Oggetto del Consiglio n. 151 del 7 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 151/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO DEL LIMITE DI IMPORTO DEI LAVORI PER I QUALI NON È RICHIESTA LA FORMALE PROCEDURA DI COLLAUDO".
Il Vice Presidente CHANU dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento del limite di importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura di collaudo", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 aprile 1977:
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L'attuale limite di importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione, è stabilito dall'articolo 18 del D.L. 15.3.1965, n. 124, in lire 10.000.000.
In considerazione del notevole aumento dei costi della mano d'opera e dei materiali che, dal 1965 ad oggi, può valutarsi intorno al 250 per cento, ed in analogia a quanto legiferato da numerose Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, si ritiene opportuno elevare tale limite ad almeno 30 milioni ai fini di uno snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, tenuto anche conto dell'attuale situazione economica del Paese.
Onde evitare futuri provvedimenti legislativi di ulteriore aggiornamento del limite di cui sopra, si propone inoltre che lo stesso sia parificato all'importo oltre il quale chiunque esegue lavori di competenza degli Enti pubblici ha l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei costruttori. Tale limite è oggi appunto fissato in lire 30.000.000 (legge 28.4.1976 n. 191).
E' pertanto inteso che in caso di aggiornamento in aumento del limite oltre il quale è obbligatoria l'iscrizione all'A.N.C. automaticamente viene elevato a pari importo il limite di spesa dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo.
Si propone infine che la disposizione di cui sopra valga per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti locali soggetti al controllo tutorio della Regione.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere MANGANONI annuncia il voto favorevole dei Consiglieri del Gruppo comunista.
Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), senza modificazioni.
Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: due.
Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento del limite di importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura di collaudo".
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Disegno di legge regionale n. 297
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .............. n. .......: AUMENTO DEL LIMITE DI IMPORTO DEI LAVORI PER I QUALI NON E' RICHIESTA LA FORMALE PROCEDURA DEL COLLAUDO.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti di cui alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 e successive modificazioni, il limite di importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo coincide con il limite di importo oltre il quale è obbligatoria, per chiunque esegua lavori di competenza degli Enti pubblici, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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