Oggetto del Consiglio n. 152 del 7 aprile 1977 - Verbale

OGGETTO N. 152/77 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, ALLA DITTA QUINSON VITALE, DI DERIVARE ACQUA DAL CANALE RU DU MOULIN, DERIVATO DAL TORRENTE COLOMBAZ, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA CENTRALINA SITA IN LOCALITĄ MORGE DEL COMUNE DI LA SALLE.

Il Vice Presidente CHANU dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione, in via di sanatoria, alla Ditta Quinson Vitale, di derivare acqua dal canale Rū du Moulin, derivato dal torrente Colombaz, per produzione di energia elettrica nella centralina sita in localitą Morge del Comune di La Salle", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 aprile 1977:

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Con domanda 15.7.1961 la Ditta Quinson Vitale, con sede in Morgex, ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare dal canale Rū du Moulin, derivato dal torrente Colombaz, mod. 0,75 di acqua per produrre, sul salto di m. 128, la potenza nominale di kw 94,080 nella centralina di Morge in Comune di La Salle.

La domanda č corredata da progetto, bollato in pari data, a firma Geom. Flaviano Cognein, costituito da una relazione tecnica, da una corografia al 25.000, da una planimetria catastale in scala 1:1000, da un profilo della condotta in scala 1:250 e dai particolari dell'opera di presa e dell'officina di produzione in scala 1:50.

ISTRUTTORIA

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 17.11.1964 n. 2074, ha espresso parere favorevole per l'ammissione a breve istruttoria della domanda di cui si tratta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, omettendo cioč l'inserzione del preliminare avviso nei fogli ufficiali, al solo fine degli accertamenti locali e della tutela dei diritti dei terzi, trattandosi di impianto gią in atto.

L'impianto di cui si tratta, infatti, č gią entrato in esercizio il 1 aprile 1958 e consiste nella riunione di due precedenti impiantini per i quali era prevista l'utilizzazione della stessa portata di mod. 0,75 chiesta ora in subconcessione con l'istanza del 15.7.1961.

L'impianto superiore, oggetto della concessione assentita con Decreto del Ministero dei LL.PP. della sedicente Repubblica sociale italiana 5 ottobre 1944 n. 216, convalidato con D.M. 27.7.1946 n. 2107, č stato assoggettato a completa pubblica istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta ed eseguito, in conformitą della domanda 30 aprile 1943, per produrre una potenza nominale di kw 34,56. Attualmente si trova privo di regolare titolo di concessione in quanto, con sentenza 13 febbraio-6 novembre 1958 la Corte di Cassazione ha dichiarato che le concessioni per derivazioni di acqua nel territorio valdostano, assentite dalla sedicente Repubblica sociale italiana, non sono convalidabili ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 249. Inoltre la concessione oggetto del citato D.M. 2167 in data 5.10.1944 č scaduta in data 31.12.1972.

L'impiantino inferiore, rimasto allo stato di progetto, era previsto dalla domanda di subconcessione 11.8.1953 per produrre una potenza nominale di kw 60. Tale domanda č stata sottoposta a completa istruttoria da parte dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ma non si č potuta concludere con un Decreto di subconcessione in quanto l'impianto č stato realizzato in maniera diversa da quella richiesta e tale da costituire variante all'impianto gią assentito dallo Stato sullo stesso canale du Moulin con il citato D.M. 5.10.1944 n. 2167.

Onde sanare questo stato di fatto, su invito dell'Ufficio Acque della Regione, la Ditta Quinson Vitale ha pertanto presentato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8.11.1956 n. 4, domanda 15.7.1961 oggetto della presente istruttoria.

Il Magistrato per il Po di Parma ha rilasciato il proprio nulla osta all'accoglimento della domanda 15.7.1961 della Ditta Quinson Vitale, con nota n. 7354/3 in data 2.12.1964.

Si fa inoltre presente che la Ditta Quinson Vitale č stata esonerata dal trasferimento all'Enel ai sensi dell'art. 4 n. 8) della legge 6.12.1962 n. 1643 istitutiva dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

La pratica, peraltro, non ebbe ulteriore corso in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legislazione ENEL sorsero dubbi circa l'applicazione della legislazione anzidetta nel territorio della Regione valdostana.

Ora a seguito dell'emanazione della legge 5.7.1975 n. 304 che detta norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, si č potuto dare corso alla pratica di subconcessione.

