un discorso diverso per il Capo Ufficio stampa e il Vice Capo Ufficio stampa: uno di questi si occupa soprattutto dei rapporti interni, mentre l'altro si occupa dei rapporti esterni, visto che la Regione ha tutta una serie di rapporti e anche di relazioni con le regioni esterne. Le figure dell'Ufficio stampa sono figure fiduciarie di riferimento per tutta la Giunta, non solo per la Presidenza della Regione, quindi è una funzione che svolgono per la Presidenza e i diversi Assessorati; diversa è la funzione del Capo Gabinetto e del Vice Capo di Gabinetto.

L'analisi, che ci ha portato alla "diminuzione", per quanto riguarda la Presidenza, del Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma - che viene gestito direttamente dalle strutture della Presidenza - e dell'altra figura, quella del Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, comunque, è stata accurata. Sono state cioè eliminate due figure le cui funzioni possono essere sostituite all'interno di quelle che sono oggi le altre figure fiduciarie; si tratta quindi di una razionalizzazione, proprio quello che viene richiesto, operata sulla base di un'analisi attenta delle necessità effettive di disporre di questo personale.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 13, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 23

Favorevoli: 5

Contrari: 18

Astenuti: 5 (Borre, Maquignaz, Pastoret, Salzone, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Président - Il y a encore un amendement, après on procédera à une suspension.

La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 14.

Riccarand (Arc-VA) - Questo emendamento è un po' il corrispettivo finanziario di quello che abbiamo presentato? a nostro avviso, sta in piedi anche se non è stata modificata la dotazione organica che avete previsto, perché si può comunque fare, visto che si può giocare sui posti effettivi un discorso di risparmio finanziario. La proposta anche qui, quindi, è di cercare di dare un segnale di contenimento delle spese, per quanto è possibile, rispetto alla dotazione che vi siete prefissati.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 14, présenté par le groupe "Arcobaleno": Conseillers présents: 27

Votants: 17

Pour: 3

Contre: 14

Abstentions: 10 (Borre, Frassy, Isabellon, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Rini, Salzone, Viérin Laurent, Viérin Marco)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 30

Votants: 26

Pour: 21

Contre: 5

Abstentions: 4 (Comé, Lavoyer, Salzone, Viérin Marco)

Le Conseil approuve.

Président - Je vous propose une suspension d'une heure.

Je rappelle que la Présidence a organisé un buffet dans la salle des commissions.

La séance est suspendue.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 20,06 alle ore 20,53.

Presidente - Riprendono i lavori.

All'articolo 12 vi è l'emendamento n. 15, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 12, comma 2:

sostituire le parole "in euro 18.000.000, di cui euro 7.000.000 per l'anno 2004, euro 6.000.000 per l'anno 2005 ed euro 5.000.000 per l'anno 2006", con le seguenti parole: "in euro 21.000.000, di cui euro 8.000.000 per l'anno 2004, euro 7.000.000 per l'anno 2005 ed euro 6.000.000 per l'anno 2006".

La parola al Consigliere Riccarand sull'emendamento n. 15.

Riccarand (Arc-VA) - Comma 2 dell'articolo 12: il Fondo cessazione servizio ci risulta essere un fondo piuttosto sofferente, perché vi è una disponibilità finanziaria insufficiente anche rispetto alle domande che vengono presentate, alle anticipazioni sul fondo, che sono un diritto da parte dei dipendenti regionali. In questo caso, quindi, la nostra proposta va nel senso di prevedere un aumento rispetto alla dotazione finanziaria prevista, che si è rivelata già insufficiente rispetto alle richieste esistenti. Noi quindi chiederemmo che vi sia una disponibilità ad incrementare il fondo.

Presidente - Se non vi sono altre richieste di intervento, la parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Nel comma 2 dell'articolo 12 vi è una proroga dei tempi previsti nella vecchia legge istitutiva, per cui con questa proroga andiamo a riposizionare la dotazione del fondo. Qualora vi fosse una situazione di sofferenza, sicuramente questa sofferenza si manifesterebbe nel secondo semestre, quindi, nel corso dell'anno, avremmo modo di tarare eventualmente gli stanziamenti.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Manteniamo l'emendamento, perché l'affermazione dell'Assessore ci conferma le prevedibili difficoltà di questo fondo, per cui riteniamo più opportuno che si provveda fin d'ora, perché vi sono anche delle richieste rispetto a questo fondo che sono da tempo inevase.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 15, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 18

Favorevoli: 3

Contrari: 15

Astenuti: 7 (Borre, Comé, Maquignaz, Praduroux, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 21

Favorevoli: 18

Contrari: 3

Astenuti: 5 (Comé, Lavoyer, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Discutiamo ora dell'emendamento n. 16, presentato dall'Assessore Cerise; ne do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 12 del Capo terzo del Titolo II è inserito il seguente articolo 12bis:

"Articolo 12bis

(Gestione dei cantieri in economia diretta)

1. L'Assessorato competente in materia di opere pubbliche è autorizzato ad assumere, secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese edili ed affini, personale operaio preposto all'esecuzione dei lavori nei cantieri organizzati in economia e compresi nel piano regionale operativo dei lavori pubblici (obiettivo programmatico 1.2.3. capitolo 51460; obiettivo programmatico 2.1.1.02 capitolo 51360)."

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Presso l'Assessorato del territorio vi è una forza lavoro di circa 90 addetti, che ha subito una sorta di conversione nel tempo. Queste maestranze sono previste in termini di riproduzione negli obiettivi programmatici dei capitoli 51460 e 51360. Cosa succede? Accade che la legge regionale n. 5/90, successivamente modificata dalla legge n. 9/91, concernente l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri della Valle d'Aosta, prevede all'articolo 7 che possano essere utilizzati nei cantieri i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento individuati secondo i criteri stabiliti con legge n. 56/1987. Il decreto legislativo n. 297/2002, entrato in vigore il 30 gennaio 2003, ha abrogato pressoché interamente la legge n. 56 e ha soppresso, con l'articolo 2, comma 3, le liste di collocamento sia ordinarie che speciali, ad eccezione di quelle per disabili, lavoratori in mobilità e marittimi. La legge regionale n. 5/90, pertanto, non trova più applicazione per mancanza di presupposti.

Nel frattempo, la maggior parte di queste maestranze sono occupate e quindi retribuite con gli emolumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Con questo emendamento andiamo a sanare la situazione, nel senso che ne prendiamo atto e stabiliamo che l'Assessorato competente in materia di opere pubbliche è autorizzato ad assumere, secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese edili ed affini, personale operaio preposto all'esecuzione dei lavori nei cantieri organizzati in economie e compresi nel Piano regionale operativo dei lavori pubblici. Bisogna dire che questo tipo di cantieristica ha subito una contrazione rispetto al passato e oggi è ridotto ai minimi termini, però svolge un lavoro significativo sul territorio, perché dà delle risposte a delle esigenze di interventi minuti, che alle volte è persino difficile riorganizzare in altro modo.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Questo è un articolo nuovo, che non compariva nel testo della finanziaria e che non è stato neanche mai presentato nelle riunioni da noi effettuate nelle scorse ore. Non voglio mettere in discussione quello che ci ha detto l'Assessore, però rileviamo che ci troviamo di fronte ad un articolato nuovo, di cui non conosciamo fino in fondo le caratteristiche e le conseguenze e ancora una volta ci sorprendiamo rispetto al metodo con cui vengono presentate queste proposte, nel senso che ci sembra necessario dare la possibilità a tutto il Consiglio di fare un approfondimento rispetto alle esigenze. Qui non è un'esigenza sorta all'improvviso, allora ci chiediamo come mai non sia stata inserita inizialmente nel provvedimento di finanziaria, ma arriva all'ultimo momento una normativa che dà un potere notevole all'Assessorato competente. Noi su questo emendamento, quindi, esprimiamo dei dubbi nel merito, ma soprattutto una contrarietà per quanto riguarda il metodo con cui viene proposto all'esame del Consiglio.

Presidente - La parola al Consigliere Isabellon.

Isabellon (UV) - Ringrazio l'Assessore, perché già nella sua illustrazione ha comunque messo in evidenza le ricadute positive di questo tipo di interventi sul territorio, perché, mentre da una parte si fa la teoria del supporto dei piccoli comuni e dell'assistenza verso delle categorie che hanno necessità di avere un'attività lavorativa, piuttosto che non essere oggetto di un assistenzialismo generalizzato? dalla mia esperienza di amministratore ho visto che con questi tipi di interventi si ottengono degli ottimi risultati. Credo che il perseguire queste linee di attività anche su dei piccoli interventi sul territorio sia una maniera per dare delle risposte pratiche e i comuni che ne usufruiscono sono molto spesso i piccoli comuni, che citavamo prima in altri passaggi; di conseguenza, esprimo un parere molto favorevole sull'argomento.

È chiaro che sono stato assegnato al gruppo virtuale del partito dei sindaci, quindi in questo momento sento di dare una testimonianza della positività di questa tipologia di interventi proprio per gli amministratori, che molto spesso tribolano a dare delle risposte, soprattutto quando è necessario avere la possibilità di fare questi interventi. Esprimo quindi il mio voto molto favorevole.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Questo articolo 12bis, effettivamente, è spuntato come un fungo insieme al pacchetto di emendamenti, che invece erano stati grosso modo concordati, perlomeno a livello di modalità e di metodo di presentazione con la Giunta. Spunta come un fungo e contiene una serie di perplessità, così come formulato, che sono alquanto evidenti; la prima: si autorizza l'Assessorato competente in materia di opere pubbliche ad assumere chi, quante persone, con quali modalità? Sì, vi è scritto: "secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese edili ed affini", però questo riguarda l'inquadramento giuridico-retributivo ma, da che mondo è mondo, il reclutamento nella pubblica amministrazione avviene mediante dei regolari concorsi. Ci sembra che, così come è stato scritto, vi siano anche dei profili di illegittimità, pertanto non ci sentiamo, a meno che vi siano dei chiarimenti da parte sua, di votare l'articolo.

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Volevo chiedere, in riferimento a questo articolo, alla Giunta alcune informazioni. Intanto, che relazione esiste fra questo articolo 12bis e l'articolo 31 della finanziaria, concernente: "Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12", dove viene inserito l'articolo 3bis, che prevede: "L'Amministrazione regionale, su richiesta degli enti locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi, qualora disponibili, per l'esecuzione di lavori, che rivestano carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli enti stessi."

In secondo luogo, mi associo a quanto ha appena richiesto il collega Tibaldi circa il numero di addetti che sarebbe occupato in queste operazioni; capisco che il numero può cambiare, però ci saranno delle previsioni! Immagino, penso di essere un facile indovino nel dire che questi numeri non rientreranno nell'organico regionale, non sarà un "carrozzone", ma un "carrozzino" che si cerca di mettere in piedi, come per quanto riguarda gli stagionali forestali, il meccanismo è un po' quello. Voglio capire se è la stessa cosa o se è qualcosa di diverso, con quali criteri vengono assunte queste persone.

Pongo delle domande a fini di chiarimento perché, come hanno fatto rilevare i miei colleghi, questo emendamento ce lo siamo trovato sul tavolo adesso, non ne abbiamo mai parlato neanche nelle numerose occasioni che abbiamo avuto in questi giorni di approfondire tutti gli emendamenti. Questa è una questione totalmente nuova, perciò chiedo che vengano dati i chiarimenti necessari. Può darsi che abbia un'idea contraria a questa "cosa", però voglio sapere quali sono i meccanismi che sottendono all'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA) - Faccio un intervento molto breve, perché anch'io voglio formulare le domande che sono già state poste dai miei colleghi. Vogliamo capire quante sono le persone interessate, quali sono le modalità e le caratteristiche, se questi operai sono assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato e volevo sapere se questo va ad incidere sui costi per la Regione. Vediamo che qui vi è già il parere favorevole, allora volevamo capire se questo va ad alterare le spese che erano previste prima.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Penso che su questo argomento vada fatta più di una riflessione, anche una riflessione sul senso della sanatoria e su come si concilia l'articolo 12bis con l'articolo 31 citato poc'anzi, che, probabilmente, fa riferimento a personale differente rispetto a quello oggetto di sanatoria. Questa sanatoria, probabilmente, riguarda un numero di unità inferiore rispetto a quelle di qualche tempo fa, perché qualche tempo fa ci risultava che l'Assessorato dei lavori pubblici disponesse di una quantità di forza lavoro gestita in questa maniera che era superiore alle 100 unità e si avvicinava alle 200, tant'è che la gestione di questo personale avveniva al di fuori dell'Ufficio del personale e vi è una deliberazione di Giunta che di anno in anno rinnova un incarico professionale per la gestione di questi lavoratori.

Si pongono a questo punto una serie di riflessioni in materia di politica del lavoro. Sappiamo bene qual è la particolarità dell'edilizia, soprattutto in Valle d'Aosta, dove l'edilizia ha un andamento stagionale, nel senso che non consente la prosecuzione dei lavori nella stagione invernale, per cui vorremmo capire se queste persone poi, pur essendo assunte a tempo indeterminato, vengono licenziate all'approssimarsi del periodo invernale o se vengono messe in cassa integrazione; vorremmo capire dove sono e cosa fanno queste persone d'inverno. Dopodiché vorremmo anche capire se, da un punto di vista contrattuale, ciò sia logico, soprattutto se, come ci sembra di ricordare, gli operai, che sono assunti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, nei ruoli regionali, sono inquadrati con il contratto del comparto unico regionale, indipendentemente dal fatto che lavorino presso i Lavori pubblici e che effettuino attività di tipo edile. Ci troviamo ad avere due distinti blocchi operativi, che operano nel medesimo settore, ma che hanno trattamenti economici e giuridici molto differenziati fra di loro. Non voglio qui svolgere il ruolo del sindacato, intanto perché mi sta stretto e poi perché non mi compete, però penso che queste siano delle considerazioni pertinenti e sulle quali una risposta e un chiarimento sono dovuti da parte della Giunta, anche perché voglio evidenziare che la situazione è due volte grave: è grave perché è una sanatoria ed il fatto che una sanatoria venga gestita attraverso un emendamento inserito in corso di discussione è ancora più grave.

Vorremmo capire quali sono i ragionamenti che sono sottesi a questo tipo di conclusione, anche perché, come è stato detto dai banchi della Giunta, non è una novità. È una situazione ereditata probabilmente dal passato, un passato che peraltro molti degli Assessori hanno condiviso nella precedente legislatura e ci piacerebbe capire se questo articolo 12bis riguarda le vicende dell'esercizio 2004 o se è un articolo che va nei fatti a creare gli ennesimi fuori ruolo, come sono i forestali o gli addetti alle mostre e tutta quella serie di precariato, fra cui anche l'Agenzia del lavoro, che, con una norma discutibile impugnata dalla Corte costituzionale, è rimasto poi fermo. Su questo vorremmo avere maggior chiarezza, al di là del contenuto stringato ed ermetico dell'articolo 12bis che inserite con il vostro emendamento.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Come previsto nella legge n. 12, vi è tutta una serie di interventi che vengono eseguiti in economia diretta o attraverso dei cottimi fiduciari? si rapporta effettivamente con quell'articolo che andiamo a vedere dopo, mi pare che sia il 31? e che chiarisce un poco meglio la norma pre-esistente. Questi addetti, quindi, sono praticamente quelli che fanno in parte quegli interventi, perché una parte di questi ultimi viene fatta anche attraverso dei cottimi fiduciari e non tutti vengono fatti con queste maestranze. Questi cantieri esistono da quando esiste probabilmente la Regione o una cosa del genere, ma questo tipo di cantieristica ha subito un'evoluzione, nel senso che una volta erano cantieri per disoccupati, poi via via si sono personalizzati in cantieri che facevano interventi di tipo specialistico (opere murarie, interventi di edilizia, eccetera). Con l'entrata in vigore della legge n. 12, questo tipo di attività è stata censita e inserita all'interno della legge n. 12, tant'è vero che si parla di quegli interventi che sono previsti nel Piano operativo dei lavori pubblici. Fino all'anno scorso le modalità di assunzione avvenivano attraverso un dispositivo di legge, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 297/2002, entrato in vigore il 30 gennaio 2003. Con questa norma si va semplicemente a dire quello che si è fatto né più, né meno fino ad oggi, non è cambiato niente.

Dicevo prima, vi è stata un'evoluzione e l'evoluzione cosa voleva dire? Voleva dire che da cantieri per disoccupati sono diventati dei cantieri sempre più professionalizzati, subendo una contrazione, perché si è passati dai quasi 200 operai di qualche anno fa a una novantina. Il capitolo di bilancio era previsto per questo tipo di spesa, con questo articolo 12bis andiamo a definire finalmente con chiarezza qual è la procedura attraverso la quale si vanno ad assumere. Sono assunti peraltro con il contratto degli edili - in questo non c'è niente di nuovo rispetto al passato -, con contratto a tempo determinato, nel senso che questi operai vengono occupati per il periodo di apertura di ogni singolo cantiere. Per ogni cantiere, quindi, vi è un provvedimento che stabilisce il periodo di occupazione e nel periodo invernale sono messi in cassa integrazione, perché così prevede il contratto di questa categoria di lavoratori.

Qui si dice: all'interno delle disponibilità di bilancio e sulla base di quello che è il piano operativo. Vi sono quindi due provvedimenti a monte che devono disciplinare la presenza di questi lavoratori: che vi sia la disponibilità di bilancio e che le opere per le quali sono chiamati a lavorare siano previste nel Piano regionale operativo dei lavori pubblici.

È una norma che va a regolarizzare meglio una situazione consolidata.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy, per dichiarazione di voto.

Frassy (CdL) - Vorrei evidenziare all'Assessore e ai colleghi che si apprestano a votare questo emendamento che, al di là di quelle che possono essere le differenti valutazioni data la tempistica, piuttosto che la sostanza del provvedimento, questo provvedimento è formulato in maniera equivoca e può essere frutto di successivi contenziosi. È un principio giuslavoristico incontestabile che, in assenza di precisazioni e determinazioni, l'assunzione si intende a tempo indeterminato, perciò, nel momento in cui scrivete che autorizzate ad assumere e non precisate a tempo determinato, in virtù e della norma generale e del contratto collettivo qui richiamato, l'assunzione si intende a tempo indeterminato, perciò, sostanzialmente, va nella direzione opposta, Assessore, rispetto a quanto lei ha appena finito di dirci, che è a tempo determinato. Questo comporta il problema reale che a novembre i cantieri sono chiusi e che queste persone o le mettete in disoccupazione, o in cassa integrazione; perciò quanto scritto non è la stessa cosa di quanto è stato illustrato.

Abbiamo poi dei forti dubbi che si possa decidere di assumere "tout court" e basta con una norma di legge, senza andare ad individuare dei principi e dei criteri. Assessore, i cantieri a cui fa riferimento lei, facevano riferimento ad una legge dello Stato che si fondava non sui lavori in quanto tali, ma sulle fasce deboli?

(interruzione dell'Assessore Cerise, fuori microfono)

? ma era quella la deroga al sistema generale dell'assunzione dell'ente pubblico! O lei introduce una deroga analoga, ammesso che vi sia la competenza - e ho dei dubbi, perché non abbiamo competenze se non integrative in materia previdenziale -, altrimenti lei sta derogando ad un principio di carattere generale sulle assunzioni dell'ente pubblico. Questa norma è illegittima sotto più di un punto di vista, inoltre è equivoca e si presta a contenziosi successivi.

