Oggetto del Consiglio n. 2257 del 17 ottobre 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2257/XI Disegno di legge: "Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11."
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti a promuovere presso le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3 l'introduzione di:
a) sistemi di gestione per la qualità;
b) sistemi di gestione ambientale;
c) sistemi di gestione per la sicurezza.
Articolo 2 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui:
a) al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001;
b) al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.
CAPO II DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI
Articolo 3 (Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 4 le piccole e medie imprese con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.
Articolo 4 (Tipologia degli interventi)
1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 9, 12 e 15 la Regione può intervenire mediante la concessione di contributi.
2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13 e 15.
Articolo 5 (Presentazione delle domande ed istruttoria)
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, prima dell'avvio delle iniziative cui le stesse si riferiscono.
2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, effettua l'istruttoria tecnica preliminare e le sottopone alla valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33.
3. In sede di valutazione delle domande presentate ai sensi della presente legge, la composizione del Comitato di cui al comma 2 è integrata da:
a) un esperto di sistemi di gestione ambientale;
b) un esperto di sistemi di gestione per la sicurezza;
c) un esperto di organizzazione aziendale, segnalato dalle associazioni degli imprenditori. In mancanza di segnalazioni la nomina sarà effettuata dalla Giunta regionale.
Articolo 6 (Concessione)
1. La concessione ed il diniego dei contributi sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.
Articolo 7 (Rinvio)
1. Le domande di contributo sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; i contributi sono concessi, ogni anno, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, tra quelli di cui all'articolo 3, i settori da privilegiare in caso di insufficienza di risorse finanziarie.
3. La Giunta regionale disciplina ogni adempimento o aspetto relativo alle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, compresi le modalità e i criteri applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 14, 15 e 17.
4. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 8 (Azioni di sensibilizzazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, ambiente e sicurezza, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.
CAPO III SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Articolo 9 (Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:
a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la qualità;
b) adozione di sistemi di gestione per la qualità;
c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali;
d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;
e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;
c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
d) interventi di laboratori esterni;
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
f) acquisto di norme tecniche;
g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:
a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità e dei prodotti deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.
6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.
Articolo 10 (Entità massima dei contributi)
1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);
b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d);
e) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e).
Articolo 11 (Erogazione dei contributi)
1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.
CAPO IV SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Articolo 12 (Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:
a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione ambientale;
b) adozione di sistemi di gestione ambientale;
c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale rispetto a norme internazionali o convalida delle dichiarazioni ambientali redatte in conformità a norme comunitarie;
d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o della convalida delle dichiarazioni ambientali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;
e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali che ne garantiscano la qualità ecologica.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;
c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
d) interventi di laboratori esterni;
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
f) acquisto di norme tecniche;
g) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento;
h) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:
a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale e dei prodotti e la convalida delle dichiarazioni ambientali deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.
6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o la convalida delle dichiarazioni ambientali è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.
Articolo 13 (Entità massima dei contributi)
1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);
b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);
d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d);
e) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
Articolo 14 (Erogazione dei contributi)
1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.
CAPO V SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE
Articolo 15 (Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:
a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;
b) adozione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;
c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale rispetto a norme nazionali o internazionali;
d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali;
c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
d) interventi di laboratori esterni;
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
f) acquisto di norme tecniche;
g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.
6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.
Articolo 16 (Entità massima dei contributi)
1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);
c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);
d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).
Articolo 17 (Erogazione dei contributi)
1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.
CAPO VI MODIFICAZIONI ALLA L.R. 84/1993 E ABROGAZIONE DI NORME
Articolo 18 (Modificazione del titolo)
1. Il titolo della l.r. 84/1993, già sostituito dall'articolo 1 della l.r. 33/1997, è sostituito dal seguente: "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo".
Articolo 19 (Modificazione dell'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 84/1993, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 33/1997, le parole "nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori." sono soppresse.
Articolo 20 (Modificazione dell'articolo 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 84/1993, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, le parole "I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 4, dopo la realizzazione dei progetti approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione che illustri le modalità di svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti. Tale relazione sarà accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione." sono soppresse.
