Oggetto del Consiglio n. 2592 del 17 aprile 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2592/XI Proposta di legge: "Disciplina del referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale".
Articolo 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
Articolo 2 (Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)
1. Entro cinque giorni dalla data di approvazione della legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo della legge al Presidente della Regione, indicando se l'approvazione è avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
2. Entro cinque giorni dalla data di trasmissione, il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con la seguente intestazione:
"Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante "(titolo della legge)", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del …,", completata con l'indicazione di cui ai commi 3 o 4.
3. Qualora l'approvazione della legge sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, l'intestazione della legge è completata con l'indicazione "con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei suoi componenti.", seguita dall'avvertenza che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può richiedere che si proceda al referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale e dalla presente legge.
4. Qualora l'approvazione della legge sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, l'intestazione della legge è completata con l'indicazione "con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.", seguita dall'avvertenza che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quindicesimo degli elettori della regione può richiedere che si proceda al referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale e dalla presente legge.
5. Dalla data di pubblicazione della legge decorrono i tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste.
Articolo 3 (Determinazione del numero di elettori necessari per la richiesta di referendum)
1. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui all'articolo 2, comma 2, sullo stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione del Presidente della Regione relativa al numero di elettori della regione corrispondenti a un cinquantesimo o a un quindicesimo degli elettori aventi diritto al voto, risultanti dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali, effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni.
Articolo 4 (Contenuto della richiesta di referendum)
1. La richiesta di referendum contiene il titolo della legge regionale, approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare e cita la data della sua approvazione da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.
2. La richiesta di referendum deve pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.
Articolo 5 (Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum)
1. Qualora, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2, non sia stata presentata richiesta di referendum, il Presidente della Regione promulga la legge con la seguente formula:
"Il Consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
(testo della legge).
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.".
Articolo 6 (Richiesta di referendum di un quinto dei consiglieri regionali)
1. Qualora la richiesta di referendum sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio, il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.
2. La richiesta di referendum è corredata dalla designazione di due delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. Il Segretario generale del Consiglio regionale, di seguito denominato Segretario generale, redige processo verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente elezione di domicilio dei delegati presso il rispettivo gruppo consiliare in Consiglio regionale. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.
4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è allegato alla richiesta di referendum e l'altro è consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.
5. Il Segretario generale dà immediata comunicazione della richiesta di referendum al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione che ne dà notizia entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione e procede, ove sia decorso il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 5, all'indizione del referendum ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 7 (Richiesta di referendum degli elettori della regione)
1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum, almeno tre e non più di cinque elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori, presentano alla Segreteria generale del Consiglio regionale:
a) la comunicazione di iniziativa di referendum, contenente le indicazioni di cui all'articolo 4 e recante in calce la firma dei promotori, autenticata ai sensi dell'articolo 9;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della regione.
2. All'atto della presentazione dell'iniziativa di referendum, i promotori indicano anche il nome, il cognome e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai fini di cui all'articolo 8. Dell'indicazione dei delegati è dato conto nel verbale di cui al comma 3.
3. Il Segretario generale redige processo verbale della presentazione dell'iniziativa di referendum, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale è sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale.
4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è conservato agli atti dell'ufficio e l'altro è consegnato ai promotori a prova dell'avvenuta presentazione.
5. Il Segretario generale dà immediata comunicazione dell'iniziativa di referendum al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione che ne dà notizia entro cinque giorni nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 8 (Delegati)
1. I delegati di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, rappresentano i sottoscrittori della richiesta di referendum. In particolare, i delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;
c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.
2. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 9 (Raccolta e autentica delle firme)
1. Le firme degli elettori della regione a corredo della richiesta di referendum sono apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e contengono in epigrafe, a stampa, la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 4.
2. I fogli devono essere presentati per la vidimazione alla Segreteria generale del Consiglio regionale a cura dei delegati di cui all'articolo 7, comma 2. Il Segretario generale appone sui fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati entro due giorni dalla data di presentazione.
3. Sui fogli, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullità, sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonché il Comune della regione nelle cui liste elettorali è iscritto.
4. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e dai consiglieri regionali della Valle d'Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
5. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tale ultimo caso essa indica il numero delle firme complessivamente autenticate.
6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
7. Alla richiesta di referendum i delegati di cui all'articolo 7, comma 2, allegano i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della regione. I sindaci rilasciano i certificati entro due giorni dalla relativa richiesta.
