Oggetto del Consiglio n. 1807 del 24 gennaio 2001 - Verbale

OGGETTO N. 1807/XI - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D’AOSTA PER IL PERIODO 2000-2006 IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI C.E. NN. 1257/99 E 1750/99. (Approvazione di ordine del giorno)

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali PERRIN.

Intervengono i Consiglieri CERISE, LANIÈCE (che presenta un ordine del giorno con l'Assessore PERRIN ed i Consiglieri CERISE, Secondina SQUARZINO, MARTIN, NICCO, FIOU, COLLÉ, BORRE, BIONAZ e COTTINO), BORRE, TIBALDI e Secondina SQUARZINO.

Replica l'Assessore PERRIN.

Il Presidente LOUVIN propone di procedere all'esame dell'ordine del giorno testé presentato dal Consigliere LANIÈCE ed altri.

IL CONSIGLIO

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trenta);

APPROVA

il sottoriportato:

ORDINE DEL GIORNO

PRESO ATTO dell’approvazione del "Piano di sviluppo rurale 2000/2006", redatto in attuazione del Regolamento CE 1257/99, all’ordine del giorno di questo Consiglio, che costituisce un atto amministrativo indispensabile per lo sviluppo rurale della Valle d’Aosta;

SOTTOLINEATA l’importanza di tale Piano, che rappresenta uno strumento fondamentale con il quale si va a riconsiderare a 360° tutto il settore dell’agricoltura, della forestazione e delle risorse naturali della nostra regione;

TENUTO CONTO che a tal proposito il Piano contiene importanti misure a sostegno dell’agricoltura e più in generale dello sviluppo rurale;

TENUTO CONTO altresì del fatto che tale documento oggi in discussione presenta alcune modifiche rispetto al testo originale approvato lo scorso anno dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta ed inviato successivamente alla Commissione Europea di Bruxelles per la dovuta istruttoria;

EVIDENZIATO che le modifiche apportate potrebbero avere come conseguenza ripercussioni negative sul mondo agricolo valdostano, essendo state stralciate alcune misure contributive finora importanti per l’agricoltura valdostana;

RAVVISATO CHE tali modifiche corrispondono alla logica generale del mercato e della libera concorrenza valida anche per la realtà agricola, e quindi poco attenta alle problematiche delle zone di montagna quali la nostra, dove l’agricoltura svolge un’importante funzione di equilibrio ambientale e di valorizzazione paesaggistica;

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

IMPEGNA

la Giunta regionale a farsi promotrice di una forte azione politica a livello europeo, attraverso il proprio Parlamentare, il Comitato delle Regioni, il Comitato economico-sociale dell’Unione europea e di concerto con il Governo italiano, al fine di poter rivendicare una giusta e differenziata attenzione nei confronti delle zone di montagna attraverso l’attribuzione, nei criteri di applicazione di futuri ulteriori provvedimenti, di coefficienti che tengano conto sia della particolarità delle aree alpine sia delle caratteristiche morfologiche del territorio ove tali determinazioni dovranno essere applicate.

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Successivamente

IL CONSIGLIO

Richiamati:

- il regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);

- il regolamento CE n. 1750/99 modificato dal regolamento CE n. 2075/2000 recanti disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/99;

- il regolamento CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il regolamento CE n. 2603/99 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio nel quale si stabilisce che il termine a decorrere dal quale le spese sono ammissibili è il 1° gennaio 2000 ovvero la data di presentazione alla Commissione se il piano è stato presentato dopo il 1° gennaio 2000, ossia il 3 gennaio 2000 per il Piano della Regione Valle d’Aosta;

- la legge nazionale n. 183/87 - art. 5 - che istituisce un fondo di rotazione per favorire l’accesso ai fondi strutturali europei;

- la Decisione della Commissione Europea 1999/659/CE dell’8 settembre 1999 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

- la deliberazione del CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999 recante ripartizione indicativa per Regioni e Province autonome degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per l’attuazione dei Piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99 nella fase di programmazione 2000-2006;

Richiamata in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 4958 del 30 dicembre 1999 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta per il periodo 2000-2006 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257 e 1750 del 1999 e del suo inoltro ai competenti organi comunitari e statali" ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1137/XI del 9 febbraio 2000;

