Oggetto del Consiglio n. 2086 del 20 giugno 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2086/XI Disegno di legge: "Trasformazione dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d’Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l’IRRSAE".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Trasformazione dell'IRRSAE in IRRE-VDA)
1. In attuazione dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 2000, n. 208 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa), l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), è trasformato in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto.
Articolo 2 (Natura giuridica, autonomia, vigilanza e commissariamento)
1. L'Istituto è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia amministrativa e contabile.
2. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
3. Nel caso di gravi e persistenti irregolarità o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, procede allo scioglimento del consiglio dell'Istituto, alla risoluzione del contratto del direttore nei casi previsti dall'articolo 14, comma 3, nonché alla nomina di un commissario straordinario.
Articolo 3 (Ambiti di attività e principi informatori)
1. L'Istituto, tenuto anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali, svolge funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome ed all'amministrazione scolastica regionale nei seguenti settori:
a) ricerca educativa;
b) ricerca nell'ambito della formazione del personale della scuola;
c) documentazione didattico-pedagogica;
d) innovazione degli ordinamenti scolastici.
2. L'Istituto opera nel rispetto dei seguenti principi:
a) rispondenza delle attività svolte alle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome e dell'amministrazione scolastica regionale;
b) aderenza delle azioni intraprese alle finalità espresse dalla normativa regionale vigente in materia di autonomia scolastica;
c) approfondimento e salvaguardia delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale, con particolare riguardo alla dimensione bilingue;
d) collegamento e coordinamento con altri enti ed organismi operanti a supporto delle istituzioni scolastiche autonome a livello regionale e nazionale;
e) cooperazione con i soggetti istituzionali che contribuiscono all'offerta formativa sul territorio;
f) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture similari di altri Paesi e definizione con essi di accordi e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;
g) monitoraggio e valutazione interna delle attività svolte.
3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto può avvalersi delle competenze del personale appartenente al ruolo regionale degli ispettori tecnici.
Articolo 4 (Direttiva assessorile)
1. Nell'ambito delle linee generali di politica scolastica stabilite dalla Regione, il direttore informa la propria attività agli indirizzi, alle priorità strategiche ed agli obiettivi individuati con propria direttiva dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
2. La direttiva determina l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per il funzionamento e per lo svolgimento dei piani di attività.
Articolo 5 (Piani di attività)
1. Per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'Istituto, il direttore elabora, tenuto conto delle risorse assegnate e previo parere del consiglio dell'Istituto, un piano annuale ed uno pluriennale di attività, in conformità alla direttiva di cui all'articolo 4 e sulla base delle esigenze e delle istanze delle istituzioni scolastiche autonome.
2. I piani indicano per ogni ambito di attività dell'Istituto:
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) i progetti da realizzare;
c) le risorse finanziarie;
d) le modalità di valutazione interna.
3. I piani sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
CAPO II ORGANI
Articolo 6 (Organi)
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio dell'Istituto;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Articolo 7 (Presidente)
1. Il presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il consiglio dell'Istituto.
2. Il presidente è eletto tra i membri del consiglio dell'Istituto nella seduta di insediamento.
3. La carica di presidente non può essere ricoperta dal membro nominato in rappresentanza del personale con compiti di ricerca.
Articolo 8 (Consiglio dell'Istituto)
1. Il consiglio dell'Istituto è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione ed è composto da:
a) un rappresentante del personale dell'Istituto con compiti di ricerca;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di istruzione, designato dall'Assessore tra il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche autonome;
c) un membro appartenente al personale operante a supporto delle istituzioni scolastiche autonome, designato dal Sovraintendente agli studi;
d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche autonome della regione, designato dal Consiglio scolastico regionale tra i suoi membri;
e) un ricercatore o docente universitario con specifiche competenze in materia di politica scolastica e di ricerca educativa, designato dal Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
2. I membri del consiglio dell'Istituto durano in carica cinque anni.
3. Ai membri del consiglio dell'Istituto spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese il cui ammontare è determinato nel decreto di nomina; al presidente spetta un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nel medesimo decreto.
Articolo 9 (Funzioni e convocazione del consiglio dell'Istituto)
1. Il consiglio dell'Istituto:
a) delibera il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le eventuali variazioni;
b) esprime parere al direttore sugli indirizzi generali di gestione;
c) riferisce alla Giunta regionale sull'attività amministrativa del direttore, previa verifica degli obiettivi conseguiti fra quelli assegnatigli dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione;
d) fornisce al direttore un supporto tecnico-scientifico, in particolare:
1) esprimendo parere obbligatorio sul piano annuale e su quello pluriennale di attività;
2) fornendo i criteri e gli obiettivi generali per l'elaborazione dei programmi;
3) contribuendo al mantenimento della qualità didattica e scientifica delle scelte di programmazione relative ai diversi settori di attività dell'Istituto;
4) formulando proposte per il miglioramento qualitativo dei risultati delle azioni intraprese;
5) valutando la richiesta di proroga dell'assegnazione per il personale di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b).
2. Il presidente convoca il consiglio dell'Istituto ogni qualvolta si renda necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, il direttore, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario.
Articolo 10 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri.
3. I membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. I membri del collegio restano in carica cinque anni.
5. Nella prima seduta, il collegio elegge il presidente tra i propri componenti.
6. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso l'Istituto, anche individualmente.
7. Ai membri del collegio spetta un compenso, a carico del bilancio dell'Istituto, fissato con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO III DIRETTORE
Articolo 11 (Nomina)
1. Il direttore dell'Istituto è nominato dalla Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).
2. L'incarico di direttore è conferito a soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) competenze derivanti da qualificata attività professionale o comprovata esperienza gestionale, almeno quinquennali, nel settore della formazione o della pubblica amministrazione;
c) conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale con qualifica dirigenziale.
3. Sono esonerati dall'accertamento linguistico di cui al comma 1, lettera c), coloro che abbiano già superato la relativa prova per l'accesso agli impieghi del comparto unico regionale della qualifica dirigenziale o per l'accesso ai ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo. Sono altresì esonerati dall'accertamento della lingua francese i funzionari delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che abbiano già sostenuto la prova con esito positivo.
4. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
Articolo 12 (Compiti e responsabilità)
1. Spettano al direttore dell'Istituto:
a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Istituto verso l'esterno;
b) la gestione amministrativo-contabile;
c) la predisposizione del bilancio di previsione, e del conto consuntivo e delle eventuali variazioni;
d) l'elaborazione e l'attuazione del piano annuale e di quello pluriennale di attività e dei programmi settoriali;
e) la direzione ed il coordinamento delle attività dell'Istituto;
f) l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale;
g) l'applicazione dei regolamenti interni;
h) la stipula dei contratti, compresi quelli di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal piano annuale e da quello pluriennale di attività, sulla base dei criteri fissati nei regolamenti interni.
2. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto e dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio dell'Istituto senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa in sede di verifica degli obiettivi da lui raggiunti.
Articolo 13 (Disciplina del rapporto)
1. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato.
2. I contenuti del contratto di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della disciplina vigente per il personale regionale con qualifica dirigenziale. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'Istituto.
3. L'incarico di direttore ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore a soggetti appartenenti ai ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo ovvero in servizio presso le amministrazioni dello Stato comporta il collocamento fuori ruolo.
Articolo 14 (Assenza e decadenza)
1. In caso di brevi assenze o di impedimento del direttore, l'ordinaria amministrazione è garantita da personale dell'Istituto, su delega del direttore.
2. Ove l'assenza o l'impedimento del direttore pregiudichino il regolare funzionamento dell'Istituto, la Giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, ne sospende il contratto.
3. Oltre che nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, la Giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore in caso di:
a) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;
b) gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori dei conti;
c) valutazione negativa dei risultati della gestione.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto.
5. Al commissario spetta un compenso, a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, di importo non superiore a quello attribuito al direttore.
CAPO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Articolo 15 (Personale)
1. L'Istituto si avvale di personale con compiti di ricerca e di personale amministrativo, contabile, tecnico e ausiliario.
2. La Giunta regionale stabilisce la dotazione del personale amministrativo, contabile, tecnico ed ausiliario appartenente al ruolo unico regionale, da assegnare all'Istituto. All'assegnazione procede la stessa Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, previa motivata istanza del direttore.
3. Il personale con compiti di ricerca è individuato nell'ambito del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo, a tempo indeterminato appartenente ai ruoli regionali.
4. Il contingente di personale con compiti di ricerca è costituito da:
a) un contingente stabile e a tempo indeterminato, al fine di assicurare continuità e coordinamento all'attività dell'Istituto;
b) un contingente temporaneo di personale assegnato per un periodo di regola non eccedente complessivamente il quinquennio nel corso della carriera.
5. La Giunta regionale può, in ogni caso, procedere ad ulteriori rinnovi dell'assegnazione temporanea del singolo ricercatore quando ciò risulti funzionale alla conservazione di professionalità maturate nell'ambito dell'Istituto. Tali rinnovi vengono disposti sulla base di motivata istanza del direttore, appositamente valutata dal consiglio dell'Istituto.
6. L'assegnazione di personale con compiti di ricerca comporta:
a) il collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato con perdita della sede di titolarità per il personale di cui al comma 4, lettera a);
b) il collocamento fuori ruolo a tempo determinato con mantenimento della sede, limitatamente al primo quinquennio, relativamente al personale di cui al comma 4, lettera b).
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, stabilisce la consistenza dei contingenti di personale di ricerca, stabile e temporaneo, previa motivata istanza del direttore in merito alla consistenza ed ai profili professionali richiesti per la determinazione dei contingenti.
8. Il personale con compiti di ricerca ed il personale amministrativo, contabile, tecnico ed ausiliario mantengono la dipendenza organica dalle amministrazioni scolastica e regionale di rispettiva appartenenza, alle quali competono i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali.
9. Il personale in servizio presso l'Istituto dipende dal direttore a livello funzionale, disciplinare ed amministrativo, salvo diverse disposizioni contrattuali.
10. Il servizio prestato presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Articolo 16 (Reclutamento)
1. Il personale con compiti di ricerca è reclutato mediante selezione per titoli e colloquio.
2. L'Assessore regionale competente in materia di istruzione stabilisce con proprio decreto, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità per l'espletamento delle procedure di reclutamento di cui al comma 1.
3. Alle esperienze precedentemente maturate presso gli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è attribuita una specifica valutazione.
Articolo 17 (Regolamenti interni)
1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio dell'Istituto, su proposta del direttore adotta uno o più regolamenti interni, approvati dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per l'amministrazione, l'organizzazione e la contabilità.
2. I regolamenti disciplinano in particolare:
a) i criteri della gestione, le procedure amministrativo-contabili e le connesse responsabilità;
b) l'organizzazione e l'articolazione interna;
c) le forme di valutazione e di controllo interni sull'efficienza, sui risultati della gestione complessiva e sull'attività dei ricercatori;
d) le modalità di funzionamento dell'Istituto e dei suoi organi.
Articolo 18 (Collaborazioni)
1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Istituto può avvalersi di esperti e di consulenti esterni, partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con università, autonomie locali, istituti e soggetti pubblici e privati.
CAPO V RISORSE E GESTIONE DEL BILANCIO
Articolo 19 (Patrimonio e fonti di finanziamento)
1. Al fine di garantire la funzionalità dell'Istituto, la Regione concede a titolo gratuito beni immobili di sua proprietà, ovvero procede ad acquisizioni, ristrutturazioni o locazioni, curandone altresì la manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria è a carico dell'Istituto.
