Oggetto del Consiglio n. 203 del 19 maggio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 203/77 - APPROVAZIONE DELLE CLASSI DI COMUNI, IN RAPPORTO ALL'EFFETTO URBANO, E DELLE RELATIVE TABELLE PARAMETRICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE STATALE 28 GENNAIO 1977, N. 10.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Approvazione delle classi di Comuni in rapporto all'effetto urbano e delle relative tabelle parametriche, nonché delle classi di Comuni, in rapporto all'effetto turistico, e delle relative quote di contributo riferite al costo di costruzione, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 aprile 1977:

(Vedi allegato già inserito nell'oggetto n. 182 del verbale dell'adunanza dell'11 maggio 1977).

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, MILANESIO fa un'ampia esposizione della proposta, suggerendo alcune modificazioni elaborate, tenendo conto delle osservazioni formulate dai Consiglieri durante l'adunanza dell'11 maggio 1977.

Fa presente di avere preso contatto con altre Regioni e di avere constatato che il costo medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 5 della legge n. 10, del 28 gennaio 1977, si aggira su una cifra media di quarantamila lire al metro quadrato.

Fa quindi presente che le principali modifiche apportate alla proposta iniziale sono le seguenti:

a) suddivisione dei comuni in cinque classi (comuni ad effetto urbano forte, ad effetto urbano medio, ad effetto urbano basso, ad effetto urbano irrilevante);

b) riduzione del costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dalle iniziali 50.000 al metro quadrato a 35.000;

c) modificazione dei coefficienti correttivi per classi di comuni;

d) riduzione del costo di urbanizzazione per gli insediamenti artigianali.

Ritiene pertanto che con le modificazioni suggerite dalla Giunta la proposta possa essere approvata dal Consiglio.

Il Consigliere PARISI annuncia il suo voto contrario alla proposta della Giunta, ritenendo ancora eccessivi, nonostante i miglioramenti apportati, i costi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Consigliere CLUSAZ esprime soddisfazione per il fatto che sono state recepite dalla Giunta alcune sue richieste in merito alla riduzione del costo standard medio, al livellamento dei coefficienti correttivi per classi di comuni, ad una riduzione dei coefficienti correttivi sugli interventi di recupero.

Il Consigliere MONAMI, pur esprimendo perplessità in merito alle modifiche proposte dalla Giunta che rivedono alcuni concetti fondamentali della proposta, esprime compiacimento per il fatto che la Giunta stessa abbia definito, secondo i termini stabiliti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, le classi di comuni e le tabelle parametriche per la determinazione, a cura del Comune, dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ritiene opportuno inviare a tutti i Comuni circolari esplicative, al fine di rendere uniforme l'applicazione delle disposizioni in esame.

Ribadisce la necessità di una più efficace tutela e difesa del suolo.

Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON propone una sospensione della seduta.

Il Consiglio prende atto concordando.

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Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi alle ore 17,54 e riprendono alle ore 18,02.

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Il Consigliere DOLCHI chiede una ulteriore sospensione della seduta prima del passaggio alla votazione della proposta, per decidere l'atteggiamento del suo Gruppo in merito alle modifiche predisposte dalla Giunta.

Il Vice Presidente CHABOD fa presente che la discussione generale non è ancora terminata, essendosi iscritto a parlare il Consigliere Borbey.

Il Consigliere BORBEY concorda con le proposte di modificazioni illustrate dall'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti.

Esprime la soddisfazione del suo Gruppo per la diminuzione del costo standard medio delle opere di urbanizzazione, per la suddivisione dei Comuni in cinque classi, per la riduzione degli indici sugli interventi di recupero di fabbricati lasciati in stato di abbandono e per la distinzione tra attività artigianali e industriali.

Il Vice Presidente CHABOD propone, come richiesto dal Consigliere Dolchi, una breve sospensione della seduta.

Il Consiglio prende atto concordando.

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Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi alle ore 18,16 e riprendono alle ore 18,32.

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Il Consigliere TAMONE annuncia il voto favorevole dei Consiglieri dell'Union Valdôtaine, in quanto si è trovata una soluzione che recepisce, in larga parte, le esigenze e le richieste avanzate dai Consiglieri intervenuti nel dibattito.

Il Consigliere DOLCHI, annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, ritiene positivo il confronto intercorso con le altre Regioni e tra le varie forze politiche.

Il Consigliere CHANU annuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari sulla proposta presentata dalla Giunta che ritengono poco chiara, frutto di compromessi faticosi tra le varie forze politiche.

Il Consigliere BONDAZ annuncia il voto favorevole del Gruppo della D.C. e ribadisce l'utilità del confronto che si è instaurato tra le varie forze politiche del Consiglio.

Polemizza con il Consigliere Chanu che non ha offerto una alternativa alle proposte formulate dalla Giunta.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, MILANESIO ringrazia tutti i Consiglieri intervenuti nel dibattito per il contributo di idee portatovi, e sottolinea la validità del confronto leale, aperto, costruttivo, che è intercorso tra le forze politiche.

Ritiene che con l'applicazione della legge n. 10, del 28 gennaio 1977, esca rafforzata l'autonomia finanziaria dei Comuni.


