Oggetto del Consiglio n. 2749 del 25 luglio 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2749/XI Reiezione della proposta di legge: "Disciplina regionale dei referendum, dell'iniziativa popolare, della forma di governo e dell'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33. Abrogazione di leggi regionali in materia di elezione del Consiglio regionale e di referendum".
TITOLO I STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
CAPO I TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
Articolo 1 (Strumenti di partecipazione diretta)
1. Gli strumenti di partecipazione diretta alla politica regionale di cui possono avvalersi i cittadini residenti nella regione sono:
a) l'intervento dei cittadini nel procedimento normativo;
b) la petizione popolare;
c) la proposta normativa di iniziativa popolare;
d) il referendum abrogativo;
e) il referendum propositivo;
f) il referendum consultivo.
CAPO II INTERVENTO DEI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO NORMATIVO
Articolo 2 (Intervento dei cittadini nel procedimento normativo)
1. L'intervento dei cittadini nel procedimento normativo consiste nella possibilità, per ogni cittadino residente nella regione, di presentare osservazioni in merito ai progetti di legge e di regolamento all'esame del Consiglio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, contestualmente alla trasmissione alle competenti commissioni consiliari dei progetti di legge e di regolamento, la Presidenza del Consiglio regionale pubblica sul sito Internet del Consiglio regionale i progetti di legge e di regolamento, e li trasmette allo Sportello dei cittadini. Ogni cittadino può presentare osservazioni tramite lettera, fax o posta elettronica.
3. Il relatore del progetto di legge o di regolamento e la competente commissione consiliare valutano, nell'esame dei provvedimenti, le osservazioni presentate dai cittadini.
CAPO III PETIZIONE POPOLARE
Articolo 3 (Petizione popolare)
1. Ogni cittadino residente nella regione può indirizzare al Consiglio regionale petizioni per chiedere provvedimenti sulle materie di competenza regionale.
2. La petizione, con l'indicazione del nome, cognome e luogo di residenza dei sottoscrittori, deve essere depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale dal primo firmatario.
3. La presidenza del Consiglio dispone l'assegnazione della petizione alle competenti commissioni consiliari.
4. Entro 90 giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale.
5. L'esame in Consiglio si conclude con l'approvazione di una presa d'atto o di una risoluzione diretta ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione.
6. Il Presidente del Consiglio trasmette al primo firmatario della petizione copia della decisione del Consiglio regionale.
CAPO IV PROPOSTA NORMATIVA DI INIZIATIVA POPOLARE
Articolo 4 (Proposta normativa)
1. La proposta normativa di iniziativa popolare consiste in una proposta di legge o di regolamento, formulata sotto forma di articoli, su argomenti di competenza della Regione.
2. La proposta dev'essere presentata al Presidente del Consiglio regionale da uno dei promotori e deve recare in calce la firma, debitamente autenticata, di almeno mille elettori della Regione.
3. La proposta, qualora risulti corredata dalle firme necessarie ed abbia per oggetto materie di competenza della Regione, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio all'esame delle competenti Commissioni consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai consiglieri copia conforme dei disegni di legge di iniziativa popolare.
Articolo 5 (Verifica delle proposte)
1. Spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti, al fine di accertare la regolarità della proposta normativa di iniziativa popolare.
2. Per le proposte viziate da irregolarità relative alla presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza può stabilire un termine di trenta giorni per la regolarizzazione, dandone tempestiva notizia ai promotori dell'iniziativa popolare perché provvedano in merito.
Articolo 6 (Decisione)
1. Il Consiglio regionale deve prendere una decisione definitiva in merito alle proposte normative di iniziativa popolare entro 120 giorni dalla data di presentazione delle proposte stesse alla Presidenza del Consiglio.
Articolo 7 (Rinnovazione del Consiglio regionale)
1. Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata adottata la decisione di cui all'articolo 6, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.
2. Il Presidente del nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre 120 giorni dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, iniziare nuovamente l'iter del procedimento.
CAPO V REFERENDUM CONSULTIVO
SEZIONE I REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO SPECIALE
Articolo 8 (Referendum consultivo previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale)
1. Il referendum consultivo di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale consiste in una consultazione popolare a livello regionale finalizzata a verificare gli orientamenti della popolazione su temi politici di rilevanza regionale e di competenza della Regione.
2. Il quesito referendario consultivo deve essere formulato in modo sintetico, con una sola domanda, e deve consentire all'elettore di esprimersi con un "sì" o con un "no".
3. Il referendum consultivo è valido se al voto partecipa almeno il 30 per cento degli elettori.
4. Entro 90 giorni dallo svolgimento del referendum consultivo con esito valido, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità ed i tempi per dare attuazione all'orientamento espresso dalla popolazione.
SEZIONE II REFERENDUM CONSULTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DELLO STATUTO SPECIALE
Articolo 9 (Referendum consultivo previsto dall'articolo 42 dello Statuto speciale)
1. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui si intende variare la circoscrizione o la denominazione.