2. I beni mobili e le attrezzature tecnologiche fanno parte del patrimonio dell'Istituto che ne cura l'acquisto, l'inventariazione e la manutenzione.
3. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:
a) assegnazioni della Regione;
b) contributi di enti pubblici e privati;
c) redditi derivanti dalla cessione, a soggetti diversi dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della regione, delle pubblicazioni prodotte in proprio dall'Istituto;
d) redditi per servizi prestati a favore di istituzioni pubbliche e private, diverse dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della regione;
e) eventuali donazioni, lasciti ed altre liberalità;
f) ogni altro vantaggio economico.
Articolo 20 (Valutazione)
1. La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'Istituto si realizza nel quadro della valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche).
Articolo 21 (Bilancio ed esercizio finanziario)
1. Il bilancio preventivo dell'Istituto è deliberato dal consiglio dell'Istituto ed approvato dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo è deliberato ed approvato, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 maggio dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Articolo 22 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è determinato in lire 265 milioni (euro 136.861) per l'anno 2001 ed in annui euro 279.200 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. "Attività culturali e scientifiche", al capitolo 57470 la cui descrizione viene così modificata: "Finanziamento a favore dell'IRRE della Valle d'Aosta", e si provvede:
a) per lire 200 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 203.800, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 57470 dello stesso obiettivo programmatico;
b) per lire 45 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 65.070, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 65920 "Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)", dell'obiettivo programmatico 2.2.4.07. "Attività culturali – musei, beni culturali e ambientali";
c) per lire 20 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 10.330, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 20472 "Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: riscaldamento, manutenzione ordinaria e gestione impianti", dell'obiettivo programmatico 1.3.1. "Funzionamento dei servizi regionali".
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 23 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 25 agosto 1980, n. 43;
b) 14 luglio 1982, n. 20;
c) 3 maggio 1983, n. 24;
d) 16 giugno 1983, n. 58;
e) 15 aprile 1987, n. 25;
f) 3 luglio 1989, n. 40;
g) 26 maggio 1993, n. 55;
h) 4 giugno 1999, n. 10.
Articolo 24 (Norme transitorie)
1. Il segretario dell'IRRSAE, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa dalle funzioni alla data di insediamento del direttore.
2. Fino all'adozione dei regolamenti interni di cui all'articolo 17 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto dell'IRRSAE e le disposizioni regolamentari ed organizzative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2001/2002, le determinazioni dell'Amministratore temporaneo di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – legge finanziaria per gli anni 2001/2003) sostituiscono la direttiva di cui all'articolo 4, previa approvazione dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, la direttiva di cui all'articolo 4 è emanata entro il mese di febbraio di ogni anno.
6. Il personale docente assegnato per comando all'IRRSAE alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato, salvo rinuncia, presso l'Istituto fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale sono espletate le procedure di reclutamento di cui all'articolo 16 e, comunque, non oltre il 31 agosto 2003.
7. L'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IRRSAE e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In sede di prima applicazione, le nomine del consiglio dell'Istituto, del collegio dei revisori dei conti e del direttore sono effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 25 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe voudrais rappeler que la IIème et la Vème Commission ont exprimé à la majorité un avis favorable sur ce projet de loi.
La parole au rapporteur, Conseiller Rini.
Rini (UV)Je ferai un rapport aussi au nom du collègue Cerise.
La présente loi, publiée sur la base du décret législatif n° 208 du 19 juin 2000, réitère la compétence législative de la Région Vallée d'Aoste en matière d'instituts régionaux de recherche et elle est la résultante, au niveau national, de l'application des dispositions de la loi de réforme dite "Bassanini".
Elle répond pleinement à la nécessité de créer un organisme instrumental aux actions de l'Administration régionale dans le secteur scolaire, eu égard à la sauvegarde des minorités linguistiques.
Sa structure générale répond donc aux critères de flexibilité organisationnelle et d'assouplissement des procédures sans perdre de vue les aspects qualitatifs et professionnels perçus comme essentiels dans le cadre de la nouvelle action d'orientation et de soutien des IRRE dans le nouveau panorama scolaire régional et national.
Dans la pratique, ce projet de loi a été conçu selon le principe charnière de la séparation entre l'aspect politique et administratif et le domaine fiduciaire; il prévoit que le directeur de l'IRRE-VDA, devant remplir des fonctions administratives, de gestion comptable, mais aussi de planification et de programmation, soit directement nommé par le Gouvernement régional et il attribue au conseil de l'institut, en sus des fonctions de soutien technique et scientifique, la fonction de monitorage des résultats obtenus par le directeur et indiqués par l'Assesseur régional à l'éducation en vue aussi de son évaluation du ressort de l'Exécutif régional.
Et, vu le caractère éminemment instrumental de l'organisme de recherche en voie de constitution, le rôle du directeur a été privilégié dans l'exercice de ses fonctions administratives, de gestion comptable, mais aussi de planification et de programmation, sans préjudice de l’aspect décisionnel collectif du conseil de l'institut assuré par l'attribution de fonctions de consultation technique et scientifique, d'orientation et de contrôle des activités de gestion.
Le tableau des organes est complété par le collège des réviseurs aux comptes et par le président, représentant légal de l'IRRE-VDA.
La loi se compose de 25 articles, de six chapitres dont le contenu peut être résumé de la manière suivante.
Le premier article dispose la transformation de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatif en Vallée d'Aoste (IRRSAE) en Institut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE-VDA); l'article 2 définit l'IRRE un organisme ayant une personnalité juridique de droit public, instrumental à l'Administration régionale, soumis au contrôle de l'Assesseur à l'éducation et à la culture pouvant nommer des commissaires en cas de problèmes de fonctionnement et d'irrégularités de gestion.
Les articles 3 et 4 concernent les décisions ayant trait aux principes d'information de l'activité de l’institut et les directives de l'Assesseur régional à l'éducation en matière de dotation financière, d’objectifs et de priorités pour le directeur. Les plans d'activité annuelle et pluriannuelle qui traduisent ces orientations sont visés à l'article 5.
L'article 6 définit comme organes de l'institut: le président qui sur la base de l'article 7 représente l'organisme, le convoque et le préside; les réviseurs aux comptes (article 10) et le conseil de l'institut visé aux articles 8 et 9.
L'article 8 concerne ses modalités de constitution et sa composition, il prévoit 5 membres, nommés pendant 5 ans, choisis parmi les représentants du personnel de recherche de l'institut, du personnel enseignant, du Conseil scolaire régional outre que de l'Université du Val d'Aoste.
L'article 9 porte sur les compétences du conseil de l'institut et sur les modalités de convocation.
Il en résulte un organe polyfonctionnel ayant des fonctions de contrôle de la gestion de l'IRRE et de monitorage des objectifs atteints par le directeur en sus des fonctions fondamentales de consultation technique et scientifique, un organe qui sera à même d'assurer une continuité d'action par l'emploi d'instruments divers ayant les mêmes finalités générales.
Les articles 11, 12, 13 et 14 concernent le directeur qui doit répondre aux critères dé management, avoir souscrit un contrat de 5 ans de droit privé a durée déterminée et être nommé par l'Exécutif régional. Il doit par ailleurs justifier d'une maîtrise et de compétences professionnelles assurées et connaître la langue française.
Le nombre et la portée des fonctions réservées au directeur soulignent bien son importance et traduisent les principes qui sous-tendent ces articles.
Les statuts du personnel, son recrutement, sa composition sont réglementés par les articles 15 et 16.
Les articles 17 et 18 regardent les règlements internes et les différentes formes de collaboration de l'IRRE.
L'article 19 aborde l'aspect financier et patrimonial. L'Administration régionale répond aux besoins de type logistique de la nouvelle structure de recherche régionale, elle fournit gratuitement ses immeubles, achetés et rénovés, et se charge des frais d'entretien extraordinaires.
Les sources de financement de l'IRRE sont nombreuses. Il pourra compter sur les aides régionales, mais aussi sur les recettes dérivant de la cession de services et de publications, de subventions publiques et privés, de donation et de legs.
L'article 20 concerne le contrôle de l'efficience et de l'efficacité des actions entreprises par l'IRRE dans un contexte général d'évaluation du système scolaire valdôtain; l'article 21 définit les termes de l'exercice financier.
Les dispositions financières (article 22) définissent les charges de la Région autonome du Val d'Aoste se chiffrant pour l'année 2001 à 265.000.000 de lires (136.861 euros) et pour l’année 2002 à 279.200 euros.
L'article 23 abroge la loi régionale n° 43 du 25 août 1980 portant création de l'IRRSAE ainsi que les actes législatifs régionaux successifs contribuant ainsi à la simplification des lois en vigueur.
L'article 24 souligne la nécessité de continuité de l'organisme.
Au cours de la phase transitoire restent en vigueur et sont appliquées, si compatibles, les dispositions statutaires de l'IRRSAE jusqu'à l'adoption des règlements internes visés à l'article 17, du prolongement des termes des réviseurs aux comptes dans l'attente de la nomination du nouvel organe de contrôle, de la confirmation du personnel détaché jusqu'à la fin des concours.
Cette loi complète la vaste mosaïque du processus de réforme du monde scolaire et qui a demandé à la Région un effort important en termes de modification d'actes législatifs.
La transformation de l'IRRSAE en IRRE, au-delà de toute définition, indique une orientation claire de l'Administration qui se propose de créer un institut répondant aux critères d'efficacité et d'efficience, qui bannit des organismes de gestion complexe et d'assemblée, prévus par la loi n° 196/78, et qui doit être capable de dépasser certains choix contenus dans le règlement d'Etat qui ressentent de quelques médiations et qui, tout en définissant les IRRE des organismes instrumentaux, ne fournissent pas des instruments suffisamment agiles pour leur gérance et leur administration.
Nous croyons par contre qu'une meilleure définition de certains rôles et fonctions spécifiques à l'organisation de l'IRRE, tel qu'il a été prévu dans cette loi, permettra à cet organisme d'améliorer, en tous points, son fonctionnement et de répondre de manière cohérente et positive aux exigences du système scolaire valdôtain.
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Le projet de loi, portant: "Transformation de l’IRRSAE en Institut régional de recherche et de l’éducation", est conséquent aux dispositions de la loi n° 59/1997 ainsi dite "Bassanini" qui prévoit la réforme des IRRSAE.
L’article 21, alinéa 20, de cette loi prévoit que la Vallée d’Aoste règle par une loi spécifique la réforme et le fonctionnement de l’IRRSAE de notre Région. Pour ce faire, il a été nécessaire de modifier la disposition d’application du Statut spécial n° 196 du 16 mai 1978 qui prévoyait à l’article 33 les fonctions et la composition du Conseil de direction de l’Institut de recherche.
Cela a été fait avec l’approbation de la part du Conseil de la Vallée d’une nouvelle disposition d’application du 5 avril, disposition qui par la suite a été approuvée par le Conseil des ministres sous forme de décret législatif n° 208/2000 portant: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, recante modifiche alla legge 16 maggio 1978 n. 196, concernente l’Istituto regionale di ricerca educativa".
Dès ce moment donc on a pu commencer à travailler sur un projet de réforme de l’IRRSAE régional sur la base des compétences qui nous ont été attribuées.
