Oggetto del Consiglio n. 2618 del 9 maggio 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2618/XI Disegno di legge: "Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Istituzione della Camera valdostana delle imprese e delle professioni)
1. La Regione istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, di seguito denominata Chambre, che esercita in Valle d'Aosta le funzioni assunte dalla Regione stessa ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi) e spettanti nel restante territorio nazionale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di Commercio, ivi comprese quelle già proprie degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. La Chambre è un ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia funzionale e statutaria.
3. La Chambre è collegata alle Camere di Commercio italiane ed europee e agli enti che ne rappresentano gli interessi.
4. La Chambre ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale; essa può costituire, mediante deliberazione del Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6, uffici periferici.
Articolo 2 (Attribuzioni della Chambre)
1. Nei limiti delle attribuzioni spettanti alle Camere di Commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura), e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Chambre:
a) svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema economico valdostano;
b) svolge funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, fatte salve le competenze della Regione;
c) formula pareri e proposte alla Regione e agli enti locali e funge da organo di consultazione tecnica nelle materie di competenza specifica delle Camere di Commercio e sulle questioni che comunque interessano le imprese del territorio regionale di competenza;
d) effettua, di propria iniziativa o a richiesta della Giunta regionale, studi, indagini e rilevazioni di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle problematiche e alle prospettive evolutive dello sviluppo locale;
e) provvede all'istituzione di osservatori economici e congiunturali nei diversi settori dell'economia regionale, evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le Amministrazioni pubbliche;
f) effettua il monitoraggio, nei singoli settori di sua competenza, degli interventi promossi dagli enti pubblici regionali e infraregionali o da società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione in materia di servizi alle imprese e invia alla Giunta regionale proposte per l'eliminazione di sovrapposizioni nell'attività di più strutture e per elevare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi stessi;
g) intrattiene rapporti con enti ed organismi esteri o sovranazionali;
h) svolge funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione e da altre pubbliche istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero derivanti da convenzioni;
i) può essere chiamata a collaborare con la Giunta regionale per curare l'attuazione di direttive e programmi settoriali e territoriali in materia economica; il rapporto di collaborazione è disciplinato da apposita convenzione;
j) promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.
2. La Chambre può, tra l'altro:
a) predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) promuovere la conoscenza della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nei settori di sua competenza;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
d) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica e in generale contro le varie attività economiche;
e) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
3. La Chambre svolge la funzione di coordinamento dei programmi di attività in materia di servizi alle imprese degli enti pubblici regionali e infraregionali e delle società partecipate a maggioranza, direttamente o indirettamente, dalla Regione, operanti o comunque coinvolti nella programmazione per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta.
4. La Chambre, per il raggiungimento dei propri scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attività può, con deliberazione del Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6:
a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato;
b) realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati e con le associazioni di categoria, ad organismi, anche associativi, enti, consorzi e società, sottoscrivendo, ove occorra, aumenti di capitale dei soggetti partecipati.
5. La Chambre trasmette annualmente alla Presidenza della Regione ed alla Presidenza del Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.
6. La Chambre impronta la propria attività a criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza e pubblicità degli atti e al rispetto delle norme contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), in quanto applicabili.
Articolo 3 (Autonomia statutaria e regolamentare)
1. La Chambre, nel rispetto dei principi contenuti nella l. 580/1993, è titolare di potestà statutaria e regolamentare, nonché di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. Lo Statuto, deliberato dal Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6 con il voto dei due terzi dei suoi componenti ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio della Valle d'Aosta:
a) l'ordinamento e i principi generali di organizzazione della Chambre;
b) la composizione degli organi, in rappresentanza degli specifici settori dell'economia regionale, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto;
c) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
d) le forme di partecipazione.
Articolo 4 (Funzioni della Regione)
1. Il controllo sugli organi della Chambre, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, compreso lo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dall'articolo 5 della l. 580/1993, è esercitato dalla Giunta regionale.
2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento.
3. La Regione, nell'ambito degli interventi strategici finalizzati a favorire lo sviluppo economico-produttivo della Valle d'Aosta, può delegare alla Chambre l'assunzione o la prosecuzione delle conseguenti iniziative, da svolgersi anche attraverso soggetti specializzati già esistenti o istituiti con legge regionale, regolando, in quanto occorra, i relativi aspetti finanziari.
CAPO II ORGANI
Articolo 5 (Organi)
1. Sono organi della Chambre:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. La ripartizione delle competenze tra gli organi di cui al comma 1 è stabilita dallo Statuto della Chambre, nel rispetto dei principi generali di cui alla l. 580/1993.
Articolo 6 (Consiglio)
1. Il Consiglio, che è l'organo rappresentativo di base, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
b) approva i regolamenti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Chambre;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.
2. Il Consiglio è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di venticinque componenti, secondo quanto previsto nello Statuto.
3. La designazione dei componenti del Consiglio, entro il termine previsto dalla Giunta regionale, è effettuata:
a) dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, della l. 580/1993;
b) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
c) dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
d) dagli ordini professionali interessati alle finalità della Chambre e definiti dallo Statuto.
4. Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e agli ordini professionali di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 spetta la nomina di un solo componente del Consiglio.
5. Qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro il termine fissato, ovvero siano incomplete, alla designazione dei componenti provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.
6. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
7. Possono essere nominati componenti del Consiglio i cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e che godano dei diritti civili, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società che operano negli specifici settori dell'economia locale;
b) essere esperti con consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale sono designati;
c) esercitare una libera professione nell'ambito del territorio regionale, con l'iscrizione al relativo albo professionale.
8. Non sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio:
a) i dipendenti della Chambre;
b) coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Chambre;
c) i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri o assessori regionali;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.
9. La perdita dei requisiti di cui al comma 7 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 8, lettere b) e d), comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.
10. I componenti del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 8, lettere a) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
Articolo 7 (Giunta)
1. La Giunta è l'organo esecutivo della Chambre ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a un terzo dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie:
a) agricoltura;
b) artigianato;
c) commercio;
d) industria;
e) turismo.
3. La Giunta è eletta dal Consiglio e ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
4. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per tre sole volte.
5. La Giunta esercita i seguenti compiti:
a) predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) predispone e approva la dotazione organica della Chambre e adotta i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale;
c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
d) esercita tutte le funzioni e le attività previste dalla presente legge e dallo Statuto che non rientrino espressamente tra quelle riservate al Consiglio o al Presidente.
6. La Giunta delibera in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
7. La Giunta può essere convocata su richiesta di almeno quattro componenti.
Articolo 8 (Presidente e Vicepresidente)
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nella prima e nella seconda votazione e a maggioranza assoluta nella terza votazione.
2. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza prevista al comma 1, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, il Consiglio decade.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni spettanti agli organi della Chambre, nei limiti stabiliti nel provvedimento di nomina. Nei successivi centottanta giorni si procede al rinnovo degli organi.
5. Il Presidente della Chambre:
a) rappresenta la Chambre;
b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
6. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
7. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
Articolo 9 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio e si compone di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti.
2. La Giunta regionale designa uno dei componenti effettivi del Collegio, con funzioni di Presidente del Collegio stesso.
3. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. Il Collegio dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Chambre;
c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta;
d) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
CAPO III DISPOSIZIONI SUL PERSONALE, SUL PATRIMONIO E SUL FINANZIAMENTO
Articolo 10 (Personale e Segretario generale)
1. Il personale della Chambre, inquadrato in apposita dotazione organica, appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
2. Al personale della Chambre si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.
3. Il Segretario generale è nominato dal Presidente della Regione, su designazione della Giunta della Chambre, tra gli iscritti all'Albo dei dirigenti dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. 45/1995, o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45.
4. Il Segretario generale, se iscritto nell'albo dei dirigenti regionali, è collocato fuori ruolo.
5. Il Segretario generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione ed è sovraordinato al personale della Chambre, compreso quello dirigenziale.
6. La nomina del Segretario generale è subordinata all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua italiana o francese ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4.
7. L'accertamento di cui al comma 6 non ha luogo nei confronti del personale che lo ha già superato per l'accesso alla dirigenza del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.
Articolo 11 (Trasferimento del patrimonio)
1. Il patrimonio acquisito dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. C.p.S. 532/1946 è trasferito alla Chambre, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo d.lgs. C.p.S. 532/1946.
2. Le dotazioni tecniche degli uffici dell'Amministrazione regionale operanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, possono essere trasferite parzialmente o interamente alla Chambre.
3. Ove il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 non sia possibile, o non abbia luogo interamente, la Regione assegna alla Chambre le risorse finanziarie corrispondenti al valore, stimato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, della parte di patrimonio e delle dotazioni tecniche non trasferibili, ovvero trasferisce alla medesima Chambre beni dello stesso valore.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 12 (Entrate della Chambre)
1. La Regione trasferisce alla Chambre i fondi destinati alle Camere di Commercio che ad essa pervengono ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta).
2. La Chambre si avvale, oltre che delle entrate di cui al comma 1, di ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle funzioni camerali.
3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre, nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare del diritto annuale accertato nell'esercizio precedente e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. Detto finanziamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale e non può, in alcun caso, essere inferiore al 20 per cento del diritto annuale accertato nell'esercizio precedente.
4. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche del territorio di competenza, la Chambre, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
Articolo 13 (Comitato paritetico per i servizi camerali)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, è istituito un Comitato paritetico per i servizi camerali della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato. Fanno parte del Comitato:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
b) il Presidente della Chambre;
c) gli assessori regionali competenti in materia di commercio, industria, artigianato, agricoltura, turismo, bilancio e finanze, o loro delegati;
d) i rappresentanti del Consiglio della Chambre, nominati dal Consiglio stesso in numero uguale a quello dei componenti di cui alla lettera c).
2. Il Comitato paritetico è nominato con deliberazione della Giunta regionale.
3. La prima convocazione del Comitato è fissata con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. Nella medesima deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento del Comitato.
4. Le attività del Comitato sono coordinate dall'assessore regionale competente in materia di servizi camerali. Il Comitato può essere convocato, in riunione straordinaria, da parte della Giunta regionale.
5. Fino a quando gli organi della Chambre non siano in grado di esercitare pienamente le loro funzioni a norma dell'articolo 14, il Comitato sovrintende alle procedure volte a realizzare il passaggio delle funzioni, del personale e dei beni, ai sensi degli articoli 11, 15 e 16, dall'Amministrazione regionale alla Chambre.
6. Il Comitato invia semestralmente alla Presidenza della Regione, alla Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio della Chambre una relazione sull'attività svolta e, in particolare, sullo stato del passaggio delle funzioni, del personale e dei beni alla Chambre. Le relazioni semestrali sostituiscono il rapporto annuale di cui all'articolo 2, comma 5.
7. Il Comitato può avvalersi di un organismo tecnico, istituito con deliberazione della Giunta regionale e composto da esperti pariteticamente nominati dal Consiglio della Chambre e dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), fatte salve le cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della medesima l.r. 11/1997.
8. L'organismo tecnico di cui al comma 7, coordinato dal Presidente della Chambre di cui all'articolo 14, comma 5, o da un consigliere delegato, deve, tra l'altro, predisporre indicazioni metodologiche e operative per:
a) l'impianto della banca dati e dell'osservatorio regionale per il monitoraggio dell'economia, individuando le modalità di integrazione e raccordo operativo con gli osservatori per specifici settori economici contemplati dalla vigente normativa regionale;
b) la progettazione e l'implementazione di procedure per un sistema a rete finalizzato ai processi di semplificazione amministrativa.
9. Le spese per il funzionamento del Comitato e dell'organismo tecnico sono a carico della Regione.
Articolo 14 (Costituzione degli organi)
1. La nomina dei componenti del Consiglio della Chambre deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Giunta regionale con deliberazione da emanarsi in armonia con il disposto degli articoli 10 e 12 della l. 580/1993 e dei relativi regolamenti di attuazione:
a) individua le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e le categorie professionali interessate, per la loro attività, alle finalità della Chambre e stabilisce il numero dei componenti il Consiglio della Chambre, nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 2, sentite le associazioni, le organizzazioni e le categorie professionali individuate;
b) provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto, elaborati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici);
c) stabilisce la ripartizione dei seggi tra i settori sulla base dei parametri di cui alla lettera b), ai fini della richiesta di designazione da parte delle rispettive associazioni e organizzazioni.
2. Il Presidente della Regione o l'assessore da questi delegato invita le associazioni e gli ordini professionali a procedere tempestivamente alle designazioni di loro competenza. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, si applica l'articolo 6, comma 5.
3. Dopo la nomina, il Consiglio è convocato dal componente più anziano per procedere all'elezione dei componenti del Comitato paritetico in rappresentanza della Chambre e alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.
4. Le funzioni della Giunta sono esercitate, nel termine massimo di cui all'articolo 15, comma 1, dai componenti del Comitato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d).
5. Il Presidente della Chambre è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio.
6. La Giunta regionale provvede a dare la più ampia pubblicità, anche attraverso il Bollettino ufficiale della Regione e, per quanto possibile, mediante l'informazione diretta agli interessati:
a) dell'avvenuta costituzione degli organi della Chambre;
b) dell'inizio del pieno esercizio delle funzioni da parte della Chambre.
Articolo 15 (Trasferimento delle funzioni)
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 deve completarsi nel termine di diciotto mesi dall'elezione del Consiglio della Chambre, sulla base delle proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 13.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene in modo graduale. A tal fine, il Comitato formula le proprie proposte con riferimento alle singole funzioni da trasferire, mano a mano che sia completata l'istruttoria relativa a ciascuna di esse.
3. La Giunta regionale fissa le date in cui deve avvenire il trasferimento alla Chambre delle singole funzioni, su proposta del Comitato. Con decorrenza da tali date, la Chambre succede alla Regione nella totalità dei rapporti giuridici afferenti alle funzioni singolarmente trasferite.
4. Nel termine di quindici giorni da ciascuna delle date di cui al comma 3, la Regione provvede a consegnare alla Chambre, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni trasferite e relativi ad affari non ancora esauriti, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti a dette funzioni.
Articolo 16 (Trasferimento del personale)
1. Il personale dell'Amministrazione regionale, appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione introdotto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale ed in servizio negli uffici che svolgono le funzioni di cui all'articolo 1, è trasferito, su domanda, alla Chambre, fino alla concorrenza della dotazione organica iniziale determinata dal Consiglio, su proposta del Comitato, entro sessanta giorni dalla nomina del Consiglio medesimo. La Giunta regionale procede alla revisione delle dotazioni di personale tenendo conto dei trasferimenti negli organici della Chambre.
