Oggetto del Consiglio n. 1965 del 26 aprile 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 1965/XI Applicazione in Valle d’Aosta della legge statale n. 97 del 2001 relativa a procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti della pubblica amministrazione. (Interpellanza)
Interpellanza A conoscenza della legge n. 97 del 27 marzo 2001 concernente "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche";
Preso atto dell’importanza che riveste la suddetta legge alla luce dell’etica morale che deve sussistere in tutti gli enti pubblici;
il sottoscritto Consigliere regionale
Interpella
la Giunta regionale per sapere:
1) se e come intenda recepire ed applicare i principi della suddetta legge anche nella nostra Regione.
F.to: Beneforti - Curtaz
PresidenteLa parola al Consigliere Beneforti.
Beneforti (PVA-cU)L’ultimo atto approvato dal Parlamento prima della chiusura dei lavori, a seguito dello scioglimento delle Camere, è stata la legge che fissa le norme da seguire da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano riportato condanne penali.
Crediamo che sia un provvedimento importante, che merita l’attenzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.
La legge era sul tappeto da tempo, addirittura fin dall’inizio dell’ultima legislatura, perché non è pensabile che chi ha commesso atti di corruzione ed è stato punito penalmente, sia intoccabile, come è avvenuto praticamente fino ad oggi, oppure che nonostante le condanne riportate, rimanesse al suo posto come se niente fosse accaduto.
È previsto che tutti i pubblici dipendenti condannati con sentenza passata in giudicato siano licenziati. La norma vale anche nel caso in cui la condanna avvenga a seguito di un patteggiamento.
La legge regolamenta anche ciò che deve essere fatto prima della condanna o patteggiamento definitivo, nel momento in cui il dipendente viene rinviato a giudizio. Infatti la legge gradua i provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti del dipendente che appare almeno disonesto, colpevole di gravi reati contro l’amministrazione a cui appartiene.
Questa legge prevede altresì quando deve avvenire il trasferimento ad altro ufficio o sede, cosa accade nel caso di sentenza di proscioglimento o nel caso in cui la sentenza definitiva non avvenga entro i cinque anni; infine, prevede e regolamenta la sospensione dal servizio dopo una sentenza di primo grado con pena definitiva.
Nella sostanza la legge regolamenta ciò che oggi non era previsto e, nello stesso tempo, arriva a superare le disposizioni previste nei contratti di lavoro delle categorie appartenenti al pubblico impiego; addirittura le norme indicate nella legge non possono essere derogate dai contratti di lavoro.
Pertanto la legge in questione (la n. 97 del 27 marzo 2001) mette le amministrazioni pubbliche e le stesse organizzazioni sindacali nelle condizioni di darne regolare applicazione, senza dare adito ad interpretazioni diverse che possono distorcere i principi con i quali la legge è stata approvata.
Siamo convinti che ogni amministrazione debba recepire ed applicare i principi di questa legge. Come intende farlo, lo chiediamo alla Giunta regionale con la presente interpellanza, perché crediamo che questa legge debba essere applicata in tutti gli enti pubblici, perlomeno in quelli che sono vicini alla nostra regione.
Mi riservo di reintervenire successivamente alla risposta del Presidente.
PresidenteLa parola al Presidente della Regione, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Les dispositions en question sont entrées en vigueur le 6 avril dernier et font partie d’un dispositif réglementaire plus vaste, mis sur pied par le "Gouvernement Prodi" et connu sous le nom de "normes anti-corruption".
Fondamentalement cette loi préconise des mesures disciplinaires progressives à l’encontre des fonctionnaires, selon l’évolution de chaque affaire judiciaire, et réorganisent le rapport entre procédure pénale, condamnation pénale et contrat de travail dans le cas de délits graves contre l’administration, de péculat, de concussion et de corruption.
Quant à l’application de cette loi au personnel de l’Administration régionale, les articles 1er et 2ème, concernant respectivement l’effectivité du jugement pénal en matière de procédures disciplinaires et la modification de l’article 445 du Code de procédure pénal, modifient et complètent le Code de procédure pénal.
Et là il n’y a pas de problèmes d’application, parce que la transposition de cette loi dans l’ordre juridique valdôtain ne pose aucun problème, puisque cette matière ne relève pas de la compétence de la Région et donc ces normes sont directement applicables.
Pour ce qui est des autres articles, ils traitent du comportement des administrations publiques lorsque l’un de leurs fonctionnaires doit passer en jugement, après une condamnation définitive ou non.
Ces dispositions sont-elles aussi directement applicables dans les cas prévus, car le premier alinéa de l’article 8 - et c’est ce que le collègue Beneforti rappelait - prévoit notamment qu’elles prévalent sur les dispositions de nature contractuelle. A cet effet, dans le cadre du renouvellement de la convention collective des fonctionnaires, relevant du Statut unique de la Vallée d’Aoste, une nouvelle réglementation relative au code de comportement de ces derniers et au système des sanctions est actuellement en cours de discussion.
Il va de soi que les dispositions de la loi n° 97/2001 seront prises en compte dans ce contexte, puisque, je le rappelle aussi, au terme du 2ème alinéa de l’article 8, aucun accord ne saurait être passé après l’entrée en vigueur de ladite loi, en dérogation aux dispositions de celle-ci.
Donc ces dispositions seront insérées dans le cadre de la négociation ou du renouvellement de cette convention collective.
PresidenteLa parola al Consigliere Beneforti.
Beneforti (PVA-cU)Prendo atto della risposta del Presidente e dell’impegno che ha assunto di fronte anche alla nuova legge che è stata approvata dal Parlamento.
Ritengo anche che non debbano esserci in futuro comportamenti diversi fra le singole amministrazioni, che di fronte all'opinione pubblica si debba dare un'immagine diversa che dal passato. E questo non solo per quanto riguarda i politici, ma anche sul comportamento dei dipendenti pubblici.
Gli stessi dipendenti, di fronte alle indicazioni della legge, devono stare attenti, perché da ora in avanti chi sbaglia paga e rischia di perdere il proprio posto di lavoro.
Alla luce della nuova legge ci permettiamo anche di suggerire una verifica e di accertare la situazione esistente oggi negli enti pubblici regionali, con particolare riferimento agli enti locali e all’USL.
Il Presidente ha detto che questo è già stato fatto; Presidente, la prego di ascoltarmi, lei ha detto che una verifica negli enti locali?
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
? nella vostra Amministrazione. Se questo è stato fatto nell’Amministrazione regionale, chiedo che si possa suggerire almeno una verifica anche negli enti locali e in particolare nell’USL, Assessore Vicquéry, perché lì il passato in giudicato esiste! La faccia lei, Assessore Vicquéry, una verifica nell’USL e poi ci rapporti o in commissione o in Consiglio!
Comunque chiedo che si cerchi d’ora in poi di dare un'immagine diversa da quella che è stata data e che si dia applicazione alla legge, verificando le varie situazioni.
PresidenteQuesto era l’ultimo punto all’ordine del giorno della mattinata.
Ricordo che il Consiglio viene sospeso fino alle ore 16. Chiedo ai Consiglieri la massima puntualità per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio.
La seduta è tolta.