Oggetto del Consiglio n. 201 del 19 maggio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 201/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE".
Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione e integrazione delle norme sul trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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"Il Consiglio regionale, con provvedimento n. 433, in data 30 novembre 1976, ha approvato il disegno di legge concernente modificazioni ed integrazioni delle norme sul trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale.
Il rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento, ha rinviato, non vistato, il provvedimento di cui si tratta, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, motivando il rinvio con le seguenti considerazioni:
1) l'ancoraggio del rimborso delle spese effettivamente occorse in luogo dell'indennità di missione, nei limiti del doppio e del triplo dell'indennità stessa, è da ritenersi incongruo ed eccessivo in correlazione al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;
2) l'elevazione a lire 120 dell'indennità chilometrica per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è eccessiva, tenuto conto dell'analoga indennità vigente per i dipendenti dello Stato, e contrasta con la necessità di contenere la spesa pubblica;
3) considerata la natura e la funzione dell'indennità di trasferta, è inammissibile che il compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 3 del disegno di legge comprenda anche il tempo impiegato nel viaggio;
4) in sede parlamentare, governativa e sindacale, si è manifestato l'indirizzo di eliminare o, almeno, di attenuare le sperequazioni dei trattamenti economici, anche accessori, dei pubblici dipendenti, il cui mancato adeguamento può configurare vizio di merito per contrasto con l'interesse nazionale.
La Giunta regionale ha preso in esame i motivi addotti e, pur riconoscendo la necessità di perequare i trattamenti economici dei pubblici dipendenti, ha rilevato che il trattamento di missione non costituisce una integrazione retributiva ma un indennizzo per le spese di vitto, pernottamento ed uso eventuale di un proprio mezzo di trasporto, occorrenti al dipendente comandato in missione. Da tale punto di vista non occorre accertare se vi è sperequazione rispetto al trattamento del personale statale, ma se l'indennità sia congrua rispetto alla spesa di cui i dipendenti devono far fronte.
Per quanto concerne, in modo specifico, l'indennità chilometrica, la Giunta regionale ha osservato che l'importo dell'indennità stessa non potrebbe scendere al di sotto dei costi effettivi di esercizio di una autovettura. In caso contrario i dipendenti potrebbero rifiutarsi di usare un proprio mezzo di trasporto, causando una notevole diminuzione di efficienza dei rispettivi servizi dovuta alle difficoltà di utilizzare mezzi pubblici per la particolare conformazione orografica della Regione.
Non si può, inoltre, trascurare la prospettiva secondo cui i dipendenti stessi potrebbero essere indotti a dichiarazioni mendaci sul numero dei chilometri percorsi.
Si ritiene utile segnalare, in merito, che, sulla base di calcoli effettuati da una rivista specializzata nel settore dell'automobile, nel mese di novembre 1976, il costo medio di esercizio di un'autovettura di media cilindrata era di lire 132 al chilometro.
La Giunta regionale ha riconosciuto, d'altra parte, che esiste la reale necessità di contenere la spesa pubblica e, pertanto, sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale un nuovo disegno di legge formulato in maniera da tenere conto delle osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento e comportante, fra l'altro, la riduzione della misura dell'aumento dell'indennità chilometrica spettante per l'uso di un proprio mezzo di trasporto, ancorando la misura stessa al prezzo della benzina "super" in analogia ad un disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, in base al quale l'indennità di cui trattasi è determinata nella misura del 20% del prezzo di un litro di benzina super".
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Disegno di legge n. 309
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................................... n. .......: MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:
"Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Dirigente del servizio - oppure, qualora si tratta del Dirigente stesso, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell'ambito del territorio regionale;
- dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, sempre secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o in località estere distanti non più di trecento chilometri dalla sede di servizio;
- dalla Giunta regionale negli altri casi".
All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è aggiunto il seguente nuovo alinea:
"e) quando al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto e l'alloggio; nel caso in cui al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto o l'alloggio, è ammesso il rimborso della spesa effettivamente occorsa, debitamente giustificata, nei limiti dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferta".