2. Ai fini del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al regolam. reg. 6/1996, da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2, fatto salvo quanto segue:
a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui alla lettera c), alla struttura regionale competente in materia di personale; la mancata presentazione della domanda equivale, per il personale di cui al comma 1, alla richiesta di permanenza nei ruoli della Regione;
b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili nella pianta organica provvisoria, la struttura regionale competente in materia di amministrazione del personale predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianità di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti stessi. Nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale, è assegnato un punteggio maggiore al periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A;
c) con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Comitato, entro novanta giorni dalla nomina del Consiglio della Chambre, sono individuati criteri di priorità aggiuntivi, in relazione alle specificità del trasferimento di cui al presente articolo e ai profili professionali indicati nella dotazione organica iniziale di cui al comma 1.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico acquisito e l'anzianità di servizio maturata e può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA), se non aderisce al Fondo cessazione servizio (FCS). La posizione individuale maturata è trasferita al fondo di previdenza complementare della Chambre (FOPADIVA o FCS).
4. Sino alla data di inquadramento nei ruoli della Chambre del personale che ne faccia richiesta, la Regione continua a provvedere all'amministrazione del personale stesso.
5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella pianta organica provvisoria, la Regione provvede ad assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni trasferite e prive di titolare, mediante comando di proprio personale presso la Chambre.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, con apposita convenzione tra la Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da inviare in comando, la loro distribuzione tra le categorie di inquadramento e le modalità per la copertura degli oneri connessi al relativo trattamento economico.
Articolo 17 (Dotazione finanziaria)
1. Fino a che la Chambre non sia in grado di percepire, totalmente o parzialmente, il diritto annuale che le compete a norma dell'articolo 12, comma 1, e comunque finché non sia possibile disporre del dato percentuale necessario per determinare l'intervento finanziario della Regione ai sensi del medesimo articolo 12, comma 3, la Regione eroga alla Chambre, in sede di prima attuazione della presente legge, un finanziamento a titolo di dotazione stabilito annualmente con la legge finanziaria.
Articolo 18 (Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro ("CREL")) è abrogata.
Articolo 19 (Norma finale)
1. Attraverso il metodo della concertazione e degli indirizzi concordati di programmazione previsti dal ""Patto per lo sviluppo" della Valle d'Aosta?, sottoscritto il 17 maggio 2000 dalla Regione, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali, sono perseguite anche le esigenze di confronto e di collaborazione già indicate nelle finalità istitutive della Consulta regionale dell'economia e del lavoro.
Articolo 20 (Segretariato per la concertazione)
1. Il Segretariato per la concertazione previsto dal ""Patto per lo sviluppo" della Valle d'Aosta? è istituito a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, commi 1, lettera b), 3 e 4 della l.r. 45/1995, nell'ambito dell'assessorato competente in materia di industria ed artigianato, con l'imputazione dei relativi costi ed oneri di gestione.
2. Al posto di dirigente del Segretariato per la concertazione si applicano le disposizioni dell'articolo 62, comma 5, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 45/1998.
3. Il posto di dirigente di cui al comma 2 è ricompreso tra quelli indicati nel contingente dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
Articolo 21 (Cessazione di funzioni)
1. Il Comitato valdostano di collaborazione per il commercio, l'industria e l'agricoltura, istituito con deliberazione del Consiglio della Valle n. 54 del 13 marzo 1947, cessa le sue funzioni dal giorno della costituzione del Consiglio della Chambre.
Articolo 22 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla disciplina dei servizi camerali, si applicano le norme della legislazione statale in materia.
Articolo 23 (Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12, comma 3, 13 e 17 della presente legge è valutato complessivamente in euro 51.700, per l'anno 2002, ed in annui euro 619.300 a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura negli obiettivi programmatici 1.3.2. "Comitati e commissioni" per le finalità di cui all'articolo 13, e 2.1.2. "Istituzioni diverse" per le finalità di cui agli articoli 12, comma 3, e 17, e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", punto A.1. "Riordino dei servizi camerali della Regione Valle d'Aosta" dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004.
3. Il trasferimento previsto dall'articolo 12, comma 1, è disciplinato, al fine della copertura finanziaria, dalla legge finanziaria in rapporto al graduale trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato A
(Omissis)
Presidente Siamo all'ordine del giorno n. 22, concernente il disegno di legge regionale n. 149. Il dibattito generale si è concluso nella serata di ieri, riapriamo con la replica dell'Assessore Ferraris.
La parola all'Assessore all'industria, artigianato ed energia, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) Innanzitutto vorrei ringraziare i componenti della II e della IV Commissione e tutti i Consiglieri che sono intervenuti nel dibattito che si è svolto anche con passione politica, in particolare abbiamo apprezzato la generosa passione antifascista del Consigliere Beneforti che però mi è parsa poco appropriata riferita a questa materia, ma su questo torneremo.
Le Camere di Commercio e in generale le istituzioni di autogoverno dei ceti mercantili hanno lontane origini, come veniva ricordato anche dal Consigliere Cerise, e queste Camere hanno avuto un particolare impulso soprattutto successivamente all'Unità italiana e si sono caratterizzate come delle istituzioni dotate di forte autonomia e di autogoverno.
Nel periodo fascista abbiamo assistito ad un fenomeno esattamente contrario, nel senso che le funzioni camerali hanno trovato una battuta di arresto in quanto, come veniva ricordato, furono assorbite dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, un organismo centralista che aveva fatto cadere gli elementi di autonomia che hanno caratterizzato nel tempo le Camere stesse; le modificazioni che sono avvenute successivamente sono state ricordate, dal punto di vista storico, nell'intervento del Consigliere Fiou.
Tutto questo per ribadire che le Camere di Commercio nel nostro Paese e anche a livello europeo sono un'istituzione che ha lontane origini nel tempo. Nell'immediato dopoguerra le Camere di Commercio non hanno riacquistato l'autonomia che le aveva caratterizzate nel periodo prefascista; si è dovuto aspettare il 1993, con la legge n. 580, con la quale è stato profondamente rivoluzionato il sistema.
Per quanto riguarda le vicende valdostane, il decreto legislativo del Presidente provvisorio dello Stato del 1946 attribuiva alla Regione i compiti che erano svolti dalla Camera di Commercio; si dice appunto in quel testo all'articolo 11 che "la Regione Valle d'Aosta vi provvede con apposito ufficio e con proprio personale", ma per la precisione bisogna dire che all'articolo 15 lo stesso decreto specifica che "qualora i servizi camerali per l'industria, il commercio e l'agricoltura della Valle d'Aosta vengano in seguito trasferiti ad un apposito ente da costituirsi localmente, il patrimonio della soppressa Camera di Commercio, industria e agricoltura di Aosta assegnato alla Valle sarà devoluto al predetto ente".
Non siamo quindi in contraddizione con la norma ma, avendo esercitato una potestà che alla Regione è stata attribuita, direi che siamo in assoluta coerenza con le norme. La legge n. 580/93 - come veniva ricordato nei diversi interventi - è una legge che ha definito un'autonomia, una flessibilità, è una legge che ha previsto dei principi di decentramento e che ha ridotto i controlli da parte dell'amministrazione centrale e da parte del Ministero dell'industria.
