Oggetto del Consiglio n. 182 del 11 maggio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 182/77 - APPROVAZIONE DELLE CLASSI DI COMUNI, IN RAPPORTO ALL'EFFETTO URBANO, E DELLE RELATIVE TABELLE PARAMETRICHE, NONCHÉ DELLE CLASSI DI COMUNI, IN RAPPORTO ALL'EFFETTO TURISTICO, E DELLE RELATIVE QUOTE DI CONTRIBUTO RIFERITE AL COSTO DI COSTRUZIONE, IN ATTUAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE STATALE 28 GENNAIO 1977, N. 10. (Inizio della discussione e rinvio)

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Approvazione delle classi di Comuni, in rapporto all'effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, nonché delle classi di Comuni, in rapporto all'effetto turistico, e delle relative quote di contributo riferite al costo di costruzione, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 aprile 1977:

Il 30 gennaio u.s. è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977 n. 10, avente per argomento "norme per l'edificabilità dei suoli".

Detta legge modifica le leggi: 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, 17 agosto 1942, n. 1150, e 6 agosto 1967, n. 765, e istituisce, in particolare, un nuovo regime per l'edificabilità dei suoli: sia in ordine all'attuazione dei piani regolatori generali, sia in ordine al rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e impone alla Regione alcuni importanti adempimenti da effettuare sia con provvedimenti amministrativi sia con legge e fissa, per due di essi, termini, peraltro non perentori.

Seguendo la cronologia dell'articolato, detti adempimenti possono essere così sintetizzati:

a) articolo 4, settimo comma:

la Regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

b) articolo 5, primo comma:

la Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 30 maggio), definisce, per classi di comuni, le tabelle parametriche per la determinazione, a cura del comune, dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sul contributo di cui all'articolo 3 (contributo per il rilascio della concessione).

c) articolo 6, terzo comma:

la Regione determina la quota del contributo di cui all'articolo 3 relativa al costo di costruzione delle opere oggetto di concessione (variabile dal 5% al 20% di detto costo) in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione (Il costo di costruzione è determinato annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici; in sede di prima applicazione il decreto è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro il 30 aprile 1977).

d) articolo 8, primo comma:

la Regione approva una convenzione tipo per stabilire i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali devono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti d'obbligo ai fini delle concessioni relative agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'articolo 7.

e) articolo 8, secondo comma:

ai fini del convenzionamento delle concessioni di cui all'articolo 7, la Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20% del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 6.

f) articolo 10, primo comma:

ai fini della determinazione del contributo per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, ecc. la Regione definisce i parametri, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5, in base ai quali il comune stabilisce l'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi, ecc. (il contributo è pari all'incidenza di tali opere).

f) articolo 13, terzo e ottavo commi:

la Regione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 30 luglio), provvede con legge a stabilire il contenuto e il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali; individuare i comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi di tali programmi; definire le modalità di utilizzazione delle aree espropriate ai sensi del sesto comma dell'articolo 13.

g) articolo 14, quarto comma:

ai fini della determinazione annuale del valore agricolo medio dei terreni, secondo il tipo di coltura effettivamente praticato, situati nelle singole regioni agrarie, la Regione istituisce, con sede presso l'U.T.E., una commissione composta dal presidente dell'Amministrazione provinciale (regionale) o da un suo delegato, che la presiede, dall'ing capo dell'U.T.E. ecc.

Tra i provvedimenti elencati, rivestono particolare urgenza quelli previsti dagli articoli 5, 6 e 10, e precisamente:

- definizione (ex articoli 5 e 10, commi primo e secondo) delle tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione sul contributo di cui all'articolo 3;

- determinazione (ex articolo 6) della quota di contributo, di cui all'articolo 3, relativa al costo di costruzione.

L'articolo 5 impone la definizione di tabelle parametriche sulla base delle quali i comuni deliberano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione. Dette tabelle devono essere definite per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zone previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'articolo 41, quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1962, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

L'articolo 6 dispone che il contributo afferente alla concessione comprende una quota del costo di costruzione (stabilito annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici), variabile dal 5 al 20 per cento, quota che viene determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

L'articolo 10, primo comma, dispone che la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi. ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

L'articolo 10, secondo comma, dispone che la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Tutto ciò premesso, si espongono qui di seguito le operazioni e le valutazioni compiute al fine di dare luogo alle necessarie determinazioni di cui si è trattato.

Per la definizione delle tabelle parametriche di cui all'articolo 5 e per la determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione di cui all'articolo 6, si è provveduto a misurare, rispettivamente, la componente urbana e la componente turistica della realtà di ciascun comune e ad individuare distinte classi di comuni.

I) CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI

1.a) Individuazione delle classi di comuni in rapporto all'effetto urbano, ai fini della definizione delle tabelle parametriche in base alle quali i comuni deliberano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione sul contributo di cui all'articolo 3.

Per l'individuazione delle classi, si è operato utilizzando una serie di "misuratori", ivi compresi quelli indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5, ritenuti idonei per mettere in evidenza, dei singoli comuni, la realtà socio-economica che abbiamo indicato con la voce "effetto urbano".

I "misuratori" utilizzati sono i seguenti:

- ampiezza demografica (1976);

- andamento demografico (1971-1976);

- collocazione geografica (classificazione Janin);

- posti di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo e dell'impiego pubblico, raffrontati con gli attivi (1971);

- licenze commerciali raffrontate con i residenti (1974);

- attrezzature per l'istruzione, esclusi gli asili nido, le scuole materne ed elementari (1976);

- attrezzature per l'assistenza sanitaria (1971).

Relativamente ad alcuni comuni, i risultati in tal modo ottenuti sono stati corretti tenendo conto dell'esecuzione di opere, di decisioni ufficiali per la loro esecuzione o di fatti occupazionali che non incidono sugli insediamenti abitativi; opere e fatti che non potevano essere valutati con detti misuratori ma che hanno rilevanza sensibile sull'effetto urbano dei comuni medesimi.