Se avete l'esigenza della sanatoria, portiamola nelle commissioni e discutiamola, verificatela con i vostri uffici, ma non portatela così questa sera, perché state prendendo una strada che creerà più problemi di quanti stasera non pensate di risolverne!

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Credo che, da parte di vari consiglieri, siano state espresse delle forti critiche rispetto a questo provvedimento spuntato come un fungo, a questo articolo 12bis che non era contenuto nella finanziaria, non è stato preannunciato, non è stato illustrato precedentemente e che ci troviamo adesso sul tavolo. Ci sono grossi dubbi sull'opportunità di questo provvedimento, sulla sua legittimità, sulla sua natura anche di provvedimento, quindi chiediamo alla Giunta di ritirare questo articolo e di presentarlo con un disegno di legge, se ritiene opportuno mandarlo avanti, ma non chiedeteci di votarlo in questa sede.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento?

Consigliere Riccarand, lei ha ancora la parola.

Riccarand (Arc-VA) - Faccio richiesta formale alla Giunta di ritirare questo articolo 12bis per tutta una serie di motivazioni che sono state illustrate, quindi aspettiamo la risposta.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Preso atto di queste considerazioni, ritiriamo questo emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Borre.

Borre (UV) - Vorrei ricordare che ieri, come Capigruppo, ci eravamo presi l'impegno che avremmo chiuso entro stasera la finanziaria.

Presidente - L'emendamento n. 16, presentato dall'Assessore Cerise, è ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 21

Contrari: 5

Astenuti: 5 (Comé, La Torre, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 21

Contrari: 5

Astenuti: 5 (Comé, La Torre, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 21

Contrari: 5

Astenuti: 5 (Comé, La Torre, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 16 vi è l'emendamento n. 17, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Nell'articolo 16 l'autorizzazione di spesa è così determinata:

"per il triennio 2004/2006, in euro 55.576.504, di cui euro 18.670.2208 per l'anno 2004, euro 18.140.208 per l'anno 2005 e euro 18.140.2208 per l'anno 2006".

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Volevo avere un po' di chiarezza su come è costituito questo fondo sociale, perché apparentemente vediamo che per il 2004 sono stanziati 16.766.088 euro, mentre lo scorso anno erano stati stanziati 9.100.000 euro, per cui sembra che vi sia una grande differenza. In realtà, anche qui faccio notare come nel predisporre la legge finanziaria si sono usati criteri diversi di accorpamento delle voci rispetto allo scorso anno, per cui è difficile fare un confronto, a meno che uno non vada analiticamente a vedersi tutte le voci.

Se prendiamo tutti i capitoli che sono indicati fra parentesi alla conclusione del comma 1, articolo 16, e vediamo gli stanziamenti previsti nel 2003, vediamo che, per tutto questo settore delle politiche sociali, erano stanziati lo scorso anno 17.317.958, cioè 600 mila euro più di quest'anno. L'anno scorso c'erano 9.100 euro, quest'anno sarebbero indicati 9.115 euro; se vediamo nel triennio come sono collocate queste spese, vediamo che, per esempio, lo scorso anno si prevedeva per il 2004 quasi 1 milione di euro in più rispetto a quello che è stato stanziato. Se vediamo anche gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale 2004-2005-2006, vediamo che vi sono apparentemente degli stanziamenti più alti ma, in realtà, spostando i capitoli, cambiando i fattori, la somma non cambia. Quello che invece appare è che complessivamente vi sono su questo settore del sociale meno fondi dell'anno scorso e noi, coerentemente con la richiesta fatta nella nostra mozione sugli indirizzi di bilancio, chiediamo che vi siano 2 milioni in più ogni anno su questo Fondo delle politiche sociali e complessivamente nel triennio 6 milioni, altrimenti non vedo dove e come vi sia nel bilancio la presenza di una scelta forte per le politiche sociali.

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.

Fosson (UV) - Se incomincia dicendo che non sa cos'è il Fondo regionale per le politiche sociali, poi mi dice che il fondo è diminuito o aumentato? tra l'altro, ieri in quella lunga serata mi aveva fatto i complimenti perché avevamo aumentato il Fondo sociale regionale? allora non ci intendiamo più.

Il Fondo regionale per le politiche sociali è una conseguenza della legge n. 18/2001 che lo sancisce, su cui vi è un obbligo morale di destinare a questo fondo l'1% di tutto il denaro corrente e questo è avvenuto. Certo, probabilmente, per il sociale si pensa di non destinare mai abbastanza risorse, questo è vero; ieri il Consigliere La Torre ha posto una domanda giusta: "Per le tossicodipendenze destiniamo abbastanza o bisogna destinare ancora di più?" Chiaramente, anche se però i problemi sociali non si risolvono solo con l'aumento del denaro.

Quest'anno comunque, proprio definendo fondo sociale quello che ho detto, tale fondo passa dai 15.184.000 euro del 2003 a 16.160.008 euro del 2004. Questo fondo sociale, forse per questo il totale non le viene, è ripartito in vari capitoli; fra l'altro, mi sono dimenticato di dire che questo fondo sociale quest'anno è ben di più dell'1%, addirittura è l'1,12% del denaro corrente, quindi vi è un aumento consistente rispetto all'anno scorso. In particolare, sulla distribuzione di questi capitoli, al 61310, Fondo regionale per le politiche sociali, quello che lei citava, vi è un aumento per il 2004 di 1.844.000 euro; per il capitolo 61312 e 61317, che prevedono convenzione per la gestione delle comunità per minori e per adolescenti a carico della Regione e convenzione con l'Istituto Don Bosco, un aumento di 118.000 euro; poi si mantiene lo stesso finanziamento per l'assistenza domiciliare educativa e via di seguito, però in totale il Fondo sociale regionale è decisamente in aumento rispetto ai fondi stabiliti lo scorso anno, questi sono dati obiettivi.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Questo è uno dei casi in cui sarebbe utile fare una discussione congiunta della legge di bilancio con la legge finanziaria, per cui non voglio in questo momento tediare ulteriormente, ma domani torneremo su questo e chiederò la somma dei vari capitoli. Quando dicevo che non è chiaro il Fondo delle politiche sociali, perché lei, Assessore, non può chiamare - faccio un esempio - Fondo regionale per le politiche sociali il capitolo 61310 del bilancio e dire contemporaneamente che nell'articolo 16 al Fondo regionale per le politiche sociali sono assegnati 16 milioni di euro. Ho capito che è compreso tutto il resto, ma allora diamo nomi diversi: uno è il settore sociale e l'altro è il fondo specifico.

Inoltre: lo scorso anno dalla stessa legge, allo stesso paragrafo e per le stesse motivazioni, era stato preso in esame solo il Fondo specifico per le politiche sociali; allora voglio dire non vi è chiarezza; comunque, continuiamo a mantenere questo emendamento, perché, in realtà, come vedremo, non vi è un aumento reale di fondi per le politiche sociali.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 17, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 23

Favorevoli: 5

Contrari: 18

Astenuti: 2 (La Torre, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 18

Contrari: 6

Astenuti: 1 (La Torre)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 24

Favorevoli: 18

Contrari: 6

Astenuti: 1 (La Torre)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 18 abbiamo l'emendamento n. 18, presentato dai Consiglieri Tibaldi e Frassy e l'emendamento n. 19, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; do lettura dell'emendamento n. 18:

Emendamento

"1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta) come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa di euro 62.000.000."

Do lettura dell'emendamento n. 19:

Emendamento

Articolo 18. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Rientrano nell'autorizzazione di cui al comma 1 gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge."

La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - L'argomentazione è molto semplice. All'articolo 18, 1° comma si stabilisce che, per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di "Finaosta", è autorizzata nel triennio la spesa di 117.500.000 euro. Il 2° comma specifica che rientra nell'autorizzazione di cui al comma precedente la spesa di 2.000.000 di euro per il 2004 e di 60.000.000 di euro per il 2005 per gli interventi volti al rifacimento delle funivie del Monte Bianco, di cui già abbiamo visto la trattazione all'articolo 3 di questa legge finanziaria.

Il montante è di 117.500.000 di euro, il comma 2 dice che di questi ce ne sono 62 milioni già predestinati e gli altri quali indirizzi avranno? Non vi è traccia di questi indirizzi in alcuna norma della finanziaria, non vi è traccia nella relazione, cioè praticamente diamo una quota finanziaria di notevole entità a "Finaosta" e non conosciamo come organo delegante quali sono gli indirizzi di spesa. Ci sembra un approccio alquanto approssimativo nel conferire del denaro che viene gestito in forma speciale, ai sensi della legge n. 16/1982, e che quindi esorbita da quella che sarà la futura e possibile azione di controllo politico anche da parte del Consiglio regionale. Ecco perché abbiamo presentato l'emendamento n. 18, emendamento che mantiene l'autorizzazione di trasferimento nella cifra di 62 milioni, che altro non è che l'ammontare della quota predestinata al rifacimento della funivia del Monte Bianco; altrimenti, Assessore, mancano indirizzi di spesa su oltre 50 milioni di euro che qui vengono impegnati o di cui si chiede la delega in bianco a favore di "Finaosta" in gestione speciale. Non ci sembra assolutamente corretto che l'organo politico, il Consiglio regionale, che stabilisce le varie autorizzazioni di spesa con la legge finanziaria, non conosca le destinazioni di questi interventi che si intendono effettuare. Se ci sa dire qualcosa di più, è bene che venga iscritto con un apposito emendamento all'articolo 18, ma adesso!

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand sull'emendamento n. 19.

Riccarand (Arc-VA) - Ritiriamo questo emendamento, perché ha una formulazione tecnica legata al nostro emendamento all'articolo 3 sulla riformulazione della destinazione del fondo, che era sia per le funivie che per La Palud; non essendo stato accolto il precedente emendamento, ritiriamo anche questo.

Presidente - Si dà atto che l'emendamento n. 19 è ritirato.

La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - L'articolo 18 prevede complessivamente 117.500.000 euro; come ha ben ricordato, fanno parte di questi 117.500.000 euro i 62.000.000 per le funivie del Monte Bianco, il resto è un aumento della dotazione della gestione speciale a "Finaosta".

Ricordo che, per l'utilizzo di questi fondi, vi sarà un provvedimento ad hoc da parte dell'Amministrazione regionale e rammento una vicenda che ha occupato le sedute di questa Assemblea, ad esempio l'acquisto del Grand Hotel Billia e di tutta una serie di aree pertinenziali per cui, qualora "Finaosta" addivenisse a un accordo, a una "due diligence" positiva, sarebbe necessario avere la disponibilità finanziaria per poter chiudere questo tipo di operazione; ricordo per contro altre operazioni, quali l'intervento sulla Caserma Testafochi e quant'altro. Abbiamo tutta una serie di iniziative, volevamo e abbiamo in animo di verificare la possibilità di trasferire parte del patrimonio regionale a società immobiliari ad hoc, evidentemente sono attività che richiedono un ampio confronto, ma bisogna avere la disponibilità finanziaria.

Questa disponibilità finanziaria, quindi, è impegnata specificatamente per questi grandi progetti che, da qui alla fine del 2004, speriamo di poter risolvere, per dare una risposta positiva a tutto un sistema che preme. Questa allocazione, quindi, non è assolutamente una delega in bianco perché, per l'utilizzo di questi fondi e anche per il trasferimento dei fondi, vi saranno tutta una serie di passaggi, quindi questa è una previsione che riteniamo positiva.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Vede, Assessore, non ci trova assolutamente d'accordo, perché questo è un approccio nell'affrontare la questione contabile e finanziaria estremamente superficiale, perché vi sono 60 e più milioni di euro che non hanno una destinazione precisa.

Lei ha detto: "ci sono progetti che sono in itinere" o, meglio, vi sono idee che sono in itinere, come l'acquisizione del Grand Hotel Billia, dove lei però, ancora rispondendo alle nostre interpellanze, ha più volte ribadito che è eventuale, non è necessaria e che, per acquistare quel complesso, ci vogliono dei soldi. Vi è poi "l'operazione Testafochi", su cui addirittura il Sindaco di Aosta ha fatto dichiarazioni eclatanti, dicendo: "Noi vogliamo le caserme, però i soldi non ci sono".

Lei ha detto che vi sarà un provvedimento ad hoc, ovvero una o più leggi regionali per intervenire, perché altrimenti non si può disporre del denaro, però è altrettanto vero che la Regione - basta guardare l'articolo 3 - contrae dei prestiti, dei mutui piuttosto cospicui per poter far fronte a queste spese. Assessore, i prestiti si possono contrarre sia oggi in sede di redazione del bilancio, ma forse più opportunamente domani, quando si hanno le idee chiare su quello che si vuole fare! Visto che la Giunta non ha le idee chiare su quello che vuole fare in materia di rottura dell'accerchiamento e di caserme, non vedo perché dobbiamo concedere questa delega in bianco con l'approvazione di questa norma, l'articolo 18, dove solo 62 milioni di euro hanno una destinazione precisa, gli altri appartengono al regno dell'indefinito! La finanziaria, in questo caso, con questa sua norma, dove non vi è alcuna precisazione, purtroppo, appare indefinita, tanto che la stessa relazione, che accompagna l'articolato, non dice quello che lei ha detto poc'anzi, che l'ipotesi previsionale potrebbe essere rivolta all'acquisizione del Grand Hotel Billia o della Caserma Testafochi. Le relazioni previsionali fatte dai vostri predecessori, comunque, davano indicazioni più precise!

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz, per dichiarazione di voto.

Marguerettaz (UV) - Per annunciare il nostro voto contrario al questo tipo di emendamento, ricordando che la contrazione di un mutuo in fase di previsione deve dare un'indicazione precisa di un intervento in conto capitale, per cui il mutuo che è stato indicato è un mutuo delle opere stradali in modo specifico e puntualmente indicate nel nostro bilancio di previsione. Sarebbe impensabile, insostenibile, non conforme alle regole contabili immaginare di fare un mutuo per delle opere indefinite. Dopodiché vi è una questione di tempo perché, nel momento in cui si dovesse concludere l'operazione con eventuali interlocutori e si addivenisse ad un accordo - questi interlocutori sono gli attuali proprietari del Grand Hotel Billia, piuttosto che i proprietari di altri beni immobili, quindi non è un atto unilaterale, necessita di un accordo -, l'attività per mettere in piedi un mutuo farebbe forse vanificare tutte le buone intenzioni. Da questo punto di vista, non per andare a ricordare i famosi fondi globali, è una forma come quella dei fondi globali gestita con questo tipo di approccio, che permette di investire su dei progetti di lungo termine.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 18, presentato dai Consiglieri Tibaldi e Frassy:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 23

Favorevoli: 4

Contrari: 19

Astenuti: 3 (La Torre, Salzone, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 4 (La Torre, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 4 (La Torre, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 20 vi sono gli emendamenti nn. 20 e 21, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 20, comma 1

L'autorizzazione di spesa è così rideterminata:

euro 4.650.000 di cui euro 1.550.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005, 2006.

Emendamento

Articolo 20

Il comma 2 è soppresso.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Ritiriamo questi due emendamenti, perché ripropongono la stessa logica della critica all'utilizzo dei mutui che abbiamo già fatto in passato e che ha già avuto un esito definito, per cui li ritiriamo.

Presidente - Gli emendamenti nn. 20 e 21 sono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 20:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 20

Contrari: 3

Astenuti: 6 (Frassy, La Torre, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 21 abbiamo l'emendamento n. 22, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi e l'emendamento n. 23, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; do lettura dell'emendamento n. 22:

Emendamento

Sostituire l'articolo 21 con:

"1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 26 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico) è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 2.500.000, di cui euro 1.500.000 per l'anno 2004, euro 500.000 per l'anno 2005 ed euro 500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.04 capitolo 38100)."

Do lettura dell'emendamento n. 23:

Emendamento

Articolo 21. L'autorizzazione di spesa contenuta nel comma 1 è così modificata:

"è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 4.582.000, di cui euro 1.582.000 per l'anno 2004, euro 1.500.000 per l'anno 2005, euro 1.500.000 per l'anno 2006".

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - La norma che avete inserito all'articolo 21 della finanziaria va a modificare una legge recente ed è una legge che era stata approntata per contribuire a superare l'emergenza del dopo alluvione; il titolo di quella legge era: "Interventi di tipo finanziario fra gli altri per la delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico". L'articolo 21 della legge finanziaria che proponete è in questo caso un articolato completamente finanziario, perché nella sostanza modifica delle risorse stanziate nel disegno di legge madre, ossia nella legge n. 11/2002 e penso che su questo aspetto vada fatto il punto della situazione.

Vorrei ricordare ai colleghi consiglieri che l'articolo 26, ossia quello delle disposizioni finanziarie della legge n. 11/2002 sulla delocalizzazione, prevedeva uno stanziamento per il 2004 di 1.582.000 euro, cioè nel 2002 si faceva una previsione di spesa per il 2002 di 516.000 euro perché eravamo nell'immediatezza degli eventi e del provvedimento legislativo e difficilmente ci sarebbe stato il tempo per poter mettere a spesa le risorse; per il 2003 vi è una previsione di 1 milione di euro e per il 2004 di 1.582.000 euro. Cosa succede? Che arrivando ad affrontare la previsione del 2004, quei 1.582.000 euro, che dovevano essere la competenza del 2004, diventano una previsione da spalmare sul triennio 2004-2006.

Vorremo capire allora qual è la ragione che sta alla base di questa scelta; se è una scelta soltanto di tipo finanziario, Assessore Marguerettaz, siamo preoccupati; se invece è una scelta non solo di tipo finanziario, ma una scelta sostanziale, siamo preoccupati lo stesso, perché comunque la legge è fallita. Vorremmo capire i motivi per i quali è fallita perché, quando questa legge è stata deliberata da questo Consiglio, è vero che vi era ancora un ricordo più fresco - potrei sembrare polemico -, di quanto non ci sia stato in questo 2003, degli eventi alluvionali ma, comunque sia, avevamo ponderato, perché erano passati ben 2 anni, le conseguenze di quegli eventi. Visto che la delocalizzazione è un passaggio importante per arrivare a mettere in sicurezza il nostro territorio in riferimento sia alle strutture che ai nostri concittadini, vorremmo capire perché riducete in maniera drastica questo stanziamento, tanto che il nostro emendamento va a ripristinare un finanziamento che ancora una volta questo Consiglio aveva approvato. Bisognerebbe cioè capire quali sono le logiche che stanno alla base di certe scelte, che vanno bene in un momento e poi vengono completamente smentite in un momento successivo. Non ho altro da aggiungere, perché mi riservo in sede di votazione o dell'emendamento o dell'articolo di fare un'ulteriore valutazione sulla base delle risposte. Penso che il problema sia chiaro ed evidente, mi auguro che ci possa essere una risposta chiara.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Anche noi abbiamo presentato un analogo emendamento all'articolo 21, che muove dalle stesse preoccupazioni e dalla constatazione della riduzione dei fondi. Abbiamo proposto un fondo ancora più cospicuo, ma sicuramente condividiamo i rilievi che sono stati fatti dal Consigliere Frassy rispetto alla discutibilità di una scelta di ridurre questi fondi, quindi manteniamo questo emendamento con la disponibilità a votare anche quello presentato dalla "Casa delle Libertà".

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Per quanto riguarda la delocalizzazione, dobbiamo fare qualche considerazione su quello che porta a questa scelta di finanziamento. Salto il riferimento alla normativa statale perché le due leggi dello Stato sulla delocalizzazione hanno sostanzialmente fallito i loro obiettivi.

