Oggetto del Consiglio n. 1943 del 4 aprile 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 1943/XI Approvazione del regolamento edilizio tipo regionale ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 11/1998.
Deliberazione Il Consiglio
Visto l'articolo 54 - Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio - della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale di un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni e che ne definisce le procedure;
Rilevata l'opportunità di provvedere agli adempimenti previsti dalla disposizione sopra citata, soprattutto in relazione al fatto che tutti i Comuni devono adeguare il proprio piano regolatore alle disposizioni della L.R. 11/1998 ed al PTP entro il 2003 e che ciò comporta il contestuale adeguamento alla stessa legge del regolamento edilizio comunale;
Richiamato l'articolo 53 - Regolamento edilizio - della medesima legge regionale, il quale al comma secondo definisce i contenuti del regolamento edilizio;
Esaminato il testo del regolamento edilizio tipo regionale - indicato come Allegato A - predisposto dal gruppo di lavoro formato da due rappresentanti del CELVA, due rappresentanti dell'UNITEL, quattro rappresentanti degli ordini professionali, due rappresentanti della Direzione tutela patrimonio culturale, un rappresentante del Servizio igiene e sanità pubblica dell'USL, un rappresentante della Direzione servizi generali della Presidenza della Giunta e tre rappresentanti della Direzione urbanistica;
Tenuto conto del parere espresso dal Dipartimento industria, artigianato ed energia per quanto riguarda gli interventi finalizzati all'incentivazione dei sistemi che utilizzano le fonti rinnovabili di energia;
Tenuto altresì conto dei pareri formulati dal CELVA, dall'UNITEL, dalla Direzione affari legislativi della Giunta e dal Collegio dei Geometri;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente; con l'emendamento dell'Assessore VALLET al nuovo testo dell'Allegato A, predisposto dalla Commissione;
Delibera
di approvare l'Allegato A - "Regolamento Edilizio Tipo regionale" - alla presente deliberazione, predisposto ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
Allegato A
(Omissis)
PresidenteLa parola all’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV)Con l’approvazione di questo regolamento si conclude l’iter di approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 11/1998.
Si tratta di un documento molto complesso, molto tecnico che è stato predisposto attraverso una lunga procedura di concertazione. A questi effetti, abbiamo costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti della Direzione urbanistica, dai rappresentanti della Direzione tutela del paesaggio, dai rappresentanti del CELVA, degli ordini professionali e dell’UNITEL, cioè dell’Associazione dei tecnici comunali; gruppo che ha lavorato sulla base di un testo predisposto dall’Avv. Golinelli, consulente nominato a questo proposito dalla Giunta regionale.
Questo gruppo di lavoro ha redatto una bozza che è stata inviata per il parere al CELVA, all’UNITEL, agli ordini professionali e ai diversi assessorati dell’Amministrazione regionale, i quali hanno osservato, suggerito.
Lo stesso gruppo di lavoro ha valutato le osservazioni recependone qualcuna, ha predisposto il testo definitivo che è stato approvato dalla Giunta regionale.
Il testo ha fatto l’iter in III Commissione e al riguardo colgo l’occasione per ringraziarne i membri per il loro contributo positivo al perfezionamento dell’atto. In III Commissione sono state introdotte alcune integrazioni che vanno nella direzione di rendere maggiormente comprensibile il testo stesso che giunge quindi oggi all’approvazione di questo Consiglio.
Presenterò ancora un emendamento che nel merito era stato suggerito dalla III Commissione nella sua ultima seduta, prima dell’espressione del parere, ma che non aveva potuto essere materialmente confezionato durante la seduta della commissione in relazione proprio alla difficoltà e alla natura squisitamente tecnica del documento.
L’emendamento è stato poi formulato dai tecnici della Direzione urbanistica, si tratta di un emendamento all’articolo 31 che va nella direzione di facilitare l’applicazione di norme che riguardano questioni attinenti alla sicurezza in modo particolare, per quanto riguarda gli interventi di recupero e ristrutturazione nei centri storici.
PresidenteRicordo ai colleghi che si procede ad un'unica votazione e si voterà sulla deliberazione e sul nuovo testo approvato dalla III Commissione con l’emendamento proposto dall’Assessore Vallet. È aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (FI)Diventa difficile fare un intervento organico e sintetico su questo regolamento anche perché è un regolamento molto tecnico nel quale diventa difficile riuscire a conciliare una valutazione di tipo politico con una valutazione di tipo prettamente tecnico, però alcune considerazioni di principio pensiamo che possano e debbano essere fatte.