Detti correttivi hanno interessato i comuni di Pré-Saint-Didier, Villeneuve, Gignod, Avise, rispettivamente, per la piscina coperta in via dì ultimazione, la scuola media di cui è stata decisa la costruzione, l'impianto produttivo Maxel e la scuola media costruendi, i posti di lavoro facenti capo alla centrale elettrica.

L'effetto urbano dei vari comuni è stato sintetizzato con un punteggio complessivo pari alla somma dei singoli punteggi emergenti dai suddetti misuratori e correttivi (vedi allegato A).

I comuni sono stati ripartiti in quattro classi corrispondenti a: effetto urbano forte, medio, basso e irrilevante, con il criterio seguente:

effetto urbano forte: punteggio superiore o uguale a 20;

effetto urbano medio: punteggio da 10 a 20 escluso;

effetto urbano basso: punteggio da 7,50 a 10 escluso;

effetto urbano irrilevante: punteggio inferiore a 7,50.

Come risulta dal citato allegato, le classi di comuni sono quelle riportate nella unita tabella.

CLASSI DI COMUNI IN RAPPORTO ALL'EFFETTO URBANO

effetto urbano

effetto urbano

effetto urbano

effetto urbano

FORTE

MEDIO

BASSO

IRRILEVANTE

Aosta

Courmayeur

La Salle

Arvier

Morgex

La Thuile

Avise

Nus

Pré-Saint-Didier

Introd

Châtillon

Aymavilles

Rhêmes-Notre-Dame

Saint-Vincent

Cogne

Rhêmes-Saint-Georges

Valtournenche

Saint-Pierre

Saint-Nicolas

Ayas

Villeneuve

Valgrisenche

Verrès

Gignod

Valsavarenche

Pont-Saint-Martin

Fénis

Allein

Gressan

Bionaz

Pollein

Doues

Quart

Etroubles

Saint-Christophe

Ollomont

Sarre

Oyace

Arnad

Roisan

Brusson

Saint-Oyen

Challand-Saint-Anselme

Saint-Rhémy

Issogne

Valpelline

Donnas

Brissogne

Gressoney-La-Trinité

Charvensod

Gressoney-Saint-Jean

Jovençan

Hône

Saint-Marcel

Antey-Saint-André

Chambave

Chamois

Emarèse

La Magdeleine

Pontey

Saint-Denis

Torgnon

Verrayes

Challand-Saint-Victor

Champdepraz

Montjovet

Bard

Champorcher

Fontainemore

Gaby

Issime

Lillianes

Perloz

Pontboset

1b) Individuazione delle classi di comuni in rapporto all'effetto turistico, ai fini della determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Anche in questo caso di è operato utilizzando una serie di "misuratori" ritenuti idonei per mettere in evidenza l'"effetto turistico" dei singoli comuni.

I "misuratori" utilizzati sono i seguenti:

ampiezza demografica (1976);

collocazione geografica (classificazione Janin);

stanze non occupate raffrontate con i residenti (1971);

posti letto in alberghi, pensioni e locande, raffrontati con i residenti (1971).

Relativamente ad alcuni comuni, i risultati in tal modo ottenuti sono stati corretti tenendo conto di rilevanti fatti edilizi recenti, dell'esecuzione di opere, di decrementi demografici connessi a fatti estranei all'attività turistica e di attività particolari; opere, fatti e attività che non potevano essere valutati con detti misuratori, ma che hanno rilevanza sensibile sull'effetto turistico dei comuni medesimi.

Detti correttivi hanno interessato i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier, Cogne, Gressan, Saint-Vincent e Lillianes, rispettivamente per il notevole incremento edilizio avvenuto dopo il 1971, la piscina coperta in via di ultimazione e lo stabilimento termale in via di ristrutturazione, il decremento di popolazione dovuto alle vicende della miniera, la costruenda stazione turistica di Pila, la casa da gioco, il complesso turistico-ricreativo Lys.

Il Comune di Gressan, tenuto conto che le attività turistiche si svolgono completamente all'esterno del capoluogo e non incidono sulla dinamica edilizia del capoluogo stesso, è definito a effetto turistico forte soltanto nella parte di territorio situata a quota superiore a 800 metri sul livello del mare. La restante parte del territorio, ivi compreso il capoluogo, è definita a effetto turistico basso.

L'effetto turistico dei vari comuni è stato sintetizzato con un punteggio complessivo pari alla somma dei singoli punteggi emergenti dai suddetti misuratori e correttivi (vedi allegato B).

I comuni sono stati ripartiti in tre classi corrispondenti a effetto turistico forte, medio e basso, con il criterio seguente:

effetto turistico forte: punteggio uguale o superiore a 7,50;

effetto turistico medio: punteggio da 5 a 7,50 escluso;

effetto turistico basso: punteggio inferiore a 5.

Come risulta dal citato allegato, le classi di comuni sono quelle riportate nell'unita tabella:

CLASSI DI COMUNI IN RAPPORTO ALL'EFFETTO TURISTICO

effetto turistico

effetto turistico

effetto turistico

FORTE

MEDIO

BASSO

Courmayeur

Morgex

La Salle

La Thuile

Rhêmes-Notre-Dame

Arvier

Pré-Saint-Didier

Valgrisenche

Avise

Cogne

Valsavarenche

Aymavilles

Gressan (1)

Etroubles

Introd

Saint-Vincent

Ollomont

Rhêmes-Saint-Georges

Valtournenche

Saint-Oyen

Saint-Nicolas

Ayas

Saint-Rhémy

Saint-Pierre

Brusson

Antey-Saint-André

Villeneuve

Gressoney-La-Trinité

Chamois

Allein

Gressoney-Saint-Jean

La Magdeleine

Bionaz

Torgnon

Doues

Challand-Saint-Anselme

Gignod

Champorcher

Oyace

Gaby

Roisan

Issime

Valpelline

Lillianes

Aosta

Brissogne

Charvensod

Fénis

Gressan (2)

Jovençan

Nus

Pollein

Quart

Saint-Christophe

Saint-Marcel

Sarre

Chambave

Châtillon

Emarèse

Pontey

Saint-Denis

Verrayes

Arnad

Challand-Saint-Victor

Champdepraz

Issogne

Montjovet

Verrès

Bard

Donnas

Fontainemore

Hône

Perloz

Pontboset

Pont-Saint-Martin

(1) nella parte di territorio situata a quota superiore a 800 mt. slm.