Articolo 21 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 84/1993:
a) l'articolo 3;
b) l'articolo 4;
c) l'articolo 4 bis;
d) l'articolo 5;
e) l'articolo 6;
f) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7;
g) il comma 2 dell'articolo 7;
h) l'articolo 8 bis;
i) l'articolo 9;
j) l'articolo 10;
k) il comma 4 dell'articolo 11;
l) il comma 5 dell'articolo 11.
Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7;
gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 33/1997;
l'articolo 1 della l.r. 11/2000.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 22 (Norma transitoria)
1. Le domande di contributo presentate ai sensi degli articoli 8bis, 9 e 10 della l.r. 84/1993, e non ancora finanziate, sono definite secondo le procedure previste dalla medesima legge.
Articolo 23 (Disposizioni finanziarie)
1. La spesa per l'applicazione degli articoli 8, 9, 12 e 15 è determinata complessivamente in lire 610 milioni (euro 315.038) per l'anno 2001, in euro 629.930 per l'anno 2002 e in annui euro 660.930 a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 negli obiettivi programmatici 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria", 2.2.2.10. "Interventi promozionali per l'artigianato", 2.2.2.11. "Interventi promozionali per il commercio", 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo", 2.2.2.13. "Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extra alberghiere", e si provvede:
a) mediante riduzione dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria":
- per lire 80 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 258.200, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46855 "Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale";
- per lire 30 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 77.400, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46860 "Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi";
- per euro 36.100 per l'anno 2002 e per euro 67.100 per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46870 "Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione sulla qualità nel settore industriale";
b) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", previsto al punto B.1.1. "Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese", dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale, per lire 500 milioni, per l'anno 2001 e per annui euro 258.230, per gli anni 2002 e 2003.
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio e nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.
PrésidentJe rappelle que la IVème Commission, qui s’est exprimée favorablement à la majorité sur ce projet de loi, a élaboré un nouveau texte sur lequel nous allons nous prononcer. La IIIème Commission, à la majorité à son tour, a exprimé un avis favorable en amendant le titre de la loi. La IIème Commission à la majorité s’est exprimée sur le nouveau texte avec l'amendement.
La parole au rapporteur, le Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV)Leggo la relazione anche per conto del relatore della II Commissione, Cerise.
"La competitività sui mercati passa attraverso la capacità delle aziende di proporre prodotti e servizi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti che oltre alle condizioni economiche considerano ormai come prioritarie le caratteristiche di qualità, i metodi di produzione, all’avanguardia anche sotto il profilo del rispetto ambientale, anche la gestione della sicurezza aziendale è un obbiettivo prioritario. Di fronte a queste sfide anche le piccole e medie realtà produttive devono attrezzarsi per mantenere il passo con la rapida evoluzione del contesto economico e produttivo. I sistemi di gestione aziendale sono, sia in Europa, sia in Italia, sempre più orientati al miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese, sia per la maggiore attenzione da parte dei consumatori, in particolare del Nord Europa, sia per le richieste dei grandi gruppi industriali, soprattutto tedeschi, ai rispettivi fornitori.
Questo disegno di legge ha come obiettivo quello di offrire un sostegno alle piccole e medie imprese per realizzare sistemi di gestione ambientale, di qualità e la certificazione di compatibilità ecologica dei prodotti aziendali e per realizzare sistemi di gestione per la sicurezza. In Valle d’Aosta un’azienda di medie dimensioni (la Tecdis S.p.A.) ha di recente realizzato un sistema di gestione ambientale e ne ha certificato la sua conformità alla norma ISO 14000. È probabile che altre realtà imprenditoriali valdostane seguano questo primo esempio.
È da segnalare inoltre che sempre più i consumatori, in particolare quelli stranieri, orientano le loro scelte su prodotti dotati di marchio di compatibilità ecologica (Eco-label). Si comprende dunque l’importanza di questo disegno di legge che interviene in una materia trattata dalla legge regionale n. 84 del 1993 la cui lettura risulta ormai difficile, anche a causa delle varie modificazioni apportate. È utile chiarire che la legge regionale n. 84 del 1993 resta in vigore per il finanziamento della ricerca industriale, mentre per il finanziamento della realizzazione di sistemi di gestione per la qualità, di sistemi di gestione ambientale e di sistemi di gestione per la sicurezza, si introduce questo disegno di legge n. 135 al quale le imprese potranno fare riferimento.
