Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2670 del 12 giugno 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2670/XI Accoglimento di richiesta di deroga avanzata dal Comune di Courmayeur in merito alle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico. (Interrogazione)

Interrogazione Vista la deliberazione con cui, in data 12 marzo 2002, la maggioranza del Consiglio comunale di Courmayeur ha chiesto alla Giunta regionale una deroga all'articolo 40 delle norme di attuazione del P.T.P.;

Rilevato che lo scopo di tale richiesta è la costruzione della nuova Telecabina Dolonne Plan Chécrouit, in un'area di "specifico interesse paesaggistico? che, ai sensi del P.T.P., è inedificabile;

Evidenziato altresì che il progetto della citata Telecabina è stato trasmesso alla Regione dalla Società Courmayeur Mont-Blanc Funivie S.p.A. per la procedura di valutazione di impatto ambientale;

Osservato che una deliberazione di deroga relativamente ad una norma cogente del P.T.P. può essere giustificata solo da circostanze che la normativa (articolo 8 L.R. n. 11/1998) definisce "eccezionali?, circostanze che non sono certo presenti nel caso specifico;

Saputo che in data 27/05/2002 la Giunta regionale ha comunque autorizzato la deroga richiesta;

Evidenziato inoltre che, dal momento che è in corso la procedura di V.I.A., la deliberazione di Giunta di deroga all'articolo 40 del P.T.P. precostituisce un giudizio positivo sul progetto, condizionando l'intera procedura prevista dalla normativa vigente sulla V.I.A.;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interroga

l'Assessore competente per sapere:

1) quali sono le ragioni di carattere eccezionale che hanno indotto la Giunta regionale ad accogliere la richiesta di deroga all'articolo 40 del P.T.P. avanzata dal Comune di Courmayeur;

2) perché non si è ritenuto di aspettare l'ultimazione della procedura di V.I.A.;

3) in quanti e quali altri casi la Giunta ha autorizzato deroghe a norme cogenti del P.T.P..

F.to: Curtaz

Président La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV) L'articolo 8 della legge n. 11/1998 prevede, come citato nella premessa dell'interrogazione, che in via eccezionale la Giunta regionale, sentita l'apposita Conferenza dei servizi, possa deliberare in deroga alle determinazioni del Piano territoriale paesistico e possa deliberare l'approvazione di progetti di opere di interesse generale e di lavori e di interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica.

Il Comune di Courmayeur, a cui lo stesso Piano territoriale paesistico riconosce il ruolo di grande stazione turistica, ha ritenuto di dover inoltrare richiesta di deroga in quanto ha valutato l'impianto in questione indispensabile per incrementare la capacità di accesso alle piste e superare lo squilibrio esistente fra le potenzialità del domaine skiable e gli attuali impianti di arroccamento.

Ha valutato anche che l'impianto in questione risulta fondamentale per la sopravvivenza dello stesso sistema turistico della località nell'attuale regime di forte competizione tra stazioni montane. Riveste quindi particolare rilevanza per l'economia del Paese, fondata soprattutto sul turismo invernale.

Queste ragioni, a dimostrazione dell'interesse generale e della particolare rilevanza economica esplicitati dal Comune di Courmayeur, sono state riconosciute anche dalla Conferenza dei servizi regionali e condivise dalla stessa Giunta regionale che quindi ha deliberato l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 11/1998 in deroga all'articolo 40 del Piano territoriale paesistico. Che l'applicazione del soprarichiamato articolo 8 rivesta carattere di eccezionalità è dimostrato dal fatto che - e qui rispondo alla terza domanda - questo è, dalla data di approvazione del Piano territoriale paesistico e della legge n. 11/1998, il secondo caso in cui la Giunta regionale approva progetti in deroga.

L'altro caso riguarda un intervento proposto dal Comune di Pollein avente ad oggetto la realizzazione di una struttura pubblica da adibire a sede dei volontari della Protezione civile e ad alloggi parcheggio e alla rilocalizzazione di un edificio privato in deroga all'articolo 40.