(2) nella parte di territorio situata a quota inferiore a 800 mt slm.

II) QUOTE DI CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Dall'applicazione coordinata delle norme della legge 10/77, e, in particolare, degli articoli 1, 3, 5 e 9, si deduce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia coinvolge l'intero territorio (comunale, e spesso non soltanto comunale) e comunque non certo la sola parte di esso interessata da ogni singola concessione.

Da ciò discende il concetto della partecipazione di ogni singolo concessionario agli oneri sostenuti dalla collettività per realizzare le attrezzature concernenti l'intero territorio e non quelle pertinenti all'ambito di intervento relativo a ciascuna concessione.

Né, peraltro, anche da un punto di vista strettamente tecnico sarebbe agevole e concettualmente chiara la valutazione dei costi relativi al singolo specifico insediamento, vista la stretta obiettiva interconnessione fra i vari elementi ed i vari livelli della rete infrastrutturale distesa sul territorio.

Pare quindi logico che l'individuazione del contributo relativo alle opere di urbanizzazione debba legarsi ad una stima di carattere generale del costo dell'urbanizzazione stessa sull'insieme del territorio, e che poi il contributo effettivo possa, e debba, differenziarsi in aliquote diverse secondo criteri, sostanzialmente politici, riguardanti l'opportunità di favorire o meno certi o certi altri interventi in ordine ad esigenza di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio.

Per quanto riguarda la suddetta stima di carattere generale, è bene (anziché fare specifiche analisi e valutazioni sulla situazione locale, cosa illogica e non producente, proprio per i motivi suaccennati) fare riferimento all'ampia documentazione deducibile dall'insieme delle esperienze e delle ricerche condotte in questi ultimi anni nell'ambito nazionale, e nei singoli ambiti regionali.

Studi molto generali (1) consentono di individuare in una cifra base di 700-800 mila lire per abitante l'incidenza dell'urbanizzazione per gli insediamenti residenziali generici, ovviamente con riferimento a quella parte di essa (allacciamenti, urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria) che secondo la lettera della legge 10/77 può essere presa in considerazione (2).

(1) In particolare dovuti ai professori B. Secchi, C. Forte ed altri.

(2) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n, 847, e successive modificazioni e integrazioni, e precisamente:

a) urbanizzazione primaria:

strade residenziali;

spazi di sosta e di parcheggio;

fognatura;

rete idrica;

rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

pubblica illuminazione;

spazi di verde attrezzato.

b) urbanizzazione secondaria:

asili nido e scuole materne;

scuole dell'obbligo;

mercati di quartiere;

delegazioni comunali;

Chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

impianti sportivi di quartiere;

centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

aree verdi di quartiere.

Occorre considerare che in Valle d'Aosta non avviene, al momento, la distribuzione del gas.

Per quanto riguarda, invece, la rete di distribuzione dell'energia elettrica si impongono altre considerazioni. In via preliminare occorre tenere presente che, a differenza delle altre opere, la rete di distribuzione dell'energia elettrica, viene eseguita e rimane in proprietà dell'ENEL o delle altre società erogatrici dell'energia elettrica; inoltre occorre ancora considerare che qualora il finanziamento di quest'opera dovesse gravare sui comuni, mediante l'utilizzazione dei contributi afferenti alle singole concessioni, i comuni stessi, in particolare quello con dinamica edilizia limitata, non sarebbero mai in grado di far fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione di opere anche di modesta portata, tenuto conto che i costi delle opere non sono mai, o quasi mai, proporzionali al costo dell'edificio da servire essendo influenzati da diversi fattori tra cui la localizzazione dell'edificio stesso.

Per queste ragioni si ritiene logico assumere che il costo globale standard delle opere di urbanizzazione debba considerarsi al netto degli oneri relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (nonché di quella del gas in quanto non esiste questo servizio); tali oneri rimarrebbero a carico dei singoli concessionari che li corrisponderebbero direttamente all'ente erogatore di energia secondo le procedure già seguite nel passato e ancora in vigore.

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Esperienze più puntuali ed attuali inducono tuttavia a ritenere che tale cifra debba realisticamente collocarsi a livelli alquanto superiori, soprattutto se si vuol poi considerare la realtà particolare della Valle d'Aosta, dove si deve forse dare per scontata una maggiorazione dei costi per difficoltà orografiche, climatiche, eccetera dell'ordine del 15-20% rispetto alla media nazionale.

Un concreto riferimento specifico può essere dato, per la Val d'Aosta, dalle iniziative di lottizzazione avutesi nel 1975 a Saint-Vincent, dove la stima del costo di urbanizzazione si è orientata su un milione per unità (cifra da maggiorare del 40% per un generico riporto ai prezzi attuali). Un'esperienza nettamente diversa, e in qualche modo complementare a quella citata, si rispecchia negli studi per il centro storico di Aosta (1974-1976), dove il costo di riurbanizzazione è stato stimato nell'ordine di 1,6-1,7 milioni per unità insediata.

Fuori della Regione, ma nelle sue immediate vicinanze, le valutazioni condotte nel 1976 per la Variante esecutiva del P.E.E.P. di Ivrea hanno evidenziato un onere di urbanizzazione del quartiere pari a lire 1.650.000 per abitante.

Più in generale, si può citare l'attuale orientamento della Regione Emilia-Romagna, dove il costo globale unitario dell'urbanizzazione, in sede di ricerche per gli adempimenti legislativi qui considerati, viene stimato in lire 1.400.000.

