Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2298 del 15 novembre 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2298/XI Disegno di legge: "Abrogazione di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di finanziamenti a favore di imprese turistiche e commerciali".

Articolo 1 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) la lettera d) del comma secondo dell'articolo 18 della l.r. 33/1973;

c) il comma quinto dell'articolo 22 della l.r. 33/1973;

d) le parole ", del commercio" all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

e) gli articoli 3 e 4 della l.r. 101/1982;

f) le parole "e commerciali" all'articolo 19 della l.r. 101/1982;

g) la parola "commerciali" all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti);

h) il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 22/1998.

Articolo 2 (Norma transitoria)

1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad essere disciplinati dalle medesime disposizioni.

2. Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 e per le quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, salvo integrazione, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali).

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 11 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo 47830 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e pluriennale 2001/2003.

2. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili sul fondo di rotazione costituito ai sensi della l.r. 33/1973 per la concessione dei mutui agevolati previsti dal capo II della medesima legge.

3. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili sui fondi di rotazione costituiti ai sensi delle leggi regionali 101/1982 e 22/1998 per il settore del commercio.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PrésidentSur ce projet de loi la IIème Commission s’est penchée en exprimant un avis favorable à la majorité et il en est ainsi pour la IVème Commission avec un certain nombre d’amendements qui sont reportés dans le dossier qui vous est remis.

La parole au rapporteur, le Conseiller Piccolo.

Piccolo (SA)Il presente disegno di legge abroga, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, concernente: "Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali", le preesistenti disposizioni di legge regionali, concernenti la concessione di incentivi finanziari al settore turistico (Capo II° legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta") e al settore commerciale (la legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 "Costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commercio e la cooperazione" e la legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 "Interventi a favore delle piccole imprese per l’effettuazione di investimenti" limitatamente alle disposizioni specifiche per il turismo e per il commercio), non più compatibili con i regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

La scelta di abrogare tali disposizioni con un atto normativo specifico e non nel contesto della legge regionale n. 19/2001 è stata una scelta di opportunità al fine di non incorrere in eventuali procedure di infrazione da parte della Comunità europea per precedenti leggi di incentivazione non notificate. Si è prevista pertanto una norma transitoria che disciplina gli atti conseguenti agli impegni di spesa già assunti in base alle leggi abrogate nonché il mantenimento dell’efficacia e della validità delle domande di finanziamento presentate ai sensi delle medesime leggi e per le quali, non essendosi completata l'istruttoria, non sono stati adottati provvedimenti di concessione o diniego: tali domande, sussistendone i presupposti e salvo integrazioni, sono ammesse ai benefici previsti dalla legge regionale n. 19/2001. Per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 19/2001 viene autorizzato l’utilizzo delle risorse disponibili sui preesistenti capitoli relativi ai finanziamenti per il settore del turismo e del commercio.

Viene prevista la dichiarazione di urgenza al fine di poter dare immediata operatività alla legge regionale n. 19/2001 sulla quale vengono trasferite le domande in sospeso presentate ai sensi delle disposizioni abrogate.

Si ritiene inoltre necessario proporre alcuni emendamenti al testo di legge licenziato dalla Giunta regionale - emendamenti che leggerò e spiegherò alla fine della relazione - che integrino con ulteriori disposizioni riguardanti nello specifico la disciplina transitoria delle domande di agevolazioni presentate, prima dell’entrata in vigore della presente legge, dalle imprese operanti nel settore del commercio e del turismo ai sensi della legge regionale n. 22/1998.

È stato previsto che a dette domande, sino ad esaurimento, si continuino ad applicare le procedure previste dalla legge regionale n. 22/1998 e dalle relative disposizioni attuative già approvate dalla Giunta regionale in quanto l’ammontare dell’agevolazione concedibile risulta essere più vantaggioso per le imprese infatti, mentre la legge n. 22/1998, che è l’unica legge compatibile con la normativa europea in quanto operante in regime "de minimis", finanzia il 100 percento dell’investimento, la legge regionale n. 19/2001 finanzierà al massimo il 75 percento dello stesso.

