Oggetto del Consiglio n. 252 del 29 giugno 1977 - Verbale

OGGETTO N. 252/77 - DISEGNO DI LEGGE 290 PRESENTATO DALLA GIUNTA L'8 FEBBRAIO CONCERNENTE: "NORME IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE". (Discussione generale)

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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L'unito disegno di legge ha le sue radici nell'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 1973 e utilizza buona parte del lavoro eseguito dalla Commissione consiliare speciale presieduta dal Consigliere Claudio Manganoni e composta dai Consiglieri Giuseppe Maquignaz, Ettore Marcoz, Bruno Milanesio, Mario Andrione, Giuseppe Borbey, Severino Caveri. Tale Commissione, la cui attività fu seguita anche dal Consigliere Eraldo Manganone, ultimò detto lavoro inviando alla Giunta regionale, presieduta dal Dr. Cesare Dujany, un progetto di legge, concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale", datato 22 maggio 1974. Detto progetto non fu sottoposto all'esame, per l'approvazione, del Consiglio regionale.

L'attuale Giunta ha esaminato il lavoro eseguito e ha ritenuto di apportarvi alcune modificazioni per organizzare con nuovi criteri la materia e per arricchire i contenuti dei piani regolatori generali.

Questo disegno di legge non risolve completamente la problematica relativa alla disciplina globale della materia urbanistica, bensì, analogamente al progetto predisposto dalla Commissione Manganoni, vuole essere un primo passo qualificante sulla strada diretta alla pianificazione territoriale, che richiederà la formazione e l'approvazione di altri strumenti sia legislativi sia di pianificazione fisica.

Art. 1

Sono sottratti all'attività edificatoria le aree boscate, le zone umide e i laghi naturali ed artificiali, nonché i terreni instabili e quelli soggetti a calamità naturali.

Per quanto riguarda i terreni instabili e quelli soggetti a calamità naturali, la norma è immediatamente operativa in quegli ambiti di cui è già accertata la situazione di dissesto o sui quali è già stata accertata l'incombente calamità, e il campo di applicazione si intenderà con l'estendersi degli accertamenti suddetti.

Per le aree boscate e le zone umide si anticipano le relative definizioni per le finalità e le prescrizioni della legge.

CAPO II

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE

In questo capo sono contenute scelte pianificatorie generalizzate collegate con la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria e operanti nei Comuni ancora sprovvisti di piano regolatore generale, e sono dettate, per gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale; per le altre parti del territorio distintamente, per l'edificazione a scopo abitativo e commerciale, per quella industriale e artigiana e per l'edificazione di fabbricati rurali; dette discipline sono corredate di norme tecniche per la loro applicazione.

Il capo è completato da norme: sulla protezione delle strade regionali e comunali; sugli oneri in capo ai richiedenti autorizzazioni edilizie; sui compiti dei Comuni per attivare l'effettivo controllo sui fatti insediativi e sul campo di applicazione delle norme contenute nel Capo II.


Art. 2

Sembra utile mettere in evidenza: il "privilegio" di cui vengono a godere gli antichi insediamenti, rispetto alle altre parti del territorio, relativamente alla sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria quali condizioni indispensabili per procedere agli interventi edilizi; la possibilità condizionata di aumentare l'altezza netta dei piani esistenti; l'obbligo del parere vincolante della Soprintendenza regionale ai Monumenti su tutti gli interventi da eseguire in questi ambiti; l'obbligo per i Comuni di delimitare gli agglomerati in parola entro termini prestabiliti, in quanto molti insediamenti sono stati esclusi dalle delimitazioni assunte in applicazione della legge "ponte"; il potere sostitutivo della Regione in casi di inadempienza.

Art. 3

I condizionamenti posti per l'effettuazione di nuovi insediamenti umani e produttivi sono notevolmente incruditi rispetto a quelli relativi agli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, per cui dal confronto fra il presente articolo e il precedente emerge chiaramente la scelta volta a riutilizzare i volumi esistenti anziché destinare a nuovi insediamenti aree ancora libere. Operano in tal senso le norme che: definiscono le opere di urbanizzazione primaria; limitano l'estensione degli allacciamenti; stabiliscono i parametri per "misurare" l'idoneità della fognatura e dell'acquedotto; dispongono "standards" minimi di parcheggio per le principali categorie di edifici; impongono che le strade siano pavimentate, presentino sezione minima e siano sempre agibili.

Art. 4

Gli edifici pubblici non abitativi devono rispettare: un rapporto prestabilito fra la superficie coperta e la superficie del terreno; distanze dagli edifici vicini e dalle strade in rapporto alla propria altezza; le altezze massime fissate per gli edifici abitativi. Tenuto, peraltro, conto che detti edifici possano richiedere maggiori altezze in ragione delle funzioni cui sono destinati è ammesso il superamento delle altezze previo obbligatorio parere del C.R.P.T.

Art. 5

I fabbricati rurali con destinazione non residenziale non sono soggetti a particolari condizionamenti; ove nei fabbricati stessi o nelle relative aree di pertinenza insista anche la residenza, questa deve essere strettamente ragguagliata alla dimensione aziendale sulla base di un determinato rapporto volumetrico e in ogni caso non potrà superare la prestabilita dimensione massima.

Tenuto conto degli indici stabiliti sarà possibile eseguire, nella sede dell'azienda, una residenza di 300 metri cubi (pari a circa 100-110 metri quadrati) ove il terreno coltivato costituente l'azienda abbia superficie di un ettaro.

Art. 6

Al fine di accelerare le delimitazioni degli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, è disposto che fino a quando i Comuni non abbiano assolto detto obbligo non è ammessa l'autorizzazione di alcuna nuova costruzione.

Art. 7

Allo scopo di dotare i Comuni della Valle, ancora sprovvisti di piano regolatore generale, di un'unica "unità di misura" per il controllo dell'attività edificatoria sono stabilite modalità: per la misurazione della superficie coperta, dei volumi, delle altezze; per il conteggio del numero dei piani; per l'esecuzione dei movimenti di terra.

Art. 8

I vincoli imposti dall'orografia della Regione hanno indotto ad innovare in ordine alle distanze minime a protezione delle strade comunali e regionali, stabilendo distanze minime dall'asse stradale, anziché dal ciglio delle strade, estendendone l'applicazione anche all'interno dei centri abitati. Tale normativa modifica, in parte, la legge regionale 11 novembre 1965, n. 18, aumentando da 3 a 5 metri la larghezza della fascia di protezione delle tratte di strade regionali comprese entro i perimetri dei centri abitati.