Con ordinanza n. 85 in data 13.4.1976 dell'Assessore regionale ai LL.PP. č stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 26.4.1976, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell'ordinanza č stata affissa senza che siano state presentate opposizioni, per il predetto periodo di 15 giorni, all'Albo Pretorio del Comune di La Sane e copia della medesima č stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione idrografica per il Po di Torino, al Comando Militare Territoriale di Torino, all'Amministrazione dei Canali Demaniali di Irrigazione Cavour, all'ENEL, Compartimento di Torino, alla Direzione del Demanio della Prima Zona Aerea Territoriale di Milano.

Con nota n. 1/3976 del 24 maggio 1976 l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali Cavour ha presentato un esposto in cui esprime il proprio benestare all'assentimento della subconcessione a condizione che sia garantita l'integrale restituzione dell'acqua derivata.

SI OSSERVA: l'impianto in oggetto deriva l'acqua esclusivamente per un breve tratto e la restituisce integralmente al suo normale corso, nel canale Rū du Moulin, immediatamente a valle dell'officina di produzione, per cui le richieste dei Canali Cavour sono ampiamente soddisfatte.

La visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, č regolarmente avvenuta il giorno 10 giugno 1976 ed alla medesima sono intervenuti i Signori:

Geom. Florio Vanni, Tecnico comunale di La Salle;

Sig. Quinson Vitale, titolare della domanda di derivazione in sanatoria;

Geom. Bertholin Andrea, dell'ufficio Acque della Regione.

In sede di visita d'istruttoria non sono state presentate eccezioni od opposizioni.

CONSISTENZA DELLE OPERE

Si dą subito atto che l'impianto oggetto della domanda in sanatoria 15.7.1961 della Ditta Quinson Vitale non deriva direttamente le acque dal torrente Colombaz, ma a mezzo del canale Rū du Moulin (riconoscimento n. 8 Colombaz in data 15.4.1935 dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta) ed utilizza parte delle acque di questo canale, il quale č autorizzato a derivare dal torrente Colombaz l/sec. 150 per irrigazione ad usi domestici, sfruttandole in un dislivello statico esistente lungo l'asta del canale stesso. L'opera di presa infatti č ubicata sul canale appena a valle della segheria idraulica degli eredi Pareyson e consiste in una diga in cemento armato munita di sfioratore e di paratoie per l'eventuale scarico di fondo, che ha la funzione di alzare il pelo dell'acqua di circa m. 1 sul fondo del canale. Da questa parte il canale derivatore lungo m. 7,50 che convoglia le acque nella vasca di carico la cui soglia sfiorante č posta a quota 1672.

La vasca di carico č a pianta quadrata di m. 2,05 di lato per la profonditą media di m. 2,10 ed č munita di una griglia metallica a barre fitte avente la funzione di fermare il materiale in sospensione che venisse eventualmente portato dalla corrente. Un canale di fuga restituisce le acque che sfiorano dalla vasca al canale Rū du Moulin. Dal fondo della vasca di carico parte la condotta forzata costituita:

a) da un primo tratto interrato dello sviluppo di m. 198,29 formato per ml. 119,95 da un condotto in cemento armato del Ų di 30 cm. e per ml. 78,34 da un condotto in Fibronit pure del Ų di 30 cm. resistente alla pressione di collaudo di oltre 20 atmosfere; entrambi i tratti risultano in opera su sottofondo in calcestruzzo dello spessore di 15 cm.;

b) da un secondo tratto scoperto dello sviluppo di ml. 254,98 formato da un condotto metallico di Ų 30 cm., munito di giunti di dilatazione ed ancorato su apposite basi fisse al suolo.

La condotta forzata, alla distanza di m. 1,50 a monte della officina di produzione, si biforca in due rami, ognuno del diametro di cm. 20; ogni ramo termina con una bocca distributrice che alimenta una turbina "Pelton" di Ų 100 cm.

La centralina di produzione č ubicata in localitą Morge e sostituisce l'officina di produzione, sita a quota 1625, di cui alla concessione accordata con D.M. 5 ottobre 1944 n. 2167, per cui la domanda di subconcessione, in via di sanatoria, 15.7.1961 deve essere considerata ex novo in quanto la concessione assentita dallo Stato alla Ditta Quinson Vitale con il sopracitato Decreto Ministeriale č scaduta in data 31.12.1972; inoltre, in dipendenza della sentenza 13 febbraio - 6 novembre 1958 emessa dalla Corte di Cassazione tale Decreto non era convalidabile ai sensi dell'art. 3 del Decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 249.

