Oggetto del Consiglio n. 209 del 20 maggio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 209/77 - RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE E SUGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE MATERNE DIPENDENTI DALLA REGIONE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riapprovazione, con modificazioni, del disegno di legge regionale n. 288: Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha restituito, non vistato, il provvedimento n. 103 in data 16 marzo 1977, con il quale il Consiglio regionale aveva approvato il disegno di legge regionale recante norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione.
I rilievi, contenuti nella nota n. 254 del 21.4.1977, concernono gli articoli 4, 9, 11, 13, 18 e 21 della legge regionale in argomento.
I rilievi concernenti gli articoli da 4 a 13 si riferiscono tutti a norme attinenti all'ordinamento del personale direttivo e docente che, secondo il rappresentante del Ministero dell'Interno, discostandosi dalla legislazione dello Stato potrebbero creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle analoghe insegnanti statali, il cui stato giuridico deve applicarsi nei confronti di quelle dipendenti dalla Regione.
Pur esprimendo alcune riserve sulla fondatezza, in particolare, della parte conclusiva dell'affermazione surriferita, si ritiene di dover apportare alcune modifiche al precedente testo legislativo.
In ordine al terzo comma dell'articolo 4 è stato rilevato che la legislazione statale non prevede l'esonero dall'insegnamento per le docenti incaricate di collaborare con il personale direttivo.
Sembra opportuno, al riguardo, non perdere di vista la struttura che al complesso delle scuole materne dipendenti dalla Regione si è inteso dare con l'allegato disegno di legge e le considerazioni che ne costituiscono la logica premessa, così come furono sinteticamente riportate nella relazione illustrativa del disegno di legge approvato nella seduta del 16 marzo u.s.: "tenuto conto dell'indubbia esigenza di assicurare alle scuole materne dipendenti dalla Regione ed al relativo corpo docente unità di indirizzi sino a completo consolidamento, è stata prevista una coordinatrice didattico-pedagogica con attribuzioni corrispondenti a quelle delle direttrici di scuola materna statale, assicurando il coordinamento periferico e il decentramento amministrativo, imposti dall'estensione territoriale della Regione, mediante l'impiego permanente e strutturato delle collaboratrici introdotte dal D.P.R. n. 416".
Si aggiunga che, in base ad una valutazione oggettiva delle condizioni ambientali - che legittimano, a' sensi dello Statuto speciale, l'adozione di norme integrative delle leggi dello Stato in materia di scuola materna - la soluzione di un'unica circoscrizione didattica, comprendente l'intero territorio regionale, è stata adottata nella considerazione che l'intera popolazione scolastica della scuola materna regionale non supera quella normalmente assegnata ad un circolo didattico; soluzione che, oltre tutto, ha il pregio di evitare al bilancio della Regione l'aggravio di spesa che avrebbe comportato l'istituzione di più circoscrizioni di dimensioni minori.
D'altro canto, motivi di coerenza funzionale richiedono, a causa dell'ampiezza della circoscrizione didattica e della dislocazione dei plessi scolastici molto dispersi, spesso ubicati in zone di alta montagna, non facilmente accessibili soprattutto nella lunga stagione invernale, una organizzazione dell'ufficio di direzione più articolata, lasciando maggiore spazio al ruolo dell'insegnante vicaria.
In ultima analisi, si tratta di una situazione singolare, diversa da quanto si verifica comunemente nel restante territorio nazionale, che giustifica l'esonero dall'insegnamento delle insegnanti collaboratrici, per lo meno quando ne ricorrano le condizioni e per il tempo necessario.
In questo senso è stata data una nuova formulazione al terzo comma dell'articolo 4.
L'articolo 9, nel testo già approvato dal Consiglio regionale, prevedeva l'estensione del riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale docente ai servizi prestati presso le scuole materne comunque vigilate, ritenendo che tale norma avrebbe realizzato una maggior perequazione tra insegnanti che, a prescindere dalla posizione giuridica del gestore della scuola, avevano operato in condizioni sostanzialmente non dissimili.
Si ritiene, tuttavia, di non riproporre l'articolo stesso, in quanto è stato rilevato il contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 2 del D.L. 19.6.1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26.7.1970, n. 576, che limita il riconoscimento ai soli servizi prestati nelle scuole statali e comunali.