Art. 2
L'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:
"Al dipendente in missione, in località distanti fino a 250 chilometri dalla sede di servizio, può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso, per ogni chilometro percorso, in misura, pari al 20% del prezzo al litro della benzina super, ferma restando la necessità di approvazione, con leggi regionali, delle maggiori spese di volta in volta occorrenti in dipendenza di eventuali futuri aumenti del prezzo della benzina.
Nel caso di missioni in località distanti più di 250 chilometri dalla sede di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad usare un proprio mezzo di trasporto od un mezzo appartenente ad un altro dipendente, mediante la corresponsione di un rimborso pari al prezzo del biglietto di un mezzo pubblico di trasporto a lui spettante a norma delle vigenti disposizioni; nei casi di assoluta urgenza e di comprovata impossibilità ad usare altri mezzi, può essere autorizzato il rimborso di cui al primo comma del presente articolo.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente del Servizio.
Il rimborso chilometrico non spetta nel caso in cui la missione sia svolta nella località di abituale dimora e nella sede di servizio.
Nel caso in cui la sede di servizio sia diversa dalla località di abituale dimora, le distanze di cui ai commi precedenti si computano dalla località più vicina al luogo della missione.
Il rimborso di cui al primo comma del presente articolo spetta per le missioni compiute successivamente al 31 dicembre 1976".
Art. 3
Al personale in missione, con esclusione di quello al quale si applica l'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, che presta la propria opera oltre il normale orario di servizio, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge stessa, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese.
Dal computo del compenso sarà escluso, in ogni caso, il tempo dedicato al pasto di mezzogiorno, nella misura minima di un'ora, nonché, nel caso di pernottamento, le ore dalle venti alle otto del giorno successivo.
In luogo del compenso di cui al primo comma del presente articolo, al personale potrà essere consentito di compensare, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione della missione, le ore di lavoro straordinario effettuate.
Art. 4
Apposito regolamento, da approvarsi dopo aver sentito le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso il personale della Regione, determinerà, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e della presente legge.
L'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.
Art. 5
Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previste in annue lorde lire 27.000.000, saranno imputate ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1977 e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i futuri esercizi finanziari.
Art. 6
Per il finanziamento e la copertura della spesa di L. 27.000.000, sono apportate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977:
A) Variazione in diminuzione:
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Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) |
L. |
27.000.000 |
B) Variazioni in aumento:
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Cap. 110 |
Indennità e rimborso spese di trasferta a personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio |
L. |
100.000 |
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Cap. 510 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali |
L. |
1.500.000 |
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Cap. 705 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma |
L. |
300.000 |
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Cap. 2985 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici |
L. |
2.000.000 |
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Cap. 3100 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali |
L. |
2.000.000 |
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Cap. 4665 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato |
L. |
200.000 |
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Cap. 5005 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dell'Assessorato |
L. |
14.000.000 |
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Cap. 5970 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni |
L. |
300.000 |
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Cap. 7445 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato |
L. |
2.700.000 |
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Cap. 7545 |
Indennità e rimborso spese per missioni del personale |
L. |
50.000 |
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Cap. 7715 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Laboratorio |
L. |
800.000 |
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Cap. 8960 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi Antichità, Monumenti e Belle Arti |
L. |
2.000.000 |
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Cap. 9130 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del Turismo |
L. |
1.050.000 |
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra il disegno di legge, proponendone la riapprovazione con alcuni emendamenti di carattere tecnico agli articoli 5 e 6.
Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré), nel testo proposto, con le modificazioni di carattere tecnico, agli articoli 5 e 6, suggerite dal Presidente della Giunta.
Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
Voti favorevoli: ventisette;
Voti contrari: due.
Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione e integrazione delle norme sul trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale".