Une première ébauche de proposition a été présentée déjà à partir de la fin du mois de juin 2000 au personnel de l’IRRSAE et aux organisations syndicales. Les syndicats avaient demandé au mois de juillet 2000 de reporter cette initiative dans l’attente de mieux pouvoir vérifier les dispositions de l’Etat sur la réforme des IRRE. Par la suite, cette première ébauche a été modifiée sur la base des premières informations dont on disposait sur le règlement qui était en phase de réalisation par le Ministère de l’éducation. La nouvelle ébauche a été soumise au personnel de l’IRRSAE et aux syndicats le 27 octobre 2000, les syndicats de l’école nous ont à nouveau demandé de reporter l’approbation de ce projet de loi en attendant que les négociations se déroulant à niveau étatique soient achevées avec l’approbation du règlement de l’Etat ayant ainsi des certitudes majeures sur l’organisation de l’Institut de recherche. Ce que nous avons fait par le renvoi fixé dans la loi de budget au cours de la séance du 28 novembre 2000.
Suite à l’approbation du décret du Président de la République du 6 mars 2001, n° 190, portant: "Regolamento concernente l’organizzazione degli istituti di ricerca educativa a norma dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 300 del 1999", on a pourvu à la rédaction d’un texte définitif qui a été soumis à l’attention du personnel de l’IRRSAE et des syndicats de l’école le 6 avril 2001. Des modifications ont été encore apportées au projet de loi sur la base des observations qui ont été avancées de la part du personnel enseignant de l’IRRSAE avant son approbation de la part du Gouvernement valdôtain le 3 mai dernier. Cependant l’acte qui est soumis à l’approbation du Conseil a sauvegardé le principe de la séparation entre les fonctions politiques et celles administratives, cela sans pour autant renoncer à maintenir les adresses générales qui sont à la base du règlement de l’Etat.
Dans ce projet de loi sont prévus les organes de gestion qui sont présents dans le règlement étatique, à savoir le président, le conseil de l’institut, le directeur, les réviseurs aux comptes et le personnel, cependant, pour ce qui est de l’organisation de la structure de l’IRRE de la Région, on a essayé de privilégier une majeure flexibilité organisationnelle tandis que les fonctions qui sont attribuées à l’IRRE sont les mêmes de celles prévues par le règlement de l’Etat: enti strumentali dell’Amministrazione dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile.
L’IRRE régional est aussi au Val d’Aoste conçu comme institut de support aux institutions scolaires. Pour ce qui est de l’organisation de l’IRRE, les fonctions qui sont attribuées au président, au conseil et au directeur visent à permettre la meilleure organisation possible à l’institut.
Quelles sont les répartitions? Le conseil approuve le budget de l’institut, exprime son avis sur les adresses générales de gestion de l'institut, exprime son avis pour l’évaluation des activités du directeur, définit l’organisation interne de l’institut, exprime son avis sur le plan pluriannuel de l’institut même, a le rôle de développer l’activité technique et scientifique de l’institut, élit le président de l’institut parmi ses membres, adopte les règlements nécessaires à l’organisation de l’institut.
Le président représente l’institut, convoque et dirige le conseil. Le directeur est le véritable moteur organisationnel de l’institut, il a le devoir d’?uvrer opérationnellement pour permettre à l’institut de déployer entièrement son activité selon les principes fondateurs. Il doit préparer les plans annuels et pluriannuels, adopter les actes administratifs nécessaires au fonctionnement, diriger et coordonner l’activité de l’institut, pourvoir à la gestion administrative et comptable, rendre opérationnel le plan annuel et pluriannuel, gérer le personnel, appliquer le règlement adopté par le conseil, stipuler les contrats.
Quel est le rôle de l’Administration régionale et du Gouvernement?
Le Gouvernement pourvoit à la nomination du directeur et définit les adresses pour l’évaluation du directeur qui est portée sur la base de l’avis du conseil et, si l’évaluation est négative, pourvoit à la déchéance du même.
Il établit le contingent du personnel nécessaire au fonctionnement de l’IRRE, dans le cas de dysfonctionnement de l’institut il pourvoit à déclarer déchu le conseil et à la nomination d’un commissaire.
Quant au rôle de l’Assesseur, il pourvoit aux fonctions de contrôle et de surveillance de l’institut, propose au Gouvernement les mesures à assumer pour assurer le personnel et son recrutement, donne son visa au budget assumé par le conseil de l’institut.
En ce qui concerne toutes ces fonctions, il est évident que le cadre de référence a été celui d’une loi visant à satisfaire une exigence spécifique de notre Région dans le domaine de l’organisation de l’Institut de recherche se rapportant aux spécificités de notre système scolaire. Cependant on a voulu avoir à l’esprit le cadre de référence de l’organisation découlant du règlement de l’Etat sans éliminer la présence du conseil ou du président ou à en amoindrir les fonctions.
Certes, les ajustements ont été faits pour permettre à l’institut de se caractériser et de fonctionner au mieux. Dans ce sens le choix a été celui de renforcer davantage le rôle du directeur tout en sauvegardant les fonctions du conseil pour ce qui est de ses compétences en matière de contrôle de l’activité du directeur même. Cela dans l’esprit de sauvegarder l’un des principes fondamentaux de la réforme en acte dans l’administration publique qui prévoit la séparation entre le domaine politiques et celui administratif. Dans ce sens l’attribution des fonctions de gestion sur la base d’un rapport d’étroite confiance sur les fonctions du directeur rend nécessaire une évaluation du même directeur de la part de l’organe qui pourvoit à sa nomination et cela s’avère sur la base de l’avis exprimé par le conseil de l’institut au Gouvernement qui est l’organe qui évalue l’activité et le résultat du directeur même.
Ce qui importe de toute évidence est le fait que l’institut soit à même d’?uvrer, en donnant des réponses au système scolaire de la Région et que les activités soient assurées et garanties par une organisation fonctionnelle visant à produire des résultats permettant aux écoles d’en tirer le maximum de bénéfice et, pour ce faire, il est de toute importance le rôle du personnel de recherche qui ?uvre à l’intérieur de l’institut et, pour ce qui est de ce dernier, il y a eu une attention tout à fait particulière pour leur observation sur ce projet de loi. De plus, pour ce qui le concerne directement, contrairement à ce qui est prévu par le règlement de l’Etat, le personnel a une période d’activité prévue sur cinq années lorsque trois années sont prévues par l’Etat. Sa position peut être confirmée après les premières années, ce qui n’est pas prévu par l’Etat, et est aussi prévue la conservation de la place de travail pour cinq années (trois pour l’Etat: la sede di titolarità) ce qui se traduit par un avantage pour le personnel en question, un avantage dont pourra bénéficier ledit personnel, mais aussi le fonctionnement de l’institut.
Je ne citerai pas les différents aspects de la loi article par article ayant cela déjà été bien fait par le rapporteur que je remercie pour son travail ainsi que la IIème et la Vème Commission du Conseil qui se sont penchées sur ce projet de loi au cours des semaines passées, mais avant de terminer j’estime que quelques considérations de caractère général restent à faire sur les différentes aptitudes qui se sont passées entre le personnel de l’actuel institut de recherche et les syndicats.
Le personnel a été consulté, il a évoqué au cours des rencontres la nécessité d’apporter des modifications au projet de loi, ce qui a été fait dans divers cas. Par contre il a avancé une requête qu’on n’a pas pu retenir, soit celle de prévoir uniquement la figure du directeur, nommé par le Gouvernement et, si cela ne s’avérerait pas possible, d’enlever tout de même une grande partie de pouvoir décisionnel au conseil de l’institut en sorte que le directeur ait le maximum de pouvoir sans que des contraintes lui dérivent de la part du conseil ou du président.
Une autre observation a été celle de prévoir une conférence de service du personnel, ce qui d’ailleurs n’est pas interdit par la loi, laquelle pourra bien être réglée par le règlement interne prévu à l’article 17.
Les syndicats ont été convoqués par l’Assesseur trois fois même si cette loi ne relevait pas (question du personnel à part) de la négociation syndicale. Le projet de loi, hormis les questions du personnel, citées dans quelques articles, aurait dû être simplement une question d’information syndicale.
Sur les questions du personnel il y a eu très peu d’attention, aucune considération d’ailleurs a été faite ou avancée, par contre les observations fondamentales ont été deux. Une a été portée sur les différences entre ce projet de loi et celui de l’Etat. Bien sûr il y a des différences et cela pour une raison très simple: car nous devons remplir des fonctions différentes, si n’était pas ainsi, nous n’aurions pas eu la nécessité d’une disposition d’application telle que celle qui a été approuvée par cette Assemblée et il nous aurait donc suffi de garder et approuver le règlement de l’Etat. La deuxième question concerne la contestation des compétences qui sont attribuées à l’Administration régionale, au Gouvernement et à l'Assesseur. Je retrouve là une remarque de caractère politique qui ne tient nullement à une négociation syndicale et au-delà de la divergence de visions entre les différentes organisations syndicales.
Mais ce qui est plus intéressant c’est que le personnel de l’IRRSAE, qui aurait été le mieux placé pour les faire, n’a point soulevé d’objections à ce propos s’estimant par contre bien garanti par ces compétences.
Cela dit, en conclusion il reste à dire que cette loi comble un vide dans notre organisation éducative et son approbation permettra de mettre fin à l’administration extraordinaire de l’IRRSAE, une administration qui a été possible merci à l’engagement et à la capacité de M. Silvano Rubbo que je veux remercier pour son activité au cours de ces années et d’ailleurs cela était aussi reconnu par le personnel de l’IRRSAE qui a témoigné de sa capacité d’?uvrer positivement dans la gestion de l’institut. Cette loi permettra à l’IRRSAE de se transformer en IRRE, mais au-delà des étiquettes les fonctions de l’institut pourront être développées davantage avec une organisation en ligne avec les nouvelles exigences de fonctionnement et avec des possibilités organisationnelles plus rationnelles et efficaces de celles fixées par les lois qui en réglaient le fonctionnement jusqu’à présent.
PrésidentLe débat est ouvert.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Come ricordava prima l’Assessore nella sua introduzione, è stata lunga la fase di gestazione di questo disegno di legge in quanto il suo iter è iniziato più di un anno fa. Le bozze erano pronte da più di un anno e hanno circolato per lo più in ambito della maggioranza e del personale, nel senso che noi non abbiamo mai avuto sottomano questi documenti.
Si aspettava, come diceva l’Assessore, che a livello nazionale si definissero meglio con più chiarezza funzioni e organi di questi istituti che, in base alle indicazioni contenute nella "Bassanini" del 1997 e poi nel decreto legislativo recente, dovevano sostituire gli IRRSAE funzionanti in Italia da quasi 25 anni.
Il regolamento attuativo è giunto finalmente il 6 marzo 2001, quindi pochi mesi fa, e questo regolamento delinea un nuovo istituto, non più IRRSAE, ma IRRE per sottolineare che sono diverse le competenze dell’IRRE rispetto all’IRRSAE. L’IRRE non si deve più occupare di sperimentazione e aggiornamento, che sono demandati all’autonomia delle scuole, ma solo e soprattutto di ricerca e in parte di documentazione, intesa come diffusione della documentazione e della ricerca.
Il regolamento a livello nazionale delinea un istituto le cui caratteristiche di ente strumentale, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, vengono rispettate.
Com’è delineato questo istituto? Ritengo sia importante vedere qual è il progetto che è sotteso all’IRRE a livello nazionale perché dal confronto emergono le differenze, le cose positive o le ambiguità della legge regionale presentata oggi.
L’IRRE a livello nazionale prevede che a capo dell’istituto ci sia un consiglio di amministrazione formato da rappresentanti designati da organismi di appartenenza: il Ministero della pubblica istruzione, università, consiglio scolastico regionale, regione. Questo consiglio elegge nell’ambito dei propri membri il presidente che ha il compito preciso di formulare proposte di programma che saranno poi approvate dal consiglio direttivo ed è sempre questo consiglio di amministrazione che conferisce l’incarico al direttore dell’istituto, scelto in base a criteri definiti. A fianco del consiglio di amministrazione opera un comitato tecnico-scientifico composto da universitari, comitato che collabora con l’istituto per predisporre programmi e attività di valutazione delle attività scientifiche.