Artt. 9 e 10

In relazione alla disciplina dell'attività edificatoria volta a realizzare nuovi insediamenti (art. 3), sono stabiliti: a carico degli imprenditori l'obbligo, rispettivamente, di dimostrare, all'atto della domanda di licenza edilizia, la concreta realizzabilità degli allacciamenti alle strade, fognature ed acquedotti, e l'impegno della loro realizzazione durante l'esecuzione del fabbricato; a carico dei Comuni di accertare formalmente il grado di funzionalità delle infrastrutture sopracitate nonché le relative modificazioni in relazione all'autorizzazione di nuovi fabbricati o all'esecuzione di nuove infrastrutture o al potenziamento di quelle esistenti. A questo proposito i Comuni dovranno censire le infrastrutture e misurarne il grado di funzionalità, e l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici avrà il compito di controllare la regolare tenuta dei registri comunali sui quali saranno riportati gli schemi delle infrastrutture, la loro funzionalità alla data del censimento e le modificazioni di funzionalità via via che saranno rilasciate nuove autorizzazioni o saranno eseguite nuove opere.

Art. 11

Le disposizioni del Capo II si applicano in Comuni sprovvisti di piano regolatore fino a quando il piano non sia stato approvato e, comunque, non oltre il 30 giugno 1978.

Quest'ultimo termine è coordinato con quello previsto dalla L.R. ......................, art. 1, primo comma, entro il quale (30 giugno 1976) tutti i Comuni della Valle devono adottare il piano regolatore generale, e tiene conto dei poteri sostitutivi del Presidente della Giunta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge sopracitata, per cui, quando non saranno più applicabili le disposizioni del Capo II (30 giugno 1978), tutti i Comuni della Regione dovrebbero essere dotati di piano regolatore generale.

CAPO III

NORME DI PIANIFICAZIONE

Art. 12

Come è noto, i piani regolatori, nella loro impostazione tradizionale, si limitano a stabilire quali interventi possano essere consentiti nelle varie parti del territorio. L'articolo 12 del disegno di legge impone, invece, che lo stesso strumento urbanistico locale non soltanto rechi la tradizionale zonizzazione del territorio, ma anche l'individuazione dei modi attraverso i quali possa essere controllato l'equilibrio effettivo delle varie componenti di sviluppo delle comunità locali.

Ciò comporta che le norme di piano regolatore debbano definire le reali condizioni da verificare, momento per momento, affinché gli insediamenti possano essere autorizzati. Gli insediamenti, ovviamente, dovranno soggiacere ai vincoli spaziali sulle possibilità di interventi nel territorio (e cioè i limiti tipologici, volumetrici e genericamente dimensionali), ma potranno in concreto via via essere consentiti solo quando siano state poste in essere determinate condizioni di fatto, quali l'esistenza, in uso reale, di determinati corrispondenti servizi o anche di determinati altri insediamenti con specifiche destinazioni d'uso.

I servizi di cui bisognerà tener conto per il rispetto degli equilibri imposti dalle norme di piano regolatore saranno le infrastrutture primarie (o tecniche) e secondarie (o sociali), in tutte le loro articolazioni, che potranno opportunamente essere definite attraverso la progettazione del piano, con riferimento ai consueti "standards" ed alla luce delle precise scelte programmatiche dell'Amministrazione. Da tali scelte deriverà l'imposizione di equilibri specifici non solo fra insediamenti e servizi, ma anche fra diverse destinazioni d'insediamenti. Questi ultimi sono fondamentali, se si vuole evitare che la semplice imposizione di ottimi standards di servizi si traduca in una selezione degli insediamenti a favore di poca gente fortunata o di grossi operatori economici. In questo senso gli insediamenti residenziali, turistici, ecc., opportunamente vagliati dal potere locale, sono giuridicamente e politicamente considerabili come "servizi" fondamentali per l'equilibrio degli aggregati.

La nuova normativa esige, dunque, che, in sede di adozione dello strumento urbanistico, venga chiaramente esplicitato il programma di sviluppo della realtà locale nei suoi obiettivi e nei suoi modi e vengano di conseguenza poste le direttive per la costante verifica degli equilibri in tal quadro definiti.

Va chiarito che, non appena il programma di sviluppo concepito dall'Amministrazione locale esca da certi limiti minimi, l'impostazione degli equilibri coinvolgerà necessariamente rapporti con infrastrutture e insediamenti estranei alla realtà strettamente locale e, soprattutto, ai poteri locali, in un gioco di interrelazioni di cui si dovrà tenere il dovuto conto.

Fino a che, in concreto, gli strumenti urbanistici saranno i piani comunali, e questi dovranno essere redatti in assenza di una impostazione pianificatoria globale, certamente non sarà facile articolare in modo esauriente gli equilibri già detti; ma non per questo l'indirizzo imposto dall'art. 12 perde, allo stato attuale, la sua validità: infatti i Comuni potranno e dovranno in ogni caso individuare e normare gli equilibri relativi alla realtà strettamente locale e controllabile in termini di programmi locali, ma potranno e dovranno anche non appena i programmi concepiti lo esigeranno, riferirsi a certi problemi non risolvibili localmente, rinviando le relative responsabilità operative alla Regione, senza escludere che, localmente, gli sviluppi possano essere normativamente condizionati alla soluzione di quei problemi. Ad esempio, se un Comune concepisce un programma di sviluppi turistici tali da comportare la realizzazione di un acquedotto, quel Comune potrà e dovrà inserire, in modo opportunamente articolato, fra le condizioni da verificare per l'ammissibilità degli effettivi insediamenti, la soluzione di tale problema, prescindendo in qualche misura dal fatto che poi la soluzione stessa competa ad un ente sovraordinato ed alle sue globali scelte di pianificazione.

Cosi pure, in ordine all'equilibrio fra le varie destinazioni d'uso degli insediamenti, i Comuni potranno ben fare opportune scelte programmatiche e istituire garanzie condizionanti a favore dell'edilizia popolare o, in altri casi, di insediamenti turistici controllati dalla comunità locale; naturalmente, sarà, poi, l'ente sovraordinato, cioè la Regione, a consentire praticamente gli sviluppi, nella misura in cui porrà sul territorio iniziative capaci di produrre l'edilizia e gli insediamenti individuati come condizionanti.

È necessario esigere che i piani perdano il tradizionale significato di disegno globale dello sviluppo, ma diventino piuttosto uno strumento di controllo continuo dello sviluppo medesimo; uno strumento, dunque, che non può illudersi di normare lo sviluppo, ma, che deve, tassativamente, normarne le modalità di attuazione.

Art. 13

In tema di lottizzazione a scopo edificatorio sono previste due innovazioni qualificanti rispetto alla vigente legislazione statale: nel secondo comma si stabilisce che le lottizzazioni sono vietate fino all'approvazione del piano regolatore generale ed al quinto comma si dispone che nell'ambito dei territori disciplinati da piano di lottizzazione non possono essere rilasciate licenze edilizie fino a quando non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria principali previste all'interno di tali territori o quelle necessarie per allacciare i territori medesimi ai pubblici servizi.

Queste norme sono volte a contenere i nuovi insediamenti subordinandoli alla presenza del piano generale e richiedendo ai proponenti l'esecuzione di opere onerose prima di poter dare corso all'attività edificatoria remuneratrice.