Sulla base proprio di queste modificazioni strutturali delle Camere di Commercio nel 1993 le associazioni degli agricoltori, degli albergatori, degli artigiani, dei commercianti, degli industriali, delle cooperative della Valle d'Aosta avevano già allora riproposto la costituzione di una Camera di Commercio e direi che è proprio in quegli anni che si è ulteriormente sviluppato un dibattito, del resto già presente in Valle. In quel periodo sono stati fatti anche alcuni studi: ricordo uno studio della "Bocconi" che ha preso in esame alcuni problemi collegati alla riforma del sistema camerale e dei servizi delle imprese in Valle relativamente al loro riorientamento strategico, ma l'ulteriore passo avanti sul piano del decentramento amministrativo si è realizzato con le "leggi Bassanini", con le quali si è andati verso un'ulteriore abrogazione dei controlli ministeriali su statuti, bilanci e piante organiche e si sono date nuove funzioni alle Camere, soprattutto legate alle semplificazioni amministrative, alla regolazione del mercato e alla tendenza ad operare in rete: in questo modo si è dato forte impulso anche all'uso delle tecnologie informatiche.
Le Camere di Commercio sono infatti oggi in condizioni di poter ricevere la documentazione che viene dalle imprese tramite firma digitale, segnando su questo terreno dei passi avanti importanti. L'importanza della "Bassanini" risiede anche in un altro elemento che definisce le Camere di Commercio: un'autonomia funzionale. Sono due le autonomie funzionali riconosciute nel nostro Paese: la prima sono le Camere di Commercio, la seconda le università. L'autonomia funzionale è finalizzata a svolgere funzioni e compiti di interesse generale per il sistema delle imprese e quindi viene riconosciuto alle Camere di Commercio un ruolo di rappresentanza generale degli interessi attinenti al mondo dell'economia. Questo tipo di interpretazione viene riconfermato anche oggi da un disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri a firma del Ministro La Loggia, il quale, proprio sulla base delle riforme costituzionali previste dalla legge n. 3/2001, ripropone le attribuzioni che concernono gli enti ad autonomia funzionale, quindi una disposizione prevista in questo disegno di legge salvaguarda le funzioni già esercitate dalle Camere di Commercio, con questo evitando che competenze istituzionali camerali possano essere in futuro attribuite ad altri enti, in attuazione della riforma del titolo V.
Le Camere di Commercio viste in questa ottica sono enti autonomi territoriali che sono portati alla gestione di funzioni pubbliche sulla base di un principio di sussidiarietà e si configurano come delle Authority del mercato articolate sul territorio, nel senso che si cerca di far coesistere un meccanismo di competizione - il mercato - con un meccanismo di coesione, caratteristico di una società capace di assicurare pari opportunità e pari diritti ai cittadini in quanto il mercato va comunque indirizzato e governato da regole.
Sempre seguendo un "excursus" storico, nel 1998 arriviamo ad un punto di svolta delle Camere di Commercio in quanto le associazioni professionali e i liberi professionisti chiedono che venga realizzato in Valle uno strumento di rappresentanza del mondo delle imprese; questo ha dato origine - come ricordava ieri il Consigliere Comé - alla predisposizione di uno specifico disegno di legge sulla materia e alla votazione unanime di un ordine del giorno da parte del Consiglio che indicava la necessità di creare un organismo in grado di dare rappresentanza e governo autonomo agli operatori economici.
Questo lo abbiamo ritrovato nel programma di questa legislatura ed è quanto si sta discutendo oggi. Direi quindi che questa discussione è avvenuta con il contributo sia delle forze economiche che di quelle politiche della Regione, che a pieno titolo sono intervenute nella materia. Nel programma di legislatura si sancisce un principio che è quello di attuare il federalismo anche in campo economico e di fare in modo che alla Regione rimangano compiti di coordinamento, di programmazione e di controllo, ma che la Regione progressivamente si spogli dei compiti di gestione. Su queste basi è stato aperto un confronto fra l'Amministrazione regionale, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali; questo è stato uno dei punti prioritari che è stato inserito nel "Patto per lo sviluppo" e direi che questo disegno di legge ha rappresentato un momento di confronto e di concertazione. È stato costituito un gruppo di lavoro che si è riunito ben dodici volte, si è riunito per tre volte in seduta plenaria per discutere il problema del riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta il "Patto per lo sviluppo"; c'è stato un esercizio di concertazione molto concreto, quindi non siamo, Consigliere Beneforti, all'eliminazione della concertazione. La concertazione, dicevo, in Valle si è sviluppata, ha affrontato diversi temi: da quello di un confronto puntuale sul bilancio regionale a problemi legati a normative di incentivazione dei settori produttivi, del settore dell'artigianato ed altri, che adesso non mi pare il caso di stare a ricordare per economia di tempo.
La Camera di Commercio, come si configura nel progetto di legge, è uno strumento di sviluppo economico del territorio capace di fare una sintesi delle diverse istanze che vengono dal mondo dell'economia; è un ente dotato di una duplice natura: ha natura istituzionale nel senso che ha funzioni pubblicistico-amministrative, quindi funzioni di certificazione, conoscenza e regolazione del mercato, ma ha anche natura rappresentativa in quanto si configura come espressione di tutte le categorie presenti nell'economia locale, comprese quelle delle libere professioni. Vi è anche la presenza dei consumatori: dovete tener conto che questa è una novità che esiste a livello locale e nazionale, ma che non trova riscontro nella legislazione degli altri Paesi europei; inoltre, la presenza del sindacato dei lavoratori rappresenta un momento di tutela degli interessi delle parti sociali, sottolineando con estrema chiarezza che sicuramente non è questo il luogo della concertazione.
Il luogo della concertazione è e resta il "Patto per lo sviluppo" e nessuno vuole mettere in discussione quanto è stato lì pattuito. Alcuni - direi in modo un po' ottimistico - ritengono la Camera come un momento di democrazia economica proprio perché sono rappresentati gli interessi delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori, mentre io credo che nel caso delle Camere di Commercio ci troviamo di fronte ad una democrazia degli interessi, che è cosa diversa, in quanto qui i voti non solo si contano, ma si pesano in relazione alla consistenza del singolo settore economico. Questo tema del ruolo democratico delle Camere di Commercio è una questione aperta, c'è una discussione ampia nella letteratura del nostro Paese ed è un tema sul quale sarà necessario tornare, ma ritengo che sia fondamentale intanto partire con un'iniziativa in questo senso. Come veniva ricordato dai Consiglieri Cerise e Fiou, noi dobbiamo confrontarci con un problema di globalizzazione, che comporta delle riforme sul piano istituzionale, comporta la necessità di fare sistema, come si suol dire, di fare in modo che la competitività della Regione migliori.
Il Consigliere Frassy ieri ci ricordava che ci troveremo di fronte a una progressiva riduzione delle tasse e noi ci auguriamo che sia così - anche se fino ad oggi non l'abbiamo vista; al tempo stesso mi auguro che non avvenga a detrimento del sistema di Welfare che si è costituito in questo Paese perché allora non faremmo dei passi avanti non solo per la Camera di Commercio, ma per le condizioni generali di vita dei cittadini tutti, compresi quelli valdostani.
La Camera di Commercio ha anche un ruolo importante: quello di responsabilizzare le categorie economiche rispetto alle scelte di sviluppo regionali e rispetto all'attenzione ad una questione che è fondamentale: quella dell'interesse generale.