Oltre alle due turbine Pelton, nella nuova centralina di Morge, sono installati un regolatore automatico di velocitą "Riva" di Milano e due generatori di corrente: il primo, marca A.E.G. Berlino della potenza di kw/ampčre 125 - volts 5.000 ed il secondo, marca Brown Boveri, della potenza di HP 121 volts 380.

Alla base dei meccanismi motori della centralina, a quota 1544, parte il canale di restituzione che, dopo breve percorso, ritorna le acque al canale Rū du Moulin.

PORTATA DI UTILIZZAZIONE - POTENZE

Il dislivello fra i peli morti nella vasca di carico a monte e quello del canale di restituzione a valle dei meccanismi motori č dato dalla differenza delle seguenti quote:

Quota del pelo acqua nella vasca di carico

m. 1672

Quota del pelo morto dell'acqua nel canale di restituzione

m. 1544

dislivello

m. 128

Di conseguenza la potenza nominale media dell'impianto per la portata di mod 0,75 risulta:

128 x 75 / 102 = Kw 94,117

CONSIDERAZIONI GENERALI

Per quanto sopra esposto si č del parere che:

a) la derivazione richiesta corrisponde alla razionale utilizzazione del tratto del canale Rū du Moulin interessato dall'impianto e non occorrono speciali garanzie a tutela del regime del canale;

b) le opere di derivazione sono approvabili perchč non sono da ritenersi pregiudizievoli agli interessi dei terzi e non sono da temersi inquinamenti di acque per l'uso della derivazione, cosicchč non occorrono speciali cautele al riguardo;

c) la portata media annua richiesta di mod. 0,75 (litri/sec. 75) č da ritenersi ammissibile ed č pure ammissibile il salto di m. 128;

d) il canone annuo da richiedersi sulla potenza nominale media annua di kw 94,117 ai sensi della legge 21.12.1961 n. 1501 in ragione di L. 1312 per kw, č di lire (1.312 x 94,117) uguale a lire 121.481 arrotondate a lire 123.480;

e) la subconcessione richiesta puņ essere pertanto rilasciata, in via di sanatoria, essendo l'impianto in funzione dal 1 aprile 1958.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Nel disciplinare di subconcessione sono state inserite le solite clausole.

Termine per l'esecuzione dei lavori.

Gli impianti, come č stato gią detto, sono ultimati, perciņ nel disciplinare non occorre stabilire alcun termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Durata della subconcessione.

Trattandosi di piccola derivazione, la durata della subconcessione sarą di anni trenta decorrenti dall'1.4.1958, data di entrata in funzione dell'impianto.

Canoni arretrati.

Per il pagamento di questi canoni occorre tener presente che l'impianto in oggetto č entrato in esercizio il 1 aprile 1958.

Il computo dei canoni arretrati č il seguente:

- per il periodo 1 aprile 1958, data di inizio dell'esercizio fino al 31 gennaio 1962 annue lire 61.741, in ragione di lire 656 per kw sulla potenza nominale media di kw 94,117 per anni 3 e giorni 306. Lire 236.984;

- per il periodo dall'1.2.1962 data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 al 31.1.1977 annue lire 123.481, in ragione di lire 1.312 per kw sulla anzidetta potenza di kw 94,117 per anni 15. Lire 1.852.215.

Complessivamente per il periodo 1.4.1958 - 31.1.1977 lire 2.089.199 arrotondate a lire 2.089.200.

Il Magistrato per il Po di Parma, con nota in data 27 gennaio 1977 n. 16282/3, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di subconcedere, in via di sanatoria, alla Ditta Quinson Vitale, con sede in Morgex, giusta la domanda presentata in data 15.7.1961, di derivare acqua dal canale Rū du Moulin, derivato a sua volta dal torrente Colombaz, nella misura costante e continua di mod. 0,75 (litri al minuto secondo settantacinque), per produrre, nella centralina di Morge, su di un salto di mt. 128, la potenza nominale media di Kw 94,117. Tale quantitativo di acqua dovrą essere derivato dal canale Rū du Moulin secondo le modalitą e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare di subconcessione;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Sig. Quinson Vitale o di un suo legale rappresentante;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare, da parte del Sig. Quinson Vitale, presso la Tesoreria della Regione:

a) L. 2.089.200 (duemilioniottantanovemiladuecento) per canoni arretrati dall'1.4.1958 al 31.1.1977 in quanto la derivazione č stata messa in esercizio gią in data 1.4.1958; somma da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

b) L. 61.740 (sessantunmilasettecentoquaranta) pari a mezza annualitą del canone a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775), somma che sarą restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

c) L. 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone ai sensi dell'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 somma da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

d) L. 100.000 (centomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 2140 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'articolo 10 del disciplinare di subconcessione, in lire 123.480 il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dall'1.2.1977 in poi, somma da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrą essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione d'acqua dal canale Rū du Moulin, derivato dal torrente Colombaz, in localitą Morge del Comune di La Salle, chiesta dalla Ditta Quinson Vitale con domanda 15.7.1961.