Ogni istituto ha un contingente stabile di personale e un contingente di personale incaricato per un periodo determinato in base ad alcuni progetti specifici. Questo istituto, così come è delineato, ha una fisionomia molto chiara: innanzitutto è un istituto di ricerca che deve supportare le scuole e che deve essere un punto qualificato della rete che interconnette fra loro l’amministrazione, con le sue esigenze, le scuole, gli istituti di ricerca a livello nazionale ed europeo; opera nel quadro di interventi programmati dagli uffici scolastici e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici; i suoi punti di riferimento sono la politica scolastica determinata in ambito territoriale e le innovazioni che dalla base vengono portate avanti; suo compito è quello di dare un supporto alle decisioni che devono essere assunte a livello di vertice o a livello di base, supporto che viene dato proprio con le attività di ricerca.
Le finalità previste dall’IRRE a livello nazionale sono grosso modo riprese dalla legge regionale. A livello di struttura organizzativa invece c’è una grossa differenza e provo qui a delinearla perché è qui che si gioca la specificità o meno di questo istituto.
A livello regionale c’è un consiglio di istituto che per certi aspetti ricalca il consiglio di amministrazione in quanto è anch’esso formato da un rappresentante dell'università valdostana, da due docenti designati uno dall’Assessore e uno dal Sovrintendente, da un rappresentante del Consiglio scolastico regionale e da un rappresentante del personale dell’istituto.
Questo consiglio di istituto nomina al proprio interno un Presidente e fin qui sembra che la cosa rispecchi abbastanza la fisionomia dell’IRRE nazionale, ma qui cominciano ad esserci alcune differenze. Il presidente di questo consiglio di istituto non ha alcun potere reale; a questo riguardo riprendo l’intervento fatto dal rappresentante sindacale in audizione perché era abbastanza efficace. Diceva il rappresentante del Sinascel:
"? Il presidente che verrà nominato in Valle sarà svuotato di qualsiasi potere e quando interverrà alla Conferenza nazionale dei presidenti degli IRRE, il cui fine è proprio quello di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale, può solo dire, visto che lui non ha nessuna responsabilità reale, chi è il direttore del suo istituto, come si chiama, cosa fa, può dire quali sono gli indirizzi che questo direttore dovrà seguire e nient’altro. Il presidente, quindi, non ha nessuna autorità per intervenire in modo autorevole in una conferenza in cui tutti gli altri possono arrivare dicendo quali sono i programmi che intendono svolgere perché sono loro che propongono al consiglio di amministrazione il programma, quali sono gli indirizzi che l’IRRE vuole perseguire?".
Da notare che, e qui vorrei sgombrare il campo da ogni equivoco, tutti gli IRRE, quelli nazionali e quelli regionali, agiscono non in modo capriccioso secondo gli interessi momentanei del presidente, ma agiscono proponendo programmi sulla base sia delle esigenze politiche degli uffici scolastici, così come sono indicate nelle leggi, negli orientamenti e negli indirizzi, sia sulla base delle richieste delle scuole. Tutti i Presidenti hanno presente un quadro politico di riferimento, ma poi sono loro che in modo autonomo definiscono i programmi e questa definizione di programmi avviene anche tenendo conto degli apporti che gli altri presidenti nelle altre regioni danno. È sempre un arricchimento. Questa è la prima differenza.
C’è anche nell’IRRE il consiglio di istituto che viene in qualche modo mantenuto come diceva prima l’Assessore, ma non ha più una funzione di governo dell’istituto, diventa una sede in cui si confrontano tra loro docenti che a titolo diverso operano in ambiti istituzionali. Sono tutti docenti o universitari o delle scuole o comandati all’IRRE.
E qui, rispetto al personale, va dato atto di una differenza positiva che l’Assessore prima sottolineava per cui non mi soffermo, cioè il fatto che, laddove i progetti possono essere non solo biennali e triennali, ma anche quinquennali, si può calcolare un periodo più lungo per il personale comandato sulla base di progetti.
Questa è una cosa positiva che non voglio dimenticare nella mia esposizione. Messi da parte i docenti, che non sono l’elemento organizzativo del sistema, anche se sono quelli che lo fanno funzionare, va sottolineato che il sistema, con cui vengono prese le decisioni e passate le informazioni, esula dalla competenza del personale docente.
Cosa fa il nostro consiglio di istituto rispetto al consiglio di amministrazione? Qui le differenze si rafforzano. Il consiglio di istituto non nomina il direttore, cioè il consiglio di istituto che è stato nominato e che rappresenta le sedi istituzionali in cui si discute di scuola e si opera, non nomina la persona che a tempo pieno sta in istituto, che è il diretto responsabile dell’attività che lì si svolgono, direttore che opera a diretto contatto con i docenti e i ricercatori staccati all’istituto. Il direttore, lo ricordava prima l’Assessore, è nominato direttamente dalla Giunta sulla base di criteri molto vaghi.
In tutte le altre regioni il consiglio di amministrazione, che come ogni consiglio di amministrazione dovrebbe essere responsabile dell’organo che amministra, non può qui nominare il direttore responsabile delle attività, ma è la Giunta che lo nomina sulla base di criteri molto vaghi e lo nomina in base ad un rapporto fiduciario come se fosse un dirigente, come se fosse l’ulteriore dirigente di questa Amministrazione.
Qui addirittura il consiglio di istituto, che in campo nazionale come il consiglio di amministrazione governa l’istituto, qui diventa quasi l’accompagnatore del direttore nelle sue attività, diventa un comitato tecnico-scientifico che fornisce supporto al direttore. È molto chiaro l’articolo 9 che delinea i compiti del consiglio di istituto rispetto al direttore: "fornisce al direttore supporto tecnico", "esprime pareri", "fornisce criteri", "contribuisce al mantenimento della qualità didattica", cioè è un consulente a cui il direttore si può rivolgere per avere lumi rispetto a come procedere. I termini della questione sono invertiti rispetto al modello nazionale, lo ricordava prima l’Assessore: è una scelta per cui il direttore diventa il perno attorno a cui ruota l’istituto.
Il direttore ha delle competenze più simili a quelle di un consiglio di amministrazione che non di un direttore scientifico in un istituto di ricerca. Qui io non capisco cosa deve diventare questo IRRE, dal momento che non è un istituto di ricerca, con un direttore scientifico che viene scelto in base a competenze precise e scientifiche, in quanto è il responsabile delle ricerche. No, qui è un’altra cosa.
Da notare che questo direttore compie l’atto più importante per l'istituto: elabora e attua il piano annuale e pluriennale dell’istituto, tenendo conto dei criteri espressi dal consiglio di istituto e poi naturalmente anche delle altre direttive; il consiglio è chiamato poi ad esprimere un parere obbligatorio su tale piano. La domanda che ci poniamo è: ma questo piano da chi è approvato? Non è soggetto a nessuna approvazione. Questo è l’assurdo di questo istituto. Perché? Ma non c’è bisogno, paradossalmente il piano non è altro che la traduzione degli indirizzi, dice l’articolo 4, comma 1: "? delle priorità strategiche, degli obiettivi individuati con propria direttiva dall’Assessore regionale competente in materia?".
Allora è l’Assessore che decide cosa va fatto, gli altri elaborano il piano, ma poi nessuno dice se questo piano va bene o va male; uno esprime un parere, ma non approva, il piano è già approvato dall’Assessore nel momento in cui dà le direttive insieme al budget?
(interruzione dell’Assessore Pastoret, fuori microfono)
? mi cerchi l’Assessore in tutta la legge dove esiste il termine "approva", può darsi che abbia letto male, Assessore, lo ammetto. Posso non aver visto certi passaggi, ma io la sfido a cercarmi qual è l’organo che approva il piano di attività. Chi dà valore a questo piano?
Me lo cerchi. Se lei sfoglia anche le schede del dossier preparatorio, vede bene che la parola "approvare" o "deliberare" non esiste, mentre c’era nel precedente consiglio, perché il consiglio di amministrazione se non delibera, se non approva un piano cosa fa? Il bilancio non è un piano e poi l'approvazione del bilancio, non è che la presa d'atto dei soldi che l’Assessore dà.
Si capisce, io dico purtroppo, il termine di ente strumentale attribuito all’IRRE: l’istituto è uno strumento dell’Assessorato, è uno strumento che risponde direttamente all’Assessore tramite il direttore. Si capisce allora perché è stato scelto il direttore come se fosse un dirigente e come ogni dirigente non ha un piano di attività che deve essere approvato in quanto la legge n. 45 dice chiaramente che il dirigente ha degli obiettivi politici da raggiungere e nient’altro, ma qui non parliamo di un ente autonomo: questo è un ufficio, si parla di "ente autonomo", ma è strutturato come un ufficio dell’Assessorato.
A questo punto cosa serve il consiglio di istituto? Bisogna pur trovargli delle competenze. Qui addirittura si attribuisce a questo organismo il compito di verificare se gli obiettivi politici dati dall’Assessore sono stati realizzati dal direttore. Siamo di fronte ad una situazione per lo meno ingarbugliata.
L'Assessore nomina il direttore come se fosse un dirigente. Ma non so per quale motivo, non abbia applicato la legge n. 45 fino in fondo là dove si prevede un comitato di valutazione per i dirigenti che teoricamente dovrebbe valutare anche questo direttore, egli attribuisce il compito di valutare al consiglio di istituto che è nominato, eletto, designato con tutt’altro compito, con tutt’altra finalità, con tutt’altri obiettivi!
Siamo veramente, a mio avviso, di fronte ad un "monstrum" organizzativo e i sindacati della scuola lo hanno detto chiaramente.
Allora la mia domanda è: valeva la pena di aspettare per un anno la norma nazionale per esercitare in questo modo assurdo le proprie competenze autonome? Ora mi si risponderà che l'Assessore ha rispettato il nostro particolarismo, le esigenze della nostra Regione. Ma non credo che questo sarà il modo migliore per rispettare la nostra specificità.
Io credo che questo disegno di legge sia un tentativo mal riuscito, Assessore, e il tempo ci darà ragione, di mettere d’accordo fra di loro due impostazioni diverse dell’IRRE che lei ha ricordato. L’impostazione delineata dalla legge nazionale ha una fisionomia ben chiara; posso condividerla o meno, Assessore, non dico che sia la migliore del mondo, posso dire anche che non mi piace, però quella ha una fisionomia chiara, ha una logica ben precisa: afferma che l’IRRE è un ente strumentale autonomo cui viene garantita realmente l'autonomia.
E poi c’è un’altra impostazione, che lei ha ricordato anche prima, emersa dal personale comandato. Posso capire che il personale comandato lì, dopo esperienze di otto anni almeno, negative, di mal funzionamento dell’istituto, di conflitti di competenze fra un consiglio direttivo eletto dalla base e un segretario nominato anche questo dall’Assessore, dopo aver vissuto negativamente questo periodo - perché conosciamo tutti i conflitti enormi che ci sono stati al punto tale che lei si ricorda bene, ne abbiamo parlato anche in questo Consiglio, ci sono state le dimissioni di cinque membri del consiglio direttivo e questo ha portato al suo commissariamento -, posso capire, dicevo, che questo personale dopo anni di conflitti e di mal funzionamento dell’istituto e dopo aver finalmente goduto nel periodo del commissariamento di un periodo di "pax" sociale e di proficuo lavoro, dica oggi: "Abbiamo visto che se c’è un'unica persona a cui rispondere del nostro lavoro, le cose vanno meglio perché basta concordare con questa persona cosa fare. Pertanto chiediamo che per la nostra specificità qui tutto il potere sia affidato solo ad un direttore".