I rilievi formulati all'articolo 11 (articolo 10 del nuovo testo) afferiscono ai commi terzo e quinto.
In ordine al terzo comma è stato rilevato che il ricorso a personale supplente per assicurare l'eventuale prosecuzione dell'attività educativa oltre il decimo mese non tiene conto che l'obbligo di servizio per il personale insegnante consente un solo mese di congedo ordinario. In considerazione del rilievo, si propone per il comma in argomento una diversa formulazione.
In ordine al quinto comma è stato osservato che la concessione in via normale di un giorno di vacanza infrasettimanale non trova riscontro nella normativa statale. Pur dissentendo dalle motivazioni del rilievo, non si ripropone il comma in argomento, in quanto la norma non attiene propriamente allo stato giuridico del personale, ma all'organizzazione dell'attività scolastica e del relativo calendario.
All'ultimo comma dell'articolo 12 (articolo 13 del testo precedente) è stata data una diversa, più corretta formulazione, in relazione al rilievo che la legislazione statale limita l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato.
L'articolo 18 (articolo 17 del nuovo testo) prevedeva la partecipazione ai comitati di comunità montana ed all'analogo comitato per il comune capoluogo di rappresentanti degli enti locali e dei consigli di quartiere. L'organo di controllo ha ritenuto che tale presenza contraddice la logica fondamentale della legge delega 30.7.1973, n. 477 e del conseguente decreto delegato D.P.R. 31.5.1974, n. 416 i quali hanno voluto, nell'ambito dei circoli e degli istituti, il solo intervento delle componenti scolastiche e delle famiglie, con esclusione dei rappresentanti delle forze sociali, la cui presenza è assicurata esclusivamente a livello dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
Il nuovo testo dell'articolo in argomento si adegua al contenuto del suddetto rilievo, limitando alle sole componenti docente e familiare la partecipazione ai comitati di comunità montana ed all'analogo comitato del comune capoluogo della Regione, sostitutivi dei comitati di interclasse.
La norma finanziaria è stata riformulata quantificando l'ammontare della maggiore spesa derivante alla Regione dall'applicazione della legge. Con riferimento all'istituzione dell'ufficio di coordinamento didattico pedagogico vengono istituiti appositi capitoli di bilancio per le singole spese relative al personale di segreteria: stipendi, indennità ed assegni fissi; indennità di missione e spese di viaggio; compensi per lavoro straordinario.
La copertura delle maggiori spese è assicurata con le maggiori entrate accertate sul capitolo 60.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra i motivi che hanno suggerito alla Giunta di ripresentare all'approvazione del Consiglio questo disegno di legge che era già stato approvato dal Consiglio nel corso dell'adunanza del 16 marzo c.a., ma che non aveva avuto il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Fa presente che la Giunta regionale ha ritenuto di accogliere, pur con i dovuti accorgimenti, le osservazioni dell'organo di controllo, per non ritardare l'iter di questa legge così attesa dal corpo insegnante.
Il Consigliere LUSTRISSY, pur annunciando il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari al disegno di legge, sottolinea il pericolo che l'accettazione dei rilievi mossi dall'organo di controllo possa diminuire le competenze della Regione in materia scolastica.
Ritiene inaccettabili i rilievi mossi all'articolo 18 che prevedeva la presenza nei comitati di comunità montana dei rappresentanti dei consigli di quartiere e degli enti locali.
L'organo di controllo ha ritenuto tale partecipazione in contrasto con la logica fondamentale della legge delega 30.7.1973, n. 477, e del conseguente D.P.R 31.5.1974, n. 416, che hanno previsto, nell'ambito dei circoli e degli istituti, il solo intervento delle componenti scolastiche e della famiglia, con l'esclusione delle forze sociali, la cui presenza è assicurata a livello di consigli scolastici distrettuali e provinciali.
A suo giudizio l'interpretazione data dall'organo di controllo è arbitraria e prevarica i confini e i limiti dell'attività di controllo nei confronti della Regione. Propone pertanto la riapprovazione dell'articolo 18 nella sua formulazione originaria.
Esprime preoccupazione per l'accoglimento dei rilievi mossi all'articolo 9 che, nella formulazione originaria, prevedeva il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne private.
