Oggetto del Consiglio n. 2955 del 9 gennaio 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 2955/XI Disegno di legge: "Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7".
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Oggetto)
1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) guida turistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, nonché le risorse produttive del territorio;
b) accompagnatore turistico, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche;
c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e non, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;
d) accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. La professione di guida turistica è attività specializzata che si esercita, oltre che negli ambiti di cui al comma 1, lettera a), nei siti dei quali è accertata la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche geografiche, individuati, nell'ambito di un apposito elenco, tra beni e aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e arte, musei, monumenti e chiese aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Tra tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano eventualmente presenti sul territorio.
3. L'elenco di cui al comma 2, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente, d'intesa con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. I siti di cui al comma 2 possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nell'elenco professionale di cui all'articolo 7.
5. L'assessore regionale competente in materia di turismo, nel caso di siti di proprietà privata, anche diversi da quelli di cui al comma 2, e in mancanza di accordo tra le guide turistiche abilitate e i proprietari di tali siti circa le modalità di effettuazione e i costi del servizio prestato dalle guide stesse, può autorizzare i proprietari a organizzare un proprio servizio di visita e di illustrazione del sito avvalendosi di proprio personale, anche sprovvisto della abilitazione prescritta ai sensi della presente legge.
Articolo 3 (Ambito di applicazione)
1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano le professioni turistiche definite ai sensi dell'articolo 2 in regime di libera prestazione di servizi.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:
a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, svolgono le attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;
b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per gli aeroporti o stazioni ferroviarie in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.
CAPO II DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Articolo 4 (Esercizio della professione)
1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale.
Articolo 5 (Abilitazione professionale)
1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, al superamento di una prova pratica. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche, assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre, o analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.
3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso delle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione.
5. Limitatamente ai corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica, ai candidati abilitati all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale dalle lezioni teoriche.
Articolo 6 (Attestato di abilitazione)
1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, l'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.
Articolo 7 (Elenchi professionali regionali)
1. Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre della Valle d'Aosta.
2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 5, comma 2:
a) essere residente o domiciliato in uno dei comuni della regione;
b) aver conseguito l'attestato di abilitazione di cui all'articolo 6;
c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;
d) insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, stipulata per somme non inferiori a quelle indicate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, che intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
4. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 3.
5. Negli elenchi di cui al comma 1 sono riportati i dati di ciascun iscritto. L'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.
6. La struttura competente cura la pubblicazione annuale sul Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi degli iscritti.
Articolo 8 (Tesserino di riconoscimento)
1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, la struttura competente rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche.
2. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata alla struttura competente, a cura dell'interessato, prima della scadenza.
3. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
4. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura competente all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.
Articolo 9 (Cancellazione dagli elenchi professionali regionali)
1. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.
Articolo 10 (Obbligo di aggiornamento)
1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2. Limitatamente alla professione di guida turistica, l'aggiornamento professionale è obbligatorio almeno ogni tre anni.
2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento di cui al comma 1, attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate, organizzati dalla struttura competente, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13.
3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
4. Della frequenza alle iniziative di cui al comma 2 è rilasciata, a cura della struttura competente, apposita attestazione, annotata sul tesserino personale di riconoscimento.
5. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.
Articolo 11 (Limitazione del numero dei clienti)
1. Le guide escursionistiche naturalistiche possono accompagnare un solo gruppo composto da non più di venticinque persone. I gruppi scolastici devono essere altresì accompagnati da almeno due docenti appartenenti alla medesima istituzione scolastica.
2. Gli accompagnatori di turismo equestre possono accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette cavalieri
Articolo 12 (Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dalle associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13 e dalle stesse comunicati entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla struttura competente, che provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.
Articolo 13 (Associazioni di categoria)
1. Agli adempimenti di cui agli articoli 5, comma 4, 10, comma 2, e 12, comma 1, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni di categoria individuate dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti, nonché del numero e dell'adeguatezza delle sedi e delle strutture a disposizione di ciascuna associazione per il perseguimento delle finalità associative.
Articolo 14 (Ingressi gratuiti)
1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri di visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali della regione.
2. Limitatamente alla professione di guida turistica, trovano altresì applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 15 (Vigilanza e controlli)
1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvedono i comuni.
Articolo 16 (Sanzioni)
1. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 600.
2. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150.
3. L'applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dell'articolo 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 300.
4. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati.
Articolo 17 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
Articolo 18 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42;
b) la legge regionale 23 agosto 1991, n. 34;
c) il comma 1 dell'articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 10bis, 11, e le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33;
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, le parole "dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla l.r. 34/1991, dei corsi ed esami di specializzazione," sono soppresse.
Articolo 19 (Disposizioni transitorie)
1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, gli accompagnatori della natura e gli accompagnatori di turismo equestre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano regolarmente autorizzati all'esercizio della professione ai sensi, rispettivamente, delle ll.rr. 42/1996, 34/1991 e 33/1993, sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, previa presentazione di apposita istanza alla struttura competente.
2. Ai professionisti iscritti negli elenchi professionali regionali ai sensi del comma 1, la struttura competente rilascia il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, a condizione che gli interessati siano in regola con l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.
3. Sino all'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, resta valido l'elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 42/1996.
Articolo 20 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui 30.000 euro a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sull'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 2002/2004 e alla copertura si provvede:
a) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64170 (Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni);
b) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64930 (Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.12..
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 16 sono introitati nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato previsionale delle Entrate del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 21 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Président La parole au rapporteur, le Conseiller Piccolo.
Piccolo (SA) Tengo a precisare che la relazione viene svolta anche per conto del collega Comé. Le dinamiche che caratterizzano l'evoluzione del mercato turistico, tanto a livello nazionale che internazionale, rendono indispensabile un continuo processo di adattamento dell'offerta alle sempre nuove istanze espresse dalla domanda. Benché ciò coinvolga in misura più diretta e prevalente gli operatori interessati alla produzione dei vari servizi turistici, tuttavia anche la parte pubblica è chiamata a svolgere un ruolo non secondario, in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti da introdurre nel quadro normativo inerente l'organizzazione turistica, creando così i presupposti perché quest'ultima continui a mantenere adeguati livelli di concorrenzialità.
Il disegno di legge oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale si colloca certamente in quest'ottica, operando da un lato un sostanziale snellimento delle normative esistenti e, dall'altro, introducendo istituti e modalità applicative volti a favorire l'incremento di fattori d'importanza strategica, quali la professionalità e la qualità dei servizi forniti al turista. In particolare, per quanto concerne il primo aspetto, va sottolineato che il testo proposto riunifica in un unico provvedimento tre diverse normative regionali, omogeinizzando per quanto possibile le procedure autorizzative e di controllo e uniformando, in armonia con le direttive europee, le disposizioni in materia di libera circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero. In un'ottica di semplificazione e omogeinizzazione delle procedure, va anche vista l'istituzione degli elenchi regionali, l'iscrizione nei quali sostituisce l'autorizzazione ora rilasciata dai comuni. In tal modo è altresì possibile attuare un più preciso monitoraggio sull'evoluzione delle diverse professioni, potendo quindi intervenire più tempestivamente nell'adeguamento dell'offerta alla domanda. Il disegno di legge dà inoltre concreta applicazione al principio della delegificazione, prevedendo la delega alla Giunta per quanto riguarda varie incombenze meramente applicative della legge, soprattutto in materia di organizzazione delle attività formative e delle prove d'esame per l'accesso alle diverse professioni, nonché di riconoscimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
In merito al secondo aspetto, inerente la crescita qualitativa e professionale del settore, acquista particolare rilievo l'istituzione dell'obbligo di una formazione preventiva di preparazione all'esame per il rilascio degli attestati di qualifica necessari per l'accesso alle professioni, nonché l'obbligo di aggiornamento per tutte le professioni (oggi tale obbligo non sussiste, ad esempio, per accompagnatori turistici e accompagnatori di turismo equestre). Tuttavia, proprio nell'ottica di meglio coniugare le esigenze di snellezza operativa e di capacità di adeguamento alle dinamiche del mercato, l'obbligo di aggiornamento, salvo che nel caso delle guide turistiche, è stato svincolato da scadenze prestabilite, ritenendo preferibile pianificare la relativa attività formativa in funzione di effettive esigenze, sentite le associazioni di categoria. L'approccio seguito per le guide turistiche è diverso, l'aggiornamento per esse deve avvenire almeno ogni tre anni, che è da porsi in relazione con la dinamicità che caratterizza il settore dei beni culturali fruibili da parte della clientela turistica.