Una traduzione dei costi unitari via via indicati in termini di lire per metro quadrato di piano costruito (cosa tecnicamente opportuna, perché il riferimento al metro quadrato consente di uscire dalla genericità dell'"unità insediata" ed è, nel contempo, applicabile a qualsiasi tipo di insediamento, non soltanto residenziale ma anche produttivo) consente di individuare (nell'ipotesi di un rapporto medio di 25 mq. per unità) un ambito di oscillazione compreso fra le 35.000 lire delle prime indicazioni e le 65.000 lire dei casi successivi.

Dalle indicazioni suddette emerge la scelta (già di per sé, evidentemente, non soltanto di natura tecnica) del costo standard definito come incidenza globale media dell'urbanizzazione; incidenza che va poi articolatamente differenziata secondo le diverse localizzazioni e caratterizzazioni dell'insediamento.

I termini di tale articolazione, anche sulla base della classificazione dei comuni di cui già si è trattato, compaiono nella tabella a) qui di seguito unita.

La tabella b) reca, invece, i termini di una possibile differenziazione dell'incidenza del costo di costruzione sempre secondo il criterio politico di utilizzare incentivi e disincentivi tali da favorire, tendenzialmente, un riequilibrato e valido uso del territorio.

Nel merito, le determinazioni adottate tendono fondamentalmente a favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente e, nell'ambito delle destinazioni d'uso degli insediamenti, a favorire le attrezzature ricettive e soprattutto, quelle di rilevanza sociale (alberghi per la gioventù, rifugi alpini, ecc.), nei confronti delle generiche attrezzature per attività terziarie.

Per quanto riguarda le quote incidenti sui costi di costruzione, le differenziazioni mirano, essenzialmente, al contenimento di abnormi sviluppi edilizi nei comuni turisticamente più impegnati.

A) TABELLE PARAMETRICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Costo standard medio (1) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria: lire 50,000 per ogni metro quadrato di superficie lorda abitabile o agibile.

1) Coefficenti correttivi per classi di comuni

1,30 per comuni a effetto urbano forte

1,00 per comuni a effetto urbano medio

0,85 per comuni a effetto urbano basso

0,70 per comuni a effetto urbano irrilevante

2) Coefficenti correttivi per zone e tipi di intervento

2.1 - Edilizia abitativa

Zone A o agglomerati ex lege 765/1967, art. 17, quinto comma

Zone B o centri abitati ex lege 765/1967, art. 17, primo comma, lettera a)

Zone C parzialmente compromesse o in altre parti del territorio ex lege 765/1967, art. 17, primo comma, lettera a)

Zone C di nuova espansione

Altre zone

interventi di recupero nuove costruzioni

0,36÷0,40

0,36÷0,40

0,18÷0,20

0,18÷0,20

0,18÷0,20

0,72÷0,80

0,54÷0,60

0,9÷1,00

0,54÷0,60

0,54÷0,60

(1) N.B.: Il costo standard non comprende l'onere relativo alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

2.2 - Costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigiane

interventi di recupero

0,18÷0,20

nuove costruzioni

0,36÷0,40

quota aggiuntiva relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e alla sistemazione dei luoghi

0,20÷0,40

cave (1)

0,01÷0,05

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area di cui è ammessa la coltivazione e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.

2.3 - Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali

2.3.1 - Attrezzature ricettive alberghiere (alberghi, pensioni, locande, autostelli)

interventi di recupero

0,09÷0,10

nuove costruzioni

0,13÷0,15

2.3.2 - Attrezzature ricettive extra alberghiere

case per ferie e foresterie annesse ad impianti vari

0,09÷0,10

alberghi della gioventù

0,09÷0,10

rifugi

0,01÷0,02

campeggi ( 1)

0,036÷0,04

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dal campeggio, quale risulta dalla domanda di concessione,

2.3.3 ? Altre attrezzature

aziende della ristorazione

0,27÷0,30

esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 400 mq., ivi compresi i bar

0,72÷0,80

esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq.

0,90÷1,00

impianti sportivi coperti

0,10÷0,20

impianti sportivi all'aperto (1)

0,001÷0,002

impianti di risalita (2)

0,01÷0,10

uffici ed agenzie

0,72÷0,80

impianti per pubblici spettacoli

0,72÷,80

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dall'impianto e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.

(2) La quota unitaria del contributo si applica alla potenzialità teorica dell'impianto: cioè al numero delle persone trasportabili in un'ora.

B) PERCENTUALI SUL COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6.

1) Edilizia abitativa.

Zone A o agglomerati ex lege 765/1967, art. 17, quinto comma

Zone B o centri abitati ex lege 765/1967, art. 17, primo comma, lettera a)

Zone C parzialmente compromesse o in altre parti del territorio ex lege 765/1967, art. 17, primo comma, lettera a)

Zone C di nuova espansione

Altre zone

comuni con effetto turistico basso:

- interventi di recupero

5%

5%

5%

5%

5%

- nuove costruzioni

10%

10%

10%

10%

10%

comuni con effetto turistico medio:

- interventi di recupero

5%

5%

5%

5%

5%

- nuove costruzioni

15%

15%

15%

15%

15%

comuni con effetto turistico alto

- interventi di recupero

5%

5%

5%

5%

5%

- nuove costruzioni

20%

20%

20%

20%

20%

2) Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali: La quota di contributo non può superare il 10% del costo documentato di costruzione; la percentuale è stabilita dal Comune, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione consiliare.

Allegati:

A) classificazione dei comuni in rapporto all'effetto urbano per la determinazione delle tabelle parametriche di cui all'articolo 5;

B) classificazione dei comuni in rapporto all'effetto turistico per la determinazione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 6.

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In relazione a quanto sopra, la Giunta propone che

IL CONSIGLIO REGIONALE

vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per l'edificabilità dei suoli; in attuazione degli articoli 5 e 6 della legge medesima;

DELIBERI

1) di approvare le sottoriportate classi di Comuni della Regione in rapporto all'effetto urbano e le relative tabelle parametriche di cui all'articolo 5 della legge 28.1.1977, n. 10;

2) di approvare le sottoriportate classi dei Comuni della Regione in rapporto all'effetto turistico e le relative percentuali sul costo di costruzione di cui all'articolo 6 della legge 28.1.1977, n. 10.

