Oggetto del Consiglio n. 2652 del 12 giugno 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2652/XI Problemi riguardanti il riconoscimento da parte dell'USL dei diritti del sindacato SAVT di esercitare il suo ruolo sindacale. (Interrogazione)
Interrogazione Avendo saputo che le organizzazioni sindacali della Funzione pubblica della CGIL e del SAVT (FP-CGIL e SAVT-SANTE) hanno presentato una denuncia di comportamento antisindacale nei confronti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori;
Appreso che la memoria difensiva predisposta dall'Azienda, in risposta a tale denuncia, sostiene la non legittimità del SAVT ad esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo dello Statuto dei lavoratori;
Appreso inoltre che l'avvocato estensore della memoria è membro del Nucleo di Valutazione dell'USL, cioè di un organismo tecnico, super partes, chiamato ad esprimere nei confronti dell'azienda imparziali pareri tecnici;
Considerando che, se fosse vero quanto sopra rappresentato, si tratterebbe di un attacco gravissimo dell'azienda USL nei confronti di un sindacato confederale che da anni esercita, in questa regione, alla pari delle altre organizzazioni, CGIL, CISL e UIL, un importante ruolo a favore dei lavoratori;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interrogano
la Giunta per sapere:
1) se, per quanto di sua conoscenza, sono vere le informazioni di cui in premessa;
2) quali sono le sue considerazioni al riguardo, specie per quanto attiene il non riconoscimento, da parte dell'azienda USL, del diritto del SAVT di esercitare il suo ruolo sindacale a difesa di lavoratori.
F.to: Squarzino Secondina - Beneforti
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Premesso che la gestione delle relazioni sindacali compete all'azienda USL e interessa questa Amministrazione nei limiti delle competenze previste dalla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, in effetti, come è noto e come è stato ampiamente pubblicizzato dagli organi di informazione, è stata presentata una opposizione ad una denuncia per condotta antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, da parte dell'azienda USL nei confronti della CGIL e del SAVT.
Nel giudizio l'azienda si è costituita con la rappresentanza di un professionista facente parte del nucleo di valutazione, la circostanza di cui trattasi non determina alcuna condizione di incompatibilità, si considera infatti che il nucleo di valutazione, che è organo tecnico di garanzia, è costituito da due esperti esterni e da tre esperti interni di nomina sindacale che rivestono cariche ufficiali all'interno del sindacato e delle rappresentanze sindacali unitarie; se ci fosse incompatibilità, evidentemente dovrebbe esserci anche per le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie, ma così non è.
La pronuncia del giudice del lavoro è stata emessa e non sono stati rilevati elementi di fatto che configurino la violazione dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, leggo testualmente la parte che riguarda questo passaggio: "La tesi avanzata dalle associazioni di categoria non è condivisibile e le doglianze lamentate non sono fondate ed invero che l'indennità di funzione legata alle posizioni organizzative, di cui agli articoli 20, 21 e 36 del contratto collettivo nazionale del lavoro, debba essere finanziata con il fondo costituito ai sensi dell'articolo 39, comma 1, è principio che discende in via diretta dallo stesso articolo 39 del contratto citato. Se le indennità "de quibus" devono essere finanziate con il fondo in questione, come voluto dalle parti sociali, è ovvio che la spesa che tali indennità comportano deve essere imputata al fondo stesso".
Questa la sostanza del ricorso, tralascio la parte rimanente. Rispetto al secondo quesito, il comportamento censurato da parte delle organizzazioni sindacali consisterebbe nella violazione del principio di contrattazione in materia di individuazione, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 39 del contratto collettivo di riferimento, delle risorse da destinarsi alle indennità di posizione organizzativa, fermo restando che il fatto di aver sottoposto all'attenzione del giudice del lavoro tali circostanze di diritto non ha significato per l'azienda USL la negazione del diritto di rappresentatività dei lavoratori da parte del SAVT - tale è stato dichiarato in un comunicato stampa - che a tutti gli effetti della contrattazione decentrata delle relazioni sindacali è considerato dall'azienda stessa alla pari di tutte le altre sigle sindacali, indipendentemente dalla loro dimensione e diffusione territoriale.