Sappiamo bene che c’è un problema di fondo che accomuna i tanti comuni di questa Regione ed è la difficoltà che spesso hanno i comuni più piccoli di poter adeguare alle normative vigenti, anche a quelle regionali, i propri regolamenti o i regolamenti che comunque sono richiesti dalle normative stesse perciò in linea di principio potremmo anche dire che lo sforzo fatto dall’Assessorato e previsto dalla legge regionale di riferimento sia in sé uno sforzo pregevole, nel senso che è uno sforzo che dovrebbe andare incontro a certe difficoltà di tipo urbanistico da parte dei comuni più piccoli, perciò lo schema di regolamento edilizio tipo come principio in sé e per sé potrebbe essere condivisibile.
L’Assessore però nel preannunciare l’emendamento ha giustamente detto come questo si inserisca in un approfondimento che è stato fatto su un documento corposo tant’è che consta di ben 84 articoli.
La perplessità, che abbiamo già espresso in commissione e che non è stata fugata dalle considerazioni fatte dall’Assessore e dagli uffici, la ribadiamo in aula in quanto riteniamo che questo regolamento tipo avrebbe dovuto limitarsi a un testo molto più agile e snello che evitasse di "ingessare" eccessivamente il potere regolamentare che gli enti locali possono esercitare.
Il Presidente Viérin difendeva prima il concetto di federalismo e di autonomia, ma noi riteniamo che questa Giunta dimostri ancora una volta che l’autonomia che riconosce e che consente agli enti locali di esercitare è un'autonomia molto limitata.
È vero, mi potrebbe replicare l’Assessore, che questo è un documento che va ad esentare i comuni dal sottoporre al vaglio della Giunta un regolamento completamente sganciato che dovrebbe essere invece presentato al vaglio della Giunta, però in questo regolamento ho individuato una serie di passaggi che potrebbero a nostro avviso creare dei seri problemi nell’applicazione da parte dei comuni stessi e di conseguenza avere riflessi negativi anche sul privato che è poi il diretto interessato alle norme che regolamentano l’edificazione.
Vorrei esemplificare quanto ho appena affermato in linea di principio con alcuni articoli che puntualmente si soffermano su diverse previsioni contenute nel regolamento.
La prima parte del regolamento si incentra sulla definizione e sulla composizione della commissione edilizia. Su questo aspetto avevamo sollevato, non solo noi ma anche altre forze politiche, delle perplessità su quella che è nei fatti l’esclusione completa da parte delle nuove commissioni edilizie della rappresentanza che una volta era riconosciuta al Consiglio nella sua generalità con la tutela di quelle che sono le minoranze consiliari.
La commissione edilizia viene configurata come organo prettamente fiduciario e ovviamente su questo presupposto non lascia spazio a rappresentanze delle minoranze consiliari.
È una scelta politica, ma è una scelta che non ci sentiamo di condividere, soprattutto in micro realtà quali sono le realtà dei nostri comuni, dove il conflitto di interessi è molto facile che si possa verificare e forse un riequilibrio dato dalla rappresentanza delle minoranze poteva evitare situazioni come quelle del conflitto di interessi.
Anche la definizione dei requisiti necessari per partecipare alla commissione edilizia, a dispetto di altre definizioni che sono molto precise, in questo caso è molto lasca, nel senso che i requisiti sono riassunti nel fatto di essere competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l’edilizia.
Se da un punto di vista del principio si può ritenere che sia sufficiente, dovendo poi andare a definire quali siano questi requisiti, penso che ci sia spazio per tutti quelli che hanno messo due mattoni uno sopra l’altro, almeno a livello di bricolage, nel senso che non ci sono requisiti che facciano riferimento ad attività professionali o a titoli di studio, ma a competenze molto generali non suffragate neppure da un'anzianità in cui sia maturata questa esperienza, di fatto la composizione della commissione edilizia tipo prevista da questo regolamento è di totale fiduciarietà e prescinde da qualsiasi effettiva competenza in materia.
In altri aspetti invece esprimiamo delle preoccupazioni su quelli che saranno i riflessi applicativi del regolamento stesso anche perché sono passaggi che riguardano quelle parti che non sono soggette a modifica salvo poi l’obbligo di ripassare completamente al vaglio della Giunta i regolamenti che dovessero omettere queste parti.
L’articolo 32. Questo articolo è dedicato ai requisiti essenziali per la sicurezza. Pur condividendo quella che è la filosofia della sicurezza, riteniamo che anche in questo campo si corra il rischio di scrivere più di quello che nei fatti si può realizzare.
Quando al comma 2 leggiamo che ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti, quali cadute e ferimenti, e poi si dice ancora che deve essere garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali: sicurezza rispetto alle cadute?, penso che qualsiasi rampa di scale, Assessore, comporti un rischio di caduta, cioè qui ci stiamo soffermando sul concetto di rischio, ma è difficile escludere il concetto di rischio e prevedere in un articolato una norma di questo tipo pensiamo che possa avere delle grosse difficoltà dal punto di vista applicativo.