Art. 14

La vigente normativa statale relativa alla formazione e all'attuazione dei piani regolatori e da applicare nell'ambito degli agglomerati, o parte di essi, aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, è qui riordinata e, in parte, modificata tenuto conto delle caratteristiche degli agglomerati esistenti nella Regione e per agevolare la loro effettiva riutilizzazione.

È disposto che gli interventi edilizi negli agglomerati in parola debbano avvenire mediante piani particolareggiati o piani di lottizzazione e che fino alla loro approvazione si applicano le disposizioni dell'art. 2. In presenza di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione è disposto in particolare che: i nuovi fabbricati ammessi non possono superare la densità fondiaria media della zona e in ogni caso i due metri cubi ogni metro quadrato; i nuovi fabbricati e le ricostruzioni non possono superare l'altezza media degli edifici circostanti; i nuovi fabbricati devono distare dai fabbricati preesistenti di una misura non inferiore alla propria altezza; sui fabbricati esistenti, ove il carattere architettonico lo consenta, sono ammessi determinati ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti per renderli agibili.

CAPO IV

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Art. 15

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi della legislazione statale, sono qui disciplinati, con criteri tassativi, l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza del Sindaco e il rilascio di autorizzazioni in sanatoria.


a) Annullamento di licenza:

le licenze edilizie sono annullate ove risultino in contrasto con: disposizioni di legge; prescrizioni di piano; norme di regolamento.

b) Demolizione, modificazione, rimessa in pristino:

si dà luogo a demolizioni, modificazioni o rimessa in pristino nei casi di opere iniziate senza licenza edilizia o eseguite in difformità da essa ove risultino in contrasto con disposizioni di legge o prescrizioni di piano o norme di regolamento, vigenti sia al momento dell'inizio dei lavori sia al momento dell'accertamento dell'abuso.

c) Sanzione pecuniaria:

si applica la sanzione pecuniaria nei seguenti casi:

- ove, a giudizio del C.R.P.T., non sia possibile demolire, modificare o rimettere in pristino, a seconda dei casi, le opere abusive di cui alla lettera b);

- ove siano eseguite, senza licenza o in difformità da essa, opere in contrasto con disposizioni di legge, prescrizioni di piano, norme di regolamento, vigenti al momento dell'inizio dei lavori, ma conformi con le disposizioni, prescrizioni e norme anzidette vigenti al momento dell'accertamento dell'abuso.

d) Licenza edilizia in sanatoria:

- sono autorizzate in sanatoria le opere eseguite senza licenza edilizia o difformi da essa, ma che risultino conformi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni di piano e alle norme di regolamento, vigenti sia al momento dell'inizio dei lavori sia al momento dell'accertamento dell'abuso;

- è, infine, disposto che l'annullamento della licenza, la demolizione o la modificazione delle opere, la rimessa in pristino e l'applicazione della sanzione pecuniaria, non possono essere disposte quando siano trascorsi dieci anni dalla data di inizio dei lavori.

CAPO V

POTERI DELLA REGIONE

Artt. 16 e 17

Sono disciplinati i poteri sostitutivi e di annullamento della Regione nei casi, rispettivamente, di inerzia dei Comuni nel reprimere situazioni abusive e di deliberazioni e provvedimenti comunali che autorizzino opere in contrasto con le disposizioni di legge; sono, altresì, definite le procedure e le competenze degli organi della Regione in ordine all'esercizio di detti poteri.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Artt. 18 e 19

L'istituzione del Comitato regionale per la pianificazione territoriale colma una lacuna da tempo sentita specialmente in ordine al coordinamento del controllo tecnico dell'attività di pianificazione comunale e dei pareri sui provvedimenti regionali aventi rilevanza pianificatoria, ora assegnati ai singoli uffici.

Il C.R.P.T. è competente, e il suo parere è obbligatorio sugli argomenti elencati alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo in questione, e può proporre alla Giunta regionale iniziative normative e amministrative in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

Il C.R.P.T. è composto unicamente da tecnici e la sua attività è coordinata dal Segretario generale della Regione. Il C.R.P.T. si compone di 9 membri ordinari ed è integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e dal Dirigente compartimentale dell'ANAS, rispettivamente per i pareri sulle deroghe a favore degli esercizi alberghieri e sulle deroghe alle distanze dalle autostrade.

Fra i membri ordinari sono previsti membri esperti al fine di assicurare le necessarie competenze, anche esterne alla burocrazia della Regione, per l'espressione di idonei pareri sui vari argomenti di competenza del Comitato.

CAPO VII

POTERI DI DEROGA

Art. 20

Al fine di favorire la ristrutturazione dei fabbricati alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge, sono previste deroghe all'indice di fabbricazione e al numero dei piani, stabiliti all'articolo 3.

Art. 21

Il nastro autostradale e le relative fasce di rispetto, previste dalla legislazione statale (metri 25 entro il perimetro dei centri abitati e metri 60 nelle altre parti del territorio), hanno determinato pesanti vincoli per l'utilizzazione del fondovalle a scopo edificatorio, per cui è prevista la possibilità di concedere deroghe a dette distanze minime ove la particolare conformazione del terreno non consenta altre soluzioni.

Art. 22

La norma, non necessaria ai sensi dell'art. 51 dello Statuto speciale, appare, peraltro, opportuna in quanto la legge, per l'estensione della sua previsione normativa, potrebbe indurre a ritenere invece che essa abbia conservato l'intera materia, mentre molti varchi sono lasciati, in prospettiva di una completa regolamentazione da parte della Regione, alla vigente legislazione statale.

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CAPO I

DIVIETI DI ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Art. 1

Campo di applicazione del divieto.

CAPO II

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 2

Condizioni per l'edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Art. 3

Condizioni per l'edificazione a scopo abitativo, commerciale, industriale o artigiano fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2.

Art. 4

Limitazioni all'attività edificatoria pubblica fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2.

Art. 5

Condizioni per l'edificazione di fabbricati rurali fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2.

Art. 6

Norma transitoria sui limiti all'edificazione.

Art. 7

Norme tecniche per l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8

Distanze minime a protezione delle strade regionali e comunali.

Art. 9

Oneri dei richiedenti.

Art. 10

Compiti dei Comuni.

Art. 11

Durata di applicazione delle norme del presente capo.

CAPO III

NORME DI PIANIFICAZIONE

Art. 12

Contenuti dei piani regolatori generali.

Art. 13

Lottizzazione di terreni a scopo edificatorio.

Art. 14

Limiti inderogabili da osservare nell'ambito delle zone di cui al decreto Ministeriale 2 aprile 1968 articolo 2, lettera A), ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti.

CAPO IV

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Art. 15

Attribuzioni del Sindaco in ordine alla vigilanza sull'attività edificatoria.