Articolo 10 (Quesiti)
1. I quesiti da sottoporre a referendum per l'istituzione di nuovi Comuni o per la modificazione delle circoscrizioni comunali o della denominazione di Comuni devono essere espressi, rispettivamente, con le seguenti formule:
a) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni) sia separato dal Comune (o dai comuni) di... per formare Comune a sé stante?"; oppure "Volete che i Comuni di... siano fusi tra loro per costituire insieme un nuovo Comune?";
b) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni)... sia separato dal Comune di... per entrare a far parte integrante del Comune di...?";
c) "Volete che la denominazione del Comune di... sia mutata in quella di...?".
2. Le formule sono completate con le indicazioni del caso. Nel caso della lettera a) del comma 1, dev'essere inserita anche l'indicazione del nome del nuovo Comune del quale si propone l'istituzione per separazione o per fusione.
Articolo 11 (Indizione)
1. Il referendum consultivo è indetto, con decreto del Presidente della Regione, su presentazione di un progetto di legge ad iniziativa della Giunta regionale oppure di uno o più membri del Consiglio regionale. Nel primo caso, il Presidente della Regione informa il Presidente del Consiglio; nel secondo caso, il consigliere o i consiglieri che assumono l'iniziativa trasmettono la richiesta al Presidente del Consiglio, il quale la inoltra al Presidente della Regione.
2. Nel caso in cui un quarto degli elettori dei Comuni interessati presenti una proposta di legge con le modalità di cui al Capo IV, il Presidente del Consiglio regionale informa l'assemblea e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Regione, affinché questi indica il referendum, ai sensi del comma 1.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale in ordine al procedimento legislativo sono sospesi fino alla proclamazione dei risultati del referendum.
Articolo 12 (Sottoposizione dell'esito al Consiglio regionale)
1. Accertato l'esito del referendum consultivo, il Presidente della Regione lo comunica al Presidente del Consiglio, che sottopone al Consiglio stesso la proposta di legge relativa entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum stesso.
Articolo 13 (Rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il referendum abrogativo.
CAPO VI REFERENDUM PROPOSITIVO
Articolo 14 (Referendum propositivo)
1. Il referendum propositivo regionale consiste in una consultazione popolare a livello regionale per verificare se l'elettorato è favorevole o contrario all'introduzione di una normativa regionale, legge o regolamento, nuova o di modifica di una normativa già esistente.
2. La normativa proposta deve essere formulata sotto forma di articoli di legge o di regolamento, preceduta dalla formula di rito: "Approvate voi la seguente normativa regionale: …".
3. L'elettore deve potersi esprimere con un "sì" o con un "no".
4. Il referendum propositivo è valido se alla votazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori. Se la maggioranza dei votanti si esprime per il "sì", il Presidente della Regione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del referendum, provvede alla promulgazione e pubblicazione della nuova normativa sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Qualora la proposta di referendum propositivo comporti maggiori oneri o nuove entrate per il bilancio di previsione della Regione, essa deve prevedere la necessaria variazione di bilancio. La struttura regionale competente in materia di bilancio ne verifica la compatibilità finanziaria entro 15 giorni dal deposito del quesito.
6. Per lo svolgimento del referendum propositivo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il referendum abrogativo.
CAPO VII DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
Articolo 15 (Referendum abrogativo)
1. Il referendum abrogativo consiste in una consultazione popolare a livello regionale per verificare se l'elettorato intende abrogare totalmente o parzialmente una legge regionale o un regolamento regionale. Il referendum è valido se partecipa al voto almeno la metà più uno degli elettori.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da un cinquantesimo degli elettori della regione.
3. Il Presidente della Regione indice il referendum abrogativo. Dell'iniziativa è dato annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione, preceduta dalla formula "Volete che sia abrogata/o", della legge o del regolamento che si intende sottoporre a referendum abrogativo e del numero del Bollettino ufficiale nel quale la legge o il regolamento sono stati pubblicati.
4. Quando si richiede referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato il numero dell'articolo o degli articoli oppure del comma o dei commi di cui si propone l'abrogazione.
5. Qualora l'abrogazione riguardi soltanto uno o più commi di uno o più articoli, dev'essere aggiunta anche la trascrizione integrale del testo delle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione.
Articolo 16 (Disposizioni per i referendum)
1. Ogni quesito riguardante la richiesta popolare di referendum consultivo, abrogativo o propositivo dev'essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale da un comitato promotore di cinque elettori residenti in Valle d'Aosta ed inoltre sottoscritto da almeno altri 100 elettori della regione, le cui firme devono essere debitamente autenticate.
2. Nessun elettore può sottoscrivere più di un quesito nell'arco di un trimestre.
3. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali che approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Regione.
Articolo 17 (Legittimità della richiesta di referendum)
1. La legittimità della richiesta di referendum consultivo, abrogativo e propositivo è esaminata, preventivamente alla raccolta delle firme di cui all'articolo 19, dalla Commissione regionale per il referendum.
2. La commissione regionale per il referendum si esprime entro 60 giorni dal deposito del quesito e la relativa decisione è immediatamente notificata dalla Presidenza del Consiglio al comitato promotore.
Articolo 18 (Commissione regionale per il referendum)
1. Il Consiglio regionale nomina la Commissione regionale per il referendum popolare composta di tre esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino, scelti tra:
a) docenti universitari;
b) avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
c) ex componenti della Corte costituzionale.