Novità per la normativa ISO: la normativa in materia di qualità ha registrato profonde modifiche, sono entrati in vigore due nuovi regolamenti comunitari e le nuove norme ISO 9000 edizione 2000 sono ben diverse dalle precedenti stabilite nel 1994. Si aggiungano poi le norme ISO 14000 per la gestione ambientale, cioè la garanzia sulle procedure adottate dalle aziende per la produzione di beni o servizi che devono essere compatibili a livello ambientale: si pensi agli scarichi di acque da lavorazione, ai rifiuti, all’emissione sonora dovuta agli impianti.
È stata così introdotta la garanzia certificata che l’impresa opera in modo eco-compatibile. Tra l’altro dal 2002 per gli appalti pubblici sarà richiesto il rispetto della norma ISO 14000 a livello ambientale. Ci sono poi grossi gruppi internazionali come la Philips che pretenderà dai fornitori il rispetto della normativa ISO 14000 che per le aziende diventa un sinonimo di immagine rispettosa dell’ambiente. Va poi ricordata l’introduzione a livello comunitario del regolamento denominato EMAS sempre per quanto attiene il rispetto dei livelli di compatibilità ambientale delle produzioni.
Analisi del disegno di legge n. 135: il disegno di legge n. 135, che si compone di 20 articoli, promuove, come spiegato al primo articolo, l’introduzione nelle piccole e medie imprese di sistemi di gestione della qualità, di gestione ambientale e di gestione per la sicurezza.
È una legge che rispetta i regolamenti comunitari di esenzione per piccole e medie imprese e pertanto non necessita di notifica del regime alla Commissione europea. Tra i soggetti beneficiari figurano le piccole e medie imprese, cioè quelle con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo al di sotto dei 40 milioni di euro. Possono godere di contributi le attività svolte in Valle d’Aosta a favore di unità locali ubicate in Valle d’Aosta. Gli incentivi previsti sono costituiti da contributi a fondo perso.
Il Comitato tecnico che valuta le domande: le domande presentate ai competenti uffici prima della realizzazione dell’intervento sono valutate da un apposito comitato tecnico composto da esperti in economia industriale, informatica, ingegneria industriale, controllo della qualità aziendale, sistemi di gestione ambientale, di sistemi di gestione per la sicurezza e di organizzazione aziendale.
Intensità massime di aiuto: le intensità massime di aiuto sono quelle stabilite dai regolamenti comunitari di esenzione e dipendono dalle varie tipologie di costi tra cui: le consulenze per il 50 percento, gli investimenti per il 15 percento, la formazione per il 35 percento.
I massimali stabiliti: i massimali stabiliti per i contributi sono pari a 5.200 euro per gli studi di valutazione, 26.000 euro per i sistemi di gestione della qualità, 5.200 euro per la certificazione dei sistemi, 2.600 euro per il mantenimento della certificazione e 5.200 euro per la certificazione dei prodotti. Tra i costi ammissibili figurano tra gli altri le consulenze esterne, l’acquisto di strumenti per prove e controlli, la formazione del personale, l’acquisizione di software per la gestione della qualità."
Si dà atto che dalle ore 19,33 presiede il Vicepresidente Lattanzi.
PresidenteÈ aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (FI)Su questa legge tendenzialmente siamo dell’avviso che sia una norma auspicabile rispetto a quelle che sono le situazioni che qui vengono regolamentate, a contribuzione delle iniziative che molto spesso nelle piccole e medie imprese non riescono a decollare proprio per la mancanza di risorse e di finanziamenti in contesti che non sono immediatamente produttivi, anche se poi saranno finalizzati ad ottimizzare la produzione attraverso quelli che sono i meccanismi di certificazione, di qualità ambientale piuttosto che in materia di sicurezza.
Abbiamo però riscontrato come in questo "corpus" legislativo l’articolo 8 abbia una filosofia che ci sfugge dal contesto della legge stessa.