L’Assessore non voleva accettare questa proposta avanzata dal personale e posso anche capirlo perché non ha senso fare un istituto con un unico direttore. Questa scelta avrebbe portato piuttosto all’altra soluzione: considerare l'IRRE come un'ulteriore articolazione dell’Assessorato con a capo un dirigente, con personale qualificato che poteva svolgere un po' la funzione di "testa pensante" dell’Assessorato. Questa sarebbe stata una scelta più chiara e lineare.
La legge poteva dire: "la nostra realtà non è così complessa da aver bisogno di un istituto di ricerca, noi abbiamo bisogno di teste pensanti, di gente che elabora strategie, pertanto creiamo una direzione all’interno dell’Assessorato, con persone competenti, dirigenti dell’ambito della ricerca o delle competenze didattiche, con insegnanti legati a progetti specifici, che rispondano direttamente all’Assessore che li nomina e che dà loro gli indirizzi politici".
Non si è voluto fare questa scelta: non dico che fosse la migliore, però almeno aveva una sua linearità. In questo disegno di legge si sono volute mescolare esigenze diverse, creando un "monstrum". Emerge un istituto fortemente condizionato dal potere politico, in commissione è emerso chiaramente: c’è un filo diretto fra Assessore e direttore e questo esautora di fatto lo stesso consiglio di istituto.
Ripeto, c’è un direttore che ha un filo diretto con l’Assessore e che è scelto su basi fiduciarie come sappiamo bene. Quindi l’istituto è soggetto ad un forte condizionamento da parte del potere politico, non solo, ma non è neanche trattato come gli altri enti strumentali per i quali addirittura è prevista l'applicazione della legge n. 45.
Qui non è prevista, ma in qualche modo si utilizzano le stesse procedure pur non ricorrendo alla legge n. 45.
Poi è un istituto senza reale autonomia se non quella del lavoro quotidiano, professionale, intelligente di dirigenti scolastici e di docenti ricercatori, però non credo che fosse necessario un istituto perché un dirigente con alcuni ricercatori lavorasse su temi che interessano la scuola.
E poi, me lo consenta, si tratta di un istituto dal profilo scientifico alquanto modesto; in campo nazionale è vero che il consiglio di amministrazione è composto da persone che provengono da aree diverse e c’è soltanto un membro designato dall’università, ma in campo nazionale c’è un comitato tecnico-scientifico composto da professori universitari esperti del settore, di elevata qualificazione, comitato che ha il compito di collaborare alla predisposizione dell’attività dell’istituto.
Di tutto questo non c’è traccia da noi. È questa la nostra specificità? Io sono molto preoccupata; se la nostra specificità si traduce in un "monstrum" organizzativo e in un profilo scientifico alquanto modesto, e con questo non dico che non sono bravi i ricercatori, mi chiedo ancora se non era più aderente, come dicevo prima, che l’Assessore progettasse un'ulteriore articolazione del suo Assessorato: sarebbe stato se non altro un progetto più chiaro e coerente.
Diceva il relatore Rini che uno dei punti forti di questa legge è la separazione fra momento politico e momento tecnico. A me sembra che questa legge preveda un doppio legame politico: la Giunta che nomina direttamente il direttore con cui ha un rapporto fiduciario, un consiglio di istituto che ha al suo interno, su cinque, ben due membri di nomina assessorile; se non è questo un doppio legame politico, vorrei capire cos’è. Siamo di fronte ad un istituto che non ha neanche l’autonomia di farsi e di approvarsi un programma, ma ha l’autonomia che ha ogni dirigente, che è fortissima, che è grandissima, però non è paragonabile a quella di un ente strumentale con propria autonomia amministrativa.
Presentare emendamenti a questa legge? Bisognerebbe piuttosto riscriverla tutta, riscriverne una nuova per presentare emendamenti reali a questa legge.
In commissione avremmo voluto discutere più a lungo, presentare emendamenti, portare alla conclusione dubbi e perplessità che in commissione, nella stessa maggioranza sono emersi. Ma il "diktat" assoluto dell’Assessore che ha detto: "La legge è questa e non si tocca", ha fatto sì che anche all’interno?
(interruzione dell’Assessore Pastoret, fuori microfono)
? "diktat", non lo ha detto a parole, ma quando si chiedeva: "Questo emendamento si può fare?", rispondeva di no, quindi neanche lo si presentava. Di conseguenza a questo punto la stessa commissione non ha portato a compimento neanche quel barlume di discussione che stava iniziando.
Come al solito, la Regione impiega un anno per definire una legge, alla commissione vengono concesse due riunioni, due audizioni senza nessuna discussione.
È facile prevedere che il tempo che non si è voluto dedicare all’approfondimento di questa legge, all’analisi delle contraddizioni che ci sono, alla ricerca di soluzioni più adeguate, questo tempo sarà poi utilizzato dal Consiglio per discutere via via i problemi di disfunzione, di non rispondenza agli obiettivi, di difficoltà di funzionamento che questo IRRE incontrerà.
Ho presentato già degli emendamenti; avevo capito che ci sarebbero stati almeno uno o due chiarimenti su alcuni punti che erano stati discussi, che avrebbero dovuto tradursi in emendamenti, non ho sentito l’Assessore presentare emendamenti per cui aggiungo un ulteriore emendamento emerso anche questo in commissione.
PrésidentLa parole au Vice-président Lattanzi.
Lattanzi (FI)Sarò breve, ma non posso esimermi dall’inquadrare la legge in un quadro di leggi e di tempi che ci danno qualche indicazione su come siamo arrivati a questa legge.
Già nel 1997 la "legge Bassanini" aveva dato indicazioni per il più generale processo di riforma della pubblica amministrazione e poi, come sappiamo, in quella legge, già al comma 20 dell’articolo 21 si precisava che la Valle d’Aosta avrebbe potuto applicare le sue potestà legislative in materia. Il successivo decreto legislativo del 30 luglio 1999 dava l’indicazione per la trasformazione dell’IRRSAE in IRRE e ancora di più il 19 giugno 2000 con il decreto legislativo n. 208 si davano le norme di attuazione di questa potestà.
Intanto noi partiamo da un presupposto di leggi e di tempi e rileviamo sin da subito che siamo a giugno 2001, quindi riteniamo che si sia perso molto tempo non semplicemente per indicazione delle emanazioni legislative nazionali, noi riteniamo che si sia perso tempo nell’applicazione di principi statutari che sono di nostra competenza. Riteniamo che già dal 15 marzo 1997, alla luce della "riforma Bassanini", la Valle d’Aosta poteva e doveva intervenire in questo settore anche perché non dobbiamo dimenticare che il nostro IRRSAE regionale è da più di un anno in una situazione di gestione assolutamente paralizzata visto che è commissariata, quindi riteniamo che questa legge, bella o brutta, la commenteremo, arrivi in maniera tardiva non solo rispetto alle indicazioni nazionali di devolution delle competenze e delle indicazioni legislative, arriva in maniera tardiva nell’applicazione di uno dei principi più importanti dell’attuazione del nostro Statuto, cioè la potestà legislativa in materia di scuola. Questo è il primo aspetto che ci sentiamo di sollevare.
Secondo aspetto, e vengo al nocciolo della questione perché la struttura della legge - ne abbiamo dibattuto in commissione riconoscendo la capacità di intendere e di volere dell’Assessore e della Giunta - riteniamo che sia il frutto di una scelta politica avendo vagliato l’Assessore tutte le possibilità che ha potuto vagliare, almeno crediamo, per costruire questo IRRE.
Noi abbiamo già sollevato il problema della conflittualità dei due istituti: l’istituto e il direttore perché questo secondo noi è il nocciolo della questione.
Ritenevamo, lo abbiamo detto in commissione e lo ribadiamo, che nella misura in cui la Regione poteva dotarsi di un istituto dovesse avere il coraggio di fare una scelta: o quella dell’autonomia dell’istituto demandando a questo la nomina del suo direttore generale in applicazione delle direttive di Giunta regionale oppure quella di riconoscere sì nell’istituto un organo scientifico, un organo di consultazione, ma altresì un organo di emanazione diretta fiduciaria dell’Assessore mettendo la nomina del direttore e dell’organo consultivo a sua disposizione, invece riteniamo che si sia scelta la strada "terza" rispetto a quelle che ho illustrato, poi ce ne saranno molte altre, e cioè quella di dire come fra l’altro è particolareggiato nella relazione che dice: "? nella predisposizione dell’articolato si è tenuto conto della necessità di creare un ente, seppure dotato di profili di autonomia, di natura strumentale all’operato dell’Amministrazione regionale nel settore scolastico, in particolare per la tutela delle specificità linguistiche?".
È evidente che qui si è voluto dire: "Sì, non possiamo venir meno al concetto che la scuola abbia bisogno di un organo autonomo per la ricerca e l’applicazione di progetti di tipo didattico, ma vogliamo anche garantirci che questo organo scientifico sia di tipo fiduciario".
Non si è voluto dire che l’istituto doveva essere di tipo fiduciario, si è voluto quindi mettere questa figura al di sotto, creando veramente un mostro, come diceva la collega Squarzino, un mostro non tanto giuridico, un mostro operativo perché crediamo che questo creerà grossi problemi.
Vorrei porre una domanda all’Assessore che ci è sorta nel corso di un'analisi più attenta dell’elaborato della relazione; all’interno di questo istituto del direttore chi ha la competenza per garantire all’Amministrazione regionale la tutela delle specificità linguistiche? In questo caso non è stato specificato, si è voluto dire che questo organo, seppure in autonomia, è di natura strumentale all’Amministrazione regionale, in particolare per la tutela delle specificità linguistiche, ma noi abbiamo fatto fatica a capire chi ha questa competenza di tutelare questa specificità e questo fatto strategico perché nelle due competenze di istituto e di direttore ci è sfuggito.
Altro aspetto. Dicevo quindi che il nodo di questa legge sta nella creazione di un istituto che, secondo noi, è un istituto di facciata, scientifico, ma sostanzialmente di facciata perché non ha nessun tipo di potere e nella nomina fiduciaria di un direttore che sarà diretta emanazione della linea politica dell’Assessore e della Giunta, anche se nella relazione, Assessore, se lo scriva, quando si parla degli articoli 11, 12, 13 e 14, si dice una castroneria terribile, cioè si dice che è legato all’ente da un contratto quinquennale di diritto privato a tempo indeterminato il direttore e nominato dal consiglio di istituto quando sappiamo bene che la legge all’articolo 9 non prevede la nomina del direttore da parte dell’istituto.