È anche un momento di formazione di classi dirigenti, un momento di grande importanza; questo può essere svolto in particolare dalle associazioni imprenditoriali che, pur tenendo conto degli interessi specifici che rappresentano, possono però farsi portavoce di un interesse di carattere generale; ancora, ci sono elementi importanti per quanto riguarda l'informazione economica: l'osservatorio diventa uno strumento non solo per affrontare problematiche complesse, ma anche un luogo di incontro e di proposta in cui i soggetti, che sono portatori di punti di vista diversi, sono chiamati ad esprimersi, soprattutto sono chiamati a giungere ad una conoscenza condivisa dei problemi che devono essere affrontati e ad esprimere una progettualità comune.
Il rapporto annuale sull'economia locale è un elemento importante per le scelte di programmazione, così come il collegamento a reti non solo nazionali, ma europee.
Eurochambre collega a livello europeo 33 paesi; sono 1.300 le Camere dove trovano rappresentanza 14 milioni di imprese e dove troveranno anche sbocco le esigenze di internazionalizzazione delle 12.700 imprese che sono presenti in Valle: noi abbiamo quasi un'impresa ogni dieci abitanti della Valle d'Aosta, dato molto significativo.
Alla Camera vengono attribuite anche funzioni di coordinamento per quanto riguarda la questione legata ai servizi e alle imprese, pertanto tutta la discussione che si fa sul ruolo di "Centro Sviluppo" e altre "polemiche" possono trovare in questa sede un momento di sbocco, nel senso che all'articolo 2, punto f), si parla di un monitoraggio rispetto ai servizi alle imprese e di proposte per l'eliminazione di sovrapposizioni nell'attività di strutture e per elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi stessi; sempre all'articolo 2, comma 3, si parla di funzioni di coordinamento da svolgersi nei confronti degli enti pubblici regionali e delle società partecipate a maggioranza regionale.
Questo è un elemento di particolare interesse. Va ricordato come le funzioni camerali in questa Regione siano state esercitate dalla Regione, da un personale regionale che le ha svolte con particolare competenza, capacità ed esperienza. L'istituzione della "Chambre" è una scelta politica, nel senso che quello che ci si propone è la realizzazione di un principio del federalismo e della sussidiarietà, ma è soprattutto l'attuazione di una scelta anche sul piano istituzionale di tipo poliarchico inteso come articolazione policentrica dei poteri, come un modo di governare che meglio si adatta ad una società complessa in cui si intrecciano soggetti diversi sia economici che istituzionali, soggetti che poi interagiscono complessivamente per realizzare le scelte le quali avranno delle conseguenze sia a livello territoriale locale, sia delle implicazioni di livello mondiale e generale. Quello che qui viene proposto è un modello di articolazione dei poteri che non si può limitare solo alla rivendicazione di autonomia a base territoriale.
Qui si introduce una novità che è quella che, accanto ad un sistema di autonomie territoriali, si costituisce un sistema di autonomie funzionali e quindi si va verso una maggiore articolazione dei poteri. Credo che questo sia un elemento di cui bisogna tener conto nelle valutazioni politiche che si danno sul disegno di legge in oggetto. Non è solo quindi un progetto di "Regione leggera", ma è un progetto di articolazione dei poteri, è una riforma strutturale che attribuisce in modo significativo compiti di governo dell'economia alla "Chambre", per cui si passa da quello che da molti viene definito un "sistema Regione-centrico" ad un'articolazione policentrica del potere e questo lo si ottiene, ripeto, attraverso l'assegnazione di funzioni autonome alla Camera.
Ora, se non si coglie questo elemento, si può parlare di "carrozzone elettorale", come diceva ieri il Consigliere Lattanzi, si può parlare di "Camera del Lavoro" come ente di origine fascista, come diceva il Consigliere Beneforti, si può parlare della soppressione dell'Assessorato, ma non si è voluto capire quello che è il dato politico che, oltretutto, è anche un'operazione politicamente ambiziosa: fare una riforma strutturale nella riallocazione dei poteri all'interno dell'economia in questa Regione e che si basa anche sulla fiducia che le categorie economiche sappiano e vogliano operare in questa direzione.
La "Chambre" è un ente autonomo in cui il Consiglio camerale è designato dalle associazioni degli imprenditori, per cui mi chiedo come si possa parlare di forte presenza del potere economico regionale quando la Regione non designa neanche un membro di questa "Chambre", dal momento in cui l'unica persona che viene designata - e su questo condivido il consiglio che è venuto dal Consigliere Borre -, è il presidente che, nella fase transitoria della Camera di Commercio, verrà designato dalla Regione, previa ricerca del consenso con le categorie. Come si può pensare che diventi un "carrozzone elettorale" un organismo che è autonomo, designato autonomamente? Di fatto questo diventa anche un atto di sfiducia verso un mondo imprenditoriale che Forza Italia forse più di altri pretenderebbe di rappresentare.
Per realizzare una nuova struttura, visto che sono 56 anni che non c'è la Camera di Commercio autonoma in Valle d'Aosta, credo che un dato di buon senso, se si vuole che il progetto riesca, sia quello di agire attraverso un percorso graduale, attraverso una fase transitoria per il passaggio di competenze e di poteri. Ieri il Consigliere Frassy parlava di sospensione del giudizio in attesa della replica della Giunta. Non so se sono la persona più adatta per convincere il Consigliere Frassy, ma gli articoli 13 e 15, il Comitato paritetico, il trasferimento delle funzioni in fase transitoria, i 18 mesi, questi articoli non rappresentano una sfiducia verso il mondo delle imprese, ma direi che rispondono ad un'esigenza di far sì che l'operazione riesca perché non penso - e sarebbe ingeneroso soprattutto verso il mondo dell'impresa - intendere che gli imprenditori valdostani siano succubi e subalterni al politico di turno al governo di questa Regione.
Io ho una concezione diversa e più rispettosa dei rappresentanti delle imprese regionali - e non dico a caso regionali - perché questo aggettivo è un aggettivo a connotazione geografica territoriale, Consigliere Frassy, e non a carattere proprietario, mentre mi è parso di capire che la sua forza politica consideri questa ultima come unica accezione del termine. La costituzione di un nuovo ente è questione complessa perché significa dotare di strutture, di sede, di logistica, di finanze e di risorse umane, quindi è necessario che, a fronte di una disponibilità a trasferire capacità, potestà e risorse, ci sia dall'altra parte un organismo che contemporaneamente cresce e si struttura. Il meccanismo che si mette in campo è molto delicato, quindi va accompagnato con grande attenzione, sicuramente non avendo atteggiamenti paternalistici da parte di nessuno perché sarebbe sbagliato ma, siccome nasce una creatura nuova, sarebbe bene metterla nelle migliori condizioni di operare.
Veniva portato l'esempio di Berlino, dove si sono impiegati sei anni per costituire un'area direzionale e si faceva il paragone con presunti ritardi nella realizzazione dell'area Cogne. Ricordato brevemente che un sito siderurgico è diverso da un'area edificabile urbana - non fosse altro perché è necessario fare prima una bonifica dell'area, che ha ed ha avuto dei tempi tecnici non brevi -, io penso che questa Amministrazione abbia alle spalle una storia di riconversione delle aree industriali che ci può consentire di dire che non ci sono molti altri esempi positivi a livello nazionale paragonabili al nostro.