2. La Commissione regionale per il referendum popolare ha sede presso il Consiglio regionale.
3. Ai componenti della Commissione regionale per il referendum popolare sono dovuti i compensi stabiliti con propria deliberazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
Articolo 19 (Raccolta delle firme per il referendum)
1. A partire dal giorno successivo alla notifica del giudizio di legittimità del quesito referendario, il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme necessarie per la richiesta di referendum. È necessario un numero di firme, debitamente autenticate, almeno pari ad un cinquantesimo degli elettori della Regione. Le firme devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio entro 120 giorni dalla notifica del giudizio di legittimità.
2. Qualora non sia stato raggiunto un numero di richiedenti pari ad un cinquantesimo degli elettori residenti in Valle d'Aosta, la richiesta di referendum perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data entro la quale avrebbero dovuto essere depositati i fogli contenenti le firme. In tal caso, la Presidenza del Consiglio, alla scadenza di detto termine, dà comunicazione al Presidente della Regione della mancata presentazione dei fogli anzidetti o del mancato raggiungimento delle firme richieste. Di ciò è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 20 (Indizione di referendum popolare)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'esame della regolarità delle firme presentate a sostegno della richiesta di referendum.
2. Il Presidente della Regione, con proprio tempestivo decreto, indice il referendum popolare, che deve aver luogo entro 120 giorni dal regolare deposito delle firme.
3. In caso di più referendum, saranno emanati tanti decreti quanti sono i referendum richiesti; i decreti rispetteranno l'ordine cronologico della presentazione delle singole richieste.
Articolo 21 (Caratteristiche dei fogli)
1. Per la raccolta delle firme, devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio della prima facciata, la dichiarazione della richiesta di referendum.
Articolo 22 (Autenticazione delle firme)
1. Le firme devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto nelle liste elettorali l'elettore la cui firma è autenticata, dal giudice di pace, dal sindaco o dal segretario del Comune di residenza oppure da un consigliere comunale o regionale, eletti nel territorio della Regione.
2. I richiedenti che non siano in grado, perché menomati, anche temporaneamente, o analfabeti, di apporre la propria firma, possono ugualmente manifestare la loro volontà attraverso la dichiarazione di un pubblico ufficiale legittimato all'autenticazione delle firme.
Articolo 23 (Limiti temporali)
1. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per le elezioni del Consiglio.
Articolo 24 (Anticipato scioglimento del Consiglio regionale)
1. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 48, comma terzo, dello Statuto.
2. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal centoventesimo giorno successivo alla data delle elezioni.
Articolo 25 (Richiesta di più referendum)
1. Qualora siano stati richiesti, e non siano stati unificati, due o tre referendum per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente.
2. Qualora i referendum richiesti siano più di tre, si svolgeranno in successive convocazioni a gruppi di tre.
Articolo 26 (Caratteristiche delle schede)
1. Le schede per il referendum sono di carta consistente e di tipo unico: sono fornite dalla Presidenza della Regione, con le caratteristiche indicate nell'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sulle quali si vota nello stesso giorno.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa fornitagli dal personale dell'Ufficio di sezione un segno sulla risposta al quesito da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Articolo 27 (Elettori)
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione.
3. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto o del primo dei decreti di cui all'articolo 20 e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
Articolo 28 (Ufficio regionale per il referendum popolare)
1. In occasione delle consultazioni referendarie, il Presidente del Tribunale di Aosta istituisce, nell'ambito del Tribunale medesimo, un Ufficio regionale per il referendum popolare. Alle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo o supplente di ognuno dei gruppi consiliari regionali e, in caso di referendum di iniziativa popolare, anche un rappresentante effettivo o supplente dei promotori del referendum.
2. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1, provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del capo gruppo consiliare e, rispettivamente, dei promotori di cui all'articolo 16.
Articolo 29 (Validità del referendum)
1. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, l'Ufficio regionale per il referendum popolare dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, se esso costituisce almeno la metà più uno dell'intero elettorato regionale, dà altresì atto dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta agli atti dell'Ufficio, uno viene depositato presso la Cancelleria del tribunale di Aosta ed uno viene trasmesso al Presidente della Regione.
3. Al verbale che resta agli atti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare vanno allegati i verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum ed i documenti annessi.
4. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del tribunale di Aosta.
Articolo 30 (Accertamento del numero dei votanti)
1. Il tribunale di Aosta, appena in possesso del verbale di cui all'articolo 29, comma 2, procede, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente del tribunale e costituita da tutti i componenti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Aosta e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli, di esperti designati dallo stesso Presidente del tribunale, all'accertamento del numero dei votanti, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Articolo 31 (Risultato del referendum)
1. Il risultato del referendum, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, è favorevole all'abrogazione se, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli alla abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione. È contrario all'abrogazione in ogni altro caso.
Articolo 32 (Segretario dell'adunanza)
1. Le funzioni di segretario dell'adunanza di cui all'articolo 30 sono esercitate dal Cancelliere capo del tribunale di Aosta, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del tribunale di Aosta, gli altri due sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione.