Ci è venuto da pensare che fosse un refuso di una buona intenzione iniziale della quale, una volta modificata la legge, ci si è dimenticati e allora vede su questo refuso noi diciamo che questa sarebbe stata probabilmente la condizione migliore strutturale. Forse vi è venuta, perché se l’avete scritta una storia questa relazione l’ha avuta e qualche idea l’ha accompagnata, pertanto quando si dice che l’istituto poteva nominare il direttore per l’applicazione amministrativa e gestionale di quelli che sono i progetti politici, scientifici, culturali, ci sembrava che in quella organizzazione ci fosse più coerenza, più chiarezza, più trasparenza anche della volontà politica della Giunta, poi noi siamo per il maggioritario, per cui chi governa ha diritto a impostare le proprie politiche anche nella scuola, quindi ritenevamo che la creazione di un istituto con delle nomine fiduciarie, che emanasse di per sé un direttore che si occupasse della gestione specifica, sollevava i docenti e i ricercatori da quella attività di gestione che sappiamo non essere per loro il massimo della vita, lasciava all’istituto la possibilità di procedere nel suo ruolo scientifico, tuttavia l’istituto stesso delegava ad un direttore le competenze gestionali, invece così non si è voluto fare, si è voluto dare all’istituto una veste che noi riteniamo svuotata completamente delle sue potenzialità; gli restano quelle di ricerca scientifica e di consulta, se vogliamo, all’Assessore o al direttore, ma non ha nessuna competenza, nessuna possibilità se non quella di dire all’Assessore se il direttore fa bene o fa male. Un parere, tutto lì.
Questi sono i due noccioli della questione per la quale abbiamo già tentato in commissione di convincere l’Assessore a modificare questo atteggiamento, abbiamo visto che purtroppo la relazione ci dava fiducia che questo potesse essere avvenuto, gli articoli 11, 12 e 13 davano all’istituto la possibilità di nominare il direttore e poi all’articolo 9 la legge, nell’ultima versione che ci avete mandato, dice in maniera molto chiara che il direttore lo nomina l’Assessore e fine della musica.
Non è che ci aspettiamo che in questa sede l’Assessore modifichi le sue idee, però se volesse prendere atto che la relazione è meglio della legge, noi saremmo totalmente contenti.
PrésidentLa discussion générale est close.
La parole à l’Assesseur à l’éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Le sens du rapport est hors de doute et donc une faute n’est pas souhaitable, mais possible pour ce qui est des intentions et tout de même la loi est tout à fait claire à ce propos.
Encore une fois on est obligés de constater que, au-delà des critiques, des déclarations plus ou moins intéressantes ou intéressées, aucune réelle alternative ressort de la part de ceux qui trouvent que tout est à refaire et que rien ne va, sauf, je dois le dire, l’honnête thèse de M. Lattanzi qui dit: "Prenez tout et jetez-le à la poubelle".
D'ailleurs cela nous le constatons régulièrement dans les décisions que cette Assemblée doit assumer, peut-être les collègues qui siègent ici depuis quelques législatures sont un peu plus indifférents que moi à ces aptitudes, par contre je trouve cela un peu décevant, je ne le dis pas pour moi ou pour mon rôle ou pour les mesures que je porte à l’attention de ce Conseil, je le dis plus en général pour les fonctions que nous sommes appelés à remplir. Trop souvent on considère qu’il s’agit là "del gioco delle parti": quelqu’un qui propose, quelqu’un qui s’oppose et les rôles sont respectés et je trouve aussi que le rapport qui s’installe entre nous dans cette Assemblée est très souvent celui de la critique à tout prix avec le but de démontrer une capacité de devancer l’autre avec des affirmations que je trouve parfois gratuite.
Tout cela dit, des critiques j’en ai retrouvées pas mal sur ce projet de loi; quelques-unes sont aussi pertinentes même si un peu tardives et je n’en doute que parfois elles soient avancées pour aller vers un véritable changement et non pas pour démontrer qu’on est plus malins que celui à qui nous sommes confrontés. J’essayerai tout de même de donner des réponses à ces critiques en souhaitant que mes efforts puissent donner davantage de clarté à quelques thèmes.
M. Lattanzi, il a été clair, il n’y a pas de doutes sur la position qu’il soutient, position que je ne partage pas, mais qui a une logique et que je comprends. Je prends acte de ses observations, je respecte sa position d’ailleurs.
Pour ce qui a été dit par Mme Squarzino, par contre, je trouve là qu’on regarde seulement à moitié d’une facette. Madame, vous avez débuté en parlant de Comitato tecnico-scientifico; cela a été dit en commission et si cela n’a pas été fait, je m’en excuse, mais le Comitato tecnico-scientifico peut être constitué quand on veut sur la base des exigences de l’institut, sur la base de deux articles de la loi: l’article 17, qui prévoit le Règlement intérieur, et l’article 18 qui prévoit la possibilité d’avoir toutes les consultations possibles de la part de l’institut dans le domaine scientifique.
Vous avez parlé de "una grossa differenza a livello di struttura organizzativa" et vous avez rappelé le fait que le président n’aurait aucun pouvoir et vous avez aussi rappelé l’intervention d’un représentant des organisations syndicales. Vous avez cité des affirmations, là aussi que je respecte, mais qui sont tout à fait politiques et qui ne tiennent nullement à l’organisation de l’institut pour ce qui est du personnel.
Je trouve au moins singulier qu’on veuille refaire les lois non pas pour les aspects concernant le personnel, ce qui est tout à fait légitime, mais pour les attributions qui sont données au Gouvernement plutôt qu’à l’Assesseur. Je vais éclaircir ce problème, Madame, parce que vous avez cité ce qu’a dit un Monsieur quant au rôle du président de l'IRRE confronté à celui des présidents des autres instituts de recherche au niveau national et je le fais en citant des choses que vous n’avez pas dites ici, en premier lieu le courrier qui a été envoyé aux membres de la commission par le personnel de l’IRRSAE et en particulier des affirmations qui témoignent que personne n’a rien fait en cachette car le projet de loi a été discuté maintes fois et dans le courrier qui vous a été remis au mois de mai les signataires disaient:
"Tramite la consultazione effettuata dall’Assessore regionale all'istruzione e alla cultura e dalla Sovrintendente agli studi il personale docente comandato dall’IRRSAE Valle d’Aosta ha potuto contribuire alla definizione finale della proposta di disegno di legge per la riforma dell’IRRSAE. Tale contributo in termini di osservazioni e proposte di modifica anche sostanziali, alcune delle quali si dà atto che sono state accolte, è stato offerto in uno spirito di servizio non rivendicativo e ha permesso di giungere ad un testo relativamente soddisfacente. I docenti comandati riconoscono infatti che il disegno di legge rappresenta un notevole progresso rispetto al passato, in modo particolare per quanto riguarda l’impianto generale, la gestione finanziaria, l’organizzazione interna, soprattutto in relazione alla nuova figura del direttore e ai rapporti con l’Amministrazione regionale?".
Cela pour dire que personne n’a triché en inventant des choses quant aux rencontres, aux informations et aux négociations.
Il faut aussi tenir en considération non pas seulement une partie des avis qui sont fournis, mais aussi d’autres informations. On disait encore dans ce courrier qu’il existe encore d’ambiguïtés:
"? tali ambiguità riguardano essenzialmente i tre principali organi dell’istituto individuati dalla proposta nel consiglio dell’istituto quale organo decisionale rispetto alle scelte amministrativo-finanziarie e quale organo orientativo rispetto a quelle gestionali e tecnico-scientifiche del presidente, al quale è riconosciuta la rappresentanza dell’istituto, del direttore al quale spetta la gestione.
Un primo terreno di eventuale conflittualità è quello della sovrapposizione di compiti e ruoli fra direttore e presidente a proposito della rappresentanza dell’istituto e delle funzioni ad essa connesse attribuita al presidente, ma essenzialmente svolta nei fatti dalla nuova figura del direttore al quale viene giustamente richiesta, anche in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno e alle competenze possedute, una più diretta e cospicua assunzione di responsabilità organizzative e gestionali.
Peraltro l’affidamento di tali responsabilità ad una sola figura dirigenziale di riferimento ha trovato un positivo riscontro nell’esperienza organizzativa?" il rappelle le commissaire et cetera.
"? Il personale ritiene quindi che tale nuovo orientamento organizzativo meriterebbe di essere praticato fino in fondo?" je trouve là une critique et je l’accepte "?attraverso una decisa attribuzione delle responsabilità complessive della rappresentanza e della gestione dell’istituto al solo direttore, anche secondo gli orientamenti della legge 18/1999.
Questa scelta potrebbe comportare sia la soppressione del consiglio di istituto e di conseguenza anche della figura del presidente, sia la sua eventuale trasformazione in un organismo di tipo esclusivamente consultivo a supporto dell’azione del direttore, ma senza poteri decisionali; in questo caso la funzione del presidente dovrebbe consistere nella presidenza dell’organismo consultivo?".
Cela pour dire qu’à un avis qui vous a été fourni en commission, il y en a un autre ici totalement différent et celui-ci ce n’est pas l’avis de l’Assesseur, mais du personnel de l’institut qui a signé ce document.
Je veux remarquer le fait qu’il y a la requête d’aller vers une figure monocratique représentée par le directeur et vers la reconnaissance du fait que le contrôle de l’institut peut être "? ampiamente garantito dall’Amministrazione tramite la nomina del direttore e tramite la direttiva di indirizzo dell’attività emanata annualmente dall’Assessore?".
On n’est pas arrivés jusque là; on a voulu garantir une représentativité au conseil, au président et au directeur et cela dans l’esprit de la séparation des rôles sans quoi on aurait eu un directeur qui rédigerait et approuverait lui seul le budget de l’institut.
Tout cela dit, je veux rappeler encore quelques éléments concernant en premier lieu les fonctions qui sont attribuées à l’institut et qui sont prévues à l’article 3, là il n’y a jamais eu la moindre observation ni de la part du personnel qui possède quelque peu d’expérience dans ce domaine, ni de la part des syndicats.
Un deuxième aspect concerne les ainsi dites compétences trop vastes du Gouvernement ou de l’Assesseur. Il faut rappeler que sur le plan étatique le règlement dit, article 1er, 1er alinéa: "Gli istituti regionali di ricerca educativa di seguito denominati IRRE sono enti strumentali dell’amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa".
Cela signifie qu’il n’y a pas de règles et que le Ministère peut bien faire ce qu’il estime mieux sans aucune contrainte.
Par contre dans notre loi nous avons défini les compétences, après on peut les partager ou moins, mais elles ont été établies par la loi.
Par contre, vous vous rapportez au règlement et là il n’y a pas de règles, le Ministère fait ce qu’il veut.
Egalement, pour ce qui est du 2ème alinéa du même article, là il est dit quelles sont les contraintes des IRRE: "Gli IRRE, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze delle comunità degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche" mais on dit là qu’ils doivent tenir compte "degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale", donc ce n’est pas vrai que tout le monde est libre de faire tout ce qu’il veut?
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
? vous l’avez dit. Je comprends très bien que si on n’est pas d’accord sur quelque chose, on peut faire toutes les observations possibles, on ne trouvera pas un accord, mais je veux dire qu’on a privilégié la confrontation, qu’on a présenté ce projet, on l’a discuté et on a essayé de tenir compte le plus possible des exigences de ceux qui travaillent dans l’institut parce que ce n’est pas vrai ce que vous avez dit que "i docenti non sono la parte portante del sistema organizzativo" parce que vous faisiez référence au comité scientifique.
Je trouve que là vraiment la partie des enseignants et du personnel qui est à l’intérieur de l’institut est la partie qui permettra à ce dernier de se développer davantage et d’avoir le plus de succès dans le domaine de la recherche scientifique.
PrésidentLa parole au rapporteur, Conseiller Rini.
Rini (UV)Volevo solo rispondere alla Consigliera Squarzino che non è assolutamente vero che in commissione non c’è stata la possibilità di discutere e di presentare emendamenti perché la Consigliera Squarzino in commissione non ha ritenuto di presentare nessun emendamento forse perché il lavoro che viene fatto nelle commissioni è fatto in segreto e presentarli qua vuol dire avere una maggiore visibilità.