Volevo fare una considerazione di carattere generale: la delocalizzazione è una tipica misura di prevenzione di tipo non strutturale finalizzata ad allontanare dalle aree a rischio idrogeologico gli obiettivi che potrebbero subire dei danni in caso di verificarsi di certi eventi. Ora, non può riguardare solo le aree sottoposte al pericolo di esondazione, ma anche tutte le altre che possono essere oggetto di rischio idrogeologico, quindi a rischio di valanghe, di frane e altri eventi. La delocalizzazione è una delle iniziative che deve essere considerata come una possibilità messa a disposizione per salvaguardare la pubblica incolumità, da utilizzare però solo quando non siano possibili interventi di protezione classici di tipo strutturale. Per poter attuare queste misure, è necessario che siano perimetrate le aree a rischio secondo una classificazione sui diversi livelli di pericolosità e che siano individuate quelle modalità di intervento finanziario che, seppure non coprano interamente i costi, siano in grado di attivare la delocalizzazione; si lega poi anche a tutto il discorso dell'assicurazione obbligatoria, ma che qui salto.

Rispetto al primo punto, l'individuazione delle aree secondo dei livelli di pericolosità, devo richiamare il fatto che i comuni hanno in corso la famosa cartografia degli ambiti inedificabili proprio per frana, valanga, alluvione e quant'altro, ai sensi della legge n. 11/1998; è un procedimento che si sta per concludere su tutto il territorio. Dobbiamo però notare che non sempre i criteri con cui i comuni hanno individuato queste aree sono omogenei, nel senso che qualche volta i professionisti hanno qualche interpretazione che non è sempre omogenea dappertutto; è poi la Regione che sovente, in fase di concertazione, va a dare dei criteri per cercare di omogeneizzare. A questo punto, ci troviamo di fronte ad uno scenario che offre villaggi, case singole, borgate, complessi piuttosto rilevanti in aree sottoposte a questo tipo di pericolo. Adesso cosa stiamo facendo e cosa si deve fare? Si deve fare un percorso per il quale si va ad individuare, per ogni area sottoposta a questo pericolo, il grado di rischio e quali sono le possibilità di intervento che consentono di eliminare il rischio. È chiaro che, laddove questi studi dimostrassero l'impossibilità del permanere di queste infrastrutture in queste aree, si ricorrerà alla delocalizzazione. Tenete presente però che, da un punto di vista territoriale, una Regione come la nostra non dispone di grandi spazi di manovra, perché è facile dire: "delocalizzare", ma non è facile trovare i posti dove andare a delocalizzare, considerata l'orografia e vista la situazione di rischio diffuso su questo territorio, tanto che una logica di delocalizzazione può darsi che metta in discussione alcuni orientamenti adesso presenti nell'impianto della legge urbanistica.

Cosa stiamo facendo adesso? Stiamo facendo questi approfondimenti - ed ecco perché abbiamo ridotto questa spesa - in maniera da essere dotati di questi studi, di avere la certezza: se possiamo fare degli interventi che consentano di rimuovere il pericolo, oppure se dobbiamo delocalizzare. Questi fondi ammontano a circa 1 miliardo e consentono, in casi che sappiamo già che sono irrecuperabili, di farvi fronte. È chiaro che, nel momento in cui avremo concluso la spesa forte che sosteniamo adesso, peraltro anche con dei fondi messi a disposizione dallo Stato? la scelta è proprio quella di fare questi approfondimenti in maniera che le scelte sofferte e costose che facciamo, le facciamo in maniera scientificamente provante. Questa è l'operazione che stiamo facendo e che andremo a fare; si tratta quindi di rinviare l'operazione della delocalizzazione al momento in cui disporremo di altre certezze. I comuni non hanno ancora presentato dei piani di delocalizzazione, perché stiamo facendo questi tipi di approfondimenti. Vi sono state delle delocalizzazioni che sono singole, per esempio nel caso di Fénis, Nus, ma riguardano singole abitazioni che si sono avvalse dei benefici della legge n. 11/2002 - quella che prevede un contributo pari al 75% per l'acquisizione del nuovo immobile -, ma sono fatti singoli. In realtà, la logica della delocalizzazione, che si deve finanziare con questi investimenti, è quella di dare la risposta ai piani di delocalizzazione che dovranno essere proposti dai comuni sulla base della certezza che le abitazioni, le infrastrutture, certi investimenti territoriali in quei posti non ci possono più stare in quanto incompatibili con il rischio e che questo rischio non viene rimosso neppure con degli interventi di tipo strutturale, benché massicci.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Ritengo che con l'intervento dell'Assessore Cerise forse concordiamo tutti che questa legge è un po' una legge fallita, perché è vero che mancano gli spazi - noi concordiamo in pieno, perché in Valle d'Aosta non si possono creare nuovi spazi -, inoltre è anche vero che è difficile dare attuazione a questa legge in senso pratico per due ordini di motivi.

Il primo motivo è il fatto che le valutazioni previste dalla legge sono agganciate a dei parametri nazionali e quindi, quando un amministratore comunale, un sindaco, una Giunta comunale, un Consiglio comunale cerca di predisporre un piano di delocalizzazione, come ha detto l'Assessore, non riesce a farlo, perché ci deve essere anche la condivisione da parte della persona che è nella zona più a rischio, chiamiamola rossa, così ci capiamo, cioè zone a forte rischio per quelle che sono i rischi di esondazione e di frana. Infatti, se facciamo una valutazione a 1,2 milione al metro, ad esempio se vi sono dei cittadini con una costruzione che devono demolire, dove vanno a costruire con questi prezzi? È vero che un comune può fare un piano di delocalizzazione, ma deve mettere dei soldi propri. Se in 3 anni non abbiamo avuto nessun piano proposto né dal comune, né da privati, probabilmente vuol dire che qualcosa non funziona! Persone che hanno lavorato una vita, che hanno fatto dei sacrifici per costruirsi una casa, non è che possono dire: "spostandomi riesco a prendere dalla legge 50-60% dei finanziamenti per ricostruirmela, però devo fare un mutuo per l'altro 40%". Abbiamo questi problemi; quindi, secondo noi, bisogna veramente rivedere la normativa, perché non mi scandalizzo quando vedo che non vi sono finanziamenti confacenti a questa legge, proprio perché non vi è richiesta e non vi sarà neppure la richiesta, perché non può essere supportata da un discorso materialistico.

Assessore, le chiedo il prossimo anno se riesce ad elaborare una proposta assieme agli enti locali interessati, soprattutto dopo questa verifica che lei ci ha detto si sta facendo con i comuni, è bene che questa proposta sia portata in commissione competente, la III, e che si analizzi anche quanto ha detto in quest'aula.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 22, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 23

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 8 (Borre, Comé, La Torre, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 23, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 23

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 8 (Borre, Comé, La Torre, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 21.

Frassy (CdL) - A questo punto, ovviamente, esprimiamo un voto contrario all'articolo 21 ma, oltre a ciò, anche una perplessità su come è stata e verrà gestita questa legge. Non vorremmo che una legge, nata con uno spirito condivisibile, a fronte di una supposta non idoneità a svolgere il ruolo per la quale era stata votata da questo Consiglio, venga utilizzata come legge finanziaria per finanziare - immagino - studi che non portino da alcuna parte le amministrazioni comunali, perché fra le varie ipotesi di finanziamento, Assessore? lei mi fa cenno di no, ma fra tali ipotesi vi sono tutti quegli studi in materia di sicurezza fatti dai comuni.

La cosa paradossale che non abbiamo capito perché, purtroppo, non ci avete fornito un panorama chiaro? se non è successo nulla in questi 2 anni, o quelle risorse sono state stornate dai capitoli impegnati nei singoli esercizi, o sono state impegnate in qualche maniera. Non essendoci state delle delocalizzazioni, deduciamo che siano state impegnate nel contributo erogato a varie amministrazioni comunali, se così è, sarebbe stato forse più coerente non finanziare più questa legge, evidenziando la necessità di dimenticare questo meccanismo, o di andare a ripensare delle modifiche per renderlo funzionante.

Lei, Assessore, ha ricordato - e noi condividiamo - che leggi simili dello Stato hanno dimostrato di non funzionare perché non avevano finanziamenti sufficientemente significativi. Mi sembra che in questa situazione stiamo ripercorrendo lo stesso copione: una carenza di finanziamenti forse già nelle previsioni di valutazione contenute in legge e in sede di sessione di bilancio fanno sì che questa norma non funzioni.

Abbiamo individuato in questa discussione sulla legge finanziaria una serie di norme importanti di governo del territorio che, per motivi svariati, non danno i risultati auspicati; ecco noi speriamo di non trovarci fra un anno a rifare le stesse discussioni perché, se i problemi esistono, avete l'onere di affrontarli e di proporre delle soluzioni. Sulle soluzioni poi ognuno può stare sulla sua posizione, sicuramente non è una soluzione dire: "la legge c'è, non funziona, i finanziamenti li riduciamo al minimo e utilizziamo quei capitoli per fare altre manovre di storno in corso di esercizio finanziario". Questa sicuramente non sarebbe una conclusione condivisibile su un problema, fra l'altro, che penso tutto il Consiglio abbia sempre considerato prioritario: la sicurezza del nostro territorio, della nostra comunità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 22 vi è l'emendamento n. 24, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi; ne do lettura:

Emendamento

All'articolo 22 sostituire il 2° comma con:

"2. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della l.r. 44/1996 è prorogata sino alla conversione del 60% degli impianti di riscaldamento a combustibile liquido - nafta e gasolio - in esercizio."

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Questo emendamento può far sorridere alcuni colleghi consiglieri ma, al di là di quello che può essere il sorriso, forse per la formulazione originale, vuole individuare un principio - ed è il principio che ben conoscono i colleghi Borre e Fiou, sul quale ci siamo battuti sul medesimo fronte quando eravamo nel Consiglio comunale di Aosta -: il valore aggiunto della metanizzazione sotto diversi punti di vista, non ultimo quello ambientale. È evidente che la metanizzazione ha dei costi iniziali importanti per gli impianti che devono essere convertiti, di conseguenza la contribuzione pubblica è un elemento importante per determinare la decisione in capo ai privati di accollarsi questo onere.

Con questo emendamento noi vogliamo indicare la strada: quella di andare a creare un diverso sistema di utilizzo delle fonti energetiche, privilegiando una fonte che riteniamo essere meno inquinante; di conseguenza, l'incentivo è legato al risultato finale, ossia la conversione di oltre il 60% degli impianti di riscaldamento a combustibile liquido, nafta e gasolio, che notoriamente sono impianti più inquinanti rispetto al metano; questo è il senso dell'emendamento. Mi soffermo brevemente sull'affermazione che non è assicurata la copertura sul bilancio regionale: diciamo che non lo è sul presupposto che non vi è una spesa certa; è soprattutto una norma di volontà politica, prima ancora che finanziaria. Questo è il senso dell'emendamento.

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) - Apprezzo questo richiamo "all'eternità" del Consigliere Frassy, in effetti stabilire che la norma della legge n. 44, che prevede delle incentivazioni per l'allacciamento al metano, viene prorogata fino alla conversione del 60% degli impianti di riscaldamento a combustibile liquido, nafta e gasolio, in Valle, sapendo che il metano in alcune zone della Valle non arriverà mai? credo che valga per la suggestione di dire che dobbiamo cercare di utilizzare fonti non inquinanti ma, da questo punto di vista, è in preparazione un disegno di legge per quanto riguarda l'applicazione del Protocollo di Kyoto, riduzione del gas serra, conseguente all'approvazione da parte del Consiglio regionale nel mese di aprile scorso del Piano energetico ambientale. Cogliamo quindi in termini positivi il suggerimento, credo che, in base a questa legge finanziaria, non sarà possibile però realizzare quanto richiesto.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Solo per evidenziare un passaggio, perché l'Assessore mi obbliga ad evidenziare il passaggio nella misura in cui apprezza e accoglie lo spirito dell'emendamento. L'emendamento, tra l'altro, contiene - mi rendo conto adesso di qual è l'equivoco - un errore di fondo: non è il comma 2, come si evince, ma il comma 1? nel senso che l'indicazione che qui è espressa sostituisce il termine del 31 dicembre 2006 ma, mantenendosi il comma 2, rimane l'impegno in base alla legge finanziaria di bilancio sul triennio. Rimane la suggestione perciò, ma resta anche la copertura, vi è un errore materiale perché non è il comma 2, ma il comma 1.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 24, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 28

Favorevoli: 9

Contrari: 19

Astenuti: 2 (Borre, Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Comé, La Torre, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 23.

Frassy (CdL) - Penso che l'articolo 23 forse meriti qualche approfondimento da parte del Consiglio e qualche risposta da parte della Giunta. Non possiamo ignorare le aspettative e le ingenti risorse finanziarie che questa Amministrazione ha stanziato per la valorizzazione del borgo di Bard e del suo forte. Sappiamo che quei lavori stanno andando avanti celermente, si parla di un polo di attrazione turistico non indifferente per la media e bassa Valle; fra l'altro, qui sono presenti dei consiglieri che hanno avuto esperienza di amministrazione nei comuni della bassa Valle e sanno cosa vuol dire gestire il turismo in bassa Valle, non è stare a Valtournenche! Bard e Hône hanno delle attrattive inesistenti, la potenzialità del forte è sicuramente da non sottovalutare.

Le risorse, che sono state messe a disposizione con la costituzione della "Finbard", sono importanti; vi sono dei finanziamenti comunitari; vi era - uso un verbo al passato - un programma di sviluppo e di gestione, ci sembra di capire dalla legge finanziaria che tale programma stia subendo una serie di ritardi, perché leggiamo che, nelle more della costituzione della fondazione, si procederà in una determinata maniera. Vorremmo capire da cosa derivi la determinazione che i meccanismi preventivati siano in ritardo e quali sono i problemi che vi portano a scrivere l'articolo 23, perché da tale articolo ci sembra che anche questo investimento risulti in una situazione di precarietà. Dopo i ritardi che stiamo vivendo sul fronte industriale - mi riferisco all'area Cogne, dove da un anno sono terminati i lavori di bonifica e da un anno non accade nulla, perché vi sono ritardi nei bandi e nelle assegnazioni -; dopo i ritardi sulla "vicenda Casinò" - e anche qui penso che sia inutile spendere altre considerazioni -, ci sembra di capire che anche sul comparto turistico, seppure legato alla cultura, vi siano dei ritardi. Vorremmo capirne le cause, come si pensa di procedere e, soprattutto, con quali tempistiche.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Charles Teresa.

Charles (UV) - Dans la basse Vallée effectivement, comme vous avez dit, il y a un grand espoir autour du Fort de Bard pour le tourisme culturel et pour le tourisme de la troisième saison, dont on parle très souvent. Je crois que cette intervention n'investit pas seulement la basse Vallée, mais la Vallée dans son ensemble, parce que pourrait être quelque chose qui peut rendre plus avantageux le tourisme dans toute la région.

Vous parlez de retards: s'il y a un retard, on le trouve dans la constitution de ce que vous avez appelé "fondation". En réalité, il y a une ébauche d'association qui devrait être formée au plus vite, peut-être elle devait être formée dans le premier semestre; prochainement sera constitué l'association pour la gestion de l'ensemble du Fort de Bard. Cela ne cause pas de retard aux travaux qui continuent et qui seront terminés au cours de 2004 ou premier semestre 2005 et donc le fort pourra ouvrir en 2005 et, pour le moment, ce que devrait faire la fondation est fait par la même société, c'est-à-dire la "Finbard". Il n'y aura pas de retard tout de même dans la suite des travaux et dans l'ouverture de la forteresse, donc du pole culturel et touristique. Nous avons pris en main la chose au mois de juillet?

(interruption de M. Frassy, hors micro)

? mais non, absolument pas, au début il faut comprendre justement, mais cela se fera à une échéance rapide.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 27

Favorevoli: 20

Contrari: 7

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 26

Contrari: 3

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 25 vi è l'emendamento n. 25, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

All'articolo 25 aggiungere il comma 2:

"2. Il Presidente del Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta presenta, ogni anno, alle competenti commissioni consiliari una relazione illustrativa sulle attività e sui programmi dell'Ateneo valdostano."

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Con questo emendamento vogliamo impegnare il Presidente della Regione, che è il Presidente del Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta, almeno una volta all'anno a relazionare su quello che vuole fare l'Università, quali sono i suoi progetti, le sue difficoltà, le prospettive. Come sede avevo pensato dapprima al Consiglio regionale, poi, temendo che non passasse l'emendamento, ho deciso di fare una proposta di "basso profilo": di illustrare almeno alle commissioni consiliari, perché sono quelle che sono interessate. Questo perché non vorremmo che magari ogni 2 o 3 anni il Presidente, durante le sue comunicazioni, ci dicesse: "guardate che è stato cambiato il rettore", oppure "è stata cambiata la sede", oppure "è stato aperto un nuovo corso di facoltà", quindi occorre prevedere un rapporto corretto fra il Presidente della Regione e il Consiglio, tramite i suoi organi: le commissioni consiliari.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Charles Teresa.

Charles (UV) - L'amendement ne comporte pas d'augmentation de dépense et on peut le considérer comme une bonne mesure pour mieux comprendre nous tous, le Président du Conseil de l'Université, l'Assesseur compétent, les commissions du Conseil et les conseillers, on pourra comprendre tous l'activité de notre université. Je propose donc, avec le confort du Président du Conseil d'Université-Président de la Région, de voter favorablement à cet amendement.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 25, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo così emendato:

Articolo 25

(Interventi in materia di pubblica istruzione)

1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1- bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate, nel triennio 2004/2006, le seguenti spese:

a) euro 420.000 per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, di cui euro 110.000 per l'anno 2004, euro 144.000 per l'anno 2005 ed euro 166.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.);

b) euro 90.000 per l'assegnazione di benefici economici (assegno di studio e contributo affitto) a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), di cui euro 30.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.).

2. Il Presidente del Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta presenta ogni anno, alle competenti commissioni consiliari, una relazione illustrativa sulle attività e sui programmi dell'Ateneo valdostano.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per mozione d'ordine.

Sandri (GV-DS-PSE) - Volevo chiedere al Presidente del Consiglio se si può sospendere cinque minuti la seduta per capire come riuscire a concludere, secondo il patto di stanotte, i lavori e l'approvazione della finanziaria in questa seduta, insieme agli altri Capigruppo.

Presidente - Faremo una riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Il Consiglio è sospeso per cinque minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 22,35 alle ore 22,52.

Presidente - Riprendiamo i nostri lavori. Vi è un accordo all'unanimità della Conferenza dei Capigruppo su questa procedura: proseguiamo ora l'esame della finanziaria per chiudere ed approvare questo punto nella nottata odierna; il Consiglio sarà riconvocato domani non alle 9.00, ma alle 10.00, vi sarà la relazione programmatica dell'Assessore al bilancio, poi i lavori verranno sospesi e il Consiglio verrà riconvocato alle 15.00 per esaminare il bilancio; è prevista anche nella serata di domani la convocazione in seduta notturna. Proseguiamo nell'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 26:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 23

Favorevoli: 20

Contrari: 3

Astenuti: 5 (Comé, La Torre, Salzone, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 26, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Aggiungere l'articolo 26bis:

"Articolo 26bis

1. Per l'attuazione della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo) è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.154.645, per il triennio 2004/2006, di cui euro 718.215 per l'anno 2004, euro 718.215 per l'anno 2005 e euro 718.215 per l'anno 2006."