Tra le professioni turistiche, oggetto della nuova normativa, le maggiori innovazioni riguardano le "guide escursionistiche naturalistiche", in precedenza denominate "accompagnatori della natura". Al cambiamento di denominazione si è accompagnata una più ampia definizione degli ambiti in cui si esercita la professione, introducendo esplicitamente la possibilità di illustrare anche gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Alla professione è stata inoltre attribuita una sua più precisa identità e autonomia, svincolandola completamente dalla diretta tutela cui è attualmente assoggettata da parte dell'Unione valdostana guide di alta montagna, alla quale non competerà più in futuro l'organizzazione delle attività formative e di aggiornamento, nonché l'organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione. Sono stati altresì soppressi gli automatismi che consentivano alla guida alpina di esercitare, senza il sostenimento di ulteriori esami, anche l'attività di accompagnatore della natura.
In linea generale va infine detto che nella stesura del disegno di legge sono state sempre tenute in grande considerazione le osservazioni e le istanze delle rappresentanze regionali delle professioni interessate alla nuova normativa, recependo inoltre alcune osservazioni a seguito delle audizioni in commissione, senza però mai perdere di vista gli obiettivi di interesse generale che con la nuova normativa si è inteso perseguire. Sottolineo con l'occasione ai colleghi che il testo licenziato dalla Giunta regionale ha subito alcune modifiche con l'inserimento di alcuni emendamenti presentati dall'Assessore competente e da parte delle associazioni di categoria interessate, richieste che sono state recepite e che troverete già incluse nel nuovo testo predisposto da parte della IV Commissione. Dal punto di vista finanziario il provvedimento non presenta spese aggiuntive rispetto a quanto già destinato in bilancio per gli interventi nello specifico settore. Entrando più nello specifico delle disposizioni contenute nel disegno di legge, cercherò di procedere ad una disamina dei contenuti più significativi dei singoli articoli del provvedimento qui di seguito elencati.
L'articolo 1 definisce l'oggetto del disegno di legge, elencando le professioni da esso regolamentate e indicandone i fondamenti statutari.
L'articolo 2, oltre a definire con precisione gli ambiti di esercizio delle diverse professioni, l'articolo stabilisce le modalità di individuazione dei siti archeologici o dei monumenti la cui illustrazione è riservata alle sole guide turistiche abilitate ai sensi della legge regionale in esame. Tale disposizione riprende una specifica deroga ammessa dalla Commissione europea in materia di libera prestazione dei servizi ed è essenziale non solo per tutelare l'attività dei professionisti locali, ma anche per assicurare un servizio maggiormente qualificato ai turisti in visita nella nostra Regione.
L'articolo 3 tutela la libera prestazione di servizi, al fine di armonizzare la normativa regionale con le vigenti disposizioni europee in materia. L'articolo prevede altresì le circostanze nelle quali non è necessario munirsi dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica - dipendenti di enti pubblici, che illustrano siti di proprietà dell'ente da cui dipendono - o di accompagnatore turistico: titolari, direttori tecnici e dipendenti di agenzia di viaggio per l'accoglienza e l'accompagnamento da e per aeroporti o stazioni ferroviarie.
L'articolo 4 subordina l'esercizio delle professioni previste dalla legge al possesso delle specifiche abilitazioni professionali e all'iscrizione negli elenchi.
L'articolo 5 stabilisce il principio che l'abilitazione all'esercizio delle professioni oggetto della legge presuppone la partecipazione a un corso di formazione - prevedendo una frequenza non inferiore all'80 percento delle ore di lezione previste - e il superamento di un esame. Individua i requisiti per l'ammissione a corsi ed esami e delega alla Giunta la definizione delle relative modalità organizzative, che in tal modo possono essere più agevolmente adeguate alle sempre nuove esigenze di sviluppo del settore. Viene infine riconosciuto alle guide alpine un credito formativo ai fini dell'accesso alla professione di guida escursionistica naturalistica.
L'articolo 6 prevede il rilascio dell'attestato di abilitazione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali.
L'articolo 7 istituisce presso la competente struttura regionale gli elenchi professionali regionali e detta le modalità per l'iscrizione. Individua le modalità per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre regioni italiane o all'estero, nel rispetto delle disposizioni europee in materia.
L'articolo 8 definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento da rilasciarsi agli iscritti negli elenchi regionali, nonché le modalità del suo rilascio e delle successive vidimazioni.