Concludendo invita l'Assessore alla Pubblica Istruzione a ripresentare, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, un nuovo disegno di legge che chiarisca effettivamente quali sono le competenze della Regione in materia scolastica.
Il Consigliere CHINCHERE' annuncia il voto contrario del Gruppo comunista ritenendo il disegno di legge peggiorativo rispetto al precedente.
Critica il comportamento della Giunta e della maggioranza che hanno accettato supinamente le modificazioni suggerite dall'organo di controllo.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE, pur concordando con le preoccupazioni espresse dai Consiglieri Lustrissy e Chincheré sulla modificazione dell'articolo 18, ribadisce l'opportunità dell'approvazione, in tempi brevi, di questo disegno di legge, che ha come scopo di dare una sistemazione giuridica al personale delle scuole materne.
Invita il Consigliere Lustrissy a ritirare la proposta di riapprovazione dell'articolo 18 nel testo originario.
Il Consigliere CHINCHERE' stigmatizza il comportamento della Democrazia Cristiana nei riguardi di questa legge.
Il Consigliere BORDON respinge le critiche mosse al suo partito dal Consigliere Chincheré.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Socialista Italiano, in quanto non sono state recepite le richieste del P.S.I. avanzate durante la discussione del disegno di legge nel suo testo originario.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati con ventidue voti favorevoli e sette voti contrari (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà atto che gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono approvati con ventitré voti favorevoli e sette voti contrari (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trenta; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi)
Articolo 17 - Il Consigliere LUSTRISSY chiede che sia rimesso in votazione l'articolo 18 della legge precedente nel suo testo originario.
Il Consigliere CHINCHERE' annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista all'ex articolo 18, nel testo sottoriportato:
Art. 18
Comitato di comunità montana
In ogni comunità montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, del quale fanno parte:
a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della comunità montana;
b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella comunità, eletto dai genitori dei bambini;
c) un rappresentante nominato dal consiglio della comunità montana;
d) un rappresentante per ciascun Comune della comunità, sede di scuole materne regionali, nominato dal Consiglio comunale.
Analogo comitato è costituito nel Comune capoluogo della Regione.
Oltre alle insegnanti in servizio in detto Comune ed ai rappresentanti dei genitori dei bambini, ne fanno parte un rappresentante nominato dal Consiglio comunale ed un rappresentante nominato da ciascun consiglio di quartiere in cui siano istituite sezioni di scuola materna regionale.
La Presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Al comitato di comunità montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili.
Al comitato suddetto compete, inoltre, di formulare proposte:
a) al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico, di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 11, alla definizione dell'orario di funzionamento delle scuole comprese nell'ambito della comunità montana e alla formulazione dell'orario giornaliero delle insegnanti in servizio nelle scuole medesime;
b) agli enti competenti in merito all'organizzazione delle refezioni scolastiche e dei trasporti dei bambini.
Si dà atto che l'ex articolo 18 non è approvato con voti contrari sedici e voti favorevoli tredici (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi e Tripodi)
Si dà atto che l'articolo 17 (ex articolo 18) è approvato con voti favorevoli sedici e voti contrari sei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Di Stasi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Tripodi)
Si dà atto che gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 sono approvati con ventitré voti favorevoli e sei voti contrari (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi e Tripodi)
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i ventidue articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: trentuno;
Consiglieri votanti: trenta;
Voti favorevoli: ventitré;
Voti contrari: sette;
Astenutosi dalla votazione il Consigliere Di Stasi.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione".
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Disegno di legge regionale n. 288
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ....... n ......: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE E SUGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE MATERNE DIPENDENTI DALLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Stato giuridico del personale direttivo e docente
Art. 1
Personale direttivo e docente
Il personale direttivo e docente delle scuole materne istituite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, integrativa della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, è alle dipendenze della Regione.
Art. 2
Ruolo delle insegnanti e funzione docente
È istituito il ruolo delle insegnanti delle scuole materne dipendenti dalla Regione, la cui dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in 92 posti. A partire dal 31 marzo 1978, le variazioni del predetto organico saranno effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Le insegnanti di scuola materna svolgono le attività educative tendenti a favorire lo sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo al pieno inserimento nella scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
Esse sono tenute ad osservare l'orario di servizio e ad esercitare la vigilanza sui bambini ad esse affidati, durante le ore di svolgimento dell'attività educativa. Devono inoltre:
a) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale;
b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale, tendenti a realizzare, nell'ambito della scuola, l'educazione bilingue;
c) collaborare alle diverse iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo, promosse dai competenti organi;
d) curare i rapporti con i genitori dei bambini ad esse affidati;
e) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
f) partecipare ai lavori delle Commissioni di concorso di cui siano state nominate componenti.