Articolo 33 (Proteste e reclami)
1. Il tribunale di Aosta, nell'adunanza di cui all'articolo 30, decide, prima di procedere alle operazioni ivi previste, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentate all'Ufficio regionale per il referendum popolare.
Articolo 34 (Decreto di abrogazione)
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, dichiara, con decreto, l'abrogazione della legge regionale o delle disposizioni di essa sottoposte a referendum.
2. Il decreto è pubblicato entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione. Di esso si dà avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Articolo 35 (Decorrenza dell'abrogazione)
1. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo 34 nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 36 (Risultato contrario all'abrogazione)
1. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge regionale o di alcune sue disposizioni, ne è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La legge o le singole disposizioni di essa sottoposte a referendum e non abrogate non possono essere nuovamente sottoposte a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettuazione del precedente referendum.
Articolo 37 (Illegittimità costituzionale)
1. Se, prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce sia stata abrogata o sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dispone che le relative operazioni non abbiano più corso ed invita l'Ufficio regionale per il referendum popolare a prenderne atto.
Articolo 38 (Rinvio alle disposizioni per l'elezione del Consiglio regionale)
1. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente Capo, si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e le altre disposizioni da esse richiamate.
Articolo 39 (Rinvio alle disposizioni sui referendum previsti dalla Costituzione)
1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e 52 della l. 352/1970, concernenti, rispettivamente, le disposizioni penali e la regolamentazione della propaganda in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione della Repubblica.
Articolo 40 (Spese)
1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione.
TITOLO II FORMA DI GOVERNO E MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE
CAPO I FORMA DI GOVERNO
Articolo 41 (Elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Regione è eletto direttamente dal popolo, a suffragio universale, con le modalità di cui agli articoli 92 e 93, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal Presidente della Regione e sottoposti al voto di fiducia del Consiglio regionale.
3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.
4. Nella Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
Articolo 42 (Elezione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a coalizioni o a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio della regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.
Articolo 43 (Equilibrio nella rappresentanza dei sessi)
1. Al fine del rispetto del principio statutario del conseguimento dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nella composizione del Consiglio regionale, ogni lista deve prevedere la presenza, per almeno il 40 per cento, di candidati di entrambi i sessi. Ogni elettore, al momento del voto, può esprimere un voto di preferenza per una donna e/o per un uomo compresi nella stessa lista di candidati.
Articolo 44 (Scioglimento del Consiglio regionale)
1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, le sue dimissioni, oppure la sua rimozione o morte o impedimento permanente comportano lo scioglimento del Consiglio regionale. Il vicepresidente provvede, entro trenta giorni, ad indire nuove elezioni.
CAPO II ELEZIONI
Articolo 45 (Elettori)
1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno.
2. Per i cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).
Articolo 46 (Eleggibilità a Presidente della Regione e a consigliere regionale)
1. Sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione da un anno.
Articolo 47 (Ineleggibilità e incompatibilità)
1. Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applica la legislazione vigente.
Articolo 48 (Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi)
1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1.
3. Quando, nei casi di cui all'articolo 48 dello Statuto, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.
4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I Sindaci dei Comuni della regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Articolo 49 (Contrassegni di lista)
1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 51.
2. Non è ammessa la presentazione da parte di chi non ne è autorizzato di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri.
3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Articolo 50 (Candidature)
1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.
2. Le liste dei candidati e delle collegate candidature alla carica di Presidente della Regione devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 51, comma 4, contenenti le firme di non meno di trecento e non più di cinquecento elettori.
3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.
4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.
7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.
Articolo 51 (Presentazione delle candidature)
1. La presentazione delle liste e delle collegate candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Devono essere presentati i seguenti documenti:
a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 2;
b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
c) autocertificazione attestante la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;
d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 50, comma 5;
e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e delle collegate candidature alla carica di Presidente della Regione, sottoscritta dal presidente, segretario o dirigente di cui all'articolo 50, comma 2, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.
3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.
4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice di pace, cancelliere di pretura o di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco.
5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 4 i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale.
7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.
8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.
Articolo 52 (Ufficio elettorale regionale)
1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.
2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.
Articolo 53 (Esame e ammissione delle candidature)
1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati e delle collegate candidature alla carica di Presidente della Regione:
a) verifica se le liste sono state presentate nei termini, corredate dal numero di firme prescritte e comprendono un numero di candidati non inferiore a 18; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, cancellando gli ultimi nomi;
b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2;
c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 49;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiono il ventunesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non possiedono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno tre anni o il requisito della nascita in un comune della Regione;
f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.
2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 54, comma 2, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 51, comma 6, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste e i relativi contrassegni saranno riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'articolo 55 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
b) assegna un numero a singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti;
c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Regione l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.
Articolo 54 (Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale)
1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 52, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.
2. Contro le decisioni di cui al comma 1, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.
3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2 a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.
Articolo 55 (Pubblicazione del manifesto delle candidature)
1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati e delle collegate candidature alla carica di Presidente della Regione, ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed il cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue.
2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal Presidente della Regione ai Sindaci dei comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.
