Oggetto del Consiglio n. 123 del 31 marzo 1977 - Verbale
OGGETTO N. 123/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "APERTURA DI CREDITO SU MANDATO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 FEBBRAIO 1975, N. 4 E 29 DICEMBRE 1975, N. 52".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riapprovazione del disegno di legge regionale concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4 e 29 dicembre 1975, n. 52", come da relazione trasmessa in copia ai Consiglieri, con lettera in data 25 marzo 1977, prot. n. 274:
"La Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con nota n. 1202 del 2 marzo 1977, restituiva non vistato il disegno di legge in oggetto, con le seguenti osservazioni:
"Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia non vistato l'atto legislativo in oggetto.
Si rileva al riguardo che con l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 2 non sono stati eliminati i motivi del rilievo di cui alla precedente nota di questa Presidenza n. 362 del 20.1.1977, circa la mancanza della occorrente copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 della Costituzione.
Infatti, come noto, non è stato ancora approvato alcun adeguamento del fondo nazionale ospedaliero. Inoltre non sono specificate le fonti integrative del finanziamento cui fa riferimento la normativa in esame, né vengono determinati gli oneri ed i relativi mezzi di copertura della spesa, a carico di codesta Regione, necessaria per garantire i mutui assunti dall'Ente ospedaliero".
In proposito, si ritiene opportuno chiarire che la spesa prevista dal disegno di legge in oggetto, non vistato, trova invece, a giudizio della Regione, ampia copertura in relazione alle indicazioni, sia pure non ufficiali, del C.I.P.E., in ordine alle assegnazioni che verranno attribuite dallo Stato al Fondo Nazionale Ospedaliero per gli anni 1975 e 1976 ed alle somme che allo stesso titolo la Regione Valle d'Aosta ha di fatto erogato o impegnato a favore dell'Ente ospedaliero regionale (unico beneficiario in Valle d'Aosta dei fondi assegnati alla Regione dal Fondo Nazionale Ospedaliero) in relazione alle effettive erogazioni di somme assegnate alla Regione stessa nei suddetti esercizi 1975 e 1976 dal Fondo Nazionale ospedaliero, indipendentemente dagli stanziamenti di bilancio della Regione stessa per gli esercizi 1975 e 1976.
In particolare e a giustificazione di quanto asserito, si precisa che, in relazione alle proposte ufficiose C.I.P.E. di finanziamento del Fondo Nazionale Ospedaliero per gli anni 1975 e 1976, la situazione contabile della Regione Valle d'Aosta dovrebbe presentare le seguenti risultanze:
Anno 1975 - Adeguamento previsto dal C.I.P.E. del Fondo Nazionale Ospedaliero da L. 2.700 miliardi a L. 3.300 miliardi
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Quota da attribuire alla Regione Valle d'Aosta in relazione ai parametri di riparto concordato |
L. 5.907.000.000 |
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Quota effettivamente attribuita alla Regione ed impegnata dalla Regione stessa nell'anno 1975 |
L. 4.833.000.000 |
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Differenza a credito della Regione in conto 1975 |
L. 1.074.000.000 |
Anno 1976 - Adeguamento previsto dal C.I.P.E. del Fondo Nazionale Ospedaliero da L. 2.700 miliardi a L. 3.750 miliardi
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Quota da attribuire alla Regione Valle d'Aosta in base ai parametri di riparto applicati nel corso del 1976 |
L. 6.937.000.000 |
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Quota effettivamente attribuita alla Regione ed effettivamente impegnata dalla Regione stessa nell'anno 1976 |
L. 4.995.000.000 |
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Differenza a credito della Regione Valle d'Aosta in conto 1976 |
L. 1.942.000.000 |
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Riepilogo a) Credito presunto della Regione in conto adeguamento del Fondo Nazionale Ospedaliero per l'anno 1975 |
L. 1.074.000.000 |
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b) Credito presunto della Regione in conto adeguamento del Fondo Nazionale Ospedaliero per l'anno 1976 |
L. 1.942.000.000 |
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Totale |
L. 3.016.000.000 |
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Credito utilizzato con la presente proposta di legge |
L. 2.000.000.000 |
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Residuo credito della Regione Valle d'Aosta nei confronti del Fondo Nazionale Ospedaliero per gli anni 1975 e 1976 |
L. 1.016.000.000 |
In relazione a quanto esposto la Giunta regionale propone al Consiglio di riapprovare il disegno di legge indicato in oggetto, nello stesso testo già approvato con provvedimento n. 47 del 28 gennaio 1977.