Art. 1

(Quantitą ed uso dell'acqua da derivare)

La quantitą di acqua da derivare dal canale Rū du Moulin, derivato a sua volta dal torrente Colombaz, nei pressi della borgata Morge del Comune di La Salle, č fissata in misura costante e continua di mod. 0,75 (litri/secondo settantacinque).

L'acqua viene utilizzata nella centralina di Morge a scopo di produzione di energia elettrica.

Art. 2

(Dislivello e potenza nominale in base alla quale č stabilito il canone)

Il dislivello fra il pelo dell'acqua dello sfioratore di superficie nella vasca di carico dell'impianto e il pelo morto dell'acqua nel canale di restituzione č di m. 128. Di conseguenza la potenza nominale media annua in base alla quale č stabilito il canone č pari a kw 94,117 (75 x 128 / 102).

Art. 3

(Luogo e modo di presa e di restituzione dell'acqua)

L'opera di presa dell'acqua dal canale Rū du Moulin, nei pressi della borgata Morge del Comune di La Salle, consiste in una diga in cemento armato, munita di sfioratore e di paratoie per l'eventuale scarico di fondo, che ha la funzione di alzare il pelo dell'acqua di circa 1 m. sul fondo del canale. Da questa parte il canale derivatore lungo m. 7,50 che convoglia le acque nella vasca di carico la cui soglia sfiorante č posta a quota 1672.

La vasca di carico č a pianta quadrata di m. 2,05 di lato per la profonditą media di m. 2,10 ed č munita di una griglia metallica a barre fitte avente la funzione di fermare il materiale in sospensione che venisse eventualmente portato dalla corrente. Un canale di fuga restituisce le acque che sfiorano dalla vasca al canale Rū du Moulin.

Dalla vasca di carico le acque sono immesse nella condotta forzata dell'impianto costituita:

a) da un primo tratto interrato dello sviluppo di ml. 198,29 formato per ml. 119,95 da un condotto in cemento armato del Ų di cm. 30 e per ml. 78,34 da un condotto in Fibronit pure del Ų di cm. 30 resistente alla pressione di collaudo di oltre 20 atmosfere;

b) da un secondo tratto dello sviluppo di ml. 254,98 formato da un condotto metallico del diametro di 30 cm. munito di giunti di dilatazione e ancorato su apposite basi fisse al suolo.

La condotta forzata, alla distanza di m. 1,50 a monte dell'officina di produzione, si biforca in due rami, ognuno del diametro di cm. 20; ogni ramo termina con una bocca distributrice che alimenta una turbina "Pelton" del diametro di 100 cm.

La centralina č ubicata in localitą Morge e nella stessa, oltre alle due turbine Pelton, sono installati un regolatore automatico di velocitą e due generatori di corrente.

Alla base dei meccanismi motori della centralina, a quota 1544, parte il canale di restituzione, del diametro di cm. 45, che, dopo breve percorso, ritorna le acque al canale Rū du Moulin.

Tali opere sono conformi al progetto bollato in data 15.7.1961 a firma Geom. Flaviano Cognein che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 4

(Regolazione della portata e della restituzione)

La Ditta subconcessionaria č obbligata ad installare, al punto di derivazione e di restituzione, idonei apparecchi di misura, atti ad accertare che l'acqua derivata non ecceda quella concessa e sia integralmente rimessa nel canale Rū du Moulin.

L'Amministrazione subconcedente si riserva di prescrivere in qualsiasi momento quelle ulteriori previdenze e dispositivi tecnici che riterrą necessario prescrivere per contenere la portata entro il limite di subconcessione.

Art. 5

(Condizioni particolari cui dovrą soddisfare la derivazione)

Alla Ditta subconcessionaria incombe l'obbligo di fornire alle utenze per usi irrigui, domestici e di forza motrice, costituite lungo il canale Rū du Moulin, fra le opere di presa e di restituzione dell'impianto, l'acqua occorrente, al relativo soddisfacimento in conformitą ai quantitativi sempre utilizzati.