Articolo 10 (Deposito della richiesta di referendum degli elettori della regione)
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 5, i delegati di cui all'articolo 7, comma 2, depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale i fogli vidimati contenenti le firme degli elettori della regione, autenticate ai sensi dell'articolo 9.
2. I delegati corredano i fogli e la documentazione allegata con una propria dichiarazione, sottoscritta davanti al Segretario generale, attestante:
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
b) il numero delle certificazioni allegate.
3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.
4. Il verbale è redatto in duplice originale di cui uno è allegato alla richiesta di referendum e l'altro è consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.
Articolo 11 (Verifica della richiesta di referendum)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal deposito dei fogli su cui sono state apposte le firme degli elettori, verifica la regolarità delle firme, il loro numero, la loro autenticazione, nonché la validità della documentazione allegata.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiara nulle le firme:
a) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
b) non regolarmente autenticate o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione.
3. Entro il termine di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dà atto con processo verbale della verifica effettuata. Il verbale è trasmesso ai delegati di cui all'articolo 7, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro cinque giorni, ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 12 (Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum)
1. Qualora nel verbale di cui all'articolo 11, comma 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attesti l'illegittimità della richiesta di referendum, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 5, è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula:
"Il Consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;
La richiesta di referendum presentata, ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale, in data..., è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con atto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione numero …, in data …;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
(testo della legge).
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.".
Articolo 13 (Indizione del referendum)
1. Qualora nel verbale di cui all'articolo 11, comma 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attesti la legittimità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del verbale dell'Ufficio di Presidenza, ad indire il referendum con decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il Presidente della Regione fissa la data del referendum in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, di un'altra legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente della Regione può ritardare, fino a quattro mesi oltre il termine previsto dal comma 2, l'indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori della regione per il medesimo giorno.
Articolo 14 (Quesito da sottoporre a referendum)
1. Il testo del quesito da sottoporre a referendum consiste nella seguente formula:
"Approvate la legge regionale di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante "(titolo della legge)", approvata dal Consiglio regionale nella seduta del…, con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione numero..., in data...?".
2. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.
Articolo 15 (Svolgimento della votazione)
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con d.p.r. 223/1967.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.
Articolo 16 (Uffici di sezione e operazioni di scrutinio)
1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano improrogabilmente entro le ore venti del giorno stesso.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.
5. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 4 provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del referendum. Il mandato è autenticato ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 17 (Schede di votazione)
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono conformi ai modelli riprodotti negli allegati A e B alla presente legge e recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito formulato ai sensi dell'articolo 14, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: "SI/OUI" - "NO/NON".
2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora si svolgano più referendum contemporaneamente, all'elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'ufficio di sezione osserva, per le operazioni di scrutinio, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 13, comma 1.
Articolo 18 (Ufficio regionale per il referendum)
1. Presso il Tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 13, comma 1. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il Presidente del Tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della regione, l'ufficio regionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari. Un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, mentre l'altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Presidenza della Regione.
Articolo 19 (Proclamazione dei risultati del referendum)
1. L'ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti favorevoli e un minor numero di voti contrari, ovvero che il numero di voti favorevoli è minore o uguale al numero di voti contrari.
Articolo 20 (Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum)
1. Il Presidente della Regione, sulla base del verbale trasmesso dall'ufficio regionale per il referendum, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato un maggior numero di voti favorevoli, procede alla promulgazione della legge con la seguente formula:
"Il Consiglio regionale ha approvato con la maggioranza assoluta (con la maggioranza dei due terzi) dei suoi componenti;
Il referendum svoltosi in data... ha avuto esito favorevole;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
(testo della legge).
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.".
Articolo 21 (Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum)
1. Il Presidente della Regione, sulla base del verbale trasmesso dall'ufficio regionale per il referendum, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato un numero di voti favorevoli minore o uguale al numero di voti contrari, cura la pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. La legge regionale non approvata dal referendum decade.
Articolo 22 (Regime delle spese)
1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.
2. Le spese di cui al comma 1 sono rimborsate dalla Regione alle altre amministrazioni pubbliche in base a documentato rendiconto da presentare entro sei mesi dalla data di svolgimento del referendum.
Articolo 23 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), come modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni, e della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) e successive modificazioni.
Articolo 24 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 415.000, trovano copertura sul capitolo 22830 (Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale), che rientra tra quelli indicati nell'elenco coperto col fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Allegati A e B (Omissis)
Président Le projet de loi en question a reçu l'avis favorable unanime de la Ière et de la IIème Commission.
La parole au rapporteur, le Conseiller Piccolo.