3. Il Presidente della Regione provvede, per la stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 61, nelle quali i contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui.
Articolo 56 (Designazione dei rappresentanti di lista)
1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 51, comma 4, i delegati di cui all'articolo 51, comma 6, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma 1, il pubblico ufficiale indicato all'articolo 51, comma 4, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.
5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Articolo 57 (Certificato di iscrizione nelle liste elettorali)
1. Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve provvedere per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la sua ubicazione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.
2. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuato a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente.
3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono loro rimessi dall'Ufficio comunale, tramite il Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.
5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.
6. Per gli elettori residenti all'estero i comuni di iscrizione elettorale provvedono, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, all'invio di una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline avviso, fornite ai comuni dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione, devono essere spedite col mezzo postale più rapido.
7. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal comma 1, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, possono personalmente ritirarlo a decorrere dal terzo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.
8. Se un certificato è stato smarrito o è divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro munito di speciale contrassegno sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.
9. Qualora i certificati elettorali non siano stati distribuiti o siano stati distribuiti irregolarmente, il Presidente della commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.
10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle relative operazioni.
Articolo 58 (Trasmissione delle liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Articolo 59 (Accertamento dell'esistenza e dello stato dei materiali di arredamento dei seggi)
1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.
Articolo 60 (Consegna dei locali e del materiale elettorale)
1. Il Sindaco di ogni comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
f) i verbali di nomina degli scrutatori;
g) le designazioni dei rappresentanti di liste ricevute a norma dell'articolo 56;
h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
i) un'urna;
l) una cassetta con la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.
2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione.
Articolo 61 (Caratteristiche delle schede di votazione)
1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione.
2. Le schede riproducono il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e, in facsimile, i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.
4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.
Articolo 62 (Bolli delle sezioni e urne)
1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.
2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.
Articolo 63 (Composizione degli Uffici elettorali di sezione. Albo dei presidenti di seggio)
1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
Articolo 64 (Nomina del Presidente di seggio)
1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 63 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta.
2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.
4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Articolo 65 (Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)
1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio, compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), e successive modificazioni.
2. Ai sorteggiati il Sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 1 della l. 95/1989.
3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.
Articolo 66 (Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario)
1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Articolo 67 (Trattamento economico)
1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti secondo quanto previsto dall'articolo 102.
Articolo 68 (Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio)
1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di leggi, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 69 (Costituzione dell'Ufficio elettorale)
1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 66.
Articolo 70 (Sala della votazione)
1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso sempre visibile a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, deve essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Articolo 71 (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)
1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 60, comma 1, lettera h).
7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.
8. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
9. Sono, quindi, eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
a) sono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione circondariale;
b) sono riposte nell'apposita cassetta, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate;
c) è sigillata l'urna vuota, sita alla destra del Presidente, lasciando aperto solo il foro per l'introduzione delle schede votate.
10. Il Presidente dell'Ufficio, subito dopo le operazioni previste al comma 9, dichiara aperta la votazione che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.
Articolo 72 (Accesso alla sala della votazione)
1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 74.
2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.
4. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Articolo 73 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)
1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati).
Articolo 74 (Votazione in sezione diversa dalla propria)
1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli articoli 51, 52 e 53 del d.P.R. 361/1957 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).
3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della l. 136/1976, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso del certificato elettorale.
Articolo 75 (Espressione del voto)
1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabine o di analoga attrezzatura a norma dell'articolo 70, comma 5.
2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.
4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o in mancanza, di un altro elettore del Comune che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore.
5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.
6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
7. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome il cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 56, del d.P.R. 361/1957, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.
9. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.
Articolo 76 (Identificazione degli elettori)
1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Articolo 77 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente del seggio stacca il tagliando di cui all'articolo 57, comma 1, e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.
2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.
3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.
5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.
7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 61 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.
Articolo 78 (Voti di preferenza)
1. L'elettore può manifestare le preferenze per candidati della lista o di una delle liste collegate ai candidati alla carica di Presidente della Regione da lui votati.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.
3. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
6. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti ed il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato.
7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati nonché al candidato alla carica di Presidente della Regione ad essa collegato.
8. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore ad una per ogni sesso, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.
Articolo 79 (Chiusura della votazione)
1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Articolo 80 (Decisione provvisoria sugli incidenti)
1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Articolo 81 (Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale)
1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Articolo 82 (Accertamento del numero dei votanti)
1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'articolo 74, dalle liste previste dagli articoli 52 e 53 del d.P.R. 361/1957 e dalla lista prevista dall'articolo 9 della l. 136/1976, riscontrando il totale con quello dei tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori;
d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al Pretore di Aosta, contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;
f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;
g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.
2. Il plico di cui al comma 1, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore di Aosta, che ne rilascia ricevuta.
3. Il Presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.
4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
5. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.
Articolo 83 (Spoglio dei voti)
1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.
2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.
3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali sono attribuite le preferenze; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
Articolo 84 (Validità dei voti)
1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere emesso ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.
2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.
Articolo 85 (Nullità dei voti)
1. Sono nulli i voti contenuti in schede:
a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di un candidato Presidente o per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.