CLASSI DI COMUNI IN RAPPORTO ALL'EFFETTO URBANO

Effetto urbano forte:

Aosta.

Effetto urbano medio:

Courmayeur, Morgex, Nus, Châtillon, Saint-Vincent, Valtournenche, Ayas, Verrès, Pont-Saint-Martin,

Effetto urbano basso:

La Salle, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Aymavilles, Cogne, Saint-Pierre, Villeneuve, Gignod, Fénis, Gressan, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Sarre, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Issogne, Donnas, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône.

Effetto urbano irrilevante:

Arvier, Avise, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche, Valsavarenche, Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Brissogne, Charvensod, Jovençan, Saint-Marcel, Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Torgnon, Verrayes, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Montjovet, Bard, Champorcher, Fontainemore, Gaby, Issime, Lillianes, Perloz, Pontboset.

A) Tabelle parametriche di cui all'articolo 5.

Costo standard medio (1) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria: lire 50.000 per ogni metro quadrato di superficie lorda abitabile o agibile.

1) Coefficienti correttivi per classi di comuni:

1,30 per comuni ad effetto urbano forte

1,00 per comuni ad effetto urbano medio

0,85 per comuni ad effetto urbano basso

0,70 per comuni ad effetto urbano irrilevante

2) Coefficienti correttivi per zone e tipi di intervento:

2.1 - Edilizia abitativa

Zone A o agglomerati ex lege 765/1967, art. 17, quinto comma

Zone B o centri abitati ex lege 765/1967, art. 17, primo comma, lettera a)

Zone C parzialmente compromesse o in altre parti del territorio ex lege 765/1967, primo comma, lettera a)

Zone C di nuova espansione

Altre zone

interventi di recupero

0,36÷0,40

0,36 ÷0,40

0,18÷0,20

0,18÷0,20

0,18÷0,20

nuove costruzioni

0,72÷ 0,80

0,54÷0,60

0,54÷0,60

0,9 ÷1,00

0,54÷0,60

(1) N.B.: Il costo standard non comprende l'onere relativo alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

2.2 - Costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigiane.

interventi di recupero

0,18÷0,20

nuove costruzioni

0,36÷0,40

quota aggiuntiva relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e alla sistemazione dei luoghi

0,20÷0,40

cave (1)

0,01÷0,05

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area di cui è ammessa la coltivazione e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.

2.3 - Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali

2.3.1 - Attrezzature ricettive alberghiere (alberghi, pensioni, locande, autostelli):

interventi di recupero

0,09 ÷0,10

nuove costruzioni

0,13÷0,15

2.3.2 - Attrezzature ricettive extralberghiere:

case per ferie e foresterie annesse ad impianti vari

0,09÷0,10

alberghi della gioventù

0,09÷0,10

rifugi alpini

0,01÷0,02

campeggi (1)

0,036÷0,04

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dal campeggio, quale risulta dalla domanda di concessione.

2.3.3 - Altre attrezzature:

aziende della ristorazione

0,27 ÷0,30

esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 400

mq., ivi compresi i bar

0,72÷0,80

esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq.

0,90÷1,00

impianti sportivi coperti

0,10÷0,20

impianti sportivi all'aperto (1)

0,001÷0,002

impianti di risalita (2)

0,01÷0,10

uffici ed agenzie

0,72÷0,80

impianti per pubblici spettacoli

0,72÷0,80

(1) La quota unitaria del contributo si applica ad ogni metro quadrato dell'area occupata dall'impianto e della relativa area di servizio, quali risultano dalla domanda di concessione.

(2) La quota unitaria del contributo si applica alla potenzialità teorica dell'impianto, cioè al numero delle persone trasportabili in un'ora

CLASSI DI COMUNI IN RAPPORTO ALL'EFFETTO TURISTICO

Effetto turistico forte:

Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Cogne, Gressan (1), Saint-Vincent, Valtournenche, Ayas, Brusson, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean,

Effetto turistico medio:

Morgex, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, Valsavarenche, Etroubles, Ollomont, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Challand-Saint-Anselme, Champorcher, Gaby, Issime, Lillianes.

Effetto turistico basso:

La Salle, Arvier, Avise, Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve, Allein, Bionaz, Doues, Gignod, Oyace, Roisan, Valpelline, Aosta, Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan (2), Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Sarre, Chambave, Châtillon, Emarèse, Pontey, Saint-Denis, Verrayes, Arnad, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montiovet, Verrès, Bard, Donnas, Fontainemore, Hône, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin.

(1) nella parte di territorio situata a quota superiore a 800 m. slm.

(2) nella parte di territorio situata a quota inferiore a 800 m. sl.,

B) Percentuali sul costo di costruzione di cui all'articolo 6.

1) Edilizia abitativa

Zone A o agglomerati ex lege 765/1967, art. 17, quinto comma

Zone B o centri abitati ex lege 765/1967, art. 17, primo comma, lettera a)

Zone C parzialmente compromesse o in altre parti del territorio ex lege 765/1967, art. 17, primo comma, lettera a)

Zone C di nuova espansione

Altre zone

comuni con effetto turistico basso:

- interventi di recupero

5%

5%

5%

5%

5%

- nuove costruzioni

10%

10%

10%

10%

10%

comuni con effetto turistico medio:

- interventi di recupero

5%

5%

5%

5%

5%

- nuove costruzioni

15%

15%

15%

15%

15%

comuni con effetto turistico alto:

- interventi di recupero

5%

5%

5%

5%

5%

- nuove costruzioni

20%

20%

20%

20%

20%

2) Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali. La quota di contributo non può superare il 10% del costo documentato di costruzione; la percentuale è stabilita dal comune, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione consiliare.

(SEGUONO le Tavole A e B riportate in allegato al presente verbale ...OMISSIS...).

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO fa presente che a fine gennaio è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977 n. 10, detta legge Gullotti, che pone a carico delle Regioni alcuni obblighi: le Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, devono definire, per classi di comuni, le tabelle parametriche per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (articolo 5); le Regioni determinano altresì la quota del contributo relativa al costo di costruzione delle opere oggetto di concessione (articolo 6).