Non condivido personalmente l'approccio dato dall'azienda USL, più specificatamente dal legale dell'azienda, per quanto attiene la carenza dell'interesse di agire da parte delle segreterie regionali extra aziendali, che rappresentano prioritariamente interessi generali dei lavoratori, laddove risulta essere costituita e attiva una rappresentanza sindacale unitaria (RSU) eletta dai lavoratori dell'azienda USL.
A tal proposito richiamo l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430, recante: "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di previdenza e assicurazioni sociali", che stabilisce quanto segue: "I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1, inerente la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della Regione per la tutela dei lavoratori dipendenti."
Richiamo altresì l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, recante: "Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego", che prevede che "in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, eccetera, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative previste per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto". Si rammenta infine che con deliberazione n. 1791/9, in data 20 dicembre 1990, il Consiglio regionale ha dichiarato che l'Associazione "Syndicat autonome valdôtain des travailleurs (SAVT)" possiede il requisito della maggiore rappresentatività in sede locale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430/89 precedentemente richiamato. Per tali considerazioni, le considerazioni politiche del sottoscritto, rispetto a questa contestazione avanzata da parte del legale dell'USL, sono di assoluta criticità, come ho immediatamente fatto presente al Segretario generale del SAVT, criticità che ribadisco e che sono dovute all'assoluta fretta da parte del legale di presentare entro 48 ore un ricorso senza dare il tempo materiale alla Direzione generale e all'USL di prendere visione e cognizione del ricorso stesso.
Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Alle mie domande dirette a sapere se e per quanto di sua conoscenza sono vere le informazioni di cui in premessa, mi sembra che la risposta all'Assessore sia affermativa, nel senso che la situazione che qui è stata rappresentata corrisponde alla verità e corrisponde anche alla verità un altro fatto, cioè che la sentenza del Tribunale di Aosta non ha risposto alle domande che sono un po' alla base della nostra interrogazione: non entra infatti nel merito di quanto sostenuto nella memoria difensiva dell'USL.
La nostra iniziativa non era tanto rivolta al fatto se era giusto o meno presentare una denuncia per comportamento antisindacale, non era in questo momento l'oggetto del nostro interesse; il nostro interesse era verificare il comportamento dell'azienda USL nei confronti di un problema sindacale. Io credo allora che, come ha anche sottolineato l'Assessore, sia gravissimo che un'azienda di questa dimensione, che ha migliaia di dipendenti, non sia in grado di gestire i rapporti sindacali. È vero che ci sono state poi delle prese di posizione di dirigenti aziendali, che esprimono il proprio apprezzamento rispetto al SAVT, ma si tratta di opinioni personali, come sono personali le opinioni che l'Assessore in questo momento ha rappresentato. La cosa grave è che la voce ufficiale dell'USL è stata di tutt'altro tono e la cosa ancor più grave è che la voce ufficiale dell'USL è stata predisposta da qualcuno che sicuramente è stato pagato per esprimere questo parere, anche con alcuni milioni, perché in genere il costo dei pareri è di questa entità.
Credo che di fronte a questa situazione non possiamo che sottolineare l'azione poco opportuna dell'azienda. Intanto è un'azienda che non ha nessuna attenzione per i rapporti con il sindacato, altrimenti si sarebbe posta prima il problema e avrebbe scoperto che molti degli attuali amministratori regionali sono transitati proprio dal SAVT e che lo stesso attuale Presidente della Regione è stato a suo tempo un valido esponente di questo sindacato e mai nessuno ha finora discriminato questo sindacato rispetto agli altri sindacati confederali.
Capisco che lei, Assessore, abbia sottolineato questo come un punto di criticità, però io credo che, nel momento in cui si aggiungono uno all'altro dei punti di criticità, forse lei dovrebbe incominciare a riflettere su questa dirigenza dell'USL, che pare - e qui sono i dati a confermarlo - non essere all'altezza del compito che le è stato affidato.
A questo punto vorrei intanto darle un suggerimento: nei macro-obiettivi che lei pone all'azienda indichi anche come uno di questi obiettivi la cura delle relazioni sindacali che sono una delle condizioni che consentono di creare un clima di fiducia e di lavoro sereno all'interno dell'azienda e poi mi sorge il dubbio che questa volta l'azienda non ha avuto tempo di chiedere il parere al suo Assessore, e quindi di agire su suggerimento o su indicazione del suo Assessorato, e che per questo abbia sbagliato.