Oggetto del Consiglio n. 142 del 7 aprile 1977 - Verbale

OGGETTO N. 142/77 - ANTICIPAZIONE TEMPORANEA, SALVO RIMBORSO, DI GIACENZE DI CASSA, ECCEDENTI IL NORMALE FABBISOGNO DELLA REGIONE, AL FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 8 OTTOBRE 1973, N. 33 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Anticipazione temporanea, salvo rimborso, di giacenze di cassa, eccedenti il normale fabbisogno della Regione, al fondo regionale di rotazione di cui alla legge 8 ottobre 1973, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 marzo 1977:

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"L'Amministrazione regionale, onde far fronte alle richieste di concessione di mutui ai sensi del Capo II della legge regionale sui fondi di rotazione, ha finora stanziato complessivamente 2.420.000.000 di lire.

A decorrere dal terzo trimestre del 1975, da quando cioè si è iniziato a dare concreta attuazione alla sopraccennata normativa, la Giunta regionale ha approvato la concessione di mutui per i seguenti ammontari:

Terzo trimestre 1975

Lire

1.134.000.000

Quarto trimestre 1975

Lire

439.000.000

Primo trimestre 1976

Lire

509.000.000

Secondo trimestre 1976

Lire

324.000.000

per un totale di

Lire

2.406.000.000

L'attuale disponibilità è pertanto la seguente:

Stanziamento

Lire

2.420.000.000

Somme impegnate

Lire

2.406.000.000

Residuo a disposizione

Lire

14.000.000

Si precisa che tale residuo non può per il momento essere aumentato in base al meccanismo della rotazione in quanto le prime quote di ammortamento dei mutui già concessi non cominceranno ad affluire prima della seconda metà del 1977, e d'altro canto il loro ammontare sarà abbastanza limitato, cioè dell'ordine del centinaio di milioni.

Le istanze ancora in sospeso al 31 dicembre 1976, sono invece le seguenti:

Terzo trimestre 1976

Lire

148.000.000

Importo mutui già approvati in sede di Commissione.

Quarto trimestre 1976

Lire

748.000.000

Importo mutui richiesti ancora da esaminare in sede di Commissione.

Totale

Lire

932.000.000

Residuo a disposizione

Lire

14.000.000

Maggiore somma necessaria per soddisfare le richieste al 31 dicembre 1976

Lire

918.000.000

Le cifre sopra riportate dimostrano con grande chiarezza che, a meno di disporre con la massima urgenza di ulteriori massicci stanziamenti, gli incentivi previsti dal Capo II della legge sui fondi di rotazione resteranno completamente bloccati per un lunghissimo periodo di tempo.

Da questa situazione scaturirebbero almeno due ordini di conseguenze particolarmente negative:

1. verrebbero frustrate le iniziative di molti operatori turistici valdostani proprio in un momento in cui, come dimostra l'entità delle richieste inoltrate durante il quarto trimestre 1976, il favorevole andamento del fenomeno turistico nella nostra Regione, peraltro anche dimostrato dalle statistiche elaborate dall'Assessorato al Turismo, sembra finalmente aver fatto ritrovare l'incentivo ad investire nel settore alberghiero, settore di importanza vitale per la nostra economia turistica.

2. Sarebbe materialmente impossibile dare concreta attuazione alla speciale normativa recentemente approvata dal Consiglio regionale, relativa alla concessione di mutui a condizioni di particolare favore per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione imposti dalle norme sulla prevenzione degli incendi.

Si rammenta che gli accennati interventi di natura speciale si giustificavano alla luce dell'impossibilità per molti albergatori di disporre di mezzi sufficienti all'esecuzione dei necessari lavori di adattamento, per cui vi era un forte rischio che molti esercizi fossero obbligati alla chiusura.

La gravità della situazione era stata d'altro canto compresa dagli stessi organi di vigilanza (Questura, carabinieri, vigili del fuoco, ufficio del lavoro, ecc...) i quali avevano infatti accettato di rinviare i termini per la messa in opera delle misure di sicurezza proprio per consentire l'elaborazione e l'entrata in vigore dell'accennata normativa speciale.

E' superfluo a questo punto sottolineare che se, dopo le grandi attese suscitate, non solo gli incentivi speciali, ma addirittura quelli ordinari, non potessero più essere messi in atto per mancanza di fondi, l'Amministrazione regionale subirebbe una rilevante perdita di credibilità e inoltre i sopraccennati effetti negativi sulla nostra struttura turistico-ricettiva non potrebbero più essere scongiurati.

Si ritiene opportuno precisare a questo punto che un adeguato incremento dello stanziamento destinato al Capo II non significherebbe in alcun modo privilegiare il turismo in rapporto agli altri settori economici, in particolare l'agricoltura e l'industria, ma piuttosto riconoscere finalmente alle attività turistiche quel peso che effettivamente hanno nell'economia della Valle d'Aosta.