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone la riapprovazione, senza modificazioni, del disegno di legge in questione.
Il Vice Presidente PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Bondaz, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunicai seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trenta;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha riapprovato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente Ospedaliero Regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4 e 29 dicembre 1975, n. 52".
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Disegno di legge regionale n.269
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale..............n. .......: APERTURA DI CREDITO SU MANDATO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE AD INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 FEBBRAIO 1975, N. 4 E 29 DICEMBRE 1975, N. 52.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per fronteggiare tempestivamente le difficoltà finanziarie dell'Ente Ospedaliero regionale in conseguenza del ritardo con cui pervengono alla Regione le erogazioni mensili della quota annuale del fondo regionale ospedaliero di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché in attesa dell'adeguamento da parte dello Stato della disponibilità globale del fondo regionale ospedaliero per gli esercizi 1975 e 1976, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con proprie deliberazioni speciali apertura di credito presso la Tesoreria dell'Ente Ospedaliero o presso altri Istituti di credito fino alla concorrenza massima di lire due miliardi.
Art. 2
Il tasso di interesse per l'apertura di credito previsto dal precedente articolo 1 dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato.
L'apertura di credito nei limiti indicati al predetto articolo 1 potrà essere utilizzata dall'Ente Ospedaliero regionale con operazioni di prelievo preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o in sua assenza o impedimento dall'Assessore alle Finanze.
La Regione provvederà, per conto dell'Ente Ospedaliero regionale, al rimborso delle anticipazioni utilizzate dal medesimo, mediante mandati di pagamento da emettere a favore dell'Istituto concedente l'apertura di credito da valere sulle somme assegnate e da assegnare all'Ente dal fondo regionale ospedaliero o su altra fonte integrativa di finanziamento.
L'Ente Ospedaliero regionale provvederà al pagamento degli interessi, diritti e spese accessorie gravanti trimestralmente sugli utilizzi effettivamente operati utilizzando i mezzi tratti dall'assegnazione attribuita dalla Regione all'Ente stesso sulle quote del fondo regionale ospedaliero.
In caso di mancato adempimento da parte dell'Ente Ospedaliero, la Regione provvederà direttamente nel termine di 30 giorni al pagamento degli addebiti per interessi diritti e spese con mandati di pagamento da emettere per conto dell'Ente Ospedaliero da valere sull'assegnazione di cui al comma precedente.
La spesa per la copertura degli oneri derivanti dalla utilizzazione dell'apertura di credito autorizzata con la presente legge è assicurata dall'adeguamento delle quote da assegnare alla Regione per gli anni 1975 e 1976 sul fondo nazionale ospedaliero e da ogni altra fonte integrativa di finanziamento, ivi compreso il ricavato di eventuali mutui passivi, assistiti da garanzia regionale, da contrarre dall'Ente regionale ospedaliero della Valle d'Aosta a copertura di tale apertura di credito.
Art. 3
La legge regionale 29 dicembre 1975, n.52, è modificata come segue:
All'articolo 1 è aggiunta la lettera g) con la seguente denominazione:
"dal ricavato di operazioni finanziarie derivanti da anticipazioni bancarie e da altre operazioni di credito a breve termine autorizzate dalla Regione con appositi provvedimenti legislativi".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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