Oggetto del Consiglio n. 55 del 24 settembre 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 55/XII - Disparità di trattamento circa l'assegnazione di carburante per gli acquirenti di vetture denominate "Km zero". (Interrogazione)
Interrogazione
Appreso che in sede di distribuzione di quote di carburante ai soggetti previsti dall'articolo 15 della L.R. n. 7/98, si verificherebbero delle disparità di trattamento fra coloro che, al momento dell'acquisto di una nuova automobile dal concessionario, la immatricolano direttamente a proprio nome, e coloro che acquistano vetture denominate "KM ZERO" che, seppur nuove, risultano immatricolate in capo alle imprese produttrici (es. FIAT AUTO S.p.A.) e poi volturate all'acquirente;
Osservato che la disparità di trattamento si realizzerebbe proprio in riferimento ai tempi di volturazione: se le auto vengono immatricolate "direttamente" o comunque volturate entro un certo termine, i beneficiari otterrebbero ininterrottamente la distribuzione della quota di carburante assegnata; viceversa se la volturazione avviene oltre il termine di 30 giorni (cosa pressoché inevitabile quando l'acquisto avviene fuori Valle), l'assegnazione di carburante verrebbe ridotta, decurtando dal quantitativo la quota riferita al periodo in cui il proprietario non risulterebbe, dal punto di vista meramente formale, già titolare del veicolo;
Ritenuto opportuno avere chiarimenti sulla problematica, che riguarda sicuramente un certo numero di automobilisti;
il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
l'Assessore competente per sapere:
1) se corrisponde al vero quanto evidenziato nelle premesse;
2) in caso affermativo, quali sono le ragioni che giustificano la disparità di trattamento in questione;
3) quali soluzioni sono individuabili per risolvere il problema in esame.
F.to: Curtaz
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives et aux politiques du travail, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) - Stabilito quanto viene indicato nella premessa dell'interrogazione relativamente al fatto che la ripartizione dei generi contingentati avviene sulla base dell'articolo 15 della legge n. 7 e la determinazione delle modalità di distribuzione avviene, sempre ai sensi dell'articolo 13, con deliberazione regionale - quella che riguarda il 2003 è stata fatta in data 23 dicembre 2002, deliberazione n. 4997 -, ovviamente l'intenzione dell'Amministrazione regionale è quella di non creare casi di disparità.
Per venire a quanto è stato sollevato nell'interrogazione, va sottolineato come l'articolo 15 della legge n. 7/98 stabilisca che le carte a microprocessore per il rifornimento di carburante in esenzione fiscale sono attribuite limitatamente a un solo veicolo di cui il richiedente risulti proprietario o intestatario dei documenti di circolazione, iscritto come residente nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta e titolare di patente. I requisiti richiesti quindi sono 3, uno di questi è la proprietà del mezzo di circolazione: per aver diritto all'assegnazione della quota di carburante in esenzione fiscale, sia l'acquirente di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione, sia quello di un veicolo comunemente denominato "chilometro zero", pertanto, devono essere almeno intestatari di un documento di circolazione oppure dimostrare l'acquisto del veicolo, esibendo qualsiasi documento che provi il passaggio di proprietà; in questo caso è ammessa anche l'autocertificazione.
Il problema qual è rispetto al quesito n. 2? I veicoli a chilometro zero sono considerati, come ogni altro veicolo, già immatricolati, questi non sono veicoli nuovi e quindi sono oggetto di compravendita fra privati, di conseguenza non sussiste disparità di trattamento fra questi veicoli e qualunque altro veicolo che sia oggetto di compravendita fra privati come questo. Da questo punto di vista, non esiste disparità di trattamento, la creeremmo nel momento in cui determinassimo una situazione differenziata per gli autoveicoli a chilometro zero.
Président - La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (Arc-VA) - Sono molto perplesso della risposta dell'Assessore in quanto segue una logica di carattere formale non coincidente con la realtà della problematica sollevata, perché se è vero, come è vero, quanto dice - ossia che, dal punto di vista formale, l'acquisto di un'auto denominata "chilometri zero" equivale ad un acquisto da un altro privato -, e quindi il proprietario diventa vittima, se vogliamo, dei ritardi nella volturazione, perché di questo si tratta - diciamo "incolpevole" vittima dei ritardi nella volturazione -, è anche vero però che, dal punto di vista sostanziale - e ho sottolineato questo fatto, perché mi rendo conto benissimo che, dal punto di vista formale, la rappresentazione fatta dall'Assessore è ineccepibile -, sappiamo tutti che l'acquisto di un'auto "chilometro zero" equivale all'acquisto di un'auto nuova, non è un acquisto di un'auto vecchia.
L'acquisto "chilometri zero", d'altronde, è in un certo senso "figlio" della crisi dell'auto, è un modo con cui soprattutto le persone meno abbienti riescono a trovare delle occasioni, acquistando auto nuove ad un prezzo minore di quello di listino ed è un fenomeno che ormai ha delle dimensioni molto consistenti. Mi è stato fornito un dato, che non so se è corretto: mi è stato riferito da persona del settore che oggi quasi un terzo delle auto nuove viene acquistato dai cittadini valdostani attraverso questo metodo. Ora, che per un terzo delle auto nuove si dica: "Sì, la tua auto è nuova", però formalmente risulta che tu non l'hai immatricolata ex novo, ma l'hai comprata per esempio dalla "FIAT Auto S.p.A.", e quindi è un passaggio fra privati, mi sembra una forzatura dal punto di vista sostanziale.
Sollevo quindi il problema, chiedo all'Assessore di riflettere. Se la Giunta vorrà continuare a far prevalere il dato formale a quello sostanziale, mi arrenderò e con me si arrenderanno gli automobilisti che si trovano penalizzati da quanto ho sollevato. Se invece vogliamo far prevalere la sostanza alla forma, allora, a mio giudizio, occorrerà modificare la legge - questo problema non me lo sono posto - oppure impostare diversamente la deliberazione di assegnazione dei buoni, in sostanza facendo in modo che per questo tipo di acquisti vi sia un'erogazione che equipari i soggetti interessati a chi ha immatricolato ex novo il veicolo, altrimenti francamente, a mio giudizio, vi è una disparità di trattamento che, vista la situazione, non ha ragione di essere.
Assessore, prendo quindi atto della sua risposta, ma la invito ad un'ulteriore riflessione poi, semmai, ne riparleremo se ritiene di dover approfondire il problema che, le assicuro, per le dimensioni e l'impatto anche emotivo… perché poi non si tratta di grosse cifre… L'utente, che va a cercarsi da qualche parte d'Italia una macchina nuova a chilometri zero, che poi si trova penalizzato per l'erogazione del carburante in esenzione fiscale, ha nel suo intimo la convinzione di aver subito un'ingiustizia e, dal punto di vista sostanziale, credo anch'io che si tratti di una piccola ingiustizia.