Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2082 del 20 giugno 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2082/XI Disegno di legge: "Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti".

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce agli ex combattenti titolari della maggiorazione reversibile del trattamento di pensione, di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), un assegno integrativo regionale mensile, di importo uguale a quello previsto per l'assegno integrativo statale.

Articolo 2 (Concessione dell'assegno e modalità di presentazione della domanda)

1. L'assegno integrativo regionale è concesso con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, ai soggetti di cui all'articolo 1, residenti in Valle d'Aosta.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla struttura regionale competente in materia di previdenza e assicurazioni sociali, cui è demandato altresì ogni adempimento in ordine all'attuazione della presente legge.

Articolo 3 (Modalità di erogazione dell'assegno regionale integrativo)

1. La Regione provvede all'erogazione dell'assegno regionale integrativo mensile:

a) direttamente attraverso i propri uffici;

b) avvalendosi di enti regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali;

c) stipulando convenzioni con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Articolo 4 (Rinvio)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto procedimentale relativo alla concessione e all'erogazione dell'assegno regionale integrativo.

Articolo 5 (Norma finale)

1. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano l'assegno statale di cui all'articolo 6 della l. 140/1985.

Articolo 6 (Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) per l'anno 2001 e in annui euro 1.033.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 "Assistenza sociale e beneficenza pubblica" e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.3 "Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex-combattenti", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

PresidenteLa parola al relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV)Con il presente disegno di legge si intende riconoscere, anche con un modesto assegno integrativo della pensione, i meriti militari e morali dei residenti in Valle che hanno combattuto per riportare la democrazia e la libertà del Paese e per l’autonomia della nostra Valle. Il riconoscimento vitalizio sarà pari all’importo della maggiorazione reversibile del trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 140/1985.

Le domande saranno presentate dagli aventi diritto alla struttura regionale competente in materia di previdenza e assicurazioni sociali che provvederà per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

L’assegno vitalizio sarà concesso con delibera di Giunta regionale e verrà erogato direttamente dagli uffici regionali oppure tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici nazionali o regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali. Gli aspetti procedimentali e la scelta delle modalità di erogazione verranno disciplinati con un’apposita delibera della Giunta regionale.

È da sottolineare che a livello nazionale un provvedimento simile a quello che stiamo per approvare è stato attuato solamente dal Trentino Alto Adige. La spesa prevista è di 2 miliardi di lire annuali la cui copertura è stata prevista nel documento finanziario programmatico.

Dopo questa breve relazione vorrei aggiungere alcune considerazioni per sottolineare la valenza di questo provvedimento da tempo richiesto e atteso dalla Confederazione regionale delle associazioni combattentistiche, provvedimento che costituisce un atto di riconoscenza verso chi ha lottato e si è battuto non solo a parole, ma con i fatti per riportare la democrazia e la libertà nel Paese e per l’autonomia della nostra Valle.

Credo che il vitalizio previsto, pur avendo un modesto valore per ogni singolo beneficiario, oltre a costituire un impegno di una certa consistenza per il bilancio regionale, abbia un grande valore simbolico che riconosce ad oltre 50 anni i sacrifici che le forze combattentistiche valdostane hanno fatto e dei quali ancora oggi, e spero per sempre, possiamo e potremo trarne vantaggio. Il numero dei protagonisti del secondo conflitto mondiale per normale fatto biologico si riduce purtroppo di mese in mese per cui è evidente che l’iter per l’assegnazione del vitalizio debba avvenire in tempi brevi e che lo stanziamento previsto non rimanga solo sui documenti programmatici, ma arrivi nelle case dei destinatari.

Già in occasione del dibattito sul bilancio avevo richiesto alla Giunta di far presto per completare l’iter, è una raccomandazione che faccio anche oggi in quanto dopo l’approvazione di questo documento la Giunta dovrà ancora disciplinare gli aspetti procedimentali e scegliere le modalità di erogazione. Sono certo che verranno scelte delle procedure e delle modalità semplici e rapide come è stata immediata cinquant’anni fa la reazione spontanea dei combattenti per riportare la libertà, la serenità e la pace.

Detto questo, presento un emendamento che ha lo scopo di assicurare che dell’assegno previsto dal presente disegno di legge possano beneficiare tutti gli ex combattenti.

La formulazione originaria dell’articolo 1 avrebbe determinato l’esclusione, non voluta, degli ex combattenti che, avendo beneficiato delle misure previste dalla legge n. 336/1970, che riguarda la pensione anticipata per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, non percepiscono la maggiorazione reversibile del trattamento di pensione prevista dalle legge n. 140/1985.

Con queste modifiche si vuole attribuire un riconoscimento quasi simbolico per i meriti militari e morali di tutti i Valdostani che hanno combattuto per la libertà e l’autonomia.

La nuova formulazione dell’articolo 1 permetterà quindi a tutti, nessuno escluso, di percepire un assegno integrativo della pensione, il cui importo sarà uguale alla maggiorazione reversibile prevista dalla legge n. 140/1985 per cui circa intorno alle 60.000 lire mensili.

L’articolo 5 viene abrogato in quanto è reso inutile dalla formulazione nuova dell’articolo 1.

L’articolo 6 di conseguenza diventa articolo 5.

Vorrei inserire un altro articolo, cioè l’articolo 6, per la dichiarazione di urgenza.

Si dà atto che, dalle ore 17,50, presiede il Presidente Louvin.

PrésidentLa discussion est ouverte.

La parole au Conseiller Beneforti.

Beneforti (PVA-cU)Volevo alcuni chiarimenti.