Come dicevo prima, mi limiterò a cercare di sintetizzare il contenuto dei tre emendamenti, che non sto qui a leggere.

Il primo emendamento: l’articolo 1 del presente disegno di legge elenca le disposizioni fatte oggetto di abrogazione indicando i relativi riferimenti normativi per articoli, commi e parole. Con l’emendamento n. 1 all’articolo in questione la lettera b) del comma 1 è stata soppressa in quanto è stata abrogata dal precedente atto normativo.

L’articolo 2 contiene le disposizioni transitorie previste per disciplinare le modalità procedurali a cui deve attenersi l’Amministrazione nell'applicazione della nuova disciplina, con riguardo a situazioni amministrative pregresse sorte alla base di quelle disposizioni che si intende abrogare. A tale proposito, l’emendamento n. 2 consiste in una riformulazione del testo del comma 2 dell’articolo in argomento rimasto peraltro invariato dal punto di vista sostanziale.

Con l’emendamento n. 3 si è ritenuto opportuno integrare il testo originario dell’articolo 2 mediante l’introduzione di due nuovi commi: il comma 2 bis e il comma 2 ter. In effetti il comma 2 bis prevede che, relativamente alle domande di agevolazione finalizzate all’ottenimento dei contributi di cui alla legge n. 22/1998 e presentate prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge n. 22.

Tale integrazione trova ragione anche nell'esigenza di non penalizzare quelle imprese, che hanno proposto domanda ai sensi della legge n. 22, con la conseguente possibilità dell’aiuto pubblico pari al 20 percento della totalità dell’investimento effettuato e che quindi risulterebbero pregiudicate durante questa fase transitoria dall'applicazione della nuova disciplina. In effetti è noto che quest’ultima stabilisce che le misure di aiuto pubblico si rapportino in misura proporzionale al 75 percento dell’investimento. Conseguentemente con l’introduzione del comma ter è stato previsto che per gli oneri derivanti dalle domande di agevolazione di cui al comma 2 bis verranno utilizzate le risorse di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 22/1998.

PrésidentLa discussion générale est ouverte. Si personne ne demande la parole, la discussion générale est close. Nous pouvons procéder à l’examen article par article du projet de loi.

Je donne lecture de l’amendement présenté par la IVème Commission à l’article 1er:

Emendamento La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è soppressa.

Je soumets au vote l’article 1er tel qu’il découle de l’amendement présenté par la commission:

Articolo 1 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) il comma quinto dell'articolo 22 della l.r. 33/1973;

c) le parole ", del commercio" all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) gli articoli 3 e 4 della l.r. 101/1982;

e) le parole "e commerciali" all'articolo 19 della l.r. 101/1982;

f) la parola "commerciali" all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti);

g) il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 22/1998.

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je donne lecture des deux amendements présentés par la IVème Commission à l’article 2:

Emendamenti - Il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere f) e g), e per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, salvo integrazione, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi a sostegno delle attività turistico ricettive e commerciali).".

- Dopo il comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

"2bis. Alle domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 22/1998.

2ter. Per la copertura degli oneri derivanti dalle domande di agevolazione di cui al comma 2bis sono utilizzate le risorse disponibili sul fondo di rotazione per il commercio di cui all’articolo 10 della l.r. 22/1998.".

Je soumets au vote l’article 2 tel qu’il découle des amendements présentés par la commission:

Articolo 2 (Norma transitoria)

1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad essere disciplinati dalle medesime disposizioni.

2. Le domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere f) e g), e per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, salvo integrazione, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi a sostegno delle attività turistico ricettive e commerciali).

3. Alle domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 22/1998.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle domande di agevolazione di cui al comma 3 sono utilizzate le risorse disponibili sul fondo di rotazione per il commercio di cui all’articolo 10 della l.r. 22/1998.

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l’unanimité.