Si rammenta infatti che il turismo, non solo contribuisce alla produzione del reddito regionale in misura superiore al 30%, ma rappresenta anche il settore economico che nell'attuale sfavorevole congiuntura, se debitamente incoraggiato e stimolato, può conseguire i più elevati tassi di espansione del reddito produttivo.

Sulla base di quanto sopra esposto si sollecita pertanto un intervento che consenta non solo di soddisfare le richieste avanzate fino al 31.12.1976, ma anche di far fronte alle numerose istanze (prevedibilmente dell'ordine minimo del mezzo miliardo solo nei primi mesi del 1977) che verranno inoltrate ai sensi della normativa speciale recentemente approvata.

In relazione alle attuali disponibilità di cassa ed al presumibile andamento gestionale del bilancio della Regione per l'anno corrente e per gli anni successivi, specie per quanto concerne il normale accantonamento di fondi a copertura di spese regolarmente approvate ed impegnate ma non ancora pagate (Residui Passivi), è possibile prevedere giacenze di cassa eccedenti il normale fabbisogno di liquidità della Regione.

Pertanto, come già autorizzato dal Consiglio regionale con precedenti provvedimenti, si ritiene opportuno di sottoporre nuovamente all'esame ed all'approvazione del Consiglio stesso un nuovo provvedimento deliberativo che autorizzi la Giunta regionale ad anticipare al fondo regionale di rotazione una somma fino alla concorrenza massima di lire due miliardi, da destinare gradualmente ed in base ad apposite deliberazioni di Giunta agli operatori del settore del turismo.

La spesa relativa, coperta dalle disponibilità di cassa eccedenti il normale fabbisogno della Regione, troverebbe imputazione sulle partite di giro, capitolo 1255 ("Pagamenti per partite di giro diverse"), ed il conseguente recupero della spesa così erogata verrebbe introitato al corrispondente capitolo 2005 di Entrata ("Riscossioni per partite di giro diverse").

Il recupero stesso verrebbe effettuato tramite gli Istituti di credito gestori del fondo di rotazione, con accreditamento alla Regione, da parte degli Istituti stessi, delle annualità o semestralità di ammortamento rimborsate dagli operatori economici sui prestiti ottenuti con utilizzo della proposta anticipazione di lire due miliardi.

In relazione a quanto sopra, la Giunta propone al Consiglio regionale di

DELIBERARE

di autorizzare la Giunta regionale:

1) ad anticipare, con proprie deliberazioni e man mano che se ne presenti la necessità, agli Istituti di credito gestori dei fondi di rotazione regionali, una somma sino alla concorrenza massima di lire due miliardi, da destinare al Capo II, Turismo, del fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni;

2) a stabilire che il recupero delle anticipazioni autorizzate farà carico agli Istituti di credito gestori del fondo di rotazione regionale e che, all'atto del recupero delle semestralità o delle annualità di ammortamento gravanti sui mutui e sui prestiti concessi con l'utilizzo delle anticipazioni indicate al precedente n. 1, gli Istituti stessi, saranno tenuti a rimborsare alla Regione il relativo importo al netto della provvigione e delle spese riconosciute agli Istituti per la gestione del fondo regionale di rotazione;

3) a stabilire che il pagamento ed il rimborso delle anticipazioni autorizzate troveranno imputazione ed introito alle partite di giro "Pagamenti" e "Riscossioni per partite di giro diverse".

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Il Consigliere LUSTRISSY propone il seguente emendamento sostitutivo del punto 1 della parte dispositiva della proposta:

1) ad anticipare, con proprie deliberazioni e man mano che se ne presenti la necessità agli Istituti di credito gestori dei fondi di rotazione regionali, una somma sino alla concorrenza massima di lire quattro miliardi, da destinare al Capo II, Turismo, e al Capo IV, Agricoltura, del fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni;

Il Consigliere MONAMI rappresenta l'opportunità di aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria dei fondi di rotazione, riducendo drasticamente i residui passivi.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO replica brevemente, invitando il Consiglio ad approvare la proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Lustrissy.

Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli quattro (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli diciotto, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino);

DELIBERA

di autorizzare la Giunta regionale:

1) ad anticipare, con proprie deliberazioni e man mano che se ne presenti la necessità, agli Istituti di credito gestori dei fondi di rotazione regionali, una somma sino alla concorrenza massima di lire due miliardi, da destinare al Capo II, Turismo, del fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni;

2) a stabilire che il recupero delle anticipazioni autorizzate farà carico agli Istituti di credito gestori del fondo di rotazione regionale e che, all'atto del recupero delle semestralità o delle annualità di ammortamento gravanti sui mutui e sui prestiti concessi con l'utilizzo delle anticipazioni indicate al precedente n. 1, gli Istituti stessi, saranno tenuti a rimborsare alla Regione il relativo importo al netto della provvigione e delle spese riconosciute agli Istituti per la gestione del fondo regionale di rotazione;

3) a stabilire che il pagamento ed il rimborso delle anticipazioni autorizzate troveranno imputazione ed introito alle partite di giro "Pagamenti" e "Riscossioni per partite di giro diverse".

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