CAPO V

POTERI DELLA REGIONE

Art. 16

Sospensione, demolizione e modifica di costruzioni e rimessa in pristino.

Art. 17

Annullamento di autorizzazioni comunali.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 18

Istituzione e compiti del Comitato regionale per la pianificazione territoriale, C.R.P.T..

Art. 19

Composizione, nomina e funzionamento del C.R.P.T..


CAPO VII

POTERI DI DEROGA

Art. 20

Poteri di deroga a favore dei fabbricati alberghieri.

Art. 21

Poteri di deroga alle distanze minime a protezione delle autostrade.

Art. 22

Applicazione di disposizioni normative statali in materia edilizia e urbanistica.

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Disegno di legge regionale n. 290

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................................n. ...........: "NORME IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DIVIETI DI ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Art. 1

(Campo di applicazione del divieto)

È vietata l'edificazione sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici, sui terreni sedi di frane o di alluvioni, di smottamenti in atto o potenziali, sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e nelle aree boscate o facenti parte di zone umide individuate secondo la definizione contenuta nel comma successivo.

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sovrassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una larghezza di 30 metri; per zone umide si intendono gli specchi d'acqua privi di affluenti superficiali o serviti da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevoli sull'intera superficie o sulla massima parte di essa, nonché i laghi naturali o artificiali, e le zone circostanti entro un ambito di 150 metri dalle sponde.

In relazione alle disposizioni che precedono, all'atto della richiesta di concessione, il sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l'opera che si intende realizzare sia ubicato o meno in una delle zone indicate nel primo comma. Ove l'accertamento dia esito positivo, il sindaco può assentire la concessione esclusivamente per opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, sempreché il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga. La richiesta di detto parere deve essere preceduta dalla consultazione dei Servizi Forestali regionali ove si tratti di eseguire opere nell'ambito di aree boscate.

In caso di motivata necessità, nelle aree boscate, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali. La concessione per tali opere è assentita dal sindaco su conforme parere della Giunta regionale sentito il Comitato regionale per la Pianificazione territoriale (C.R.P.T.) di cui all'articolo 18.

L'edificazione è vietata anche in quelle aree nelle quali il patrimonio boschivo andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.

CAPO II

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 2

(Condizioni per l'edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale)

Negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, le aree libere sono inedificabili.

Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammesse esclusivamente opere per il consolidamento, il risanamento conservativo, la modificazione della destinazione e, ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione, per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11. Dette opere sono ammesse sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico. Per le opere di consolidamento, risanamento e ampliamento in elevazione la concessione è assentita dal sindaco su conforme parere della Sovrintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.

Gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e ne è definito il perimetro in cartografia catastale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale soggetta a controllo di merito: l'organo di controllo provvede sentito il C.R.P.T. Qualora i comuni non provvedano nei termini, gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e definiti come sopra con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

(Condizioni per l'edificazione a scopo abitativo, commerciale, industriale o artigiano fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2)

Fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2 sono ammessi nuovi fabbricati ad uso abitativo, commerciale, industriale o artigiano, soltanto ove sussistano le seguenti opere:

a) strada carrabile;

b) fognatura pubblica;

c) acquedotto pubblico o di uso pubblico;

e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

Il volume complessivo di ciascun fabbricato ad uso abitativo o commerciale non può superare la misura di tre decimi di metro cubo per ogni metro quadrato di terreno edificabile se trattasi di fabbricati compresi nel perimetro dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e di metri cubi 0,03 ogni metro quadrato di terreno edificabile se il fabbricato è ubicato nelle altre parti del territorio. I fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dal confine di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri.

I fabbricati alberghieri sono soggetti alle suesposte limitazioni, salvo quanto previsto al successivo articolo 20.

I fabbricati ad uso industriale o artigiano non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono distare dal confine di proprietà di una misura non inferiore a metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri. Le abitazioni previste nei fabbricati anzidetti o sui relativi terreni di pertinenza sono soggette alle prescrizioni relative all'edificazione a scopo abitativo di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La concessione è assentita previo accertamento che le opere esistenti, indicate nel primo comma del presente articolo, siano idonee a soddisfare le esigenze derivanti dal nuovo insediamento ed in particolare:

1) che i fabbricati in progetto siano effettivamente allacciabili alle opere esistenti;

2) che la somma dello sviluppo longitudinale degli allacciamenti alle opere esistenti non sia superiore a metri 150;

3) che la strada carrabile sia dotata di pavimentazione impermeabile, abbia sezione minima non inferiore a cinque metri e sia agibile in ogni periodo dell'anno;

4) che la fognatura pubblica convogli le acque di rifiuto nell'impianto centrale di depurazione o, in assenza di tale impianto, sfoci in un corso d'acqua naturale a flusso continuo, con portata minima non inferiore a dieci volte il flusso effettivo del condotto fognario, e presenti struttura idonea a smaltire le acque di rifiuto e quelle meteoriche derivanti dal nuovo insediamento e da quelli esistenti già allacciati o da allacciare.

Le quantità di acqua da smaltire sono determinate sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) acque meteoriche:

da determinare in ragione della superficie di terreno resa impermeabile tenuto conto delle massime precipitazioni nella zona;

b) acque di rifiuto di edifici ad uso abitativo o commerciale: 300 litri al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione;

c) acque di rifiuto di edifici ad uso industriale e artigiano: da determinare in relazione al tipo e al volume della produzione cui l'edificio è destinato. Tali acque dovranno subire, prima della loro immissione nella fognatura pubblica, un trattamento di depurazione, a carico degli interessati, per raggiungere limiti di accettabilità che saranno definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento della Giunta regionale;

5) che l'acquedotto pubblico o di uso pubblico - ove non destinato esclusivamente ad usi industriali - capti acque sorgive, sotterranee o superficiali, dichiarate potabili ai sensi delle norme vigenti, disponga di idonee opere di captazione e di protezione atte a preservare la potabilità delle acque, sia adeguato a soddisfare i fabbisogni del nuovo insediamento e di quelli esistenti già allacciati o da allacciare. Nel caso di fabbricati ad uso abitativo o commerciale l'acquedotto deve assicurare l'emungimento di 300 litri d'acqua al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione.

L'esistenza della strada carrabile non è richiesta per le località servite esclusivamente da impianti di trasporto a fune.

Nei nuovi fabbricati, negli ampliamenti di fabbricati esistenti e nelle relative aree di pertinenza, debbono essere attrezzati appositi spazi per parcheggi da dimensionare in rapporto ai seguenti parametri:

a) un metro quadrato ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso abitativo, due metri quadrati ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso commerciale, con un minimo di un posto macchina per ogni alloggio e due posti macchina per ogni punto di vendita;

b) un posto macchina ogni tre letti per gli edifici alberghieri;

c) un posto macchina ogni quattro addetti per i fabbricati ad uso industriale o artigiano, nonché adeguati spazi di parcheggio e di manovra per gli automezzi pesanti, tenuto conto del tipo e del volume della produzione.