2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 61 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 71, comma 9, lettera a).
Articolo 86 (Decisione provvisoria sulla nullità dei voti)
1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:
a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 91.
2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal presidente e da almeno due scrutatori.
Articolo 87 (Formazione dei plichi elettorali)
1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
3. I plichi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale.
4. Il plico di cui al comma 1, lettera d), deve essere depositato nella cancelleria della Pretura, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.
Articolo 88 (Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)
1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli 82 e 83 entro il termine indicato dall'articolo 83, comma 2, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello della votazione, compiere le seguenti operazioni:
a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;
c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.
2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.
3. Il materiale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è portato dal Presidente, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.
4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.
Articolo 89 (Verbale delle operazioni elettorali)
1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
Articolo 90 (Operazioni successive a quelle di scrutinio)
1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune.
2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
3. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 87, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.
4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 88, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.
5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.
Articolo 91 (Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale)
1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 87, osservando in quanto siano applicabili le disposizioni degli articoli 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 e 90;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 97, comma 4.
Articolo 92 (Elezione del Presidente della Regione - Primo turno)
1. La scheda per l'elezione del Presidente della Regione è la stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i candidati sono collegati. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste ad esso collegate. Costituiscono voto valido, ai fini della nomina del Presidente della Regione e del conteggio dei voti di coalizione, il voto dato al candidato alla carica di Presidente oppure il voto dato ad una lista collegata al Presidente.
2. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione e abbia inoltre tracciato un segno su un contrassegno di una lista non collegata al candidato stesso, si intende validamente espresso il voto assegnato al candidato alla carica di Presidente della Regione e si intende nullo il voto di lista.
4. L'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione o sul rettangolo che contiene detto nominativo vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora siano presenti più liste tra loro collegate.
5. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
Articolo 93 (Elezione del Presidente della Regione - Secondo turno)
1. Qualora nessun candidato alla carica di Presidente della Regione ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato alla carica di Presidente della Regione collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di Presidente della Regione più anziano di età.
2. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli della lista o delle liste collegate.
3. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno.
4. Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di Presidente della Regione se è espresso con una delle seguenti modalità:
a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione;
b) tracciando un segno su un contrassegno di lista;
c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato e un segno su un contrassegno di lista ad esso collegata.
5. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In caso di ulteriore parità di voti è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato più anziano di età.
Articolo 94 (Elezione del Consiglio regionale)
1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione in base ai risultati conseguiti al primo turno.
2. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Regione sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate viene assegnato un numero di seggi in Consiglio regionale proporzionale alla percentuale di voti validi raggiunti dal candidato alla carica di Presidente, e comunque non inferiore a venti, Presidente compreso, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora il candidato alla carica di Presidente della Regione eletto sia collegato ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina in proporzione ai voti di lista ottenuti da ciascuna lista.
3. Sono escluse dalle assegnazioni dei seggi le coalizioni i cui candidati alla carica di Presidente della Regione abbiano ottenuto una percentuale inferiore al 5 per cento dei voti validi.
4. Sono proclamati eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della Regione della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere regionale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Articolo 95 (Proclamazione degli eletti)
1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.
2. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione.
Articolo 96 (Poteri dell'Ufficio elettorale regionale)
1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato.
4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'articolo 56, comma 6, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula rappresentanti delle liste dei candidati.
Articolo 97 (Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale)
1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
2. Nel verbale deve specificarsi:
a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;
b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
c) l'indicazione dei voti dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle cifre elettorali di ciascuna lista;
d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.
3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale.
4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 99, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla Presidenza della Regione.
Articolo 98 (Convocazione del nuovo Consiglio regionale)
1. Il Presidente della Regione convoca, entro i termini previsti dall'articolo 48, comma 5, il nuovo Consiglio regionale.
Articolo 99 (Convalida degli eletti)
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.
2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.
3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
4. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
5. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.
6. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.
Articolo 100 (Seggio vacante)
1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
Articolo 101 (Accettazione delle dimissioni da consigliere regionale)
1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.
Articolo 102 (Prestazioni di lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonché agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti della stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).
Articolo 103 (Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non disposto dal presente Titolo, per le elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei Deputati.
2. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.
Articolo 104 (Contenzioso elettorale)
1. In materia di contenzioso elettorale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 33 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.
TITOLO III SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ATTIVITÀ POLITICA
CAPO I SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ATTIVITÀ POLITICA
Articolo 105 (Politica come servizio alla comunità)
1. La Regione sostiene finanziariamente l'impegno politico inteso come servizio alla collettività; garantisce agli eletti in Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale le risorse necessarie per l'espletamento del loro mandato; rifiuta una concezione della politica come mezzo di arricchimento finanziario personale.
Articolo 106 (Sostegno pubblico all'impegno politico)
1. I partiti, i movimenti politici e i comitati promotori di referendum popolari hanno diritto ad adeguati spazi e strumenti di riunione, elaborazione e comunicazione. A tal fine la Regione contribuisce a coprire il 70 per cento delle spese sostenute per l'utilizzo di sale per riunioni e iniziative pubbliche, per spese di affissione di manifesti e per spese postali.
