Oggetto del Consiglio n. 2217 del 3 ottobre 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2217/XI Applicazione della legge regionale n. 64/94 da parte del Corpo Forestale Valdostano. (Interpellanza)
Interpellanza Constatato che con propria lettera prot. n. 24938/RN il Direttore del Corpo Forestale Valdostano ha comunicato alle Stazioni forestali "che il prelievo di un capo di camoscio, capriolo o cervo non contemplato nelle tolleranze previste del calendario stesso (?), comporta il solo ritiro del capo abbattuto (?) senza dare luogo alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 46, comma 2° della legge regionale n. 64/94";
Rilevato che la sanzione del "ritiro" del capo abbattuto non compare in nessuna previsione normativa ed appare pertanto non conforme alla legge;
Osservato che la legge prevederebbe invece l'inflizione della pena di cui al già richiamato 2° comma dell'articolo 46 della legge regionale n. 64/94 (sanzione pecuniaria da £ 100.000 a £ 600.000);
il sottoscritto Consigliere regionale
Interpella
l’Assessore competente per sapere:
1) quali sono le ragioni che hanno suggerito di invitare le Stazioni forestali a non applicare la legge, ma a comminare una "sanzione" impropria, stabilita da una semplice circolare;
2) se intende intervenire per porre rimedio ad un atto che appare illegittimo, di problematica applicazione per gli agenti del Corpo forestale, comunque non conforme alle leggi che la Regione si è data in materia.
F.to: Curtaz
PresidenteLa parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Mi si consenta di esordire con una battuta: quando si prende in mano un libro elementare in tema di diritto, in genere il primo capitolo è dedicato alle fonti del diritto. Allora si legge - semplifico - che le fonti del diritto sono la Costituzione e le leggi costituzionali, la legge, il regolamento, gli usi e consuetudini. Oggi apprendiamo che fra le fonti del diritto, se non ho capito male, ci sono anche le lettere del Direttore del Corpo forestale valdostano, perché? Perché il direttore ha comunicato alle stazioni forestali, in riferimento a problematiche relative alla caccia, che il prelievo di un capo di camoscio, capriolo o cervo non contemplato nelle tolleranze previste del calendario stesso comporta il solo ritiro del capo abbattuto senza dare luogo alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 64/94.
Per quanto mi sia sforzato non ho trovato in nessuna legge questa sanzione del ritiro del capo, non mi risulta che ci sia alcuna normativa regionale o nazionale che infligga questa sanzione impropria e non mi risulta neanche che un responsabile del Corpo forestale possa indicare ai suoi subordinati di non applicare un’altra legge, che invece mi pare sia vigente, che è la legge regionale in materia di caccia.
Quindi volevo chiedere dei chiarimenti all’Assessore competente su questo punto: "quali sono le ragioni che hanno suggerito di invitare le stazioni forestali a non applicare la legge, ma a comminare una "sanzione" impropria, stabilita da una lettera" e "se intende intervenire per porre rimedio ad un atto che?" quanto meno a giudizio del sottoscritto "? pare illegittimo, di problematica applicazione per gli agenti del Corpo forestale?" poi spiego il perché "? e comunque non conforme alle leggi che la Regione si è data in materia". Di problematica applicazione, dicevo, non di per sé, ma perché dei subordinati possono trovarsi nell'antipatica situazione di disobbedire alla legge o di disobbedire a un ordine del proprio superiore perché le due cose sono in contrasto. Volevo capire qual era l’opinione dell’Assessore al riguardo.
PresidenteLa parola all’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Perrin.
Perrin (UV)Nelle premesse il Consigliere Curtaz cita solo una parte della circolare che è stata inviata alle stazioni forestali, infatti dalla lettura integrale della circolare appare chiaro che il direttore non ha invitato le stazioni forestali a non applicare la legge, ma al contrario ha dato disposizioni sulla corretta applicazione delle norme che riguardano la stagione di caccia 2001-2002 perché è di questo che si tratta. Nella nota il Direttore del Corpo forestale dice: "A parziale modifica e integrazione di circolari inviate in precedenza, si comunica che il calendario per la stagione venatoria 2001-2002 prevede che il prelievo di un capo di camoscio, capriolo o cervo non contemplato nelle tolleranze previste del calendario stesso, nel rispetto ovviamente dei tempi e dei luoghi consentiti, comporta il solo ritiro del capo abbattuto e costituisce nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2002-2003".
Queste non sono altro che le disposizioni contenute nel calendario venatorio per la stagione 2001-2002 approvate dalla Giunta dopo aver acquisito i pareri favorevoli del comitato, della consulta e quant’altro. Queste disposizioni derivano dall’applicazione anche in Valle d’Aosta delle modalità della caccia di selezione, o più correttamente chiamata caccia programmata, come già avviene da anni in tutto l’arco alpino dalla Francia all’Alto Adige. In applicazione del Piano regionale faunistico venatorio il prelievo degli ungulati per questa stagione di caccia presenta infatti diverse e sostanziali novità rispetto a quanto avveniva tradizionalmente in Valle d’Aosta.