IL CONSIGLIO

vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per l'edificabilità dei suoli;

in attuazione dell'articolo 5 della legge medesima;

con voti favorevoli ventitré e un voto contrario, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey);

DELIBERA

di approvare le sottoriportate classi dei Comuni della Regione, in rapporto all'effetto urbano e le relative tabelle parametriche di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1977, n. 10:

CLASSI DI COMUNI IN RAPPORTO ALL'EFFETTO URBANO

Effetto urbano FORTE:

- Aosta (1)

Effetto urbano MEDIO:

- Courmayeur, Morgex, Nus, Châtillon, Saint-Vincent, Valtournenche, Ayas, Verrès, Pont-Saint-Martin, Aosta (2)

Effetto urbano MEDIO-BASSO:

- La Salle, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Aymavilles, Cogne, Saint-Pierre, Villeneuve, Gignod, Fénis, Gressan, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Sarre, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Issogne, Donnas, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône

Effetto urbano BASSO:

- Arvier, Avise, Saint-Nicolas, Valgrisenche, Valsavarenche, Etroubles, Roisan, Saint-Rhémy, Valpelline, Brissogne, Charvensod, Jovençan, Saint-Marcel, Antey-Saint-André, Chambave, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Torgnon, Verrayes, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Montjovet, Champorcher, Fontainernore, Gaby, Issime, Lillianes

Effetto urbano IRRILEVANTE:

- Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Allein, Bionaz, Doues, Ollomont, Oyace, Saint-Oyen, Chamois, Bard, Perloz, Pontboset.

(1) nella parte di territorio situata a quote inferiori a 900 m. s.l.m.;

(2) nella parte di territorio situata a quota superiore a 900 m. s.l.m.

A) TABELLE PARAMETRICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Costo standard medio (1) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria: Lit. 35.000 per ogni metro quadrato di superficie lorda abitabile o agibile.

1) Coefficienti correttivi per classi di comuni

1,20 per comune a effetto urbano forte

1,00 per comune a effetto urbano medio

0,80 per comune a effetto urbano medio-basso

0,60 per comune a effetto urbano basso

0,40 per comune a effetto urbano irrilevante

2) Coefficienti correttivi per zone e tipi di intervento

2.1.- Edilizia abitativa

Zone A o agglomerati ex legge 765/1967,

art. 17, quinto comma:

- interventi di recupero: 0,16 ÷ 0,20

- nuove costruzioni: 0,64 ÷ 0,80

Zone B o centri abitati ex legge 765/1967,

art. 17, primo comma, lett. a):

- interventi di recupero: 0,16 ÷ 0,20

- nuove costruzioni: 0,48 ÷ 0,60

Zone C parzialmente compromesse o in altre parti del territorio

ex legge 765/1967, art. 17, primo comma, lett. a):

- interventi di recupero: 0,16 ÷ 0,20

- nuove costruzioni: 0,48 ÷ 0,60

Zone C di nuova espansione:

- interventi di recupero: 0,16 ÷ 0,20

- nuove costruzioni: 0,8 ÷ 1,00

Altre zone:

- interventi di recupero: 0,16 ÷ 0,20

- nuove costruzioni: 0,48 ÷ 0,60

(1) N.B.: Il costo standard non comprende l'onere relativo alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

2.2 - Costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigiane

2.2.1. Industria

- interventi di recupero

0,16

÷

0,20

- nuove costruzioni

0,32

÷

0,40

- quota aggiuntiva relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e alla sistemazione dei luoghi

0,20

÷

0,40

2.2.2. Artigianato

- interventi di recupero

0,08

÷

0,10

- nuove costruzioni

0,26

÷

0,20

- quota aggiuntiva relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e alla sistemazione dei luoghi

0,10

÷

0,20

2.2.3. Cave (1)

0,01

÷

0,05

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area di cui è ammessa la coltivazione e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.

2.3. Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali

2.3.1. Attrezzature ricettive alberghiere (alberghi, pensioni, locande, autostelli)

- interventi di recupero

0,08

÷

0,10

- nuove costruzioni

0,12

÷

0,15

2.3.2. Attrezzature ricettive extralberghiere

- case per ferie e foresterie annesse ad impianti vari

0,08

÷

0,10

- alberghi della gioventù

0,08

÷

0,10

- rifugi alpini

0,01

÷

0,02

- campeggi (1)

0,032

÷

0,04

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dal campeggio, quale risulta dalla domanda di concessione.

2.3.3. Altre attrezzature

- aziende della ristorazione

0,24

÷

0,30

- esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 400 mq., ivi compresi i bar

0,64

÷

0,80

- esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq.

0,8

÷

1,00

- impianti sportivi coperti

0,1

÷

0,20

- impianti sportivi all'aperto (1)

0,001

÷

0,002

- impianti di risalita (2)

0,01

÷

0,1

- uffici ed agenzie

0,64

÷

0,80

- impianti per pubblici spettacoli

0,64

÷

0,80

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dall'impianto e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.

(2) La quota unitaria del contributo si applica alla potenzialità teorica dell'impianto: cioè al numero delle persone trasportabili in un'ora.

B) Le deliberazioni che i consigli comunali devono assumere ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli: 5, primo comma, 10, commi primo e secondo, e 11, non sono soggette a speciale approvazione.

C) Ai soli fini dello scomputo parziale o totale del contributo, di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'incidenza delle spese di urbanizzazione è così ripartita:

- 20% per allacciamenti generali

- 40% per urbanizzazione primaria

- 40% per urbanizzazione secondaria.

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore diciannove e minuti dieci e rinviata a domani alle ore 9,30.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Guido Chabod)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)