2. La Regione garantisce, inoltre, tramite apposite convenzioni con le principali radio e televisioni operanti a livello locale, adeguati e gratuiti spazi di confronto pubblico in occasione di scadenze elettorali e referendarie.
Articolo 107 (Limiti e rendicontazione delle spese per le campagne elettorali)
1. Le spese elettorali sostenute per le elezioni regionali e per i referendum popolari regionali devono essere documentate.
2. Ogni forza politica o lista o comitato promotore di referendum deve comunicare all'Ufficio elettorale regionale, entro dieci giorni dall'inizio di ogni campagna elettorale, il nominativo del responsabile finanziario. Tale responsabile, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, deve trasmettere all'Ufficio elettorale regionale il rendiconto dettagliato delle spese sostenute.
3. Per ogni campagna elettorale per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nessuna lista può superare la spesa di 50.000 euro per la propaganda elettorale collettiva e dei singoli candidati. Inoltre ogni coalizione, composta da almeno due liste, può sostenere una spesa di ulteriori 50.000 euro per sostenere il proprio candidato alla Presidenza della Regione ed il programma di governo.
4. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.
5. La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipare alle consultazioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare un'indennità stabilita nella cifra complessiva di euro 155 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi di elettori residenti all'estero, che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dai Comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del Comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.
6. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione. Per l'erogazione delle indennità di cui al comma 3, ai Comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.
TITOLO IV MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33
CAPO I MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33
Articolo 108 (Modificazioni all'articolo 2)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:
"1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 50 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati."
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale prende atto, con propria deliberazione, delle variazioni dell'indennità di cui al comma 1."
Articolo 109 (Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione: indennità di funzione pari al 45 per cento;
b) ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 30 per cento;
c) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 10 per cento;
d) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento.".
Articolo 110 (Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Diaria mensile)
1. L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, nella misura del 50 per cento di quella spettante ai membri del Parlamento.".
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO I DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 111 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati con la legge di bilancio.
Articolo 112 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) in materia di elezione del Consiglio regionale:
1) legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3;
2) legge regionale 11 marzo 1993, n. 13;
3) legge regionale 1 settembre 1997, n. 31;
b) in materia di referendum:
1) legge regionale 7 maggio 1975, n. 16;
2) legge regionale 21 aprile 1981, n. 22;
3) legge regionale 30 dicembre 1999, n. 40;
4) legge regionale 8 marzo 2000, n. 7.
Président On passe à l'examen de la loi, article par article.
La parole au Vice-président Viérin Marco sur l'article 1er.
Viérin M. (SA) Non avevo voglia di intervenire perché molti rappresentanti del movimento della "Stella Alpina" hanno già preso la parola in discussione generale, però alcuni altri interventi mi hanno stimolato a farlo, non ultimo quello del Consigliere Curtaz che ha parlato di due filosofie diverse, organica o di aggiustamento, ed è una divisione che posso condividere. Io però ne pongo un'altra. Mi pare che oggi abbiamo dimostrato, discutendo per un'intera giornata di una legge elettorale, di voler toccare con forza un argomento rispetto al quale la quasi totalità dei Valdostani si dimostra indifferente.
Una legge indispensabile… qualcuno ha anche detto che nessuna legge può essere perfetta, nessuna concezione di quella che può essere un'elezione può essere perfetta, quindi direi caro Curtaz che dobbiamo considerare una terza filosofia: dare più senso e più attivismo ad alcune tematiche che interessano maggiormente la nostra comunità ed evitare accese discussioni e accuse di voler fare cose poco corrette relativamente ad argomenti come questo che la gente non sente. Forse la prima cosa che dobbiamo dirci qui è che la gente non sente più l'interesse per analizzare se questa legge elettorale sia meglio dell'altra; la gente penso che ne abbia le tasche piene!
Vengo ora ai tre temi che hanno impegnato maggiormente questo dibattito proprio per dire che qui stiamo facendo dei ragionamenti che vanno più a dividere la comunità che ad unirla, con il rischio di fare materialmente qualcosa di diverso rispetto alla nostra volontà.
Le donne. La Consigliera Squarzino ha puntato sull'aspetto della rappresentanza, mentre io preferisco parlare di pari opportunità, proprio per i concetti che sono stati espressi dal Consigliere Perron ed altri. Non è necessario che ci sia ovunque lo stesso numero di donne rispetto agli uomini…
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
… Consigliera, le faccio altri esempi, me li sono annotati, prima ho detto che non volevo intervenire, ma qui rischiamo di mettere gli uni contro gli altri e di dividere la nostra piccola comunità.
Non siamo in una Regione popolata da otto o dieci milioni di abitanti, noi siamo centoventimila abitanti e neanche centomila elettori, pertanto, invece che andare a discutere di cose che dividono, sarebbe meglio discutere di cose che uniscono perché poi le donne nelle liste le troviamo, rispetto alle elezioni comunali o rispetto alle elezioni regionali, più presenti in tali liste e meno presenti in altre. Anche nelle vostre liste per le elezioni regionali, nelle ultime tre volte, avete registrato delle differenze: quasi il 40 percento di presenza femminile dodici o quindici anni e solo il 29 percento nell'ultima consultazione, così come nella nostra c'è stato l'11 percento o il 12 percento e così via. È quindi una responsabilità e sensibilità delle varie forze politiche cercare di coinvolgere le donne, ma non possiamo obbligare perché ad esempio: un domani nasce una lista con un programma ben definito che però non piace alle donne; se mettessimo l'obbligo del 50 percento o del 40 percento come suggerite voi, queste altre persone residenti in Valle d'Aosta sarebbero impossibilitate a presentare una lista; se questa è democrazia, le chiedo, Consigliera Squarzino, che correttivo mi può presentare!