Stessa cosa dicasi per il comma 3 dell’articolo sulla sicurezza, dove si chiede che "? sia limitata la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno dell’opera?".
Ci domandiamo: nell’ambito del piccolo condominio che dovesse essere edificato in base a queste norme di sicurezza quali sono le prescrizioni che possono evitare la propagazione del fumo e del fuoco all’interno dell’opera? Porte tagliafuoco all’interno di ogni unità immobiliare? Oppure è sufficiente che le singole unità immobiliari abbiano porte tagliafuoco?
È evidente che prescrizioni così puntuali corrono il rischio o di non trovare applicazione oppure, nel caso in cui ci sia un'interpretazione letterale della norma, corrono il rischio di bloccare il meccanismo della concessione edificatoria.
Gli articoli 36, 40 e 41 sono altri articoli che rischiano anche in questo caso di eccedere in dirigismo.
Nell’articolo 36, che tratta dei requisiti essenziali di fruibilità, si scrive che: "? Ogni edificio deve essere progettato e realizzato considerando le esigenze degli utenti portatori di handicap fisico e, comunque, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche?".
L’interpretazione di questo articolo ci porta alla conclusione obbligatoria che d’ora in avanti in Valle d’Aosta tutte le abitazioni civili dovranno essere dotate di ascensore perché è l’unico sistema che consente di abbattere le barriere architettoniche in base alle norme che qui vengono citate e richiamate. Siamo sicuri che sia questo il senso che vogliamo dare a questa norma? Altrimenti, Assessore, questa norma va quanto meno ulteriormente precisata e mitigata in quelle che possono essere le sue conseguenze estreme.
Gli articoli 40 e 41 si soffermano sui servizi igienici e sulle cucine. Rimaniamo perplessi quando con un regolamento pretendiamo di dire qual è l’altezza minima di metri piastrellati nei bagni e nella cucina prescrivendo che tutte le pareti e i rivestimenti siano piastrellati quando sappiamo bene che ci sono soprattutto nell’architettura moderna o nell’arte dell’arredare moderno delle soluzioni che ormai hanno superato il concetto di cucina e di bagno totalmente piastrellato.
In questo regolamento andiamo a precisare che ci deve essere un'altezza di un certo numero di metri lasciata alla discrezione dei comuni, ma comunque l’intera cucina e l’intero bagno devono essere totalmente piastrellati.
Queste sono delle valutazioni, Assessore, che ci portano a dire che questo regolamento è articolato perché pecca probabilmente di un eccesso di burocrazia, di un eccesso di dirigismo che rischia alla fine di creare l’effetto opposto che sta invece alla base del regolamento stesso, l’effetto opposto che noi paventiamo è il marasma di interpretazione di norme che scritte così rischiano di paralizzare e di bloccare completamente il settore dell'edilizia privata.
All’articolo 83 del disciplinare si dice che i cantieri che vengono ad essere posati su linee di confine fra spazi pubblici e aree private prevedono l’obbligo di ricognizione della linea di confine fra gli spazi pubblici e l’area privata interessata dall’intervento. Ci sembra che anche in questo caso si vada ad appesantire l’articolato e complesso iter necessario per arrivare ad ottenere la concessione edilizia.
Tutte queste considerazioni, che forse sono quelle più macroscopiche, insieme ad altre sulle quali non mi soffermo ci lasciano non poco perplessi su quello che sarà il risultato concreto di questo regolamento che parte sì da un'intuizione pregevole, ma che rischia invece di degenerare in una situazione di appesantimento burocratico che va nella direzione opposta rispetto invece a quell’intendimento che a più riprese questo Consiglio ha perseguito quando è andato ad abolire norme di legge ritenute superflue. Qui andiamo invece a creare un regolamento di ben 83 articoli che lascia spazi minimi all’autonomia dell’ente locale e che rischia, ripeto, di creare il blocco e la confusione totale nel settore dell’edilizia privata.
PresidenteSe nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV)Una brevissima replica al Consigliere Frassy per sottolineare che questo è uno strumento che lascia comunque ampio spazio di autonomia alle decisioni o meglio alle scelte dei Comuni. È uno strumento che, così come previsto dalla legge n. 54, qualora i Comuni decidessero di approvarlo "tel quel", consente agli stessi di dotarsi immediatamente di uno strumento.
Nel merito delle valutazioni fatte, non azzardo valutazioni troppo approfondite, nel senso che lo strumento va letto intanto insieme alla legge e poi in modo particolare insieme a tutti i provvedimenti applicativi, e sono stati tanti, che sono stati predisposti dagli stessi gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro sono composti da chi deve controllare, ma anche da chi deve applicare questi stessi strumenti, quindi giustamente da questo procedimento che abbiamo voluto essere concertativo al massimo credo nasca il giusto equilibrio per definire delle normative che in questo caso, per quanto riguarda il regolamento edilizio, altro non fanno che fare riferimento a previsioni di legge.