Vorrei anche dire che l’Assessore non ha impartito nessun ordine. I commissari hanno ritenuto di sentire chi volevano, li abbiamo sentiti e poi abbiamo deciso in coscienza, abbiamo votato a favore perché eravamo favorevoli.
PrésidentProcédons à l’examen article par article.
Sur l’article 1er la parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Visto che non posso rispondere alle osservazioni dell'Assessore, dato che non ho la possibilità di fare un ulteriore intervento, cercherò di presentare alcune controsservazioni intervenendo sul contenuto dei singoli articoli.
Lei, Assessore, si è lamentato di una non collaborazione dell'opposizione e del fatto che la maggioranza si limiti solo a fare delle critiche.
Primo: il confronto lei lo ha avuto, ripeto, con i sindacati, con il personale, non lo ha avuto con i Consiglieri della minoranza che hanno preso visione del testo solo quando la commissione glielo ha trasmesso. Allora lei non può pretendere che i commissari riescano ad avere un confronto con lei nel giro di un’ora o due in commissione?
(interruzione dell’Assessore Pastoret, fuori microfono)
? sì, perché lei esalta giustamente i contributi positivi da parte del personale con cui si è incontrato alcune volte e da più anni e pretende che noi riusciamo, come per magia, a trovare le soluzioni in un batter d’occhio.
Secondo: gli emendamenti che presenterò sono emendamenti che non riguardano, l’ho detto prima nella mia relazione, le grosse questioni perché avrei dovuto riscrivere un’altra legge che, come tutte le leggi che abbiamo presentato noi, sarebbe rimasta in commissione parecchio tempo, sarebbe arrivata in Consiglio dove sarebbe stata bocciata. A questo punto si deve anche fare un minimo di valutazione delle proprie energie.
Terzo: comunque sia, per indicare una volontà propositiva, ho presentato alcuni emendamenti che non intaccano la struttura della legge, ma che sono delle formulazioni un po' più chiare rispetto alla legge. Non è che se questi emendamenti saranno accolti tutti, voteremo a favore, io sono chiara, sono sempre chiara nelle mie dichiarazioni: gli emendamenti sono una proposta positiva di miglioramento di alcune parti della legge.
Lei Assessore, con la sua maggioranza, avrà sempre in commissione, come in Consiglio i numeri per comandare. In democrazia la maggioranza dei numeri è legge anche se non senza tradurre la forza della ragione. Però non deve lamentarsi perché la minoranza non presenta ad ogni proposta della Giunta una propria controproposta della legge, quando la minoranza non viene mai coinvolta nel momento di elaborazione della legge.
PrésidentLa parole au Vice-président Lattanzi.
Lattanzi (FI)Non abbiamo presentato emendamenti, anche perché se lo avessimo fatto, ne avremmo presentato uno solo che avrebbe radicalmente cambiato la legge e la struttura organizzativa perché l’articolo 8 dice che il consiglio di istituto viene nominato dal decreto dell’assessore regionale, noi rileviamo solamente che l’articolo 11, quando si parla della nomina del direttore, sarebbe bastato per quanto ci riguarda a votare questa legge e sarebbe stato un piacere che il direttore di istituto fosse nominato dall’istituto stesso.
Perché diciamo questo? Non avrebbe modificato di molto gli obiettivi che voi volete raggiungere con questa struttura. Perché di fatto, quando il decreto dell’Assessore nomina i cinque componenti dell’istituto, nomina un rappresentante del personale dell’istituto con compiti di ricerca e può essere fiduciario, un rappresentante dell’Assessore, ed è sicuramente fiduciario, un membro appartenente al personale e in supporto alle istituzioni che è designato dal Sovrintendente agli studi, che sappiamo essere fiduciario - immaginiamo che un Sovrintendente fiduciario nomini uno di sua fiducia, non certo uno dell'opposizione -, poi un rappresentante delle istituzioni scolastiche e questo è neutro perché sono istituzioni scolastiche autonome, quindi questo potrebbe essere non a vostro totale controllo per gli obiettivi e un ricercatore o un docente universitario con specifiche competenze in materia e anche questo potrebbe essere un tecnico indicato dall'università, neutro.
Quindi su cinque organi, tre sarebbero sotto il vostro controllo politico per le finalità che vi ponete e sarebbe assolutamente inutile che l’articolo 11 dica che anche il direttore deve essere sotto il vostro stretto controllo perché tre su cinque nominerebbero un uomo vostro, quindi voi potreste benissimo raggiungere i vostri obiettivi senza creare quello che avete creato con questa legge che noi diciamo essere un conflitto di competenze.
Vi ringraziamo per l’attenzione, voteremo contro tutta la legge.
PrésidentJe soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 2:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 23
Contre: 5
Le Conseil approuve.
A l’article 3 nous avons deux amendements des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 3, comma 1 aggiungere la lettera e):
"e) selezione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi, cui le stesse possono partecipare in Italia e all’estero".
Emendamento Articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire il termine "salvaguardia" con "valorizzazione".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Il primo emendamento era un tentativo per rendere più esplicito il significato di "documentazione didattico-pedagogica".
Il secondo emendamento mi sembra più interessante e riguarda il fatto di "sostituire il termine "salvaguardia" con "valorizzazione"", cioè io posso capire che ci sia la salvaguardia della razza valdostana, delle mucche, ma che si debba salvaguardare all’interno dell’IRRE le specificità dell’ordinamento scolastico regionale, io preferirei un termine come "valorizzare" e questo proprio come proposta propositiva, Assessore.
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Les prémisses qui ont été avancées tout à l’heure par la Conseillère Squarzino ne conseilleraient même pas de donner de réponses: "Facciamo degli emendamenti, ma poi la legge non la votiamo", mais moi je veux répondre.
Sur le premier amendement ce qui vous proposez est déjà compris au point f): "cura dei rapporti con gli organismi e le strutture similari di altri Paesi e definizione con essi di accordi e di ogni altra forma di collaborazione e scambio di esperienze"?
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
? comma 1, oui, mais nous le retrouvons à l’alinéa 2, Madame, donc je le trouve pléthorique.
Pour ce qui est de la proposition que vous faites: "sostituire il termine "salvaguardia" con "valorizzazione"", je n?ai point d’objections et je propose d’accepter cette modification.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour déclaration d’intention.
Squarzino (PVA-cU)Propongo il ritiro del primo emendamento e mantengo solo il secondo.
PrésidentL’amendement n° 1 est retiré. Je soumets au vote l’amendement n° 2 des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti:
Conseillers présents: 31
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 1 (Frassy)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 3 dans le texte amendé:
Articolo 3 (Ambiti di attività e principi informatori)
1. L'Istituto, tenuto anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali, svolge funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome ed all'amministrazione scolastica regionale nei seguenti settori:
a) ricerca educativa;
b) ricerca nell'ambito della formazione del personale della scuola;
c) documentazione didattico-pedagogica;
d) innovazione degli ordinamenti scolastici.
2. L'Istituto opera nel rispetto dei seguenti principi:
a) rispondenza delle attività svolte alle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome e dell'amministrazione scolastica regionale;
b) aderenza delle azioni intraprese alle finalità espresse dalla normativa regionale vigente in materia di autonomia scolastica;
c) approfondimento e valorizzazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale, con particolare riguardo alla dimensione bilingue;
d) collegamento e coordinamento con altri enti ed organismi operanti a supporto delle istituzioni scolastiche autonome a livello regionale e nazionale;
e) cooperazione con i soggetti istituzionali che contribuiscono all'offerta formativa sul territorio;
f) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture similari di altri Paesi e definizione con essi di accordi e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;
g) monitoraggio e valutazione interna delle attività svolte.
3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto può avvalersi delle competenze del personale appartenente al ruolo regionale degli ispettori tecnici.
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 25
Contre: 6
Le Conseil approuve.
A l’article 4 nous avons l’amendement des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti, dont je donne la lecture:
Emendamento
Articolo 4 (Direttiva assessorile)
Modificare il titolo sostituendo il termine "direttiva" con "atto di indirizzo assessorile";
comma 1: sostituire il termine "direttiva" con "atto";
comma 2: sostituire il termine "direttiva" con "atto".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Per spiegare il senso degli emendamenti che ho presentato per cui non ritorno più se non su un caso soltanto.
Ho cercato di prendere sul serio le richieste del personale comandato dell’IRRSAE che ha fatto delle richieste in sede di commissione e ho cercato di tradurle.
Avevano sottolineato che "direttiva assessorile" sembrava troppo un atto di imperio, mentre può essere sostituito con "atto di indirizzo assessorile", che indica gli indirizzi di politica scolastica.
Si vuole in questo modo garantire, se vogliamo, maggiore autonomia all’istituto: non è una direttiva precisa che viene data, ma è un atto di indirizzo.
In base a questa logica sono stati presentati gli emendamenti di cui all’articolo 4, un emendamento di cui all’articolo 5 e uno all’articolo 24 per cui: se si approva il primo, si approvano tutti, altrimenti è inutile tornare a presentarli. Prima tipologia di emendamenti.
Seconda tipologia di emendamenti, sempre tenuto conto delle richieste del personale comandato, vi era la richiesta di prevedere nella legge la Conferenza di servizio del personale con compiti di ricerca.
È vero che il regolamento potrà prevedere questa conferenza di servizio, ma la previsione della Conferenza di servizio del personale in legge renderebbe più forte questo organismo.
Per questo motivo ci sono emendamenti all’articolo 5, all’articolo 15 e all’articolo 17. È significativo l'emendamento all’articolo 15; se l’Assessore lo accetta, anche gli atri emendamenti vanno bene, altrimenti no. Per l’emendamento all’articolo 11 riprenderò l’illustrazione.
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)La Conseillère m’informe que le personnel de l’IRRSAE aurait demandé de changer "direttiva" con "atto di indirizzo", cela n’est jamais ressorti dans aucune rencontre, donc je prends en bonne considération ce qu’elle me dit. J’en doute pas, mais je suis pour maintenir "direttiva".
Pour ce qui est de "? Conferenza di servizio del personale con compiti di ricerca", la réponse a déjà été donnée par la Conseillère, cela sera possible sur la base des règlements qui pourront définir la conférence de service.
Je propose sur ces deux amendements de s’abstenir.
PrésidentJe soumets au vote l’amendement n° 3 des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti:
Conseillers présents: 31
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D.)
Le Conseil n’approuve pas.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 25
Contre: 6
Le Conseil approuve.
A l’article 5 nous avons l’amendement des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti, dont je vous donne lecture:
Emendamento Articolo 5, comma 1:
- sostituire la parola "direttiva" con "atto";
- aggiungere a "previo parere del Consiglio dell’Istituto" "e della Conferenza di servizio del personale con compiti di ricerca".
Je précise que, pour le premier point de cet amendement, étant donné qu’il est relié à la votation précédente et à son effet, il ne sera pas mis en votation.
Il y aura simplement expression de vote sur la deuxième partie de l’amendement.
Je soumets au vote l’amendement:
Conseillers présents: 32
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 29 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D.)
Le Conseil n’approuve pas.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 26
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 26
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 7:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 26
Contre: 6
Le Conseil approuve.
A l’article 8 nous avons l’amendement de la Conseillère Squarzino Secondina, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 8, comma 1, lettera a), da sostituire col seguente testo:
"a) un rappresentante designato dal personale dell’Istituto con compiti di ricerca".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Era per rispondere a una delle obiezioni fatte anche dal collega Lattanzi, obiezione che era emersa anche in commissione.
