Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2522 del 20 marzo 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2522/XI Rispetto da parte dell’USL del contratto di lavoro del personale sanitario concernente l’indennità di bilinguismo. (Interpellanza)

Interpellanza A conoscenza dell'articolo 41 del Contratto di lavoro in vigore per il personale del Servizio Sanitario Nazionale (2000-2001) concernente l'indennità di bilinguismo;

Constatato che da parte dell'USL della Valle d'Aosta la suddetta indennità non è stata aggiornata (dal 1 gennaio 2000) nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della Regione a Statuto speciale Trentino Alto Adige;

Preso atto dell'aggiornamento avvenuto per tutto il personale del comparto dello Stato fin dal 1997;

Visto che nonostante gli incontri avvenuti in sede sindacale, non è stata data applicazione a quanto previsto dal Contratto di lavoro, sottoscritto anche dalle Regioni, compresa la Valle d'Aosta;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

la Giunta regionale e l’Assessore competente per conoscere:

1) se, e come, intende intervenire affinché da parte dell'USL, venga rispettato l'articolo 41 del Contratto di lavoro del personale del Servizio Sanitario, concernente l'indennità di bilinguismo.

F.to: Beneforti - Squarzino Secondina

PrésidentLa parole au Conseiller Beneforti.

Beneforti (PVA-cU)Alcuni dirigenti sindacali ed operatori del Servizio sanitario dell’USL ci hanno informato e richiesto di intervenire perché all’articolo 41 del loro contratto di lavoro non è stata data applicazione.

L’articolo 41 riguarda l'indennità di bilinguismo e recita: "Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano, nonché nelle altre regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo, è confermata l’apposita indennità di bilinguismo collegata alla professionalità nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige". Questa norma contrattuale contenuta nel contratto di lavoro della sanità è stata sottoscritta a suo tempo anche dalla Regione Valle d’Aosta, per cui non si comprende perché sia stato risposto negativamente alla richiesta che è stata avanzata. Infatti, i contratti, una volta accettati, devono essere applicati in ogni loro parte, non solo per la parte che può interessare di più.

È stata pertanto presentata questa interpellanza e credo che non ci sia bisogno di altra illustrazione. Aspetto la risposta dell’Assessore e mi riservo di intervenire.

PrésidentLa parole à l’Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.

Vicquéry (UV)Le premier alinéa de l’article 41 de la convention collective nationale de travail, intégrant la convention collective nationale de travail du personnel de la santé, signée le 7 avril 1999, stipule que les personnels de l’agence Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, Région autonome à statut spécial, bénéficient d’une indemnité de bilinguisme, dont les modalités d’octroi et le montant sont les mêmes que celles définies par les personnels du Trentin Haut Adige, Région autonome dotée elle-même de statut spécial. Le deuxième alinéa dudit article précise par ailleurs que cette mesure est applicable sous réserve que l’indemnité en question ne soit pas régie par des dispositions spéciales. Le parallèle avec le personnel de la Région autonome du Trentin Haut Adige, ne constitue pas une nouveauté, car il était déjà prévu dans les contrats précédents, article 52 du décret du Président de la République n° 270/1987.

L’indemnité de bilinguisme dans la Région autonome Vallée d’Aoste est réglementée par le décret du Président du Conseil des ministres n° 287/1988, relatif au versement de cette indemnité aux employés des bureaux et des établissements publics de la Vallée d’Aoste: "Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo, prevista dai decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per il personale della Polizia di Stato e di quello appartenente ai comparti dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e dell’amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione in servizio presso uffici aventi sede nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, trovano applicazione le disposizioni previste dal presente decreto".

Le premier article dudit décret précise notamment que ces mêmes dispositions s’appliquent donc également aux personnels du Service sanitaire national. En vertu du décret ministériel du 22 décembre 1992, le montant de l’indemnité de bilinguisme a été revalorisé. Les dispositions sur l’indemnité de bilinguisme sont également valables pour les personnels de l’Administration régionale et des collectivités locales de la Vallée d’Aoste.

A la lumière de ce qui précède, j’estime que l’agence Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste n’a pas dérogé à l’article 41 de la convention collective de travail; l’indemnité de bilinguisme est régulièrement versée aux personnels de l’agence, conformément à la susdite réglementation y afférente actuellement en vigueur. Lors d’une réunion syndicale, qui s’est tenue le 21 février passé dans les locaux de l’Assessorat de la santé, j’ai abordé cette question avec les organisations syndicales de catégorie.