L'articolo 9 individua i casi di cancellazione dagli elenchi regionali (perdita di requisiti, cessazione attività, aver riportato condanne).
L'articolo 10 impone l'obbligo dell'aggiornamento differenziando, come già detto sopra, la situazione delle guide turistiche, per le quali l'obbligo è triennale.
L'articolo 11 pone, per ragioni di sicurezza, limitazioni al numero dei clienti per le guide escursionistiche naturalistiche (25 persone) e per gli accompagnatori di turismo equestre (7 cavalieri).
L'articolo 12 sancisce la libertà di determinazione delle tariffe entro limiti minimi e massimi stabiliti dalle associazioni di categoria.
L'articolo 13 prevede l'individuazione da parte della Giunta regionale delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con cui collaborare per una corretta applicazione della nuova normativa. Stabilisce altresì i parametri da considerare ai fini dell'individuazione (numero di aderenti, numero e adeguatezza delle sedi).
L'articolo 14 prevede l'ingresso gratuito dei professionisti abilitati a musei, gallerie, siti archeologici e monumentali, aree protette, parchi, giardini botanici, eccetera, di proprietà della Regione e degli enti locali.
L'articolo 15 stabilisce che ai controlli sull'applicazione della legge provvedano i comuni.
L'articolo 16 definisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate dalla legge.
L'articolo 17 determina le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni.
L'articolo 18 individua le leggi regionali da abrogare o modificare a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa.
L'articolo 19 introduce le necessarie disposizioni transitorie, volte a salvaguardare le posizioni giuridiche in essere all'atto di entrata in vigore della nuova legge.
Gli articoli 20 e 21 recano le necessarie disposizioni finanziarie e la consueta dichiarazione d'urgenza.
Nel concludere, sperando di essere stato il più possibile chiaro nell'esposizione, vorrei evidenziare il fatto che in questi ultimi anni l'Amministrazione regionale è intervenuta con puntuali provvedimenti legislativi, revisionando ed aggiornando il quadro normativo che regola tutta l'attività del settore turistico valdostano, andando a disciplinare le carenze delle strutture e delle varie offerte turistiche oggi esistenti e stabilendo una serie di requisiti nel pieno rispetto dell'ambiente e del nostro territorio, rispondendo prontamente alle numerose esigenze dei turisti che visitano la nostra Regione con servizi di qualità.
Presidente È aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Borre.
Borre (UV) La mia non vuole essere una controrelazione, si tratta di riflessioni emerse nell'esaminare la legge, ma soprattutto emerse in occasione di discussioni in commissione, quindi alcune cose che il relatore Piccolo ha già detto verranno ripetute.
Il provvedimento in oggetto, pur situandosi in una linea di continuità con le precedenti normative, riguardanti le professioni turistiche, si propone di intervenire con aspetti innovativi in tre ambiti fondamentali che riguardano la materia. Per quanto riguarda l'aspetto legislativo, l'obiettivo è quello di ricondurre a un testo unico le normative sulle quattro professioni attualmente divise in tre leggi. Si è così risposto alla necessità di uniformare e integrare i diversi testi in una legge di riordino, la quale, unificando le disposizioni comuni e semplificando le procedure, consegue il doppio risultato: da una parte, un più facile riferimento legislativo per gli interessati e, dall'altra, un deciso snellimento burocratico per gli uffici dell'Amministrazione regionale. Per quanto riguarda la rispondenza alla legislazione comunitaria, la nuova legge adegua necessariamente la normativa regionale alle più recenti direttive della Comunità europea in materia di libera circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'esterno, con puntuali riferimenti alle diverse eventualità che si possono verificare.
Per quanto riguarda infine gli ambiti di competenza per le professioni in oggetto, nell'ottica di razionalizzare e rendere più efficiente l'esercizio dell'attività, la nuova legge individua e definisce con chiarezza i compiti, le funzioni, i ruoli che spettano ai diversi soggetti interessati: ente pubblico, professionisti, associazioni di categoria, indicando anche gli strumenti operativi necessari all'espletamento dei rispettivi compiti. L'ente pubblico è chiamato a svolgere un ruolo importante di indirizzo e di guida, ha il compito di dettare le linee fondamentali, che devono seguire gli operatori nell'esercizio della loro professione, affinché i diversi percorsi formativi e professionali risultino il più possibile omogenei tra loro ed improntati ad una visione unitaria della professione in oggetto.