Mentre per tutti gli altri membri del consiglio di istituto che sono nominati dalla Giunta è detto chiaramente con quale modalità vengono scelti, e cioè:
- alla lettera b) si dice che il rappresentante dell’Assessorato è designato dall’Assessore, dato che rappresenta l’Assessorato;
- alla lettera c), essendo un personale che opera per mandato della Sovraintendenza, è chiaro che è designato dal Sovrintendente;
- il rappresentante del Consiglio scolastico regionale è designato da questo;
- alla lettera e) il ricercatore o docente universitario è designato dal Consiglio universitario,
- non si capisce perché, al punto a), il rappresentante del personale dell’istituto deve essere scelto dall’Assessore. Non ha senso. Bisogna che questo rappresentante sia designato dal personale dell’istituto con compiti di ricerca, cioè mi sembra che vada indicato il criterio in base al quale viene scelto, altrimenti diventa una scelta fiduciaria anche questo. A meno che l’obiettivo non sia un altro, quello cioè di avere, su cinque membri del consiglio di istituto, ben tre designati direttamente dall’Assessore e dal Sovrintendente. Se questo è l’obiettivo, non si cambia la legge. Se l’obiettivo è invece di garantire all’interno del consiglio di istituto un rappresentante designato dal personale, allora si aggiunge: "designato".
Questo è il senso dell'emendamento.
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)L’objectif n’est pas celui de définir que sera l’Assesseur à le faire et non plus à ce moment-là de définir d’autres situations opposées à celle-ci.
La question doit être réglée parce que on veut qu’il y ait un représentant de l’institut qui puisse le représenter au mieux, mais le fait de le définir actuellement en modifiant cela est prématuré, donc on propose de s’abstenir sur cette proposition d’amendement.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour déclaration d’intention.
Squarzino (PVA-cU)Mi chiedo la legge a cosa serve, se non a indicare procedure e criteri di intervento. Diversamente facciamo una legge quadro di pochi articoli e scriviamo che tutta l’applicazione sarà definita in un secondo momento dalla Giunta o dall’Assessore, a seconda delle situazioni. Se l’Assessore non vuole il termine "designato" perché dice che non deve essere designato, si può dire: "designato in base a criteri definiti dal personale dell’istituto", se questo è il concetto, ma deve essere scritto così.
Lei dice che l’intenzione non è questa ed io sono convinta che la sua intenzione, Assessore, non sia questa, ma lei non è eterno, mentre la legge in genere dura di più del mandato politico di chi scrive una legge.
Allora di fronte a ogni precisazione si può dire che non conviene farlo nella legge, che si rimanda a un momento successivo perché adesso non c’è la chiarezza del quadro in base al quale decidere. Mi sembra un assurdo nel momento in cui uno fa una legge. Dichiaro di votare a favore dell’emendamento.
PrésidentJe soumets au vote l’amendement de la Conseillère Squarzino Secondina à l'article 8:
Conseillers présents: 31
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D.)
Le Conseil n’approuve pas.
Je soumets au vote l’article 8:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 26
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 9:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 26
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 10:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 26
Contre: 6
Le Conseil approuve.
A l’article 11 nous avons l’amendement des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 11, comma 2, sostituire la lettera b) con il seguente testo:
"b) competenze amministrative e di organizzazione del lavoro pertinenti con le finalità specifiche dell’istituto, nonché di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico."
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Così spiego anche perché non ho presentato l’emendamento rispetto all’elezione del direttore d’istituto. Certo, sarebbe stato facile presentarlo, ma ero sicura che questo emendamento era cassato. Come ho detto prima, il mio tentativo è stato quello di presentare emendamenti propositivi che possono migliorare la legge.
Mi spiace che di fronte alle cose più semplici prevalga ancora il criterio dell'opposizione tra maggioranza e opposizione, in questo caso da parte dell’Assessore perché dalla mia parte c’è una volontà collaborativa piena tant’è vero che non ho presentato emendamenti "demagogici".
Questo emendamento riprende una discussione emersa in commissione laddove si faceva notare che, se l’incarico del direttore è un incarico fiduciario e lo si può anche accettare in base a una certa logica, però dovrebbero essere indicati almeno con chiarezza i requisiti richiesti per accedere a questo tipo di carica.
Si tratta non di fare un elenco, ma di indicare i requisiti in modo che la persona designata, in base a una scelta fiduciaria, abbia requisiti tali da far funzionare l’istituto. Ora qui i requisiti sono talmente vaghi che può essere chiunque.
Al direttore, che ha la responsabilità, che deve elaborare il programma, tradurre in indicazioni programmatiche le direttive politiche e gli indirizzi che l’Assessore dà, è chiesto solo di avere una laurea e un'esperienza gestionale.
Non si richiede che conosca i problemi della scuola, perché l’IRRE, è notorio, che si occupa di altre cose: di ambiente, di territorio, di economia, di finanza, per cui è sufficiente che sia esperto nella pubblica amministrazione.
Ci sono dirigenti regionali che hanno lavorato nella formazione, organizzando corsi di formazione per i propri dipendenti; ma lo specifico dell’IRRE è la conoscenza del sistema scolastico.
Mi chiedo come è possibile dare la responsabilità di un istituto di ricerca nell’ambito scolastico senza chiedere a chi lo dirige di avere queste conoscenze?
Lei mi dirà: "Ci sono i consulenti", ma allora sarebbe molto grave che uno dicesse: "Ci sono i consulenti a cui ricorrere" perché allora continuiamo a nominare come responsabili di strutture delle persone non competenti nel settore, intanto poi ci sono i consulenti.
Allora, se ci sono delle persone competenti, mettiamole per la loro competenza nella struttura. Nell’USL è così, in altri casi è così, non voglio neanche essere polemica in questo momento perché mi interessa spiegare il senso degli emendamenti.
Fra l’altro è talmente vago quanto dice la legge regionale: "? competenze derivanti da qualificata attività professionale?" notaio, l'ingegnere, l'architetto? "? comprovata esperienza gestionale?", anche nella Protezione civile? Mi ricorda qualcuno. "? nel settore della formazione o della pubblica amministrazione?", che consente una grande libertà di scelta tra i dirigenti.
Quasi tutti i dirigenti dei vari assessorati si occupano di organizzare la formazione del proprio personale, e sono competenti nel settore della formazione della pubblica amministrazione. Con quali criteri si sceglie?
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’éducation et à la culture, Pastoret.
Pastoret (UV)Même si Mme Squarzino a posé les questions et s’est donnée les réponses toute seule, il faut partir d’une considération, vous l’avez critiqué tout à l’heure, l’Administration fera un choix pour nommer le directeur et ce choix devra être possible sur la base des compétences.
Les compétences sont décrites par cet article: "? comprovata esperienza gestionale, almeno quinquennali, nel settore della formazione o della pubblica amministrazione?", ce qui n’exclut pas qu’il puisse être quelqu’un qui vient du monde de l’école.
Cela vous le retrouvez à l’alinéa 3: "? comparto unico regionale della qualifica dirigenziale o per l'accesso ai ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo?", mais on laisse un choix vaste parce que, lorsqu’il faudra décider et choisir, on devra choisir quelqu’un qui soit à même de remplir ces fonctions, donc sur cet amendement on s’abstiendra.
PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour déclaration d’intention.
Squarzino (PVA-cU)La quale continua a non capire perché la legge non si limita a dire alla Giunta: "Voi nominate? e fai quello che vuoi".
Va bene, questa è la scelta, è chiaro, Assessore. Questo Consiglio decide di dare un mandato in carta bianca alla Giunta per scegliere la persona di sua fiducia.
Ripeto: sono così labili questi criteri che credo che in Valle d’Aosta più di duemila persone possano rientrare in questi criteri. Ora lei mi dice come possono essere chiari e indicativi dei criteri che possono includere duemila persone?
Questo significa che c’è discrezionalità assoluta e totale e non si risponde a niente e a nessuno, questo è chiaro. Ripeto: questa è la scelta che viene fatta e qui ne prendiamo atto, dichiarando il nostro voto contrario.
PrésidentJe soumets au vote l’amendement des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti à l'article 11:
Conseillers présents: 30
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 27 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Viérin D.)
Le Conseil n’approuve pas.
Je soumets au vote l’article 11:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 12:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 13:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 14:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
A l’article 15 nous avons l’amendement des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 15, aggiungere il comma 11 con il seguente testo:
"È costituita la Conferenza di servizio del personale di cui al comma 4 con compiti di supporto e consulenza al Direttore in materia di elaborazione dei piani e programmi di attività, coordinamento delle attività, di utilizzazione delle risorse e in generale su questioni di carattere gestionale ed organizzativo".
Etant relié à l’amendement que vous aviez présenté à l’article 5, qui a été repoussé, l’amendement n’est pas mis en votation.
Je soumets au vote l’article 15:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 16:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
A l’article 17 nous avons l’amendement des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 17, comma 2, lettera d), modificare nel modo seguente:
"le modalità di funzionamento dell’Istituto, dei suoi organi e della Conferenza di servizio del personale con compiti di ricerca".
Etant également lié à la notion de conférence de service, par conséquent il est en contradiction avec les votations précédentes.
Je soumets au vote l’article 17:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 18:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 19:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 20:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 21:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 22:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 23:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
A l’article 24 nous avons l’amendement des Conseillers Squarzino Secondina et Beneforti, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 24, comma 4:
Sostituire il termine "direttiva" con "atto".
L’amendement est éliminé en raison de la contradiction avec les votations précédentes.
Je soumets au vote l’article 24:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 25:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 25
Contre: 6
Le Conseil approuve.
La parole au Conseiller Marguerettaz pour déclaration d’intention sur le projet de loi dans son ensemble.
Marguerettaz (SA)Molto brevemente per annunciare il voto favorevole del gruppo della Stella Alpina e per approfittare della dichiarazione di voto per fare due raccomandazioni all’Assessore anche se so perlomeno una di queste essere parte del modo con cui si è avvicinato a questo disegno di legge l’Assessore stesso.
La prima raccomandazione riguarda la nomina del direttore?
(interruzione dell’Assessore Pastoret, fuori microfono)
? esatto, ho un nome da proporre che farò in un’altra sede? scherzi a parte la questione è ben più seria in quanto, se ho capito le motivazioni per le quali non è stato accolto l’emendamento della collega Squarzino e di cui avevamo già parlato in commissione, vale a dire in un disegno di legge è meglio non restringere troppo il campo della scelta perché questo può in un secondo tempo causare delle difficoltà?, tuttavia raccomanderei all’Assessore di prediligere una scelta all’interno delle persone che hanno competenza nel settore scolastico.
L’altra raccomandazione che voglio fare riguarda invece tutta l’impostazione che viene data all’IRRE. In prospettiva è vero forse che il presidente dell’IRRE stesso non avrà quel valore, quella potestà che sarà riconosciuta agli altri presidenti regionali, tuttavia egli avrà modo di confrontarsi e di conoscere le altre realtà a livello locale sul loro funzionamento.
Credo che quindi egli in prospettiva sarà nella possibilità di consigliare anche l’Assessore o comunque gli uffici sugli eventuali aggiustamenti - non so se sarà il caso, ma è possibile che questo avvenga - per quanto riguarda la legge stessa.
Mi auguro che l’Assessore in questa prospettiva sia sensibile e quindi non esiti di fronte a suggerimenti che potranno venire dagli organismi preposti, direttore e presidente, a prenderne atto e ad agire di conseguenza.
PrésidentJe soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 26
Contre: 6
Le Conseil approuve.