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Quest'anno, per il Comitato per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, sono stanziate 226.759.000 lire, corrispondenti allo 0,016% del bilancio regionale; la nostra proposta è di portare questa cifra almeno allo 0,05%. Non sto ad illustrare l'importanza degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, tutti sanno come questi siano indice della civiltà di un popolo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 26:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 16

Favorevoli: 7

Contrari: 9

Astenuti: 12 (Borre, Cesal, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Nicco, Pastoret, Praduroux, Sandri, Tibaldi, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 27, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Aggiungere l'articolo 26ter:

"Articolo 26ter

1. In attuazione del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), sono autorizzate assegnazioni straordinarie finalizzate all'avvio della legge 53/2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), di euro 1.746.360 per il triennio 2004/2006, di cui euro 582.120 per l'anno 2004, euro 582.120 per l'anno 2005 e euro 582.120 per l'anno 2006."

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - È in atto una grande riforma, che non condividiamo, comunque le scuole anche della Valle d'Aosta dovranno adattarsi; non esistono fondi particolari per questo tipo di attività, torneremo domani con calma a parlare del problema della scuola, ma riteniamo che sia importante nella finanziaria indicare la necessità di mettere risorse specifiche a questo scopo. Vi è una legge sull'autonomia che prevede che per le scuole vi siano fondi ordinari, cioè quelli che consentono il funzionamento delle scuole, e fondi invece straordinari, finalizzati a progetti particolari che la Giunta decide. Con questo emendamento noi indichiamo due cose: uno, che la Giunta indichi come uno dei progetti importanti dell'anno scolastico 2004-2005 un lavoro di attuazione della riforma, con tutto quello che comporta; due, che vi siano dei fondi per questo, affinché le scuole possano fare le attività di cui hanno bisogno.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Charles Teresa.

Charles (UV) - Voilà, sans entrer dans le mérite du contenu de l'amendement, la réponse est forcement négative, parce que nous ne pouvons pas prétendre en ce moment de toucher à l'équilibre du budget.

Présidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Noi voteremo a favore, però chiedo agli Assessori di non utilizzare questa giustificazione per dire "no" ai nostri emendamenti, perché il bilancio si voterà domani ed è possibile in qualunque momento cambiare, questo è avvenuto quando si è voluto, allora vi prego di essere seri ed onesti e di parlare che non avete la volontà politica di farlo; questo sarebbe più chiaro e trasparente, evitereste anche a me di ribattere poi e di utilizzare altro tempo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 27:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 20

Favorevoli: 7

Contrari: 13

Astenuti: 8 (Borre, Fiou, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Sandri, Tibaldi, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 20

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 20

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 20

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 30 vi è l'emendamento n. 28, presentato dai Consiglieri Comé, Salzone, Stacchetti e Viérin Marco; ne do lettura:

Emendamento

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

(Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), le parole "entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2005".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo esclude l'adottabilità di varianti al PRG.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:

"4bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l'iter di definizione ed approvazione dell'adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1.".

4. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 11/1998 le parole ", nel limite massimo del trenta per cento," sono soppresse."

La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA) - Lo illustro. Chiaramente questo è stato un articolo che ha suscitato ampie discussioni in questi giorni, comunque nella riunione di ieri sera abbiamo concordato con la maggioranza di riformulare l'articolo di legge, quindi annuncio fin d'ora il ritiro della nostra proposta di legge, perché il contenuto del nostro provvedimento è stato recepito nell'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Questo è un articolo molto importante, su cui abbiamo espresso un giudizio molto critico sulla formulazione che era stata presentata dalla Giunta. Dalla discussione prendiamo atto che vi è stato un miglioramento, abbiamo anche contribuito a far sì che vi fosse un testo secondo noi meno negativo, però rimangono delle formulazioni all'interno dell'articolo che non condividiamo, quindi su questo articolo ci asteniamo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 28, presentato dai Consiglieri Comé, Salzone, Stacchetti e Viérin Marco:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 31 vi è l'emendamento n. 29, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

All'articolo 31 del disegno di legge è aggiunto un 2° comma:

"2. I costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per gli interventi di cui al comma precedente sono posti a carico degli enti locali richiedenti."

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Chiedo scusa al Consiglio se impiegherò due o tre minuti per spiegare questo emendamento spero in maniera chiara.

Ad una lettura di questo articolo mi sfuggiva una cosa, che ho capito oggi discutendo quell'articolo 12bis che l'Assessore Cerise ha ritirato, perché non riuscivo a capire l'introduzione del comma aggiuntivo previsto dall'articolo 31. Leggendo tale comma: "L'Amministrazione regionale, su richiesta degli enti locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi, qualora disponibili, per l'esecuzione di lavori, che rivestano carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli enti stessi", mi sono chiesto chi paga, perché questo non viene detto. Ho scoperto che, nelle intenzioni dell'Assessore, è la Regione a pagare. Dico subito che non sono d'accordo, tanto che, come gruppo, abbiamo presentato un emendamento in cui diciamo che: "I costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per gli interventi di cui al comma precedente sono posti a carico degli enti locali richiedenti". Questo perché a noi sta bene che la Regione organizzi questo servizio, ma sta altrettanto bene, per un principio di responsabilità e di sussidiarietà, che a pagarlo sia il comune che lo chiede, altrimenti andremo di fronte ad una deresponsabilizzazione, ad una discriminazione fra un comune e l'altro, ad una situazione, secondo noi, non accettabile.

Ritengo tuttavia che, avendo l'Assessore ritirato l'articolo 12bis e essendo questo articolo, per sua stessa dichiarazione, connesso a quell'altro, sia operazione di buon senso da parte della Giunta ritirarlo. Non so se si può ritirare l'articolo? ma, a questo punto, il nostro emendamento lo conserviamo. Voglio capire quali sono le giustificazioni dell'Assessore rispetto a questa introduzione.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Questi sono interventi che vengono richiesti dalle amministrazioni comunali. Noi, con questo articolo, non facciamo nient'altro che disciplinare meglio una previsione e una modalità di intervento prevista dalla legge n. 12 sui lavori pubblici. Tale legge stabilisce che questi interventi si fanno quando rivestono un carattere di continuità; insomma, vi è una formula un po' nebulosa, con questo articolo andiamo a disciplinare un po' meglio.

In sostanza cosa succede? Sono le amministrazioni comunali che ci fanno una richiesta, noi abbiamo mandato una circolare a tutti i comuni, abbiamo chiesto quali sono gli interventi che vogliono che si eseguano, faremo il piano lavori, dopodiché redigeremo il piano lavori operativo che verrà approvato da questo Consiglio regionale e poi verranno fatti questi interventi. Si tratta di un'attività che, se andiamo a disperdere, facciamo una diseconomia, questo è il ragionamento, invece vi è una struttura presso i Lavori pubblici che è organizzata per dare una risposta in termini di efficacia e di efficienza, e anche di risparmio, a queste esigenze di intervento.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Per una richiesta sulle modalità di voto di questo emendamento: domandiamo che vi sia una votazione a scrutinio segreto. Faccio la richiesta a nome dei Consiglieri del gruppo "Arcobaleno" - il sottoscritto, i Consiglieri Squarzino e Curtaz - e a nome dei Consiglieri della "Stella Alpina".

Presidente - La parola al Consigliere Frassy, per mozione d'ordine.

Frassy (CdL) - Abbiamo già assistito ad una votazione "pseudo-segreta" con il sistema elettronico di voto; non è stata una votazione segreta perché in quella occasione, con poi scambi di opinione, era emersa in maniera chiara dal tabellone l'indicazione delle postazioni dalle quali vi era stato il voto di astensione. La votazione segreta deve essere tale per tutte le varie forme di espressione del voto! Nel caso in cui il meccanismo funzioni nella maniera in cui ha funzionato la volta scorsa, perciò chiederei di fare una verifica a campione invitando tutti i consiglieri a dare il voto di astensione e, si dovessero individuare le postazioni da cui proviene l'astensione, lei comprenderà che non è un voto segreto; a quel punto, dovremo ricorrere o alle palline, o alle schede.

Presidente - Collega, capisco il ragionamento, però le ricordo che l'astensione viene sempre individuata, è come una non partecipazione al voto. Il voto è segreto sul voto contrario o sul voto favorevole: non viene individuato il consigliere che si esprime in modo contrario oppure vota in modo favorevole al provvedimento; chi si astiene viene individuato, il sistema è impostato così. L'invito è a votare o a favore, o contro. Il sistema è impostato così e il Regolamento va in questa direzione.

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - È vero che, in punto di norma e di principio, l'astensione viene sempre individuata; è altrettanto vero che, quando vi è la votazione segreta, vi sono due modi per non esprimere un voto compiuto: se vi è la votazione su scheda, è quella della scheda bianca, che peraltro non è, da un punto di vista giuridico, un'astensione, ma un voto contrario; astensione in effetti sarebbe il non prendere la scheda e, di conseguenza, risultare come astenuto. La stessa cosa nell'ipotesi che si voti con l'urna con le due palline colorate: si astiene chi non partecipa alla votazione, dunque non ritira le palline. Penso che, nello spirito del meccanismo della votazione segreta, utilizzando il meccanismo elettronico, perciò debba essere chiarito che si tratta di votare o a favore, o contro. Perché dico questo? Vorrei essere chiaro. Se dovesse esserci quello che in gergo si chiama "l'ordine di scuderia": "dovete astenervi", arriveremmo alla conclusione che qualcuno ha voluto controllare il voto dei consiglieri e, per quel che riguarda il nostro gruppo, ci sentiamo liberi da tutti gli accordi che fino adesso abbiamo conseguito. Se la votazione è segreta, perché vi è la possibilità di chiederla e di ottenerla, perciò vi deve essere la votazione segreta; perché, se dovessimo vedere che vi sono le astensioni che corrispondono in una certa maniera, avremmo capito che ci avete "confezionato un tiro", che è tutto fuorché corretto rispetto a certi principi. Se abbiamo trovato un "modus procedendi", perciò vi invitiamo a mantenerlo, altrimenti ci sentiamo liberi.

Presidente - Anche se votiamo con le palline - posso accettare anche questo principio -, chi si astiene, quindi non prende la pallina, viene individuato. Credo pertanto che il sistema possa garantire segretezza nella misura in cui siete informati che il voto è segreto, quindi non è individuato qualora ognuno di voi vota o a favore, o contro. Sapete fino d'ora che la posizione del Consigliere che si astiene viene individuata; il sistema è impostato così e ricalca quello che è previsto nel Regolamento. Il Consigliere Riccarand mantiene la richiesta a nome dei gruppi della minoranza, pertanto pongo in votazione l'emendamento n. 29, presentato dal gruppo "Arcobaleno", a scrutinio segreto:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 13

Contrari: 17

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 30, presentato dall'Assessore Cerise; ne do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente articolo 31bis:

"Articolo 31bis

(Disposizioni in materia di subappalto. Modificazione alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori devono indicare nel bando di gara che provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti dagli aggiudicatari stessi al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o all'ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. Il pagamento diretto è altresì disposto, con effetto immediato, se i soggetti aggiudicatari non provvedono al deposito delle fatture quietanzate. La corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'aggiudicatario e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'articolo 30 deve prevedere le modalità di espletamento di tale procedura."."

Se non interpreto male, è stato concordato un nuovo emendamento che trova l'accordo di tutti i gruppi. Colleghi, do lettura della nuova formulazione dell'emendamento n. 30, a firma dell'Assessore Cerise e dei Consiglieri Stacchetti, Sandri e Frassy:

Emendamento

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente articolo 31bis:

"Articolo 31bis

(Disposizioni in materia di subappalto. Modificazione alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori indicano nel bando di gara che provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. La corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'aggiudicatario e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'articolo 30 deve prevedere le modalità di espletamento di tale procedura."."

La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 30.

Frassy (CdL) - Intervengo solo per una questione formale e una questione sostanziale.

La questione formale l'ha già evidenziata il Presidente, ma volevamo condividere quanto egli ha testé detto, nel senso che, in base al Regolamento, questa procedura non sarebbe prevista, ma su un principio che è sempre stato quello della sovranità del Consiglio, vi è uno strappo al Regolamento che si è potuto realizzare solo per l'unanimità del Consiglio, perché, se non vi fosse stata l'unanimità dell'Assemblea, la regola non avrebbe potuto e non potrà in futuro essere infranta.

Per quanto riguarda invece l'aspetto sostanziale, siamo convinti che sia una norma necessaria, perché si inserisce su quel filone che avevamo già affrontato negli scorsi Consigli: la difficoltà che hanno le imprese valdostane, con sede legale in questa Regione, soprattutto nell'affrontare i lavori pubblici, che spesso hanno un regime di subappalto. Avevamo evidenziato i problemi di qualificazione e altri meccanismi di appalto, la problematica dei pagamenti sicuramente si inserisce in questo filone. Il fatto che vi sia il pagamento diretto da parte dell'amministrazione appaltante potrà sicuramente contribuire nel prossimo futuro a rendere meno dura e grigia la vita di queste piccole e medie imprese artigiane, che spesso fanno i lavori in gran parte in subappalto e poi hanno notevoli difficoltà a percepire il pagamento dei lavori effettuati per i contrasti che insorgono con la ditta appaltatrice. Esprimiamo di conseguenza il nostro giudizio favorevole a questo emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 30:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 32 vi sono quattro emendamenti. Il primo è il n. 31, presentato dai Consiglieri Salzone, Comé, Stacchetti, Viérin Marco; ne do lettura:

Emendamento

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

(Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piani di vendita - Alienazione di alloggi disponibili. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire agli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti annuali al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 4."

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 40/1995, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 25/2002, è sostituito dal seguente:

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi alloggi:

a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma primo, lettere c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione."

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, possono in alternativa essere estrapolati dal piano di vendita, senza che ciò costituisca variante al piano, ovvero venduti al miglior offerente sulla base del prezzo di vendita, all'interno di ciascuna fascia di priorità, nell'ordine, a favore di:

a) coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;

b) coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;

c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita.".

4. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita, sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, comma primo, lett. b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento."

5. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/95 è sostituito dal seguente:

"3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del 30 per cento qualora sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell'articolo 31, comma primo, lettere c) e d), della l. 457/1978.""

Vi sono poi gli emendamenti n. 32 e n. 33, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 32, comma 1

Al termine del punto b) aggiungere: "Si considerano ambiti territoriali di cui al punto b) quelli in cui l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica soddisfa una percentuale inferiore al 70% delle domande presentate e ritenute ammissibili."

Emendamento

Articolo 32

Al termine del comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis:

"1bis. Gli enti proprietari il cui patrimonio di abitazioni è superiore al 10 per cento del patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica sono tenuti a presentare al competente assessorato della Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Rapporto relativo agli ultimi dieci anni, con la descrizione del numero di alloggi venduti, delle somme introitate dalle vendite, degli utilizzi degli introiti delle vendite.".

Vi è poi l'emendamento n. 34, presentato dai Consiglieri Borre e Sandri; ne do lettura:

Emendamento

I commi 3 e 4 dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è così modificato:

"2. Per gli alloggi compresi in fabbricati sottoposti ad interventi di recupero, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti nel ventennio antecedente la vendita, la riduzione del prezzo di vendita è pari a 0,5 punti per anno fino a un massimo di dieci punti e 1'anzianità di costruzione decorre dalla data di ultimazione dei lavori."

4. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti la vendita, sul singolo alloggio o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 1 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del dieci per cento."."

La parola al Consigliere Salzone.

Salzone (SA) - Abbiamo presentato questo emendamento per soddisfare due obiettivi che erano fondamentali: il primo, poter mettere in alienazione, rispetto al piano di vendita - già iniziato nel 1995 e che non ha ancora trovato conclusione -, tutta una serie di alloggi che hanno avuto nel tempo una serie di ristrutturazioni anche brevi; secondo obiettivo: introduciamo la possibilità di proporre aggiornamenti annuali al piano di vendita da parte di tutti gli enti proprietari. Siccome questo è un emendamento concordato nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, con la Giunta stessa e con l'Assessore, coadiuvati dai coordinatori dei diversi enti, non starò a spiegarlo: si tratta di un articolato prettamente tecnico. Sono stupito di vedere altri emendamenti sull'argomento.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Gli altri emendamenti sono presenti solo per il fatto di essere stati presentati precedentemente, li ritiriamo. L'emendamento n. 34, presentato dal sottoscritto e dal collega Borre, viene ritirato, perché recepito da quello presentato dalla "Stella Alpina", anche se devo dire che preferivamo la nostra formulazione in quanto più semplice; comunque, per solidarietà dell'accordo fatto, ritiriamo l'emendamento e votiamo quello della "Stella Alpina".

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 31, presentato dai Consiglieri Salzone, Comé, Stacchetti, Viérin Marco, che riscrive completamente l'articolo 32:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Presidente - L'emendamento n. 34, presentato dai Consiglieri Borre e Sandri, viene ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento n. 32, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 22

Favorevoli: 3

Contrari: 19

Astenuti: 9 (Borre, Comé, Frassy, La Torre, Maquignaz, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 33, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 22

Favorevoli: 3

Contrari: 19

Astenuti: 9 (Borre, Comé, Frassy, La Torre, Maquignaz, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - L'articolo 32 è approvato con la votazione con la quale si è approvato l'emendamento n. 31.

All'articolo 33 vi è l'emendamento n. 35, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Il Titolo dell'articolo 33 è così modificato:

"Disposizioni in materia dei fondi per le abitazioni".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Non so neanche se è un emendamento, si tratta solo di correggere il titolo perché non corrisponde al contenuto dell'articolo. L'articolo parla dei fondi per le abitazioni, non del sostegno al settore dell'edilizia, quindi si tratta di una modificazione dovuta.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 35:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33 nel titolo così modificato:

Articolo 33

(Disposizioni in materia dei fondi per le abitazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è sostituito dal seguente:

"2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono gestiti direttamente dalla Regione e affluiscono al capitolo 13050 del bilancio regionale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della l. 431/1998, può essere destinata anche all'integrazione del fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), in aggiunta alla quota prevista dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 36/1998, senza incidere sulla quantificazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 36/1998.".

3. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è abrogato.

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 3

Astenuti: 5 (Comé, Frassy, Salzone, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 34 vi sono gli emendamenti n. 36, n. 37, n. 38, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 4 (relazione sullo stato di salute e di benessere sociale), così come viene riformulato dal primo comma dell'articolo 34, viene sostituito dal seguente:

"2. La relazione sullo stato di salute e di benessere sociale ha una versione strategica e una versione congiunturale. La versione strategica, strutturata per problemi generali di salute e di benessere sociale della popolazione, è finalizzata a fornire elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano socio-sanitario regionale ed è redatta nell'anno antecedente all'adozione, con legge regionale, del Piano socio-sanitario triennale. La versione congiunturale consiste nell'approfondimento specialistico su uno dei temi di rilevanza per la programmazione sanitaria o sociale regionale ed è prodotta annualmente nel biennio successivo a ciascuna relazione strategica.".

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 4 (relazione sullo stato di salute e di benessere sociale), così come viene riformulato dal primo comma dell'articolo 34, viene sostituito dal seguente:

"3. La relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale, presentata dalla Giunta regionale, è approvata, nelle sue linee programmatiche, dal Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet della Regione.".

Emendamento

Aggiungere all'articolo 34 il comma n. 3:

"3. All'articolo 2 (Programmazione sanitaria regionale) della legge regionale 5/2000 viene inserito il comma 3bis:

"3bis. Ogni anno, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale quali obiettivi del Piano socio-sanitario vanno considerati prioritari nella successiva programmazione sanitaria regionale."."

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Si tratta di tre emendamenti concordati con l'Assessore.