Una delle più importanti è l’organizzazione del prelievo secondo la cosiddetta "regola dei quattro quarti" che implica l'individuazione e il riconoscimento da parte dei cacciatori di ben cinque classi di età. Ora l’applicazione di questa regola può comportare delle oggettive difficoltà di riconoscimento di alcune classi di età, difficoltà ben note al personale e al Corpo forestale visto che ogni anno in primavera coordinano la realizzazione dei censimenti degli ungulati. La scelta di proporre un piano di prelievo così dettagliato è stata determinata infatti proprio da questi dati censuari, dai quali emerge un costante aumento delle densità faunistiche spesso accompagnato da uno squilibrio nella struttura delle popolazioni.
Quindi con questi prelievi dettagliati si intende correggere una situazione demografica parzialmente destrutturata oltre che la distribuzione geografica degli ungulati sul territorio valdostano. Quindi in presenza di piani di prelievo venatori differenziati e selettivi, com’è il caso di quest’anno, gli errori di tiro non comportano sanzioni penali o amministrative pecuniarie, peraltro non previste né dalla normativa nazionale né da quelle regionali per questo specifico esercizio di caccia.
L’unica conseguenza per il cacciatore deriva dall’applicazione di norme interne di demerito per l’assegnazione di capi da prelevare per la stagione di caccia successiva. Sono comunque cosciente che un'impostazione di questo tipo richiede ai cacciatori un impegno supplementare sul campo, ma sono anche convinto che questa scelta porterà in tempi brevi ad un aumento del tasso netto di incremento annuo della specie e soprattutto della qualità individuale dei capi. Sicuramente la gestione faunistica e il tipo di caccia tradizionalmente attuati in Valle d’Aosta vengono in questo modo completamente rivoluzionati, credo però che tutti, sia i cacciatori che gli agenti venatori che gli ambientalisti, debbano essere disponibili ad un nuovo atteggiamento concretamente improntato a collaborazione e dialogo perché sono chiamati ad operare insieme alla gestione faunistica venatoria. Riassumendo, la circolare in questione è riferita a questo tipo specifico di prelievo dettato dal calendario venatorio 2001-2002 e nello specifico per il prelievo selettivo dei capi.
PresidenteLa parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Prendo atto della risposta dell’Assessore, però mi consenta di dire che lei ha un po' eluso il problema perché io non contesto della bontà o meno del provvedimento, cioè non faccio un discorso di merito; lei mi ha fatto tutta una serie di osservazioni che posso condividere o meno, ma non è questo il punto. Diciamo che il mio campo di azione è molto più limitato. Io faccio riferimento a un episodio che di per sé potrebbe essere anche significativo o meno, poco importa, però mi chiedo, e rispondo negativamente, se un dirigente regionale possa attraverso una circolare derogare a una legge regionale. Io mi rispondo di no?
(interruzione dell’Assessore Perrin, fuori microfono)
? mi lasci finire il ragionamento. Lei ha giustificato questa deroga con il fatto che questo caso non sarebbe previsto dalla legge regionale e questo è vero, ma non è vera la conseguenza in quanto c’è una norma regionale, una "norma in bianco", che prevede che per tutti i casi non previsti dettagliatamente dalla legge ci sia una sanzione amministrativa. Quindi quella va applicata e gliela leggo, è l’articolo 46, 2° comma della legge regionale del 1994 che dice: "Per le violazioni della presente legge non espressamente sanzionate?" è il nostro caso "? si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000?"
(nuova interruzione dell’Assessore Perrin, fuori microfono)
? ma quella applicata non è una sanzione, mi permetta, la sanzione del ritiro del capo abbattuto non esiste sulla legge, allora se volessimo essere corretti dal punto di vista giuridico, dovremmo modificare la legge dicendo che, per quanto riguarda quel tipo di infrazione, la sanzione è esclusivamente il ritiro del capo. Poi se viene proposta una normativa di questo tipo previo approfondimento, posso essere anche d’accordo ma, fintanto che la normativa è invariata, ritengo che sia illegittimo che un dirigente regionale invii ai suoi subordinati una circolare in cui chiede di non applicare la legge, ma di applicare una sanzione che la legge non prevede perché la stessa legge prevede già il caso di applicazione di sanzioni per i casi non espressamente indicati. Quindi il mio consiglio è quello di modificare la legge in modo che anche gli operatori del settore possano tranquillamente agire perché potrebbero essere un domani accusati - mi auguro di no - di omissione di atti d’ufficio o qualcosa del genere, dovendo non applicare una normativa che c’è, per applicare una circolare che dice cose diverse.
Credo che la soluzione sia una modifica della legge e mi sembra che su questo potremmo essere anche d’accordo.
Ho voluto segnalare questo problema non perché il fatto in sé sia particolarmente inquietante, ma perché ritengo non corretto che le norme di legge vengano eluse attraverso circolari dirigenziali.