Art. 4

(Limitazioni all'attività edificatoria pubblica fuori dagli ambiti di cui all'articolo 1 e dagli agglomerati di cui all'articolo 2)

Fuori dagli ambiti di cui all'articolo 1 e dagli agglomerati di cui all'articolo 2, i fabbricati pubblici con destinazione non abitativa non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati vicini nonché dalle strade, stabilite, rispettivamente, negli articoli 3, quarto comma, e 8.

Tali fabbricati devono rispettare, altresì, i limiti di altezza previsti dalla presente legge in ordine ai fabbricati ad uso abitativo, salvo che, per la funzione per cui sono specificamente destinati o per esigenze architettoniche in relazione all'attività cui essi sono da adibire, sia necessario superare detti limiti. All'uopo, i progetti di opere pubbliche che, per le dette esigenze prevedano il superamento dei limiti di altezza, devono acquisire il nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede sentito il C.R.P.T.


Art. 5

(Condizioni per l'edificazione di fabbricati rurali fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2)

I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati a ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché i fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell'azienda, sono ammessi ove sussistano le seguenti opere:

a) strada anche soltanto pedonale;

b) acquedotto anche se privato.

I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati a ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri.

I fabbricati residenziali connessi alla conduzione dell'azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa o ad essi contigui devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice volumetrico di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda con un limite massimo di metri cubi 600. Ai fini della determinazione del volume edificabile, sono computati tutti i terreni coltivati dall'azienda anche se situati in comuni diversi purché limitrofi.

I nuovi fabbricati, e l'ampliamento di quelli esistenti, destinati ad abitazione dei conduttori del fondo, devono essere riferiti all'intera azienda agricola, singola o associata, e la relativa concessione può essere assentita esclusivamente ai seguenti soggetti, singoli o associati:

- proprietari coltivatori diretti;

- proprietari conduttori in economia;

- proprietari concedenti;

- affittuari che hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere.

L'area asservita ai fabbricati residenziali di cui al terzo comma è vincolata e non può essere utilizzata, nemmeno parzialmente, per altri fabbricati residenziali.

Nella domanda di concessione è fatto obbligo di specificare e dichiarare quale area debba essere considerata asservita ai fini del calcolo dei rapporti di cui al terzo comma. Tale dichiarazione è verificata dal comune competente prima del rilascio della concessione. Il comune annoterà la dichiarazione medesima nel repertorio delle concessioni assentite.


Art. 6

(Norma transitoria sui limiti all'edificazione)

Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'articolo 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammesse soltanto opere di adeguamento igienico, di consolidamento delle strutture e di restauro conservativo senza alterazione dei volumi.

Art. 7

(Norme tecniche per l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5)

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono fissati i seguenti criteri di valutazione:

a) il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, un trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta; nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume;

b) la verifica delle altezze dei fabbricati, quanto ai fini del rispetto delle distanze minime dai confini, dai fabbricati vicini e dalle strade, deve interessare l'intera superficie di ciascun prospetto ed essere estesa, in verticale, da ciascun punto della linea di intersezione del piano del prospetto con il piano del terreno o del marciapiede ai corrispondenti punti della linea di intersezione dello stesso piano del prospetto con il piano o i piani della copertura siano essi orizzontali o inclinati;

c) per superficie coperta si intende la porzione di terreno interessata dalla proiezione verticale di tutti i volumi dei fabbricati, nonché i balconi, pensiline, terrazzi e coperture ove sporgano dai piani delimitanti detti volumi di una misura superiore a un metro e venti centimetri;

d) i piani da conteggiare sono quelli emergenti in tutto o in parte dal terreno a sistemazione avvenuta salvo il piano seminterrato emergente su tutto o parte del perimetro del fabbricato per un'altezza massima non superiore a ottanta centimetri; tale piano seminterrato può presentare un accesso carrabile di altezza pari all'altezza del piano stesso e di larghezza non superiore a metri quattro.

I riporti di terra sono ammessi ove comportino il rimodellamento funzionale di tutta l'area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscano pregiudizio per l'eventuale utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per i fabbricati esistenti nelle adiacenze.

I muri di contenimento delle terre non possono presentare una altezza superiore a due metri e cinquanta centimetri rispetto al terreno naturale e devono essere eseguiti, possibilmente, in pietra naturale.


Art. 8

(Distanze minime a protezione delle strade regionali e comunali)

Nella edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali si devono osservare le seguenti distanze minime:

a) entro il perimetro dei centri abitati: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;

b) nelle altre parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.

Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili.

All'interno di curve e di tornanti e in corrispondenza di incroci e di biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate di un'area da determinare in conformità agli schemi riportati nell'allegato A.

Restano ferme le distanze minime a protezione delle strade statali e delle autostrade prescritte dalle leggi statali, salvo quanto disposto all'articolo 21.

La distanza minima da osservare nella edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurarsi dall'asse delle strade stesse.

Le norme della legge regionale 11 novembre 1965, n. 18, recanti prescrizioni difformi dalle disposizioni del presente articolo, sono abrogate.

Art. 9

(Oneri dei richiedenti)

Gli allacciamenti alle opere di cui ai punti a), b), c) dell'articolo 3, primo comma, sono a carico dei richiedenti, che devono presentare i relativi progetti all'atto della presentazione dei progetti di fabbricati cui gli allacciamenti sono funzionali. Nel caso in cui gli allacciamenti medesimi comportino limitazioni di diritti di terzi, i richiedenti devono presentare anche la documentazione necessaria e sufficiente per dimostrarne la realizzabilità.

La concessione per l'esecuzione delle opere di allacciamento è assentita congiuntamente alla concessione per l'esecuzione dei fabbricati cui le opere sono funzionali; dette opere devono essere realizzate in contemporaneità alla costruzione dei fabbricati stessi.

La mancata esecuzione ovvero l'esecuzione non conforme alla concessione anche di un solo allacciamento comporta l'immediata sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 15.

Oltre alle disposizioni che precedono, si applicano altresì, ai fini del rilascio delle concessioni, le disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti i vari adempimenti posti a carico dei richiedenti.


Art. 10

(Compiti dei Comuni)

Ai fini degli accertamenti di cui ai punti 4 e 5 del quinto comma dell'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a istituire distinti registri per le fognature e per gli acquedotti sui quali devono essere riportate, con l'assistenza di un tecnico appositamente nominato dalla Giunta regionale, la consistenza e la funzionalità delle opere medesime.

Le variazioni della consistenza e della funzionalità delle opere anzidette, in relazione al rilascio di concessioni per la realizzazione di nuovi fabbricati ovvero alla realizzazione di nuove opere, sono immediatamente annotate di volta in volta in detti registri a cura dell'Amministrazione comunale.