Considerato che il predetto Piano è stato oggetto di trattative con l'Unione Europea;

Considerato altresì che con la Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2903 def del 29 settembre 2000, notificata alla repubblica italiana in pari data, è stato approvato definitivamente il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della regione Valle d’Aosta per il periodo 2000-2006, per quanto riguarda la parte generale del Piano e le misure cofinanziate dall’UE e dallo Stato italiano ad eccezione dell’azione III.3.3 "Tutela del patrimonio bovino valdostano", nell’ambito della misura III.3, Misure agroambientali, visto che tale azione non soddisfa al momento le condizioni di cui al punto 9 dell’allegato al regolamento CE n. 1750/99, poiché sono ancora in fase di definizione da parte della Commissione Europea i criteri di dimostrazione del pericolo di estinzione degli animali domestici;

Vista la necessità, pertanto, di riapprovare il Piano di sviluppo rurale secondo le modifiche dettate e/o concordate con l'Unione Europea;

Constatato che il Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta prevede interventi in ambito agricolo, forestale e rurale per una spesa complessiva per il periodo di programmazione 2000-2006 stimata in 623.164.171 euro di cui 509.237.193 euro a valere su risorse pubbliche cofinanziate dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

Richiamato l’articolo 41 del regolamento CE n. 1260/99 il quale stabilisce che i Piani devono essere accompagnati da una valutazione ex ante che è parte integrante dei Piani stessi;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 20 settembre 1999 con la quale si affidava l’incarico della valutazione ex ante del Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta all’INEA e che tale valutazione è stata consegnata ai competenti uffici;

Considerato altresì che le misure del Piano configuratesi come "Aiuti di Stato" sono state notificate secondo la procedura prevista per tali aiuti con nota del 28 giugno 2000 e successive integrazioni dell’11 agosto 2000, 28 agosto 2000 e 26 ottobre 2000 e che tale parte del Piano è quindi soggetta ad una distinta Decisione della Commissione Europea già informalmente assunta;

Vista l’urgenza di approvare immediatamente il Piano in attesa della formale acquisizione della predetta decisione, in quanto è indispensabile stabilire le relative modalità attuative e le procedure affinché lo stesso possa essere applicabile integralmente a partire dall’anno 2001, come previsto quale durata della programmazione, fermo restando che tali aiuti saranno comunque operativi solamente nel momento in cui verrà acquisita formalmente la Decisione citata della Commissione Europea che ne autorizza l'applicazione;

Considerato che con l’approvazione del Piano di sviluppo rurale da parte dell’Unione Europea le spese relative alle misure cofinanziate sono eligibili a partire dalla data di ricevimento del Piano da parte dell’Unione Europea stessa, vale a dire dal 3 gennaio 2000, e che è opportuno stabilire l’eligibilità delle spese relative agli Aiuti di stato a partire dalla stessa data degli aiuti co-finanziati;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 13 gennaio 2000 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per l’anno 2000/2002, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Agricoltura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventisei (presenti: trenta; votanti: ventisei; astenuti: quattro, i Consiglieri CURTAZ, FRASSY, Secondina SQUARZINO e TIBALDI);

DELIBERA

1) di approvare il testo definitivo del Piano di sviluppo rurale della Valle d’Aosta per il periodo 2000-2006 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99 e la relativa valutazione ex ante, allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante;

2) di rendere operative le misure relative agli "Aiuti di Stato" ad avvenuta acquisizione formale della Decisione della Commissione Europea che li autorizza;

3) di rendere operativa la misura dell’azione III.3.3 "Tutela del patrimonio bovino valdostano", ad avvenuta definizione dei criteri di valutazione del pericolo di estinzione degli animali domestici da parte della Commissione Europea;

4) di stabilire il 3 gennaio 2000 quale data di eligibilità delle spese relative all’intero Piano di sviluppo rurale;

5) di autorizzare la Giunta regionale ad adottare con propri atti le disposizioni attuative delle singole misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;

6) di stabilire che alle domande di aiuto già presentate e giacenti possono essere applicati gli aiuti, ai sensi delle norme finora in vigore oppure ai sensi del presente Piano di sviluppo rurale, qualora ne ricorrano le condizioni e come stabilito in modo più particolareggiato nelle singole disposizioni applicative settoriali.

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