Infine, non mi resta che compiacermi per un apprezzamento espresso da un rappresentante di Forza Italia verso un Governo socialdemocratico, anche perché, le grandi opere Schroeder le ha fatte e non si è fermato alla politica dell'annuncio, come mi pare stia avvenendo in parte, in questo Paese, in questo periodo (soprattutto da parte di alcuni).
L'abolizione della "CREL". Penso che rispetto a questo bisogna prendere atto che la "CREL" non ha funzionato, ma ne prendo atto con dispiacere perché, quando è stata votata questa legge, io ero fra i sostenitori; ero un sostenitore rispetto al ruolo e alle funzioni della concertazione perché quanto si diceva nell'articolo 1 di quel disegno di legge: "promuovere sedi permanenti di confronto con enti e forze economiche e sociali interessate allo sviluppo economico? lo abbiamo riconfermato nel "Patto per lo sviluppo", che ripropone una volontà politica di questa Giunta che non è cambiata, che si è anche realizzata con una serie di atti concreti. L'articolo 19 non fa altro che ricordare questo e qui mi associo alle preoccupazioni che ieri il Consigliere Martin aveva espresso in relazione alla lettera della CISL, però io ritengo che all'interno di quella lettera ci sia un fraintendimento di fondo che è bene chiarire.
Il fraintendimento è legato al fatto che la "Chambre" non ha ruoli di concertazione sostitutivi rispetto a quelli che sono attribuiti al "Patto per lo sviluppo", cioè non c'è correlazione fra soppressione della "CREL" e nascita della "Chambre", semmai tramite l'articolo 19 si riconferma il "Patto per lo sviluppo" come sede della concertazione tra Regione, organizzazioni sindacali ed imprenditori e si rafforza, con un riconoscimento legislativo, la concertazione in Valle. C'è indubbiamente confusione, ma va fugata perché sono due cose diverse. Ricordavo prima che le funzioni della "CREL" non hanno funzionato, se dovessimo fare un referendum, non dico un sondaggio in questo Consiglio, non so quanti consiglieri riterrebbero che la "CREL" abbia svolto un ruolo positivo, ma non per come è stato costruito il dispositivo di legge allora, ma per come questo organismo ha funzionato.
Per quanto riguarda infine le questioni legate all'emendamento proposto da Forza Italia, relativo all'articolo 6, comma 8, punto b): "Coloro che abbiano in atto un contenzioso con la Chambre", mentre il testo originario stabilisce che non sono eleggibili nella "Chambre" coloro che abbiano rapporti creditizi o debitori nei confronti della "Chambre", qui ci troviamo di fronte ad un caso di conflitto di interessi e come tale ritengo vada mantenuta la disposizione prevista nel disegno di legge, licenziato dalla II Commissione e questo anche per un motivo: qualora noi dovessimo andare a modificare questo articolo nel senso indicato da Forza Italia, entreremmo in contraddizione con quanto ha previsto nell'emendamento all'articolo 6 la II Commissione. Originariamente si diceva che l'incompatibilità era per i dipendenti della "Chambre" e basta, mentre l'emendamento proposto dalla II Commissione specifica che l'incompatibilità è per i dipendenti statali ed i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, salvo i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 6 che sarebbero consumatori e sindacato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire rafforzare nella legge il concetto di evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi, quindi credo che la formulazione che è stata approvata dalla commissione vada mantenuta per le motivazioni che dicevo.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato, nel nuovo testo della IV Commissione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Beneforti sull'articolo 1.
Beneforti (PVA-cU) Innanzitutto chiedo scusa per avere lasciato ieri sera l'aula consiliare prima del termine dei lavori del Consiglio, ma non stavo bene, anche oggi forse me ne andrò prima della fine dei lavori.
Lo so anch'io, Assessore Ferraris, che le Camere di Commercio hanno lontane origini nel tempo, perché e come sono state utilizzate e perché sono state costituite e poi utilizzate. Certamente nel 1945, quando in Valle d'Aosta è stata abolita la Camera di Commercio, chi allora predisponeva le leggi non voleva ripetere l'esperienza del periodo fascista. Questa è la realtà! Perché quale funzione hanno avuto le Camere di Commercio nel periodo fascista? Bisognerebbe andare a fare ricerche su certe situazioni che si sono verificate in quel periodo. Detto questo, dico solo che non possiamo che confermare quanto ieri ho asserito sulle Camere di Commercio e i motivi per i quali voteremo contro questo disegno di legge.
Ho ascoltato gli interventi che sono stati fatti e la replica dell'Assessore, ho letto gli appunti dell'intervento di ieri sera del Consigliere Cerise, ho letto praticamente tutto, ma la mia opinione non è cambiata. Ritengo che si sia voluto giustificare il motivo per il quale si era arrivati nel 1998 ad iniziare a parlare della ricostituzione della Camera di Commercio in Valle d'Aosta, poi dal 1993 al 1998 su quella famosa legge n. 580 come si è espressa la Valle d'Aosta? Ha partecipato al confronto e al dialogo? La riteneva giusta? In quel momento in cui veniva fuori questa legge per ricostituire la Camera di Commercio aveva la riserva mentale? No.
C'è stata in seguito su richiesta dell'imprenditoria locale. Ritengo che, se si voleva portare avanti e dare un rilancio allo sviluppo economico, sociale e occupazionale in Valle d'Aosta, bastava e basta far funzionare le strutture esistenti. Quando è stata costituita la "CREL", quale enfasi è stata messa!
Quando è stato fatto il "Patto per lo sviluppo", quando si è parlato di concertazione, quale enfasi è stata messa anche sul ruolo delle organizzazioni sindacali dell'imprenditoria locale! Poi tutto quello che si è detto non va più bene e si viene meno anche alle prerogative statutarie che erano previste! Tutto questo "girarci intorno" per giustificare il perché si è rifatta la Camera di Commercio, che si è detto porterà un grande sviluppo in Valle d'Aosta, stimolerà i nostri imprenditori… ebbene, vedremo quale sviluppo avrà la Valle d'Aosta e l'ho detto ieri vedremo anche quanto ci costerà questa operazione perché le risorse economiche se non le mette a disposizione la Regione… credo che le imprese locali non "metteranno fuori" soldi.
Non è che abbia sfiducia nel mondo imprenditoriale, ma vivo qui da tempo e ho visto che non abbiamo un'imprenditoria locale, la nostra è un'imprenditoria assistita che vive per il supporto che dà la Regione. Andiamo a rileggerci tutte le leggi che abbiamo fatto per il commercio, per l'artigianato, per la piccola e media industria e vediamo cosa l'imprenditoria ha messo di suo! Non mi venite allora a giustificare che ora si riparte in pieno e si dà un grande sviluppo occupazionale ed economico alla Valle d'Aosta; diciamo che si è voluto fare un'operazione politica, non voglio dire partitica, ma un'operazione che rasenta l'interesse elettorale e clientelare e non mi si venga a dire che oggi, rilanciando la "CREL", il "Patto per lo sviluppo", l'Assessorato dell'industria e commercio non poteva adempiere agli obblighi che oggi si danno alla Camera di Commercio!
Credo che l'Assessorato sia stato "spogliato" e che alla fine sarà soppresso. La Camera di Commercio deve svolgere tutte quelle funzioni che ha elencato l'Assessore e io vorrei capire cosa ci sta a fare l'Assessorato dell'industria: gli rimane da fare solo la Fiera del legno! Signori miei, allora diciamocelo! Io ripeto e concludo: voteremo contro perché siamo convinti che le strutture che la Regione si era data potevano essere rilanciate e messe nelle condizioni di andare avanti.