Il Consigliere citava la questione riguardante le barriere architettoniche; a questo proposito i riferimenti e le previsioni previste nella bozza di regolamento sono riferimenti e previsioni di tipo normativo, previsti da leggi statali.
In questo senso credo di poter dire in conclusione che non sarà questo uno strumento che complica o che rallenta l’attività amministrativa dei nostri comuni, ma che, almeno per quanto riguarda l’iter di approvazione degli stessi, consentirà ai comuni, qualora ritengano di doversi dotare di questo strumento senza ulteriori modifiche, un iter accelerato per la sua approvazione.
PresidenteLa parola al Consigliere Cottino.
Cottino (UV)Approfitto della possibilità della dichiarazione di voto per fare alcune considerazioni molto veloci.
Innanzitutto, per dare atto, come credo sia giusto, all’Assessore e ai suoi dirigenti dell’enorme sforzo che è stato fatto per predisporre questo regolamento tipo, enorme sforzo e disponibilità perché è chiaro che all’interno del gruppo di lavoro si sono scontrate esigenze di tipo diverso, di conseguenza non è sempre facile, diciamo che non è quasi mai facile ed agevole mettere assieme delle esigenze di tipo completamente diverso.
Credo che sia anche giusto sottolineare l’importanza dell’emendamento che l’Assessore ha portato e che è nato in III Commissione dalla discussione che si è fatta in modo molto puntuale e preciso e che ha lo scopo di far utilizzare il patrimonio abitativo attuale ed evitare il proliferare di nuove costruzioni che non vanno nella direzione che tutti auspichiamo, a parole perlomeno, visto che non sempre c’è coerenza nei fatti.
Non sono poi stati sufficientemente sottolineati due aspetti. Checché se ne dica, il regolamento edilizio è un qualcosa che deve operare a livello quasi esclusivamente tecnico perché la predisposizione delle pratiche, se non si vogliono avere delle discussioni che non finiscono più all’interno della commissione edilizia e avere delle posizioni che sotto l’aspetto legale sono discutibili, è meglio che sia estremamente puntuale.
Mi sento di dire con tutta tranquillità, e lo verificheremo in futuro, che tutti o quasi tutti i comuni integreranno in modo abbastanza sostanzioso il regolamento tipo.
Ne sono assai convinto perché malgrado tutti gli sforzi questo regolamento non copre tutte le ipotesi che si possono fare, pertanto credo che l’accusa di corposità e di eccessiva pignoleria di questo regolamento edilizio tipo verrà sicuramente smentita dai comuni stessi perché sono convinto che ci saranno delle modifiche.
Ci saranno delle modifiche e qui voglio sottolineare l’altro aspetto perché questo regolamento tipo permette ai comuni di stravolgerlo teoricamente, quei comuni, che riterranno opportuno fare delle modifiche sostanziali e che saranno convinti della bontà delle loro modifiche, avranno la possibilità di stravolgerlo completamente, l’unico rischio che correranno sarà quello di averlo approvato o meno da parte della Giunta. Per cui dire che questo regolamento è un'imposizione è veramente una forzatura.
È invece, lo ripeto, un aiuto che si dà ai comuni, soprattutto per quei piccoli comuni che non hanno le forze sufficienti per riuscire a farlo e senza che si vada a ledere quella che è la potestà dei comuni stessi di dotarsi di un regolamento che potrebbe anche essere diverso e questo, contrariamente a quanto affermato, mi pare che vada nell’indirizzo che qui per altre cose si è auspicato.
Naturalmente, a seconda dei problemi, si prendono delle posizioni che sono completamente diverse dimenticandosi di quello che si è detto per altri problemi poche ore prima o addirittura pochi minuti prima.
PresidenteRicordo che si vota con un’unica votazione sulla deliberazione e sul nuovo allegato A proposto dalla III Commissione con l’emendamento dell’Assessore Vallet di cui do lettura:
Emendamento
Titolo V Inserimento ambientale, tipologie, requisiti prestazionali, qualità del prodotto edilizio.
Articolo 31 Applicabilità
1. Le disposizioni del presente titolo integrano le norme di settore e si applicano negli interventi che comportano nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia; solo in quanto possibile, si applicano altresì negli interventi di risanamento conservativo e di restauro; restano peraltro salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo, che disciplinano l’applicazione di specifiche prescrizioni.
2. Al fine di non disincentivare il recupero dei centri storici, è comunque possibile individuare soluzioni alternative a quelle delineate nei capi che seguono purché rispondano qualitativamente alle esigenze espresse; la validità di tali soluzioni alternative deve essere di volta in volta valutata dalla CE.
Pongo in votazione la deliberazione nel suo complesso:
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Il Consiglio approva.