Illustra quali sono stati i misuratori utilizzati per la ripartizione dei comuni in classi.

Comunica che, con i criteri adottati, sulla base dei misuratori e dei correttivi, i comuni della Regione sono stati ripartiti in quattro classi: comuni ad effetto urbano forte, ad effetto urbano medio, ad effetto urbano basso e ad effetto urbano irrilevante.

Comunica altresì che la valutazione riferita all'effetto turistico è stata calcolata sulla base di misuratori ai quali sono stati applicati dei correttivi. Si sono così ottenute tre categorie di comuni: ad effetto turistico forte, ad effetto turistico medio e ad effetto turistico basso.

Fa rilevare che per il comune di Gressan le aree situate al di sotto degli 800 m sono state considerate ad effetto turistico basso, mentre quelle al di sopra degli 800 metri sono state considerate ad effetto turistico forte.

Esamina quindi le quote di contributo relative agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione stabilite sulla base di studi macro-economici in materia urbanistica, ai quali sono stati applicati dei correttivi dovuti ai maggiori costi di costruzione che, per difficoltà orografica e climatica, si debbono sopportate in Valle d'Aosta rispetto alla media nazionale. Da queste valutazioni è emerso un valore medio di circa 50 mila lire al metro quadrato, comprensivo degli oneri medi di urbanizzazione primaria e secondaria.

Dichiara che la Giunta sollecita l'apporto costruttivo dei Gruppi consiliari affinché questo problema, almeno per quanto riguarda l'articolo 5, venga definito sollecitamente, mentre il problema relativo all'articolo 6 non è così impellente, dato che si attende che il Ministero fissi il costo di costruzione.

Rileva l'importanza della legge in esame che, ponendo a carico del costruttore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, permetterà ai comuni l'acquisizione dei mezzi finanziari per opere di urbanizzazione primaria e secondaria senza necessariamente gravare sull'Ente Regione.

Conclude sostenendo che l'approvazione del provvedimento in esame inciderà sul costo delle costruzioni, ma osserva che non si può perpetuare la situazione attuale in cui l'Ente pubblico paga le conseguenze dei profitti privati realizzati nel settore edilizio.

Il Consigliere CLUSAZ dà atto alla Giunta di aver presentato in tempo utile al Consiglio la tabella di attuazione dell'articolo 5 della legge Gullotti, mentre non altrettanto ha fatto il Ministero dei Lavori Pubblici, non avendo rispettato la scadenza prevista dall'articolo 6.

Concorda, a grandi linee, con l'impostazione della Giunta per quanto riguarda la tabella A dell'articolo 5, ma dichiara, a titolo personale, che gradirebbe una riduzione del costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a 30 mila lire il metro quadro.

Sostiene che gli oneri di urbanizzazione costituiscono un ripristino dell'imposta di consumo sul materiale da costruzione, soppressa perché ritenuta ingiusta.

Giustifica la necessità di far pagare una tassa ai costruttori, ma non il fatto che chi costruisce ora debba pagare anche per chi, in precedenza, non ha pagato alcun tributo.

Ritiene quindi più equa una cifra unitaria di 30 mila lire.

Propone un maggior equilibrio per quanto riguarda le classi dei comuni e prende atto con piacere dell'orientamento della Giunta di non gravare troppo sulle opere di ristrutturazione, ma ritiene che tali opere non siano ancora sufficientemente incentivate, per cui propone di dimezzare i coefficienti correttivi per gli interventi di recupero.

Conclude dichiarandosi d'accordo con l'Assessore circa il rinvio dell'applicazione dell'articolo 6 per vari motivi: perché non esiste una scadenza, perché in ogni caso la tassa di cui all'articolo 6 non potrà essere applicata prima di luglio, perché non si conosce ancora il costo di costruzione.

Il Consigliere MAQUIGNAZ dichiara che il Gruppo dei Democratici Popolari è favorevole ai criteri ispiratori della legge statale 28 gennaio 1977 n.10, ma che esso non può dirsi soddisfatto del provvedimento presentato dalla Giunta.

Sostiene che, con un attento adeguamento della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Regione avrebbe potuto dotarsi di uno strumento efficace per razionalizzare l'uso del territorio, senza creare ripercussioni negative per l'occupazione e per l'economia regionale per quanto attiene alle attività collegate all'edilizia.

Ritiene che in Valle d'Aosta si debba cercare di frenare i massicci investimenti in edilizia realizzati da operatori esterni, per contro non è giusto e tanto meno conveniente stabilire oneri così pesanti da far temere una notevole riduzione dell'edilizia locale.

Ritiene ancor più grave il fatto che il provvedimento proposto dalla Giunta prevede il pagamento degli oneri in egual misura sia per chi costruisce la casa per abitarvi, come per colui che realizza alloggi da vendere.

Fa rilevare che la legge nazionale non considera il caso del concessionario che costruisce l'abitazione per la propria famiglia, pur essendo assai diffuso nella nostra Regione tale sistema, e quindi la Giunta avrebbe dovuto innanzi tutto proporre al Consiglio l'adattamento della legge nazionale alla situazione regionale e, solo successivamente, provvedere agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

Sostiene che le tabelle parametriche dovrebbero essere modificate per lasciare ai comuni una maggiore autonomia di decisione.

A proposito del contributo sul costo di costruzione, previsto dall'articolo 6 della legge, si sofferma innanzi tutto sul fatto che in molti comuni della Valle d'Aosta lo sviluppo edilizio ha interessato principalmente solo una parte del territorio comunale e, onde evitare di far pagare il costo di costruzione nelle zone che non hanno avuto alcuno sviluppo, ritiene opportuno ricorrere alla suddivisione del territorio comunale così come si è fatto per Gressan.