Presidente - Se il Consiglio è d'accordo, pongo in votazione l'articolo 34 nel testo così emendato dai tre emendamenti:

Articolo 34

(Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale. Modificazioni della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

"3bis. Ogni anno, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale quali obiettivi del Piano socio-sanitario vanno considerati prioritari nella successiva programmazione sanitaria regionale.".

2. L'articolo 4 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale)

1. L'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali predispone, ogni anno, una relazione sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale.

2. La relazione sullo stato di salute e di benessere sociale ha una versione strategica e una versione congiunturale. La versione strategica, strutturata per problemi generali di salute e di benessere sociale della popolazione, è finalizzata a fornire elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano socio-sanitario regionale ed è redatta nell'anno antecedente all'adozione, con legge regionale, del Piano socio-sanitario triennale. La versione congiunturale consiste nell'approfondimento specialistico su uno dei temi di rilevanza per la programmazione sanitaria o sociale regionale ed è prodotta annualmente nel biennio successivo a ciascuna relazione strategica.

3. La relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale, presentata dalla Giunta regionale, è approvata, nelle sue linee programmatiche, dal Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet della Regione.".

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2000 è sostituita dalla seguente:

"i) predisporre la relazione sullo stato di salute e di benessere sociale come definita all'articolo 4;".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 39, presentato dall'Assessore Fosson; ne do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo 35bis:

"Articolo 35bis

(Modificazione alla legge regionale 4 maggio 1998, n. 21)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1998, n. 21 recante: "Istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale", è aggiunto il seguente comma:

"4bis. Il personale del ruolo tecnico addetto al trasporto e soccorso infermi, dipendente del Servizio Sanitario Regionale e operante nel sistema di emergenza sanitaria, svolge i seguenti compiti:

a) guida e manutenzione dei mezzi di soccorso;

b) attività di soccorso e trasporto sanitario;

c) attività di centrale operativa in stretta collaborazione con il personale infermieristico."

L'emendamento è ritirato. All'articolo 36 vi è l'emendamento n. 39.1, sempre a firma dell'Assessore Fosson.

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.

Fosson (UV) - Come concordato, il comma 2 dell'articolo 36 del disegno di legge n. 7 è sostituito dal seguente: "La Casa di riposo G.B. Festaz provvede, entro il 31 dicembre 2004, a trasformarsi nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328). La trasformazione è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata con deliberazione della Giunta regionale."?

(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)

? lo deciderà il consiglio di amministrazione. Ha due possibilità, questa è una norma transitoria in attesa della legge regionale, che prevederà la trasformazione delle IPAB o in istituzioni pubbliche, o in istituzioni private.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 39.1:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo così modificato:

Articolo 36

(Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. In attesa dell'approvazione di apposita legge regionale di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) operanti sul territorio regionale in ambito assistenziale ed educativo, all'I.P.A.B. denominata Casa di riposo G.B. Festaz, con sede in Aosta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G.B. Festaz).

2. La Casa di riposo G.B. Festaz provvede, entro il 31 dicembre 2004, a trasformarsi nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328). La trasformazione è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

3. Anche dopo la trasformazione di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino, al personale della Casa di riposo G.B. Festaz si applica il contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della trasformazione.

4. Le altre II.PP.A.B. operanti nel settore educativo, che non siano dichiarate estinte per cessata attività, su proposta dell'organo di amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì definite la destinazione del patrimonio e l'assegnazione del personale dipendente, provvedono a trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, entro il 31 dicembre 2004. La trasformazione o la proposta di estinzione sono deliberate dagli organi di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, se in scadenza, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione o di estinzione. Alle revisioni statutarie e ai patrimoni delle II.PP.A.B. trasformate in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001.

5. Per le II.PP.A.B. che, alla scadenza del 31 dicembre 2004, non abbiano assunto e comunicato alla Giunta regionale gli atti necessari alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, la Giunta regionale nomina, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, un commissario con il compito di procedere alla trasformazione.

6. Al personale già dipendente dalle II.PP.A.B. al momento della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato si applicano i contratti collettivi di lavoro in vigore, sino alla scadenza e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto. In ogni caso, al predetto personale è assicurata la conservazione della posizione giuridica, nonché dei trattamenti economici in godimento al momento della trasformazione, compresa l'anzianità maturata.

7. La Casa di riposo G.B. Festaz e le altre II.PP.A.B. subentrano nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle II.PP.A.B. dalle quali derivano.

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 27

Favorevoli: 24

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Frassy, Salzone, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 40, presentato dai Consiglieri Stacchetti, Comé, Viérin Marco, Lavoyer e Salzone, che prevede l'introduzione dell'articolo 37bis:

Emendamento

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Articolo 37bis

(Interventi a favore delle famiglie)

1. In relazione a particolari esigenze di carattere economico sociale dirette a contenere il costo della vita a fronte dell'incidenza a carico delle famiglie delle spese di riscaldamento delle abitazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la Regione assume a carico del bilancio della società di produzione di energia elettrica, a totale partecipazione regionale, Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (CVA), la spesa per la fornitura del 20% dell'energia elettrica effettivamente consumata dai nuclei familiari residenti in un Comune della Valle d'Aosta, relativamente alle utenze domestiche di prima abitazione.

2. La società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. in relazione a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 5 della legge 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere, per ordine e conto della Regione le conseguenti deliberazioni in sessione ordinaria e, ove occorra, straordinaria dell'assemblea dei soci della società CVA, nonché a stipulare apposite convenzioni con la società DEVAL S.p.A. per la fatturazione a carico della medesima CVA delle spese indicate al comma 1."

La parola al Consigliere Stacchetti.

Stacchetti (SA) - Nell'acquisto del 100% delle centrali idroelettriche, ora "CVA", e di una quota della distribuzione di "ENEL" (ora "DEVAL"), ci si aspettava delle ricadute positive dirette sulla popolazione: ciò non è ancora avvenuto e la nostra intenzione era quella di preparare una legge che andasse in quella direzione.

Visto l'evolversi della finanziaria e accogliendo le parole dell'Assessore al bilancio che vi sono delle urgenze, crediamo che un intervento finanziario a favore delle famiglie sia urgente. Ho preparato perciò la presente relazione concernente "Intervento in campo sociale in favore dei nuclei familiari per il contenimento del prezzo dell'energia elettrica": è una relazione un poco lunga, ma credo valga la pena per l'importanza dell'emendamento.

Le utenze domestiche. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 79/1999 stabilisce che la tariffa applicata ai clienti vincolati, di cui al comma 7 dell'articolo 2, è unica sul territorio nazionale; il decreto stesso chiarisce che il cliente vincolato è il cliente finale il quale, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza. Le utenze domestiche rientrano nella categoria dei clienti vincolati. Nel territorio della Regione Valle d'Aosta il servizio di distribuzione dell'energia elettrica è esercitato dalla società "DEVAL S.p.A.", la tariffa è unica.

L'articolo 3 della legge n. 481/1995 stabilisce che, per le tariffe relative ai servizi di fornitura di energia elettrica, i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti da costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili, agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata, nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilabili. Il prezzo dell'energia a carico dei clienti vincolati è perciò determinato in ragione di una logica nazionale che tiene conto di vari fattori, che ne fanno aumentare sensibilmente il prezzo in rapporto al costo di produzione.

Il comma 17 della succitata legge n. 481/1995 stabilisce che, ai fini della presente legge, si intendono per "tariffe" i prezzi massimi unitari dei servizi al netto dell'imposta. Alla determinazione della tariffa di vendita dell'energia provvede, ai sensi della legge n. 481/1995, l'autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per l'energia elettrica e il gas, più semplicemente "Authority", che ai sensi del comma 12 dell'articolo 2, lett. e) aggiorna in relazione dell'andamento del mercato la tariffa base. Per la determinazione e per l'aggiornamento della tariffa concernente la fornitura dell'energia elettrica, "Authority" utilizza i prezzi massimi unitari inerenti alle voci di costo per la produzione dell'energia termoelettrica che in campo nazionale è legata al costo dei combustibili fossili, petrolio e carbone.

La situazione Valle d'Aosta. L'articolo 2 della legge regionale n. 20/2000 ha autorizzato la Regione ad acquisire quote di partecipazione anche totalitaria nelle società operanti nei settori della generazione e della distribuzione e vendita di energia elettrica con sede in Valle d'Aosta, di proprietà di "ENEL S.p.A." o di società ad essa collegate o da essa controllate. In applicazione di tale disposizione, la Regione ha successivamente acquistato la totalità delle azioni della società "GEVAL S.p.A.", inglobata a seguito di fusione per incorporazione nella società "Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A." ("CVA"), che produce esclusivamente energia idroelettrica a mezzo delle centrali di generazione già di proprietà "ENEL", 28 situate in Valle d'Aosta oltre ad una centrale situata a Quincinetto, il 49% della società "DEVAL S.p.A.", che distribuisce e vende nel territorio della Valle d'Aosta l'energia elettrica alla tariffa stabilita a livello nazionale dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. L'energia elettrica prodotta dalla "CVA S.p.A." è esuberante rispetto ai consumi interni riscontrabili in Valle d'Aosta, il consumo interno assorbe solo il 10% circa della produzione totale di "CVA".

La tariffa per le utenze domestiche. I contratti di fornitura elettrica sono regolati in base alla tariffa determinata e aggiornata a livello nazionale dalla "Authority", che si compone delle seguenti voci: una quota fissa annua, addebitata in quote mensili; un corrispettivo per potenza impegnata, annuo fisso addebitato in quote mensili, il prezzo dell'energia per ciascun kWH di energia elettrica effettivamente consumata sulla base degli scatti del contatore. Il prezzo cambia nel tempo, a seguito delle variazioni del costo dei combustibili utilizzati nelle centrali termoelettriche per la produzione di energia elettrica. All'importo finale della tariffa vengono poi aggiunte le imposte dovute per legge.

La situazione. La società "CVA" è un produttore indipendente di energia elettrica, al quale è preclusa la possibilità di cedere direttamente l'energia elettrica al mercato vincolato, perché la legge impone l'obbligo di cedere all'acquirente unico nazionale. Il vincolo ha perciò precluso la possibilità di riduzione tariffaria, perché alle forniture e alle utenze domestiche valdostane provvede la "DEVAL" per il tramite dell'acquirente unico nazionale, e tale meccanismo impone di fatturare i consumi accertati a carico dei clienti vincolati sulla base delle tariffe stabilite a livello nazionale.

Il bilancio di "DEVAL" è sostanzialmente in pareggio e non presenta grandi margini di manovra in relazione all'incidenza sul conto economico della società del costo di manutenzione delle linee di distribuzione, che è ripartito su un mercato eccessivamente limitato di utenze rispetto allo sviluppo chilometrico delle linee stesse. Lo sviluppo chilometrico delle linee elettriche di distribuzione in Valle d'Aosta è più o meno lo stesso di quello della società "AM" di Milano, che ripartisce il costo di distribuzione su milioni di utenze.

Il bilancio "CVA", al contrario, presenta utili di esercizio di importo rilevante, e sono sostanzialmente dovuti al fatto che i costi di produzione dell'energia idroelettrica sono contenuti, mentre la vendita è disposta sulla base dei costi produzione dell'energia termoelettrica, che sconta costi molto più alti. I bilanci "CVA" presentano i seguenti utili al netto delle imposte dell'esercizio: anno 2001, solo secondo semestre, € 18.296.047; anno 2002, € 37.794.035. Alla distribuzione degli utili "CVA" provvede l'assemblea dei soci; nella fattispecie, all'unico socio in possesso del 100% del capitale sociale, la Regione Valle d'Aosta, per il tramite di "Finaosta S.p.A.".

Come ridurre il costo dell'energia elettrica. Le sollecitazioni, anche a livello nazionale, per ridurre il costo dell'energia elettrica si fanno sempre più pressanti, ma sono poco coerenti con la vigente impostazione tariffaria; infatti, sono pochi gli interventi del Presidente della CE, On. Romano Prodi, per sollecitare l'Italia ad un provvedimento di allineamento ai prezzi medi dell'energia elettrica praticati dagli stati membri della CE. È noto che, ad esempio in Francia e in Germania, il prezzo dell'energia è notevolmente più basso rispetto a quello dell'Italia. Una indagine sul prezzo dell'energia elettrica pubblicata sul quotidiano "La Stampa" colloca l'Italia alla tariffa massima fra i Paesi della CE.

La "Authority" è puntualissima ad aumentare il prezzo dell'energia in relazione all'aumento dei costi dei combustibili fossili, ma spesso ritarda la revisione della tariffa a seguito della riduzione dei costi considerati. Il Presidente della "Authority" non ha mai nascosto che il prezzo dell'energia è elevato, ma il meccanismo legislativo non consente un contenimento delle tariffe.

Tutte le forze politiche presenti nella passata legislatura in Consiglio regionale hanno approvato la cosiddetta "operazione ENEL", a condizione che essa potesse essere di effettiva e diretta utilità per la popolazione valdostana, che è penalizzata dall'alto costo della vita in relazione alla incidenza delle spese per riscaldamento delle abitazioni.

Al momento "operazione ENEL" non ha ricadute positive dirette sulla popolazione, ma per contro ha avuto un riscontro positivo in relazione all'incremento del gettito fiscale a vantaggio del bilancio della Regione e in relazione all'aumento del gettito fiscale dell'IVA, dell'IRPEG e dei considerevoli utili della "CVA".

Le disposizioni di legge impongono un vincolo tariffario difficilmente derogabile, ma non esiste nessun vincolo che il socio di una società operante nella produzione di energia elettrica si faccia carico del pagamento di una parte dell'energia fornita ai clienti vincolati.

Si tratta di un gesto di liberalità tale e quale a quello che le regioni possono attuare in campo sanitario, il ticket sanitario per l'appunto, purché se lo paghino.

A questo punto nulla preclude che la Regione assuma un provvedimento legislativo in campo sociale diretto a garantire esclusivamente alle utenze intestate a persone fisiche effettivamente residenti in Valle d'Aosta una quota gratuita, pari al 20% dei consumi dell'energia elettrica effettivamente consumata, per la sola utenza domestica relativa all'abitazione principale, prima casa.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Solo per ringraziare il Consigliere Stacchetti della puntuale relazione che ha voluto accompagnare l'emendamento.

Un ringraziamento per aver messo in luce soprattutto 2 aspetti: uno, relativo all'attenzione che l'Amministrazione regionale deve avere nei confronti dei meno abbienti e delle fasce più deboli; l'altro, per aver fatto il punto della situazione di una partecipata indiretta della Regione, che è "CVA". Dalla relazione ci ritroviamo tante considerazioni, chiaramente non ci ritroviamo nel metodo, perché le 2 considerazioni che ho appena fatto attengono a due mondi completamente diversi: uno, è un intervento dell'Amministrazione regionale nell'ambito del "sociale", dove si interviene nei confronti dei soggetti, e quindi che si paghi l'energia elettrica o che si intervenga con contributi o sussidi "ad hoc" poco importa, l'importante è sostenere tutto un mondo che ha bisogno di sostegno; l'altro, è l'attività di una società partecipata, che aveva una finalità specifica o, meglio, una delle attività, perché vi sono stati ricordati gli utili di una società che devono servire all'Amministrazione regionale per svolgere la sua missione, quindi la destinazione dell'utile - una volta che è introitato nell'ambito della contabilità regionale - dipenderà dalla volontà di questa assemblea.

Se è vero che questo tipo di intervento è un intervento meritevole, non ci troviamo nella condizione di poter sostenere questo emendamento, perché definisce un percorso anomalo e non sostenibile.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 40, presentato dai Consiglieri Stacchetti, Comé, Viérin Marco, Lavoyer e Salzone:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 20

Favorevoli: 7

Contrari: 13

Astenuti: 10 (Borre, Cesal, Curtaz, Isabellon, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Riccarand, Squarzino Secondina, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 39:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 40 vi sono gli emendamenti nn. 41 e 42, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamenti

- Al primo comma dell'articolo 40 le parole "di un anno" sono sostituite dalle seguenti "di tre anni".

- Aggiungere il seguente comma 2 all'articolo 40:

"2. Considerata l'opportunità di concludere, entro i tempi di cui al comma 1, il censimento del patrimonio storico di architettura minore, l'autorizzazione alla spesa per la legge n. 21/1991 è rideterminata per il triennio 2004/2006 in euro 900.000, di cui euro 300.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.".

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - L'articolo 40 si riferisce ad un lavoro di censimento del patrimonio storico di architettura minore. È un censimento che è iniziato nel 1991, allora si era pensato che in 10 anni si finisse, poi ultimamente ogni anno nella finanziaria si è prorogato di un anno ancora il termine di questo censimento. Riteniamo che, essendo ormai arrivati quasi alla fine del lavoro, con un piccolo sforzo ulteriore, si possa concludere e terminare in fretta questo lavoro è importante per evitare che quei "testimoni" ancora del patrimonio storico di architettura minore non siano distrutti dai continui rimaneggiamenti e ammodernamenti. Questo emendamento, quindi, va nell'ottica di dire: "non facciamo di anno in anno, ma facciamo ancora 3 anni, dopodiché si chiude tutta la questione" e in questo senso - così illustro anche l'emendamento 42, se il Presidente lo consente - anche a livello di? capisco che qui vi è stato un parere negativo per i soliti problemi, ma il tentativo era quello di dire: "mettiamo un po' di risorse in più in questo triennio, affinché tutto questo censimento si concluda". Questo è l'obiettivo con cui abbiamo presentato i due emendamenti.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Charles Teresa.

Charles (UV) - Le recensement de l'architecture rurale est complété en bonne partie, presque 80% du patrimoine.

Or, l'hypothèse du premier amendement, c'est-à-dire de mettre 3 années de prorogation, pourrait être une bonne chose, mais à condition de pouvoir disposer à ce moment des ressources humaines, parce que le service, entre autres, vient de me faire savoir qu'il faut reconstituer le Comité pour la coordination du recensement du patrimoine historique mineur, pour faire le point de la situation, faire des propositions et prendre des décisions. En plus on m'a dit aussi que les personnes qui travaillent à ce recensement sont réduites et d'une année à l'autre parfois elles ne donnent plus leur disponibilité. Moi je comprends très bien la proposition qui vient d'être faite, qui va dans la direction de la sauvegarde d'un patrimoine en danger, bien qu'il me semble nécessaire de souligner que le travail qui a été fait jusque là sur l'architecture rurale a été vraiment un travail extraordinaire et il faut en cela aussi remercier la sensibilité de la classe politique qui l'a soutenu et financé; par conséquent je crois qu'il vaut mieux garder les articles tels qu'ils sont en considération de tous ces éléments.

Presidente - Pongo in votazione congiunta gli emendamenti nn. 41 e 42:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 17

Favorevoli: 3

Contrari: 14

Astenuti: 13 (Borre, Cesal, Comé, Frassy, Isabellon, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Rini, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 40:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 41 vi sono gli emendamenti nn. 43 e 44, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamenti

- Al 1° comma dell'articolo 2bis inserito dopo l'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 21 (articolo 41 del disegno di legge n. 7) le parole "a pena di decadenza" sono cancellate.

- Al 2° comma dell'articolo 2bis, inserito dopo l'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 21 (articolo 41 del disegno di legge n. 7), sono cancellate le parole "in deroga a quanto previsto al comma 1".

Pongo in votazione congiunta gli emendamenti nn. 43 e 44:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 17

Favorevoli: 3

Contrari: 14

Astenuti: 14 (Borre, Cesal, Comé, Frassy, Isabellon, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Vi è poi l'emendamento n. 45, presentato dai Consiglieri Tibaldi e Frassy; ne do lettura:

Emendamento

Il secondo comma dell'articolo 41 è soppresso.

Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi sull'emendamento 45.

Tibaldi (CdL) - L'articolo 41 si inserisce opportunamente un primo comma che regolamenta e calendarizza la procedura di presentazione di domande per ottenere contributi per realizzazione di iniziative di interesse turistico promozionale, le calendarizza secondo due tronconi semestrali e quindi disciplina tutta l'impalcatura procedurale della legge n. 31/1992. A questa regola, accoglibile anche da parte nostra, fa seguito una deroga che, secondo noi, contrasta con il principio poc'anzi espresso. Tale deroga sancisce che le domande presentate oltre ai termini di cui al comma 1 possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano alla realizzazione di iniziative alle quali la Giunta riconosca un particolare rilievo turistico promozionale. Ci sembra che questa deroga sconfini nell'arbitrarietà da parte della Giunta, nel decidere se e quali iniziative meritino di essere promosse oppure no. Riteniamo che il criterio temporale, precisato nel comma 1, sia quello che deve rimanere il cardine fondante di questa procedura - e, ripeto, lo accogliamo volentieri -, ma proponiamo un emendamento soppressivo a questa deroga che, secondo noi, va a sconvolgere il principio opportunamente inserito nel comma precedente.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.

Caveri (UV) - Passiamo per le manifestazioni ad una logica a bando, per mettere ordine, come ha detto il Consigliere Tibaldi; riteniamo però che, per particolari manifestazioni di rilievo turistico, si possa consentire eccezionalmente alla Giunta di poter decidere il non rispetto di questi termini. Si tratta quindi di casi eccezionali, come avviene sempre nella logica a bando, quindi credo che questo emendamento vada respinto.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento 45:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 22

Favorevoli: 2

Contrari: 20

Astenuti: 9 (Borre, Comé, Curtaz, Maquignaz, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 41:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 42:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 43 vi sono quattro emendamenti: i nn. 46, 47, 48 e 49 (ricordo che gli emendamenti nn. 47 e 48 sono identici, anche se presentati separatamente). Do lettura degli emendamenti nn. 46 e 47, presentati dal gruppo "Arcobaleno":

Emendamento

Dopo il comma 5bis dell'articolo 43 è introdotto il seguente comma:

"Con propria deliberazione, da adottare entro il 30/6/2004, la Giunta regionale indica tassativamente i casi in cui i beneficiari del finanziamento possono ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati.".

Emendamento

Dopo il comma 5ter dell'articolo 43 è introdotto il seguente comma:

"5ter bis. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma precedente.".

Do lettura dell'emendamento n. 48, presentato dall'Assessore Caveri:

Emendamento

Dopo il comma 2 dell'articolo 43, che introduce il 5ter, è introdotto il seguente comma:

"5ter bis. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 5ter.".

Do lettura dell'emendamento n. 49, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Emendamento

Articolo 43, aggiungere il comma:

"4. Il comma 7 dell'articolo 25 della legge regionale 19/2001 è sostituito dal seguente:

"7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro intervento finanziario regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni e/o servizi sociali alla persona e quelli inerenti i generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Tale divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori."."

La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Il Presidente, giustamente, ha fatto riferimento al fatto che l'emendamento n. 48 dell'Assessore Caveri accoglie, in base all'accordo intervenuto, l'emendamento n. 47 presentato dal nostro gruppo, quindi su questo non mi soffermo.

Per quanto riguarda l'emendamento n. 46, mi sembra - e chiedo all'Assessore Caveri di fare una riflessione sul contenuto dell'emendamento - che l'articolo 43, così come lo avete predisposto, sia di un'indeterminatezza pericolosa per quanto riguarda le condizioni che consentono il rilascio di questa autorizzazione di cambio di destinazione: in sostanza, viene demandata a qualche funzionario di "Finaosta". Bisognerebbe fissare un minimo di criteri, tanto che, anche per non prevedere "cose" particolarmente strambe o per non appesantire le procedure, chiedo che, con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2004, la Giunta indichi tassativamente i casi in cui i beneficiari del finanziamento possono ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati, altrimenti finisce per essere un atto di arbitrio demandato ad un funzionario, che dirà se questa autorizzazione è da concedere o meno; sarebbe corretto fissare un minimo di criteri.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.

Caveri (UV) - Intanto, per evitare di riprendere la parola successivamente, vi dico che possono essere accolti gli emendamenti nn. 47, 48 e 49, mentre non capisco il senso della proposta che è stata fatta con l'emendamento n. 46. È del tutto evidente, come si vede dalla norma, che la responsabilità resta in capo ad una deliberazione di Giunta, per cui un conto è l'istruttoria eventuale di tipo tecnico che viene svolta da "Finaosta"? in ossequio al fatto che già oggi una serie di accertamenti tecnici di questo genere vengono fatti dalla finanziaria regionale, che naturalmente non ha una possibilità di decisione, cioè fa un'istruttoria rispetto alla quale, come chiarisce il comma 5ter, l'autorizzazione è concessa con deliberazione della Giunta regionale; quindi è del tutto evidente che la Giunta regionale si rifà al criterio definito al comma 5bis. Come ho già avuto modo di spiegare in commissione ai colleghi, credo che siamo di fronte ad alcuni casi e ad un'omogeneità che il legislatore ricerca, visto che già oggi la legge regionale n. 6/2003, riguardante gli interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane, consente questa fattispecie, che in questo caso allarghiamo anche alla legge n. 19.

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Per una breve replica, perché la precisazione dell'Assessore Caveri è del tutto inconferente. Un conto è stabilire con deliberazione della Giunta regionale una serie di requisiti generali "ex ante", cioè prima dell'autorizzazione, per capire chi ne ha diritto in astratto, un conto è invece valutare a posteriori - quello che proponete voi - se si sono verificate non si sa neanche quali condizioni, perché qui si parla solo di "sussistenza delle condizioni che consentano", ma quali condizioni? Questo articolo è una norma in bianco, che riempirete voi come vorrete, con una deliberazione di Giunta! Voi fate una norma in bianco, che riempite "ex post" a seconda delle valutazioni di un funzionario della "Finaosta"! Volete lasciarvi le mani libere, scrivete allora: "facciamo quello che vogliamo", ma non dite che la nostra proposta e la vostra coincidono! Noi proponiamo che la Giunta dica oggi quali sono i requisiti per ottenere questo cambiamento di destinazione d'uso, non dopo, quando sono presentate le domande, perché è "facile" farlo dopo!

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 46, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 24

Favorevoli: 9

Contrari: 15

Astenuti: 7 (Borre, Isabellon, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Rini, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione congiunta l'emendamento n. 47, presentato dal gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 48, presentato dall'Assessore Caveri:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 49, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo così emendato:

Articolo 43

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente:

"5bis. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla struttura competente. Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la struttura competente dispone a tal fine gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni, avvalendosi, se del caso, di Finaosta S.p.A. per accertare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati. L'autorizzazione può essere altresì concessa con riferimento ai beni immobili destinati all'esercizio di attività turistico-ricettive, commerciali e di pubblico esercizio che risultino già assoggettati a vincoli di destinazione che non siano di natura urbanistica.".

2. Dopo il comma 5bis dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"5ter. L'autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3, 4 e 5.".

3. Dopo il comma 5ter dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"5quater. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 5ter.".

4. Dopo il comma 5quater dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"5quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 5bis, 5ter e 5quater si applicano, altresì, qualora il soggetto beneficiario intenda donare i beni finanziati alla Regione o a un ente locale territoriale per destinarli a finalità sociali o di pubblico interesse; in caso di donazione a un ente locale, l'onere di restituzione del capitale residuo rimane in capo al donatario.".

5. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro intervento finanziario regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni e/o servizi sociali alla persona e quelli inerenti i generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Tale divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.".

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Esaminiamo gli emendamenti nn. 50 e 51, presentati dall'Assessore Caveri; ne do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente articolo 43bis:

"Articolo 43bis

(Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:

"d bis. destinazione ad abitazione temporanea;"."

Emendamento

Dopo l'articolo 43bis è aggiunto il seguente articolo 43ter:

"Articolo 43ter

(Disposizioni urgenti in materia di case e appartamenti per vacanze)

1. Nelle more di adeguamento dei PRG vigenti alle norme della l.r. 11/1998, nonché alle determinazioni del PTP, previsto dall'articolo 13 della legge medesima, è sospesa la possibilità di mettere in atto, con o senza titolo abilitativo di tipo edilizio, destinazioni per case ed appartamenti per vacanze di cui al capo VII della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché il rilascio delle relative autorizzazioni comunali.

2. Nel periodo di cui al comma 1, è altresì sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2001, limitatamente alle iniziative concernenti la ristrutturazione e l'arredamento di edifici o complessi di edifici per l'esercizio dell'attività di case e appartamenti per vacanze.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle domande dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni comunali, nonché la concessione delle agevolazioni di cui alla l.r. 19/2001 già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora istruite o definite."

La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.

Caveri (UV) - Si tratta di un argomento di cui abbiamo avuto possibilità di discutere già in una riunione informale di questa mattina; gli emendamenti nn. 43bis e 43ter sono collegati tra di loro.

Con l'emendamento n. 43bis costituiamo una nuova categoria di destinazione d'uso, che è espressamente riferita alle seconde case, quindi verrebbe meno l'attuale assimilazione con la destinazione ad uso turistico-ricettivo e il problema derivante dall'applicazione dell'articolo 74, comma 1, il quale prevede che non si ha mutamento di destinazione d'uso nell'ambito delle attività appartenenti alla medesima categoria, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 73.

Con l'emendamento n. 43ter si incide ancora più in profondità nella questione, pur nel testo così come è stato modificato anche su proposta di alcuni Consiglieri dell'opposizione; esso deriva da una serie di richieste provenienti da sindaci di comuni e che sono state confermate anche da una serie di verifiche su atti notarili in corso. In sostanza, si può dire che alcune amministrazioni comunali erano preoccupate perché, attraverso l'uso della casa per vacanze, si andava alla trasformazione successiva in seconda casa, creando una serie di problemi enormi attraverso gli equilibri funzionali che scattavano, essendo queste strutture di tipo turistico. La nostra logica è quella di intervenire in finanziaria per evidenti questioni di urgenza e, naturalmente, questo, dal punto di vista formale, è consentito, perché tutto ciò comporterà un risparmio a valere sulla legge n. 19, perché bloccheremo - come precisato meglio nel comma 3 dell'emendamento n. 43ter - l'erogazione dei contributi di cui alla legge in questione. Credo si tratti di una risposta urgente che dovevamo dare, altrimenti rischiavamo di trovarci in una situazione di difficoltà.

È del tutto evidente che, come precisato nel comma 1 dell'emendamento n. 43ter, spetta ora ai comuni reagire attraverso i piani regolatori, perché, per il momento, le amministrazioni comunali in molti casi non disponevano di adeguati strumenti per contrastare il fenomeno che ho brevemente descritto.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 50:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 51:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 44 vi è l'emendamento n. 52, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 44: abrogazione.

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Riteniamo necessario illustrare l'emendamento perché, seppure sia intuitivo il senso dello stesso, in quanto è un emendamento soppressivo dell'intero articolo 44, vogliamo esplicitare le motivazioni che ci portano a richiedere all'aula l'abrogazione di questo articolo. La materia è individuabile dal contesto dell'articolo 44, è una legge del 1997, peraltro modificata in corso della scorsa legislatura, che, a seguito di tali modifiche, ha istituito la figura del pisteur-secouriste. Nell'articolo 8 della legge qui citata si fa obbligo a quanti vogliono conseguire l'iscrizione nell'albo di seguire un iter di preparazione con tanto di esami finali. Al comma 1 dell'articolo 8 si dice che: "La preparazione agli esami per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes, così come l'organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento, sono assicurate dall'Amministrazione regionale". Questo vuol dire che, per poter accedere a quella professione, bisogna passare attraverso la formazione e il tirocinio previsto dal comma 1 dell'articolo 8. Il comma 4 di quell'articolo 8 prevede una contribuzione fissata nella misura massima del 10% del costo pro capite in relazione al materiale di consumo e all'utilizzo delle strutture; è un principio che, tutto sommato, era più simbolico che sostanziale. Ora, voi in finanziaria modificate questo principio, portandolo al 30% dei costi sostenuti e noi riteniamo paradossale che l'avvio o il mantenimento in un albo professionale sia condizionato ad una serie di elementi di tipo variabile. Nel momento in cui vi è un obbligo, o vi è una tassa di iscrizione, come avviene per qualsiasi professione, per seguire un determinato percorso, ipotizzare che vi sia una percentuale variabile che dal 10%, senza spiegazioni, passa al 30%, penso che debba essere oggetto di qualche riflessione. Intanto, la variazione è significativa rispetto a tutti quegli indici che cercano di far contenere gli aumenti da un anno all'altro dei costi dell'inflazione entro percentuali contenute e stimabili intorno al 2-3; qui l'aumento è di tre volte tanto. Riteniamo il principio per certi versi anomalo rispetto alle norme analoghe, che fanno sì che sia la Regione a curare la preparazione e l'aggiornamento di determinate figure professionali. Penso anche a nuove figure professionali, quali le guide naturalistiche e quant'altro. Chiediamo di conseguenza l'abrogazione di questa modifica e vorremmo anche capire se l'articolo 44 è frutto solo di una previsione di cassa, nel qual caso qual è la previsione di cassa che ne deriva.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.

Caveri (UV) - La richiesta di questo incremento per l'iscrizione ai corsi è venuta dagli stessi pisteurs-secouristes. Siamo oggi di fronte ad un fenomeno abbastanza curioso, cioè sono troppe le persone che si iscrivono al corso di pisteur-secouriste, che poi non svolgono la professione. Oggi vi sono circa 500 pisteurs-secouristes e sono solo 130 quelli che svolgono la professione, gli altri non sembrano essere disponibili, su richiesta dei comuni per le piste di fondo, delle società degli impianti di risalita per le piste da discesa. Abbiamo deciso di situare attorno al 30% tutti i costi di iscrizione ai corsi per le professioni turistiche, cioè la cifra che viene messa, però questo per le altre professioni turistiche - guida naturalistica, accompagnatore "mountain bike", accompagnatore di turismo equestre - lo possiamo fare con semplice deliberazione di Giunta. Qui all'epoca fu fissata una cifra del 10%, che, come il Consigliere Frassy capirà, è assolutamente ridicola rispetto ai costi notevoli che gravano sull'Amministrazione per l'organizzazione dei corsi. L'Associazione dei pisteurs è d'accordo, perché ritiene che la partecipazione al corso debba essere vissuta anche come un relativo impegno economico, che porti alla serietà della consapevolezza di iscriversi a qualcosa che ti professionalizza. Vorrei rassicurare quindi che si tratta di uno standard, che cercheremo di applicare a tutti i corsi per le figure professionali, per evitare che vi siano iscrizioni di persone che poi non sono realmente motivate.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Prendiamo atto di quanto l'Assessore ci ha illustrato e verificheremo che con le deliberazioni di Giunta vi sia l'uniformità di questa percentuale.

Manteniamo l'emendamento, anche perché manteniamo delle perplessità che sono emerse nei lavori della commissione, durante una serie di audizioni fatte recentemente a proposito di problemi legati alla montagna e agli operatori della montagna - mi riferisco in particolare ai maestri di sci -, dove, paradossalmente, è emersa la problematica inversa, ossia di una carenza di professionisti maestri di sci rispetto a certe richieste, che deriverebbe anche da una difficoltà di accesso dei Valdostani ai corsi per gli oneri che comporta la frequenza dei corsi di preparazione all'esame finale. In quel campo, di conseguenza, il problema economico influisce esattamente all'inverso di come invece andrebbe ad influire su quest'altra fattispecie. Abbiamo più di una perplessità; è vero che è una norma finanziaria, però forse avrebbe dovuto rientrare in quegli approfondimenti che il Presidente Sandri ha cercato di fare in V Commissione, ma che non sono stati concordati con la Giunta. Mi rammarico che la V Commissione, Presidente Sandri, lavori in distonia con quello che sta facendo la Giunta, perché questa è l'evidenza che quelle audizioni sono rimaste segregate all'interno della Commissione, senza il coinvolgimento del livello decisionale, l'Esecutivo, perché le conclusioni alle quali arriva l'articolo 44 sono diametralmente opposte a quelle emerse nelle ultime audizioni in relazioni ai problemi dei costi di certi corsi e dicevo prima, e lo ripeto, le difficoltà di avere un numero di maestri di sci sufficienti è dato proprio dai costi onerosi. In questo caso invece, dice l'Assessore Caveri, che sono i pisteurs che chiedono maggiori costi per avere un maggior discernimento degli accessi alla professione. Ne prendiamo atto, però manteniamo l'emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 52, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 19

Favorevoli: 2

Contrari: 17

Astenuti: 12 (Borre, Comé, Curtaz, Isabellon, Maquignaz, Praduroux, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 44:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 26

Contrari: 5

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 45 abbiamo l'emendamento n. 53 e l'emendamento n. 54, presentati dall'Assessore Caveri e dal Consigliere Frassy. Do lettura dell'emendamento n. 53:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 45 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tali attività sono realizzate anche mediante l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta)."

Do lettura dell'emendamento n. 54:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un programma di investimenti e sviluppo predisposto dalla Giunta regionale, che contenga anche la definizione degli assetti societari della società di capitali."

Pongo in votazione gli emendamenti nn. 53 e 54:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 45 vi è poi l'emendamento n. 55, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 45

Al termine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: "Gli interventi di cui al comma 2 devono limitarsi a quelli per i quali la Giunta regionale, con deliberazione 4463 del 1° dicembre 1997, ha espresso valutazione positiva sulla compatibilità ambientale senza richiedere ulteriori verifiche ed approfondimenti".

Pongo in votazione l'emendamento n. 55:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 24

Favorevoli: 6

Contrari: 18

Astenuti: 6 (Borre, Cesal, Isabellon, Maquignaz, Praduroux, Rini)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo così modificato:

Articolo 45

(Sviluppo dell'aeroporto regionale "Corrado Gex")

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione e lo sviluppo dell'aeroporto "Corrado Gex" ad apposita società di capitali, da costituire secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), in quanto compatibili.

2. L'oggetto principale dell'attività svolta dalla società di cui al comma 1 consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività ad essa connesse o collegate. Tali attività sono realizzate anche mediante l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta).

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un programma di investimenti e sviluppo predisposto dalla Giunta regionale, che contenga anche la definizione degli assetti societari della società di capitali.

4. Nelle more della costituzione della società di cui al comma 1 e al fine di garantire l'operatività dello scalo aeroportuale, la durata del contratto di gestione dell'aeroporto "Corrado Gex", in scadenza alla data del 31 dicembre 2003, può essere prorogata sino al 30 novembre 2004.

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Comé, Curtaz, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina,Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 46 vi sono gli emendamenti nn. 56 e 57 - che credo dicano la stessa cosa -; do lettura dell'emendamento n. 56, presentato dall'Assessore Caveri:

Emendamento

L'ultima parte del comma 1 dell'articolo 46 è così sostituita: "è prorogato al 31 dicembre 2006".

Do lettura dell'emendamento n. 57, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Emendamento

All'articolo 46 le parole "31 dicembre 2007" sono cancellate e sostituite con le parole "31 dicembre 2006".