Si è fatto un passo avanti - lo ha detto il Presidente il 1° maggio quando ha consegnato le medaglie ai maestri del lavoro. Il Presidente pensa che si farà un ulteriore passo, come quello che è stato fatto, costituendo la Camera di Commercio? Io mi auguro che si possa andare più avanti, ma noi, quando - noi che facciamo sempre un discorso di difesa delle nostre prerogative - a queste prerogative si finisce per rinunciare al nostro interno, non possiamo essere d'accordo. Pertanto confermo il voto contrario del nostro gruppo.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
All'articolo 6 abbiamo tre emendamenti presentati dalla II Commissione, di cui do lettura:
Emendamenti Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di venticinque componenti, secondo quanto previsto nello Statuto. Le funzioni di componente del Consiglio non sono delegabili.".
Il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 spetta la nomina di un solo componente del Consiglio.".
La lettera a) del comma 8 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"a) i dipendenti della Chambre, i dipendenti statali ed i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, salvo i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 6;".
Abbiamo inoltre un emendamento presentato dal gruppo di Forza Italia, di cui do lettura:
Emendamento Si modifica:
Articolo 6, comma 8, punto b):
"Coloro che abbiano in atto un contenzioso con la Chambre?.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (FI) Penso che l'emendamento sia abbastanza semplice e di facile comprensione in quanto è testuale. Rispetto alla previsione contenuta nel disegno di legge, che impedisce di assumere incarichi all'interno della Camera se si hanno rapporti di debito e credito, riteniamo che sia più corretto limitare questa previsione a quelli che possono essere i contenziosi che derivino da rapporti di debito e credito.
Perché diciamo questo? Perché, nel momento in cui la Camera deve essere l'espressione di quelle che sono le categorie economiche, è quanto meno paradossale impedire ad imprenditori, sul presupposto che possono avere ottenuto finanziamenti, sul presupposto che possono avere in essere rapporti di servizio piuttosto che di fornitura alla Camera stessa, di non partecipare alle vicende gestionali della Camera.
Ci sembra una norma pesante e fuori luogo in questo contesto, di conseguenza riteniamo di modificarne il senso a quelli che sono i momenti del contenzioso che evidenziano una conflittualità fra questi soggetti e la Camera stessa. Queste sono le motivazioni che ci hanno portato a proporre l'emendamento.
Presidente La parola all'Assessore all'industria, artigianato ed energia, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) Come avevo già chiarito in sede di discussione generale, ritengo di non accogliere questo emendamento proprio perché la ragione del punto b) del comma 8 dell'articolo 6 è: il fatto che non si verifichi un conflitto di interessi fra un'eventuale impresa e la Camera di Commercio.
Questo non vuol dire che se un imprenditore deve usufruire di servizi della Camera, entri in questa condizione, è cosa diversa e quindi come tale riteniamo, proprio sulla base di questo principio, così come riaffermato in un altro emendamento proposto dalla II Commissione, che ci debba essere una coerenza rispetto all'articolo stesso e di conseguenza propongo il mantenimento del testo così come licenziato dalla IV Commissione e con gli emendamenti proposti dalla II Commissione.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento del gruppo di Forza Italia:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 9
Favorevoli: 3
Contrari: 6
Astenuti: 18 (Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cuc, Ferraris, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Viérin D.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo adottato dalla IV Commissione con gli emendamenti della II Commissione:
Articolo 6 (Consiglio)
1. Il Consiglio, che è l'organo rappresentativo di base, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
b) approva i regolamenti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Chambre;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.
2. Il Consiglio è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di venticinque componenti, secondo quanto previsto nello Statuto. Le funzioni di componente del Consiglio non sono delegabili.
3. La designazione dei componenti del Consiglio, entro il termine previsto dalla Giunta regionale, è effettuata:
a) dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, della l. 580/1993;
b) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
c) dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
d) dagli ordini professionali interessati alle finalità della Chambre e definiti dallo Statuto.
4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 spetta la nomina di un solo componente del Consiglio.
5. Qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro il termine fissato, ovvero siano incomplete, alla designazione dei componenti provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.
6. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
7. Possono essere nominati componenti del Consiglio i cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e che godano dei diritti civili, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società che operano negli specifici settori dell'economia locale;
b) essere esperti con consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale sono designati;
c) esercitare una libera professione nell'ambito del territorio regionale, con l'iscrizione al relativo albo professionale.
8. Non sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio:
a) i dipendenti della Chambre, i dipendenti statali ed i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, salvo i rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 6;
b) coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Chambre;
c) i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri o assessori regionali;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.
9. La perdita dei requisiti di cui al comma 7 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 8, lettere b) e d), comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.
10. I componenti del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 8, lettere a) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
All'articolo 7 ci sono due emendamenti presentati dalla II Commissione, di cui do lettura:
Emendamenti Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta è l'organo esecutivo della Chambre ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a un terzo dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dallo Statuto. Le funzioni di componente della Giunta non sono delegabili.".
Il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Giunta può essere convocata su richiesta di almeno quattro componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.".
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:
Articolo 7 (Giunta)
1. La Giunta è l'organo esecutivo della Chambre ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a un terzo dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dallo Statuto. Le funzioni di componente della Giunta non sono delegabili.
2. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie:
a) agricoltura;
b) artigianato;
c) commercio;
d) industria;
e) turismo.
3. La Giunta è eletta dal Consiglio e ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
4. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per tre sole volte.
5. La Giunta esercita i seguenti compiti:
a) predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) predispone e approva la dotazione organica della Chambre e adotta i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale;
c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
d) esercita tutte le funzioni e le attività previste dalla presente legge e dallo Statuto che non rientrino espressamente tra quelle riservate al Consiglio o al Presidente.
6. La Giunta delibera in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
7. La Giunta può essere convocata su richiesta di almeno quattro componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'allegato A:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Possiamo procedere alle dichiarazioni di voto. Non vedo alcun consigliere iscritto a parlare; se nessuno fa la dichiarazione di voto, devo sospendere un attimo il Consiglio perché vorrei farla io ma, essendo qui, in Presidenza, non la posso fare e, non essendoci sostituti, chiedo il tempo di arrivare alla mia postazione.
Si dà atto che dalle ore 10,26 presiede il Segretario Squarzino Secondina e che dalle ore 10,29 presiede il Presidente Louvin.
Presidente La parola al Vicepresidente Lattanzi.
Lattanzi (FI) Intanto c'è da dire che è stato un dibattito importante, come d'altronde è importante è l'oggetto di questa discussione. L'oggetto è la Camera di Commercio sulla quale, al di là delle posizioni ideologiche espresse dal Consigliere Beneforti, abbiamo sentito comuni intenti di far svolgere un ruolo importante a questo organismo, di riconoscere la necessità di questa struttura, che sono evidentemente aspetti positivi di un provvedimento di questo tipo.
