Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2224 del 3 ottobre 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2224/XI Disegno di legge: "Disposizioni in materia di finanza locale conseguenti agli eventi alluvionali dell’ottobre 2000".

Articolo 1 (Fondo per speciali programmi di investimento - Quota a carico degli enti locali)

1. In deroga all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) per gli interventi pubblici di cui all'allegato A alla presente legge, inclusi nel Fondo per speciali programmi di investimento relativamente ai trienni 1998/2000, 1999/2001, 2000/2002 e aggiudicati alla data del 13 ottobre 2000, le risorse finanziarie originariamente destinate agli stessi, nonché le somme per gli aggiornamenti di programma stanziate nel bilancio di previsione pluriennale della Regione per il triennio 2001/2003, possono essere utilizzate ai fini del finanziamento dei maggiori costi conseguenti agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, se strettamente connessi alle opere programmate, anche in sostituzione della prevista copertura finanziaria a carico dell'ente locale.

2. La copertura finanziaria a carico dell'ente locale deve essere comunque garantita per i costi non conseguenti agli eventi alluvionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi in cui i soggetti interessati abbiano assunto a proprio carico la quota di investimento di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 48/1995, tra la data del 13 ottobre 2000 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2 (Rideterminazione di spesa)

1. La spesa di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2001/2003), già determinata in lire 51.696 milioni (euro 26.698.756) per la realizzazione del programma definitivo 2000/2002 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995, è così suddivisa nel biennio 2002/2003, ferma restando l'assegnazione già determinata per gli anni 2000 e 2001 (cap. 21245 parz.):

a) anno 2000: lire 13.420 milioni

(euro 6.930.851);

b) anno 2001: lire 17.892 milioni

(euro 9.240.447);

c) anno 2002: euro 2.377.662;

d) anno 2003: euro 8.149.708.

2. La spesa complessiva di cui al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2001 per la realizzazione del programma definitivo 2001/2003 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995, da realizzarsi nel triennio 2002/2004, è rideterminata in euro 27.894.324 (cap. 21245 parz.) ed è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, rispettivamente per euro 6.950.998 ed euro 11.704.216. All'autorizzazione della restante spesa di euro 9.239.110, per l'anno 2004, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2002/2004.

3. La spesa complessiva di cui al comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 1/2001 per l'aggiornamento dei programmi triennali già approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)), della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della l.r. 48/1995 è rideterminata per il triennio 2001/2003 in lire 13.744,2 milioni (euro 7.098.286), di cui lire 3.173 milioni (euro 1.638.716) per l'anno 2001, euro 2.043.600 per l'anno 2002 ed euro 3.415.970 per l'anno 2003 (cap. 21245 parz.).

Articolo 3 (Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 della presente legge è determinato in euro 258.000 per l'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.1.1.03. "Speciali interventi" sui pertinenti capitoli mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 21245 "Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo per speciali programmi di investimento" dello stesso obiettivo programmatico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (articolo 1, comma 1)

TRIENNIO

NUM.

PROGETTO

ENTE PROPONENTE

TITOLO

1999/2001

26

Allein

Fabbricato ad Ayez

1998/2000

13

Ayas

Separazione acque bianche

1999/2001

31

Aymavilles

Rete idrica Nomenon

1998/2000

56

Comunità montana Grand-Paradis

Edificio polivalente

1999/2001

69

Comunità montana Walser

Sentieri Gressoney-Saint-Jean – Gressoney-La-Trinité

1999/2001

68

Champorcher

Acquedotto - nuove captazioni Dondena

1998/2000

65

Châtillon

Vasca Sounère-Barmusse

2000/2002

42

Châtillon

Acquedotto comunale Ussel – Stazione

1999/2001

56

Cogne

Riqualificazione del centro urbano

1998/2000

80

Emarèse

Acquedotto

1999/2001

51

Fontainemore

Illuminazione pubblica – adeguamento normativo

1998/2000

35

Nus

Fognatura fraz. alte e acquedotto

1999/2001

8

Ollomont

Allargamento strada Ollomont – Glassier

1998/2000

37

Saint-Marcel

Captazione sorgenti alte

Président Collègues conseillers, il m’appartient de rappeler que ce projet de loi a eu l’avis favorable à la majorité de la IIème Commission, avec un amendement qui remplace l’annexe A, qu’il a également reçu l’avis du Conseil permanent des collectivités locales.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Ho dovuto fare una piccola inversione nell'illustrazione per quanto riguarda gli articoli perché mi veniva meglio.