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo così modificato dai due emendamenti:

Articolo 46

(Disciplina delle attività di volo alpino. Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 5bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 35, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 47:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 9 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 48:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 9 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 49 vi sono gli emendamenti nn. 58, 59 e 60; do lettura dell'emendamento n. 58, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Emendamento

Abrogazione dell'articolo 49.

Do lettura degli emendamenti nn. 59 e 60, presentati dal gruppo "Arcobaleno":

Emendamento

Articolo 49, comma 1

Al penultimo rigo, dopo le parole "con propria deliberazione", aggiungere le parole: ", sentite le associazioni di categoria,".

Emendamento

All'articolo 1bis (Colorazione delle autovetture da adibire a taxi) della legge 9 agosto 1994, n. 42 (così come introdotto dall'articolo 49 del disegno di legge n. 7) viene aggiunto il seguente comma:

"Se nessun colore ottiene il gradimento della metà più uno dei componenti della Giunta regionale, i colori adottati saranno il rosso e il nero".

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Un'illustrazione non tanto per spiegare il senso dell'abrogazione, perché penso si spieghi da sola, quanto per entrare nel merito dell'articolo 49.

Abbiamo parlato prima di aeroporto, abbiamo "volato alto" o, meglio, abbiamo cercato di "volare alto" perché, al momento, è un aeroporto che non decolla e adesso ci stiamo occupando del colore dei taxi; questi sono gli scherzi della finanziaria regionale!

Pur potendo comprendere le problematiche legittime che stanno dietro alla richiesta effettuata dall'Assessore Caveri, che si occupa di trasporti, se potesse su un tipo di trasporto riuscire a portare subito a casa un provvedimento? immagino che la tentazione fosse forte. La ferrovia è un disastro, l'aeroporto non parliamone! Il problema del tunnel e il completamento dell'autostrada sappiamo tutti a che punto sta, della navigabilità della Dora non abbiamo ancora parlato, e penso che non ne parleremo mai, di conseguenza rimangono i taxi, su cui è facile iniziare a mettere in moto la politica dei trasporti. Assessore, apprezziamo questo piccolo passo, avremmo preferito che andasse nella direzione della delega di competenze, perché sono convinto che questa sia una materia facilmente delegabile alle amministrazioni comunali e le spiego perché. Vi sono delle realtà dove il colore del taxi è caratteristico di quella realtà locale, pensiamo ai taxi neri di Londra, ad altre realtà. In un momento in cui si delega tutto in virtù di un principio di sussidiarietà, andiamo a mettere in legge una norma che delega la Giunta a decidere il colore dei taxi per tutta la Regione. Mi sembra una di quelle scelte di tipo dirigistico, che pensavamo appartenessero al passato; probabilmente la fretta è cattiva consigliera e gli uffici le hanno dato questa soluzione, per dare una risposta ad almeno una di queste categorie.

Auspicheremmo che questa norma venisse ritirata e, in un tempo successivo, venisse data competenza ai comuni, fra le altre competenze che essi hanno già in materia, perché hanno tutta una serie di competenze per cui devono decidere le modalità di svolgimento del servizio, le tariffe, il tipo di veicoli, il numero, tutta una serie di cose, pertanto diamogli la possibilità di decidere il colore e magari di mettere sulla portiera - invece che sul tetto o sul cofano -, l'emblema del comune, piuttosto che lo sponsor che gestisce gli spazi riservati o cose del genere. Mi sembra veramente un provvedimento al di fuori delle cose che possono interessare alla politica regionale. Ognuno prende il suo "taxi": Assessore, lei ha preso un "taxi" dal colore indefinito!

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Una breve illustrazione dell'emendamento n. 60; riteniamo che questa sia una norma di chiusura disciplinante un'ipotesi non prevista dalla legge, che non prevede l'ipotesi in cui in Giunta non si formi una maggioranza sulla scelta del colore. Siete in 8, supponendo che 3 votino a favore del grigio, 3 del bianco e 2 del nero, e qualcuno può essere pure daltonico, come l'Assessore Vicquéry? penso che questa norma di chiusura sia opportuna, perché disciplina un vuoto legislativo, prevedendo che, se nessun colore ottiene la metà dei voti più uno dei componenti della Giunta, i colori adottati saranno il rosso e il nero. Il riferimento rosso e nero non è evidentemente alla roulette del Casinò, ma ai colori che caratterizzano la nostra Regione, quindi sarebbe un modo per caratterizzare simpaticamente i taxi "de chez nous"...

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Una precisazione da parte del nostro gruppo: è la presa d'atto che qui veramente se ne sentono di tutti i colori!

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.

Caveri (UV) - Non accetteremo l'emendamento n. 58 che prevede l'abrogazione dell'articolo 49. La questione della difficoltà per i taxisti valdostani di vendere i taxi bianchi, bianchi a causa di una legge quadro dello Stato, che aveva prima tolto il colore giallo che sembrava invendibile, ma poi si è scoperto essere invendibile anche il bianco? per cui la quarantina di taxisti valdostani auspicherebbe un colore grigio chiaro, ma questo dovrebbe essere deciso dalla Giunta; quindi "no" all'emendamento n. 58.

Credo invece si possa accogliere l'emendamento n. 59, che prevede: "sentite le associazioni di categoria"; in realtà, ce n'è una, però non si può mai dire, potrebbero essercene altre. Abbiamo accettato un emendamento della collega Squarzino, non vedo perché non dovremmo, secondo una logica di "par condicio", accettarne uno anche del collega Riccarand.

Credo che possiamo accettare anche l'emendamento n. 60: quello dei taxi rosso-neri. A dire la verità, volevamo proporre anche dei sub-emendamenti: l'idea era quella di bandierine valdostane, che potevano mettersi sulla parte anteriore del taxi, o anche, come veniva suggerito dal Consigliere Frassy, dei leoni, magari rampanti, sulle portiere; per cui troviamo che l'idea sia particolarmente suggestiva e voteremo tale emendamento... naturalmente scherzavo, ma penso sia scherzoso e provocatorio anche l'emendamento dei colleghi del gruppo "Arcobaleno".

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 58, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 18

Favorevoli: 2

Contrari: 16

Astenuti: 13 (Borre, Comé, Curtaz, Isabellon, Maquignaz, Praduroux, Riccarand, Rini, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 59, presentato dal gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - L'emendamento n. 60, presentato dal gruppo "Arcobaleno", viene ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo così emendato:

Articolo 49

(Disposizioni relative alla colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi. Modificazione della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è inserito il seguente:

"Articolo 1bis

(Colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria, il colore delle autovetture da adibire a servizio di taxi.".

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 22

Contrari: 9

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 50:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 22

Contrari: 9

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 51:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 24

Contrari: 7

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 52 vi sono gli emendamenti nn. 61, 62 e 63; do lettura degli emendamenti nn. 61 e 62, presentati dal gruppo "Arcobaleno":

Emendamento

L'articolo 52 del disegno di legge n. 7 è soppresso.

Emendamento

Al 1° comma dell'articolo 3bis (articolo 52 del disegno di legge n. 7) fra le parole "anche a soggetti" e le parole "operanti nei settori di attività" viene inserita la parola "promiscuamente".

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 61:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 22

Favorevoli: 3

Contrari: 19

Astenuti: 9 (Borre, Cesal, Comé, Isabellon, Maquignaz, Rini, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 62:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 18

Favorevoli: 3

Contrari: 15

Astenuti: 13 (Borre, Cesal, Comé, Frassy, Isabellon, Maquignaz, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - All'articolo 52 vi è poi l'emendamento n. 63, presentato dai Consiglieri Frassy e Tibaldi; ne do lettura:

Emendamento

Articolo 52, articolo 3bis, sostituire il comma 2 con:

"2. L'ammontare dei finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi di cui all'articolo 2, concessi dagli istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, non può superare la misura annua del 10% del valore nominale degli affidamenti totali concessi, come risultanti dal bilancio di ciascun Consorzio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e da essi dichiarati.".

La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 63.

Frassy (CdL) - Sarò brevissimo. Riteniamo che questo emendamento vada sulla strada già per certi versi intrapresa dal testo originario che qui viene modificato, nel senso che "apre" ulteriormente? e, di conseguenza, reputiamo che sia in linea sia con lo spirito di "Basilea 2", sia con le norme contenute nei provvedimenti in esame in questi giorni al Parlamento italiano e consente una maggiore liberalizzazione su quel particolare segmento di mercato del credito, che è costituito dalle confidi. Sappiamo che oggi, in virtù della legge che qui viene modificata, non si può ottenere il finanziamento da una confidi, che sia rappresentativa di una categoria diversa rispetto a quella di appartenenza. Questo meccanismo, in una realtà piccola e condizionabile come quella valdostana, spesso mette in atto delle situazioni di evidente discrimine. Riteniamo sia salutare che gli artigiani possano andare a chiedere i fidi dalla Confidi commercianti e viceversa. Questa norma "apre" con una cifra significativa: il 10%, sicuramente vi saranno i tempi e i modi per aprire ulteriormente; lo riteniamo comunque un passo avanti.

Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Intervengo solo per dire che questo emendamento era stato concordato nella riunione dei Capigruppo. La filosofia di questo emendamento non sposta gli intendimenti dell'articolato originario, anche perché abbiamo una situazione che nel passato ha presentato una serie di incongruenze rispetto alla norma regionale, queste incongruenze continuano a rimanere perché sono oggetto di un contenzioso di fronte al TAR e, ovviamente, con questo articolato, non possiamo risolvere dei problemi appartenenti al passato. La filosofia di questa franchigia che viene introdotta permette di evitare una serie di problemi ad aziende che possono nel tempo oscillare come categoria di appartenenza dall'Albo artigiani a quello dei commercianti, oppure fra artigiani e industriali. Riteniamo che questa sia una "soluzione ponte", che permetta, nell'arco di un anno di tempo, all'Amministrazione di proporre, nelle varie sedi competenti, una bozza di legge che riorganizzi tutto il mondo delle confidi.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 63:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Chiediamo, anche a nome dei colleghi della "Stella Alpina", la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 52.

Presidente - Pongo in votazione, a scrutinio segreto, l'articolo 52 nel testo così emendato:

Articolo 52

(Consorzi Garanzia Fidi. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle D'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è aggiunto il seguente:

"Articolo 3bis

(Soggetti beneficiari degli interventi)

1. A decorrere dall'esercizio 2004, ciascun Consorzio di garanzia fidi può concedere i contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 anche a soggetti operanti nei settori di attività degli altri Consorzi.

2. L'ammontare dei finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi di cui all'articolo 2, concessi dagli istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, non può superare la misura annua del 10% del valore nominale degli affidamenti totali concessi, come risultanti dal bilancio di ciascun Consorzio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e da essi dichiarati.".

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 53 vi è l'emendamento n. 64, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Al 5° comma dell'articolo 53 dopo le parole "riservati a residenti" si inseriscono le parole "o a domiciliati".

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) - L'emendamento prevede che i corsi dell'artigianato di tradizione vengano riservati ai residenti o anche ai domiciliati. Ora, io colgo l'anelito internazionalista proveniente dalla Sinistra però, al di là delle battute, vi sono due problemi: uno, si tratta di un artigianato di tradizione, credo sia normale che sia rivolto ai locali e ai residenti; due, si creerebbe di fatto una contraddizione con il resto della legge, nel senso che la legge prevede che, l'esposizione alla Fiera di Sant'Orso, ad esempio, la possono fare solo i residenti. Ci troveremmo quindi nella particolare condizione di avere dei domiciliati che fanno un determinato corso, ma che poi non possono andare ad esporre alla Fiera di Sant'Orso. La legge aveva un orientamento, che l'artigianato di tradizione si rivolge ai residenti e credo che sia anche motivabile una cosa di questo genere.

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Solo una parola. Per carità, capisco anche le ragioni dell'Assessore, ma pensavo solo al caso della persona che lavora continuativamente in Valle d'Aosta, che magari non risiede in Valle d'Aosta, oppure è in attesa di residenza, o ancora la persona che abita a Carema e va al corso organizzato a Pont-Saint-Martin. Vi sono ragioni formali, ne prendo atto.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 64:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 3

Contrari: 23

Astenuti: 5 (Borre, Cesal, Isabellon, Maquignaz, Praduroux)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 53:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - È stata chiesta un'illustrazione sintetica da parte della Giunta dell'articolo 54.

La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) - Qui il problema è molto semplice. La produzione di pane è regolata dalla legge n. 1002/1956. Questo provvedimento, sulla base di interpretazioni date dal Ministero delle attività produttive, per un certo periodo non considerava i grissini come una produzione soggetta a questo tipo di norma, in base alla quale è possibile aprire dei panifici in stretta correlazione con i consumi esistenti su un determinato territorio - si calcolano non solo i residenti, ma anche la quota di turisti e quant'altro -: sulla base di calcoli previsti dalla legge, si stabilisce quanti panifici possono essere aperti sul territorio regionale e comunale. Ora, in una prima fase vi era un'interpretazione del Ministero che escludeva i grissini da questo tipo di calcolo; sulla base di richieste pervenute da parte delle associazioni imprenditoriali dei panificatori, è stata emanata successivamente una norma - che, per gli uffici camerali presso l'Assessorato, è cogente - e non abbiamo fatto altro che applicare quanto è previsto da una norma nazionale. La cosa è sicuramente discutibile perché crea anche dei problemi ad alcune aziende locali, ad una in particolare, però non possiamo far altro che applicare una norma che è applicata su tutto il territorio nazionale. Oggi, sostanzialmente, per un'azienda che produce solo grissini, o comunque che sforna pane e grissini, si calcola il tutto con gli stessi criteri del pane: i grissini e il pane, quindi, sono assimilati, dal punto di vista del calcolo del fabbisogno, per l'assegnazione delle licenze per la panificazione. È chiaro?

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - No, non è proprio chiaro, nel senso che non riusciamo a capire qual è la norma che ci obbliga a recepire la legge dello Stato, se quest'ultima si applica anche nei confini regionali, questa norma è superflua perché già si applica la norma statale; se invece la norma statale non si applica, evidentemente vuol dire che abbiamo una qualche competenza che ci consente o di regolamentare in maniera differente, o comunque di regolamentare con quelli che possono essere gli aggiustamenti della competenza integrativa. È questo il passaggio che ci sfugge, anche perché questo tipo di norma - e lei lo ha riconosciuto - non va a semplificare questo settore ed è, tra l'altro, una norma che va a penalizzare delle imprese locali che hanno avviato un tipo di produzione che va oltre i confini regionali. Qui abbiamo un problema a livello industriale, abbiamo poche aziende che funzionano e riusciamo a creare loro delle complicazioni. Penso che su questo aspetto debba essere fatta una riflessione, perché non è una norma finanziaria e basta, ma una norma che da domani crea dei problemi a delle aziende.

Questo Consiglio regionale deve essere consapevole che da domani, mangiando i grissini, vi sarà qualche operatore del settore che, a seguito di questa decisione, avrà delle difficoltà a mantenere in piedi l'attività così come è stata ipotizzata. Se la norma dello Stato è cogente, non vi è bisogno di una norma regionale - almeno noi riteniamo che questo debba essere il principio -; se non è cogente, ci spieghi perché l'applicate in maniera pedissequa. Ci sembra che vi sia una contraddizione nei termini, al di là del fatto che la norma dello Stato non so a quando lei faccia riferimento? ma l'urgenza di mettere in finanziaria anche questo è quanto meno discutibile. Nulla è stato detto, ma sarebbe importante sapere se le categorie sono state sentite e quale è stata l'opinione delle categorie in materia.

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) - Sulla base dell'istruttoria fatta dagli uffici, quello che è previsto in questo articolo è un atto dovuto perché, secondo la normativa attuale, non possiamo far altro che applicare quanto previsto dalla legge. È che la materia ha avuto un'evoluzione contraddittoria, nel senso che, mentre una lettera del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 2001 diceva che i grissini non vanno computati nel calcolo del volume di pane al fine del rilascio dell'autorizzazione, successivamente una norma del maggio di quest'anno dice esattamente il contrario. È sorprendente che un'amministrazione statale, che ha orientamenti diversi da quelli di un'azione dirigistica, vada in questa direzione.

L'Associazione dei panificatori dichiara il proprio accordo a che questa norma vada applicata; sapete che vi è un'associazione a livello regionale ampiamente rappresentativa ma, indipendentemente dall'opinione dell'associazione, che ha un valore politico, dal punto di vista giuridico, le verifiche effettuate dagli uffici vanno nella direzione di dover applicare la norma così come è scritta nella proposta di legge all'esame del Consiglio. Questo perché nella comunicazione che è arrivata, a firma del Direttore generale del Ministero delle attività produttive, nel maggio di quest'anno si dice: "L'operatore, che intende attivare un impianto di panificazione per la produzione di soli grissini, soggiace agli obblighi degli articoli 2 e 3 della legge 1002/1956, in quanto i grissini sono per definizione pane". Rischio di chiusura non ce n'è, perché la norma, così come scritta, normalizza la situazione attualmente esistente, cioè la norma consente alle aziende che hanno prodotto oltre quanto era possibile, nel momento in cui i grissini vengono assimilati al pane, di continuare la loro attività; dopodiché convengo sull'anacronismo di una norma di questo genere, ma a Roma decidete voi.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Solo per concordare con quanto ha detto l'Assessore, che siamo tutti contrari a questa situazione. Noi lo potremo fare anche con il voto, perché onestamente, assimilando tutto, andremo nel prossimo futuro, se vi sarà un consumo anche di un chilo in più di pane, a dover mangiare per forza pane congelato, oltre a quello che si compra già nei grandi magazzini.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy, per dichiarazione di voto.

Frassy (CdL) - Noi prendiamo atto che la Regione Valle d'Aosta, a seguito di una lettera, che ha il valore di una lettera, emana una norma legislativa. Sulla lettera del 2001 vi era un parere, su quella del 2003 vi è un altro parere: sono delle lettere e, nella gerarchia delle fonti, esse valgono meno dei regolamenti comunali. Siamo sorpresi di conseguenza che questa Assemblea, così gelosa e custode delle proprie prerogative - che spesso portano la Giunta ad impugnare davanti alla Corte costituzionale leggi dello Stato -, vada a recepire, con legge regionale, una lettera. Penso che, dal punto di vista delle gerarchie delle fonti, non vi sia da fare altra riflessione!

La riflessione che invece vogliamo fare è sull'impostazione di questo articolato. Andiamo a recepire la legge n. 1002/1956 con urgenza - perché il titolo III, in sostanza, è frutto dell'urgenza -: quasi 50 anni dopo perciò andiamo a recepire una legge dello Stato con urgenza. Se la legge statale ha vigore, probabilmente non vi era bisogno di fare la modifica dell'articolo 5bis, anche se è vero che forse la parte più significativa è quella della lettera c) introdotta dal comma 3. Evidenziamo però la contraddizione dell'equiparazione, che un direttore generale - finché vuole? - del Ministero sostenga che pane e grissini siano equiparabili, quando sappiamo che la produzione del pane è per il 70-80% da consumarsi in giornata, mentre i grissini sono per il 70% a scadenza a medio e lungo termine.

Esprimiamo comunque una preoccupazione perché, se è vero che non vengono chiuse delle aziende, vengono impediti dei progetti di sviluppo, che vedono il coinvolgimento di assunzioni, di posti di lavoro, di aziende che, fra l'altro, avevano avviato un mercato che andava oltre i confini regionali.

