Oggetto del Consiglio n. 76 del 24 settembre 2003 - Verbale

OBJET N° 76/XII - Approbation d'une Ébauche de convention entre le Conseil rÉgional et la Commune de Charvensod pour le bureau de MÉdiateur.

Le Président PERRON, après l'avoir illustrée, déclare ouvert le débat sur la proposition susmentionnée et inscrite au point 28 de l'ordre du jour de la séance.

Intervient le Conseiller Secondina SQUARZINO.

LE CONSEIL

Attendu que la loi régionale n° 17 du 28 août 2001, réglemente l'élection du Médiateur, en établit les fonctions et fixe les modalités d'exercice de ces dernières;

Vu que le Conseil régional par sa délibération n° 2317/XI du 28 novembre 2001 a élu le Médiateur aux termes de l'article 6 de la loi régionale n° 17 portant réglementation du Médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de Médiateur);

Considérant que l'article 11, deuxième alinéa, de ladite loi prévoit que le Médiateur exerce ses propres fonctions d'intervention auprès des collectivités locales pour ce qui est de leurs propres attributions, à condition qu'une convention ad hoc ait été signée par le représentant légal desdites collectivités et le Président du Conseil régional;

Vu que la Commune de Charvensod, par délibération du Conseil communal n° 33 du 11 août 2003, a approuvé une ébauche de convention entre le Conseil régional et la Commune-même pour le bureau de Médiateur;

Vu la lettre en date du 14 août 2003, réf. n° 1259/03, du Médiateur qui souhaite une rapide approbation de la convention de la part du Conseil régional;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la passation de la Convention susdite;

Vu la loi régionale n° 17 du 28 août 2001;

Vu l'avis favorable exprimé par le Secrétaire général de la Présidence du Conseil, aux termes des dispositions combinées des articles 13, premier alinéa, lettre e) et 59, deuxième alinéa, de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, sur la légalité de la présente délibération;

Par vingt-huit voix pour (présents: trente et un; votants: vingt-huit; abstentions: trois, les Conseillers FRASSY, LATTANZI et TIBALDI);

DÉLIBÈRE

  • d'approuver le texte de Convention entre le Conseil régional et la Commune de Charvensod pour le bureau de Médiateur, en annexe, qui fait partie intégrante de la présente délibération;
  • de charger le Président du Conseil de la signature de la Convention aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001.

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BOZZA DI CONVENZIONE

TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

E IL COMUNE DI CHARVENSOD PER L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO.

Tra il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nella persona del Presidente del Consiglio regionale pro-tempore Ego PERRON, in forza della deliberazione del Consiglio regionale n. in data

E

il Comune di Charvensod, nella persona del suo Sindaco pro-tempore Ennio SUBET, in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 11 agosto 2003

PREMESSO CHE

- il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico) prevede che il Difensore civico eserciti le proprie funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali della Valle d'Aosta in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale;

- in data 11 agosto 2003 il Consiglio comunale di Charvensod con provvedimento n. 33 ha adottato un atto di indirizzo nel quale, sulla base delle operazioni previste dallo Statuto del Comune, ha scelto di procedere in tal senso mediante convenzione con il Consiglio regionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

  • Il Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 esercita le funzioni di intervento nei confronti dell'Amministrazione comunale di Charvensod in relazione alle funzioni proprie gestite direttamente o attraverso enti, fondazioni, istituzioni, aziende o società costituite o partecipate dal Comune, ovvero affidate in concessione.
  • A semplice richiesta, i responsabili dei servizi, degli uffici, nonché dei singoli procedimenti amministrativi, sono tenuti a fornire, senza ritardo, all'Ufficio del Difensore civico atti, documenti e relazioni riguardanti fatti e comportamenti imputabili alla civica amministrazione e che si riferiscano alla loro specifica competenza. Di tale richiesta viene data notizia al Sindaco e al Segretario comunale a cura del Difensore civico.
  • Le determinazioni del Difensore civico che riguardino i servizi comunali anche non gestiti direttamente, adottate nei termini di legge, sono trasmesse al Sindaco che provvede, nell'ambito del proprio potere di sovrintendenza degli uffici e dei servizi comunali, a renderne edotto il funzionario responsabile affinché provveda a rimuovere l'oggetto dell'osservazione, oppure a presentare le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni. Le controdeduzioni vengono inoltrate a cura del responsabile all'Ufficio del Difensore civico e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario comunale. Copia della determinazione del Difensore civico è trasmessa, per conoscenza, anche al Segretario comunale.
  • Almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, il Difensore civico invia al Sindaco una relazione sulla propria attività per la parte riguardante i servizi e gli uffici del Comune, nonché per i servizi resi in concessione.
  • II Difensore civico regionale ha facoltà di sentire il Segretario comunale e i responsabili degli uffici comunali, previa convocazione con preavviso di almeno 5 giorni, per fatti che riguardino le rispettive funzioni, oggetto dell'intervento del Difensore civico.
  • Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), il Difensore civico informa l'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, di aver avviato un procedimento informativo in ordine ad ogni istanza proveniente dai cittadini al proprio ufficio, che riguardi l'amministrazione comunale di Charvensod.
  • Il Sindaco, con proprio provvedimento, può designare il Segretario comunale o un funzionario comunale a svolgere funzione di collegamento con l'Ufficio del Difensore civico, per quanto attiene le sue competenze verso l'Amministrazione comunale di Charvensod.
  • La presente convenzione è valida per la durata del mandato del Difensore civico in carica alla data di sottoscrizione della stessa, e può essere prorogata con atto esplicito delle parti.
  • Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17.

Aosta, _____________________

Il Presidente del Consiglio regionale Il Sindaco del Comune di Charvensod

della Valle d'Aosta

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