Art. 3
Coordinatrice didattico-pedagogica
È istituito il ruolo del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione. A detto ruolo appartiene un posto di coordinatrice didattico-pedagogica.
La coordinatrice didattico-pedagogica esercita le funzioni attribuite dalle leggi alle direttrici delle scuole materne statali.
In particolare, avvalendosi delle collaboratrici previste dal successivo articolo 4, essa sovraintende al funzionamento e all'attività di tutte le scuole materne dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza sul funzionamento delle scuole materne gestite, nel territorio della Regione, da altri Enti pubblici e da privati; coordina le iniziative dirette all'aggiornamento del personale docente; attende alle ispezioni disposte dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e dal Sovraintendente agli Studi.
Art. 4
Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico
Nell'espletamento delle sue funzioni, la coordinatrice didattico-pedagogica è coadiuvata da sei insegnanti, elette dal collegio delle docenti tra il personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità effettiva di ruolo.
Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione fosse superiore a centocinquanta, il numero delle collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica sarà aumentato di una unità ogni cinquanta sezioni in più o frazione superiore a dieci sezioni.
Le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica durano in carica per tre anni scolastici e possono essere rielette. Ricorrendone le condizioni secondo le disposizioni vigenti, alle collaboratrici predette possono essere concessi dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione esoneri dall'insegnamento per il tempo necessario.
Nei casi di cessazione dall'incarico nel corso del triennio si procede alla surrogazione in conformità dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.
In occasione delle prime elezioni si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità di ruolo, previsto dal primo comma.
Delle collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica almeno tre operano in sedi periferiche. L'assegnazione avviene secondo le effettive esigenze del servizio, con riferimento al numero ed alla dislocazione delle sezioni di scuola materna funzionanti nella Regione. Nella delimitazione delle rispettive zone di attività si dovrà evitare che scuole di una stessa comunità montana siano assegnate a collaboratrici diverse.
L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16, dispone in ordine alla distribuzione dei compiti e delle sedi tra le diverse collaboratrici e sulla delega di funzioni specifiche. L'esercizio della funzione vicaria è regolato dall'ultimo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
La coordinatrice didattico-pedagogica e le insegnanti collaboratrici costituiscono l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna.
Art. 5
Personale di segreteria
All'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario e due coadiutori. Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione sia superiore a centoventi, il numero dei coadiutori assegnati all'ufficio sarà aumentato di un'unità per ogni gruppo di sessanta sezioni in più, a partire dalla quinta sezione di ogni gruppo.
Al personale suddetto si estendono integralmente le norme vigenti sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale non insegnante delle scuole elementari e secondarie della Regione.
Art. 6
Reclutamento del personale direttivo e docente
L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per i corrispondenti concorsi di scuola materna statale.
Il posto di coordinatrice didattico-pedagogica è conferito mediante concorso per titoli ed esame. Al concorso sono ammesse le insegnanti di scuola materna di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444 e alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano fornite di laurea in pedagogia o di altra laurea equivalente o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
I concorsi per il personale direttivo e docente sono indetti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, secondo la disciplina vigente per i corrispondenti concorsi statali, salvo quanto indicato all'articolo seguente.
I concorsi per titoli ed esami per il personale docente sono indetti ogni due anni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al primo settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Art. 7
Lingua francese
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 6 sono ammessi coloro che dimostrino, attraverso apposito accertamento, la piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le Commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.
L'accertamento linguistico è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.
Detto accertamento si effettua secondo i programmi di esame stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 13 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.
Art. 8
Stato giuridico e trattamento economico
Per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico, la prova, i diritti e i doveri, i trasferimenti di sede, i congedi e le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, il collocamento a riposo, le dimissioni dall'impiego e la riammissione in servizio, al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne statali, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Al personale suddetto è corrisposta, per il prolungamento d'orario derivante dall'attività educativa bilingue, un'indennità pari a quella prevista per il personale direttivo e docente delle scuole elementari con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 9
Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza
Per la valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza si applica quanto previsto dall'articolo 116 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Il personale direttivo e docente delle scuole materne di cui alla presente legge è iscritto alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. e segue la normativa in atto per i dipendenti della Regione.