Riteniamo che questa fretta nel recepire, ai primi di dicembre, una lettera del maggio 2003 sia quanto meno strana, non vogliamo usare altre definizioni, però auspicheremmo che l'Assessore, in virtù delle sue deleghe in maniera produttiva e di industria, riconsiderasse la materia con un approfondimento diverso e con una tempistica diversa, anche perché, oggi come oggi, non recepire questa indicazione non cambierebbe nulla, non metterebbe l'Amministrazione di fronte ad alcuna responsabilità particolare, ma eviterebbe di creare un presupposto penalizzante in un comparto, quello delle attività produttive, che già soffre di suo. Anche se su questo articolo non vi è alcun emendamento, alla luce delle riflessioni emerse, invitiamo l'Assessore a ritirare questa norma e a riportarla in un momento successivo, a seguito di un ulteriore approfondimento.

Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE) - Oltre che per dichiarare, ovviamente, voto favorevole su questo articolo, per precisare due cose: prima di presentare questo articolo, abbiamo fatto una verifica di quello che succede sul territorio nazionale, sia in Regioni a statuto speciale che in Regioni a statuto ordinario, e su tutto il territorio funziona in questo modo; in secondo luogo, al comma 3 si definisce che il territorio comunale di Aosta costituisce località a sé stante e non entra nel calcolo della somma dei territori dei comuni confinanti, questa norma consente l'apertura di un panificio a Saint-Christophe, quindi va nella direzione di favorire le imprese.

Per quanto riguarda la questione dei grissini, l'impresa oggi penalizzata è una. Mi rendo conto che anche una sola impresa è un problema, però le dimensioni del fenomeno si riducono ad una sola, pur con tutti i problemi che una cosa del genere può comportare per questa impresa; per cui sono per mantenere questo articolo così come è scritto.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 54:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 22

Contrari: 9

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 55:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Comé, Salzone, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 56:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 27

Favorevoli: 24

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 65, presentato dall'Assessore Vicquéry; ne do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente articolo 56bis:

"Articolo 56bis

(Modificazioni della legge regionale 30 luglio 1991, n. 32)

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 32 (Interventi finanziari per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi danneggiati da eventi calamitosi eccezionali) è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Piani e progetti di ricostituzione)

1. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile individua i soprassuoli boschivi degradati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità e predispone piani e progetti necessari per la ricostituzione dei suddetti soprassuoli boschivi.

2. I piani e i progetti di ricostituzione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse naturali e protezione civile.

3. L'approvazione dei progetti e delle opere previste per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi eccezionali equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.

4. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile verifica l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al comma 1 avvalendosi anche del Corpo forestale della Valle d'Aosta."

2. Nella l.r. 32/1991 le parole "il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "la struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile"."

La parole à l'Assesseur à l'agriculture, aux ressources naturelles et à la protection civile, Vicquéry.

Vicquéry (UV) -Non posso purtroppo fare prova di grande eccellenza, perché è un emendamento banale, me ne scuso con la Consigliera Squarzino. Si tratta solo di regolamentare una normativa un po' datata, che prevedeva che il piano di rimboschimento passasse al parere di una commissione consiliare in modo anomalo direi, perché poi è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, senza alcuna competenza in merito. Con l'occasione si è modificata la terminologia, perché quella precedente parlava di "struttura tecnica preposta all'individuazione di soprassuoli boschivi degradati", struttura tecnica che non esiste più perché il compito è stato demandato alla struttura regionale competente, che è istituita dall'Assessorato.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Arc-VA) - Nel merito può anche darsi sia giusto questo articolato aggiuntivo proposto, il problema è che anche questo è un testo presentato fuori tempo massimo, senza che abbiamo la possibilità di fare un confronto con l'attuale legislazione, cioè è il metodo che ancora una volta critichiamo e che ci porta a non condividere nel merito l'articolato che viene presentato.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 65:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 24

Contrari: 7

Il Consiglio approva.

Presidente - Esaminiamo l'emendamento n. 66, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Viene introdotto l'articolo 56ter:

"Articolo 56ter

(Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 90/89)

1. L'articolo 19 (legge finanziaria) della legge regionale 27/12/89 n. 90 è abrogato."

La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Lo illustro, altrimenti questo emendamento rischia di passare in sordina.

Abbiamo fatto una battaglia sul metodo ieri - una battaglia che, in verità, ha sortito qualche effetto, perché poi la discussione è stata più serena e si è potuto trovare qualche punto di accordo -, ma appena cinque minuti fa abbiamo visto che questa battaglia non ha "attinto" anche a delle finalità politico-culturali, perché poi si è continuato per tutta la giornata a cercare di inserire delle norme che con la finanziaria c'entrano "come i cavoli a merenda" (l'ultima cinque minuti fa).

Ci chiediamo e domandiamo alla maggioranza se non sia il caso di abrogare la norma di riferimento della legge finanziaria. In questo semplice emendamento prevediamo l'abrogazione dell'articolo 19 della legge finanziaria, forse si poteva scrivere: "è già abrogato", però lo diciamo come forma di provocazione intellettuale: sfidarvi a dire che questa norma programmatica, contenuta nella legge n. 90/1989, è in disuso, non vi interessa più e quindi va abrogata. Se l'abrogate, dall'anno prossimo potrete fare delle "finanziarie omnibus" con centinaia di articoli e non avremo più neanche noi questo piccolo appiglio formale per potervi dire che siete fuori strada. Questa è la provocazione legittima che proponiamo con l'emendamento; crediamo che la maggioranza debba farsi un esame di coscienza e decidere serenamente se abrogare o meno la norma!

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 66:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 3

Contrari: 20

Astenuti: 6 (Borre, Maquignaz, Pastoret, Praduroux, Salzone, Stacchetti)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 57:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Il Consiglio approva.

Presidente - Esaminiamo l'allegato A, ricordo che vi è l'emendamento n. 67, presentato dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

All'allegato A, per la legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, inserire nella colonna Bilancio 2004 la cifra di 62.000 euro.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Nell'allegato A sono elencate una serie di leggi, fra cui anche le leggi settoriali, il cui finanziamento non è più nel bilancio della Regione, ma viene dato ai comuni. Qui riprendo la questione che avevo posto oggi pomeriggio, quando si è iniziato ad affrontare alcuni emendamenti e ce n'era uno che riguardava la volontà della Regione di riprendere in mano nuovamente quei 62.000 euro all'anno per venire incontro alle spese delle scuole di montagna. Ora, introdurre di nuovo nell'allegato A, accanto alla dizione "l.r. 20 agosto 1993, n. 68: Interventi regionali in maniera di diritto allo studio", al posto dello "0,00" la cifra di "62.000" euro, significa che la Regione si impegna a finanziare questa legge e a finanziarla per le finalità che tutti conosciamo: favorire i piccoli comuni nel mantenimento delle classi nelle proprie zone di residenza. Per questo emendamento chiedo il voto segreto, anche a nome dei Consiglieri della "Stella Alpina".

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 67 a scrutinio segreto:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 27

Favorevoli: 10

Contrari: 17

Astenuti: 4 (Isabellon, Pastoret, Rini, Viérin Laurent)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'allegato A:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 22

Contrari: 9

Il Consiglio approva.

Presidente -All'allegato B vi sono gli emendamenti nn. 68, 69, 70, presentati dal gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:

Emendamento

Allegato B

La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la legge regionale 7 aprile 1992, n. 14 concernente la promozione della direttrice ferroviaria del Gran San Bernardo è ridotta, per gli anni 2004, 2005, 2006 a 50.000 euro all'anno.

Emendamento

Allegato B

La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la legge regionale 7 aprile 1992 n. 15, concernente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale è così modificata:

anno 2004, euro 12.595.000

anno 2005, euro 13.085.000

anno 2006, euro 13.095.000.

Emendamento

Allegato B

La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, concernente il Fondo regionale per l'abitazione è modificata prevedendo per gli anni 2004, 2005, 2006, 350.000 euro ogni anno.

Pongo in votazione l'emendamento n. 68:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 19

Favorevoli: 3

Contrari: 16

Astenuti: 12 (Borre, Cesal, Comé, Frassy, Maquignaz, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 69:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 19

Favorevoli: 3

Contrari: 16

Astenuti: 12 (Borre, Cesal, Comé, Frassy, Maquignaz, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 70:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 22

Favorevoli: 7

Contrari: 15

Astenuti: 9 (Borre, Cesal, Frassy, Isabellon, Maquignaz, Praduroux, Rini, Tibaldi, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'allegato B:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Riccarand, per dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso.

Riccarand (Arc-VA) - Sarò telegrafico, però una dichiarazione la voglio fare a nome del nostro gruppo, perché questo confronto sulla legge finanziaria non è stato una cosa banale.

Fin dalla prima riunione della II Commissione, che ha affrontato legge finanziaria e bilancio, abbiamo posto dei problemi, che ci sembravano rilevanti e fondati, che riguardavano la corrispondenza con la normativa regionale, ed il buon andamento del lavoro delle commissioni. Questi problemi, come tutto il Consiglio ha riconosciuto, effettivamente esistevano e, nel corso dei lavori che hanno preceduto le sedute consiliari, si è dovuto fare un lavoro di approfondimento che non era stato fatto prima in sede di commissione. È stato fatto in modo convulso perché le scadenze erano strette, siamo anche stati costretti a cercare di sottolineare il problema con la presentazione di emendamenti, cercando di evidenziare in forme evidenti i problemi che erano sorti; questo non viene fatto a cuor leggero, perché preferiremmo un percorso più lineare e rispondente alle regole istituzionali che abbiamo.

Ci auguriamo che questa sia l'ultima finanziaria impostata in questo modo - possiamo dire la prima e l'ultima -, che non vi sia più una finanziaria che contenga norme avulse, come è successo quest'anno. La Giunta regionale e il Consiglio possono dotarsi di altri strumenti per avere corsie accelerate, per accorpare disegni di legge; quello che è essenziale è che le normative facciano un iter regolare, vadano in commissione, dove si possono fare tutti gli approfondimenti, in modo da uscire dal Consiglio con un prodotto che sia maturo, che sia stato visto sia sotto l'aspetto tecnico che politico e che raccolga i voti a seconda della bontà di questo e delle scelte politiche che ci sono in Consiglio, ma non in modo confuso, come è avvenuto con questa finanziaria. Riteniamo però che questo dibattito abbia permesso, su alcuni punti, di migliorare la normativa che era stata presentata; credo vi sia stata anche, a partire da un certo momento, una disponibilità sia all'interno della maggioranza, che all'interno della Giunta, di fare un lavoro reale di confronto, di cui siamo grati anche alla maggioranza, perché ha permesso di fare il lavoro per cui in fondo siamo qui, seppure in un modo che non era certo ideale.

Noi quindi voteremo contro questo provvedimento, perché non lo riteniamo adeguato rispetto alla gestione delle risorse finanziarie nei prossimi anni da parte della Regione, perché non riteniamo la manovra finanziaria adeguata rispetto a quello che si doveva fare, ma soprattutto votiamo contro perché è stato mantenuto questo titolo III, pur con delle correzioni, che riteniamo una normativa avulsa che doveva avere un'altra sede. Ribadiamo quindi il nostro giudizio negativo, sperando che il lavoro fatto in questi giorni serva per il futuro.

Presidente - La parola al Consigliere Salzone, per dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso.

Salzone (SA) - Intervengo brevissimamente, per dire che la nostra posizione, per quanto riguarda la manovra politica ed economica della legge finanziaria, non ci ha permesso di capire fino in fondo quali obiettivi la Giunta vuole perseguire, se non quella di riproporre un metodo di gestione della spesa pregiudizialmente irriverente della funzione legislativa del Consiglio e soprattutto esente da qualsiasi progettualità in prospettiva. La legge finanziaria, infatti, non ipotizza linee di intervento modificative di precedenti attività, l'unica progettualità appare quella di delegare alla Giunta regionale tutti i metodi di ripartizione delle spese, senza ipotizzare limiti alla delega: la Giunta prima di tutto e di tutti. Per queste motivazioni votiamo contro questa finanziaria.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Pensiamo sia doverosa una sintetica dichiarazione di voto, dopo una "due giorni" che è stata impegnativa ed è stata comunque ricca di confronti. Sicuramente una diversa procedura nell'affrontare le tante materie, che avete inserito in questa legge finanziaria più pesante del solito, ci avrebbe forse portato a licenziare un testo migliore di quanto non sia quello che verrà messo in votazione fra poco, peraltro significativamente modificato rispetto all'impostazione iniziale. Quello che contestiamo nell'impostazione di questa legge finanziaria è un quadro di confusione che intravediamo dietro queste norme. Capiamo che la legislatura è iniziata da poco, ma non possiamo recepire questa giustificazione ad attenuante di questo modo pasticciato di scrivere un provvedimento legislativo, che, fra l'altro, dovrebbe avere la capacità di avviare la legislatura, perché in Giunta vi sono Assessori che hanno condiviso in passato più di una finanziaria, che hanno chiari i meccanismi, le procedure, le tempistiche e, soprattutto, una buona parte di questi argomenti sono il frutto di quelle incompiute che nella passata legislatura non siete riuscite a portare a termine.

Noi allora abbiamo la convinzione che, alla fine, abbiate cercato di fare una sanatoria di quelle che, in maniera eufemistica, possiamo chiamare le "vostre riflessioni estive e settembrine": avete cercato di sanare tutte quelle materie sulle quali non c'era l'accordo e di arrivare alla fine con dei "provvedimenti tampone". Abbiamo la sensazione che la fretta spesso sia cattiva consigliera e crei più problemi di quanti non ne riesca a risolvere e la dimostrazione l'abbiamo anche in questa schizofrenia legislativa, dove di tutto un po': si parla di contributi all'industria, del Forte del complesso di Bard, di aerei, ma anche di taxi.

Alla fine la finanziaria è stata chiusa, il giudizio che ne diamo in termini contabili e sostanziali non può essere positivo, proprio per quello che ho cercato di sintetizzare e penso anche che voi stessi, pur non potendolo riconoscere in sede di dichiarazione di voto, lo abbiate riconosciuto nei momenti di confronto. Superati i momenti di tensione e di avvio di questo dibattito, penso che, se qualcuno avrà la voglia nei prossimi giorni di ripercorrere il testo originario di questa finanziaria, rispetto al testo che verrà votato, si renderà conto che il ruolo giocato dall'opposizione non era un "gioco delle parti", non era un ruolo di ostruzionismo, come qualcuno di voi ci imputava all'inizio della "due giorni". Penso che su materie importanti abbiamo dato dei contributi importanti, che avete dovuto recepire, perché la forza delle idee e del buon senso molte volte è trasversale alle posizioni politiche di schieramento. Dico di più: se avessimo impostato per tempo e con un percorso diverso l'esame di queste norme, probabilmente il risultato finale sarebbe stato ancora migliore. Riteniamo perciò che non sia stato tempo sprecato, che non siano state ore buttate via e sottratte inutilmente al sonno, perché alla fine una modificazione di un'impostazione massimalista c'è stata. Non è sicuramente l'impostazione che avremmo dato, ma quella che avremmo dato ci auguriamo un giorno di poterla effettivamente dare da altri banchi; per questa mattina il nostro giudizio rimane negativo.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Il nostro gruppo invece dà un giudizio positivo di questa finanziaria. Non entro nel merito della questione perché tutta la nostra votazione e il nostro impegno di questi "due giorni" è stato nel difendere un progetto di legge che, secondo noi, non solo è utile in questo passaggio delicato di inizio legislatura alla popolazione valdostana, ma che è anche un segnale di come questa Giunta sta cominciando a fare un lavoro positivo, innovativo, rafforzativo rispetto già alla situazione positiva che si trovava ad ereditare dalla passata legislatura.

Vi sono stati però, dal punto di vista metodologico, in questa discussione un paio di passaggi che meritano un momento di riflessione, anche se l'ora è tarda. Da una parte bisogna apprezzare come una larga parte dell'opposizione sia passata da un atteggiamento strumentale di denuncia di furto di democrazia, e di altre espressioni di questo genere nei confronti della finanziaria, ad un atteggiamento di collaborazione e di apprezzamento del confronto. Credo si debba prendere atto con soddisfazione delle dichiarazioni stasera sia della "Stella Alpina" che "dell'Arcobaleno", perché hanno captato che, al di là di un momento reciproco di incomprensione fra maggioranza ed opposizione, senza voler mischiare i ruoli, siamo riusciti ad impostare un lavoro che, nei tempi consentiti dalla discussione, ha portato a dei risultati positivi. Nessuno ha tentato da parte della "Stella Alpina" o "dell'Arcobaleno" di mettere il "cappello" su questa finanziaria, che rimane la finanziaria della maggioranza; però in questa finanziaria hanno riconosciuto dei dati positivi di costruzione, degli interventi che loro hanno apportato e che hanno arricchito il dibattito e anche il processo finale e, anche se il loro risultato di voto non è stato e non può essere quello di approvare questa finanziaria, prendiamo atto che hanno captato lo spirito con cui si è voluto lavorare.

Qualche perplessità invece ce l'ho sull'atteggiamento della "Casa delle Libertà" su due passaggi: malgrado l'accordo fosse stato ribadito più volte in queste ore, siamo riusciti a giungere quasi alle due di notte a fare questo dibattito, richiedendo più volte il ritiro di alcune posizioni e di alcuni emendamenti presentati dalla Giunta; così come la volontà, sempre da parte della "Casa delle Libertà", che questa legge finanziaria sia stata profondamente segnata dal loro intervento? credo non sia così. Quello che mi preoccupa soprattutto è che dietro queste parole non si nasconda un tentativo di non aver capito quanto è successo, che invece è un fatto importante. Credo che in queste due giornate, anche se con estrema difficoltà, però con impegno di tutti, siamo riusciti ad instaurare un rapporto costruttivo, di legittimazione reciproca fra maggioranza ed opposizione, su questa strada dobbiamo continuare, per cui spero che nelle prossime ore queste mie impressioni siano legate alla stanchezza e all'ora tarda e forse nel non aver capito gli ultimi interventi della "Casa delle Libertà". Sono disponibilissimo a prenderne atto e a riconoscerlo, però credo che sia un impegno di tutti quello di non far cadere questo spirito che è nato nella discussione del bilancio e in futuro. Questo è un impegno che chiediamo alla minoranza ma, a fronte di questo, vi è l'impegno, da parte del nostro gruppo e di tutta la maggioranza, che nella formazione normativa dei lavori del Consiglio d'ora in poi si abbia un maggiore spirito collaborativo, di confronto e di rispetto, così come c'è stato in queste ore.

Presidente - La parola al Consigliere Borre.

Borre (UV) - Il Consigliere Sandri in parte mi ha preceduto, perché anch'io volevo esprimere apprezzamento per quanto i due giorni di dibattito hanno portato ad ognuno di noi consiglieri, perché qualcuno dice: "sentiamo sovente in quest'aula la voglia di contare" e poi, quando è il momento, non ci siete; invece credo che, insieme alla minoranza, abbiamo dimostrato che il Consiglio ha il suo ruolo.

Per quanto riguarda la finanziaria, è un po' inconsueta questa mia dichiarazione perché negli altri anni si arrivava a votare i documenti insieme, quindi con una relazione congiunta che dimostrava che i due momenti sono legati; d'altronde è una finanziaria di una maggioranza che vuole mantenere la continuità con gli anni passati, quindi portare a conclusione dei lavori iniziati nella precedente legislatura e che vuole dare nuovi lavori alla realtà valdostana. Quello che potremo andare ad approfondire meglio domani nel bilancio sarà il risultato della programmazione che ha visto nascere questa finanziaria.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge n. 7 nel suo complesso:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 22

Contrari: 9

Il Consiglio approva.