Devo dire che ieri sera abbiamo lasciato quest'aula con un giudizio sospensivo su questo provvedimento proprio perché condividiamo l'obiettivo della nascita di una Camera di Commercio in Valle d'Aosta che può diventare un fattore importante per l'economia. Ieri abbiamo espresso tutta una serie di perplessità, di obiezioni, abbiamo fatto delle proposte che non sono state accettate e devo dire, anche a nome del gruppo, che molte perplessità sono rimaste. Non sono - vorrei chiarirlo - perplessità ideologiche, di contrapposizione del "teatro" della politica, anche se il suo ruolo e il suo partito politico, Assessore, sono molto distanti dalle nostre visioni; lei parlava di una Giunta socialdemocratica che ha lavorato bene, noi diciamo di una Giunta socialdemocratica che secondo noi non ha ben lavorato. Bisognerebbe avvisare anche i colleghi della "Stella Alpina" che siete un Governo socialdemocratico, così potrebbero essere magari d'accordo di parteciparvi…
(commenti di alcuni consiglieri, fuori microfono)
… Schroeder… allora ho capito male, mentre governavo l'aula… Diceva che era nel programma di legislatura di questa maggioranza la nascita di questa Camera di Commercio, ricordava le motivazioni storiche, peraltro riprese anche da alcuni colleghi, o meglio le vicissitudini storiche del ruolo di questo ente.
Le nostre perplessità sono aumentate in seguito ad alcune sue dichiarazioni che mi permetto di riprendere: lei ha detto che il programma di legislatura prevedeva di demandare alla costruenda Camera di Commercio l'attuazione delle politiche dell'Amministrazione perché all'Amministrazione rimarrebbe l'indirizzo e la programmazione, così come ha detto che questo diventa il luogo della democrazia economica e che qui i voti si pesano per gli iscritti delle varie associazioni; parla di un ruolo che deve far diventare la Regione una "regione leggera", non più "regione-centrica", che deve demandare agli enti economici della Valle d'Aosta un ruolo importante per far diventare la Regione da centralistica ad organismo poliedrico per i confronti sulle politiche dell'economia.
Vede, Assessore, la prima perplessità, che ieri ci faceva esprimere il dubbio che questo diventasse un "carrozzone", non si basa sulla scarsa fiducia negli imprenditori, che noi conosciamo e con i quali abbiamo parecchie affinità di visioni, ma nell'organo politico che costruisce i carrozzoni nei quali poi gli imprenditori di fatto non hanno l'opportunità di decidere.
Ne abbiamo già alcuni esempi, ricordavamo ieri il "Centro Sviluppo" in cui partecipano gli imprenditori e le associazioni di categoria, dove le parole si sprecano, ma le azioni non compaiono. Abbiamo già detto ieri che se il ruolo di questo ente nascente fosse stato per volontà politica diverso, lo avremmo potuto notare dalla soppressione di enti che riteniamo oggi dei doppioni, come il "Centro Sviluppo" ed altri enti strumentali per la promozione dell'economia in luoghi in cui si dovrebbe dibattere per programmare, pianificare, per essere consultato da chi deve prendere le decisioni, poi lei ha disegnato le altre funzioni, che sono quelle della certificazione, della rappresentanza, oltre al momento di sintesi delle istanze delle varie categorie.
Io direi che, tolta la certificazione, che passerà dall'Assessorato alla Camera di Commercio, crediamo che quel ruolo, che lei dice di sintesi delle rappresentanze per lo sviluppo dell'economia valdostana, di fatto abbia già fallito, non perché sia sbagliata l'idea, ma perché è sbagliato il vostro modo di operare rispetto a queste realtà. Ha parlato poi di collegamenti internazionali alla Camera di Commercio e anche qui ricordo che le stesse identiche parole le ha utilizzate per incensare l'attività del "Centro Sviluppo", così come il ruolo di "Osservatorio dell'economia valdostana", anche queste sono parole già sentite per altri organi strumentali della Regione.
Ha poi fatto una battuta sulla riduzione delle tasse, che il mio collega Frassy ieri accennava, e lei si augurava che questa auspicata, anche dai Valdostani, riduzione delle tasse, e quindi momento importante per il benessere dei cittadini, non diventasse una riduzione del Welfare e dell'assistenza sociale che è un dibattito di questi giorni. Proprio stamani i giornali commentavano la promozione alla Camera del provvedimenti che indirizza il Governo verso una riduzione dell'IRPEF al 33 e al 22 percento per tutti gli Italiani, quindi anche i Valdostani potranno beneficiare finalmente di questa opportunità.
La domanda che sorge spontanea, e che sarà il tema che il prossimo Consiglio porteremo in quest'aula, è come facciamo a mantenere tutti questi carrozzoni perché a una diminuzione delle tasse deve contrapporsi un'oculata gestione delle risorse da parte dell'Amministrazione regionale di apparati che ora si moltiplicano, ma che vorremmo venissero razionalizzati.
Vede, se la Camera di Commercio diventasse la riduzione dell'apparato, la riorganizzazione delle risorse strumentali della Regione per la consultazione, per il confronto delle idee, per la parte consultiva e progettuale, saremmo molto più convinti nel votare questo provvedimento, ma così non è.
Non so se è un "carrozzone elettorale", ma è un "carrozzone" senz'altro, dove so di per certo che ci saranno dei gettoni di presenza e dove verranno coinvolte molte persone che sono già coinvolte come consulenti e assistenti di progetti per gli altri enti. Certo è che nelle motivazioni che lei citava dell'abolizione della "CREL" ci sono molte delle argomentazioni che ci inducono ad avere grandi perplessità rispetto a questo provvedimento, non rispetto all'obiettivo, ma allo strumento che state creando e in particolare al metodo che state utilizzando per dare vita a questo organo che potrebbe avere un ruolo importante, ma che, secondo noi, per come l'avete impostato, per la diffidenza nell'autonomia degli organi economici di questa Regione, conferma la vostra sfiducia nel settore imprenditoriale valdostano. Siete voi che pensate di dover fare i "padri tutelari" dell'economia valdostana e quindi mettete in ogni organo dell'economia la vostra presenza; siete voi che non ritenete che questo provvedimento possa essere fin da subito un momento di consultazione e di confronto degli organi economici, ma avete bisogno di essere lì come faceva lo Stato con la Regione e vi lamentavate.
Voi, portatori dell'autonomia, sostenitori del concetto di federalismo e del principio di sussidiarietà, siete voi che oggi approvate un provvedimento che si "prende" 18 mesi per vedere come va a finire questo organo consultivo! Noi l'avremmo fatto in maniera diversa, noi avremmo creato con questo strumento l'opportunità per razionalizzare gli enti strumentali della Regione.
Noi avremmo voluto dare fiato realmente all'economia valdostana dando un supporto consultivo, mentre qui si parla di un atto burocratico per dire che a fine legislatura si è fatto anche questo, come da programma, ma in realtà non cambierà nulla nell'economia valdostana! Non siamo quindi contrari all'istituzione della Camera di Commercio, siamo diffidenti sul metodo che voi state utilizzando, ma siamo soprattutto diffidenti verso il vostro modo di gestire queste istanze che provengono da una società economica valdostana che soffre in attesa che voi finiate la vostra legislatura, un'economia valdostana che attende delle risposte e che non le ha, un'economia valdostana che ha bisogno di più di quella autonomia di cui vi riempite tanto la bocca, ma che siete per cultura molto poco propensi a concedere.
Molto bravi a Roma a piangere, molto meno bravi a concedere la sussidiarietà sul territorio regionale! Noi non crediamo che con questo provvedimento la Regione diventi più "leggera", noi non crediamo che questo sia il provvedimento giusto. Noi non siamo contrari alla Camera di Commercio, noi ci asterremo sul provvedimento n. 149.
Président Je soumets au vote le projet n° 149:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.