Oggetto del Consiglio n. 2838 del 6 novembre 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2838/XI Approvazione di una bozza di convenzione da stipulare con il Comune di Quart per l'ufficio del Difensore civico.
Deliberazione Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 che disciplina l'Ufficio del Difensore civico;
Considerato che in data 28 novembre 2001 il Consiglio regionale ha provveduto ad eleggere, con delibera n. 2317/XI, il Difensore civico, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 17/2001;
Preso atto che il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 17/2001 prevede che il Difensore Civico eserciti le proprie funzioni di intervento nei confronti degli Enti locali territoriali della Valle d'Aosta in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli Enti stessi e il Consiglio regionale;
Considerato che il Comune di Quart, con provvedimento n. 79 del 5 giugno 2002 della propria Giunta, adottava un atto di indirizzo in cui decideva di utilizzare l'opportunità prevista dalla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 di convenzionamento con il Consiglio regionale per l'Ufficio del Difensore civico ed ha contestualmente approvato la bozza di convenzione allegata al presente atto;
Ritenuto opportuno, in relazione alla richiesta avanzata dal Comune di Quart, procedere alla stipulazione di una convenzione;
Vista la lettera prot. n. 1712/02 in data 9 ottobre 2002, con la quale il Difensore civico conferma la bozza di convenzione proposta dal Comune;
Richiamata la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario generale del Consiglio regionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 sulla legittimità della presente deliberazione;
Delibera
1) di approvare nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, la bozza di convenzione da stipulare tra il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il Comune di Quart per l'Ufficio del Difensore Civico;
2) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale per la sottoscrizione della Convenzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 17/2001.
Allegato
(Omissis)
Président La loi régionale n° 17/2001 discipline le bureau du Médiateur régional, en particulier à l'article 11, 2ème alinéa, prévoit le droit d'intervention du Médiateur auprès des collectivités locales. Ce même article prévoit que le Médiateur exerce ses propres fonctions d'intervention auprès des collectivités locales pour leurs propres attributions, à condition qu'une convention ad hoc soit signée entre le représentant légal de la collectivité et le Président du Conseil régional.
La Commune de Quart le 23 septembre 2002 nous a transmis la délibération de la Junte communale par laquelle il a été décidé de procéder à la passation d'une convention avec le Conseil régional pour le bureau du Médiateur et en même temps a approuvé l'ébauche de convention que vous avez trouvée en annexe. Le Médiateur, par sa lettre du 9 octobre 2002, nous a confirmé son propre agrément à l'ébauche de convention proposée par la Commune de Quart, cette dernière est donc soumise à votre approbation:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