È esteso al personale medesimo il trattamento integrativo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.
Art. 10
Calendario scolastico - Orario di servizio
Il calendario dell'attività annuale delle scuole materne dipendenti dalla Regione è stabilito dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione all'inizio di ogni anno scolastico, sulla scorta del calendario della scuola materna statale, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16.
Modifiche al calendario possono essere deliberate dal consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 6, lettera c, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in considerazione di particolari esigenze locali, ferma restando la durata dell'anno scolastico per un periodo non inferiore a dieci mesi.
Il prolungamento dell'attività oltre il decimo mese può essere autorizzato eccezionalmente, per singole scuole, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del consiglio di gestione e sentito il parere del Sovraintendente agli Studi In tale caso la prosecuzione dell'attività sarà assicurata anche con personale supplente temporaneo se nella scuola non sia possibile provvedere con il personale in servizio.
L'orario obbligatorio di servizio per il personale insegnante è di 38 ore e mezza settimanali, compresa la partecipazione agli organi collegiali e alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.
Art. 11
Competenze
Il personale direttivo e docente di cui alla presente legge è amministrato dagli uffici scolastici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Nei confronti del personale suddetto le competenze attribuite dalle vigenti norme ai provveditori agli studi ed ai direttori didattici sono esercitate, rispettivamente, dal Sovraintendente agli studi e dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.
Contro i provvedimenti della coordinatrice didattico-pedagogica o del Sovraintendente agli studi, che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale.
Nel caso di ricorsi contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.
Art. 12
Incarichi e supplenze
Per la temporanea copertura dei posti di insegnamento la Regione si avvale di personale incaricato e supplente, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi.
Le modalità per il conferimento degli incarichi e delle supplenze sono stabilite annualmente con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.
Al personale docente non di ruolo si estendono, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico del personale di ruolo. Ad esso è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente.
Alle insegnanti incaricate a tempo indeterminato competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di insegnamento prestato senza demerito.
TITOLO II
Istituzione ed ordinamento degli organi collegiali
Art. 13
Organi collegiali
Gli organi collegiali delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, sono quelli previsti dagli articoli seguenti.
Per quanto in essi non sia espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e nella legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, in quanto applicabili.
Gli organi collegiali contemplati dalla presente legge entreranno in funzione con l'anno scolastico 1977/1978
Art. 14
Collegio delle insegnanti
Le insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione compongono un unico collegio dei docenti, presieduto dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psico-fisico dei bambini;
b) formula le proposte per la formazione e la composizione delle sezioni e per la formulazione dell'orario di apertura delle scuole, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16;
c) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
d) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
e) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
f) elegge le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica nel numero e con le modalità indicate nel precedente articolo 4;
g) elegge le sue rappresentanti nel consiglio di gestione;
h) elegge, nel suo seno, le docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.
Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la coordinatrice didattico-pedagogica ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo delle sue componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative.
Le funzioni di segretaria del collegio sono attribuite dalla coordinatrice ad una delle collaboratrici dell'ufficio di coordinamento.
Le insegnanti, in servizio nelle scuole materne regionali di una stessa comunità montana, possono riunirsi periodicamente per valutare l'andamento dell'azione educativa e verificarne l'efficacia in rapporto al programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22; ove necessario, possono proporre al collegio delle insegnanti le opportune misure per migliorare le attività scolastiche.
Art. 15
Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti
Per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, è istituito un unico comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
Il comitato è formato dalla coordinatrice didattico-pedagogica, che lo presiede, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio delle insegnanti nel suo seno.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1976, n 47.
Art. 16
Consiglio di gestione
Con attribuzioni analoghe a quelle indicate dall'articolo 30 del D.P R 31 maggio 1974, n. 416, per i consigli di circolo di scuola materna, funziona, nella Valle d'Aosta, un unico consiglio di gestione delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, così composto:
a) la coordinatrice didattico-pedagogica;
b) un rappresentante dei genitori per ciascuna comunità montana ed un rappresentante per il Comune capoluogo della Regione, eletti dai genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
c) una rappresentante delle insegnanti per ciascuna comunità montana ed una rappresentante per il Comune capoluogo, elette dal collegio delle docenti tra le insegnanti in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
d) due rappresentanti del personale non docente eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne suddette.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.