Per il rilascio di nuove concessioni, i comuni devono accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza e la funzionalità delle opere esistenti, quali risultano dai registri anzidetti.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici esercita annualmente il controllo sulla regolare tenuta dei registri secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici.

Art. 11

(Durata di applicazione delle norme del presente capo)

Le norme degli articoli da 2 a 10 si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale fino all'approvazione del piano medesimo da parte della Giunta regionale e, comunque, non oltre due anni dalla data di presentazione del piano alla Regione per l'approvazione.

CAPO III

NORME DI PIANIFICAZIONE

Art. 12

(Contenuti dei piani regolatori generali)

I piani regolatori generali devono imporre sia i vincoli spaziali sulle destinazioni del territorio, di cui alla legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 e ai decreti ministeriali emanati in applicazione degli articoli 17 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sia il rispetto degli equilibri funzionali via via che si realizzi lo sviluppo degli insediamenti, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale.

A tale fine le norme di piano regolatore devono definire le condizioni e le successioni temporali di realizzazione degli insediamenti, in relazione alla loro destinazione d'uso, e delle infrastrutture.

In ogni caso le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali in ordine all'utilizzazione anche turistica del territorio, devono riferirsi all'ipotetico incremento della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

Il piano determina i corrispondenti fabbisogni in termini di insediamenti e di servizi indicando la quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio insediativo esistente e definendo le aree eventualmente necessarie per la quota residua.

Art. 13

(Attuazione dei piani regolatori generali)

Nell'ambito delle previsioni di piano o nel rispetto degli equilibri e delle condizioni, previsti dal precedente art. 12, i comuni devono deliberare i programmi pluriennali di attuazione i cui contenuti, campo di applicazione e relative modalità, saranno definiti con apposita legge regionale ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La legge regionale definirà, altresì, i criteri secondo i quali dovranno essere impostati i piani esecutivi, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata, nonché i relativi contenuti e le procedure di formazione e di approvazione. Non è più consentita la presentazione di piani di lottizzazione.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma, la concessione può essere assentita nei casi e con le modalità previste al quinto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art 14

(Limiti inderogabili da osservare nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 articolo 2, lettera A), ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti)

Ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, articolo 2, lettera A), devono essere osservati i seguenti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati:

1) Limiti di densità edilizia:

per le operazioni di risanamento conservativo le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale; per i nuovi fabbricati ammessi su aree libere la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i due metri cubi ogni metro quadrato di terreno; per le ricostruzioni e per l'ammodernamento funzionale dei fabbricati preesistenti la densità fondiaria non deve superare la densità fondiaria media della zona. Sono ammessi incrementi di densità fondiaria in rapporto all'adeguamento dell'altezza netta dei piani preesistenti di cui al successivo punto 2).

2) Limiti di altezza dei fabbricati:

per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze dei fabbricati preesistenti computate senza tenere conto di soprastrutture prive di valore storico, artistico o ambientale; per le nuove costruzioni ammesse, per l'ammodernamento funzionale di fabbricati esistenti e per le ricostruzioni, l'altezza massima di ogni fabbricato non può superare l'altezza media degli edifici circostanti; ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti è ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11.

3) Limiti di distanza tra i fabbricati:

per le operazioni di risanamento conservativo, di ammodernamento funzionale o di ricostruzione le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, I nuovi fabbricati ammessi devono distare dai fabbricati esistenti di una misura non inferiore alla propria altezza.

I nuovi fabbricati nonché le operazioni di ammodernamento funzionale e di ricostruzione dei fabbricati esistenti devono essere eseguiti conservando il carattere architettonico ed ambientale delle strutture edilizie preesistenti nella zona.

Relativamente alle zone di cui al presente articolo, l'attuazione dei piani regolatori generali avviene mediante piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata.

Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi di cui al comma precedente, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

CAPO IV

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Art. 15

(Attribuzione del Sindaco in ordine alla vigilanza sull'attività edificatoria)

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività edificatoria che si esegue nel territorio del comune per assicurarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, alle prescrizioni del piano regolatore, alle norme del regolamento edilizio, nonché alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari ed agenti comunali, nonché di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette disposizioni, prescrizioni, norme e modalità esecutive, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la demolizione o la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

Il sindaco, ove rilevi che una concessione sia stata assentita in contrasto con le disposizioni, prescrizioni e norme di cui al primo comma, provvede ad annullarla.

In caso di assenza o di annullamento della concessione o di opere eseguite in difformità della medesima, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.


CAPO V

POTERI DELLA REGIONE

Art. 16

(Sospensione, demolizione e modifica di costruzioni e rimessa in pristino)

Quando siano eseguite opere ricadenti nelle fattispecie di cui al comma quarto dell'articolo 15, ed il sindaco non abbia provveduto agli adempimenti previsti dal comma anzidetto, l'Assessore regionale competente in materia urbanistica, previo invito al sindaco, dispone la sospensione e la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino ove il comune non provveda, nemmeno dopo l'invito anzidetto, nel termine in esso fissato.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono emessi entro dieci anni dall'inizio dei lavori.

I provvedimenti anzidetti sono notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo, e comunicati all'Amministrazione comunale.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.

Entro tale periodo di tempo l'Assessore regionale competente in materia urbanistica adotta i provvedimenti che dispongono la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino, su parere del C.R.P.T., in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la demolizione o la modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima, intendendosi sostituiti: la Regione al comune e l'Assessore regionale al sindaco.

Art. 17

(Annullamento di autorizzazioni comunali)

Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il C.R.P.T.

Il provvedimento di annullamento di cui al comma precedente è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all'Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento, l'Assessore regionale competente in materia urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

Intervenuto il decreto di annullamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 e i riferimenti ivi previsti.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

La procedura di annullamento indicata nei commi precedenti è seguita altresì per i provvedimenti di annullamento previsti dall'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 18

(Istituzione e compiti del Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale - C.R.P.T.)

È istituito il Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale (C.R.P.T.), quale organo consultivo tecnico in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

Compete al C.R.P.T. esprimere parere:

a) sul piano regionale urbanistico e paesaggistico sia nella fase di progetto sia in quella di attuazione;

b) sui piani urbanistici generali ed esecutivi comunali e comunitari corredati dalle osservazioni dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica;

c) sui programmi annuali di opere pubbliche predisposti dagli Assessorati regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;

d) sui progetti di legge e di regolamento della Regione e sui progetti di regolamento delle Comunità montane e dei comuni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale;

e) nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 17 della presente legge, nonché sugli atti comunali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Il Consiglio, la Giunta regionale e i singoli Assessori possono chiedere parere al C.R.P.T. su questioni attinenti all'uso del territorio.

Il C.R.P.T. è altresì competente a esprimere parere nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20, 21 della presente legge e vi provvede, previa istruzione delle singole pratiche da parte dell'Assessorato competente in materia urbanistica, a mezzo del proprio Sottocomitato.

