Oggetto del Consiglio n. 666 del 9 giugno 2004 - Verbale
OGGETTO N. 666/XII - Approvazione del piano di politica del lavoro per il triennio 2004/2006.
Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29.3 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore alle Attività produttive e Politiche del lavoro FERRARIS.
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Si dà atto che, dalle ore 18,29, presiede il Vicepresidente NICCO.
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Intervengono i Consiglieri Secondina SQUARZINO, COMÉ, TIBALDI e SALZONE.
Replica l'Assessore FERRARIS.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere Marco VIÈRIN.
IL CONSIGLIO
Richiamati:
- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7: "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego?, in particolare l'articolo 4 che definisce le caratteristiche e le procedure per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale di Politica del lavoro;
- gli orientamenti del programma di maggioranza per la legislatura 2003-2008, presentato nella seduta del Consiglio regionale dell'8 luglio 2003, in particolare il paragrafo dedicato all'occupazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 4257 del 17 novembre 2003, che approvava gli indirizzi necessari per la formulazione del Piano triennale di Politica del lavoro, come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1624 del 28 aprile 2003 con la quale venivano individuati esperti esterni per affiancare il personale del Dipartimento delle Politiche del lavoro nella definizione dei contenuti del Piano triennale di Politica del lavoro.
Rilevato inoltre che:
- l'articolo 37 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede che le strutture regionali, costituite ai sensi dell'articolo 3 comma 2 delle stessa legge, saranno operative entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 183/2001 e che, alla data attuale, il suddetto DPCM non è ancora stato predisposto dalla Presidenza del consiglio dei Ministri;
- le suddette strutture organizzative regionali, così come previste dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, di nuova costituzione ovvero nascenti dalla modifica e dall'aggiornamento delle strutture già esistenti e delle quali dovranno essere definite con successivo provvedimento l'articolazione e le competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, alla data attuale non sono ancora state istituite dalla Giunta regionale;
- l'articolo 4 comma 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede, in coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000 in armonia con il Fondo Sociale Europeo, che sia la Regione a definire il Piano triennale degli interventi;
- l'articolo 4 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, impone inderogabilmente la procedura di adozione del suddetto Piano triennale di attività indicando, alla lettera c) dello stesso comma 3, che "la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, redige il Piano triennale e che la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale";
- allo stato attuale non è ancora stato istituito dalla Presidenza della Regione il suddetto Consiglio per le politiche del lavoro previsto dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, così come non è stato possibile attivare le procedure di costituzione delle nuove strutture organizzative regionali, previste dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 a causa della carenza del citato DPCM di cui all'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 183/2001;
- in conseguenza di quanto rappresentato, non è stato possibile istituire la struttura organizzativa regionale con le funzioni di organo istituzionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale che avrebbe dovuto redigere il Piano triennale, così come indicato dall'articolo 4, comma 3, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
- è stato necessario procedere alla attivazione di una procedura suppletiva funzionale al conferimento della competenza della redazione del Piano triennale di politica del lavoro al Dipartimento delle Politiche del Lavoro, in carenza della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 22 della L.R. n. 7/2003, finalizzata all'adozione della proposta di Piano triennale di politica del lavoro da parte della Giunta regionale per la successiva approvazione del Consiglio regionale, pur in assenza del parere del Consiglio per le politiche del lavoro, previsto dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 non ancora costituito;
Rilevato, che in sostituzione la proposta di Piano triennale di Politica del Lavoro è stata sottoposta all'attenzione del tavolo di concertazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Valle d'Aosta;
Rilevato che l'attività preparatoria per la predisposizione del Piano triennale è avvenuta presso il Dipartimento delle politiche del lavoro ed ha tenuto conto delle più recenti tendenze del Mercato del lavoro della Valle d'Aosta e del nuovo contesto normativo nel quale si colloca l'attuale programmazione e, nello specifico, dei seguenti provvedimenti:
- il decreto legislativo 10 aprile 2000, n. 183 "Conferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta di competenze e funzioni in materia di lavoro?;
- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 "Disposizioni in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego?;
- la legge n. 30/2003 e il relativo decreto legislativo n. 276/2003 che, tra l'altro, ridisciplinano i servizi per l'impiego e l'apprendistato ed introducono nuove forme di lavoro subordinato e parasubordinato;
- il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- il Regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
Rilevato che è stata inoltre considerata, con attenzione, la strategia europea per l'occupazione (SEO), inaugurata nel novembre del 1997 con il documento di Lussemburgo la quale, in particolare mediante l'individuazione di pilastri comuni che guidano l'elaborazione dei Piani nazionali per l'occupazione e l'asservimento del Fondo Sociale Europeo a tali obiettivi, tende al raggiungimento di significative convergenze tra gli Stati membri dell'Unione anche sul piano occupazionale;
Rilevato, infine, che il nuovo Piano di politica del Lavoro, ancorandosi saldamente alla strategia europea per l'occupazione persegue, in sintesi un duplice obiettivo:
- assicurare ai lavoratori un lavoro di qualità, in condizioni di regolarità e sicurezza, anche valorizzando le specificità di genere, età e diversa abilità;
- rispondere alle esigenze di competitività del sistema imprenditoriale elevando la preparazione professionale della forza lavoro, attivando un sistema regionale di servizi per l'impiego volto al rapido e puntuale reperimento della manodopera richiesta e sostenendo le imprese che lo desiderano nello sforzo di utilizzare anche i momenti di riorganizzazione e ristrutturazione come opportunità per far crescere la qualità del lavoro;
Precisato che l'analisi del mercato del lavoro e la proposta di Piano di politica del lavoro sono rappresentate dal documento che viene allegato alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante;
Richiamata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visti i pareri favorevoli rilasciati dal Coordinatore del Dipartimento delle politiche del Lavoro e dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con l'emendamento della Commissione stessa, sostitutivo dell'allegato Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2004-2006 "Nell'Europa. Competitività, qualità del lavoro e inclusione sociale";
Con voti favorevoli: ventiquattro (presenti: ventinove; votanti: ventiquattro; astenuti: cinque, i Consiglieri COMÉ, FRASSY, STACCHETTI, TIBALDI e Marco VIÉRIN);
DELIBERA
di approvare l'allegato Piano triennale di politica del lavoro.
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