Il consiglio di gestione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori dei bambini. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Può essere eletto anche un vice presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori dei bambini.
Il consiglio di gestione elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di due docenti e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto la coordinatrice didattico-pedagogica, che la presiede, ed il segretario dell'ufficio di coordinamento, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Il consiglio di gestione gode dell'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, per i consigli di circolo.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di svolgimento delle attività didattiche, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti. Ai componenti che risiedono in località diversa dalla sede del consiglio di gestione spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.
Il consiglio di gestione e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio di gestione vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Le funzioni di segretario del consiglio di gestione sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso
Art. 17
Comitato di comunità montana
In ogni comunità montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, del quale fanno parte:
a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della comunità montana;
b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella comunità, eletto dai genitori dei bambini;
Analogo comitato è costituito nel Comune capoluogo della Regione.
La presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Al comitato di comunità montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili.
Al comitato suddetto compete, inoltre, di formulare proposte:
a) al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico, di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 10, alla definizione dell'orario di funzionamento delle scuole comprese nell'ambito della comunità montana e alla formulazione dell'orario giornaliero delle insegnanti in servizio nelle scuole medesime;
b) agli enti competenti in merito all'organizzazione delle refezioni scolastiche e dei trasporti dei bambini.
Art. 18
Assemblee dei genitori
I genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione possono riunirsi in assemblea.
Le assemblee possono essere di quartiere, di frazione e di Comune.
L'assemblea elegge un presidente e può darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio di gestione di cui all'articolo 16.
Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, le insegnanti in servizio nelle sezioni corrispondenti, la coordinatrice didattico-pedagogica e le sue collaboratrici.
TITOLO III
Norme transitorie e particolari
Art. 19
Inquadramento del personale direttivo e docente
Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura del posto di coordinatrice didattico-pedagogica si provvede mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato alle insegnanti delle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e contino almeno due anni effettivi nel ruolo di appartenenza.
Il personale docente nominato a ruolo per effetto della legge regionale 23 giugno 1975, n. 29, in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo previsto dall'articolo 2 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento. Il personale predetto conserva la sede di titolarità precedente.
Art. 20
Norma finanziaria
I maggiori oneri annui derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 76.500.000, graveranno sui nuovi capitoli 6036, 6037 e 6038 che si istituiscono nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui capitoli di Spesa 6035 e 6765 dello stesso bilancio, nonché sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Gli oneri relativi alle retribuzioni del personale insegnante delle scuole materne risultano già iscritti nella dotazione del capitolo 6035 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, ai sensi delle leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22, 6 agosto 1974, n. 30, 23 giugno 1975, n. 31, e 31 gennaio 1977, n. 13.
Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale direttivo e di segreteria della scuola materna e dai decreti dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, per le variazioni di organico ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.
Art. 21
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte ENTRATA
Variazioni in aumento:
|
Cap 105: |
Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 |
L. 76.500.000 |
Parte SPESA
Variazione in aumento:
|
Cap 6035: |
la cui denominazione è così modificata: "Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale direttivo ed insegnante delle scuole materne (leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22, 6 agosto 1974, n. 30, 23 giugno 1975, n. 31, 31 gennaio 1977, n. 13 e ) |
L. 38.500.000 |
|
Cap. 6036 |
di nuova istituzione: "Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di segreteria dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico delle scuole materne (legge regionale) |
L. 18.500.000 |
|
Cap 6037 |
di nuova istituzione: "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio" |
L. 1.500.000 |
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Cap 6038 |
di nuova istituzione: "Compensi per lavoro straordinario" |
L. 3.000.000 |
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Cap 6765 |
Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e legge regionale 5 novembre 1976, n. 47) |
L. 15.000.000 |
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Totale |
L. 76.500.000 |
Nell'allegato D alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è aggiunto il capitolo 6036 con la denominazione indicata nel comma precedente.
Art. 22
Norme finali
Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore 12,28 e che i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 16,30.
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