Piccolo (SA) Data l'ora cercherò di essere breve. Dichiaro di intervenire anche a nome della maggioranza.
Mi corre l'obbligo innanzitutto in premessa sottolineare che il presente disegno di legge è stato fortemente ed unanimemente voluto dall'intera I Commissione, la quale si è avvalsa della fattiva collaborazione dell'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio che nell'occasione desidero ringraziare per l'impegno profuso nella predisposizione del testo; un disegno di legge dal contenuto molto tecnico che ha preso spunto da alcune leggi già vigenti quali quelle dell'Emilia Romagna, Sicilia, Calabria, Lombardia e Veneto-Friuli Venezia Giulia e quindi di leggi operanti che hanno avuto il visto di legittimità da parte degli organi di controllo. Desideravo fare queste doverose premesse prima di entrare nel merito del perché di questa proposta di legge che riguarda il cosiddetto "referendum confermativo?.
La recente legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, concernente: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano?, ha modificato gli statuti ad autonomia speciale.
Tra i principali obiettivi perseguiti dalla legge costituzionale va senza dubbio sottolineato il fatto che è stata sottratta dalla Costituzione la disciplina della "forma di governo delle Regioni a statuto speciale?, infatti prima era integralmente affidata agli statuti ed ora demandata a "leggi regionali statutarie?.
Per ciò che concerne la Valle d'Aosta, l'attribuzione di competenza in materia di "forma di governo? è stata fatta modificando l'articolo 15 dello Statuto speciale ed elencando come specificazioni le principali attribuzioni che sono state ricomprese nel termine "forma di governo regionale? e cioè:
- l'elezione degli organi regionali e la loro composizione;
- i rapporti fra detti organi;
- i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- l'iniziativa popolare e la disciplina del referendum abrogativo, propositivo e consultivo.
La modifica statutaria introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 ha inoltre previsto un "nuovo? referendum regionale: il "referendum confermativo? appunto. Le future leggi inerenti la materia di referendum abrogativo, consultivo e propositivo di "forme di governo?, di legge elettorale, eccetera, indicate nel II comma dell'articolo 15 dello Statuto speciale, potranno quindi essere sottoposte a "referendum confermativo?, la cui disciplina deve essere appunto prevista da un'apposita legge regionale. L'approvazione di una legge sul "referendum confermativo? è quindi da considerarsi necessaria affinché il Consiglio regionale possa procedere alla predisposizione delle leggi già citate prima, quindi posso dire, con un termine forse improprio, che si tratta di una proposta di "legge propedeutica? alle successive. Vorrei però precisare che il "referendum confermativo? non è un referendum obbligatorio, ma può essere richiesto da un certo numero di elettori della Regione o da un numero di componenti il Consiglio regionale.
Una proposta di legge, questa, che tende a disegnare l'iter per la richiesta di referendum, a regolare la formulazione del quesito referendario, a disciplinare l'indizione e lo svolgimento del referendum ed a stabilire le conseguenze dei diversi risultati. Per quanto attiene i 24 articoli contenuti nella proposta di legge, mi rifaccio alla relazione tecnica allegata che ritengo esaustiva. Prima di terminare preciso che la proposta di legge ha avuto ovviamente il parere unanime favorevole della I Commissione e anche quello della II Commissione.
Vorrei concludere con una considerazione personale: l'istituto del referendum è uno dei più importanti strumenti di democrazia diretta da parte dei cittadini, quindi a noi, rappresentanti delle istituzioni, pertanto il doveroso compito di legiferare, rispondendo così alle giuste richieste avanzate dalla collettività valdostana.
Président La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Voglio fare alcune riflessioni e su questo disegno di legge e sulla materia delle riforme istituzionali che questo disegno di legge apre.
Innanzitutto il relatore Piccolo mi permetterà una precisazione perché credo che sia incorso in un errore quando ha fatto riferimento a un disegno di legge di contenuto molto tecnico che ha preso spunto da alcune leggi già vigenti, quali quelle dell'Emilia Romagna, Sicilia, Calabria, Lombardia e Veneto: in realtà questo disegno di legge è ricopiato pari pari dalla legge del Friuli che in questo caso non viene citata. Sarebbe meglio quindi forse chiarire questo fatto: il nostro disegno di legge ricalca la legge del Friuli e su alcuni punti avevamo esaminato le alternative contenute in altre regioni quali sono quelle indicate nella relazione.