L’articolo 8 autorizza la Giunta a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione su queste problematiche e direi che fino a qua tutto sommato è un articolo che non direbbe nulla di nuovo, perché la legge che autorizza la Giunta non ha necessità di arrivare a questa precisazione, nel senso che la Giunta è comunque autorizzata ad operare nell’ambito delle normative regionali per quanto riguarda gli atti di natura amministrativa; la cosa che ci crea invece perplessità è che queste azioni di sensibilizzazione possono avvenire in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.
La perplessità che esprimiamo su questo articolo è che se andiamo ad autorizzare qualcosa che di per sé non avrebbe necessità di autorizzazione, nel momento in cui lo andiamo ad autorizzare implicitamente, andiamo a negare la possibilità di spendere azioni di sensibilizzazione con altri soggetti.
Ci spieghiamo meglio: riteniamo che le azioni di sensibilizzazione in questo campo come in altri campi possano e debbano essere svolte anche dalle associazioni imprenditoriali di categoria.
Non capiamo per quale motivo l’articolo 8 vada a dare un’autorizzazione che non è necessaria perché la Giunta può come e quando vuole collaborare e incaricare chicchessia in azioni di sensibilizzazione, non capiamo per quale motivo venga messo invece un paletto e un limite al coinvolgimento di quelle associazioni di categoria.
Ed è sul filo logico di questo argomentare che presentiamo un emendamento che chiede di abrogare quanto meno la parte finale dell’articolo 8 ossia dopo "sicurezza" abrogare il riferimento che limita queste opere di sensibilizzazione alla collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, proprio perché riteniamo che comunque sia sarebbe possibile esprimersi ugualmente in questa direzione ma, limitando soltanto a questa direzione le azioni di sensibilizzazione, si vanno a precludere tutta un’altra serie di soggetti istituzionali che riteniamo possano e debbano dire più di un qualcosa su questa materia.
PresidenteSe nessun altro Consigliere chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all’Assessore all’industria, artigianato ed energia, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE)Ringrazio i relatori per quanto hanno esposto e le commissioni che hanno fatto un lavoro notevole, considerato che nel corso dell'elaborazione della legge c’è stato un confronto con le associazioni di categoria che ha portato anche ad alcune modificazioni.
In particolare, questo disegno di legge, come detto nella relazione dei Consiglieri relatori, tende a qualificare meglio e a rendere più competitive le imprese valdostane. Cerca di farlo sotto il versante della qualità, dove già esisteva un precedente disegno di legge che riguardava anche la ricerca (quindi rimarrà la legge n. 84 esclusivamente legata alla ricerca), mentre si introducono delle novità per quanto riguarda innanzitutto la certificazione ambientale.
Questo è un settore molto importante, in cui è molto attenta la pubblica opinione; l'obiettivo è fare in modo che l’attività produttiva delle aziende sia attenta a quella risorsa che è l’ambiente, che in passato era considerata una risorsa accessibile all’infinito e a costo zero, mentre oggi sappiamo che è una risorsa scarsa e che va adeguatamente salvaguardata.
Da questo punto di vista adeguiamo le imprese valdostane alle normative EMAS e ISO 14000, che va da una parte nella direzione di una responsabilizzazione dell'impresa anche per quelle che sono le ricadute ambientali esterne e interne all’impresa stessa e il fatto che la certificazione della situazione ambientale delle imprese venga fatta da enti terzi con l’obiettivo da una parte di prevenire i danni ambientali o quanto meno minimizzarne i rischi, migliorare l’immagine anche esterna dell'impresa, migliorare i rapporti con la pubblica opinione, con i cittadini e ovviamente puntare anche a una diminuzione dei costi e ad un miglioramento delle "performances" di gestione.
Abbiamo introdotto con questa legge anche un sistema di certificazione della sicurezza, questa fa riferimento a delle normative definite nel mondo anglosassone che sono la OHSAS (occupational health and safety assessment series), che riguardano la valutazione della sicurezza relativamente anche alla salute e ai rischi che corrono gli occupati e comunque chi è coinvolto nell'impresa all’interno dei luoghi di lavoro. Riteniamo che questa sia una certificazione importante che va anche nella direzione di salvaguardare e prevenire rischi sul lavoro e malattie sul lavoro.