Per quanto riguarda la seconda domanda: "perché non si è ritenuto di aspettare l'ultimazione della procedura di VIA", intanto devo dire che questa approvazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 11 non precostituisce assolutamente il giudizio del VIA, nel senso che questo riguarda uno semmai degli aspetti che concorreranno alla valutazione complessiva del progetto. Voglio però ricordare che la procedura di valutazione di impatto comporta anche la verifica della coerenza dell'intervento proposto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e peraltro questo è stato uno degli aspetti, ovvero la non coerenza con lo strumento urbanistico e con il Piano territoriale paesistico, fortemente contestato quando si è trattato di valutare il primo progetto.

Per ovviare alla non conformità all'articolo 40, la legge mette a disposizione, se valutato l'interesse generale, la possibilità di deroga e questo si è inteso fare: per ovviare alla non conformità allo strumento urbanistico la procedura che si intende fare, e che peraltro era già stata evidenziata nella procedura precedente, è l'accordo di programma avente valenza anche di variante al PRG del Comune.

Président La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Visto che la questione è piuttosto rilevante e il tempo è poco, cercherò di riassumere alcune osservazioni in forza delle quali la risposta data dall'Assessore non mi soddisfa.

Io ritengo che questa deliberazione, come peraltro l'altra deliberazione della VIA relativa al primo progetto della Dolonne Plan Chécruit - in merito alla quale si era espresso il TAR Valle d'Aosta -, sia illegittima innanzitutto per una questione a mio giudizio abbastanza semplice: la legge prevede la possibilità di deroga in casi eccezionali; io non riesco - e questa è un'argomentazione che ho già utilizzato la scorsa volta - a capacitarmi dove stia l'eccezionalità nel realizzare una funivia in un comune di montagna ad alta capacità turistica qual è il Comune di Courmayeur. A mio giudizio la realizzazione di una funivia nel Comune di Courmayeur è tutto fuorché un evento eccezionale: è un evento normale.

Da dove deriva la pretesa eccezionalità? Deriva dalle inadempienze del Comune che voi sanate con questo provvedimento. Il Piano territoriale paesistico e la legge urbanistica hanno ormai quattro anni compiuti; ritengo che in quattro anni qualsiasi comune della nostra Regione sia in grado di modificare il piano regolatore, di adottare gli altri piani previsti dal Piano territoriale paesistico in modo da costruire una funivia sulla base dei propri strumenti di pianificazione e normativi. In questo caso, come in altri casi, il Comune non si è mosso, il Comune è inadempiente e allora si utilizza la forma dell'accordo di programma e della deroga alle prescrizioni del Piano territoriale paesistico per poter fare quanto non si potrebbe fare in assenza di pianificazione. È questo il punto.

Qual è il concetto giuridico che voi utilizzate impropriamente? È quello dell'eccezionalità. Certamente il Piano territoriale paesistico prevede delle procedure determinate dall'eccezionalità dell'evento, il che mi sembra anche una cosa ragionevole, finora questa eccezionalità, proprio per rimanere tale, era stata utilizzata una volta.

Dopo aver letto l'intervista del Presidente della Regione di alcune settimane fa in cui ha dichiarato che non c'è da scandalizzarsi circa l'utilizzo di questa procedura perché è già stata utilizzata in altri casi, visto che non me ne veniva in mente neanche uno, ho preferito chiedere e il caso che mi è stato presentato è francamente di un'importanza minimale, una cosa del tutto compatibile con il buon senso e di nessun impatto di alcun genere. Invece qui ci troviamo di fronte ad un progetto estremamente significativo per questioni economiche, per questioni ambientali, per questioni politiche perché sappiamo che il Consiglio comunale di Courmayeur, ma anche la popolazione di quel Comune, su quel progetto è diviso, mentre la Giunta regionale si è schierata da una parte dei promotori del progetto attraverso una procedura che a mio giudizio è illegittima.

Questo voglio sottolineare, non dando ancora un giudizio sul progetto in questa sede, anche perché mi manca il tempo, ma riservandomi di darlo in altre sedi. Lo voglio sottolineare perché credo che, anche di fronte ad un progetto che fosse in ipotesi totalmente condivisibile, le regole andrebbero rispettate. Qui non si sono seguite le regole attraverso un escamotage, pertanto ritengo che questo provvedimento che avete adottato sia illegittimo.

Si dà atto che dalle ore 17,06 presiede il Vicepresidente Lattanzi.