Va vista anche in questa ottica l'istituzione di elenchi regionali delle singole professioni, i quali vanno a sostituire le autorizzazioni sinora rilasciate dai singoli comuni ai propri professionisti, elenchi che risultano maggiormente funzionali alla suddetta visione unitaria e anche ad un monitoraggio più preciso sia delle professioni turistiche, sia del rapporto fra domanda ed offerta, ma è soprattutto per l'aspetto della qualificazione professionale che l'ente pubblico gioca le sue carte, creando con la nuova legge i presupposti per una crescita qualitativa e professionale del settore di tutto rispetto. Vanno in questa direzione sia l'istituzione dell'obbligo di formazione preventiva come preparazione all'esame di qualifica per l'accesso alle professioni, sia l'obbligo di aggiornamento per tutte le professioni. L'obbligo di aggiornamento è svincolato da scadenze prestabilite per tutte le professioni, con l'esclusione delle guide turistiche; si ritiene cioè preferibile pianificare di volta in volta l'attività formativa, basandosi sulle effettive esigenze del mercato e sentite le associazioni di categoria. L'obbligo di aggiornamento ogni tre anni, espressamente indicato per le guide turistiche, invece si spiega con la dinamicità che caratterizza il settore dei beni culturali fruibili da parte della clientela turistica; basti pensare ad esempio alle continue novità che interessano le scoperte archeologiche della nostra Regione o alla ristrutturazione di edifici storici, che sempre più numerosi di anno in anno aprono le loro porte chiuse da tempo.
I professionisti, dal canto loro, trovano nella legge una precisa definizione dei propri ambiti di attività, all'interno dei quali ognuno, secondo le proprie capacità e valutando autonomamente le circostanze contingenti, può esprimere i livelli di preparazione che si sono raggiunti in materia. È evidente inoltre lo spirito della legge che, qualificando in modo significativo la preparazione dei suoi operatori, intende assegnare a queste figure professionali il ruolo di attori sociali di primaria importanza nei confronti di una clientela turistica sempre più attenta ed esigente. L'istituzione di elenchi regionali e il conseguente tesserino da vidimarsi ogni tre anni all'Amministrazione regionale permette una più approfondita conoscenza del livello professionale delle offerte proposte sui necessari aggiornamenti legati all'evoluzione del settore; inoltre, si evita che l'esercizio della professione di coloro, che potrebbero praticare anche senza averne titolo, porti danno all'attività stessa e sia anche un danno per l'immagine della nostra Regione.
Sotto il profilo economico, infine, i singoli professionisti hanno la possibilità di applicare liberamente una tariffa professionale all'interno di un quadro richiesto e stabilito dall'associazione regionale di categoria, che ne fissa i limiti minimi e massimi e di cui il mercato stesso dovrebbe avvantaggiarsi in termini di ordine, chiarezza e trasparenza. I professionisti, che trovano nella legge elementi innovativi più consistenti, sono gli attuali accompagnatori della natura, i quali assumono la nuova denominazione di "guide escursionistiche e naturalistiche", devono possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado per accedere ai corsi di formazione, acquistano una propria autonomia, hanno l'esplicita possibilità di illustrare, oltre a quelli naturalistici, anche gli aspetti topografici, etnografici e produttivi dei luoghi in cui accompagnano i turisti. Le associazioni di categoria, infine, vedono riconosciuto il loro importantissimo ruolo, che si è esplicato anzitutto nella fase preparatoria, poiché le rappresentanze regionali dei professionisti interessati dal presente disegno di legge sono state sentite per la definizione dei contenuti di legge che le riguardano. Molti dei punti stabiliti dalla legge sono stati espressamente da loro richiesti, come ad esempio per le guide escursionistiche e naturalistiche il punto che ne stabilisce identità e autonomia. Gli accompagnatori della natura nacquero come sorta di "figliastri", infatti con la normativa in vigore - legge n. 34/1991 - è l'UVGAM che, in collaborazione con le associazioni di esperti e operatori, che esercitano a livello regionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica, provvede alla preparazione tecnica, professionale e culturale degli accompagnatori della natura, organizzando, per conto e in accordo con la Regione, corsi ed esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio, nonché organizzando, d'intesa con la Regione e le società locali interessate, corsi di aggiornamento e perfezionamento, modifica alla procedura con questa legge quanto mai opportuna. In linea generale, cioè nella stesura del testo di legge, come è stato richiamato in qualche punto del mio intervento, sono state tenute in grande considerazione le osservazioni e le istanze delle associazioni di categoria, senza perdere di vista nel contempo gli obiettivi di interesse generale. In secondo luogo, il testo stesso della legge sancisce il ruolo attivo e propositivo della sezione nelle circostanze indicate in cui emerga come fondamentale tale funzione.