A cette occasion il a été convenu de la nécessité d’une interprétation correcte de l’article 41 de la convention collective nationale de travail. Le premier alinéa dudit article s’applique dans les cas où cette matière - ainsi que le prévoit le deuxième alinéa - ne soit pas soumise à des dispositions spécifiques. Les syndicats, tout en reconnaissant que la Vallée d’Aoste peut recourir à des dispositions spéciales, persistent à demander la réouverture des négociations.

Je conclue réaffirmant la compétence de cette Administration régionale, et non pas des tiers, c’est-à-dire des signataires des conventions nationales de travail, à réglementer l’an et quantum d’une indemnité telle que celle du bilinguisme.

PrésidentLa parole au Conseiller Beneforti.

Beneforti (PVA-cU)Devo dire che la sua risposta non mi soddisfa. Non si comprende il perché non si debba aggiornare un'indennità - che è divenuta un diritto - così come è avvenuto nelle altre regioni e in altri settori. Nel Trentino Alto Adige è stata aggiornata; addirittura in Trentino Alto Adige, da informazioni assunte, salvo precisazioni, è stata aggiornata del 35 percento.

Ora, nel contratto è scritto: "con le stesse modalità previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige". Allora perché è stato scritto l’articolo 41? Sì, è vero, c’è scritto anche che la presente produce effetti qualora la materia non sia sottoposta a disposizioni speciali. Ma quali disposizioni speciali ci sono? Assessore, se c’è un contratto di lavoro e c’è un articolo che lo prevede, questo articolo va applicato! Che differenza c’è fra ora, che va aggiornata, e quando è stata data? Mi si deve spiegare questo! Quale specialità c’era allora e quale specialità c’è oggi? Lo chiedo, perché mi aspettavo che lei mi desse questa risposta! Non c’è nessuna differenza. Se si accetta un principio, questo principio va poi osservato fino in fondo.

Posso comprendere che sia un costo che va a gravare sulla spesa sanitaria, ma i patti sottoscritti vanno rispettati; il contratto del comparto sanitario è stato approvato anche dalla nostra Regione, per cui che c’era un costo per la Valle d’Aosta lo sapevate fin da quando il contratto è stato firmato. Oggi non potete venir qui a cercare scuse per non soddisfare la richiesta dei lavoratori. Mi rendo conto che ci sono anche altre categorie che lo devono aggiornare, ma nella Polizia di Stato è stato fatto. In Valle d’Aosta non è stato aggiornato, né per i dipendenti regionali, né per i dipendenti dell’USL, né per i dipendenti del comparto degli enti locali. Chiedo il perché, visto che da altre parti lo stanno aggiornando!

Mi rendo conto che è una spesa, ma non potete far finta che questo aumento non esista e che non sia dovuto ai dipendenti, dando varie interpretazioni. Assessore, chiedo che si riprenda il dialogo in sede sindacale, che si affronti l’argomento e non si risponda - come è avvenuto altre volte - che questa cosa non si può fare e non ci compete. Ci deve essere un intervento della Regione nei confronti dell’USL, affinché questa rispetti il contratto di lavoro che la Regione ha sottoscritto con altre regioni in sede sindacale, perché dal momento che è stato sottoscritto va rispettato!

L’USL ha l’abitudine di non rispettare i contratti di lavoro o di rispettarli nel modo che ritiene più opportuno, lo abbiamo visto per l’articolo 12, adesso lo vediamo per l’articolo 41, poi saranno altri gli articoli del contratto che non vengono rispettati. Se il contratto esiste, credo che debba essere rispettato, se non lo è la responsabilità politica è della Regione, dell’Assessore, della Giunta, che devono imporre all’USL di rispettare i patti che l’Assessore e la Giunta hanno sottoscritto.

Pertanto le chiedo, Assessore, di riprendere il dialogo in sede sindacale e di riaprire il confronto. Chiedo anche al Presidente della Regione di rivedere il discorso dell'indennità di bilinguismo per quanto riguarda i dipendenti regionali, perché anche per questi l'indennità è ferma e non è stata più aggiornata; nello Stato è stata almeno aggiornata di 68.000 lire al mese dal 1997! Chiedo quindi che si proceda all’aggiornamento dell’indennità per i dipendenti dell’USL, per i dipendenti regionali e del comparto degli enti locali. Abbiamo accettato l’indennità di bilinguismo? Adesso dobbiamo far fronte a ciò che segue!