Prendo atto del significato del provvedimento in discussione, si tratta di riconoscere come Regione i meriti militari e morali dei Valdostani che hanno combattuto per la libertà o che sono andati in guerra così come del resto ha già fatto lo Stato italiano. Il provvedimento prevede l’integrazione con un assegno pari a quello erogato a livello nazionale.

Certamente questa era una rivendicazione delle associazioni combattentistiche della Valle d’Aosta, le loro istanze sono state accolte e sono contenute in questo provvedimento. Con l’emendamento proposto si estende l’erogazione anche a coloro che non percepiscono l’assegno nazionale perché la famosa legge n. 336 dava alcuni benefici. Questi benefici, anche se ingiustamente, erano erogati solo a combattenti che operavano nel pubblico impiego. Il contadino, il muratore, l’operaio della Cogne che aveva fatto la stessa guerra o la stessa lotta partigiana non percepiva questi benefici, perché non era dipendente pubblico. Oggi si estendono i benefici anche a questi altri combattenti, pertanto non ho niente in contrario, a livello nazionale non era stata concessa l’erogazione dell’assegno.

Vorrei però avere un chiarimento. Siccome ci sono le associazioni combattentistiche e ci sono anche altre associazioni, come quella degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio, dove ci sono dei Valdostani che sono rimasti invalidi per servizio o in guerra e dunque Valdostani che hanno lottato e si sono battuti per la libertà della Valle d’Aosta, vorrei sapere se a queste categorie viene esteso questo assegno integrativo.

Stando alla legge nazionale questo non era previsto, quindi vorrei sapere se si estende a tutti coloro che sono rimasti invalidi per servizio o sono attualmente invalidi di guerra. Gli invalidi di guerra sono ormai un numero molto limitato, ma se si estende il beneficio a quelli della n. 336, che erano stati esclusi a livello nazionale, ancor più dobbiamo estenderla, io credo, agli invalidi di guerra e agli invalidi per servizio. Non è che sia una spesa enorme perché il numero va sempre più ad assottigliarsi.

PrésidentLa discussion générale est close.

La parole au Président de la Région, Viérin Dino.

Viérin D. (UV)Tout d’abord permettez-moi de remercier le rapporteur ainsi que les membres des commissions permanentes du Conseil pour l’attention avec laquelle ils ont examiné ce projet de loi dont les finalités ont été précisées par notre collègue Rini.

C’était un engagement que nous avions pris avec la présentation du budget 2001: en effet nous avions inscrit cette mesure dans les fonds globaux afin de reconnaître l’action et le mérite militaire et humain de tous les Valdôtains qui ont combattu pour la liberté et pour la démocratie.

Le fait d’avoir fait référence à l’article 6 de la loi du 15 avril 1985 permet d’inclure les catégories indiquées par M. Beneforti parce que l’article 6 de la loi n° 140/1985 prévoit l’octroi d’une majoration aux titulaires des retraites visées par la loi n° 336, soit les anciens combattants de guerre, les résistants combattants et également les mutilés et invalides de guerre, les mutilés et invalides civils de guerre et les anciens déportés et internés civils devenus inaptes au travail à la suite des lésions subies ou des infirmités contractées dans ces circonstances, les veuves de guerre, les réfugiés, les orphelins de guerre ou dont les parents sont décédés lors d’actions de guerre, les déportés, les victimes de persécutions pour des raisons politiques ou raciales.

Le fait d'avoir fait cette référence explicite à l’article 6 de la loi n° 140 nous permet donc d’envisager ces interventions.

PrésidentNous procédons à l’examen article par article du projet de loi.

Je rappelle qu’à côté de l’amendement n° 1 et de l’amendement n° 2 figure également un amendement qui aura cette formulation:

Emendamento "Article 6 bis

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

Je pense qu’on est dispensés de la nécessité de distribuer ce texte, c’est la formulation habituelle de la déclaration d’urgence qui a été rajoutée aux amendements présentés à la signature du Président du Gouvernement et du Conseiller Rini.

A l’article 1er il y a un amendement, dont je donne la lecture:

Emendamento Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

"Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce agli ex combattenti di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e alla legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), un assegno integrativo reversibile regionale mensile, in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui all’articolo 6 della legge n. 140/1985."

La parole au Conseiller Marguerettaz.

Marguerettaz (SA)Chiedo scusa, non ho fatto a tempo ad inserirmi nel corso del dibattito, però volevo solo chiedere al Presidente o al relatore, l’articolo 1 così emendato rispetto all’articolo originale della legge, e non ho idea dei numeri, ma prevede, evidentemente dalle parole del relatore prima e del Presidente poi, un aumento dei beneficiari dei provvedimenti previsti dalla legge. Mi chiedo, ma non è che da un punto di vista della parte finanziaria vi sia una lievitazione che superi lo stanziamento fissato dalla legge?

E non sarebbe il caso, nell’eventualità che così sia, di modificarla?

PrésidentLa parole au Conseiller Rini.

Rini (UV)I beneficiari dovrebbero essere circa 2.000 complessivamente e l’importo è di circa 60.000 lire a testa perciò molto inferiore ancora ai 2 miliardi.

PrésidentJe soumets au vote l’article 1er dans le texte amendé:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

L’article 5 fait l’objet d’un amendement, dont je donne la lecture:

Emendamento Abrogare l’articolo 5 del disegno di legge, reso inutile dalla nuova formulazione dell’articolo 1.

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 6:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 6 bis, contenant la déclaration d’urgence, qui récite:

Articolo 6bis 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l’unanimité.