Proprio nello spirito di massima considerazione e collaborazione, le Commissioni II e IV hanno accolto due emendamenti dell'Associazione AGENVA.
Il primo emendamento riguarda la denominazione della figura professionale, la richiesta era di aggiungere la parola "escursionistica" alla dicitura di "guida turistica". La motivazione a supporto della richiesta è che tale dizione evidenzia la caratteristica peculiare al modo di agire di tale figura professionale. La maggior parte della clientela richiede infatti escursioni all'aria aperta o attività didattico-divulgative, che trovano nell'escursione stessa un elemento portante del programma proposto. Facendo questa richiesta, le commissioni hanno voluto rafforzare la definizione del campo di azione della professione di guida naturalistica.
Il secondo emendamento riguarda l'articolo 2, comma 1, dove il testo proposto in commissione recitava: "Guida naturalistica escursionistica: chi di professione accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale". Questa affermazione, ad avviso dell'associazione, potrebbe risultare una grande limitazione di operatività territoriale. A tale conclusione sono pervenute anche le due commissioni, che hanno proposto nel testo ufficiale della IV Commissione la seguente modifica: "Guida escursionistica naturalistica: chi per professione accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di far conoscere e apprezzare il paesaggio…" eccetera, omettendo così le parole "in zone di pregio naturalistico e ambientale".
Il nuovo testo di legge adegua la normativa alle esigenze, che si sono evidenziate nel settore delle professioni turistiche e che derivano dalla rapida evoluzione che queste hanno avuto negli ultimi anni, concatenate ovviamente all'altrettanto rapida evoluzione del mercato turistico ed è un testo che indica il percorso per attuare un più stretto collegamento ed attivare le opportune sinergie fra l'azione sviluppata dall'ente pubblico e quella degli operatori privati. Come ho detto all'inizio, per quanto riguarda l'aspetto legislativo, l'obiettivo è quello di ricondurre a un testo unico le normative sulle quattro professioni attualmente divise in tre leggi.
Ricordato questo, è doveroso ricordare che la domanda del mercato turistico, non solo, ma anche dell'occupazione del tempo libero volto a vivere e a conoscere meglio l'ambiente che ci circonda, ci porta ad esaminare con attenzione quelle offerte che già oggi cercano di soddisfare la domanda stessa, senza però norme che tutelino i fruitori, ma anche gli operatori, produttori di tali servizi.
In IV Commissione c'è stata l'audizione dell'Associazione di maestri di mountain bike e ciclismo su terreno, dalla discussione è emersa l'importanza dell'offerta turistica di questo settore in piena espansione; un'offerta che oggi non è alla ricerca della domanda, ma nasce dalla domanda stessa; una domanda che vede ristoratori e albergatori attrezzarsi con biciclette da mettere a disposizione dei loro clienti e cercare professionisti per garantire professionalità tecnica, non solo nella conoscenza del mezzo, ma anche nella conoscenza e nella gestione dello sforzo fisico del cliente, nella formazione culturale per spiegare percorsi di flora e fauna e nella garanzia di sicurezza. L'associazione ha inoltre fatto presente che oggi in Italia a fare didattica nel campo del fuori strada in bicicletta è il 69 percento dei maestri di sci, si tratta di un problema di non poco conto se si vuole incentivare l'integrazione del reddito con la pluriattività.
L'Associazione Mountain Bike, presentando una serie di emendamenti al testo di legge in esame, mira al riconoscimento con legge dell'associazione come professione turistica e di accompagnatore, chiede tale riconoscimento per avere tutti gli strumenti di garanzia per sé e per gli utenti, vista la notevole domanda di questa attività. La IV Commissione non ha ritenuto opportuno inserire questa attività nella proposta di legge, per evitare che la mancanza di un più approfondito dibattito limiti il contenuto necessario alla normativa di un'attività così importante. Il dibattito ha però evidenziato l'urgenza di affrontare con un attento esame le offerte, che già oggi in gran parte rispondono a domande di attività turistiche o di tempo libero, come mountain bike, canoa, parapendio, motoslitte, eccetera, e di predisporre un disegno di legge necessario a dare adeguate risposte. Mi permetto di fare mia l'indicazione della commissione, ritenendo opportuno chiedere in questa sede all'Assessore Cerise di assumere l'impegno di mettere in atto tutte le iniziative per arrivare in tempi brevi alla predisposizione di una bozza di legge, che risponda alle necessità a cui ho accennato. L'Assessore potrà contare senz'altro sulla collaborazione mia e di altri consiglieri, che l'hanno già dimostrata in commissione.