Tali quantitativi dovranno essere effettivamente disponibili in corrispondenza delle prese delle utenze sul canale Rū du Moulin e qualora il relativo prelievo abbia a risultare oneroso alle utenze, a causa delle ridotte portate del canale Rū du Moulin, conseguente alla utilizzazione delle sue acque da parte della ditta subconcessionaria, questa resta obbligata ad eseguire, a sua cura e spese, le opere necessarie atte ad assicurare, come in passato, la facile introduzione dei quantitativi d'acqua nelle prese delle utenze.

Art. 6

(Garanzie da osservarsi)

Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, nonchč per la difesa delle proprietą interessate alla derivazione.

Art. 7

(Termini per l'esecuzione dei lavori)

Trattandosi di subconcessione, in via di sanatoria, le cui opere sono state eseguite e la derivazione risulta essere entrata in esercizio il 1 aprile 1958, non occorre stabilire nessun termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 8

(Collaudo)

Il collaudo dell'impianto sarą eseguito dall'ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, qualora non vi siano eccezioni in contrario, detto Ufficio potrą autorizzare l'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato.

Qualora l'Ufficio Acque e Miniere della Regione riconosca la necessitą di ulteriori lavori o modifiche, dovrą prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire, altresģ, se, in dipendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi l'esercizio della derivazione.

Art. 9

(Durata della subconcessione)

Salvi i casi rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione č accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 aprile 1958, data di entrata in esercizio dell'impianto.

Art. 10

(Canone)

La Ditta subconcessionaria deve corrispondere all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data 1.2.1977, l'annuo canone di lire 123.480 in ragione di lire 1.312 sulla potenza nominale media annua di kw 94,117, anche se non possa o non voglia fare uso della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434.

Inoltre, essendo l'impianto in esercizio dal 1 aprile 1958, il debito della Ditta subconcessionaria per canoni arretrati, relativo al periodo 1.4.1958 - 31.1.1977 risulta di lire 2.089.200 calcolato in ragione di lire 656 per kw fino al 31.1.1962 ed in ragione di lire 1.312 per Kw dal 1.2.1962 al 31.1.1977 sulla anzidetta potenza di Kw 94,117.

Art. 11

(Pagamenti e depositi)

La Ditta subconcessionaria, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di aver effettuato i seguenti versamenti di somme presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:

a) lire 2.089.200 per canoni arretrati dal 1.4.1958 al 31.1.1977 calcolati come specificato all'articolo precedente, come da quietanza n. in data ;

b) lire 61.740, pari a mezza annualitą del canone, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, come da quietanza n. in data ;

c) lire 10.000, pari al minimo fissato dall'articolo 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, come da quietanza n. in data ;

d) lire 100.000, per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo ed altre opere dipendenti dalla subconcessione, come da quietanza n. in data .

Art. 12

(Richiamo a leggi e regolamenti)

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria č tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, e relative norme regolamentari, dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, della legge 5.7.1975 n. 304 e delle leggi regionali in materia di Acque Pubbliche n. 4 e 5 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Art. 13

(Domicilio legale)

Per ogni effetto legale la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di La Salle.

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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE invita il Consiglio ad approvare la proposta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Manganone, e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque);

DELIBERA

1) di subconcedere, in via di sanatoria, alla Ditta Quinson Vitale, con sede in Morgex, giusta la domanda presentata in data 15.7.1961, di derivare acqua dal canale Rū du Moulin, derivato a sua volta dal torrente Colombaz, nella misura costante e continua di mod. 0,75 (litri al minuto secondo settantacinque), per produrre, nella centralina di Morge, su di un salto di mt. 128, la potenza nominale media di kw 94,117. Tale quantitativo d'acqua dovrą essere derivato dal canale Rū du Moulin secondo le modalitą e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare di subconcessione;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Sig. Quinson Vitale o di un suo legale rappresentante;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare, da parte del Sig. Quinson Vitale, presso la Tesoreria della Regione:

a) lire 2.089.200 (duemilioniottantanovemiladuecento) per canoni arretrati dall'1.4.1958 al 31.1.1977 in quanto la derivazione č stata messa in esercizio gią in data 1.4.1958; somma da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

b) lire 61.740 (sessantunmilasettecentoquaranta) pari a mezza annualitą del canone a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (articolo 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775), somma che sarą restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

c) lire 10.000 (diecimila) quale contributo del quarantesimo del canone ai sensi dell'articolo 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'articolo 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 somma da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

d) lire 100.000 (centomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 2140 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'articolo 10 del disciplinare di subconcessione, in lire 123.480 il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dall'1.2.1977 in poi, somma da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Chanu Giorgio)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Mappelli Angelo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Pramotton Costantino)

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