Come è noto - anche perché qualche mio intervento anche fuori da quest'aula aveva creato un po' di dibattito - mi ero permesso di "buttare un sasso nello stagno" per sollecitare l'approvazione di questa legge che oggi avviene finalmente, ma che mi fa dire che è un'approvazione per certi versi tardiva: quando in I Commissione ne avevamo discusso, alla presenza anche del Presidente Louvin, che grazie alla sua competenza illustrò le problematiche relative all'attuazione della legge costituzionale, eravamo agli inizi del mese di dicembre 2001, si prospettò come data utile per approvare questa legge la fine del mese di gennaio 2002. Questo perché? Per consentire di ragionare in maniera più pacata e tranquilla sulle riforme che devono essere fatte; invece ragioni legate alla conduzione dei lavori, ma soprattutto ragioni legate all'acquisizione di un parere, che avevo visto sempre ottenere nel giro di qualche ora - era capitato anche a me in un'altra occasione - e che stavolta ha tardato quindici, venti giorni - fra l'altro un parere, quello sulla compatibilità finanziaria, per certi versi superfluo perché non si può non trovare le risorse per non fare un referendum, essendo il costo del referendum una spesa necessaria, e l'ordinamento finanziario non può dire che non ci sono i soldi per fare un referendum o per fare le elezioni -, queste ragioni, dicevo, hanno appesantito ulteriormente l'iter di questo disegno di legge.
È un disegno di legge, su questo concordo con il relatore, essenzialmente tecnico, non contiene scelte politiche rilevanti se non alcune "cose" di dettaglio, peraltro in commissione proprio su queste "cose" di dettaglio mi ero riservato di presentare degli emendamenti che poi ho deciso neppure di presentare, anche perché si trattava di introdurre delle abbreviazioni di termini che appaiono a buon senso superflue, anche perché si fa riferimento ad un termine finale, cioè: entro il, entro quindici giorni, entro trenta giorni.
Abbreviare quel termine, quindi, avrebbe poco significato, anche perché è politicamente tranquillizzante il fatto che, una volta che siano richieste le firme, nessun Presidente della Regione potrebbe negare la possibilità di far svolgere il referendum in termini non solo giuridicamente accettabili, ma anche politicamente corretti perché si tratterebbe di una manchevolezza troppo grossa: la nostra democrazia, con tutti i suoi difetti, fortunatamente funziona: una "cosa" neppure immaginabile.
Penso quindi che non sia necessario proporre degli emendamenti e che già il testo di legge che è stato licenziato in commissione possa funzionare, spetterà a chi deve indire il referendum dosare i propri interventi in modo che il referendum riesca a svolgersi in tempo utile.
Voglio ancora fare un'ultima riflessione, questa sì di carattere più politico: non è che con questa legge si è iniziato a fare le riforme in questa Regione in attuazione delle nuove competenze statutarie. Approvata questa legge siamo a zero, prima eravamo sotto zero, cioè non avevamo lo strumento che ci consentiva di pensare alle riforme perché avevamo un impedimento giuridico. Oggi con questa legge togliamo solo l'impedimento giuridico che consentirà di fare le riforme.
Perché dico che questa legge è tardiva? Perché se avessimo approvato a gennaio, come si poteva tranquillamente fare, questa legge, avremmo avuto sei mesi di tempo utile per proporre, studiare, analizzare, eventualmente votare delle riforme istituzionali sulle nuove competenze che la Regione ha acquisito. A questo punto il lasso di tempo è assai più breve perché abbiamo tre mesi scarsi utili per fare questo lavoro.
Ricordo ai colleghi che questo lavoro peraltro almeno su un punto - e faccio una riflessione che è di carattere giuridico prima ancora che politico - va fatto perché in materia di referendum propositivo e di referendum consultivo abbiamo un vuoto legislativo. La Regione ha competenze su questi temi da quindici mesi e non abbiamo ancora legiferato, quindi abbiamo il dovere di legiferare per consentire a ciascun cittadino di esercitare i diritti che gli sono garantiti dallo Statuto speciale. Questa mi sembra una "cosa grossa", quindi rivolgo l'invito ai colleghi e a tutte le forze politiche - perché la materia istituzionale, come abbiamo detto più volte, non è una materia riservata solo alla Giunta o alla maggioranza, ma è una materia che deve riguardare tutti i consiglieri e tutte le forze politiche -: almeno su quel punto occorre legiferare per colmare un vuoto legislativo clamoroso.