Sottolinea inoltre la necessità del rilascio della concessione gratuita per l'alloggio occorrente per la propria famiglia, ai lavoratori dipendenti, agli artigiani e piccoli commercianti, con un reddito annuo inferiore ad una determinata somma da stabilirsi, per evitare che questi lavoratori debbano pagare nella medesima misura di coloro che invece utilizzano l'edilizia a scopo di lucro.

Conclude il suo intervento dichiarando che il Gruppo dei Democratici Popolari riconosce nel progetto presentato dalla Giunta un diligente lavoro burocratico, ma lo trova mancante di volontà politica perché esso tende a colpire gli strati di popolazione economicamente più deboli.

Il Consigliere MANGANONI dichiara di condividere in buona parte le affermazioni del Consigliere Maquignaz.

Si compiace con la Giunta per aver rispettato i termini previsti per la presentazione del progetto.

Concorda, in linea di massima, a nome del Gruppo consiliare comunista, sul progetto presentato dalla Giunta.

Sostiene che la legge Gullotti, pur essendo una legge giusta, perché il costruttore non deve gravare sulla collettività, avrà come conseguenza un aggravamento della crisi edilizia.

Si dichiara contrario alla realizzazione delle cosiddette seconde case, costruite da persone non residenti in Valle.

È perplesso sulla possibilità, alla quale aveva accennato il Consigliere Maquignaz, di ridurre il contributo per la sistemazione delle vecchie case, perché la legge nazionale è assai rigida al riguardo.

In conclusione dichiara la disponibilità del Gruppo consiliare comunista ad approvare la proposta in discussione.

Il Consigliere BORBEY, dopo aver ricordato brevemente i dettami principali della legge Gullotti, sostiene che questa è una legge che tende a rilanciare l'abitazione di tipo popolare economico perché crea delle enormi agevolazioni all'edilizia convenzionata, e, sotto questo aspetto, ha poca possibilità di applicazione in Valle d'Aosta, dove abitazioni convenzionate possono costruirsi in non più di quattro o cinque comuni.

Sì sofferma quindi su un altro aspetto della legge, quello che impone ai comuni l'obbligo di dotarsi di piani pluriennali.

Sottolinea il fatto che il comune, ove il privato non costruisca entro il termine di tre o di cinque anni, dovrà espropriare l'area e ritiene che la Regione debba adottare appositi provvedimenti, per scongiurare questa eventualità.

Dà atto alla Giunta di aver presentato la proposta con tempestività e non accetta l'accusa formulata dal Consigliere Maquignaz.

Formula anch'egli, benché Consigliere di maggioranza, delle osservazioni perché ritiene interesse di tutti accettare le eventuali buone proposte che possano sorgere dalla discussione.

Comincia col dire che, a suo avviso, il costo standard per le opere di urbanizzazione, stabilito in 50.000 lire al mq., risulta troppo elevato. Giustifica tale affermazione col fatto che a suo parere si parte dal presupposto che in Valle d'Aosta non esistano ancora opere di urbanizzazione, mentre vi sono già dei comuni che sono dotati al 70, all'80% di tali opere; quindi sarebbe illogico che dal 30 gennaio 1977 il privato, che vuole iniziare a costruire, debba pagare tutte le spese per le infrastrutture che, in buona parte, esistono già, sollevando dal pagamento tutti coloro che hanno costruito anteriormente a tale data.

Riconosce che le finanze dei comuni sono in uno stato disastroso e che gli oneri di urbanizzazione rappresentano un mezzo per rimpinguarle, ma sostiene che i comuni hanno anche altre possibilità per incamerare del denaro pubblico.

Fa rilevare che una determinazione in misura troppo elevata degli oneri di urbanizzazione costituirebbe un grave colpo all'edilizia.

Non concorda con la proposta del Consigliere Maquignaz tendente a ridurre o a rendere esente dal pagamento chi abbia un reddito inferiore ad una determinata cifra, perché con tale soluzione si correrebbe il rischio di avvantaggiare gli evasori fiscali.

Propone di stabilire delle agevolazioni per chi non è ancora proprietario di un alloggio di residenza e costruisce una abitazione di piccole dimensioni. In tal modo, a suo parere, si darebbe una agevolazione all'operaio contadino privo di abitazione.

Contesta il criterio adottato per la classificazione dei comuni in rapporto all'effetto urbano, perché, a suo avviso, bisogna tener conto solo dello sviluppo edilizio, ad evitare il controsenso rappresentato, ad esempio, dall'inserimento di comuni come Villeneuve, Gignod, Pollein, che possiedono, secondo lui, le caratteristiche di comuni ad effetto urbano irrilevante, nella classe ad effetto urbano basso per la presenza, nei loro territori, rispettivamente della Scuola media comprensoriale, della fabbrica Maxel e dell'Autoporto.

Concorda pienamente, per quanto concerne i parametri ed i coefficienti correttivi delle zone tipo di intervento, con il Consigliere Maquignaz e propone di distanziare maggiormente i parametri lasciando maggiore autonomia ai comuni.

Conclude proponendo una sospensione per addivenire ad un accordo.

Il Consigliere FOURNIER condivide la proposta del Consigliere Borbey per una breve sospensione per procedere ad una verifica, ma ritiene che tale verifica avrebbe dovuto precedere la discussione in aula.

Sostiene che questa proposta presentata dalla Giunta non ha tenuto nella dovuta considerazione la situazione economica e sociale della Valle d'Aosta.

Il Consigliere BENZO sostiene la validità della nuova impostazione di gestione del territorio determinata dalla legge Gullotti.

Dà atto alla Giunta di aver adempiuto con tempestività al dispositivo della legge.

Riconosce che l'Ufficio urbanistica ha svolto un lavoro molto accurato, anche se rimangono delle perplessità sulle modalità di applicazione.

Ritiene opportuno verificare se queste indicazioni sono state viste non solo sotto un aspetto tecnico, ma sono anche state collocate nella realtà sociale ed economica, nonché verificare, in particolare, la ripartizione dei comuni sia sotto l'aspetto dell'effetto urbano che dell'effetto turistico, tenendo conto anche del loro sviluppo agricolo.