Art. 19

(Composizione, nomina e funzionamento del C.R.P.T.)

Il Comitato regionale per la pianificazione territoriale è composto da:

1) Il Segretario generale dell'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;

2) il Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

3) Il Sovrintendente regionale ai monumenti, antichità e belle arti o suo sostituto;

4) Il Dirigente dei Servizi forestali regionali o suo sostituto;

5) l'Ingegnere Capo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto;

6) il rappresentante dell'Ufficio regionale per la programmazione;

7) un esperto in materia urbanistica e di pianificazione territoriale;

8) un esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio;

9) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

Il Sottocomitato è composto dai membri del C.R.P.T. di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), 9) ed è integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo o suo sostituto e dal Dirigente dell'Ufficio compartimentale dell'ANAS o suo sostituto, rispettivamente, per i pareri di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge.

I membri non appartenenti all'Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale.

Il C.R.P.T. e il Sottocomitato sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del C.R.P.T. e del Sottocomitato sono prorogati fino al loro rinnovo.

Il C.R.P.T. e il Sottocomitato designano, come primo atto dopo l'insediamento, fra i membri appartenenti all'Amministrazione regionale, il sostituto del Coordinatore delle rispettive adunanze per i casi di assenza di quest'ultimo.

Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci e i presidenti delle Comunità montane interessati.

Il C.R.P.T., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.

Il C.R.P.T. e il Sottocomitato sono convocati d'ufficio dal rispettivo Coordinatore ogni qual volta sono chiamati a esprimere parere.

Il C.R.P.T. e il Sottocomitato sono legalmente riuniti quando sono presenti, rispettivamente, sei e quattro dei rispettivi componenti, fra i quali, comunque, il Coordinatore o il suo sostituto; tuttavia per la validità delle sedute del Sottocomitato cui partecipano i membri di cui agli articoli 20 e 21, il numero dei componenti presenti è fissato in cinque anziché quattro. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate su appositi registri a pagine numerate.

Le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio.

CAPO VII

POTERI DI DEROGA

Art. 20

(Poteri di deroga a favore dei fabbricati alberghieri)

Per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione e al numero dei piani di cui all'articolo 3.

I fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati.

Per l'esercizio dei poteri di deroga il sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo o suo sostituto.

Art. 21

(Poteri di deroga alle distanze minime a protezione delle autostrade)

Ove la particolare conformazione del terreno impedisca l'esecuzione di nuovi fabbricati in rispetto delle norme statali sulle distanze minime a protezione delle autostrade, tali distanze possono essere ridotte fino ad un massimo di metri 12,50, nei casi di fabbricati previsti entro il perimetro dei centri abitati o delle zone di insediamento A), B), C), D), dei piani regolatori generali, e di metri 30 nei casi di fabbricati previsti nelle altre parti del territorio.

Nei casi di opere di consolidamento, di risanamento conservativo, di modificazione della destinazione e di ampliamento di fabbricati, deve essere comunque rispettata la preesistente distanza dei fabbricati medesimi dall'autostrada.

Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente compartimentale dell'ANAS o suo sostituto.

Art. 22

(Applicazione di disposizioni normative statali in materia edilizia ed urbanistica)

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali, continuano ad avere applicazione le norme statali in materia edilizia ed urbanistica.

Art. 23

I comuni già dotati di piano regolatore generale sono tenuti a uniformarlo alle norme del capo III e a presentarlo alla Regione per l'approvazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni dell'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Tutti i comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 30 giugno 1978".

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno dì legge.

Il Consigliere MONAMI vede in questo disegno di legge un tentativo di introdurre in Valle delle norme in materia urbanistica la cui carenza ha creato quei disastri urbanistici di cui tanto si discute.

Invita la Giunta e la maggioranza a tener conto degli adempimenti della legge Gullotti, in particolare per quel che riguarda gli artt. 18 e 19.

Propone a nome del Gruppo consiliare comunista, una sostanziale modifica dell'articolo 18, relativo al Comitato regionale per la pianificazione territoriale nel senso che, data la vastità delle competenze di tale Comitato, non sia sufficiente un organo puramente tecnico, ma sia necessaria la presenza delle forze politiche.

Propone l'integrazione del Comitato con cinque Consiglieri regionali, di cui due della minoranza.

Il Consigliere MANGANONI si compiace del fatto che l'articolo 1 del disegno di legge vieti l'edificabilità nei boschi.

Quindi, nell'osservare che fra le competenze del C.R.P.T. vi è la predisposizione del piano dei Lavori Pubblici che, allo stato attuale presenta numerosi problemi, dichiara di temere che, dovendo essere sentito anche il parere del C.R.P.T., la predisposizione di tale piano divenga ancora più difficoltosa.

Il Consigliere MAQUIGNAZ lamenta l'enorme ritardo con cui il disegno di legge in questione viene presentato all'esame del Consiglio, sostenendo che il medesimo ha perso gran parte della sua validità perché gli obiettivi che si prefiggeva sono stati in gran parte superati dalla legge Gullotti.

Sottolinea che il ritardo nella presentazione del disegno di legge in esame risalta ancor più ove si consideri che in questo periodo il Consiglio regionale deve occuparsi delle scadenze imposte dalla legge Gullotti.

Chiede se gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici Popolari, nel corso dell'ultima discussione del disegno di legge in Consiglio, e che non sono stati inseriti nel testo attuale, debbano considerarsi respinti.

Conclude riservandosi di ripresentare gli emendamenti, salvo che siano superati dalla nuova situazione.

Il Consigliere BORBEY sostiene sia meglio rinviare l'esame del disegno di legge, con l'impegno da parte di tutti i gruppi di presentare sin da adesso gli eventuali emendamenti.

Giustifica questa sua richiesta asserendo che le norme contenute in questo disegno di legge sono, a suo avviso, già superate.

Mette in evidenza inoltre che la proposta in esame, se sarà approvata, porterà i Comuni a delle situazioni abnormi e cita, ad esempio, l'articolo 1, che potrebbe precludere la possibilità, ad esempio, di costruire fabbricati destinati ad alpeggio in prossimità di un bosco o di una zona umida.

Per evitare il verificarsi di situazioni assurde, la Regione, a suo avviso, dovrebbe dare delle indicazioni non con una legge generale, ma esaminando separatamente i singoli casi, effettuando dei sopralluoghi nel corso della predisposizione del piano urbanistico.

Altre perplessità suscita, a suo avviso, l'articolo 3 circa l'altezza interna dei vani.

Rileva, infine, che il disegno di legge regionale, in concomitanza con la legge statale concernente l'edificabilità dei suoli, rischia di paralizzare l'attività edilizia nella Regione se non saranno previste apposite disposizioni per una graduale entrata in vigore delle nuove norme.

