Oggetto del Consiglio n. 62 del 23 marzo 1974 - Verbale

OGGETTO N. 62/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1974".

Il Presidente DOLCHI, in relazione al dibattito avvenuto (oggetti nn. 58, 59, 60 e 61), invita il Consiglio a continuare l'esame e la discussione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1974, come da progetto predisposto dalla Giunta e da approvare con legge regionale, in relazione agli atti trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21 marzo 1974 e giorni seguenti.

Interviene, per una breve relazione programmatica prima dell'esame del progetto di bilancio, l'Assessore alla sanità e assistenza sociale, BENZO.

Intervengono sull'esame dei capitoli i Consiglieri MANGANONI, BLANC, l'Assessore BENZO, i Consiglieri BORDON, FOSSON, JORRIOZ, VIGLINO, ANDRIONE, RAMERA, PARISI, BORBEY, TONINO, BONDAZ, l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO, i Consiglieri CHABOD e MONAMI.

Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere MANGANONE.

Intervengono il Consigliere MANGANONE, l'Assessore alle finanze ALBANEY, l'Assessore all'agricoltura e foreste, LUSTRISSY, il Presidente della Giunta DUJANY, l'Assessore alla pubblica istruzione LANIVI, l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI, i Consiglieri CHANU, DI STASI e PERRUCHON.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver accertato e dichiarato che il Consiglio, con trentasei precedenti separate votazioni per alzata di mano, ha approvato i singoli articoli del disegno di legge concernente l'approvazione del bilancio preventivo in esame ed i relativi allegati A-B-C-D-E-F-G-H, invita il Consiglio a procedere alle votazioni per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso e dei relativi allegati.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: undici.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale - con i relativi allegati - concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1974:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 29, costituito di ventotto articoli e dei relativi allegati A-B-C-D-E-F-G-H).

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Regione autonoma della Valle d'Aosta

Legge regionale , n. : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO FINANZIARIO 1974.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 23 marzo 1974 (provvedimento n. 62), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1974 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l'ammontare di Lire cinquantadue miliardi centoventi milioni per i capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l'ammontare di Lire cinquantadue miliardi centoventi milioni per i capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).

Art. 2

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l'anno finanziario 1974, a' sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1065, l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione Regionale a' sensi di legge.

Art. 3

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, a' sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta Regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 204) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

È all'uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l'anno finanziario 1974, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 205) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 206 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire due miliardi duecento milioni di cui all'Allegato E annesso alla presente legge e, sul capitolo 271 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire tre miliardi quattrocentonovanta milioni di cui all'Allegato F annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7

L'Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 267 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venti milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 1-6-1971, n. 291, spesa da approvare e liquidare con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 9

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 333 della parte SPESA del bilancio la spesa di Lire venti milioni, sul capitolo 334 la spesa di lire quaranta milioni, sul capitolo 340 la spesa di Lire ventitré milioni e sul capitolo 341 la spesa di lire nove milioni per le finalità previste dalla Legge regionale 10 maggio 1952 n. 2, concernente provvedimenti in materia di pesca e per le finalità previste dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, concernente interventi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 364 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocento milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962 n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 367 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trecento milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 369 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquecentocinquanta milioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 375 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire settecento milioni per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni franosi, viabilità montana, arginature e correzioni torrenti, paravalanghe e per l'esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 376 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire dieci milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951 n. 3, concernente provvedimenti per promuovere la silvicoltura.

Art. 15

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sui capitoli 390, 392, 393, 399, 406, 422 e 426 della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire trecentosessanta milioni settecento venticinquemila, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910, 7-8-1973, n. 507, 4-8-1971, n. 592 e 2-2-1973, n. 15 sull'attuazione dei Piani quinquennali di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 440 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocento milioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti a favore dell'edilizia rurale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 17

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 473 della parte SPESA del bilancio la spesa di Lire trentacinque milioni, sul capitolo 486 la spesa di Lire trecento milioni e sul capitolo 487 la spesa di Lire centocinquanta milioni, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957, n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 in data 21 aprile 1967, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato e dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 per contributi straordinari ad aziende industriali.

Art. 18

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 480 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trentacinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963 n. 12, concernente la istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 19

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 505 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentocinquanta milioni, sul cap. 508 la spesa di Lire sessanta milioni, sul cap. 548 la spesa di Lire trecentosessanta milioni, sul capitolo 549 la spesa di Lire ottanta milioni e sul capitolo 550 la spesa di Lire ottanta milioni per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonché di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità e per la loro prevenzione, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 20

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 564 della parte SPESA del bilancio la spesa di Lire venti milioni per gli interventi tecnico-finanziari della Regione per l'impianto di linee elettriche e telefoniche per l'allacciamento di località e frazioni isolate, previsti dalle leggi regionali 22 giugno 1964 n. 8 e 20-3-1970 n. 10, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 565 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire venti milioni per contributi nelle spese per il ripristino di opere danneggiate da frane, alluvioni ed altre calamità e per la loro prevenzione.

Art. 22

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 706 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciotto milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 23

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1974, la spesa di Lire trentadue milioni settecento quarantacinquemila sul capitolo 729 del bilancio e la spesa di Lire centoquaranta milioni sul capitolo 730 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 24

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1974, sui capitoli 748 e 749 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire novanta milioni per spese e contributi concernenti l'assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di Lire trentasette milioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 25

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di Lire quindici milioni sul capitolo 814 e la spesa di Lire dieci milioni sul capitolo 853 del bilancio per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961 n. 2 e 9 maggio 1963 n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 26

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, sul capitolo 850 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venticinque milioni per impianti, attrezzature e velivoli per il Campo regionale di aviazione di Aosta, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 27

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1974, come da Allegati A, B e C annessi alla presente legge:

Riepilogo delle Entrate e Spese

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione

2.730.000.000

Titolo I - Entrate tributarie

26.165.015.000

Titolo II - Entrate extra tributarie

17.421.405.000

TOTALE TITOLI I E II

43.586.420.000

43.586.420.000

TITOLO III - Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti

3.803.580.000

TITOLO IV - Accensioni di prestiti

2.000.000.000

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

52.120.000.000

SPESE

Titolo I spese correnti

Titolo II spese in conto capitale

Totale

PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE

192.800.000

5.000.000

197.800.000

Assessorati :

FINANZE

12.392.505.615

10.314.736.725

22.707.242.340

AGRICOLTURA E FORESTE

1.709.850.000

5.152.725.000

6.862.575.000

INDUSTRIA E COMMERCIO

350.800.000

450.000.000

800.800.000

LAVORI PUBBLICI

1.122.400.000

5.882.000.000

7.004.400.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

8.059.500.000

55.000.000

8.114.500.000

SANITÁ ED ASSISTENZA SOCIALE

3.066.645.000

479.776.000

3.546.421.000

TURISMO ANTICHITÁ E BELLE ARTI

1.278.800.000

1.310.000.000

2.588.800.000

TOTALE PER TITOLI

28.173.300.615

23.649.237.725

51.822.538.340

TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI

297.461.660

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE

52.120.000.000

Riassunto generale

ENTRATE

......

.....

L. 52.120.000.000

SPESE

......

.....

L. 52.120.000.000

Art. 28

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Allegato C: PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

Allegato D: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1974, AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato E: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE CORRENTI) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Allegato F: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE IN CONTO CAPITALE) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Allegato G: DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1974.

Allegato H: PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CUI È DESTINATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO NEL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1974.

Aosta, li