Sottolinea che, a suo avviso, non si devono favorire nuove agglomerazioni urbane, ma si deve dare la possibilità ai contadini ed ai piccoli artigiani di costruirsi la casa.

Conclude auspicando che dall'applicazione della legge Gullotti non derivi una conseguenza negativa nel campo dell'edilizia.

Il Consigliere MONAMI non concorda con le opinioni espresse dal Consigliere Borbey. Fa rilevare che l'edilizia convenzionata non è che possa sussistere solo nei grandi comuni, come riteneva Borbey, ma può attuarsi anche nei comuni minori attraverso le cooperative che godono di un trattamento privilegiato.

Pone in evidenza che il contributo di costruzione giustamente non si applica all'edilizia convenzionata.

Afferma che l'applicazione della legge di cui si sta trattando ha il merito di porre gli Enti pubblici nelle condizioni di orientare lo sviluppo edilizio attraverso i piani pluriennali di attuazione e che, al tempo stesso, servirà a verificare non solo la volontà autonomistica della Regione nei confronti del Governo, ma anche la sua volontà di decentramento a favore dei comuni e delle comunità montane.

Concorda, a nome del Gruppo consiliare comunista, sull'approvazione della proposta nel testo presentato dalla Giunta. Sostiene, però, la necessità di una revisione dei parametri, dopo un primo periodo di applicazione, per correggere gli errori che si saranno evidenziati.

Sottolinea che, oltre agli altri misuratori, si debba, a suo parere, tener conto anche della tipologia della casa in costruzione; infatti non è giusto, secondo il Gruppo consiliare comunista, far pagare uguali parametri a chi costruisce edifici di lusso come a chi costruisce edifici popolari.

Il Consigliere TAMONE rileva che i contributi previsti dalla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, a suo avviso sono disincentivanti per le costruzioni, soprattutto per le costruzioni inutili, in un momento in cui si assiste alla proliferazione del fenomeno delle cosiddette seconde case, fenomeno che, negli ultimi dieci anni, è stato l'aspetto più rilevante dell'attività edilizia in Valle d'Aosta.

Sostiene che è necessaria una riflessione su quello che si vuole fare del territorio valdostano e su dove si vuole ancora costruire, dato che si è avuto un incremento di abitazioni e di abitanti in tutti i comuni della Valle centrale, da Sarre a Pont-Saint-Martin, e si è assistito ad uno sviluppo enorme dell'edilizia secondaria e terziaria in tutti i comuni di alta montagna interessati all'effetto turistico.

Afferma, a nome anche del Gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine, che il legislatore valdostano dovrebbe tentare di bloccare lo sviluppo nella Valle centrale e nei centri turistici per cercare di incrementare le zone nelle quali si assiste al fenomeno dello spopolamento.

Ritiene valida l'applicazione della tabella relativa all'effetto urbano in quanto utile a far rimanere la popolazione nei comuni di montagna, ove gli oneri per la concessione sono assai ridotti.

Sottolinea la necessità di ristrutturare le vecchie case ed annuncia, qualora la discussione diventi più dettagliata o tecnica, la presentazione di proposte per adeguare la tabella dei coefficienti correttivi.

Non si nasconde che, con una impostazione di questo genere, si corrano dei rischi nel campo dell'edilizia. Ritiene però che ci siano delle possibilità di recupero, dato che si devono ancora eseguire molte infrastrutture, ad esempio nel campo della scuola, della sanità.

Sarà quindi compito del potere pubblico intervenire in modo che le categorie interessate non subiscano troppe perdite.

Concorda infine con la proposta di dare una maggiore possibilità d'interpretazione ai comuni, senza però cadere nell'errore opposto di lasciare all'ente locale tutta la responsabilità.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO ringrazia tutti i Consiglieri che sono intervenuti nella discussione portando un contributo costruttivo.

Ricorda al Consiglio che la legge Gullotti praticamente confisca il diritto di costruzione: il cittadino è proprietario del suolo, ma non ha il diritto di edificare ed è la comunità che è titolare di tale diritto e concede al privato la facoltà di edificare dietro corresponsione alla collettività degli oneri per le opere di urbanizzazione.

Sostiene che la scelta fatta dal Parlamento è stata quella di disincentivare l'attività edilizia caotica, che si è registrata negli ultimi anni, e di creare un modello di sviluppo ordinato, attraverso i piano di attuazione.

Ritiene importante poter graduare e utilizzare gli oneri di urbanizzazione in modo tale che essi rispettino lo spirito ed i principi ispiratori della legge.

Respinge le affermazioni secondo le quali il progetto presentato dalla Giunta sarebbe solo un diligente lavoro burocratico.

Si è fatta la scelta di disincentivare le nuove costruzioni per recuperare le vecchie e la scelta è quindi nel senso delle indicazioni formulate dal Consigliere Tamone.

Contesta le affermazioni secondo le quali l'attività agricola sarebbe colpita e questo progetto sarebbe stato predisposto senza tener conto delle realtà economiche e sociali della Valle d'Aosta.

Concorda sulla necessità di dotare i Comuni di un margine maggiore di discrezionalità, senza peraltro esagerare. La cosa si rivelerebbe utile soprattutto per consentire, secondo le indicazioni del Consigliere Borbey, delle valutazioni differenziate all'interno dei comuni stessi.

Per quel che riguarda il costo, afferma che le 50.000 lire non sono lontane dalla verità, ma si dichiara disposto a discutere su questo problema, senza però giungere a vanificare i principi e a stravolgere la portata del provvedimento.

Concorda con i Consiglieri Monami e Manganoni circa la possibilità di una verifica dopo una prima applicazione.

Conclude riservandosi, d'intesa con i Capi Gruppo o con quei Consiglieri che all'interno dei Gruppi sono stati indicati quali relatori su questo argomento, di procedere ad una messa a punto delle proposte che verranno, per quanto lo riterrà opportuno, recepite dalla Giunta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito e vista l'ora tarda, propone di aggiornare i lavori del Consiglio, rinviando alla seduta pomeridiana la prosecuzione della discussione.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti venti e rinviata alle ore sedici e minuti trenta.

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