Il Consigliere CLUSAZ osserva che le norme in esame, anche se sono restrittive, a suo avviso portano però a due vantaggi: il primo è quello di eliminare molte osservazioni al piano regolatore comunale; il secondo di servire da incentivo agli amministratori comunali per accelerare al massimo la formazione dei piani regolatori.

Conclude sostenendo che non solo i Comuni, ma anche la Regione deve rispettare le scadenze per evitare che ai Comuni ne derivino ingenti danni economici.

Il Consigliere CHANU ritiene anzitutto che questo disegno di legge non è ancora in grado di risolvere il problema di fondo che, a suo avviso, è quello di riuscire ad individuare il programma di sviluppo della Valle d'Aosta entro cui la disciplina urbanistica deve trovare collocazione.

Insiste, a nome dei Democratici Popolari, sul fatto che questo programma deve essere studiato con serietà, senza scindere la connessione tra prospettazione economica e utilizzazione del territorio.

Inoltre il disegno di legge in discussione si inquadra in un sistema disarticolato e sconnesso ed infine, pur rappresentando una presa di coscienza della gravità del problema urbanistico, non lo concretizza in modo razionale ed aderente alla realtà della Val d'Aosta, ma tende ad un accentramento di potere nelle mani della Regione.

Fa rilevare che sul piano giuridico questo disegno di legge viene a complicare ulteriormente il campo della legislazione urbanistica, già caotico allo stato attuale, creando un'estrema difficoltà all'interprete.

Contesta il fatto che il disegno di legge si possa qualificare come legge urbanistica perché contiene un complesso di norme in massima parte di natura regolamentare.

Auspica l'elaborazione di un testo unico che raccolga tutte le norme in materia urbanistica nel quale si separino le disposizioni di carattere regolamentare da quelle di legislazione pura e di contenuto programmatico.

Ritiene che il disegno di legge contenga diverse disposizioni sulla cui legittimità si può dubitare, mentre per altre il dubbio riguarda la loro opportunità.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica di ritenere opportuno svolgere oggi la discussione generale, raccogliere gli eventuali emendamenti e effettuare nella prossima seduta la votazione sugli emendamenti e sull'intero disegno di legge.

Il Consigliere MANGANONI è del parere che il disegno di legge in discussione sia già troppo in ritardo e non ritiene opportuno rinviarlo ulteriormente, ma concorda con la proposta del Presidente della Giunta.

Il Consigliere BENZO afferma che il disegno di legge in esame ha senz'altro una sua validità.

Richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di provvedere alla predisposizione del piano regolatore generale urbanistico della Regione.

Ritiene che molti degli emendamenti presentati dal Gruppo demopopolare siano stati superati dalla legge Gullotti.

A questo proposito fa rilevare che la Valle d'Aosta è stata la prima a determinare ì costi di urbanizzazione e che le altre regioni hanno proposto degli oneri inferiori.

Ritiene esatta l'impostazione di costituire un organismo tecnico per l'espressione di un parere sui piani di pianificazione territoriale, ma formula l'appunto che per la costituzione dell'organismo tecnico la designazione di esperti venga richiesta agli ordini professionali competenti.

Fa rilevare che, a suo parere, i tempi concessi ai Comuni sono molto brevi ed annuncia l'intenzione dei Democratici Popolari di presentare degli emendamenti che possano mettere i Comuni in situazioni meno difficoltose.

Il Consigliere TAMONE si dice convinto della necessità di questa legge, per evitare che i disastri urbanistici in Valle d'Aosta continuino.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE afferma che il problema urbanistico drammatico perché si è registrata una totale trasformazione del concetto di proprietà dal momento che oggi si afferma che il titolare del diritto di proprietà non è più titolare del diritto di edificare, ma che tale diritto spetta alla comunità che può attribuirlo al singolo mediante una concessione edilizia.

Dichiara che questo principio non è stato recepito dalla popolazione valdostana perché la proprietà è estremamente frazionata e il proprietario del suolo è convinto di essere titolare del diritto di edificare.

Fa presente che solo dopo l'approvazione della legge Gullotti si è sentito in Valle il desiderio e la volontà di predisporre i piani regolatori.

Per tutta questa serie di motivi ritiene che questa legge abbia ancora una sua validità.

Risponde alle osservazioni del Consigliere Borbey sostenendo che il divieto di edificare in aree boschive, o in zone ove esistono specchi d'acqua è una norma regolamentare di carattere generale e sarà lo strumento urbanistico specifico del Comune che la interpreterà e le darà una sua concretezza sul territorio.

Non concorda con la proposta del Consigliere Monami di integrare il Comitato regionale per la pianificazione territoriale, con l'aggiunta di Consiglieri regionali perché così il C.R.P.T. perderebbe la sua caratteristica di organo esclusivamente tecnico.

Risponde alle argomentazioni del Consigliere Chanu sostenendo che è evidente che una pianificazione territoriale richiede una programmazione socio-economica; però è necessario adottare preventivamente delle norme regolamentari che diano la possibilità di fare un discorso più ampio.

Concorda sulla necessità di giungere all'elaborazione di un testo unico, però è necessario, a suo avviso, cominciare con gli adempimenti da svolgere, cercando di applicare l'evoluzione della legislazione nazionale alle particolari condizioni della Valle d'Aosta, cosa che è estremamente difficile perché vi sono molte posizioni contrastanti e molti aspetti diversi da tutelare.

Dichiara di essere contrario ad un rinvio all'autunno, bensì favorevole alla presentazione di eventuali emendamenti per poi passare alle votazioni, domani o al più tardi il 6 luglio.

Il Consigliere MONAMI accusa la Giunta e la maggioranza di non essere riuscita a risolvere i grossi problemi che più interessano la popolazione valdostana a causa dei limiti che le derivano dalla sua stessa composizione.

Sostiene che per risolvere i problemi non è sufficiente la volontà di una sola o di qualche forza politica, ma occorre creare delle maggioranze attorno alle quali si coagulino più larghi consensi.

Non crede che la presenza dei politici possa considerarsi un inquinamento di un organo tecnico; anzi dichiara che il Gruppo comunista ritiene che il parere del C.R.P.T. rappresenterà l'inizio di una mediazione politica.

Il Consigliere BONDAZ polemizza col Consigliere Monami, il quale, a suo giudizio, su qualunque argomento si discuta, fa sempre il solito discorso sulla mancanza della volontà politica e sulla necessità di più larghi consensi.

Fa presente di aver provveduto, nell'ultima fase della discussione in Commissione Affari Generali, ad inviare il testo del disegno di legge agli ordini professionali interessati al provvedimento.

Comunica di aver ricevuto una risposta soltanto dall'ordine dei Geometri e dall'Unione Industriali e sì riserva di esporne le osservazioni, di natura esclusivamente tecnica, nel prosieguo della discussione.

Il Vice Presidente CHABOD, stante l'ora ormai avanzata, propone di sospendere i lavori del Consiglio che saranno ripresi alle ore 16,30.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore dodici e minuti trenta.

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