Presidente La parola all'Assessore al bilancio, finanze e programmazione, Agnesod.
Agnesod (UV) Per annunciare anche su questo disegno di legge la presentazione di un emendamento riguardante la parte finanziaria, più precisamente al comma 2 dell'articolo 20.
Presidente La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Cerise.
Cerise (UV) Pour annoncer la présentation de deux amendements.
Presidente Se non ci sono altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Cerise.
Cerise (UV) Tout en remerciant les collègues qui sont intervenus pour leur contribution au débat, permettez-moi de faire quelques considérations. Avant tout nous nous réjouissons du fait que ce projet de loi est bien agrée aussi pour la minorité, comme l'a bien dit M. Piccolo. Le projet de loi en question est le premier d'une série de mesures visant à perfectionner l'ensemble des dispositions en matière de professions du secteur touristique. Il s'agit d'une activité législative, qui se déroule selon deux directions: d'un côté, nous avons la révision des lois existantes, afin de les moderniser et de les adapter aux directives européennes - ce qui est le cas de la loi que nous examinons et par la suite de la loi relative aux guides de haute montagne -; de l'autre côté, il est question de réglementer les nouvelles professions, qui sont nées dans le cadre du tourisme, qui méritent une attention particulière vu leur capacité de produire des avantages économiques et les occasions qu'elles offrent aux professionnels qui l'exercent soit comme activité principale que comme activité complémentaire. Il s'agit toutefois de professions qui, plus que d'une loi les réglementant en tant que professions, nécessitent avant tout de mesures, qui les placent correctement dans la réalité valdôtaine en accord avec les caractéristiques environnementales et les activités sportives et touristiques existantes, compte tenu des compétences des collectivités locales. A ce propos il faut mentionner la requête du Président Borre et que je partage, à laquelle nous tâcherons de répondre concrètement.
Pour ce qui est de la loi susdite, je voudrais souligner qu'en plus des avantages susmentionnés, le fait d'avoir été regroupées dans un texte unique permet aux quatre professions en question de jouir d'un meilleur équilibre. Le projet de loi, en application d'une conception moderne de l'activité législative, délègue à des mesures administratives, dont se charge à fur et à mesure le Gouvernement régional, toute une série de tâches relatives à l'application de la loi, notamment en matière d'organisation des activités de formation et des épreuves pour l'accès aux différentes professions.
Pour ce qui est de la correspondance aux dispositions communautaires, nous devons considérer que, du fait de la particularité de notre réalité, un grand nombre de professions se développe dans le contexte, où les frontières, vu la continuité physique et environnementale du territoire, ne jouent pas un grand rôle. Elle demeure cependant importante en ce qui concerne l'exercice de la profession; de plus, vu le processus de mondialisation en cours, ou mieux je devrais dire d'européisation, nous assistons actuellement - et assisterons encore plus dans les années à venir - à l'établissement d'initiatives d'investissement touristique de la part des professionnels communautaires et non.
N'oublions pas que le Val d'Aoste a travaillé et travaille encore actuellement dans le but de devenir un point de repère pour ce qui est de la formation dans le cadre des professions touristiques propres à la montagne. Il est donc important que nous soyons à jour avec les dispositions, afin d'obtenir et de pouvoir exiger un certain respect de la part des professionnels des Pays voisins. Aux termes de la loi en question, comme M. Borre vient de dire, l'organisme public est responsable de la formation et du recyclage, sous le contrôle de l'Administration régionale la formation et, notamment, le recyclage sont les moyens les plus importants pour répondre aux exigences du tourisme national et international, compte tenu des éléments de flexibilité introduits. Il s'agit d'un choix qui ne cède pas à des inclinations dirigistes, puisque les associations les plus représentatives des différentes professions jouent un rôle actif en ce qui concerne la préparation des programmes, de l'attribution des certificats d'aptitude, de la fréquentation des cours et des aspects liés au recyclage. La loi susdite nous permet d'inscrire les professions touristiques dans un contexte qui va bien au delà de notre seule Région. Nous sommes convaincus que le considérable investissemen,t visant à soutenir l'activité touristique, ne puisse produire les résultats attendus s'ils ne sont pas accompagnés par l'effort d'améliorer le caractère professionnel des personnes oeuvrant dans le secteur, véritables protagonistes de notre offre touristique.