Da questo punto di vista riteniamo che questa legge, che utilizza i regolamenti di esenzione dell’Unione europea, offra alle piccole e medie imprese valdostane, nei massimali di finanziamento ammissibili e nelle percentuali di contributo dette nella relazione, un miglioramento delle opportunità esistenti.
Per venire all’emendamento proposto dal Consigliere Frassy, ovviamente questo risente un po’ della discussione fatta in commissione. Qui dirò alcune cose molto brevi. L’articolo serve per poter attivare da parte della Giunta regionale il finanziamento ad enti strumentali della Regione; ci vuole un riferimento legislativo per fare questo.
Qui è implicato Centro sviluppo come strumento operativo della Regione; ciò non significa che le associazioni di categoria non debbano fare un’opera di sensibilizzazione dei propri iscritti.
Quello però che si vuole finanziare con questa legge - quindi dichiaro la contrarietà a nome della Giunta rispetto all’articolo 8 - sono le imprese e non le associazioni di categoria. Sono due cose assolutamente diverse, pertanto riteniamo che questo emendamento non vada accolto anche perché dietro c’è questo elemento di ambiguità.
Il disegno di legge è molto chiaro: le imprese devono migliorare le loro prestazioni dal punto di vista della qualità, dell’ambiente, della sicurezza, questo è l’obiettivo della legge.
Per fare questo è necessario fare un’opera di sensibilizzazione, la Regione la fa con gli enti strumentali di cui dispone, indubbiamente questo non è uno strumento di finanziamento delle associazioni di categoria, quindi come tale non lo ritengo compatibile con questo disegno di legge.
PresidenteSi procede alla votazione del disegno di legge nel nuovo testo presentato dalla IV Commissione.
Pongo in votazione l’emendamento presentato dalla III Commissione di cui do lettura:
Emendamento Il titolo del disegno di legge n. 135 è sostituito dal seguente:
"Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11."
Consiglieri presenti: 25
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 1:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 2 (Beneforti, Curtaz)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 2:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 2 (Beneforti, Curtaz)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 3:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 4:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 5:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 6:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 7:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
All’articolo 8 c’è l’emendamento dei Consiglieri Frassy, Tibaldi e Lattanzi, di cui do lettura:
Emendamento Articolo 8 abrogare: "in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese".
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (FI)Assessore, abbiamo ascoltato le motivazioni che la portano a nome della Giunta, e ritengo della maggioranza, a respingere il nostro emendamento e devo dire che ci dispiace perché, sebbene sia vero che questa legge prevede di finanziare le imprese, è altrettanto vero che le imprese normalmente sono organizzate in associazioni di categoria ed è altrettanto vero che fra i vari scopi delle associazioni di categoria c’è anche quello di effettuare opere di sensibilizzazione.
Dopodiché l’emendamento che avevamo ipotizzato non poneva vincoli alle ipotesi di collaborazione che la Giunta voleva raggiungere con il Centro di sviluppo, ma sicuramente non andava a chiudere le porte a coinvolgimenti - perché no? - con queste associazioni.
Prendiamo atto che l’intendimento dell’Assessore è di diversa natura, aggiungiamo di natura vagamente retro', bulgara per intenderci. Prendiamo atto che la sensibilizzazione la può fare solo il Centro di sviluppo e staremo a vedere come verrà gestita l’opera di sensibilizzazione.
Ovviamente voteremo a favore del nostro emendamento e se il nostro emendamento non sarà accolto, voteremo contro l’articolo 8.
PresidentePongo in votazione l’emendamento presentato dai Consiglieri Frassy, Tibaldi e Lattanzi:
Consiglieri presenti: 26
Votanti e favorevoli: 3
Astenuti: 23 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Cerise, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Pastoret, Perrin, Piccolo, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l’articolo 8:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 9:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 10:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 11:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 12:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 13:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 14:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 15:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 16:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 17:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 18:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 19:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva
Pongo in votazione l’articolo 20:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 21:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 22:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l’articolo 23:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Dichiaro il Consiglio sospeso, riprenderà domani mattina alle ore 9,15.
La seduta è tolta.
