Oggetto del Consiglio n. 2254 del 17 ottobre 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2254/XI Disegno di legge: "Istituzione e gestione della rete contabile agricola regionale. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4".
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge istituisce e disciplina un sistema di informazione e di documentazione statistica, di tipo tecnico-economico, delle imprese agricole valdostane, al fine di soddisfare le esigenze conoscitive regionali, nazionali e comunitarie derivanti dagli adempimenti in materia di:
a) rete di informazione contabile agricola (RICA) e conti nazionali e regionali nell'ambito dell'Unione europea;
b) attività di supporto alla programmazione e valutazione degli interventi di sostegno allo sviluppo rurale ed alla programmazione e valutazione degli interventi di politica agraria regionale.
Articolo 2 (Strumenti operativi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita la Rete contabile agricola regionale, di seguito denominata Rete, che si avvale di un campione rappresentativo di aziende agricole monitorato rispetto a variabili strutturali ed economiche, desunte dalla redazione del bilancio aziendale.
2. La Rete è strutturata su base campionaria; la selezione delle aziende, effettuata annualmente dalla struttura regionale competente in materia di contabilità agraria, è attuata in conformità alle specifiche esigenze dei fenomeni da documentare, con particolare riguardo agli interventi di politica agraria oggetto di valutazione. Le azioni di coordinamento, di vigilanza e di controllo del sistema informativo risultante dalla Rete sono svolte dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
3. Per la formazione del campione di imprese agricole possono essere impiegate anche le aziende beneficiarie delle azioni di assistenza contabile di cui al Piano di sviluppo rurale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1807/XI del 24 gennaio 2001, come complemento alle azioni di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale. In tal caso, i dati elementari ed elaborati dalle aziende beneficiarie sono messi a disposizione a titolo gratuito.
4. Per le altre imprese selezionate l'adesione alla Rete è facoltativa. Ai conduttori delle imprese che accettano di fornire le informazioni richieste al servizio di rilevazione di cui all'articolo 3 è corrisposto, a titolo di parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalla collaborazione fornita, un rimborso fino ad un massimo di 100 euro per impresa, erogabile annualmente a seguito del completamento delle attività di rilevazione.
Articolo 3 (Servizio di rilevazione)
1. L'attività di rilevazione presso le imprese agricole, selezionate con le modalità di cui all'articolo 2, è effettuata secondo le indicazioni dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle esigenze di elevata qualità del dato imposte dal perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed in modo sinergico rispetto a concomitanti azioni di qualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale in materia contabile, svolte nel settore agricolo.
2. Il servizio di rilevazione comprende:
a) la raccolta delle informazioni richieste dalla metodologia di rilevazione prescritta;
b) la registrazione su supporto informatico delle notizie raccolte, nonché la loro verifica ed elaborazione;
c) la consegna alle imprese, al termine di ciascun esercizio, di una specifica documentazione relativa ai dati riepilogativi di bilancio elaborati, accompagnata, su richiesta dell'interessato, da un adeguato commento.
3. L'affidamento del servizio di rilevazione avviene mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.
Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 210.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04. "Assistenza tecnica" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003, e, per gli anni 2002 e 2003, si provvede:
- per annui euro 150.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 42540 (Contributi per la gestione delle attività di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura) dello stesso obiettivo programmatico;
- per annui euro 20.000 mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 41760 (Spese per opere di miglioramento fondiario 01 alpeggi e fabbricati rurali 02 viabilità rurale 03 irrigazione 04 acquedotti rurali) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.02. "Infrastrutture nell'agricoltura";
- per annui euro 40.000 mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 46940 (Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria di aree e di immobili da destinare ad interventi nel settore industriale) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria".
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5 (Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 è abrogata.
Articolo 6 (Norma transitoria)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Rete subentra funzionalmente e completamente alla Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura di cui all'articolo 2 della l.r. 4/1996.
PrésidentJe rappelle que le projet de loi a reçu l’avis favorable de la IIIème et de la IIème Commission à la majorité.
La parole au rapporteur, le Conseiller Bionaz.