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Disegno di legge regionale n. 309
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..........................................n. ...........: MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:
"Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Dirigente del servizio - oppure, qualora si tratti del Dirigente stesso, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell'ambito del territorio regionale;
- dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, sempre secondo la rispettiva competenza, su proposta dei Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o in località estere distanti non più di trecento chilometri dalla sede di servizio;
- dalla Giunta regionale negli altri casi".
All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è aggiunto il seguente nuovo alinea:
"e) quando al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto e l'alloggio; nel caso in cui al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto o l'alloggio, è ammesso il rimborso della spesa effettivamente occorsa, debitamente giustificata, nei limiti dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferta".
Art. 2
L'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:
"Al dipendente in missione, in località distanti fino a 250 chilometri dalla sede di servizio, può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso, per ogni chilometro percorso, in misura, pari al 20% del prezzo al litro della benzina super, ferma restando la necessità di approvazione, con leggi regionali, delle maggiori spese di volta in volta occorrenti in dipendenza di eventuali futuri aumenti del prezzo della benzina.
Nel caso di missioni in località distanti più di 250 chilometri dalla sede di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad usare un proprio mezzo di trasporto od un mezzo appartenente ad un altro dipendente, mediante la corresponsione di un rimborso pari al prezzo del biglietto di un mezzo pubblico di trasporto a lui spettante a norma delle vigenti disposizioni; nei casi di assoluta urgenza e di comprovata impossibilità ad usare altri mezzi, può essere autorizzato il rimborso di cui al primo comma del presente articolo.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente del Servizio.
Il rimborso chilometrico non spetta nel caso in cui la missione sia svolta nella località dì abituale dimora e nella sede di servizio.
Nel caso in cui la sede di servizio sia diversa dalla località di abituale dimora, le distanze di cui ai commi precedenti si computano dalla località più vicina al luogo della missione.
Il rimborso di cui al primo comma del presente articolo spetta per le missioni compiute successivamente al 31 dicembre 1976".
Art. 3
Al personale in missione, con esclusione di quello al quale si applica l'articolo 4 della presente legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, che presta la propria opera oltre il normale orario di servizio, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge stessa, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese.
Dal computo del compenso sarà escluso, in ogni caso, il tempo dedicato al pasto di mezzo giorno, nella misura minima di un'ora, nonché, nel caso di pernottamento, le ore dalle venti alle otto del giorno successivo.
In luogo del compenso di cui al primo comma del presente articolo, al personale potrà essere consentito di compensare, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione della missione, le ore di lavoro straordinario effettuate.
Art. 4
Apposito regolamento, da approvarsi dopo aver sentito le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso il personale della Regione, determinerà, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e della presente legge.
L'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.
Art. 5
L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 27 milioni, graverà sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 relativi alle indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte per lire 21 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e per lire 6 milioni mediante l'accertamento di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 105 della Parte Entrata dello stesso bilancio.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
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Cap. 105 |
Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 |
L. |
6.000.000 |
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
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Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) |
L. |
21.000.000 |
Variazioni in aumento:
|
Cap. 110 |
Indennità e rimborso spese di trasferta al personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio |
L. |
100.000 |
|
Cap. 510 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali |
L. |
1.500.000 |
|
Cap. 705 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma |
L. |
300.000 |
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Cap. 2985 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici |
L. |
2.000.000 |
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Cap. 3100 |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali |
L. |
2.000.000 |
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Cap. 4665 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato |
L. |
200.000 |
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Cap. 5005 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato |
L. |
14.000.000 |
|
Cap. 5970 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni |
L. |
300.000 |
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Cap. 7445 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato |
L. |
2.700.000 |
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Cap. 7545 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale |
L. |
50.000 |
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Cap. 7715 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Laboratorio |
L. |
800.000 |
|
Cap. 8960 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi Antichità, Monumenti e Belle Arti |
L. |
2.000.000 |
|
Cap. 9130 |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del Turismo |
L. |
1.050.000 |
|
Totale |
L. |
27.000.000 ======== |
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Maria Celeste Perruchon)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
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