Con l’articolo 2 si intende assestare la programmazione finanziaria per gli interventi inclusi nel programma FOSPI 2000-2002 considerato il prelievo di risorse destinate ad affrontare l’emergenza alluvionale effettuato con la legge di bilancio che ha ripartito la spesa di programma nel quadriennio 2000-2003. La nuova pianificazione proposta è calibrata in base:

- alla reale consistenza delle spese necessarie per realizzare le opere a seguito degli appalti;

- ai tempi di realizzazione delle opere;

- all’effettiva attuazione della programmazione prevista.

Il periodo preso in considerazione è il quadriennio 2000-2003, in particolare rideterminando le assegnazioni del 2002 e 2003, utilizzando per questo assestamento anche una quota di finanziamento nell’anno 2002, relativo a un progetto non presentato ai fini dell’inserimento nel programma definitivo 2001-2003, pari a euro 216.292.

Per ricapitolare, si viene a modificare la spesa di cui all’articolo 32 della legge di bilancio disponendo la rideterminazione delle assegnazioni del 2002 e del 2003 (comma 1); a ridurre, per il programma 2001/2003, la spesa di euro 865.168 negli anni 2002 e 2003, in seguito alla mancata presentazione in tempo utile di un progetto esecutivo (comma 2); a rideterminare la quota relativa agli aggiornamenti dell’anno 2003 incrementandone la disponibilità originaria della somma di euro 865.168 derivante dall’economia soprariportata.

Con l’articolo 1 si intendono utilizzare per i maggiori oneri direttamente conseguenti all’alluvione, i fondi inizialmente destinati alle opere stesse nonché quelli destinati agli aggiornamenti (fondi che sono stanziati annualmente sul capitolo del FOSPI per eventuali maggiori richieste finanziarie relative a progetti FRIO o FOSPI in corso di realizzazione) consentendo, in questo modo, agli enti locali titolari di interventi inseriti nel programma FOSPI di cui alla legge regionale n. 48/95, di non concorrere con la propria quota di competenza.

Gli interventi considerati sono solamente quelli dell’allegata tabella e riguardano interventi inseriti nei programmi 1998/2000, 1999/2001 e 2000/2002, ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 19 della legge n. 48/95, che stabilisce il concorso degli enti locali nella realizzazione delle opere finanziate dalla suddetta legge: il FRIO prima, e poi il FOSPI della legge n. 46/93 non prevedevano, infatti, il concorso degli enti locali nell’investimento. Sono comunque a carico anche degli enti locali, in ragione della propria quota di competenza, i costi non conseguenti all'evento alluvionale.

Nello stesso primo articolo si estende la disposizione al caso in cui i comuni abbiano sostenuto questi costi con la quota prevista dalla legge regionale n. 48/95 prima dell’entrata in vigore della presente legge. L’onere per queste spese è previsto in 258.000 euro (500 milioni circa) per l’anno 2002.

Président La discussion est ouverte? la discussion est close. Nous procédons à l’examen, article par article, de ce projet de loi.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents: 29

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Il y a un amendement de la IIème Commission, qui remplace l’annexe A, dont je donne la lecture:

Emendamento L'allegato A (articolo 1, comma 1) è sostituito dal seguente:

Allegato A (articolo 1, comma 1)

TRIENNIO

NUM.

PROGETTO

ENTE PROPONENTE

TITOLO

1999/2001

26

Allein

Fabbricato ad Ayez

1998/2000

13

Ayas

Separazione acque bianche

1999/2001

31

Aymavilles

Rete idrica Nomenon

1998/2000

56

Comunità montana Grand-Paradis

Edificio polivalente

1999/2001

69

Comunità montana Walser

Sentieri Gressoney-Saint-Jean – Gressoney-La-Trinité

1999/2001

68

Champorcher

Acquedotto - nuove captazioni - Dondena

1998/2000

65

Châtillon

Vasca Sounère-Barmusse

1999/2001

56

Cogne

Riqualificazione del centro urbano

1998/2000

80

Emarèse

Acquedotto

1999/2001

51

Fontainemore

Illuminazione pubblica – adeguamento normativo

1998/2000

35

Nus

Fognatura fraz. alte e acquedotto

1999/2001

8

Ollomont

Allargamento strada Ollomont – Glassier

1998/2000

37

Saint-Marcel

Captazione sorgenti alte

Je soumets au vote l’annexe A dans le texte amendé:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.