Si potrebbe anche dire, collega Squarzino, che se andiamo avanti con questo concetto, ci sarebbero parecchie cose che potrebbero "andare a traino", per le quali potremmo ricevere qui petizioni di 500 o 600 elettori perché disoccupati o altre cose. Potremmo vederci qui recapitare richieste che per le iscrizioni all'Università ci deve essere la rappresentanza paritaria, altrimenti si fanno dei torti agli alunni maschi rispetto alle femmine, anche gli insegnanti devono essere in eguale misura distribuiti; arrivando alle assunzioni nel pubblico impiego, dove oggi c'è mediamente 40 percento di sesso maschile e il 60 percento di sesso femminile a dover fare dei concorsi per dare la "parità" come la intendete Voi. Qui rischiamo di trascinare tante di quelle questioni che si andrebbe soltanto a dividere la nostra comunità di centoventimila anime.
Le preferenze. Ringrazio il Consigliere Curtaz di aver toccato questo tema perché non ho sentito altri interventi riprendere questo argomento. È vero che c'è stato un referendum però, nei momenti di incontro con la gente, vediamo che la gente non discute su una preferenza o due o quello che è, la gente ci chiede eventualmente - questo forse è un nostro torto e in questo senso è un'autocritica - di adeguare tutte le leggi elettorali, cioè la gente va a votare quest'anno per le comunali e trova una tipologia di scheda, va a votare per le regionali e trova un'altra tipologia di scheda, va a votare alle politiche e trova un'altra tipologia di scheda…
(interruzione del Consigliere Curtaz, fuori microfono)
… ma sul discorso delle preferenze… perché ci sono varie tecniche diverse di elezione. Onestamente, l'ho detto già altre volte, dovremmo rivedere l'elezione per gli enti locali perché se quel tipo di legge ha dato stabilità, ha dato anche delle preoccupazioni all'interno dei comuni fra la gente che si trova in difficoltà fra i vari sistemi di votazione. Ritengo che le tre preferenze siano logiche - Consigliere Curtaz, sono visioni diverse - perché la nostra è una piccola comunità e, se andiamo nei paesi, dove la gente conosce tre o quattro persone nella stessa lista, la gente ha già difficoltà a scegliere una lista piuttosto che l'altra, tanto per essere molto chiari, poi è vero, ci può essere il discorso delle cordate, ci sono dei difetti, però preferisco questi difetti che vedere un domani famiglie che non si parlano perché hanno votato Tizio piuttosto che Caio a Pollein. È già un problema per la gente scegliere la lista, un domani obbligarla a scegliere solo un nome, dove ci sono due o tre candidati che conosce in ugual misura, vuol dire andare a dividere quella comunità; ritengo che sia importante non dividere ma unire!
Il discorso dei Walser. Anche qui si tratta di critiche accettabili per un certo verso; noi abbiamo ritenuto di dare ascolto ai rappresentanti di quella vallata, i quali ci hanno detto tutti la stessa cosa. Se vogliamo essere molto corretti con le persone che sono state elette a rappresentare le autonomie locali, dobbiamo comportarci di conseguenza.
Termino dicendo che questa proposta, come ha detto il nostro Capogruppo, non è certamente esaustiva, nessuno pretende di avere verità in tasca o proposte che risolvano qualsiasi problematica esistente, soprattutto in materia elettorale. Direi che noi la consideriamo piuttosto sotto l'aspetto dell'aggiornamento, Consigliere Curtaz, proprio perché riteniamo che su questo argomento a volte parliamo tanto, ma alla fine alla gente che è fuori interessano altre cose, cose che toccano i cittadini quotidianamente e non certo le modalità con cui si va a votare, come abbiamo visto anche in campo nazionale.
Président Collègues conseillers, deux petits rappels puisque nous sommes en votation sur des lois électorales: le premier concerne le fait qu'il s'agit d'une loi visée au 2ème alinéa de l'article 15, donc il s'ensuit que, lorsqu'elle sera éventuellement approuvée, elle pourrait faire l'objet d'un référendum confirmatif aux termes du 3ème et du 4ème alinéa de l'article 15; la deuxième remarque a déjà été anticipée tout à l'heure par le Conseiller Curtaz: au cas où l'article 1er ne serait pas approuvé, toute la procédure en serait affectée et le projet de loi serait considéré comme étant repoussé.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 35
Votants: 5
Pour: 3
Contre: 2
Abstentions: 30 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D. et Viérin M.)
Le Conseil n'approuve pas.
En conséquence du rejet de l'article 1er, le projet de loi régionale n° 160 est rejeté.