Presidente Passiamo alla votazione del disegno di legge, ricordo che votiamo sul nuovo testo della IV Commissione. Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole a maggioranza sia della IV che della II Commissione.
La parola al Consigliere Curtaz sull'articolo 1.
Curtaz (PVA-cU) Solo per fare la dichiarazione di voto del nostro gruppo non solo sull'articolo 1, ma sull'intero articolato e sulla legge. Come il Governo ricorderà - dovrebbe ricordarlo in particolare l'ex Assessore Lavoyer, che fra l'altro non vedo presente -, avevamo sollecitato questa legge fin dalla scorsa estate, quindi è con soddisfazione che constatiamo il fatto che finalmente questa legge ha concluso il suo iter e oggi viene definitivamente approvata.
Il nostro giudizio su questa legge è positivo per due ordini di ragioni: innanzitutto perché è un riconoscimento esplicito a delle professioni e a delle professionalità; secondariamente perché è una legge, che individua con maggiore chiarezza i limiti fra una professione e l'altra, le distinzioni di ruoli, fra l'altro per la prima volta adottando diversi elenchi professionali per le varie professioni. A noi sembra che questi siano in sintesi gli elementi fondamentali di questa legge, che ci fanno dare un voto positivo al disegno di legge in esame.
Presidente La parola al Consigliere Borre.
Borre (UV) La dichiarazione di voto più che altro è dovuta al fatto che forse l'Assessore era distratto quando, nella parte finale del mio intervento, ho chiesto che venisse preso l'impegno di mettere in atto tutte quelle iniziative per arrivare in tempi brevi ad una legge che venisse incontro alle necessità a cui avevo accennato oppure mi è sfuggito… in tal caso, chiedo scusa all'Assessore.
Presidente La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Cerise, per una precisazione.
Cerise (UV) Pour assurer le collègue Borre que sans doute nous nous pencherons pour produire un texte de loi, mais je l'avais dit, peut-être je l'ai mal dit, mais je l'avais dit.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
L'articolo 5 contiene un emendamento dell'Assessore Cerise, di cui do lettura:
Emendamento La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;".
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5 (Abilitazione professionale)
1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.
3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso delle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione.
5. Limitatamente ai corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica, ai candidati abilitati all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale dalle lezioni teoriche.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
L'articolo 11 contiene il secondo emendamento dell'Assessore Cerise, di cui do lettura:
Emendamento L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
(Limitazione del numero dei clienti)
1. Ogni guida escursionistica naturalistica può accompagnare un solo gruppo composto da non più di venticinque persone. Ogni gruppo scolastico deve essere altresì accompagnato da almeno due docenti appartenenti alla medesima istituzione scolastica.
2. Ogni accompagnatore di turismo equestre possono accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette cavalieri.".
Pongo in votazione l'emendamento:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
L'articolo 20 contiene l'emendamento dell'Assessore Agnesod, di cui do lettura:
Emendamento Al comma 2 dell'articolo 20 l'espressione "del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 2002/2004" è sostituita dall'espressione "del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005".
Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo così emendato:
Articolo 20 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui 30.000 euro a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sull'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 e alla copertura si provvede:
a) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64170 (Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni);
b) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64930 (Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.12.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 16 sono introitati nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato previsionale delle Entrate del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
La parola al Consigliere Curtaz, per dichiarazione di voto.
Curtaz (PVA-cU) Solo una constatazione politica che mi piace mettere in evidenza, confermando naturalmente il voto favorevole: faccio presente che su questa legge, come su altre iniziative, oggi il gruppo della "Stella Alpina" ha dimezzato la sua presenza in maniera quasi regolare e il gruppo di "Forza Italia" non è presente alla votazione di questa legge.
Presidente La ringrazio per la precisazione.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si dà atto, per il verbale, che ci saranno alcune piccolissime correzioni formali al testo, concordate con l'Assessore Cerise, alle quali provvederà la Presidenza del Consiglio.
La seduta è tolta, il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La riunione termina alle ore 13,26.