Bionaz (UV)L’avvio del nuovo periodo di programmazione 2000-2006 degli interventi strutturali dell'Unione europea nel settore agricolo induce una profonda trasformazione anche del quadro normativo regionale.
In particolare l’approvazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, contenente gli interventi regionali di sostegno allo sviluppo rurale, modifica sostanzialmente la preesistente politica di interventi nel settore - basata in parte sulle precedenti normative comunitarie ed in parte su normative regionali - la cui compatibilità con la politica comunitaria deve dunque essere nuovamente valutata alla luce delle regole oggi vigenti.
Nell'ambito di questa attività di revisione delle norme regionali in materia di agricoltura, anche la legge regionale 23 gennaio 1996 n. 4, recante: "Norme per la gestione delle attività di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura", è stata oggetto di attento esame; da questo esame sono scaturite delle potenziali incompatibilità con la normativa vigente, in particolare:
a) occorre provvedere alla cessazione del precedente regime di incoraggiamento alla tenuta della contabilità aziendale, istituito dai regolamenti (CEE) del Consiglio n. 797/85, n. 2.328/91 e n. 950/97; regime non ripreso dal Regolamento (CE) n. 1.257/99, che sostituisce i precedenti regolamenti in materia di sviluppo rurale;
b) la limitazione alle sole associazioni agricole per i servizi di gestione aziendale riconosciute dalla Regione dell’accesso alla fornitura di servizi di assistenza domiciliare agli agricoltori per lo svolgimento dell’attività contabile: tale limitazione risulta in potenziale conflitto con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi e di trasparenza delle procedure di selezione.
L’opportunità quindi di mantenere la rete regionale di rilevazione contabile deriva dalle seguenti considerazioni:
a) è necessario garantire un’adeguata rappresentanza dell’agricoltura regionale all’interno del campione RICA (la rete di informazione contabile agricola comunitaria): questo campione è utilizzato a livello nazionale e comunitario per l'analisi e le simulazioni degli effetti delle misure di politica agricola in atto o in fase di studio;
b) l’utilità e la validità dello strumento a fini di programmazione regionale, ampiamente dimostrate nel corso della predisposizione del citato Piano di sviluppo rurale 2000-2006 e della relativa valutazione ex-ante. I nuovi regolamenti prevedono infatti cambiamenti importanti rispetto al monitoraggio esclusivamente finanziario degli interventi svolto in passato: le procedure esistenti in materia di sorveglianza, controllo e valutazione sono state infatti estese ad indicatori di tipo strutturale ed economico che garantiscono una più chiara definizione delle responsabilità ai vari livelli e quindi un’utilizzazione più efficace dei fondi strutturali;
c) conformemente a queste indicazioni, il Piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta individua alcuni indicatori di impatto e di risultato, per la cui determinazione occorre disporre di informazioni statistiche sulla redditività delle aziende e delle attività produttive ottenibili solo attraverso un sistema organizzato di rilevazione, qual è appunto l’attuale rete contabile regionale;
d) la rete regionale di rilevazione contabile è inoltre utile per la raccolta dei dati da fornire per le stime della contabilità nazionale, secondo le indicazioni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità: recentemente c'è stata un'unificazione delle metodologie adottate, ciò che significa unificazione dei campioni, riduzione dei costi e del fastidio arrecato agli agricoltori.
Riassumendo, per la predisposizione del disegno di legge si è proceduto a:
a) ridefinire le finalità della rete contabile in conformità agli obiettivi conoscitivi attuali;
b) ridefinire le modalità di formazione del campione di imprese agricole in base alle specifiche esigenze dei fenomeni da documentare, prevedendo gli opportuni incentivi economici necessari per ottenere la disponibilità all’adesione degli agricoltori prescelti: essi riceveranno 100 euro per azienda e naturalmente per anno;
c) delegare la Giunta regionale per l’emanazione delle norme applicative necessarie ed affidare all’Assessorato regionale dell’agricoltura e risorse naturali le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo del sistema informativo risultante.
PrésidentLa discussion générale est ouverte. Si personne ne souhaite intervenir, je ferme la discussion générale.
Nous procédons à l’examen article par article du projet de loi.
Je soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 2:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