C'è un secondo punto essenziale ed è quello dell'eventuale nuova legge sulla forma di governo. Qui non c'è un obbligo giuridico perché c'è una norma transitoria; c'è a mio avviso un'opportunità politica di esprimersi, direi un dovere politico di esprimersi, poi si può decidere di conservare il sistema attuale oppure di cambiare la forma di governo e conseguentemente la legge elettorale, ma credo che anche su questo punto, visto che è stata data una nuova competenza alla Regione, questa abbia il dovere politico di esprimersi e di dire: "il vecchio sistema va bene" oppure "il vecchio sistema non va bene e ne propongo uno nuovo", credo che questa sia una responsabilità a cui nessuno si debba sottrarre.
Un terzo problema, non di minore importanza, e che ha preoccupato di più i membri della I Commissione, è quello relativo alle pari opportunità.
Il nuovo Statuto contiene una norma in questo senso, sul significato di questa norma ho già visto dei pareri, che poi, come tutti i pareri di carattere giuridico, lasciano il tempo che trovano perché, quando un esperto deve fare un parere, soprattutto in una materia così delicata, può dire: "Io la penso azzurra", ma non posso escludere che un domani il TAR la pensi "rosa", quindi credo che il demandare ad un esperto giuridico, a un professore o a chicchessia la soluzione di questo problema sia un modo sbagliato per affrontarlo. Questa è una questione di scelta politica e anche qui credo che ogni forza politica debba pronunciarsi, debba dire cosa intende fare per dare attuazione a quella previsione costituzionale.
Credo che queste siano le "cose" essenziali. Oggi togliamo un impedimento, credo che da domani le forze politiche debbano interrogarsi, debbano proporre, debbano formulare dei disegni di legge che andranno esaminati ed approfonditi nelle sedi competenti. Per quanto ci riguarda, non ci sottrarremo a questa responsabilità.
Ripeto: le riforme istituzionali sono argomento di tutti, sono un argomento in cui tutti i gruppi devono dare il proprio contributo, quindi noi daremo il nostro contributo, presenteremo nelle prossime settimane un disegno di legge che servirà da stimolo e da base di discussione. Noi speriamo di discutere di quel disegno di legge e di altri disegni di legge, che noi auspichiamo di vedere portati all'attenzione prima della commissione competente, poi del Consiglio, e di confrontarci su una materia che appartiene a tutti.
Président La parole au Conseiller Nicco.
Nicco (GV-DS-PSE) Il disegno di legge n. 152, sottoscritto da tutti i membri della I Commissione - capita ancora qualche volta che ci siano degli argomenti sui quali troviamo un largo accordo -, consente infine di dare attuazione al comma quarto dell'articolo 15 dello Statuto speciale. Un comma, questo, che contiene un principio importante di democrazia: è sicuramente doveroso che su leggi fondamentali, come quelle che sono indicate nel comma secondo dello stesso articolo e cioè forma di governo, modalità di elezione del Consiglio, rapporti fra gli organi della Regione ed i vari referendum, i cittadini abbiano la possibilità di esprimersi direttamente.
Non metterei tuttavia neanch'io troppa enfasi su questo disegno di legge, che pure a me pare più che altro un atto dovuto di carattere eminentemente tecnico: se non avessimo proceduto in tal senso, avremmo commesso una vera e propria omissione.
Fra l'altro, abbiamo impiegato anche troppo tempo, parecchio tempo, oltre un anno, essendo la legge costituzionale di riferimento quella del 31 gennaio 2001, con qualche rischio, se avessimo ulteriormente procrastinato l'approvazione di questa legge, di inapplicabilità della stessa per mancanza dei tempi necessari. Vedremo poi se, oltre allo strumento referendario che oggi ci accingiamo ad approvare, ci sarà anche la materia da sottoporre a referendum e cioè se questa legge sarà propedeutica a qualche cosa o meno.
Oggi abbiamo piena competenza in materia. I colleghi ricorderanno che all'inizio della discussione sulla legge 31 gennaio 2001 non era così. Ricorderanno i colleghi che il Parlamento aveva tentato di imporre a tutte le regioni un sistema elettorale uniforme imperniato sull'elezione diretta del Presidente della Regione. Oggi, pare che anche su questo tema ci sia qualche ulteriore - che io giudico sensata - riflessione. Era un'uniformazione contro la quale ci siamo battuti con successo anche se nel testo approvato poi, oggi articolo 15, alcuni elementi negativi sono sicuramente rimasti, ma su ciò avremo modo di tornare quando e se affronteremo la questione nel merito. Oggi ci limitiamo ad esprimere il nostro consenso al disegno di legge n. 152.
Président D'autres conseillers? La discussion générale est close.
On passe à l'examen du projet de loi, article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'annexe A:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'annexe B:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.